CONTRATTO DI FORNITURA E
PUBBLICO / DA CONSEGNARE AI CLIENTI
CONTRATTO DI FORNITURA E
POSA IN OPERA
Con la presente scrittura privata, da valere fra le Parti ad ogni effetto di legge,
tra
XXX, con sede in , via , n. , iscritta al Registro Imprese di
al n. , C.F. e partita IVA , in persona di
, di seguito, per brevità, denominata “FORNITORE”
e
YYY, con sede in , via , n. , iscritta al Registro Imprese di
al n. , C.F. e partita IVA , in persona di
, di seguito, per brevità, denominata “COMMITTENTE”
Premesso che
il COMMITTENTE è interessato alla fornitura e posa in opera di _
[inserire descrizione dell’oggetto della fornitura: es. mobili ed arredi], presso
[inserire ubicazione del cantiere in cui la fornitura deve essere eseguita];
il FORNITORE dispone di esperienza, capacità tecniche, attrezzature necessarie e personale idoneo per eseguire la fornitura oggetto del presente Contratto.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 PREMESSE
Le premesse e gli allegati espressamente richiamati nelle clausole che seguono formano parte integrante del presente Contratto.
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il FORNITORE si obbliga ad eseguire la fornitura con posa in opera di
[inserire descrizione dell’oggetto della fornitura: es. mobili ed arredi] (di seguito, nel suo insieme, definita “Fornitura”), presso
[inserire descrizione del cantiere presso cui la fornitura deve essere eseguita] (di seguito definito “Cantiere”).
2.2 La Fornitura dovrà essere eseguita, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, anche in conformità alle specifiche di cui ai seguenti allegati:
Allegato A: Tavole di progetto predisposte dal FORNITORE;
Allegato B: Programma esecutivo della Fornitura redatto dal FORNITORE; Allegato C: Programma lavori generale redatto dal COMMITTENTE; Allegato D: Elenco prezzi unitari;
Allegato E: Offerta economica.
[NOTA: l’elenco è solo indicativo e andrà modificato/integrato a seconda degli accordi con il COMMITTENTE, anche in considerazione del fatto che, per alcuni tipi di fornitura, non tutti gli allegati possono essere necessari. In caso di eliminazione/aggiunta di allegati, è necessario apportare le conseguenti modifiche agli articoli della presente bozza contrattuale in cui gli allegati sopra elencati sono attualmente richiamati]
2.3 In caso di difformità tra quanto previsto dal presente Contratto e quanto previsto negli allegati di cui all’articolo 2.2, le disposizioni del primo dovranno intendersi prevalenti su quelle dei secondi. In caso di difformità tra quanto previsto negli allegati, gli stessi prevarranno l’uno sull’altro nell’ordine in cui detti allegati sono elencati all’articolo 2.2 del presente Contratto.
Articolo 3 SUBAPPALTO
3.1 Per la posa in opera di quanto oggetto della Fornitura, il FORNITORE è sin d’ora autorizzato dal COMMITTENTE ad avvalersi di subappaltatori, i quali, in ogni caso, agiranno sotto la completa responsabilità del FORNITORE.
3.2 Resta salva la facoltà del COMMITTENTE di chiedere - motivandone per iscritto le ragioni - l’allontanamento dal Cantiere di personale del FORNITORE, o dei subappaltatori di quest’ultimo, ritenuto non idoneo.
Articolo 4 CORRISPETTIVO
4.1 Il corrispettivo della Fornitura, stimato dalle Parti al momento della stipula del presente Contratto, è pari ad euro , oltre I.V.A..
4.2 Nel caso in cui il COMMITTENTE chieda la realizzazione di una campionatura esemplificativa del/dei prodotto/i oggetto della Fornitura, ulteriore rispetto a quella realizzata antecedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto, il COMMITTENTE stesso ne sosterrà i relativi costi concordati con il FORNITORE, in aggiunta al corrispettivo di cui all’articolo 4.1. Resta inteso tra le parti che la realizzazione di qualsiasi campionatura non darà luogo in alcun caso all’applicabilità dell’art. 1522 Cod. Civ. (vendita su campione o tipo di campione).
4.3 Il corrispettivo finale sarà determinato sulla base di quanto effettivamente fornito, con applicazione dei relativi prezzi unitari di cui all’Allegato D; tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.
4.4 I prezzi unitari di cui all’articolo 4.3 verranno mantenuti fissi ed invariabili per 30 (trenta) giorni successivi alla data del verbale di verifica della Fornitura di cui all’articolo 12.2, in relazione ad eventuali ordini a completamento della Fornitura stessa. Decorso detto termine, il FORNITORE si riserva il diritto di modificare i prezzi in funzione di quantità, consegna e montaggio.
Articolo 5 PAGAMENTO E FATTURAZIONE
5.1 Il pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 4 del presente Contratto avverrà con le seguenti modalità:
Acconto 30% [eventualmente, inserire diversa percentuale concordata con il COMMITTENTE]
al momento dell’ordine; Il restante:
- 30% alla consegna degli arredi oggetto della Fornitura;
- 30% alla fine del montaggio; [eventualmente, a stato avanzamento lavori … per piano…ecc.]
- 10% a saldo, al momento della sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 12.2.
5.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui all’articolo 5.1, sulle somme dovute e non pagate decorreranno automaticamente gli interessi di mora nella misura fissata dal D.Lgs. n. 231/2002 (pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 7 punti percentuali).
Articolo 6
TRASPORTO, CONSEGNA E MONTAGGIO
6.1 Il trasporto, la consegna ed il montaggio degli arredi e di quant’altro oggetto della Fornitura sono compresi nel corrispettivo pattuito all’articolo 4 del presente Contratto, così come il costo degli imballi.
6.2 Le consegne degli arredi e di quant’altro oggetto della Fornitura avverranno x.xx arrivo presso il Cantiere o altro luogo indicato dal COMMITTENTE, ivi compreso il luogo indicato dal COMMITTENTE in caso di stoccaggio temporaneo, e le parti concordano che, da quel momento, il COMMITTENTE ne acquisisce la proprietà e da tale momento decorrerà la garanzia convenzionale del FORNITORE in relazione agli arredi ed a quant’altro oggetto della Fornitura, le cui condizioni sono riportate [indicare dove sono reperibili le condizioni di garanzia del FORNITORE]. Qualora il COMMITTENTE, per qualsiasi motivo, richieda espressamente lo stoccaggio temporaneo di quanto oggetto della Fornitura presso luogo diverso dal Cantiere, indicato dal COMMITTENTE medesimo, i relativi oneri di trasporto dalla sede del FORNITORE a tale luogo di stoccaggio e da quest’ultimo al Cantiere, compresi tutti i rischi relativi, graveranno sul COMMITTENTE; così come graveranno sul COMMITTENTE tutti gli oneri ed i rischi connessi alla permanenza di quanto oggetto della fornitura presso il luogo di stoccaggio temporaneo.
6.3 Il FORNITORE avrà la totale responsabilità del trasporto di quanto oggetto della Fornitura e si impegna a:
utilizzate automezzi adeguati e conformi alle normative vigenti in materia ed, in particolare, a quanto previsto dal Codice della Strada;
consegnare quanto oggetto della Fornitura in imballi idonei, che ne garantiscano la completa integrità durante le fasi di carico, trasporto, scarico e movimentazione in Cantiere.
6.4 In relazione a quanto previsto all’articolo 6.3, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 6.2 nel caso di stoccaggio temporaneo presso luogo diverso dal Cantiere, il FORNITORE s’impegna a manlevare il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità riguardante il trasporto di quanto oggetto della Fornitura, con precisazione che eventuali contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada commesse dal personale del FORNITORE saranno a carico di quest'ultimo.
6.5 Il COMMITTENTE si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, non imputabili al FORNITORE, furti o quant’altro in relazione a quanto oggetto della Fornitura che dovessero verificarsi successivamente alla consegna presso il Cantiere o presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE, ivi compreso il luogo di stoccaggio di cui all’articolo 6.2. Di conseguenza, eventuali ritardi, rispetto ai tempi di consegna concordati, dovuti alla necessità di sostituire
quanto sottratto o danneggiatosi successivamente alla consegna, non potranno in alcun caso essere addebitati al FORNITORE, né il COMMITTENTE avrà facoltà di sospendere i pagamenti di cui all’articolo 5.1.
6.6 Il COMMITTENTE si obbliga a mettere a disposizione del FORNITORE, presso il Cantiere, accessi adeguati per lo scarico degli arredi e di quant’altro oggetto della Fornitura, ed adeguati mezzi di risalita (quali montacarichi e/o gru esterne per tiro al piano). In caso contrario, qualsiasi relativo costo aggiuntivo che dovesse essere sostenuto dal FORNITORE verrà addebitato al COMMITTENTE.
Articolo 7
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
7.1 Xxxxxx intendersi a carico del FORNITORE gli oneri - di cui si è già tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della Fornitura - relativi:
(a) alla mano d’opera - sia specializzata che di manovalanza - necessaria per le operazioni di carico, scarico, movimentazione, distribuzione al piano di lavoro e montaggio di quanto oggetto della Fornitura;
(b) al vitto, alloggio e trasferta per le maestranze, proprie e di eventuali subappaltatori, operanti in Cantiere;
(c) alla redazione del piano di sicurezza (ove richiesto in base alla tipologia del Cantiere ed alla normativa applicabile);
(d) alla redazione del Programma esecutivo della Fornitura (Allegato B), in conformità al Programma lavori generale (Allegato C).
7.2 Il FORNITORE si obbliga - a proprie cura e spese - a:
predisporre, ove effettivamente necessarie in relazione all’oggetto della Fornitura, tutte le Tavole di progetto inerenti la Fornitura stessa (Allegato A) entro i termini previsti nel Programma lavori generale (Allegato C) ed a sottoporle all’esame del COMMITTENTE, impegnandosi ad eseguire quelle modifiche che quest’ultimo potrà richiedere entro il termine di ( ) settimane [inserire termine concordato con il COMMITTENTE] dalla messa a disposizione di tali Tavole di progetto, a condizione che dette modifiche siano tecnicamente realizzabili e che l’eventuale variazione del corrispettivo rispetto a quello previsto nell’Offerta economica (Allegato E) venga preventivamente concordata tra le parti;
eseguire quanto oggetto della Fornitura a regola d’arte e nel pieno rispetto di tutti i documenti allegati;
osservare e fare osservare al proprio personale in Cantiere: la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, il piano di sicurezza e di coordinamento (ove richiesto in base alla
tipologia del Cantiere ed alla normativa applicabile), nonché tutti i regolamenti e le disposizioni di cantiere impartite per iscritto dal COMMITTENTE;
assicurare il libero accesso al Cantiere ed il passaggio alle maestranze di qualunque altro fornitore al quale siano stati affidati lavori non compresi nell’oggetto della Fornitura, nonché alle persone che svolgono attività per conto diretto del COMMITTENTE, purché non costituiscano intralcio all’esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
consegnare, tutta la documentazione inerente le Fornitura, i disegni, se effettivamente predisposti in relazione all’oggetto della Fornitura stessa, nonché due copie del Progetto definitivo della Fornitura comprensivo delle eventuali varianti.
eseguire la pulizia sommaria del Cantiere a fine lavori (da riportare sul verbale di consegna di cui all’articolo 12.2). Qualora tale pulizia - su richiesta del COMMITTENTE - venga eseguita giornalmente, il COMMITTENTE si impegna a sostenerne il relativo costo.
7.3 Il FORNITORE si obbliga, altresì:
ad avvalersi di personale dipendente regolarmente assunto e ad adempiere, nei confronti di tale personale dipendente, a tutti gli obblighi imposti dalla legge o da contratti individuali o collettivi di lavoro, con espresso esonero del COMMITTENTE da qualsiasi onere o responsabilità al riguardo;
ad assumersi la piena responsabilità in caso di lesioni, malattia o morte di suoi dipendenti, o dipendenti di suoi subappaltatori, qualunque sia l'evento che li abbia provocati, avvenuto durante l'esecuzione della Fornitura o durante eventuali trasferimenti a bordo di automezzi del FORNITORE, da o per il Cantiere.
Articolo 8
ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Sono a carico del COMMITTENTE i seguenti oneri:
la messa a disposizione di documenti, informazioni e quant’altro necessario per l’esecuzione della Fornitura da parte del FORNITORE, incluso il Programma lavori generale (Allegato C);
la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere libere da impedimenti e intralci per l’esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
l’adeguata protezione di pavimentazioni già esistenti al momento della consegna e del montaggio di quanto oggetto della Fornitura. Se la predisposizione di tale protezione viene demandata espressamente al FORNITORE, il relativo costo aggiuntivo verrà addebitato al COMMITTENTE. In assenza di protezione delle pavimentazioni esistenti predisposta dal COMMITTENTE, o in difetto di espressa richiesta al FORNITORE affinché predisponga direttamente tale protezione, il FORNITORE stesso non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni che
dovessero essere accidentalmente arrecati alle pavimentazioni durante la fase di consegna e montaggio di quanto oggetto della Fornitura;
l’adeguata protezione degli arredi e di quant’altro oggetto della Fornitura, nel caso il personale di altri fornitori sia all’opera nel Cantiere (ad esempio: elettricisti, imbianchini, ecc.). Il controllo di tale personale è a cura del COMMITTENTE, con esclusione di qualsiasi responsabilità del FORNITORE per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati a quanto oggetto della Fornitura da parte di terzi e fermo restando quanto previsto dall’articolo 6.5;
la disponibilità in Cantiere di adeguati mezzi di risalita (quali montacarichi e/o gru esterne per tiro al piano);
il controllo di quanto oggetto della Fornitura al momento della consegna in Cantiere e della firma delle relative bolle;
l’adeguata conservazione e custodia di quanto consegnato, anche se in Cantiere aperto, oppure presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE ai sensi dell’articolo 6.2. In caso di furto o quant’altro, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 6.5;
la disponibilità all’effettuazione di un sopralluogo preliminare dell’area di Cantiere da parte del FORNITORE. Qualora il COMMITTENTE non consentisse tale sopralluogo, ovvero in caso di assegnazione della commessa oggetto della Fornitura in tempi antecedenti alla realizzazione dell’edificio, il COMMITTENTE è tenuto a garantire espressamente i requisiti di idoneità per lo svolgimento dei lavori oggetto della Fornitura, ed a sostenere eventuali oneri causati da difficoltà operative (di qualunque tipo) riscontrate dal FORNITORE;
emettere le bolle di reso in relazione ad arredi o quant’altro oggetto della Fornitura che – di comune accordo con il FORNITORE - vengano sostituiti in presenza di difetti evidenti, fermo restando che la mancata predisposizione di tali bolle non consentirà al FORNITORE di ritirare la merce
Articolo 9
RESPONSABILI DELLA FORNITURA
9.1 Ciascuna delle parti nominerà, entro 10 (dieci) giorni dalla data apposta in calce al presente Contratto, un proprio Responsabile della Fornitura, di adeguata esperienza, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all’altra parte.
9.2 Qualora una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile della Fornitura, dovrà darne preventiva comunicazione scritta all’altra parte.
9.3 Qualsiasi comunicazione relativa all’esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere indirizzata esclusivamente ai rispettivi Responsabili della Fornitura nominati dalle parti.
9.4 I Responsabili della Fornitura – entro 7 (sette) giorni dalla fine dei lavori di montaggio di quanto oggetto della Fornitura – si riuniranno per effettuare la verifica della Fornitura di cui all’articolo 12.1.
Articolo 10 TERMINI DI CONSEGNA
10.1 La Fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto del Programma esecutivo della stessa (Allegato B) e dovrà essere completata entro i termini ivi indicati. Tali termini potranno essere modificati solo a fronte di autorizzazione scritta del Responsabile della Fornitura del COMMITTENTE, conseguente a richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile del FORNITORE.
Articolo 11 PROGRAMMA DEI LAVORI
11.1 Nel caso in cui il COMMITTENTE intenda modificare il Programma lavori generale (Allegato C), il FORNITORE avrà facoltà di accettare o meno le richieste di modifica in base ai seguenti criteri:
il FORNITORE accetterà le richieste di modifica del COMMITTENTE fino alla data del cosiddetto “inserimento” dell’ordine, cioè fino al giorno in cui il FORNITORE ordini i materiali e inizi la produzione di quanto oggetto della Fornitura. Resta inteso che i termini di consegna, di cui all’articolo 10 del presente Contratto, verranno prorogati nella misura necessaria per consentire al FORNITORE di dar corso alle modifiche richieste e resta altresì inteso che il COMMITTENTE si farà carico delle eventuali variazioni del corrispettivo, di cui all’articolo 4 del presente Contratto, derivanti dalle modifiche richieste;
successivamente alla data di “inserimento” dell’ordine da parte del FORNITORE, quest’ultimo si riserva di rifiutare le richieste di modifiche, fermo restando che - qualora ritenesse di accettarle ugualmente - il FORNITORE avrà titolo, come nel caso sub (a), alla proroga dei termini di consegna, di cui all’articolo 10 del presente Contratto, per consentire al FORNITORE stesso di dar corso alle modifiche richieste, nonché alle eventuali variazioni del corrispettivo, di cui all’articolo 4 del presente Contratto, derivanti dalla modifiche richieste.
11.2 Qualora per effetto delle modifiche richieste dal COMMITTENTE in base all’articolo 11.1 del presente Contratto, o per il ritardo del COMMITTENTE ad accettare la consegna da parte del FORNITORE, quest’ultimo si trovi nella condizione di dover stoccare nei propri magazzini i beni oggetto della Fornitura, il FORNITORE non addebiterà al COMMITTENTE alcun costo di stoccaggio per i primi 2 (due) giorni. Dal terzo giorno in poi, il FORNITORE addebiterà al COMMITTENTE un costo di stoccaggio giornaliero di euro ( ) [inserire importo concordato con il COMMITTENTE] per ogni metro cubo di spazio occupato.
Articolo 12 VERIFICA DELLA FORNITURA
12.1 I Responsabili della Fornitura nominati delle parti dovranno verificare congiuntamente che la stessa sia stata eseguita conformemente a quanto previsto nel presente Contratto e negli allegati e, in particolare, nel Piano esecutivo della Fornitura (Allegato B) e nelle Tavole di progetto (Allegato A).
12.2 Al termine delle operazioni di verifica di cui all’articolo 12.1, verrà redatto un apposito verbale che sarà sottoscritto - entro 7 (sette) giorni - da entrambi i Responsabili della Fornitura.
12.3 In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 12.1, questa dovrà essere ripetuta una seconda volta entro i successivi 30 (trenta) giorni, a seguito di comunicazione scritta al COMMITTENTE da parte del FORNITORE.
12.4 In caso di esito negativo anche della seconda verifica di cui all’articolo 12.3, il COMMITTENTE avrà facoltà di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 14.1 del presente Contratto.
Articolo 13
FORZA MAGGIORE – RECESSO
13.1 Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore, l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.
Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo del FORNITORE e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, epidemie ed altre circostanze che esulino dal controllo del FORNITORE.
13.2 Qualora la sospensione si protragga più di 30 (trenta) giorni, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta all’altra parte con raccomandata a/r, fermo restando l’obbligo del COMMITTENTE di pagare al FORNITORE esclusivamente il corrispettivo per la parte di Fornitura eseguita sino alla data del recesso.
Articolo 14
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
14.1 Ciascuna delle parti avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
liquidazione, fallimento o assoggettamento di una delle parti a qualsiasi altra procedura concorsuale;
inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 2.1, 2.2, 5.1, 5.3, 6.3, 7.2, 7.3, 8; esito negativo della seconda verifica di cui all’articolo 12.4.
14.2 In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’articolo 14.1, il COMMITTENTE provvederà al pagamento della Fornitura eseguita sino alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. Tale risarcimento, in ogni caso, non potrà essere superiore al corrispettivo della Fornitura di cui all’articolo 4.1 del presente Contratto, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
Articolo 15 DISPOSIZIONI VARIE
15.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le parti relativamente al suo oggetto.
15.2 Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati delle parti.
15.3 Nessun termine o clausola del presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto.
15.4 Il presente Contratto non crea alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, o joint venture tra le parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle parti potrà assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell’altra.
15.5 Per gli effetti della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.
Articolo 16 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Xxxxxxxxx, che non possa essere risolta in xxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal suo insorgere, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva.
Luogo e data
Il FORNITORE Il COMMITTENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le parti dichiarano espressamente di accettare le seguenti clausole: 4.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2, 6.5, 7.3, 10.2, 10.3, 13.1, 13.2, 16.
Il FORNITORE Il COMMITTENTE