PROVINCIA DI VENEZIA
PROVINCIA DI VENEZIA
Servizio Risorse Umane
Allegato d)
Capitolato speciale d’appalto per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato presso la Provincia di Venezia
Art. 1 – Finalità e oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto l’individuazione di un operatore, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di “somministrazione di lavoro” delle figure professionali ascrivibili alle categorie B, posizione economica B1 profilo AMMINISTRATIVO e profilo TECNICO (OPERAIO), C posizione economica C1 profilo AMMINISTRATIVO e profilo TECNICO e D posizione economica D1 profilo AMMINISTRATIVO e profilo TECNICO, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Regioni – Autonomie locali), da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso la Provincia di Venezia.
L’organizzazione complessiva del servizio è affidata alla ditta aggiudicataria.
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale, la gestione dello stesso, secondo quanto indicato nel presente Capitolato. L’oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall’aggiudicatario al lavoratore sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali per i profili professionali richiesti dall’Amministrazione all’aggiudicatario.
Art. 2 – Importo complessivo
L’appalto ha un importo complessivo presunto di euro140.000,00 IVA inclusa di cui euro 140.000,00 quale importo a base di gara soggetto a ribasso ed euro 0,00 per oneri per la sicurezza.
L’aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto non fa sorgere alcun obbligo per la Provincia di Venezia di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato quantitativo e/o importo se non in relazione alle proprie effettive esigenze (art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001) e alle disponibilità finanziarie. A tale scopo l’effettiva esecuzione del contratto è, in ogni caso, condizionata al rispetto delle norme previste dal Patto di Stabilità e in materia di contenimento della spesa per il personale. In tal caso il Dirigente del Servizio Risorse Umane si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza necessità di giustificazione, con semplice comunicazione scritta da portarsi a conoscenza dell’aggiudicatario, e quest’ultimo, in siffatta ipotesi, nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento.
Le singole somministrazioni di lavoro saranno richieste all’aggiudicatario, di volta in volta, in ragione delle effettive necessità della Provincia.
La Provincia si riserva, al bisogno, di avvalersi della facoltà di incremento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore stimato ex art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Art. 3 – Durata del servizio
Il servizio avrà la durata di 12 mesi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto.
Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.
Si intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate entro la data ultima di durata dell’appalto, anche se il rapporto lavorativo si protragga, per la sua conclusione, oltre lo stesso termine.
Art. 4 – Normativa di riferimento
La presente procedura di fornitura del servizio di somministrazione di lavoro dovrà essere svolta nel rispetto della vigente normativa. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dal D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, dal CCNL 11.04.2008 e dall’art. 2 delle code contrattuali integrative del CCNL sottoscritte in data 14.09.2000 del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali. E’ fatto salvo, altresì, il disposto dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le medesime Amministrazioni Pubbliche, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Art. 5 – Stipula del contratto
Il contratto di appalto con l’operatore economico aggiudicatario avverrà nella forma della scrittura privata non autenticata e l’aggiudicatario assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 139 del
D.P.R. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e quantificati in via presuntiva in euro 300,00.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
Art. 6 – Validità della graduatoria
In caso di revoca dell’aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, la Provincia di Venezia si riserva la facoltà di aggiudicare all’impresa che segue nella graduatoria approvata, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da parte dell’interessata.
Art. 7 – Cauzione provvisoria
In sede di presentazione dell’offerta il concorrente è tenuto alla presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria verrà restituita al termine della procedura di gara su richiesta dei concorrenti non aggiudicatari. Al soggetto aggiudicatario verrà restituita al momento dell’avvenuta sottoscrizione del contratto.
Art. 8 – Cauzione definitiva
L’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia fidejussoria, secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Art. 9 - Obblighi dell’aggiudicatario
All’atto dell’aggiudicazione l’operatore economico aggiudicatario dovrà avere almeno una sede operativa nell’ambito del territorio della Provincia di Venezia. Qualora l’aggiudicatario non disponga di una sede nell’ambito del territorio della Provincia di Venezia, dovrà, comunque, impegnarsi a costituirla entro 45 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.Lgs n. 163/2006.
L’aggiudicatario si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
Esso si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta alla Provincia di Venezia, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10 – Modalità di espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) la Provincia di Venezia procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’aggiudicatario mediante apposita richiesta scritta a firma del Dirigente del Servizio Risorse Umane;
2) l’aggiudicatario metterà a disposizione della Provincia di Venezia, un referente unico il cui nominativo sarà comunicato al Dirigente del Servizio Risorse Umane. L’aggiudicatario selezionerà un gruppo di cinque lavoratori da proporre all’amministrazione. Tra questi verrà scelto quello più adeguato alle proprie esigenze previo colloquio ed eventuale prova pratica. I prestatori di lavoro oggetto della fornitura di cui al presente Capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti degli Enti Locali, categorie B, profilo AMMINISTRATIVO e profilo TECNICO (OPERAIO), C C1 profilo AMMINISTRATIVO e profilo TECNICO e D profilo AMMINISTRATIVO e profilo TECNICO, del Contratto Collettivo del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia;
3) i tempi di somministrazione di lavoro non dovranno, comunque, eccedere, tra l’effettiva fornitura e la richiesta, i 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane della Provincia di Venezia;
4) l’Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni di base, che potranno anche essere anticipate con fax o via e-mail:
a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria e grado di esperienza necessario;
b) indicazione dei rischi specifici relativi alla mansione;
c) modalità e durata della prestazione lavorativa;
d) sede e orario di lavoro;
e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo;
f) motivazione della richiesta di somministrazione;
5) i prestatori di lavoro prescelti saranno individuati con specifici disciplinari di servizio;
6) ai prestatori di lavoro utilizzati, l’impresa fornitrice dovrà corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello stabilito dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Ente per ciascuna categoria di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. Copia del contratto tra impresa fornitrice e prestatore di lavoro dovrà essere trasmessa al Servizio Risorse Umane della Provincia di Venezia al fine della tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dall’art. 23 del D.Lgs. n. 276/03;
7) nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, l’aggiudicatario si impegna, qualora richiesto, a sostituire il lavoratore somministrato entro i termini di cui al punto 3). In tal caso l’Amministrazione provinciale dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;
8) provvedere entro i termini di cui al punto 3) alla sostituzione del lavoratore temporaneo in caso del mancato superamento del periodo di prova, su motivata richiesta della Provincia, in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal medico competente aziendale, con altro lavoratore temporaneo di pari categoria e mansione;
9) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
10) comprovare l’adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo;
11) l’aggiudicatario provvederà a formare ed informare i prestatori di lavoro somministrati relativamente a tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione (art. 23, comma 5, D.Lgs n. 276/2003);
12) l’aggiudicatario deve dichiarare, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, previa comunicazione da parte dell’utilizzatore al somministratore del profilo di rischio per la mansione prevista nel singolo contratto di somministrazione;
13) l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
L’avvenuta corresponsione della retribuzione al lavoratore e il versamento delle ritenute previdenziali agli enti competenti solleva la Provincia da qualsiasi obbligo di pagamento diretto al lavoratore o ai suddetti Enti.
In caso di inadempienza dell’aggiudicatario, l’Amministrazione risolverà il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e art. 16 del presente Capitolato;
14) l’attività del lavoratore presso l’Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego per quanto applicabile;
15) l'orario di lavoro contrattuale è fissato, di norma, in trentasei ore settimanali da prestare secondo le modalità richieste nel disciplinare e sulla base delle disposizioni organizzative e regolamentari applicate ai dipendenti dell’Ente. Al lavoratore somministrato non è consentito, di norma, il ricorso al lavoro straordinario. Al lavoratore somministrato non è, altresì, riconosciuto da parte dell’Ente appaltante, il rimborso delle spese sostenute in caso di trasferta. Il buono pasto sostitutivo del servizio di mensa (pari attualmente a € 10,00) sarà erogato al prestatore di lavoro dalla ditta fornitrice e a carico della stessa, nei casi di prestazione lavorativa giornaliera superiore alle otto ore che comporti rientro pomeridiano, al pari di quanto previsto per i dipendenti dell’Ente. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato su richiesta dell’Ente;
16) il rapporto che si instaura tra il lavoratore e la Provincia di Venezia è di tipo gerarchico funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’ente utilizzatore ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai dipendenti dell’Ente;
17) la contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro;
18) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta di fornitura.
Art. 11 – Corrispettivo per il servizio e modalità dei pagamenti
Il moltiplicatore offerto per la realizzazione del servizio risultante dall’offerta, si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, è a corpo onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
L’Amministrazione si impegna a corrispondere all’aggiudicatario, per ogni ora effettuata dai prestatori di lavoro, la tariffa oraria derivante dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore offerto rispetto alla tariffa oraria lorda prevista dal CCNL Regioni e Autonomie Locali vigente alla data della prestazione, oltre IVA sulla parte imponibile.
Le tariffe orarie previste dal predetto CCNL, comprensive di retribuzione tabellare, tredicesima mensilità, indennità di comparto, ferie e festività soppresse, oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, oneri relativi al fondo
obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei, quota assicurativa INAIL, rateo TFR sono le seguenti:
TABELLA A
CATEGORIA | TARIFFA ORARIA BASE LORDA |
B1 | 12,81 |
C1 | 14,40 |
D1 | 15,67 |
Si precisa che tali tariffe verranno ricalcolate in fase di esecuzione del contratto sulla base delle aliquote INAIL effettivamente applicate dall’impresa appaltatrice, delle eventuali indennità previste per specifici profili (rischio, turno, reperibilità ecc.) e degli aumenti contrattuali e contributivi che dovessero entrare in vigore durante il periodo di validità del contratto.
Il prezzo orario offerto (tariffa oraria lorda per moltiplicatore) dovrà pertanto comprendere tutti i seguenti elementi :
1. Ricerca e selezione del personale;
2. Retribuzione lorda dei lavoratori e salario accessorio;
3. Xxxxx contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
4. Quota assicurativa INAIL;
5. Assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi ed all’Amministrazione Provinciale;
6. Sostituzione del personale;
7. Ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
8. Attività di formazione
9. Accertamento dell’idoneità fisica dei lavoratori avviati;
10 Utile d’impresa; 11 Imposta di bollo.
12 Rischio di impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente del CCNL per i dipendenti temporanei o del CCNL Regioni ed Autonomie Locali.
L’Amministrazione provinciale corrisponderà all’aggiudicatario unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
Per la parte riferita al costo del servizio di somministrazione, il relativo prezzo potrà essere revisionato secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Provincia di Venezia, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’aggiudicatario a cura del lavoratore. La Provincia di Venezia provvederà al pagamento del servizio entro 90 giorni dalla data della relativa fattura che l’aggiudicatario emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.
Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo connesso alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario che sarà formalmente comunicata dal servizio risorse umane (di norma dal 02 dicembre al 15 gennaio).
A pena di nullità assoluta del contratto le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010, n. 136, e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti delle fatture saranno subordinati, altresì, all’acquisizione da parte dell’Amministrazione di DURC regolare.
Nel caso di somministrazione di personale che necessiti di abbigliamento particolare o di particolari dispositivi di protezione individuale, l’aggiudicatario provvederà alla relativa fornitura, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Provinciale di Venezia, chiedendo il rimborso alla stessa.
Art. 12 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'aggiudicatario, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore entro 3 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provvedesse alla sostituzione o la Provincia di Venezia non la accettasse, il contratto si intenderà risolto. La Provincia si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla mancata sostituzione.
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o in caso di interruzioni, l'aggiudicatario sarà tenuto con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio stabilito in sede di aggiudicazione per provvedere alla fornitura.
Art. 13 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
La Provincia di Venezia, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Art. 14 – Provvedimenti disciplinari
Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
La Provincia di Venezia comunica tempestivamente all’Impresa gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 300/1970.
L’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Provincia di Venezia, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
Art. 15 - Penalità
L’impresa che sottoscrive il presente capitolato speciale d’oneri, riconosce alla Provincia di Venezia il diritto di applicare le seguenti penalità:
RITARDATA CONSEGNA - trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito in sede di aggiudicazione per provvedere alla fornitura, la Provincia applicherà per ogni giorno di ritardo una penalità pari al costo giornaliero del lavoratore richiesto;
RITARDATA SOSTITUZIONE E RIFIUTO DELLA FORNITURA - nel caso del mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore fornito, la Provincia ne chiederà la sostituzione. Se detta sostituzione non avverrà nei tempi stabiliti si applicherà per ogni giorno di ritardo una penalità pari al costo giornaliero del lavoratore richiesto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’aggiudicatario attraverso comunicazione scritta con avviso di ricevimento o via fax. L’aggiudicatario potrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione entro e non oltre il termine massimo di tre giorni dalla contestazione; qualora dette deduzioni non siano accolte, saranno applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La Provincia si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo e quindi di trattenere quanto dovuto dall’impresa a titolo di penale sugli importi spettanti alla stessa a titolo di corrispettivo dei servizi resi, ovvero di avvalersi sulla cauzione di cui all’articolo 10 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a risolvere il contratto. L’Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni materiali e morali.
Art. 16 - Inadempienze: risoluzione del contratto
L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con riserva, altresì, di risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:
qualora l’impresa persista nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto, a causa della non puntuale esecuzione del servizio secondo le modalità previste dal presente capitolato;
in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
nei casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006;
in caso di fallimento dell’appaltatore.
La Provincia disporrà la risoluzione del contratto ovvero la decadenza dell’aggiudicazione qualora il Prefetto:
dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/1982, convertito in Legge n. 726/1982;
fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 252/1998 e/o dell’art.
4 del D.Lgs. 490/1994;
comunichi, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 575/1965 e/o dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 252/1998, l’adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965.
In caso di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
In caso di risoluzione per grave inadempimento e/o grave ritardo l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto da parte della Provincia di Venezia di affidare a terzi i servizi, in danno dell’impresa aggiudicatrice inadempiente.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa aggiudicataria inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.
All’impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Provincia di Venezia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti della Provincia di Venezia sui beni dell’impresa aggiudicataria. Nel caso di minor spesa nulla compete all’impresa aggiudicataria inadempiente.
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.
Art. 17 – Facoltà di recesso
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, motivatamente, dal contratto.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R, che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data di recesso.
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Impresa un’indennità corrispondente:
al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
al valore delle spese già sostenute dall’Impresa per l’esecuzione del servizio qualora si siano dimostrate utili ed accettate dall’Amministrazione prima della comunicazione di cui al precedente paragrafo.
In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti della persone pericolose per la pubblica sicurezza, la Provincia di Venezia provvederà a recedere dal contratto nei casi previsti dalle seguenti disposizioni: art. 10 bis della L. 575/1965, art. 1 septies del D.L. 629/1982, convertito nella L. n. 726/1982, articoli 4, comma 2, 10, comma 2 ed 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 252/1988 ed art. 4, commi 4 e 6 del D.Lgs. 490/1994.
In caso di intervenuto recesso dal contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Provincia di Venezia provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. In tal caso sorge, altresì, il diritto da parte della Provincia di Venezia di affidare a terzi i servizi, in danno dell’impresa aggiudicataria alle medesime condizioni sopra precisate.
Art. 18 – Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione potrà procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, secondo la relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di raggruppamento di imprese si applicherà la disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 19 – Divieto di subappalto
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell’aggiudicazione.
Art. 20 – Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Venezia.
Art. 21 – Spese, imposte e tasse
Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 22 – Osservanza di norme e regolamenti
L’aggiudicatario è soggetto alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Provincia di Venezia rinvia: - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; – disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68; – disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori; – disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; – disposizioni in materia di antimafia; – disposizioni del Codice Civile.
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 23 – Norme finali
Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all’offerta saranno in lingua italiana. Eventuale documentazione originale prodotta in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione asseverata in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.
E' fatto salvo, altresì, il disposto dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Art. 24 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, sensibili e/o giudiziari delle imprese partecipanti raccolti dall’Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. L’eventuale rifiuto dei dati comporta l’esclusione dalla procedura di gara. Titolare del trattamento è la Provincia di Venezia.