TRIBUNALE DI NAPOLI
Studio Legale
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx
80147 Napoli Xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 000
00000 Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00
XXXXXXXXX XX XXXXXX
RICORSO PER OMOLOGA DI ACCORDO CON I CREDITORI ED IN SUBORDINE LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
La sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Napoli il 03/10/1972 (C.F. CVLGNL72R43F839J) ed ivi residente in Xxx Xxxxxx x. 000, rappresentato e assistito dall’avv. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (C.F. RLNFNC75D24F839Y) del foro di Napoli, in forza di separata procura, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Xxxxxxx
Xxxxx n° 333 avente il seguente indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
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SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA
Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, richiesti per l'applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.
La ricorrente non è soggetto fallibile ed ha assunto le obbligazioni nel regolare svolgimento della propria libera professione di giornalista.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 3/2012, la ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 e non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi.
La ricorrente intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
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Telefono 000 00000000 - Fax 000 00000000 - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Avv . Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx ando
SEGUE
La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti derivanti da un contratto di credito al consumo con AGOS, da oneri di previdenza dovuti alla cassa professionale cui è iscritta (I.N.P.G.I.) ed in conseguenza di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni nonchè debiti di natura fiscale ai quali non è più in grado di far fronte, se rapportati al modesto reddito annuo prodotto.
Come infra meglio dettagliato, i debiti accumulati ammontano a € 17.388,35
ESPOSIZIONE DELL’ATTIVO PATRIMONIALE DEL DEBITORE
La ricorrente non ha alcuna proprietà immobiliare ne beni mobili di apprezzabile interesse economico.
La ricorrente svolge l’attività di giornalista professionista in modo non subordinato, con un incasso netto mensile che mediamente è pari ad € 947,00.
ESPOSIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE DEL DEBITORE
L’ammontare dei debiti insistenti sul patrimonio del debitore è così composto:
a) Sentenza di condanna n. 11307/2019 del 18/12/2019 resa dal Tribunale di Napoli (II sez. xxxx. Xxxxxx – r.g. 7738/2016) con debito residuo pari ad € 12.047,61;
b) Contratto di finanziamento AGOS con debito residuo pari ad € 1.505,74;
c) Comune di Napoli debito Tari-Tares € 3.213,00;
d) Contributi I.N.P.G.I. € 622,00 Il tutto per un totale di € 17.388,35.
SPESE NECESSARIE ALLA SOPRAVVIVENZA
Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dall’istante:
TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO |
Canone di locazione | € 400,00 |
Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene | € 20,00 |
Alimentari | € 150,00 |
Spese trasporto pubblico | € 50,00 |
Enel | € 33,00 |
Vodafone | € 46,00 |
Acqua | € 7,50 |
Spese Mediche | € 20,00 |
TOTALE | € 726,50 |
REDDITO
L’unica fonte di reddito dell’istante è costituita dall’attività di giornalista professionista, esercitata con partita IVA, che le ha garantito per l’anno 2019 un reddito annuale pari ad € 11.368,00 (dichiarazione redditi 2020)
SULLA DEFINITIVA INCAPACITÀ A POTER ADEMPIERE
Appare evidente che, allo stato, per l’istante si è venuta a determinare la definita incapacità a poter adempiere alle proprie obbligazioni, causata dallo squilibrio tra entrate economiche disponibili, spese mensili necessarie al proprio sostentamento ed i debiti accumulati, soprattutto in funzione della sentenza di condanna, in forza della quale ad oggi la ricorrente dovrebbe pagare in un’unica soluzione la somma di circa € 12.000,00.
ENTRATE | SPESE SOSTENTAMENTO | RATA AGOS | TOTALE |
€ 947,33 | € 726,50 | € 99,35 | € 121,48 |
SEGUE
SITUAZIONE PERSONALE
Appare evidente che la Covella non si è indebitata per sua colpa e l’unica obbligazione assunta volontariamente, ovvero quella derivante dal contratto di finanziamento con AGOS, sarebbe stata sopportabile, lasciando all’istante un margine di circa € 121,48 al mese per far fronte ad eventuali imprevisti (cfr. schema sopra).
Tuttavia, la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli (n°11307/2019), con la quale la ricorrente è stata condannata a risarcire Xxxxx Xxxxxxxx per il danno all’immagine di quest’ultimo ha chiaramente generato uno squilibrio irreversibile, tra il patrimonio della Covella, prontamente liquidabile, e le obbligazioni assunte suo malgrado, tale da rendere l’istante definitivamente incapace a farvi fronte.
Corre mettere conto, a parere di chi scrive, che l’obbligazione scaturita dalla sentenza di condanna risulta ancor più gravosa, almeno da un punto di vista morale, perché, sebbene giusta in diritto, trae spunto dall’attività anticamorra svolta dalla Covella attraverso la sua attività di giornalismo.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
L’istante non risulta proprietaria di alcun immobile sul territorio nazionale, né è proprietaria di beni mobili registrati. Risultano di proprietà dell’istante i mobili di arredo della casa condotta in locazione, il cui valore è assolutamente esiguo.
In definitiva l’intero patrimonio è rapportabile al solo reddito prodotto, generato dall’attività di giornalista praticata.
PERIODO DI CONTRAZIONE DEI DEBITI
1. AGOS S.p.a. – contratto di finanziamento del 09/11/2019 (intermediario del credito Iris Mobili), importo totale del credito € 1.987,87, da restituirsi in 22 rate da € 99,35, a far data dal 15/03/2020 fino al 15/12/2021;
2. Sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n°11307/2019 del 18/12/2019, al pagamento del risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa in favore di Missi Xxxxxxxx della somma di € 12.000,00, in solido con l’editore “Graus”, oltre € 1.200,00 a titolo personale, oltre
€ 2.750,00 per spese ed onorari di lite.
SITUAZIONE DEBITORIA ATTUALE
A) Sentenza di condanna n°11307/2019 del 18/12/2019 resa dal Tribunale di Napoli (II sez. xxxx. Xxxxxx – r.g. 7738/2016) debito residuo € 12.047,61;
B) contratto di finanziamento AGOS debito residuo € 1.505,74;
C) Comune di Napoli debito Tari-Tares € 3.213,00;
D) Contributi INPGI pari ad € 622,00 Il tutto per un totale di € 17.388,35.
La gravità della situazione è stata chiaramente ingenerata da un’obbligazione non assunta
volontariamente dalla Covella, nascente dalla sentenza di condanna sopra riportata. Va altresì precisato che l’ammontare originario del debito, pari ad € 17.412,12, è stato parzialmente saldato grazie all’intervento dell’associazione anticamorra “A Forcella”, la quale mediante alcune donazioni è riuscita a contribuire con l’importo di € 5.700,00.
Tuttavia, a causa delle note vicende legate alla pandemia, le donazioni si sono interrotte ed era
solo grazie a queste che l’istante riusciva a far fronte al pagamento dovuto.
Di qui la notifica di un nuovo atto di precetto per la residua somma di € 12.047,61, che ha chiaramente condotto la ricorrente a quel perdurante squilibrio economico – finanziario tra le entrate a disposizione ovvero il patrimonio prontamente liquidabile e la possibilità di adempiere le obbligazioni pecuniarie.
SUDDIVISIONE IN CLASSI
La Legge n. 3/2012 non fa alcun riferimento - neanche in sede di ammissibilità della proposta
– alle regole del concorso, né, dunque, alla parità di trattamento fra creditori.
SEGUE
Ed anche là dove la norma prevede la possibilità di suddividere i creditori in classi, non fa cenno alcuno al requisito di omogeneità dei crediti classati, a differenza del concordato preventivo e fallimentare.
Nonostante ciò, si è ritenuto di suddividere i creditori per classi, applicando i seguenti criteri:
● omogeneità dei titoli di prelazione e conseguente suddivisione delle posizioni di debito assistite da privilegio, speciale o generale, e diversamente collocate in funzione della gerarchia delle prelazioni e chirografarie;
● parità di trattamento all’interno delle classi.
Nella fattispecie in esame si provvederà a creare due soli classi, quella dei creditori in privilegio e quelle dei creditori in chirografo.
SOSPENSIONE DEGLI INTERESSI E SCADENZA DEI DEBITI
La sig.ra Covella richiede l’applicazione dell’art. 9, comma 3 - quater della Legge 3/2012, secondo cui: “Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.
Xxxxxx, pertanto, sospendersi - con decorrenza dalla data di presentazione della proposta - gli interessi relativi ai finanziamenti chirografari.
Da quanto risulta dall’esame della documentazione fornita all’advisor, le banche ed in particolare Agos non hanno inviato al debitore alcuna comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c.
L’art. 9, comma 3-quater, appena richiamato prevede, espressamente, la sospensione del corso degli interessi ma non invece la scadenza dei debiti, rispetto alla quale nulla è detto.
SEGUE
LA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI
Come è noto per fronteggiare il sovraindebitamento, è consentito al debitore concludere “un accordo con icreditori” che “preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” (artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, Legge 3/2012).
Gli artt. 7 e 8 della L. 3/2012 non dettano alcuna disposizione specifica in ordine al rispetto di determinati vincoli, di tempistiche o di percentuali minime di pagamento, prevedendo, esclusivamente, che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
L'art. 8 - nel regolare il contenuto dell'accordo - non specifica le modalità attraverso le quali soddisfare i crediti, se non stabilendo “attraverso qualsiasi forma” e dunque rimettendo all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della funzione dell'accordo.
L’incapienza patrimoniale della sig.ra Covella determinerà giocoforza la falcidia di alcuni crediti che nella fattispecie in esame sono stati individuati in quelli in chirografo.
La proposta di accordo ipotizzabile è la seguente:
1 Con riferimento ai crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e del consulente legale che ha agito come Advisor nulla verrà corrisposto stante la piena e totale volontà degli stessi di rinunciare ad ogni compenso;
SEGUE
2 Il pagamento integrale (100%) dei tributi locali dovuti al Comune di Napoli per un totale di € 3.213,00;
3 Il pagamento integrale (100%) dei cotributi previdenziali dovuti ad I.N.P.G.I per un totale di € 622,00;
4 Il pagamento non integrale del credito vantato da Agos Spa nella misura del 50% del debito residuo ammontante ad € 1.505,74, per un importo di € 752,87;
5 Il pagamento non integrale del credito vantato da Missi Xxxxxxxx nella misura del 50% del debito residuo ammontante ad € 12.047,61, per un importo di € 6.023,80;
Classe Privilegio
Xxxxxxxxxxxxx si offrono:
CREDITORE | TIPO | IMPORTO A DEBITO | PERCENTUALE SODDISFAZIONE | IMPORTO PROPOSTA |
O.C.C. | Prededuzione | € 0,00 | 100% | € 0,00 |
Compenso professionale Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Prededuzione | € 0,00 | 100% | € 0,00 |
Comune di Napoli | Credito privilegiato | € 3.213,00 | 100% | € 3.213,00 |
INPGI | Credito privilegiato | € 622,00 | 100% | € 622,00 |
AGOS Spa | Credito chirografo | € 1505,74 | 50% | € 752,87 |
Missi Xxxxxxxx | Credito chirografo | € 12.047,61 | 50% | € 6.023,80 |
TOTALE | € 10.611,67 |
Classe Chirografo
La percentuale media di soddisfazione dei creditori è pari al 61,02%.
SULLA DURATA DELL’ACCORDO
E' noto che la legge n. 3/2012, non ha previsto un limite massimo di durata delle procedure.
In tal senso anche la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) fornisce indicazioni sul limite massimo di durata delle procedure.
In particolare si rinviene nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, la sola possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. artt. 67, comma 5, e 75, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, peraltro, non ancora vigenti).
Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito, ha ritenuto opportuno colmare, in via interpretativa, questa lacuna normativa, con particolare riferimento al piano del consumatore, introducendo anche il limite implicito della durata massima del piano, in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni.
La Suprema Corte ha recentemente affermato: “È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della
procedura” (Cass. civile sez. I, 28/10/2019, n.27544).
Nel rispetto del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, si propone, pertanto, un piano di cinque anni. Sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti, in 51 rate mensili, secondo lo scadenziario che si indica nelle tabelle seguenti.
SEGUE
ESPOSIZIONE ACCORDO CON I CREDITORI
La proposta di accordo è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia del credito in chirografo e la soddisfazione dei restanti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati mettendo a disposizione dei creditori la propria entrata mensile disponibile pari ad € 210,00, quale residuo di quanto non necessario alla propria sopravvivenza.
Corre mettere conto che la durata dell’accordo, che prevede un pagamento in 51 rate, è
assolutamente sostenibile, attesa la giovane età della debitrice.
La ricorrente può mettere a disposizione dei creditori un importo mensile pari ad € 210,00, che potrà essere impiegato per il pagamento dei debiti secondo lo schema sotto indicato in complessive 51 rate ovvero circa 5 anni:
PER I PRIMI 18 MESI
CREDITORE | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE | IMPORTO CORRISPOSTO |
INPGI | € 34,06 | 18 mesi | Parziale | € 613,078 |
Comune di Napoli | € 175,94 | 18 mesi | Parziale | € 3166,92 |
Al pagamento della rata n.12 risulterà il saldo del creditore OCC e dell’advisor mentre restano per residuo € 1.415,04 il Professionista delegato e gli altri creditori come indicati sopra
RATA 19
CREDITORE | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE | IMPORTO CORRISPOSTO |
INPGI | € 8,922 | 1 mesi | 100% | € 8,922 |
CREDITORE | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE | IMPORTO CORRISPOSTO |
Comune di Napoli | € 46,08 | 1 mesi | 100% | € 46,08 |
AGOS Spa | € 17,221 | 1 mesi | Parziale | € 17,221 |
Missi Xxxxxxxx | € 137,79 | 1 mesi | Parziale | € 137,79 |
RATA 20-50
CREDITORE | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | PERCENTUALE SODDISFAZIONE | IMPORTO CORRISPOSTO |
AGOS Spa | € 23,33 | 31 mesi | Parziale | € 723,26 |
Missi Xxxxxxxx | € 186,669 | 31 mesi | Parziale | € 5.786,739 |
RATA 51
CREDITORE | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | PERCENTUALE SODDISFAZIONE | IMPORTO CORRISPOSTO |
AGOS Spa | € 12,39 | 1 mesi | 100% | € 12,39 |
Missi Xxxxxxxx | € 99,27 | 1 mesi | 100% | € 99,27 |
Corre mettere conto infine che con la presente proposta di accordo, l’obbligazione della Covella nascente dalla sentenza di condanna dovrà intendersi interamente risolta, senza possibilità per il coobbligato di potersi rivalere in futuro, rilevato altresì che questi pur se compulsato non ha precisato alcunchè.
IMPEGNI DELLA SIG.RA XXXXXXXX XXXXXXX
Infine, l’istante si impegna a:
1. destinare i flussi di cassa netti rivenienti dall’attività lavorativa professionale all’accordo con
SEGUE
i creditori;
2. per il proprio sostentamento e per tutte le esigenze familiari la sig.ra Covella preleverà dal conto corrente, in ciascun mese, una somma non superiore a quella necessaria per il soddisfacimento dei fabbisogni personali e familiari;
3. al termine di ogni esercizio fiscale ed al termine della durata della procedura l’istante presenterà - soltanto ove richiesto e senza indugio al Gestore OCC - la documentazione contabile e fiscale attestante il reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi;
Inoltre la sig.ra Covella si impegna altresì:
• alla correntezza nel pagamento di ogni obbligazione tributaria e contributiva ed al pagamento delle restanti obbligazioni pecuniarie personali;
• a non fare accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari in aggiunta a quelli in corso;
• a non compiere atti di straordinaria amministrazione dalla data di presentazione della proposta all’OCC e durante l’intera procedura;
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In relazione a quanto sopra esposto la sottoscritta sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx, come sopra generalizzata, assistita nella redazione della presente proposta dall’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
CHIEDE
ai propri creditori di aderire alla proposta di accordo di composizione della crisi sopra formulata ex art. 8 L. 3/2012facendo pervenire al Professionista nominato Avv. Xxxxxxx Xxxxx dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, nei termini ed alle condizioni che saranno comunicate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 L. 3/2012;