DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)
det. n. 48/5 | di data: 12 settembre 2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015)
OGGETTO:
Contratto d’appalto racc. n. 217/2017 di data 20 dicembre 2017 stipulato con l’operatore economico CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A. con sede legale in xxx Xx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXX (XX), codice fiscale e partita IVA 01510980228 relativo ai servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici della Fondazione Xxxxxx Xxxx – CIG 7168726BD4.
Esercizio dell’opzione di “proroga tecnica” del contratto d’appalto.
IL DIRETTORE GENERALE
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 di data 17 maggio 2018 con la quale è stato dichiarato l’interesse e la fattibilità della proposta di concessione, in finanza di progetto e ai sensi dell’art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016, dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM). Tale proposta è stata presentata dall’attuale gestore degli impianti, l’operatore economico CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A., con sede legale in xxx Xx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXX (XX), codice fiscale e partita IVA 01510980228, individuato pertanto con tale deliberazione del Consiglio di amministratore quale “promotore”;
- preso atto che con medesima deliberazione è stata demanda al Direttore generale della FEM l’indizione della relativa procedura di gara;
- rilevato che nella fase prodromica all’indizione della procedura di individuazione del contraente di cui al paragrafo precedente la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali (d’ora innanzi Ripartizione PCA) ha evidenziato la necessità di aprire una fase di ulteriore approfondimento sulla proposta presentata e sulle concrete modalità di indizione della relativa procedura di individuazione del contraente. Ciò a garanzia della piena rispondenza del percorso intrapreso alla normativa di riferimento anche alla luce di un’attenta analisi delle indicazioni date dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018) e dalla Provincia Autonoma di Trento (linee guida per la presentazione di proposte di operatori economici relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi con contratti di ppp non presenti negli strumenti di programmazione ex art. 28 L.P. 2/2016 e art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii);
- rilevato in particolare che dall’analisi condotta dalla Ripartizione PCA è emersa la necessità di:
1) effettuare una verifica di congruità dell’investimento e degli ulteriori oneri esposti dal proponente. Non risulta infatti essere stata fatta una compiuta valutazione di congruità del costo esposto per l’investimento e per gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria assunti dal proponente. Trattasi di un profilo rilevante perché si riflette anche sulla valutazione di cui al punto successivo;
2) effettuare una approfondita analisi convenienza comparata. Non risulta essere stata effettuata una compiuta analisi di convenienza comparata per la FEM ad utilizzare lo strumento del PPP anziché ricorrere ad un appalto tradizionale. L’analisi ora può essere fatta alla luce di un utilizzo prolungato di un impianto “perfettamente funzionante” (sostituzione generatore, accumuli, interventi sulla rete, ecc.);
Qualora i due precedenti punti siano risolti positivamente rispetto alla proposta presentata, la Ripartizione PCA ha inoltre evidenziato la necessità di:
3) elaborare un sistema di monitoraggio e di riequilibrio del piano economico finanziario. La proposta presentata non prevede infatti tale sistema volto a garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario soprattutto a favore della FEM – onde evitare ipotesi di extra-redditività;
4) rivedere lo schema di convenzione alla luce del punto precedente (sistema di monitoraggio/riequilibrio) tenendo inoltre conto della corretta allocazione dei rischi e
della necessità di prevedere determinati service level agreement (con relative penali - possibilmente automatiche);
5) definire criteri e sotto criteri di valutazione tecnica delle offerte che vanno calibrati con attenzione e devono attenere sia alla parte di investimento che soprattutto di gestione dell'impianto.
- preso atto che la condivisa necessità di effettuare gli approfondimenti e le attività evidenziate dalla Ripartizione PCA, oltre al ricorso a professionalità e competenze altamente specializzate - solo in parte presenti all’interno della FEM (a tal fine è già stata avviata una fase di ricerca di uno o più professionisti in grado di fornire il necessario supporto), richiede tempistiche incompatibili con la necessità di affidare il servizio in oggetto in tempo utile per l’avvio della stagione di riscaldamento invernale 2019/2020;
- dato atto che il contratto d’appalto di cui all’oggetto (racc. n. 217/2017 di data 20 dicembre 2017), sottoscritto dalla FEM previa effettuazione di apposita gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, aveva una durata massima biennale (1 anno +1 con rinnovo esercitato con determinazione n. 24/5 di data 29 maggio 2018), ma prorogabile ai sensi dell’art. 2, comma 7 del medesimo contratto “…per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”. Trattasi della così detta opzione di “proroga tecnica” prevista nel contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 che in caso di suo esercizio vincola il contraente all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni (o al limite più favorevoli) del contratto originario;
- preso atto che nel caso specifico “il tempo strettamente necessario” non può che coincidere con un ulteriore anno di contratto (a copertura di un’intera stagione di riscaldamento termico invernale e quindi con nuovo termine finale fissato per il 30 giugno 2020). Ciò sia per i tempi necessari ad effettuare gli approfondimenti e le attività evidenziate dalla Ripartizione PCA, che per le specificità dei servizi in oggetto (un subentro nel contratto durante la stagione di riscaldamento invernale, soprattutto con riferimento all’impianto che alimenta la rete di teleriscaldamento sita a San Xxxxxxx all’Adige, è tecnicamente e gestionalmente sconsigliato. Inoltre quantitativamente le prestazioni richieste alla controparte si concentrano in pochi mesi contrattuali – da novembre a marzo dove il fabbisogno energetico è più elevato);
- rilevato che con lettera prot. n. 0005994/gg/np di data 31 luglio 2019, prendendo atto dell’impossibilità di individuare l’operatore economico aggiudicatario in tempo utile per l’avvio della stagione di riscaldamento invernale 2019/2020 tramite la procedura di individuazione del contraente legata alla proposta di concessione dei servizi in oggetto con lo strumento della finanza di progetto, è stato chiesto all’operatore economico CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A. di confermare la disponibilità a garantire la prosecuzione dell’esecuzione del contratto per un ulteriore anno (con nuovo termine finale stabilito per il 30 giugno 2020) e alle medesime condizioni ivi previste. Pur non essendo formalmente necessaria alcuna autorizzazione/accettazione dell’esercizio dell’opzione di proroga da parte del contraente, secondo il canone della buona fede contrattuale e per prevenire eventuali contestazioni, si è preferito acquisire una preventiva conferma di disponibilità della controparte contrattuale che è stata comunicata da CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A con lettera prot. n. 0006085 di data 5 agosto 2019;
- preso atto che in caso di esercizio della facoltà di proroga del contratto da parte della FEM la durata della garanzia definitiva e della specifica copertura assicurativa presentata dall’operatore economico contraente deve essere prorogata a per allinearla alla nuova durata del contratto d’appalto;
- acquisito, per le vie brevi, la conferma del direttore dell’esecuzione del contratto circa la regolare esecuzione dello stesso;
- accertato che le attuali condizioni di mercato, rispetto a quelle esistenti al momento della pubblicazione del bando di gara, non hanno subito modificazioni tali da poter ragionevolmente ritenere che le condizioni contrattuali praticate alla FEM non siano più in linea con quelle attuali (verrà eventualmente verificata l’operatività, a vantaggio della FEM, della clausola di revisione del corrispettivo contrattuale);
- ritenuti presenti i presupposti per l’esercizio della facoltà contrattuale di proroga tecnica da parte della FEM e ritenuto opportuno procedere in tal senso per quanto sopra esposto.
Tutto ciò premesso:
- visto l’art. 18 dello Statuto FEM;
- visto l’art. 23, del ROF della FEM;
- vista la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990, il DPGP 10-40/Leg./1991 e il d.lgs. 50/2016;
- vista la procura del 27.08.2015;
- visti gli atti citati in premessa;
d e t e r m i n a
1) di disporre la proroga di un anno del contratto d’appalto racc. n. 217/2017 di data 20 dicembre 2017 stipulato con l’operatore economico CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A., con sede legale in xxx Xx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXX (XX), codice fiscale e partita IVA 01510980228;
2) di dare atto che al perfezionamento della proroga si provvederà con apposita comunicazione alla controparte e di affidare alla Ripartizione PCA l’effettuazione della relativa procedura;
3) di subordinare l’efficacia della proroga di cui al punto 1) alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e alla proroga della garanzia definitiva e della specifica copertura assicurativa presentata dall’operatore economico contraente.
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FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx RM/x.xx Xxxxxxx Xxxxxx RF/x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx