ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI
Attuazione della Convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
TRA
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Venezia, di seguito denominato “Ordine”, con sede in Venezia, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0/0, in persona del suo legale rappresentante e Presidente pro tempore, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
E
il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia d’ora in avanti denominato “Dipartimento”, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx 000, rappresentato dalla Direttrice del Dipartimento, prof.ssa Xxxx Xxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento
VISTI
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”;
- l’art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui “La durata del tirocinio professionale previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio professionale può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;
Cod.IPA: cpoclve - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000585 del 28/04/2022
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio professionale può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
CONSIDERATO
- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- che le Convenzioni Quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro siglate il 24 luglio 2013 e, successivamente il 23 marzo 2018, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, hanno fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studi;
- che i percorsi formativi del Corso di Laurea in Economia Aziendale (curriculum Economia Aziendale) e del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, attivati presso il Dipartimento rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studi (laurea o laurea magistrale) ai fini dell’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- che la Convenzione quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità dell’accordo
Il presente Accordo definisce, in attuazione delle Convenzioni Quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro siglate il 24 luglio 2013 e il 23 marzo 2018 (di seguito per brevità indicate anche come “Convenzioni Quadro”), le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui all’art. 9, comma 6, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito per brevità indicato anche come “Tirocinio professionale”) per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Economia Aziendale – curriculum Economia Aziendale, o al Corso di laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo.
Cod.IPA: cpoclve - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000585 del 28/04/2022
Art. 2 – Requisiti formativi
Il Dipartimento garantisce che i Corsi di studio di cui all’articolo 1 soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 delle Convenzioni Quadro ed, in particolare, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell’ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
Area 12 – Scienze giuridiche IUS 01- Diritto privato
IUS 04 - Diritto commerciale IUS 07 - Diritto del lavoro IUS10 - Diritto amministrativo IUS 12 - Diritto tributario
IUS 14 - Diritto dell’unione Europea
E almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: Area 13 – Scienze economiche e statistiche
SECS P/01 - Economia politica SECS P/07 - Economia aziendale
SECS P/08 - Economia e gestione delle imprese SECS P/10 - Organizzazione aziendale
Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento del Tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale o magistrale
Possono chiedere di essere ammessi al periodo di Tirocinio professionale gli studenti iscritti al corso di laurea L18 in Economia Aziendale – curriculum Economia aziendale, che abbiano conseguito almeno 90 CFU e gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in LM77 Amministrazione, Finanza e Controllo che abbiano conseguito almeno 60 CFU.
Per essere ammessi allo svolgimento del Tirocinio professionale gli studenti iscritti alla laurea triennale devono avere inserito nel loro piano di studi almeno 6 CFU dei 18 CFU di area 12 – Scienze giuridiche nel SSD IUS 07- Diritto del lavoro.
Art. 4 – Numero massimo di studenti da ammettere al Tirocinio professionale
Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l’ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una proficua esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 6 della Convenzione Quadro, il Dipartimento e l’Ordine individuano il numero massimo di studenti da ammettere al Tirocinio professionale in relazione al numero di studi professionali che si rendono disponibili a ricevere tirocinanti e al numero di studenti interessati a svolgere il tirocinio.
Per l’a.a. 2022/2023 il numero massimo è di 20 studenti. Per gli anni accademici successivi il numero massimo è il medesimo, salve diverse intese fra le Parti della Convezione, formalizzate tramite scambio di comunicazioni scritte fra i referenti organizzativi di cui all’art. 7.
Entro il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno l’Ordine sollecita e raccoglie le disponibilità degli studi professionali dei Consulenti del Lavoro ad ospitare i Tirocinanti, cura e mette a disposizione del Dipartimento e degli studenti interessati, l’elenco degli studi disponibili.
Entro i medesimi termini del 30 settembre e del 28 febbraio il Dipartimento pubblicizza l’opportunità offerta dalla presente convenzione e raccoglie le richieste degli studenti per lo svolgimento del Tirocinio professionale presso gli studi professionali dei consulenti del lavoro e favorisce i contatti con il referente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’individuazione degli studi professionali disponibili.
Cod.IPA: cpoclve - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000585 del 28/04/2022
Rimane inteso che, anche a prescindere dai termini suindicati, il Dipartimento e l’Ordine si impegnano ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di Tirocinio professionale.
Art. 5 - Domanda di ammissione al Tirocinio professionale
Gli studenti interessati che soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 3 presentano l’istanza di ammissione al periodo di Tirocinio professionale al Consiglio provinciale dell’Ordine, nonché ai rispettivi referenti organizzativi.
Il Consiglio provinciale delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e l’iscrizione ha effetto, ad ogni fine, dalla data di presentazione della domanda. Il Consiglio provinciale accerterà il possesso dei requisiti per lo svolgimento del tirocinio di cui agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione e il possesso dei requisiti di legge e di idoneità degli studi professionali ad ospitare lo studente praticante. Gli aspiranti tirocinanti potranno essere sottoposti ad un colloquio di accertamento delle competenze da parte dei referenti organizzativi di cui al successivo art. 7 e/o degli studi professionali che ne facciano richiesta.
Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio professionale, dovrà chiedere, a pena di decadenza dal diritto allo svolgimento del Tirocinio professionale, l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio professionale
obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti
Art. 6 – Modalità di svolgimento del Tirocinio professionale
Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di Tirocinio professionale svolgeranno un periodo di pratica professionale della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
La pratica professionale dovrà avvenire in modi e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
La programmazione, valutazione e verifica dell’attività svolta nel corso del periodo di Tirocinio professionale oltreché la verifica sull’effettivo svolgimento del medesimo resta di competenza dell’Ordine che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali ad es. Xxxxxxxx) o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università determina la sospensione del tirocinio professionale per il periodo di tempo corrispondente.
Il semestre di svolgimento del tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea ha validità fino ai nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi, periodo entro il quale dovrà essere conseguito il diploma di laurea. Nel contempo il tirocinio dovrà considerarsi sospeso, per riprendere immediatamente dopo il conseguimento del titolo universitario. Nel caso in cui questa condizione non si dovesse verificare, il semestre in alternanza sarà considerato inefficace ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione e, successivamente al diploma di laurea, il tirocinio dovrà, dunque, avere la durata ordinaria di diciotto mesi.
Art. 7 - Condizioni per l’attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al Tirocinio professionale
L’Università, nell’ambito della propria autonomia didattica, attribuirà all’attività di tirocinio professionale 9 CFU, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
Cod.IPA: cpoclve - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000585 del 28/04/2022
a) la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
b) la verifica dell’effettivo svolgimento del tirocinio mediante l‘attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di xxxxxxxxx, validato dall’Ordine territoriale competente al termine del semestre;
c) la redazione ex post di una relazione scritta elaborata dal professionista e una elaborata dallo studente sulle attività svolte e sulle competenze acquisite durante il tirocinio. Tali relazioni potranno essere oggetto di valutazione di idoneità da parte del referente organizzativo del Dipartimento.
Art. 8 – Referenti organizzativi
Il Dipartimento e l’Ordine nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attuazione della presente Convenzione.
I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio professionale.
I referenti organizzativi vigilano altresì sul corretto espletamento del Tirocinio professionale, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 6, comma 2.
Per l’a.a. 2022/2023 il referente per il Dipartimento è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, per l’Ordine è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx. Fino a diversa comunicazione scritta notificata all’altra parte, i referenti indicati si intendono confermati anche per gli anni accademici successivi.
Art. 9 – Collaborazione didattica e progettazione dell’attività da svolgere L’Ordine si impegna ad informare gli studenti tirocinanti sulle iniziative formative dell’Ordine attivate ogni anno durante i semestri di Tirocinio professionale, cui i tirocinanti hanno libero accesso.
Il Dipartimento e l’Ordine si impegnano a svolgere attività di informazione in favore degli studenti, a partire dall’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell’ambito dell’Unione europea.
Il Dipartimento si impegna a riportare negli obiettivi formativi specifici dei Corsi di laurea le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro e, di conseguenza, a prendere in considerazione la disciplina di legge pro tempore vigente sui requisiti di accesso all’esame di abilitazione della professione di Consulente del Lavoro.
Le Parti del presente Accordo si impegnano a collaborare alla progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all’elevazione del livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro
.
Art. 10 - Oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. L’imposta di bollo è a carico dell’Ordine.
Art. 11 - Durata
La presente convenzione ha la durata di un anno accademico a decorrere dalla stipula ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare all’altra parte per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 12 - Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione della presente convenzione.
Cod.IPA: cpoclve - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000585 del 28/04/2022
Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.
per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Venezia dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
per il Dipartimento di Management
la Direttrice prof.ssa Xxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX
C: IT