CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE tra
bozza 5 aprile 2022
CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra
_____________________ (di seguito, “Università di appartenenza”), con sede in ______________ ____ - Codice Fiscale _________ P.IVA ___, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, ___________________, domiciliato per la carica _____________il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Università che rappresenta;
e
_____________________ (di seguito, “Università ospitante”), con sede in ______________ ____ - Codice Fiscale __________ P.IVA ______, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, ___________________, domiciliato per la carica _____________il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Università che rappresenta;
Di seguito indicate singolarmente anche come “Parte” o congiuntamente come "Atenei" o "Parti”
PREMESSO CHE:
le Università collaborano per promuovere la ricerca, la formazione di eccellenza e la valorizzazione degli studenti e delle studentesse di merito, nonché per favorire lo scambio di docenti, ricercatori/trici e dottorandi/e allo scopo di contribuire allo sviluppo culturale in un’ottica di miglioramento del Sistema Paese;
le Parti intendono rafforzare e consolidare i propri rapporti anche con riferimento ad attività di ricerca da sviluppare all’interno del Partenariato Esteso ____________ (di seguito PE) dedicato alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, di cui al D. Dir 341 del 15/03/2022;
le Parti intendono collaborare inoltre per promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti di merito frequentanti le rispettive Università con l’obiettivo di arricchirne il curriculum accademico, costruire percorsi di avvicinamento alla ricerca ed ampliarne le competenze e conoscenze interdisciplinari nei temi di ricerca coerenti con il PE;
l’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema-universitario” (di seguito, "Legge”), consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e/o di ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due Atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 107 del 10 maggio 2014 (di seguito “Decreto), fissa i criteri per la stipula di convenzioni di cui alla Legge sopra richiamata;
costituisce interesse dei due Atenei consolidare la reciproca collaborazione, anche attraverso lo scambio di docenti e l’avvio di attività di ricerca di respiro internazionale di comune interesse e attinenti alle tematiche del PE;
costituisce interesse dell’Università di appartenenza che il Prof. ______________, nato a ______________il _________________ (C.F. ____________________), (di seguito, "Docente”), Professore Ordinario per il S.S.D. _______________; Settore Concorsuale ________________; Macrosettore _________________; Area _____________________, afferente al Dipartimento ___________________________________ possa svolgere parzialmente la sua attività di ricerca per conto dell’Università ospitante per un periodo ………….. ……..(nota: minimo di 3 mesi l’anno per 3 anni, pari a 375 ore l’anno, per un totale di 1.125 ore) a decorrere dalla data di inizio del progetto PE e fino alla data di fine, indicata nel decreto di concessione del finanziamento;
il Docente ha formalmente espresso al Dipartimento di afferenza il proprio consenso a svolgere attività di ricerca presso l’Università ospitante in conformità alle pattuizioni di seguito concordate che ha dichiarato di conoscere e accettare;
l'art. 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti a carico dei docenti universitari;
il Consiglio di Dipartimento dell’Università di appartenenza ha autorizzato la stipula della Convenzione e ne ha approvato i risvolti finanziari (oppure il Direttore di Dipartimento dell’Università di appartenenza con Decreto d’urgenza ha autorizzato la stipula della Convenzione);
il Consiglio di Dipartimento dell’Università ospitante ha autorizzato la stipula della Convenzione e ne ha approvato i risvolti finanziari (oppure il Direttore di Dipartimento dell’Università ospitante con Decreto d’urgenza ha autorizzato la stipula della Convenzione);
si conviene e si stipula
Art. 1 – Oggetto
La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento di parte dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso l’Università ospitante, ai sensi e per gli effetti della Legge, al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.
La Convenzione prevede che gli Atenei si impegnino a favorire la ricerca e la diffusione dei risultati di ricerca conseguiti tramite l’attuazione di iniziative di alta rilevanza scientifica nell’ambito delle tematiche riconducibili al PE così come definito dall’art. 1 D. Dir. 13.03.2022, n. 341.
Le Parti si fanno promotrici dell’iniziativa presso Enti pubblici e/o privati interessati a co-partecipare alle attività di ricerca ed a diffonderne i relativi risultati.
Art. 2 – Partecipazione alle attività di cui al PE
2.1 Il docente potrà eseguire, partecipare e coordinare attività di ricerca riconducibili alle tematiche previste dal PE, volte allo sviluppo di:
ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell’area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa;
trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione;
supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital;
formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università;
dottorati di ricerca;
2.2 Il docente potrà, ai fini dell’espletamento delle attività di ricerca, utilizzare attrezzature, laboratori e spazi di entrambe le Università e potrà altresì acquistare materiali, attrezzature e licenze necessari all’attuazione del Programma di ricerca del PE, previa valutazione e approvazione dell’Università ospitante, rendicontandole alla medesima Università, mediante presentazione di idonei impegni e titoli di spesa entro 30 giorni dal loro pagamento.
Art. 3 — Ripartizione dell’impegno di ricerca
In linea con l’obiettivo di collaborare nell’ambito delle attività di ricerca, il docente - nel periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 13 - svolgerà la propria attività di ricerca in ragione di n. ……… mesi/persona (nota: minimo 3 mesi/persona), per ciascun anno di attività del progetto PE, per conto dell’Università ospitante nell’ambito delle tematiche riconducibili al PE.
Il docente svolgerà la restante parte dell’attività di ricerca e l’intera attività didattica presso l’Università di appartenenza.
Art. 4 — Valutazione ex art. 5, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della Legge, l'apporto del Docente è ripartito in proporzione rispettivamente al ____% per l’Università ospitante e al ___% per l’Università di appartenenza.
Art. 5 — Valutazione ex art. 6, commi 7, 8 e 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Le attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate sulla base delle disposizioni dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della Legge e delle regole applicate presso gli stessi Atenei, anche al fine dell’eventuale attribuzione degli scatti biennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge, che competerà all’Università di appartenenza.
Art. 6 — Partecipazione agli organi collegiali
Il Docente eserciterà l'elettorato attivo e passivo di competenza presso l’Università di appartenenza.
Art. 7 — Ripartizione degli oneri stipendiali e delle spese di ricerca
L’Università di appartenenza continua a corrispondere al Docente la retribuzione di competenza.
L’Università ospitante si impegna a versare all’Università di appartenenza, a titolo di rimborso, il costo di personale dovuto in funzione dell’impegno di cui all’Art. 3, a valere sul finanziamento MUR relativo al PE secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea ed adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 53.3 lettera e del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall’art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156.
Il rimborso sarà corrisposto in base alle tranche di finanziamento previste nel decreto di ammissione al finanziamento per il PE.
Tale importo è incrementato del 15% a titolo di rimborso dei costi indiretti.
Art. 8 – Rispetto dei requisiti di docenza
Premesso che il docente non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti previsti per l’attivazione dei corsi di studio presso l’Università ospitante, egli potrà continuare a contribuire al soddisfacimento dei requisiti minimi di docenza ai sensi del D.M. 47 del 30 gennaio 2013 e del D.M. 1059 del 23 dicembre 2021 nella misura di 1 per l'Università di appartenenza.
Art. 9 - Responsabili della Convenzione
9.1 I responsabili della attuazione della presente Convenzione sono:
- Per l’Università _____________: ________________
- Per l’Università: ______________________________
9.2 Per le comunicazioni tra le Parti relative alla Convenzione verranno utilizzati i seguenti indirizzi:
- Per l’Università _____________: ________________
- Per l’Università: ______________________________
Art. 10 — Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
L’Università ospitante si impegna a fornire al Docente le informazioni relative alla sicurezza sul lavoro tramite la consegna degli opuscoli “indicazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro” e “Indicazioni di sicurezza per i laboratori”.
Il Docente nel corso della sua permanenza presso le strutture dell’Università ospitante si impegna a rispettare le norme di sicurezza in vigore presso l’Università e a far constante riferimento al Responsabile, nonché ai preposti, per quanto attiene alle informazioni sui rischi presenti sul luogo di lavoro e ad utilizzare i dispositivi di sicurezza che gli verranno eventualmente forniti e a sottoporsi all’eventuale sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. lgs n. 81/2008.
Art. 11- Proprietà industriale, intellettuale e pubblicazioni
Tutti i risultati delle attività sviluppate in attuazione del presente Accordo saranno di titolarità congiunta delle Parti, fatti salvi i diritti morali degli autori e inventori.
Fermo restando il diritto dell’Università ospitante di decidere in merito ad ogni aspetto connesso all’uso, alla gestione e allo sfruttamento dei risultati e della proprietà intellettuale generata dal presente accordo, sostenendo le eventuali spese, le Parti concorderanno per iscritto con un successivo atto la modalità di ripartizione degli eventuali utili derivanti dall’attività di valorizzazione.
L’Università di appartenenza potrà pubblicare e procedere alla disseminazione dei suddetti risultati solo su espressa autorizzazione dell’Università ospitante. L’autorizzazione non potrà essere negata se non per motivi legati alla tutelabilità dei risultati (quali ad esempio brevettazione o registrazione), o alla riservatezza o comunque al dovuto adempimento degli obblighi dell’Università ospitante previsti dall’Ente finanziatore.
Le pubblicazioni dovranno in ogni caso indicare i nomi delle persone che hanno collaborato alla realizzazione delle attività e dell’Università di appartenenza. Fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza, le Parti potranno utilizzare liberamente i risultati, anche oltre il termine del presente Accordo, per le proprie attività non commerciali di ricerca e didattica.
L’Università di appartenenza metterà a disposizione dell’Università ospitante il background identificato come necessario (Allegato 1) per lo sviluppo delle attività di progetto e si impegna fin d’ora a concedere l’utilizzo di tale background per le attività di sfruttamento e valorizzazione a condizioni eque e ragionevoli che saranno definite in successivi accordi.
Articolo 12 – Riservatezza
Durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e per cinque anni dopo il suo termine, le Parti devono mantenere riservati tutti i dati, i documenti o altri materiali (in qualsiasi forma) che siano identificati per iscritto come riservati al momento della divulgazione ("informazioni riservate”).
Se le informazioni sono state identificate come riservate solo oralmente, saranno considerate riservate solo se confermate per iscritto entro 15 giorni dalla divulgazione orale.
Salvo diverso accordo scritto, le Parti potranno utilizzare le informazioni riservate solo ai fini dell’esecuzione del presente accordo e potranno divulgare le “informazioni riservate” al loro interno, ossia al proprio personale, solo nel caso in cui:
I sopra esposti non si applicano nel caso in cui:
la parte divulgante accetti di liberare l'altra parte;
l'informazione sia già nota al destinatario o gli sia stata fornita senza obbligo di riservatezza da parte di terzi non vincolati da alcun obbligo di riservatezza;
il destinatario dimostri che le informazioni sono state sviluppate senza l'uso di informazioni riservate;
le informazioni diventino generalmente e pubblicamente disponibili, senza violare alcun obbligo di riservatezza;
la divulgazione delle informazioni sia richiesta dalla legislazione nazionale o dell'Unione Europea o da una pubblica Autorità.
La Parte Ricevente si impegna altresì:
a non riprodurre, in tutto o in parte, le “informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
a restituire, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
a distruggere, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.
Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere del presente contratto, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la massima diligenza possibile e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzione sono state eseguite.
Art. 13 - Trattamento dati
1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www………./privacy e www…................./xxxxxxx.xx).
Art. 14 — Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra i rispettivi Rettori, da trasmettere per conoscenza al Docente.
Art. 15 - Durata
La presente Convenzione avrà corso a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla data di fine progetto, e comunque non oltre il 28 febbraio 2026, fatte salve le ipotesi di risoluzione nei casi, modi e tempi stabiliti dall’articolo successivo.
Art. 16 - Risoluzione
La Convenzione si intende risolta qualora l’obiettivo di interesse comune citato nelle premesse venga raggiunto e siano terminati gli adempimenti ad esso connessi previsti dalla presente convenzione.
La convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22.10.2004 n. 270 e ss.mm.ii.
La risoluzione verrà comunicata in forma scritta dai Rettori con PEC.
Art. 17 — Clausole finali
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria competente.
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.
Lo stato giuridico ed economico del Professore convenzionato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per la docenza universitaria.
Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e copia della stessa sarà inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca da parte dell’Università di appartenenza.
L’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e dell’art. 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I è assolta sull’originale informatico dell’Università ospitante.
La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del DPR n. 131/1986 e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.
Per quanto non espressamente indicato, si applica la disciplina di cui alla legge n. 240/2010 e al D.M. 26 aprile 2011 con cui sono stati stabiliti i criteri per l’attivazione delle convenzioni di cui alla sopracitata norma.
Per ______________________ Per ______________________
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Allegato 1: Background