Unione Tresinaro Secchia
XXX. X. 00
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx
tra i Comuni di
BAISO CASALGRANDE CASTELLARANO
RUBIERA SCANDIANO VIANO
Convenzione per la gestione associata dei Servizi Informatici e telematici (S.I.A.)
Approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 6 del 30/01/2015
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO, VIANO E L’UNIONE TRESINARO SECCHIA PER LA GESTIONE ASSIOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.)
Indice
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Art. 2 - Trasferimento della funzione informatica e telematica
Art. 3 - Organizzazione e funzioni del Sistema Informatico Associato (SIA) Art. 4 - Linee di attività del SIA
Art. 5 - Modalità di esercizio del servizio
Art. 6 - Gestione dei servizi informatici dell’Unione e dei Comuni
Art. 7 - Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza e canoni di affitto Art. 8 - Costi di investimento e canoni di spesa corrente da essi derivanti
Art. 9 - Obblighi dei Comuni dell’Unione
Art. 10 - Gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio Art. 11 - Sede e strumentazione
Art. 12 - Personale
Art. 13 - Risorse finanziarie e Ripartizione delle spese Art. 14 - Patrimonio dell’Unione
Art. 15 - Durata della convenzione Art. 16 - Recesso
Art. 17 - Forme di consultazione Art. 18 - Tutela dei dati e sicurezza Art. 19 - Controversie
Art. 20 - Norme transitorie Art. 21 - Rinvio
Art. 22 - Registrazione
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio in Scandiano (RE), presso la sede legale dell’Unione dei comuni della stessa Unione Tresinaro Secchia, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge
TRA
- Il Comune di Baiso rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Sassuolo (MO) il 13 Maggio 1973 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Baiso, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2015 ;
- Il Comune di Casalgrande, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Sassuolo (MO) il 18 Dicembre 1969 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalgrande, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/01/2015;
- Il Comune di Castellarano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Xxxx-Xxxx Xxxx nato a Sassuolo (MO) il 25 Settembre 1964 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castellarano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2015;
- Il Comune di Rubiera, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Correggio (RE) il 2 Novembre 1979 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Rubiera autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2015;
- Il Comune di Scandiano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxx nato a Scandiano (RE) il 3 Aprile 1980 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Scandiano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2015;
- Il Comune di Viano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Viano (RE) il 2 Aprile 1949 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Viano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2015;
E
- L’Unione Tresinaro Secchia (C.F. 02337870352) con sede a Xxxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 nella persona del Sig. Xxxx Xxxx-Xxxx, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 6 del 30/01/2015 esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che :
- il titolo I capo V del d.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi degli enti locali promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
- l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- in data 3 aprile 2008, è stata costituita tra i comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano l’Unione dei Comuni “Tresinaro-Secchia”, integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;
- che lo Statuto all’art. 6, comma 2, tra le funzioni da trasferire, prevede la “Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government;
- che il trasferimento delle funzioni si perfeziona, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del vigente Statuto, con l’approvazione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e successivamente dell’Unione, di una apposita convenzione che deve, in ogni caso, prevedere:
il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
l’eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell’Unione;
le modalità di recesso;
- che tutti i comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER Community Network dell’Xxxxxx-Romagna, finalizzata alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-Government;
- che gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto:
La Regione Xxxxxx-Romagna
La Provincia
La società Lepida S.p.A.
I SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio;
- che l'esercizio in forma associata dei servizi informatici e telematici rappresenta una valida soluzione per una migliore efficienza dei servizi suddetti e la possibilità di implementare nuove funzioni con l'utilizzo dell'ICT;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi denominato SIA (sistema informatico associato) è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
- che i citati Comuni aderenti alla Unione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima, le funzioni inerenti i servizi informatici e telematici;
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e di quanto previsto dallo Statuto dell’Unione convengono quanto segue.
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzione informatica e telematica attraverso la costituzione del Sistema Informatico Associato (SIA) dell’Unione Tresinaro Secchia, come previsto dalla convenzione CN-ER Community Network dell’Xxxxxx-Romagna.
Art. 2
Trasferimento della funzione informatica e telematica
1. Per le finalità di cui all’art.1 della presente convenzione, i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono all’Unione la funzione informatica e telematica tramite la costituzione del SIA con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.
2. L’ Unione, a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta tale funzione e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto stabilito nel presente atto.
Art. 3
Organizzazione e funzioni del Sistema Informatico Associato (SIA)
1. Il SIA - Sistema Informatico Associato - viene costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione coordinata ed unitaria delle azioni che garantiscono lo sviluppo del sistema informativo-informatico dell’Unione e dei Comuni e l’attuazione dei progetti di e-Government in capo all’Unione stessa, attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.
2. La gestione unica dei Servizi Informatici costituisce lo strumento sinergico mediante il quale L’Unione e i Comuni assicurano: l’efficienza e l’ottimizzazione delle procedure esistenti; il
miglioramento della comunicazione telematica sia tra gli uffici dei comuni e tra questi e l’unione, che verso l’esterno; lo sviluppo di nuovi servizi anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3. Il SIA svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nella presente convenzione; in particolare e a titolo esemplificativo:
a) realizza ed implementa specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi, relativi ai Comuni e all’Unione;
b) provvede alle azioni di dispiegamento tecnologico delle soluzioni e dei progetti ed assiste i Comuni e l’Unione nell’avvio operativo degli stessi;
c) gestisce le funzioni di assistenza tecnica ed operativa ai Comuni e l’Unione;
d) fornisce pronto intervento, manutenzione, piccole riparazioni dell’hardware, aggiornamento ai software in dotazione e licenze (esclusi gli applicativi gestionali affidati a software house);
e) espleta procedure uniche per l’acquisto di materiale hardware, software e l’acquisizione di servizi professionali per i Comuni e per l’Unione;
4. Il SIA presidia in particolare le linee di attività dettagliate al successivo art 4.
5. Il SIA, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna a:
a) raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle della CN-ER Community Network dell’Xxxxxx-Romagna;
b) raccordare a livello provinciale le proprie attività con quelle a carattere territoriale della Provincia di appartenenza;
c) utilizzare i servizi infrastrutturali ed abilitanti che la società Lepida S.p.A. renderà man mano disponibili;
d) organizzare e gestire le proprie attività secondo quanto specificato nei successivi articoli e in particolare a gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 10.
6. Il SIA si impegna inoltre a trasmettere alla Giunta dell’Unione, una relazione sull’andamento della gestione del servizio associato, che contempla sia la parte gestionale che la parte economica dell’attività.
Art. 4
Linee di attività del SIA
1. I servizi resi dal SIA saranno modulati secondo le seguenti linee di attività:
a. amministrazione e gestione delle reti locali; su indirizzo dell’Unione l’ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti fungendo da Amministratore di sistema;
b. gestione associata dei servizi informatici dell’Unione, come esplicitato nell’articolo 6;
c. gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza con tutti i fornitori legati all’ICT Information e Communication Technology, come esplicitato nell’articolo 7;
d. assistenza Hardware e Software;
e. gestione e sviluppo tecnico del sito web dell’Unione e dei Comuni aderenti, con particolare attenzione ai sistemi di CMS ed alla tematica dell’accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all’interno dell’Unione stessa;
f. analisi delle dotazioni hardware e software di base ed applicativi presenti nei Comuni ed elaborazione di eventuali piani di migrazione analizzando le effettive necessità dei Comuni allo scopo di ottimizzare il rapporto qualità-prezzo;
g. acquisizione di beni e servizi in materia informatica;
h. valutazione tecnico-economica di proposte di forniture hardware e software o di soluzioni sistemistiche o di servizi professionali;
i. formazione del personale: su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi informatici;
j. sviluppo e coordinamento dei processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Xxxxxx-Romagna;
k. integrazione dei sistemi informativi e delle reti dei Comuni e dell’Unione ivi compresi i sistemi di telefonia VOIP e i sistemi di videosorveglianza.
2. Il contenuto più specifico dei servizi resi da parte del SIA potrà essere stabilito in documenti redatti dal Responsabile del SIA relativi alle “Modalità di erogazione del servizio”.
Art. 5
Modalità di esercizio del servizio
1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, adeguato nel tempo per soddisfare le risposte di servizio, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
2. Il SIA dell’Unione Tresinaro Secchia è diretto da un Responsabile, preferibilmente individuato tra il personale dei Comuni aderenti all’Unione, in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
3. Il Responsabile del SIA, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, si avvale del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all’articolo 10.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente convenzione.
Art. 6
Gestione dei servizi informatici dell’Unione e dei Comuni
1. La gestione del CED dell’Unione e dei CED dei Comuni è di competenza del Responsabile del SIA, il quale, nell’ambito delle competenze assegnate, ha completa autonomia nel prendere le decisioni in merito a tutto quello che ne concerne la gestione. Provvede in particolare ad:
a) amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
b) amministrare il budget investimenti programmati;
c) effettuare le scelte tecniche per la corretta erogazione del servizio.
2. Le spese correnti e le spese di investimento per il suo funzionamento sono a carico dell’Unione e saranno rimborsate dai Comuni secondo i criteri stabiliti dall’articolo 13. Il Responsabile del SIA agirà consultando, con cadenza regolare, il gruppo tecnico di coordinamento.
Art. 7
Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza e canoni di affitto
1. Il SIA si impegna a gestire tutti i contratti dei Comuni e in particolare a:
a) negoziare i singoli contratti in essere in forma unitaria, al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
b) stipulare gli appositi contratti, subentrando in quelli dei Comuni;
c) gestire i contratti in essere, riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
d) coordinarsi con la CN-ER, la Provincia e la Società Lepida per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte dei fornitori.
Art. 8
Costi di investimento e canoni di spesa corrente da essi derivanti
1. Il SIA è tenuto ad effettuare gli investimenti necessari per adeguare l’infrastruttura ICT alle esigenze dell’Unione e dei comuni. A seconda della tipologia di investimento e di costo valgono le seguenti disposizioni:
1. i costi di investimento direttamente imputabili a ciascun comune aderente, come ad esempio i personal computer o le stampanti, saranno interamente imputati allo stesso, benché le varie richieste di acquisto dovranno essere programmate assieme al Responsabile del SIA, al fine di coordinare le spese ed ottenere economie di scala;
2. la divisione dei costi relativi ad investimenti indivisi e i relativi ammortamenti avverrà secondo quanto specificato all'articolo 13;
3. i costi per i canoni di manutenzione relativi ad hardware, software e formazione del singolo comune sono ripartiti come indicati alla precedente lettera a); se invece sono riferiti a tecnologie indivise, varrà quanto stabilito nella precedente lettera b);
4. gli investimenti e i costi per i canoni di manutenzione, siano essi direttamente imputabili al comune o indivisi, entrano a fare parte del patrimonio dell'Unione; tale patrimonio dovrà essere assicurato attraverso una polizza che copra tutte le attrezzature elettroniche di proprietà dell'Unione o conferite all'Unione a qualsiasi titolo.
Art. 9
Obblighi dei Comuni dell’Unione
1. I Comuni dell’Unione si impegnano in generale a:
a) rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall’Unione, nel rispetto della presente convenzione;
b) collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
c) ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;
d) nominare un rappresentante comunale che funga da interfaccia unica tra il Comune ed il SIA come individuato all’art.10 comma 3;
e) gestire ogni progetto informatico-telematico e/o di e-Government, attraverso il SIA.
2. Si impegnano in particolare:
a) mettere a disposizione del SIA il personale informatico in forza presso i singoli Comuni per la gestione del servizio unificato;
b) trasferire le risorse necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri indicati all’art. 13;
c) comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite il referente informatico o i singoli operatori a seconda della necessità.
3. Per il corretto funzionamento delle attività di cui all’articolo 6, si obbligano a garantire l’accesso dei tecnici del SIA ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate, ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento dei servizi, fornendo se necessario, le chiavi della sede nei casi in cui la stessa fosse non presidiata.
4. Per il corretto funzionamento delle attività di cui all’articolo 7 si obbligano a collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del loro passaggio alla gestione associata
Art. 10
Gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio
1. Al fine di rendere efficace l’operato del SIA viene istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento.
2. Il Responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento.
3. Il gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento, composto da un rappresentante di ogni ente, nominato dallo stesso, e dagli informatici trasferiti o comandati dai Comuni, dovrà principalmente supportare le attività del Responsabile del SIA nello svolgimento delle seguenti funzioni:
a) pianificazione dei programmi di intervento Comunali legati all’informatica;
b) monitoraggio degli interventi eseguiti;
c) predisposizione di una proposta di programma annuale di sviluppo del servizio;
d) supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all’espletamento della funzione;
4. Il rappresentante, nominato da ogni singolo Comune e dall’Unione, a far parte del Gruppo tecnico di coordinamento, si interfaccerà con il Responsabile del SIA e con i Responsabili dei servizi comunali.
Art. 11
Sede e strumentazione
1. La sede del servizio unico è individuata presso la sede dell’Unione Tresinaro Secchia nel Comune di Scandiano.
2. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio, anche tramite unificazione, previa approvazione da parte della Giunta dell’Unione. In tal caso l’ente che ospiterà il Servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico o logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.
Art. 12 Personale
1. L’Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio. Nello svolgimento delle attività conferite, l’Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, determinato e delle forme flessibili di lavoro previste dalla normativa vigente.
2. A tal fine gli enti aderenti alla presente convenzione individuano il personale da trasferire, secondo la disciplina dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001, e quello da comandare assolvendo funzioni diverse.
3. I costi per gli stipendi, ed ogni altro emolumento dovuto al personale sono ripartiti fra gli enti firmatari della convenzione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
Art. 13
Risorse finanziarie e Ripartizione delle spese
1. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con la presente convenzione sono a carico dell’Unione, che vi fa fronte con risorse proprie e con le risorse trasferite dai Comuni secondo i criteri di riparto stabiliti per il personale nell’articolo 12. Per le altre spese, la ripartizione avverrà nel seguente modo:
a. le spese per i canoni di manutenzione relativi ad hardware, software e formazione del singolo comune saranno imputate al singolo Comune;
b. le spese per i canoni di manutenzione relativi ad hardware e software dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all’Unione, in misura proporzionale al numero di postazioni effettive in uso presso le sedi municipali;
c. le spese d’investimento direttamente imputabili a ciascun comune aderente saranno interamente imputati allo stesso;
d. le spese di investimento direttamente imputabili all’Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all’Unione in misura proporzionale al numero di postazioni effettive in uso presso le sedi municipali;
e. nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione l'Unione si riserva di individuare sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l’individuazione della stessa qualora le spese non ricadano nelle suddette casistiche.
Art. 14 Patrimonio dell’Unione
1. I beni utilizzati da ciascun comune alla data di attivazione del SIA restano di proprietà degli stessi e verranno ceduti all’Unione a titolo di comodato d’uso gratuito.
2. Per gli acquisti di nuovi beni si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 8.
3. L'Unione costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.
Art. 15
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell’Unione.
Art. 16 Recesso
1. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto dell’Unione, e comunicato all’Unione medesima e agli altri Comuni partecipanti all’Unione entro il 30 giugno , ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato non prima di due anni dalla stipula del presente atto
3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione o la loro valorizzazione.
4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
5. La reinternalizzazione del servizio da parte di un comune comporterà la ricollocazione del personale trasferito nella propria dotazione organica nel rispetto della legislazione e dei vincoli finanziari al tempo esistenti.
Art. 17
Forme di consultazione
1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l’attività del servizio è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del SIA.
2. L’Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti, relativi al servizio ed in particolare la relazione prevista dall’articolo 3 comma 6.
3. Sono messe a disposizione del Consiglio dell’Unione forme di verifica periodica sull’andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.
Art. 18
Tutela dei dati e sicurezza
1. Xxxxx restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell’Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell’Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina i dirigenti di settore Responsabili del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell’ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
4. L’Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata,
esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L’Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l’accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
6. L’accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l’Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
7. L’accesso ai dati ubicati presso l’Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da un disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.
Art. 19 Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, le controversie saranno affidate all’organo giurisdizionale competente.
Art. 20 Norme transitorie
1. L’Unione subentra ai Comuni conferenti dal 1° febbraio 2015 nei rapporti derivanti da contratti individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa che questi hanno stipulato per l’esercizio delle funzioni trasferite.
Art. 21 Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.
Art. 22 Registrazione
1. Il presente atto composto da n. 13 facciate e n. 2 righe della facciata 14 sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e s.m.i..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
- Comune di Baiso Sindaco Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Casalgrande Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Castellarano Sindaco Xxxx-Xxxx Xxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Rubiera Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Scandiano Sindaco Xxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Comune di Viano Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
- Unione Tresinaro Secchia Presidente Xxxx –Xxxx Xxxx
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241