CONTRATTO DI FORNITURA
CONTRATTO DI FORNITURA
Contratto di fornitura tra la società [CLIENTE], con sede in via XXX, XXX, in persona del legale rappresentante Sig. ........., Codice Fiscale e Partita IVA , di seguito chiamata [CLIENTE],
e
la società UNION srl con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 XXXXX, in persona del suo legale rappresentante Xxx. Xxxxxx Po, Codice Fiscale e Partita IVA 00664520368
di seguito denominata UNION;
premesso
a. che [CLIENTE] progetta, costruisce e vende da anni in Italia ed all’estero macchine ed attrezzature per .......... e che, per tale attività, approvvigiona sul mercato della subfornitura componenti ed assiemi meccanici ed elettromeccanici;
b. che UNION è fornitrice di componenti ed assiemi meccanici ed elettromeccanici, dotata di adeguata capacità progettuale, produttiva ed organizzativa;
c. che [CLIENTE] e UNION hanno intenzione di porre in essere un rapporto continuativo in virtù del quale UNION produrrà per conto di [CLIENTE] e/o fornirà alla stessa componenti ed assiemi meccanici ed elettromeccanici (di seguito indicati con il termine “prodotti”).
Quanto sopra premesso e considerato, le parti contraenti, dopo tutte le valutazioni preliminari, hanno concordato di porre in essere il seguente contratto.
1. Condizioni Generali
1.1 Oggetto
UNION si rende disponibile a produrre per conto di [CLIENTE] e/o a fornire alla stessa, a fronte di un corrispettivo, una varietà di prodotti.
Il rapporto contrattuale conseguente il perfezionamento di ogni singolo futuro ordine è retto dalle presenti condizioni.
Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.
Per qaunto non descritto vale il disposto della legge 192 del 18/6/98 (cosiddetta “Legge sulla Subfornitura”) e sue modifiche succesive.
Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una delle presenti condizioni non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
1.2 Organizzazione
UNION svolgerà la suddetta attività con una organizzazione di mezzi e di persone propria ed adeguata alle esigenze di regolare svolgimento della produzione di macchine, tenuto conto delle esigenze di lavoro e della quantità di prodotti da produrre.
2. Proprietà Industriale e Informazioni tecniche
2.1 Informazioni tecniche
[CLIENTE] fornirà a UNION tutte le informazioni relative ai prodotti di cui al punto 1.1. utili alla loro realizzazione in modo conforme alle proprie richieste.
Tali informazioni sono chiamate Specifiche tecniche e possono essere in forma di:
- Documenti: disegni, capitolati, norme
- Riferimenti fisici: campioni, attrezzature
UNION potrà, a sua volta, confermare, con invio di propri documenti o campioni, il proprio recepimento delle richieste di [CLIENTE] ed in tal caso queste ultime diverranno le specifiche tecniche di riferimento.
Al fine delle verifiche di conformità le parti concordano che hanno valore solamente tali specifiche scambiate preventivamente tra le parti.
Ogni aggiornamento e/o variazione richiesta da una delle parti sarà validamente operativa solo dopo il tempo specificato al punto 5.1
2.2 Proprietà del Know-how
Il Know-how tecnico di proprietà [CLIENTE] relativo alla progettazione e realizzazione delle proprie macchine è costituito dalle specifiche indicate nel punto 2.1.
Le relative informazioni sono e rimangono di proprietà di [CLIENTE] e vengono messe a disposizione di UNION per la realizzazione dei prodotti.
UNION non potrà, pertanto, utilizzarle per scopi diversi dall’esecuzione del presente contratto né metterle a disposizione di terzi, con l’esclusione dei collaboratori e dei subfornitori che, per conto di esse, risulteranno coinvolti nello studio e/o fabbricazione dei prodotti.
A tal fine [CLIENTE] autorizza UNION alla stampa e riproduzione di tali documenti con intestazione UNION.
UNION si impegna a conservare con la massima cura e riservatezza le informazioni sopra descritte di cui fossero venute in possesso durante l’esecuzione del presente contratto e, successivamente, a distruggere le informazioni e specifiche tecniche qualora non più utili alla produzione per conto del cliente ed in ogni caso alla cessazione del presente contratto.
L’impegno a distruggere o restituire non riguarda le informazioni o i documenti utili a provare la conformità a specifiche o norme o leggi della propria produzione.
2.3 Brevetti
Gli eventuali brevetti appartenenti a [CLIENTE] che UNION utilizzerà per la realizzazione dei prodotti oggetto del presente contratto sono e rimangono di proprietà esclusiva [CLIENTE] e non comportano per nessun motivo licenza d’uso degli stessi o possibilità d’uso fuori dall’ambito del presente contratto.
3. Modifiche e perfezionamenti dei prodotti
3.1 Attività di sviluppo
[CLIENTE] potrà incaricare UNION di svolgere in collaborazione con sè o autonomamente, attività di ricerca, sviluppo, progettazione, disegno di nuove soluzioni attinenti ai prodotti, o miglioramento delle attuali.
Le eventuali invenzioni, i disegni, la documentazione e, in genere, i risultati di tali attività saranno di proprietà esclusiva di [CLIENTE] e verranno da questa remunerati con un adeguato compenso da concordarsi preventivamente.
3.2 Documentazione e attrezzature UNION
Per tutti gli eventuali sviluppi o miglioramenti alle specifiche o alle attrezzature che autonomamente UNION sviluppasse al di fuori dell’ipotesi prevista al punto precedente ma sempre
con le finalità di meglio espletare le attività previste dal presente contratto, fermi i vincoli previsti ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, essa è libera di utilizzarli per la propria attività di subfornitore.
4. Riservatezza
4.1 Patto di riservatezza
[CLIENTE] potrà comunicare a UNION informazioni riservate di carattere tecnico e/o attinenti alla organizzazione industriale e commerciale di [CLIENTE] utili alla esecuzione del presente contratto, dando esplicito avviso di tale riservatezza.
Per tutta la durata del presente contratto UNION sarà tenuta a non comunicare o divulgare a terzi in alcun modo, né per iscritto, né oralmente, né con qualsiasi altro mezzo idoneo alla diffusione, tali informazioni.
5. Produzione
5.1 Attrezzature di produzione
Le attrezzature specifiche finalizzate alla produzione di prodotti specifici da parte di UNION realizzate o fatte realizzare da UNION e trattenute in deposito d’uso sono e rimangono di proprietà di UNION anche quando [CLIENTE] ne avesse aiutato la realizzazione con un contributo a concorso spese.
Qualora la realizzazione delle attrezzature da parte di UNION fosse conseguente ad un impegno per un numero minimo di pezzi in un predefinito periodo, alla fine di tale periodo, ovvero, in caso di interruzione del presente contratto prima della produzione dei volumi concordati, UNION ha facoltà di chiedere il pagamento per la quota di produzione non commissionata. Eventuali deroghe o modifiche a tale punto devono essere esplicitate e sottoscritte da entrambe le parti.
Eventuali deroghe o modifiche a tale punto devono essere esplicitate e sottoscritte da entrambe le parti.
5.2 Programma di Produzione
Alle scadenze concordate la [CLIENTE] comunicherà a UNION i propri fabbisogni relativi a un determinato periodo mediante un ordine aperto al quale faranno seguito le singole disposizioni di consegna che saranno intesi accettati da UNION con l’invio da parte di questa di relativa Conferma d’ordine.
I tempi di evasione ordini saranno normalmente quelli comunicati da UNION in sede di offerta, salvo richieste diverse di [CLIENTE] accettate da UNION.
E’ ammessa la sospensione della produzione nel caso previsto al punto 6.1., 7.3, o nei casi di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, shortage di materie prime, ecc.)
5.3 Qualità del prodotto
I prodotti realizzati da UNION per [CLIENTE] devono essere costruiti e collaudati secondo gli standard definiti nelle specifiche tecniche concordati tra le parti e definite in 2.1. Eventuali deroghe o modifiche richieste da una parte devono essere accettate per iscritto dall’altra.
In caso di accertata, oggettiva e ripetuta difformità dei prodotti a quanto sopra stabilito, [CLIENTE] potrà prima diffidare UNION perché si attenga alle prescrizioni definite da [CLIENTE], poi risolvere unilateralmente il presente contratto.
5.4 Consegna
Salvo diversi accordi tra le parti, la consegna dei prodotti ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna, dell’accertamento qualitativo e del trasferimento del rischio della merce da UNION a [CLIENTE], ha luogo secondo le modalità Reso a bordo Automezzo presso i locali [CLIENTE] o altro luogo di destinazione indicato da quest’ultima (DDU - Incoterms 2000 ).
5.5 Accettazione delle forniture
Ai fini della verifica di conformità si procederà nei modi indicati dalla normativa tecnica in vigore per la tipologia di particolari in questione, ove tale normativa sia disponibile o, in assenza, nelle forme più vicine e ricondicibili a normative similari disponibili.
In caso di forniture parzialmente o integralmente respinte [CLIENTE] ne darà avviso a UNION entro 15 giorni lavorativi dalla consegna; le forniture per le quali sia trascorso il termine di 15 giorni lavorativi senza segnalazione di problematiche si intendono accettate; per le forniture respinte, UNION provvederà in tempi ragionevolmente rapidi alla riparazione o sostituzione parziale o totale dei prodotti non idonei.
5.6 Quantità
Le quantità consegnate a seguito di ogni ordine di consegna saranno pari a quelle ordinate con una tolleranza di +10% (con un minimo di 2 pezzi) / -0%
6. Garanzia e Responsabilità
6.1 Garanzia
I prodotti consegnati da UNION sono assistiti da una garanzia di conformità alle specifiche per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla loro consegna a [CLIENTE]. Nel caso in cui durante il suddetto periodo si manifestassero guasti o mancanze di funzionalità imputabili alla loro non conformità, UNION si impegna a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti difettosi, ritirandoli e riconsegnandoli presso lo stabilimento [CLIENTE] entro un tempo ragionevole.
[CLIENTE], da parte sua, si impegna a denunciarli precauzionalmente alla UNION appena ne sia venuta a conoscenza per consentire loro di adeguare al più presto, o al limite sospendere, la produzione delle parti interessate.
6.2 Responsabilità
UNION risponde nei limiti della legislazione in vigore a eventuali danni diretti (con la esclusione di ogni danno indiretto) a persone e cose causati unicamente da non conformità rispetto alle specifiche tecniche dei prodotti forniti a [CLIENTE]; a tale scopo UNION stipulerà con una primaria Compagnia Assicurativa una polizza che sarà tale da coprire le responsabilità di cui sopra.
7. Condizioni economiche
7.1 Prezzi
I prezzi dei prodotti realizzati da UNION saranno concordati all’inizio del rapporto con:
a. invio di offerta da UNION,
b. successivo ordine da [CLIENTE] come accettazione dell’offerta
c. conferma d’ordine da UNION da intendersi come definitivo accordo
I prezzi saranno rivisti periodicamente in funzione dell’andamento dei costi di produzione in accordo tra le parti.
I prezzi per eventuali campionature o forniture di prodotti in versioni diverse da quelle già quotate, verranno comunicati da UNION a [CLIENTE] a consuntivo dopo la realizzazione dell’ordine.
7.2 Pagamenti
Ogni fornitura o porzione di fornitura verrà pagata da [CLIENTE] con bonifico bancario a 60 giorni data fattura, presso:
….(Riferimenti Banca Union)….
E’ facoltà di UNION variare in qualsiasi momento la banca summenzionata dandone preavviso scritto a [CLIENTE].
7.3 Facoltà di recesso dal contratto per ragioni economiche
L’assenza di intesa su una richiesta di revisione di cui al punto 7.1. proposta da UNION dà a queste facoltà di recesso dal contratto.
Irregolarità negli importi o nei tempi di pagamento di cui al punto 7.2. danno a UNION facoltà di recesso dal contratto.
8. Durata e Cessazione del Contratto
8.1 Durata
Il presente contratto avrà decorrenza da oggi e sarà valido a tempo indeterminato fino a disdetta di una delle parti notificata per iscritto all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mano con preavviso di almeno 3 mesi. La disdetta del contratto non ha alcun effetto sugli ordini inoltrati e confermati entro la scadenza del termine contrattuale.
8.2 Risoluzione per inadempimento
Qualora una delle due parti abbia commesso un grave ed essenziale inadempimento, l’altra parte potrà diffidarla per iscritto mediante raccomandata A.R. o a mano ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della lettera. Trascorso tale termine inutilmente il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1454 c.c.
Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che un contraente non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale o in caso di liquidazione dell’impresa, l’altra parte avrà dapprima facoltà di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni ex art. 1461 c.c. e, successivamente, di ritenere risolto il contratto per inadempimento dell’altra parte dandone comunicazione.
9. Tutela dei dati personali
9.1 Riservatezza e trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 31.12.1996 n.675 e successive integrazioni e modifiche, le parti si scambiano reciprocamente l’impegno a non divulgare od utilizzare per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto i dati personali di cui venissero a conoscenza durante il periodo di validità del contratto e successivamente ad esso.
Inoltre ogni parte autorizza l’altra, ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche al trattamento di tali dati, anche in via informatica, sia in forma diretta sia delegando il trattamento ad altre persone fisiche o giuridiche.
10. Affidamento ad altri subfornitori
10.1 Divieto di interposizione
UNION si impegna a non acquisire in subfornitura una quota superiore al 80% del valore dei prodotti oggetto del presente contratto.
Gli acquisti di materie prime non sono contratti di subfornitura.
10.2 Compravendite interne al gruppo UNION
[CLIENTE] e UNION concordano che le forniture interne al gruppo UNION sono escluse dal limite posto da divieto di interposizione fissato dalla legge legge 192 del 18/6/98
10.3 Clausola compromissoria
Qualunque controversia nascente dall’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto verrà sottoposta all’arbitrato rituale di un Collegio Arbitrale da costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale della Provincia di Modena, che ciascuna parte dichiara di integralmente accettare.
Il presente contratto viene in essere mediante firma dei legali rappresentanti delle aziende intestate e si intende concluso in Carpi presso la sede UNION.
Letto, confermato e sottoscritto Carpi, ....
[CLIENTE] UNION s.r.l.
In ottemperanza con l’art.1341 c.c. e seguenti i sottoscritti legali rappresentanti della [CLIENTE], della UNION s.r.l., dichiarano con la propria firma di aver letto attentamente tutti gli articoli del contratto sopra esteso e di approvarli incondizionatamente, con particolare riferimento alle seguenti clausole:
2.2Proprietà del Know-how 4.1Patto di riservatezza 5.1Attrezzature di produzione 5.3Qualità del prodotto 7.2Pagamenti
8.2Risoluzione per inadempimento 9.1Riservatezza
0[CLIENTE] e UNION concordano che le forniture interne al gruppo UNION sono escluse dal limite posto da divieto di interposizione fissato dalla legge legge 192 del 18/6/98
Clausola compromissoria Letto, confermato e sottoscritto