Contract
Azienda Casa Xxxxxx-Romagna della Provincia di Ravenna | |
Gruppo di progettazione: Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) | |
Coordinamento Sicurezza Generale: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) | Responsabile Unico del Procedimento: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Azienda Casa Xxxxxx-Romagna della provincia di Ravenna Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) |
ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E IMPIANTISTICA, IL RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE AD ACER RAVENNA - 2023/2026 | |
Titolo documento: N. documento: DISCIPLINARE DI GARA 09 | |
A.C.E.R. RAVENNA DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E IMPIANTISTICA, IL RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE AD A.C.E.R. RAVENNA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
1. PREMESSE
Con delibera 31 del 23.03.2022, questa Amministrazione ha deliberato di concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di successivi contratti operativi di appalto inerenti i lavori di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, il ripristino di alloggi sfitti da realizzarsi sul patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione di A.C.E.R. Ravenna.
L’Accordo Quadro, al fine di garantire il principio di massima partecipazione alla procedura di gara anche delle piccole medio imprese, in linea con i principi comunitari, sarà concluso con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Codice.
L’Accordo Quadro prevede l’aggiudicazione di due Aree di intervento, la cui consistenza è indicata all’articolo 5 del Capitolato di Accordo Quadro.
L’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria, che sarà formulata alla conclusione della procedura di gara, sarà chiamato ad indicare la zona di riferimento, presso cui intende svolgere le prestazioni.
All’Operatore Economico secondo classificato nella graduatoria che sarà formulata sarà invece affidata la seconda area di intervento oggetto dell’Accordo Quadro.
A discrezione della Stazione Appaltante, e sulle base di particolari esigenze facenti capo alla medesima (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: esigenze organizzative dei cantieri; rischio di perdita di finanziamenti; esigenze di sicurezza pubblica indicate dai Comuni ecc.), potrebbero essere chiamati a sottoscrivere accordi operativi anche gli operatori economici classificati al terzo e al quarto posto della graduatoria finale. Pertanto, laddove presenti, sarà richiesta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro anche agli Operatori Economici classificati al terzo e al quarto posto della graduatoria finale in qualità di “Aggiudicatari di Riserva”. Rimane inteso che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte degli operatori Aggiudicatari di Riserva NON comporta alcun obbligo per la stazione appaltante di affidare lavorazioni.
Ogni Operatore Economico sarà chiamato a svolgere le prestazioni alle condizioni offerte in sede di gara.
Ogni Operatore Economico sarà chiamato a svolgere le lavorazioni esclusivamente nella zona di riferimento individuata al momento della stipula dell’Accordo Quadro. Tuttavia qualora per esigenze straordinarie, non dipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: rischio di perdita di finanziamenti; esigenze di sicurezza pubblica indicate dai Comuni ecc.), si rendesse necessario implementare i lavori in una delle due zone, l’Aggiudicatario dell’altra zona potrà essere chiamato ad eseguire alcune lavorazioni. In questo caso le prestazioni saranno eseguite alle condizioni indicate in sede di offerta dall’operatore economico chiamato a intervenire, e il compenso sarà detratto dall’importo di riferimento della sua area di competenza, ovvero quella al medesimo assegnata all’esito della procedura di gara.
Al fine di garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie sull’intero territorio provinciale, lo stesso meccanismo sopra descritto opererà nell’ipotesi in cui l’importo massimo dell'Accordo Quadro, stimato in euro 6.000.000,00 (euro seimilioni / 00) per singola area, venisse raggiunto rispetto a una sola delle due aree.
L’Accordo Quadro verrà concluso mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al successivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare, fatta eccezione per i calcoli di coefficienti e punteggi, fermo restando quanto di seguito indicato.
Questo meccanismo, che prevede una valutazione dell’operato del Contraente al termine della esecuzione di ogni singolo Contratto Operativo, è volto ad incentivare negli Operatori Economici l’innalzamento delle prestazioni che sono chiamati a svolgere, al fine di migliorarne la qualità, in coerenza con la finalità ultima delle attività di A.C.E.R., ovvero, restituire alla comunità – utenza finale – alloggi di standard qualitativi superiori alla media e con modalità realizzative, in particolare nel caso di alloggi occupati, che tengano in ampia considerazione la presenza in situ dell’utenza.
Il luogo di svolgimento è la Provincia di Ravenna.
CIG: 9416438276;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 03/11/2022
1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente procedura, A.C.E.R. Ravenna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ (in seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).
Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente bando (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).
1.2 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
N. | Definizione |
01 | ELENCO ELABORATI |
02 | BANDO DI GARA |
03 | CAPITOLATO SPECIALE DI ACCORDO QUADRO |
04A | ELENCO PREZZI REGIONE XXXXXX XXXXXXX |
04B | ELENCO PREZZI SPECIALI |
05 | ELENCO IMMOBILI |
06 | PRESCRIZIONI TECNICHE |
07 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE |
08 | RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI |
09 | DISCIPLINARE DI GARA |
10 | ACCORDO QUADRO E CONTRATTO OPERATIVO |
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx_xxxx_xxxxxx.xxxx nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi; La documentazione è disponibile, altresì, all'interno della piattaforma SATER al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xx/
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/ .
Le suddette richieste dovranno pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/10/2022.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro il termine prefissato verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro le ore 12:00 del giorno 28/10/2022 mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx- altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN AREE DI INTERVENTO
L’Accordo Quadro ha ad oggetto tutte le lavorazioni di efficientamento energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, ripristino di alloggi sfitti e tutto quanto meglio indicato nel Capitolato di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
L’Accordo Quadro prevede l’aggiudicazione di due Aree di intervento, la cui consistenza è indicata all’articolo 5 del Capitolato di Accordo Quadro:
- AREA DI INTERVENTO A, che comprende i Comuni di Cervia, Ravenna e Russi, per un totale di n. 2.559 unità immobiliari;
- AREA DI INTERVENTO B, che comprende i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme e Solarolo, per un totale di n. 2.374 unità immobiliari.
L’importo quadriennale massimo stimato dell’Accordo Quadro, comprensivo dei costi stimati per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è di € 12.000.000,00 (Euro Dodicimilioni / 00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per entrambe le aree, così ripartiti:
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | Totale | |
€ 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 6.000.000,00 | |
di cui € | di cui € | di cui € | di cui € | di cui € | |
52.500,00 per | 52.500,00 per | 52.500,00 per | 52.500,00 per | 210.000,00 per | |
Area A | costi di | costi di | costi di | costi di | costi di |
sicurezza non | sicurezza non | sicurezza non | sicurezza non | sicurezza non | |
soggetti a | soggetti a | soggetti a | soggetti a | soggetti a | |
ribasso | ribasso | ribasso | ribasso | ribasso | |
€ 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 6.000.000,00 | |
di cui € | di cui € | di cui € | di cui € | di cui € | |
52.500,00 per | 52.500,00 per | 52.500,00 per | 52.500,00 per | 210.000,00 per | |
Area B | costi di | costi di | costi di | costi di | costi di |
sicurezza non | sicurezza non | sicurezza non | sicurezza non | sicurezza non | |
soggetti a | soggetti a | soggetti a | soggetti a | soggetti a | |
ribasso | ribasso | ribasso | ribasso | ribasso |
Si precisa sin da ora che i valori sopra indicati – calcolati sulla base dei dati storici della stazione appaltante – debbono intendersi esclusivamente quale stima delle prestazioni, ben potendo la stazione appaltante variare (in aumento o in diminuzione) gli importi indicati per ogni singolo anno, fermo restando il necessario limite delle qualificazioni richieste per l’esecuzione delle prestazioni.
Alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'Accordo Quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti operativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziate in relazione ai singoli Contratti Operativi che verranno stipulati nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli Ordini di Lavoro.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, gli importi posti a base di gara comprendono i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha individuato per singola categoria.
Si precisa sin da ora che l’operatore che intende partecipare alla gara dovrà presentare un’unica offerta, nei modi di seguito indicati, riportante le condizioni proposte e che saranno valide per l’area che sarà di sua competenza, qualora dovesse risultare Aggiudicatario.
4. FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, l’Accordo Quadro sarà sottoscritto con più operatori, al fine di garantire il principio di massima partecipazione alla procedura di gara anche delle piccole medie imprese, in linea con i principi comunitari.
L’Operatore Aggiudicatario primo classificato sarà chiamato ad indicare l’area di intervento su cui intende svolgere le prestazioni oggetto dell’affidamento.
All’Operatore Aggiudicatario secondo classificato, invece, sarà affidata la seconda area di intervento.
A discrezione della Stazione Appaltante, e sulle base delle esigenze organizzative dei cantieri, potrebbero essere chiamati a sottoscrivere accordi operativi anche gli operatori economici classificati al terzo e al quarto posto della graduatoria finale. Pertanto, laddove presenti, sarà richiesta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro anche agli Operatori Economici classificati al terzo e al quarto posto della graduatoria finale in qualità di “Aggiudicatari di Riserva”. Rimane inteso che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte degli operatori Aggiudicatari di Riserva NON comporta alcun obbligo per la stazione appaltante di affidare lavorazioni.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’esecuzione dell’intero importo posto a base di gara per gli Aggiudicatari Principali.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’esecuzione di prestazioni di alcun importo
per gli Aggiudicatari di Riserva.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà a sottoscrivere, nei termini che saranno successivamente indicati dalla stessa, un Contratto Operativo dell’importo di euro 500.000 (Euro Cinquecentomila / 00) con ciascuno degli Operatori risultati aggiudicatari.
La Stazione Appaltante procederà a commissionare le singole prestazioni tecniche rientranti nel
Contratto Operativo, mediante l’invio di Ordini di Lavoro.
L’Ordine di Lavoro indicherà le specifiche prestazioni, data di inizio delle prestazioni e i relativi
tempi di realizzazione.
A seguito della conclusione del primo Contratto Operativo, dell’importo di euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila / 00), la Stazione Appaltante procederà ad effettuare una valutazione autonoma dell’operato del Contraente, che terrà in considerazione la qualità delle prestazioni, la coerenza con la finalità ultima delle attività di A.C.E.R. - ovvero, restituire alla comunità alloggi di standard qualitativi superiori alla media e con modalità realizzative, in particolare nel caso di alloggi occupati, che tengano in ampia considerazione la presenza in situ dell’ utenza – e ogni altro aspetto che possa caratterizzare il rapporto con la Stazione Appaltante e il grado di soddisfazione di quest’ultima.
Qualora la verifica di controllo effettuata al termine del Contratto Operativo dia esito positivo, la Stazione Appaltante, nel caso in cui abbia ulteriori necessità, e attesa la relativa copertura finanziaria, potrà procedere a sottoscrivere ulteriori Contratti Operativi, sino e non oltre l’importo ulteriore massimo di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per due anni a far data dalla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.
Qualora la verifica di controllo effettuata al termine del Contratto Operativo dia esito negativo, fermo restando l’obbligo di motivazione, la Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere alla sottoscrizione di un ulteriore Contratto Operativo con l’Operatore Economico Aggiudicatario, e di procedere con la sottoscrizione di un Contratto Operativo con l’Aggiudicatario di Riserva.
La Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, alla conclusione di un Contratto Operativo con uno dei due Aggiudicatari Principali, di procedere comunque alla sottoscrizione di un Contratto Operativo, con uno dei due Aggiudicatari di Riserva, senza che l’Aggiudicatario Principale possa vantare alcun diritto a riguardo.
I due Aggiudicatari di Riserva saranno incaricati a seconda dell’ordine nella graduatoria finale. Sarà quindi incaricato per primo l’Aggiudicatario di Riserva terzo classificato nella graduatoria finale. Solo qualora quest’ultimo abbia in essere un Contratto Operativo con la Stazione Appaltante, sarà incaricato l’Aggiudicatario di Riserva quarto classificato.
Ogni Aggiudicatario sarà chiamato a svolgere le prestazioni alle condizioni offerte in sede di gara. Il meccanismo sopra descritto non concerne i casi di risoluzione ex art. 108 del D. Lgs. 50/2016, i quali saranno conseguentemente trattati ai sensi del medesimo articolo. Pertanto, in questo caso, l’Aggiudicatario di Riserva chiamato a subentrare nel Contratto Operativo in corso, sarà chiamato a subentrare alle condizioni tutte offerte dall’originario Contraente uscente.
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5.1 DURATA
La durata del presente Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di due anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, rinnovabile di anno in anno per altri due anni, così per un massimo di 4 anni.
Ove l’importo complessivo dei Contratti Operativi dovesse raggiungere l’importo massimo dell'Accordo Quadro, stimato in euro 6.000.000,00 per singola area prima della scadenza del quadriennio, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Allo scadere del quadriennio l'accordo si intenderà comunque esaurito e concluso, salvo opzioni o rinnovo di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente Disciplinare di gara, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico.
5.2 OPZIONI E RINNOVI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di accordo quadro, alle medesime condizioni, di anno in anno sino ad un massimo di 2 rinnovi, così per una durata massima di 4 anni.
L’importo di ogni singolo eventuale rinnovo sarà pari all’importo massimo annuale del presente accordo quadro (euro 1.500.000,00 così come indicato nella tabella di cui all’art. 3), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, subordinatamente alle esigenze dell’amministrazione, nonché al permanere dell’idoneità morale e professionale dell’operatore economico e ad una verifica sul regolare svolgimento dell’attività nel periodo precedente.
La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’operatore economico Aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
Entro successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’operatore economico parte dell’Accordo Quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il presente Accordo Quadro per un massimo di 6 (sei) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di rinnovo e dei costi stimati per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 6.000.000,00 (Euro seimilioni / 00) per area, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre ad € 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila / 00) per area per la proroga indicata al precedente paragrafo, così per un totale di euri 6.750.000,00.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6.1 PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE Secondo quanto previsto dall’art. 110, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi o dell’insolvenza, di cui all'art. 40 del D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, si applica l’art. 95 del medesimo Codice.
Tra il momento di deposito dell’istanza di accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi o dell’insolvenza, di cui all'articolo 40 del D. Lgs. 12.01.2019 n. 14, ed il momento di pubblicazione del decreto di cui all’art. 47, comma 2 del medesimo Codice, ai fini della partecipazione alla gara è
necessario l’avvalimento dei requisiti da parte di un altro soggetto e dovrà essere prodotta la documentazione prevista per l’ipotesi di avvalimento di lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ai fini della partecipazione alla gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida anche eventualmente emanate nel corso della procedura di gara od in corso di esecuzione del contratto.
7. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
⮚ una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
⮚ le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, dovrà essere resa con riferimento ai:
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del C.d.A., Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D. Lgs. 231/2001).
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, nel caso di affidamento del controllo contabile ad una Società di Revisione, dovranno essere rese anche nei confronti di quest’ultima (Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 22 ottobre 2018, n. 6016).
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
NB) La dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale dichiarazione, riferita ai soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016, non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, c.12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo
delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e ss.mm.ii.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la Categoria e la Classifica, adeguate alla categoria e all’importo dei lavori da assumere.
In particolare l’operatore dovrà essere in possesso di:
Tabella 8-1 Tabella qualificazione SOA
CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE DELL’ACCORDO QUADRO | ||||||||
Lavori | Categoria | Classifica | Importo | % | Prev. / Scorp. | Qualificazione obbligatoria | Subappalto | |
Si / No | % | |||||||
Edifici civili e industriali | OG1 | IV | 2.500.000,00 | 41,67 % | Prev. | SI | Si | 40 |
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | OG 12 | I | 100.000,00 | 1,66 % | Scorp. | SI | Si | 100 |
Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie | OS 3 | II | 560.000,00 | 9,33 % | Scorp. | SI | Si | 100 |
Impianti elettromeccanici trasportatori | OS 4 * | I | 150.000,00 | 2,5 % | Scorp. | SI | Si | 100 |
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS 6 | III | 640.000,00 | 10,67 % | Scorp. | NO | Si | 100 |
Impianti termici e di condizionamento | OS 28 | III bis | 1.450.000,00 | 24,17 % | Scorp. | SI | Si | 40 |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS 30 * | II | 600.000,00 | 10 % | Scorp. | SI | Si | 100 |
Totale | 6.000.000,00 | 100,00% |
*Si precisa che le categorie OS4 e OS30 sono categorie SIOS di cui all’articolo 2 Decreto MIT 248 del 10.11.2016 e che le relative
lavorazioni potranno, quindi, essere eseguite solamente da ditte in possesso dei requisiti specifici, sia che si tratti dell’appaltatore che nel caso di subappaltato.
Si precisa che:
• l’eventuale subappalto dei lavori della categoria OG 1 potrà avvenire nella misura massima del 40 % dell’importo complessivo dei lavori della categoria stessa per ogni singolo contratto discendente da Accordo Quadro;
• l’eventuale subappalto dei lavori nella categoria OS28 è ammesso nel limite del 40 % dell’importo complessivo dei lavori della categoria stessa per ogni singolo contratto operativo discendente dall’Accordo Quadro.
È consentito, invece, il ricorso al subappalto integrale per le altre categorie di lavori (OG 12 – OS3 - OS4 – OS6 – OS30).
Si precisa, inoltre, che:
• in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e Contratti Operativi di appalto specifico delle singole prestazioni), per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA in tutte le Categorie/Classifiche;
• Le qualificazioni SOA, di cui alla tabella sopra, qualificano l’operatore a svolgere le prestazioni relative ad una singola Area.
L’Appaltatore deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità ovvero di una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. In alternativa sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente, secondo quanto previsto dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (D.M. 11/10/2017).
Tali registrazioni EMAS, certificazioni secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, o altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale certificate da un organismo di valutazione della conformità, dovranno essere allegate in copia provviste di dichiarazione autocertificante la autenticità della stessa. L’appalto comprende lavorazioni di cui al D.M. in data 22.01.2008 n. 37 per le quali è richiesta obbligatoriamente la relativa abilitazione.
8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:
A) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
B) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al precedente punto 8.2, inerente all’esecuzione di lavori, dovrà essere posseduto da ogni soggetto che intenda assumere i lavori, nelle categorie richieste.
8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:
A) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, ad eccezione di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, che possono essere computati in capo al consorzio o posseduti dalle singole imprese consorziate;
B) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8.5 IMPRESE COOPTATE DI CUI ALL’ART. 92 DEL DPR N.207/2010 E SS.MM.II.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo di imprese possono, se in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto, raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Si precisa sin da ora che le imprese cooptate non assumono il ruolo di operatore e quindi NON
dovranno sottoscrivere l’offerta.
9. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo su alcuni dei complessi immobiliari oggetto d’appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo pec xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 10/10/2022.
Non saranno prese in considerazione richieste di effettuazione del sopralluogo pervenute successivamente alla data indicata.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ovvero di aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate dalle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/11/2022. Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di A.C.E.R. Ravenna.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
In ogni caso A.C.E.R. Ravenna è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
A.C.E.R. Ravenna si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE e tutte le dichiarazioni richieste devono essere redatti preferibilmente sui modelli predisposti da A.C.E.R. Ravenna e messi a disposizione all'indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx_xxxx_xxxxxx.xxxx, nonché sul SATER.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio Certificati ISO, etc.).
10.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.
Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.
Le dichiarazioni integrative, redatte preferibilmente secondo l’allegato "dichiarazioni integrative" allegato al presente disciplinare, devono essere firmate digitalmente dal soggetto che le rende.
Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti. Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. A.C.E.R. si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la
documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
11. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta virtuale 1 - “Documentazione amministrativa” contiene le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste virtuali 2 e 3.
11.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
L’Operatore Economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso
di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la Mandataria che le Mandanti.
Il DGUE dovrà essere compilato altresì dall’eventuale/i impresa/e Ausiliaria/e, nonché dalla/e
impresa/e esecutrice/i in caso di partecipazione di consorzio.
Per la compilazione del DGUE si rinvia al Manuale SATER, scaricabile al presente link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx- oe/guide_operatori_economici
11.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
11.1.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Xxxxxx), con particolare riferimento a quelle di cui al comma 5 lettere: c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), ed l);
2. solo per gli operatori economici ammessi ad una procedura di regolarizzazione della crisi o dell’insolvenza, di cui all'articolo 40 del D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ……… rilasciati dal Tribunale di ………, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, in relazione al rimborso delle spese di pubblicazione della gara di cui trattasi;
7. dichiara di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, all’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare condizioni contrattuali e penalità;
8. indica, ai fini degli accertamenti ex D. Lgs 159/2011 “antimafia”, gli Estremi di
iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “white list” - (qualora iscritto);
9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla gara;
12. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;
Inoltre, in caso di impresa ausiliaria, la stessa dovrà, altresì, dichiarare:
13. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
14. di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, dovranno preferibilmente essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante oppure, in alternativa, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti.
Le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al presente paragrafo devono essere presentate
- dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, distintamente da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta);
- dalle consorziate/retiste individuate quali esecutrici dagli eventuali ausiliari.
11.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, comprensivo di eventuali mandanti/esecutori/retisti/ausiliari;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- al fine di una celere e collaborativa conclusione del procedimento, ma NON A PENA DI ESCLUSIONE, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati;
- ricevuta di avvenuto sopralluogo.
11.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
dichiarazione attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, la rete partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
ii. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
iii. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 2 – OFFERTA TECNICA
La busta virtuale 2 – “Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:
a) Relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto, con esplicito riferimento ai criteri e sub criteri di cui al successivo art. 14.1;
b) ulteriori allegati che potranno contenere schede tecniche, disegni, grafici, attestati e certificazioni ecc.
La relazione tecnica dovrà rispettare il numero massimo di 20 pagine riportante il numero di pagina, interlinea 1.5, carattere Arial 10, margini superiori e inferiori 4 cm, sinistro 3 cm, destro 2.5 cm. Sono ammessi all’interno delle facciate inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi ecc.
Gli allegati esplicativi (disegni, grafici, attestati e certificazioni, ecc.) dovranno rispettare il numero massimo di 5 pagine (se necessario, alcune anche in formato A3).
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 3 – OFFERTA ECONOMICA
La busta virtuale 3 – “Offerta economica” dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:
- l’offerta economica, predisposta utilizzando e compilando l’apposita sezione/format (busta economica) della piattaforma SATER (secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma).
Nell’ambito di tale sezione/format, il concorrente dovrà allegare nella casella “Allegato Modello offerta economica”, l’Allegato “OFFERTA ECONOMICA”, reso disponibile dalla Stazione Appaltante, opportunamente compilato, sottoscritto digitalmente e contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto.
Per la natura dell’Accordo Quadro in oggetto, non è possibile prevedere le prestazioni che saranno realizzate, pertanto non è possibile stimare a priori l'importo dei costi della manodopera di cui all'art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016. Per le medesime ragioni, l’Operatore Economico non è tenuto ad indicare la stima dei propri costi della manodopera, fermo restando l’obbligo per l’Aggiudicatario di rispettare i salari minimi secondo la normativa vigente.
Parimenti non è possibile indicare con esattezza l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co 10 del D. Lgs. 50/16; si precisa che tali oneri sono stati stimati nella percentuale dello 0,60 %.
Pertanto, lo 0,60 % dell’importo offerto dall’operatore in sede di gara sarà imputato ad oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si precisa che gli oneri di cui sopra non sono da intendersi quali costi di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed indicati alla tabella di cui all’art. 3, al punto 4 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., stimati nella percentuale dello 3,50%.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Nella casella “% di sconto offerta” della suddetta sezione/format non dovrà essere indicato, se possibile, alcun valore. Qualora la piattaforma lo richiedesse obbligatoriamente dovrà essere indicato il valore fittizio 1, e, in ogni caso, qualsiasi diverso valore inserito non sarà tenuto in alcun conto.
In caso di discordanza tra le cifre inserite nelle caselle del format relative ai diversi ribassi/importi e quelle indicate nel “Modello offerta economica” allegato, prevarrà quanto indicato e sottoscritto digitalmente nel suddetto modello.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente da un Legale
Rappresentante dell’Impresa, o dal Legale Rappresentante del Raggruppamento in caso di Raggruppamento/consorzio ordinario già costituito, ovvero, in caso di Raggruppamento non ancora costituito, dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio, e inserita sulla piattaforma e sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 10.1.
Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto alla base d’asta, secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella 14.1-1 Punteggi offerta
ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI | |||
CRITERI DI VALUTAZIONE | Ponderazione relativa (sub- peso) | Fattori ponderali (punteggi massimi) | |
Criterio A: Struttura Aziendale | |||
Sub Criterio A1 | Qualificazione professionale, titoli ed esperienza delle figure operanti nel settore oggetto dell’appalto, Sede operativa, magazzini e materiali, attrezzatura, automezzi e mezzi d’opera strumentali all’appalto ed alla specificità del territorio. A mero titolo esemplificativo: verrà valutata l’eventuale presenza all’interno dell’organico di un impiantista | Punti 20 | Punti Max 40 |
Criteri: la commissione valuterà tutte le qualifiche, i titoli e le esperienze professionali maturate dall’organico aziendale, le dimensioni espresse in superfici degli uffici, dei magazzini, delle aree adibite al ricovero automezzi; la quantità e qualità dei materiali disponibili a magazzino destinati alle opere in appalto; il numero e le caratteristiche tecniche degli automezzi e dei mezzi d’opera necessari per l’esecuzione degli interventi. Specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze del Tecnico di Cantiere | |||
Sub Criterio A2 | CV Responsabile di Commessa | Punti 10 | |
Criteri: la commissione valuterà tutti i titoli e le esperienze professionali maturate dal Soggetto indicato quale Responsabile di Commessa | |||
Sub Criterio A3 | CV Tecnico di Cantiere | Punti 10 | |
Criteri: la commissione valuterà tutti i titoli e le esperienze professionali maturate dai/l Soggetti/o |
individuate/o come Tecnico di Cantiere | |||
Criterio B: Esperienza dell’Azienda | |||
Curriculum aziendale, in cui vengono evidenziati gli interventi eseguiti, la tipologia degli interventi e il risultato ottenuto | Punti Max 10 | ||
Criteri: la commissione valuterà le esperienze professionali maturate dall’azienda nel suo complesso. SI richiede di indicare le esperienze che l’operatore Economico ritiene più significative | |||
Criterio C: Impostazione della gestione dei ripristini | |||
Si richiede un’analisi sulla gestione dei ripristini oggetto dell’appalto, verrà valutata dalla commissione la funzionalità ed adeguatezza dello svolgimento delle fasi lavorative/esecutive. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si valuterà la gestione dei vari ripristini con individuazione ed implementazione quotidiana delle: - Risorse umane impiegate, - Imprese operanti, mezzi e attrezzature impiegati; - Attività eseguita Si valuterà anche la presenza di un Sistema di visualizzazione cronologica dello stato di avanzamento dell’insieme dei ripristini ricevuti con indicazione degli importi contabilizzati Al fine di consentire all’operatore economico la presentazione di una offerta consapevole, viene messo a disposizione dell’operatore economico l’allegato al Disciplinare denominato “Fascicolo ripristino tipo”, contenente: Computo Metrico Estimativo; Pianta; Cronoprogramma attività. Si precisa che la modulistica qui allegata è a mero titolo esemplificativo. | Punti Max 15 | ||
Criterio D: Proposta quantitativa - Migliorie tempistiche | |||
Sub Criterio D1 | Miglioria tempistica proposta per la seguente tipologia d’intervento prevista all’art. 7.6.5 Capitolato Speciale d’Appalto - Importo lavori da € 10.00, fino a € 25.000 previsione dell’intervento come da Capitolato speciale d’appalto 90 gg | Punti 4 | Punti Max 10 |
Criteri: la commissione attribuirà il Massimo dei punti a disposizione all’operatore economico che offre le tempistiche migliori (espresse in giorni), ritenute congrue e sostenibili dalla commissione, e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti con la seguente formula: D1= [4 x(D1i/D1max)], dove : D1 = punteggio attribuito D1i = tempistica offerta dal concorrente i-esimo D1max = Tempistica migliore offerta | |||
Sub Criterio D2 | Miglioria tempistica per la fornitura dei preventivi per gli interventi da Capitolato Speciale d’Appalto, art. 7.5, previsti 15 gg | Punti 6 | |
Criteri: la commissione attribuirà il Massimo dei punti a disposizione all’operatore economico che offre le tempistiche migliori (espresse in giorni), ritenute congrue e sostenibili dalla commissione, e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti con la seguente formula: D2= [6 x(D2i/D2max)], dove: D2 = punteggio attribuito D2i = tempistica offerta dal concorrente i-esimo D2max = Tempistica migliore offerta | |||
Criterio E: Proposte migliorative ed integrative | |||
Proposta connessa all’installazione di sistemi di ventilazione integrati in interventi di ripristino di notevole importanza e/o di interventi di riqualificazione energetica o in presenza di condizioni di insalubrità o presenza di muffa in singola unità abitativa al fine di migliorare la salubrità dell’aria | Punti Max 5 |
14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
In particolare, con riferimento alla offerta tecnica, ogni commissario attribuisce a ciascuno dei criteri e sub criteri qualitativi un punteggio discrezionale, sulla base della seguente scala di valutazione:
Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
0,00 | Non migliorativa |
0,20 | Limitata |
0,5 | Sufficiente |
0,75 | Buona |
1,00 | Ottima |
Per ogni operatore sarà quindi individuata la media dei valori attribuiti dai commissari per ciascun criterio e sub criterio.
Al fine di consentire l’assegnazione del massimo punteggio previsto per l’offerta, i punteggi dei criteri e sub-criteri verranno riparametrati assegnando il massimo punteggio attribuibile alla proposta che ha ottenuto il punteggio maggiore e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti con la seguente formula:
P = [PM x (Pi/Pmax)]
dove:
P = punteggio riparametrato;
PM = punteggio massimo attribuibile;
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Pmax = punteggio più alto attribuito prima della riparametrazione.
Sarà quindi attribuito il coefficiente 1 all’offerta migliore e di seguito saranno riparametrati tutti gli altri punteggi.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare anche solo alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente.
14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito a ciascun elemento economico un coefficiente, variabile
da zero ad uno, calcolato tramite la:
Formula non lineare
Vi =(Ri/Rmax)α
dove:
Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente;
α = coefficiente > 0 (0,2).
15. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Terminata l’attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi e quantitativi, si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, come segue:
Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la miglior offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore:
P= Ptc + Pec
Dove
P= punteggio complessivo
Ptc= punteggio tecnico complessivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi)
Pec= punteggio economico complessivo (punteggio relativo agli elementi economici/prezzo) Tutti i calcoli saranno effettuati sulla base di tre decimali.
Il punteggio del concorrente riferito è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio complessivo del concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
………………………….
Pn = peso criterio di valutazione n.
La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la piattaforma informatica, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx
La procedura si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 08/11/2022 alle ore 10,00, presso la sede di
A.C.E.R. Ravenna, in Xxxxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxx.
La presente vale quindi come convocazione a detta seduta.
La seduta pubblica verrà espletata dal RUP, con la presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti di
A.C.E.R. Ravenna.
Il RUP procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute secondo l’ordine cronologico
di presentazione, quindi:
- a verificare la data e l’ora delle offerte caricate dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l’ora o il giorno fissati dal presente disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal RUP che ne darà conto nel Verbale di gara;
- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.
Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa è facoltà del RUP non procedere alla sospensione della stessa ma ammettere con riserva gli operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 e procedere all’esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato.
I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal RUP che anticiperà in questo modo l’irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all’inoltro formale della documentazione mancante il RUP darà conto dell’esito della procedura di regolarizzazione.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli
orari che saranno comunicati sul sistema SATER – Intercet-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.
Concluso l’esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno stato d’esito, reso
visibile ai partecipanti alla procedura:
- “Ammessa”: in caso di documentazione regolare;
- “Ammessa con riserva”: in caso di documentazione da integrare / verificare;
- “In verifica”: in caso di documentazione da integrare;
- “Esclusa”: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l’operatore economico
dalla gara
Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva, il RUP, procederà quindi:
- all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica;
- a verificare la corretta presentazione dell’offerta tecnica;
Successivamente le offerte verranno consegnate alla Commissione di gara all’uopo nominata che, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, di cui all’art 14.1, la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 14.2. Successivamente, in seduta pubblica, il RUP, alla presenza della Commissione, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, il RUP, alla presenza della Commissione, procederà allo sblocco delle offerte economiche “buste virtuali 3” dei soli concorrenti risultati ammessi, alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, all’attribuzione dei punteggi; si procederà, dunque, all’individuazione dei punteggi complessivi finali ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per gli aspetti economici e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica qualora siano presenti alle operazioni di gara i rappresentanti degli operatori partecipanti potranno presentare offerta migliorativa ai sensi dell’art. 77, R. D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Qualora nessuno di coloro che abbia avanzato offerte uguali sia presente alle operazioni di gara ovvero se i presenti non vogliano migliorare le offerte medesime, il RUP procederà all’estrazione a sorte della migliore offerta.
All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice della quota di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
18. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (Iscrizione alla CCIAA).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e/o che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara fosse necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 del presente Disciplinare, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il contratto di avvalimento, in originale e firmato digitalmente, contenente la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, deve essere caricato sulla piattaforma SATER.
19. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
Nei limiti e con le forme di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 potrà, pertanto, essere subappaltata, previa dichiarazione resa in tal senso in sede di gara, una quota delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, non superiore al 40 % dell’importo complessivo dei lavori della categoria stessa per ogni singolo contratto discendente da Accordo Quadro.
Detto limite è considerato congruo ed adeguato alla natura dei lavori; avuto riguardo, infatti, alla tipologia delle lavorazioni, riferite ad una molteplicità di cantieri, anche di piccole dimensioni, da eseguirsi contemporaneamente nello stesso o in più edifici e di interventi edilizi ed impiantistici simultanei, un’eccessiva frammentazione delle lavorazioni stesse, con il conseguente moltiplicarsi del numero di esecutori coinvolti, potrebbe risultare un ostacolo al corretto coordinamento delle lavorazioni e al raggiungimento dell’obiettivo di omogeneità dei lavori stessi, nonché ad una gestione della sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 in misura efficace; in virtù di ciò, anche l’eventuale subappalto dei lavori nella categoria OS28 è ammesso nel limite del 40 % dell’importo complessivo dei lavori della categoria stessa per ogni singolo contratto operativo discendente dall’Accordo Quadro.
Viene consentito, invece, il ricorso al subappalto integrale per le altre categorie di lavori (OG 12 –
OS3 - OS4 – OS6 – OS30).
Il ricorso al subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, e dalle prescrizioni del presente Disciplinare di Gara, del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.
In caso di subappalto, l’appaltatore rimane comunque responsabile integralmente nei confronti
della Stazione Appaltante.
Il subappalto potrà avvenire nei confronti di soggetti regolarmente iscritti nella c. d. “white list” antimafia presso la Prefettura provinciale di appartenenza; diversamente dovrà venire effettuata verifica attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, per cui i termini di autorizzazione del subappalto potranno decorrere soltanto al decorrere del termine della predetta ispezione alla BDNA.
Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti di lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, che intende subappaltare. Non potranno essere oggetto di subappalto le opere, o parti di esse, per le quali i concorrenti non abbiano indicato la volontà di volersi avvalere del subappalto in sede di partecipazione alla gara.
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
La mancata presentazione della dichiarazione inerente il subappalto conforme a tutto quanto sopra indicato, ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla documentazione di gara non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 e i requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei Contratti Pubblici.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
20. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Ai sensi dell’art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice antimafia, nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.
21. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 (Euro duecento / 00) secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, e pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
22. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% dell’importo quadriennale massimo stimato del presente Accordo Quadro, quindi pari ad € 120.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso – Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. Sede centrale P.zza Garibaldi n. 6 Xxxxxxx XXXX XX00X0000000000X00000000000 intestato ad A.C.E.R. Ravenna;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (se necessario,
la polizza dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile);
4) avere validità per 365 giorni al termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Si precisa sin da ora che, a differenza di quanto indicato sopra, la garanzia definitiva di cui all’art 93 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, sarà calcolata sull’importo del singolo Contratto Operativo sottoscritto, e non quindi sull’importo totale dell’Accordo Quadro.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice o di esperti appositamente nominati, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, ove ritenuto necessario con il supporto della commissione giudicatrice, o degli esperti appositamente nominati, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti che hanno presentato le prime 4 offerte migliori, chiudendo le operazioni di gara.
Si precisa che, i primi due classificati assumeranno il ruolo di Aggiudicatari Principali.
I concorrenti terzo e quarto classificato, invece, assumeranno il ruolo di Aggiudicatari di Xxxxxxx. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sui primi quattro classificati.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede ai concorrenti primi quattro in graduatoria di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione nei confronti dell’Operatore Economico interessato, alla segnalazione all’ANAC
nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante, previo svolgimento delle verifiche nei termini sopra indicati, aggiudicherà al successivo classificato.
Nell’ipotesi in cui l’Accordo Quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato di seguito, l’accordo verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto di Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, per gli Aggiudicatari, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli nei confronti degli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto di accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con gli Aggiudicatari.
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali (conteggiate sull’importo massimo quadriennale), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
25. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell’affidamento. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione ad A.C.E.R. Ravenna.
A.C.E.R. Ravenna, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
L’autorità competente per le procedure di ricorso avverso la procedura di gara è il Tribunale
Amministrativo per l’Xxxxxx-Romagna – Sez. Bologna, Xxx Xxxxxxx X'Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx XX.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dall’Aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all’art. 53, comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento della nostra attività nei suoi confronti (finalità precontrattuali e contrattuali). Saranno, inoltre, tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi di legge). L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 2016/679 rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati, tra cui:
- conoscere quali dati sono registrati e la loro origine e le finalità di trattamento (Diritto di accesso);
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (Diritto di rettifica e cancellazione);
- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione);
- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (Diritto alla portabilità);
- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di opposizione) Il Titolare del Trattamento A.C.E.R. Ravenna
Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, nella figura della società AP & Partners S.r.l. di Ferrara.
28. TRACCIABILITA’
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 9416438276).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare ad A.C.E.R. Ravenna gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad A.C.E.R. Ravenna gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
A.C.E.R. Ravenna verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subappalto, A.C.E.R. Xxxxxxx provvederà a tale controllo
in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art. 105, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., A.C.E.R. Xxxxxxx provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’Aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc…) al momento della ricezione da parte di A.C.E.R. Ravenna della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
Al fine di mettere A.C.E.R. Ravenna in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3, c. 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare ad A.C.E.R. Ravenna tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo
per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
29. AVVERTENZE GENERALI
E’ espressamente stabilito che il presente bando non vincola in alcun modo A.C.E.R. Ravenna né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; A.C.E.R. Ravenna si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione della presente clausola.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’operatore economico Aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre A.C.E.R. Ravenna resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
A.C.E.R. Ravenna si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 3 del DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice.
A norma dell’art. 209, c.1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., non si farà luogo alla procedura di arbitrato
per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di invitare gli operatori aggiudicatari della presente procedura, nonché gli operatori aggiudicatari di riserva, ad eventuali ulteriori procedure che dovesse indire per l’affidamento di nuovi lavori analoghi a quelli oggetto del presente accordo quadro, ma non previsti nel progetto a base di gara, ai sensi dell’art 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. A.C.E.R. Xxxxxxx si riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti.
30. ALLEGATI
Di seguito si allegano i documenti relativi ad un ripristino di alloggio “tipo” e un cronoprogramma “tipo” con una stima delle possibili lavorazioni che si possono avere in contemporanea, come indicato nel paragrafo 14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Criterio C:
• Computo Metrico Estimativo – Ripristino “tipo”;
• Pianta – Ripristino “tipo”;
• Cronoprogramma "tipo" - esempio di lavorazioni in parallelo.
Computo Metrico Estimativo - Ripristino "tipo"
codice prezzi | Descrizione | U.M | Quantità | Prezzo | Importo |
M01.001.015 | Qualificato edile | ora | 40 | 28,00 | 1.120,00 |
N04.001.005.a | motrici due assi fino a 5 t | ora | 12 | 43,70 | 524,40 |
F01.016.005 | Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere | cad | 1 | 10,71 | 10,71 |
F01.022.005 | Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: | 0,00 | |||
F01.022.005.a | 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi | cad | 1 | 201,62 | 201,62 |
F01.022.005.b | 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) | cad | 1 | 37,17 | 37,17 |
F01.022.045 | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: | 0,00 | |||
F01.022.045.a | per i primi 30 giorni lavorativi | cad | 1 | 161,62 | 161,62 |
F01.022.045.b | per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi | cad | 1 | 111,11 | 111,11 |
F01.025.005 | Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: | 0,00 | |||
F01.025.005.a | allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori | m | 12 | 1,21 | 14,52 |
F01.025.005.b | costo di utilizzo mensile | m | 24 | 0,45 | 10,80 |
F01.025.050 | Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: | 0,00 | |||
F01.025.050.a | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 10 | 1,27 | 12,70 |
F01.025.075 | Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale | m | 10 | 2,92 | 29,20 |
F01.028 | SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE | 0,00 | |||
F01.028.005 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: | 0,00 | |||
F01.028.005.c | 500 x 330 mm | cad | 4 | 0,42 | 1,68 |
F01.028.010 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: | 0,00 | |||
F01.028.010.g | 500 x 330 mm | cad | 4 | 0,42 | 1,68 |
F01.028.015 | Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: | 0,00 |
Computo Metrico Estimativo - Ripristino "tipo"
F01.028.015.c | 500 x 700 mm, visibilità 12 m | cad | 4 | 2,09 | 8,36 |
B01.016.120 | Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri - Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri - Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri | ml | 77,5 | 1,57 | 121,68 |
B01.016.085 | Demolizione di rivestimento in ceramica, Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 ÷ 3 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale | mq | 2 | 7,59 | 15,18 |
B01.040.005 | Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W | cad | 1 | 73,02 | 73,02 |
B01.058.005 | Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata | cad | 8 | 9,05 | 72,40 |
0,00 | |||||
A16.022.020.b | Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante:,ciliegio | m | 77,5 | 14,39 | 1.115,23 |
A16.001.015.a | Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto tinta unita lucida, spessore 9 mm - Usata stessa proporzione prezzario ACER | mq | 2 | 65,71 | 131,42 |
A20.001.015 | Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione | mq | 34,67 | 15,65 | 542,59 |
A20.007.005 | Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: | 0,00 | |||
A20.007.005.a | compenso per due mani a coprire | mq | 290,3 | 4,80 | 1.393,44 |
13_010.10 | Fornitura e posa di pellicola colorata per protezione solare e antisfondamento, tipo "SOLCONTROL NRW 400C", in aderenza alla superficie vetrata interna, resistente alle abrasioni e alla trazione. | mq | 8,04 | 57,06 | 458,76 |
A18.034.035.b | cinte di manovra in nylon | m | 28 | 3,15 | 88,20 |
A18.034.010 | Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti | cad | 5 | 28,54 | 142,70 |
A18.034.015 | Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventuali sverzature | cad | 1 | 42,81 | 42,81 |
A18.034.020 | Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate | cad | 1 | 55,81 | 55,81 |
E01.058.010 | Miscelatore monocomando cromato esterno per vasca completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcella orientabile | cad | 1 | 184,56 | 184,56 |
Computo Metrico Estimativo - Ripristino "tipo"
E01.040.005 | Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: | 1 | 0,00 | ||
E01.040.005.a | delle dimensioni di circa 70 x 55 cm | cad | 427,08 | 0,00 | |
E01.046.005 | Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: | 0,00 | |||
E01.046.005.a | a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm | cad | 1 | 337,69 | 337,69 |
E01.037.015 | Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie | cad | 1 | 148,51 | 148,51 |
E02.010.010 | Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento, classe NOx6, by-pass automatico, delle seguenti potenzialità, per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: | 0,00 | |||
E02.010.010.a | 24 kW | cad | 1 | 1.822,03 | 1.822,03 |
E02.058.005.d | valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2" | cad | 1 | 74,57 | 74,57 |
E02.058.005.f | detentore a squadra, diametro 1/2" | cad | 2 | 57,98 | 115,96 |
20_003.02 | Controllo di tenuta impianto gas di civile abitazione < 50 Kw secondo la UNI 11137 durante la manutenzione | cad | 1 | 41,29 | 41,29 |
D01.010.080 | Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare | cad | 1 | 217,32 | 217,32 |
D01.007.010 | Accessori per scatole: | ||||
D01.007.010.a | supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | 11 | 3,53 | 38,83 |
D01.007.010.c | supporto in resina 12 posti su due file | cad | 14 | 9,78 | 136,92 |
D01.007.010.k | copriforo in resina, con o senza foro passacavo | cad | 3 | 5,51 | 16,52 |
Computo Metrico Estimativo - Ripristino "tipo"
D01.010.050.d | unipolare 10 A in apertura, serie componibile | cad | 3 | 8,82 | 26,45 |
D01.010.010.e | bipolare 16 A, serie componibile | cad | 3 | 25,28 | 75,84 |
D01.010.020.a | unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco | cad | 2 | 12,45 | 24,91 |
D01.013.010 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati. Tipo da incasso: | 0,00 | |||
D01.013.010.b | serie componibile 2P+T 10 A | cad | 6 | 11,60 | 69,60 |
D01.013.010.d | serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso | cad | 6 | 13,07 | 78,42 |
D01.016.005 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V - 50 Hz, installato in ambienti civili: | 0,00 | |||
D01.016.005.a | portata massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assorbita 40 W, diametro mandata 100 mm | cad | 1 | 128,06 | 128,06 |
21_030.13 | Revisione di impianti elettrici esistenti compreso ogni onere per la ricerca dei guasti, le prove e verifiche di ogni tipo. alloggi con superfice da 61 mq. a 85 mq. | cad | 1 | 170,79 € | 170,79 |
Importo totale | 10.207,06 |
mq 3.82
0.70
2.00
BAGNO
0.90
2.15
mq 3.76
0.80
2.10
0.80
2.00
0.70
2.00
RIP.
0.80
2.10
LETTO mq 11.83
SOGGIORNO mq 26.19
mq 2.53
0.80
2.10
H = 2.70 m
0.80
2.00
CUCINA
mq 9.66
LETTO mq 14.34
1.50
1.20
1.50
1.20
0.80
2.10
0.80
2.10
LOGGIA C
TUTTI I DIRITTI SONO STRETTAMENTE RISERVATI . LA PRODUZIONE O LA COMUNICAZIONE A TERZI E' VIETATA IN QUALUNQUE FORMA SENZA ATURORIZZAZIONE SCRITTA DELLA PROPRIETARIA
mq 5.79
INDIRIZZO: Xxx Xxxxx, 000/X - Xxxxxxx -
Piano Secondo
CODICE ALLOGGIO:
101450180009
NOME FILE:
101450180009-PA.dwg
Scala: 1:100
Disegnatore: ACG spa
REV.0
Data: 26/01/2021 Formato: A4
richieste_intervento
CRONOPROGRAMMA "TIIPO" - ESEMPIO DI LAVORAZIONI IN PARALLELO
mesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | |
Ripristino alloggio 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino alloggio 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituzione caldaia 12 |
Esempio di lavorazioni in parallelo | |
Giorno 16 "tipo" | - 22 Ripristini |
- 2 Sostituzioni caldaie | |
Giorno 45 "tipo" | - 27 Ripristini |
- 3 Sostituzioni caldaie | |
Giorno 56 "tipo" | - 24 Ripristini |
- 3 Sostituzioni caldaie |
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