CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
della Vitelco B.V., con sede a ‘s-Hertogenbosch (registrata al n. CoC 16016191)
Articolo 1. Applicabilità delle condizioni generali
1. Queste condizioni generali si applicano a tutte le offerte della Vitelco B.V. con sede legale a ‘s-Hertogenbosch (di seguito: "Vitelco"), nonché all'adozione, al contenuto e al rispetto di tutti gli accordi siglati tra Ia Vitelco e la loro parte contraente (di seguito denominata: "la controparte") nell'ambito delle attività di cui sotto. La Vitelco gestisce un macello di vitelli ed è inoltre attiva nel campo del commercio (vendita) di carne di vitello e di capretto, sia a livello nazionale che internazionale, nell’accezione più ampia del termine, di seguito indicati anche come "le attività" e "le carni".
2. La controparte, che ha già stipulato contratti con la Vitelco in passato, si ritiene essere tacitamente d'accordo
nell’applicare le presenti condizioni agli accordi precedenti stipulati con la Vitelco.
3. Nelle presenti condizioni, per "controparte" si intende: ogni persona (giuridica) che abbia concluso un accordo con la Vitelco in relazione alle attività, o che intenda concluderlo e, oltre a essa, i rispettivi agenti o rappresentanti autorizzati, i successori nei diritti oppure gli eredi.
4. Le condizioni generali proprie della controparte rimangono efficaci nella misura in cui non siano in contrasto con le presenti condizioni generali. In caso di conflitto tra i diversi insiemi di condizioni, prevarranno sempre quelle della Vitelco, anche se diversamente pattuito in merito. Le condizioni generali (di acquisto) della controparte sono applicabili solo se è espressamente previsto per scritto che esse siano effettivamente applicabili all’accordo tra le parti in deroga alle presenti condizioni generali.
5. Se un giudice ha stabilito che una o più disposizioni di tali condizioni è/sono eccessivamente onerosa/e, la/e disposizione/i in questione dovrà/dovranno essere interpretata/e alla luce delle restanti disposizioni delle condizioni generali e in modo che la disposizione o le disposizioni stesse possa/possano, in ogni caso, essere applicata/e dalla Vitelco nei confronti della controparte. Il fatto che il giudice abbia sancito che una o più disposizioni del presente accordo sia eccessivamente onerosa lascia inalterata l'efficacia delle restanti disposizioni.
6. Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito web della Vitelco.
Articolo 2. Offerta e accettazione
1. Tutte le offerte della Vitelco in relazione alle attività, in qualsiasi forma, non sono vincolanti e possono essere da quest’ultima revocate, ritirate, o da essa modificate entro sette (7) giorni lavorativi dalla notifica dell’avvenuta accettazione dell’offerta, salvo diversa pattuizione espressa.
2. Un'offerta della Vitelco è valida per i 15 giorni successivi dalla data in cui è stata firmata, salvo il caso in cui nell'offerta stessa non sia stato indicato un diverso termine oppure la durata della validità sia stata prorogata dalla stessa Vitelco per scritto.
3. Nel caso in cui la Vitelco abbia presentato un’offerta, l’accordo si conclude con l'accettazione della controparte dell'offerta della Vitelco oppure tramite la materiale esecuzione delle attività (accordo tacito) da parte della Vitelco nell’interesse della controparte. Solamente l'offerta della Vitelco o la fattura da quest’ultima emessa per l'esecuzione delle attività (accordo tacito) si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
4. Se la Vitelco non ha fatto alcuna offerta, l’accordo si conclude tra le parti solamente tramite l'accettazione per scritto o l'attuazione delle attività (di cui all’accordo) da parte della Vitelco nell’interesse della controparte. Solamente l'accettazione scritta delle attività (accordo tacito) rese dalla Vitelco o la fattura da quest’ultima emessa per l'esecuzione dell’accordo si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
5. Eventuali errori presenti nell’offerta sono vincolanti per la Vitelco.
6. L’invio di offerte e/o di (altra) documentazione effettuato dalla controparte non obbliga la Vitelco ad accettare
l’accordo, salvo conferma esplicita e scritta da parte di Vitelco.
7. Le modifiche e/o aggiunte a un accordo concluso tra le parti sono valide solo dopo che tali modifiche siano state espressamente accettate dalla Vitelco e dalla controparte per scritto.
Articolo 3. L’accordo (attuazione)
1. La Vitelco svolge le attività al meglio delle proprie capacità e garantisce che le stesse siano conformi ai requisiti di qualità delle prassi di settore, nonché ai requisiti di sicurezza e igiene. La Vitelco utilizza il macello di proprietà nel rispetto delle disposizioni di legge. La Vitelco è un soggetto certificato, e i certificati attualmente posseduti dalla società sono pubblicati sul suo sito web.
2. La Vitelco ha il diritto, se lo ritiene opportuno o necessario per la corretta attuazione delle attività e, se necessario, previa consultazione della controparte, di servirsi di soggetti terzi per l'attuazione delle attività.
3. Le attività sono svolte di concerto tra la Vitelco e la controparte; tuttavia, il modo in cui i vitelli e/o i capretti sono macellati e il modo di attuazione dell’accordo sono determinati esclusivamente dalla Vitelco e, con riferimento a quanto stabilito nel primo paragrafo di quest’articolo, salvo ciò non sia in conflitto con il principio di ragionevolezza ed equità, oppure sia stato pattuito altrimenti.
4. In caso di vizi nelle attività, la Vitelco ha il diritto di ripristinarle entro un termine ragionevole senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia il diritto di interrompere l’esecuzione delle attività e/o di annullare l'accordo o di (terminarlo) risolverlo, fermo restando in ogni caso l’applicazione dei criteri di ragionevolezza e correttezza.
5. Se la controparte desidera che la Vitelco svolga attività supplementari e/o fornisca carni supplementari nell’ambito delle attività, è tenuta a comunicarlo alla Vitelco per scritto. La Vitelco avrà sempre il diritto di rifiutare di eseguire tali attività/consegne aggiuntive. La Vitelco proverà a effettuare tali consegne supplementari a condizione che la richiesta risulti ragionevole e che abbia la possibilità, a propria discrezione, di effettuare tali consegne supplementari, e che la controparte si sia impegnata verso quest’ultima a farsi carico dei relativi costi aggiuntivi per scritto.
6. La Vitelco ha diritto, in presenza di particolari circostanze, quali malattia dei vitelli e/o capretti, limitazioni veterinarie, carenza di vitelli e/o capretti, di svolgere le attività in fasi e in un momento successivo a quelli pattuito, ciò nella misura in cui l'accordo tra le parti lo consenta e nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed equità.
7. La Vitelco beneficia dei servizi di una società per l’assicurazione dei crediti. Se quest’ultima stabilisce requisiti specifici per quanto concerne le attività che devono essere svolte dalla Vitelco a beneficio di una o più controparti, tali requisiti saranno imposti dalla Vitelco alla controparte, salvo ciò violi i principi di ragionevolezza ed equità.
8. Tutti i costi derivanti da circostanze che la Vitelco non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione dell'accordo sono a carico della controparte.
9. Per quanto concerne l'attuazione delle attività, la controparte garantisce la correttezza, la completezza e
l’affidabilità dei dati e delle informazioni forniti da essa o per suo conto alla Vitelco.
Articolo 4. Consegna e trasporto
1. La consegna (e il trasporto) della carne dalla Vitelco alla controparte sarà effettuata da Vitelco stessa o da soggetti terzi.
2. La consegna delle carni nei Paesi Bassi avviene presso la controparte, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito altrimenti per scritto. La carne si ritiene consegnata se è arrivata nei locali della controparte. I costi e i rischi in relazione alle carni, a partire da quel momento, sono a carico della controparte. Se i prodotti sono prelevati dalla controparte stessa, essi si considerano considerati consegnati all'uscita dei locali della Vitelco.
3. In caso di consegne internazionali di carne, si applicano gli Incoterm 2020.
4. La Vitelco può, ai sensi di quanto previsto nel primo e nel secondo paragrafo del presente articolo, continuare a considerare l'indirizzo indicato dalla controparte come tale fino a quando quest’ultima non abbia comunicato per scritto un nuovo indirizzo. La controparte è obbligata a ricevere la consegna del bestiame e/o di altre cose a tale indirizzo e all'ora indicata dalla Vitelco.
5. La controparte si farà carico delle formalità doganali e di ogni altra incombenza (autorizzazioni) che si renda necessaria nel Paese di consegna.
Articolo 5. Termini di consegna
1. I termini di consegna comunicati dalla Vitelco alla controparte sono stati stabiliti al meglio delle sue conoscenze e sulla base delle informazioni note al momento della conclusione dell'accordo e saranno rispettati dalla Vitelco più possibile. La Vitelco non incorre nell’inadempimento per il mero superamento di un termine da essa proposto e la controparte da ciò non può derivare il diritto di porre fine alle attività in modo completo o parziale o di risolvere completamente o parzialmente il relativo accordo.
2. Nel caso in cui la controparte non fornisca tempestivamente, o non fornisca in modo corretto o sufficiente informazioni, oppure non rispetti i suoi obblighi nei confronti dalla Vitelco nell’ambito dell’esecuzione delle attività, ciò potrà influire sulla data, sull'inizio e/o sulla durata stabilita in relazione all’attuazione delle attività, e i relativi
costi e rischi saranno a carico della controparte. Gli oneri aggiuntivi che ne dovessero derivare dovranno essere corrisposti dalla controparte a beneficio della Vitelco. La controparte è tenuta ad informare la Vitelco di tutti gli eventi e le circostanze che possano essere rilevanti per la corretta attuazione delle attività. Ciò vale anche per gli eventi e le circostanze che siano diventati noti solo dopo la conclusione dell'accordo.
Articolo 6. Prezzo e aumento del prezzo
1. I prezzi per le attività praticati dalla Vitelco sono sempre al netto dell'IVA e di ogni altra imposta applicata dal governo e di altri importi dovuti a terze parti, salvo diversa indicazione per scritto. Se l'importo delle aliquote IVA è modificato dalle autorità competenti, si applicano tali nuove aliquote modificate.
2. La controparte è tenuta a fornire il proprio numero di partita IVA alla Vitelco.
3. Se nel periodo compreso tra la data della preventivo, quella dell'offerta e quella dell'esecuzione delle attività, i costi subiscono un aumento, a mero titolo esemplificativo, a seguito di provvedimenti governativi, dazi all'importazione, ecc. oppure, nel caso di pagamento rateale, i costi subiscano aumenti durante il periodo di rateazione, la Vitelco ha diritto ad aumentare in modo corrispondente il prezzo da fatturare alla controparte.
4. Se la Vitelco commette evidenti errori di calcolo nella determinazione del prezzo e/o dell'aumento di prezzo, gli stessi potranno essere corretti dalla Vitelco in qualsiasi momento.
5. Tutti i prezzi indicati dalla Vitelco sono denominati in euro, salvo che non sia stabilito diversamente per scritto.
Articolo 7. Pagamento
1. La controparte dovrà pagare la fattura o le fatture alla Vitelco inviategli da quest’ultima in relazione alle attività svolte a beneficio della contraente entro il termine di pagamento e sul conto bancario indicati sulla fattura, senza sconti e/o compensazioni, salvo diversa pattuizione per scritto tra le parti.
2. Se la fattura non è pagata per intero dalla controparte alla scadenza del termine di pagamento, quest’ultima è inadempiente e dovrà corrispondere, a partire da tale momento, il saggio legale di interesse sull'importo non pagato maggiorandolo di 2 punti percentuali. Dopo che la Vitelco ha validamente dichiarato inadempiente la controparte, in caso di mancato pagamento, la controparte dovrà in tal caso corrispondere alla Vitelco anche l’importo delle spese extragiudiziali e legali stabilito in ragione del 15% dell'importo principale.
3. La Vitelco ha il diritto di imputare i pagamenti effettuati dalla controparte prioritariamente a valere sugli interessi dovuti e sugli eventuali crediti pregressi derivanti da inadempimenti della controparte stessa nell'esecuzione delle attività di cui all'accordo (obblighi).
4. Le registrazioni contabili della Vitelco costituiscono, salvo prova contraria, un’evidenza valida di ciò che è dovuto dalla controparte alla Vitelco.
Articolo 8. Cancellazione e modifiche
1. La Vitelco si riserva il diritto di apportare minime modifiche alle attività (così come descritte nel preventivo) senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia per questo motivo il diritto di cancellare le attività stesse o di (terminare) risolvere il relativo accordo. Ciò avviene, per esempio, qualora la consegna non sia temporaneamente possibile per motivi di tipo veterinario e/o non sia possibile (temporaneamente) osservare specifiche norme di sicurezza e/o ambientali e/o altre regole giuridiche.
2. La controparte ha esclusivamente il diritto di cancellare le attività e/o di risolvere il relativo accordo laddove ciò sia stabilito per scritto oppure qualora la controparte derivi tale diritto dall’applicazione delle norme vigenti. Se la controparte cancella (in modo legalmente valido) le attività o risolve il relativo accordo, la controparte è contestualmente tenuta a terminare di esercitare i diritti derivanti dall'accordo stesso e a rimborsare la Vitelco per i costi da essa sostenuti in relazione all'offerta, alla conclusione dell’accordo e all'attuazione delle attività.
3. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica attività aggiuntive da parte della Vitelco, queste ultime saranno sempre fatturate alla controparte in conformità con le tariffe applicabili in tale momento. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica minori attività, ciò può determinare una riduzione del prezzo stabilito, benché la Vitelco si riservi il diritto di fatturare alla controparte i costi già sostenuti, nonché il suo mancato profitto.
4. La controparte accetta che, qualora le parti abbiano concordato l’ampliamento o la modifica delle attività, il tempo di completamento delle stesse possa esserne condizionato. La Vitelco informerà di quanto sopra la controparte nel più breve termine possibile.
5. Se la controparte richiede alla Vitelco l'applicazione di modifiche e/o aggiunte alle attività, la Vitelco ne terrà conto se ciò rientra nelle proprie possibilità. La Vitelco non potrà mai essere obbligata ad assecondare tali richieste. La Vitelco effettuerà tali attività, qualora ciò sia possibile. Una modifica dovrà essere comunicata dalla controparte alla Vitelco per scritto.
6. Se la controparte, dopo la conclusione di un accordo, intende annullare le attività da esso previste, il 10% del prezzo complessivamente pattuito (IVA esclusa) sarà fatturato a titolo di costi di cancellazione, fatto salvo il diritto della Vitelco di chiedere alla controparte il maggior danno, lucro cessante incluso.
Articolo 9. Risoluzione
1. Fatto salvo quanto stabilito negli altri articoli di queste condizioni, la controparte è considerata giuridicamente inadempiente se non adempie, non adempie in modo adeguato o con tempestività gli obblighi che scaturiscono dall’esecuzione delle attività (e dal relativo accordo), nonché in caso di fallimento, (richiesta di) sospensione dei pagamenti, liquidazione della sua impresa o, nel caso in cui un'attività della controparte sia o sia stata pignorata interamente o in parte, e tale pignoramento non sia cancellato in tempi brevi. La controparte è tenuta ad informare immediatamente la Vitelco del verificarsi degli eventi di cui al presente articolo.
La Vitelco ha il diritto, in tal caso, a sua completa discrezione, senza necessità di far dichiarare lo stato di inadempimento e senza bisogno di un provvedimento del giudice, di sospendere l'esecuzione delle attività o di risolvere completamente o parzialmente il presente accordo senza dover risarcire alcun danno, fatto salvo l’ulteriore diritto a chiedere i danni per l’inadempimento imputabile alla controparte, la sospensione dei pagamenti o la risoluzione dell’accordo. In questi casi, qualsiasi pretesa che la Vitelco vanti nei confronti della controparte diventa immediatamente e istantaneamente esigibile.
2. Quanto stabilito nel paragrafo precedente con riferimento al diritto della Vitelco di risolvere l’accordo non è applicabile se l’inadempimento, data la sua specifica natura o la sua scarsa rilevanza, non giustifichi la risoluzione e le relative conseguenze.
3. La Vitelco non dovrà mai alcun risarcimento danni alla controparte per la cessazione delle proprie attività derivanti dall'accordo (obblighi) o per la loro sospensione a causa del verificarsi degli eventi previsti nel paragrafo precedente, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni che ne dovessero scaturire.
4. Se l'accordo è stato risolto, le prestazioni già ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’accordo e i relativi obblighi di pagamento in capo alla controparte non decadono, salvo che la Vitelco non sia inadempiente in relazione a tali prestazioni. Per quanto concerne le prestazioni effettuate o gli importi fatturati precedentemente o a seguito della risoluzione dell'accordo da parte della Vitelco, la controparte è tenuta a corrisponderli immediatamente all’avvenuta risoluzione dell’accordo.
Articolo 10. Riserva di proprietà
1. La carne consegnata dalla Vitelco resta di sua proprietà fino a quando la controparte non ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dagli accordi (di acquisto) con essa conclusi, ivi compresi anche:
• l'esecuzione di prestazioni a compensazione delle attività, compreso il pagamento integrale del prezzo pattuito;
• l’esecuzione delle prestazioni a compensazione che riguardano i servizi che sono stati o potrebbe essere stato necessario eseguire da parte della Vitelco in forza degli accordi di acquisto;
• qualsiasi richiesta a fronte del mancato rispetto di tali accordi da parte della controparte.
2. La carne consegnata dalla Vitelco che, ai sensi del paragrafo precedente, è oggetto di riserva di proprietà potrà essere rivenduta solo nell’ambito delle normali operazioni commerciali. In caso di fallimento o (domanda di) sospensione dei pagamenti presentata della controparte, la rivendita non è consentita nemmeno nell'ambito delle normali operazioni commerciali.
3. Se la controparte non adempie i propri obblighi o se vi è il legittimo pericolo che non lo faccia, allora la Vitelco avrà il diritto di (far) recuperare dalla controparte o da soggetti terzi che la tengono per conto della stessa la carne consegnata oggetto di riserva di proprietà di cui al titolo menzionato nel paragrafo precedente. A questi fini, la controparte presta in anticipo la propria autorizzazione, e si obbliga a fornire la propria cooperazione, pena il pagamento di una multa pari al 15% dell'importo dovuto alla Vitelco in relazione all'accordo, fatto salvo il diritto di quest’ultima di rivendicare dalla controparte l’integrale risarcimento del danno.
4. La controparte deve conservare la carne consegnata oggetto di riserva di proprietà e contrassegnata come di proprietà della Vitelco, per esempio non rimuovendo l'imballaggio e/o i certificati o altre diciture riguardanti la carne e deve conservarla nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza tenendola distintamente separata dalle altre merci.
5. Qualora soggetti terzi desiderino stabilire o far valere qualsiasi diritto sulle carni consegnate oggetto di riserva di proprietà o laddove si verifichi o ci sia la minaccia che si verifichi qualsiasi altro evento che possa danneggiarle, la controparte è tenuta a informarne la Vitelco nel termine ragionevolmente più breve possibile.
6. Se un soggetto terzo effettua il pagamento dell'importo dovuto dalla controparte alla Vitelco, quest’ultima
mantiene la riserva di proprietà fino a quando il pagamento non diventa irrevocabile.
7. Fintanto che la proprietà delle carni consegnate non è passata alla controparte, non è consentito impegnarle, né gravarle altrimenti, né cederle in uso ad altri soggetti.
8. La controparte è tenuta ad assicurare le carni per tutta la durata della riserva di proprietà contro tutte le calamità, ivi compresi il furto e le malattie, e a consentire la consultazione dei relativi documenti da parte della Vitelco a prima richiesta.
Articolo 11. Riserva di proprietà in Germania
(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 10 di queste condizioni generali, per quanto riguarda le carni suine consegnate dalla Vitelco alle controparti stabilite in Germania, si applica quanto segue. (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Vitelco an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)
2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die Vitelco aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Xxxxxx gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen.
3. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für Vitelco her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen Vitelco.
4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Vitelco mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Vitelco zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
• a. Das Miteigentumsanteil des Vitelco entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Vitelco zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
• b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil des Vitelco um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht Vitelco an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser anderen Lieferanten bestimmt.
Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Vitelco met sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am Vitelco ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Vitelco für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.
• c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Vitelco ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des Vitelco stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des Vitelco selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Xxxxxxx an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist Vitelco berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn Vitelco dies ausdrücklich schriftlich erklärt.
Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des Vitelco um mehr als 10%, so wird Vitelco auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Xxxx freigeben.
5. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.
Articolo 12. Accettazione tardiva
1. Se la controparte non accetta le carni entro la scadenza del termine di consegna pattuito e/o se la controparte rifiuta di accettare le carni, la Vitelco ha il diritto di consegnare (a soggetti terzi) le carni per custodirle a spese della controparte o per conservarle in altro modo per conto della controparte. La Vitelco notificherà per scritto alla controparte l’avvenuta messa in custodia dei beni.
2. Tutti gli oneri sostenuti e da sostenere da parte della Vitelco per la custodia della carne sono a carico della controparte.
3. Quanto sopra lascia impregiudicato l’obbligo della controparte di pagare il prezzo integrale di acquisto alla Vitelco.
Articolo 13. Reclami e condizioni per presentare i reclami
1. Anche in considerazione della natura delle attività, cioè della consegna di carni (prodotti deperibili), la controparte è tenuta a (far) verificare le carni consegnate dalla Vitelco immediatamente dopo la consegna o comunque non appena possibile, e se necessario (far) verificare le carni stesse, anche per accertare che esse corrispondano ai termini dell'accordo. La controparte deve quindi verificare che la carne non presenti a prima vista un colore strano
e/o abbia altre caratteristiche insolite, corrisponda alle quantità corrette, ai requisiti di qualità e, inoltre, a quanto pattuito tra le parti.
2. Qualora la Vitelco decida di (far) svolgere una propria indagine in relazione a vizi contestati dalla controparte per le attività svolte dalla Vitelco, la controparte è tenuta a prestare la propria piena collaborazione per lo svolgimento della stessa.
3. Se un reclamo relativo a un vizio, a parere della Vitelco, è legittimo, quest’ultima, se il vizio riguarda le attività di macellazione, potrà consegnare nuove carni senza la controparte debba corrispondere alcun importo alla Vitelco e, se riguarda invece la consegna delle carni, a sua completa discrezione, recuperare le stesse senza che la controparte debba versare alcun importo alla Vitelco oppure consegnare nuovamente lo stesso tipo di carne alla controparte. La Vitelco non è obbligata a risarcire i danni in tali frangenti. La controparte non ha il diritto di respingere la proposta della Vitelco di consegnare nuovamente lo stesso tipo di carne, salvo ciò possa essere ragionevolmente richiesto.
4. I reclami relativi a presunti vizi devono essere sempre presentati per scritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data riportata in fattura, precisando quali siano le criticità.
5. I reclami relativi all'importo della fattura dovranno essere presentate alla Vitelco entro quattordici (14) giorni dalla data riportata in fattura tramite posta raccomandata, precisando le ragioni del reclamo stesso.
6. Se la controparte non rispetta quanto previsto nel presente articolo, decade dalla possibilità di fare qualsiasi rivendicazione nei confronti della Vitelco in materia.
Articolo 14. Responsabilità
1. La responsabilità della Vitelco è sempre limitata, se la stessa coperta dalla relativa assicurazione, all'importo del rimborso erogato dall'assicuratore. Se l'assicuratore, in ogni caso, non procede al rimborso o il danno dimostrabile non è coperto, la responsabilità della Vitelco è limitata all’importo netto delle fatture delle attività (accertate) nella misura in cui la controparte abbia effettivamente subito il danno, purché l’ammontare di cui sopra sia stato effettivamente versato.
2. La Vitelco non è mai tenuta a risarcire i danni indiretti, ivi compresi quelli secondari, i danni reputazionali e quelli dovuti alla perdita di tempo, alla perdita di dati e/o alla perdita di vantaggi di natura finanziaria.
3. La responsabilità in capo alla Vitelco può sorgere esclusivamente dopo che la controparte abbia opportunamente dichiarato per scritto l’inadempimento della Vitelco stessa, subito dopo la fine dell’esecuzione delle attività o immediatamente dopo l'identificazione del vizio delle stesse, purché abbia concesso alla Vitelco un termine congruo per rimuoverlo.
4. La controparte manleva la Vitelco dalle richieste che dovessero pervenire da soggetti terzi per danni derivanti o conseguenti all'attuazione delle attività, per i quali la Vitelco non possa invocare l’applicazione delle presenti condizioni generali. La controparte è vincolata a tale manleva solamente nella misura in cui la Vitelco possa escludere o limitare la propria responsabilità anche nei confronti della controparte.
5. Le limitazioni di responsabilità incluse nelle presenti condizioni generali non si applicano se il danno è imputabile a dolo o colpa grave della Vitelco o dei suoi sottoposti aventi funzioni manageriali.
Articolo 15. Forza maggiore
1. Se la Vitelco, per cause di forza maggiore, non è temporaneamente in grado di eseguire le proprie attività come pattuito, è autorizzata a sospendere l'applicazione dell'accordo in tutto o in parte per tutto il tempo in cui sussistono le cause di forza maggiore. Se a causa della forza maggiore la Vitelco non è in grado di svolgere in modo permanente le attività, ha il diritto di terminare con effetto immediato, in tutto o in parte, tali attività comunicandolo per scritto e di annullare e/o risolvere il relativo accordo.
2. Per cause di forza maggiore si intende, tra le altre cose, la carenza di fornitori della Vitelco e/o di soggetti terzi ai quali essa abbia demandato lo svolgimento delle attività e/o altro personale ausiliario; la stagnazione della produzione e della consegna da parte di produttori e/o fornitori di cui la Vitelco abbia bisogno per poter dare attuazione alla attività; le malattie dei vitelli e/o capretti e/o la minaccia delle stesse che comporti che il trasporto della carne non sia più consentito dalle autorità o da altri soggetti; alterazioni del traffico (per esempio, blocchi stradali); mancanza di materie prime; malfunzionamenti nel processo produttivo; ritardi nelle spedizioni e nei trasporti; interruzioni del lavoro e/o scioperi; eccessivo assenteismo per malattia dei dipendenti e/o di altro personale ausiliario; adozione di misure governative diverse da quelle menzionate in precedenza; stato di guerra, pandemia, incendio e condizioni atmosferiche estreme.
3. Se la Vitelco, al manifestarsi delle cause di forza maggiore, abbia già adempiuto parzialmente o possa adempiere solamente in modo parziale i propri obblighi, ha il diritto di fatturare separatamente la carne già consegnata e/o quella consegnabile, e la controparte è obbligata a pagare la relativa fattura come se si trattasse di un accordo separato.
Articolo 16. Composizione delle controversie e legge applicabile
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Vitelco e la controparte, anche in deroga alle norme giuridiche in materia di competenza giurisdizionale, sarà trattata dal foro competente del distretto di Oost Brabant. La Vitelco è, tuttavia, autorizzata a sottoporre la controversia al giudice competente in base alla legge o ai Trattati Internazionali applicabili.
2. Le offerte e gli accordi con la Vitelco sono disciplinati esclusivamente dalle norme di diritto olandese nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'articolo 11, paragrafo 5. La Convenzione delle Nazioni Unite in materia di acquisti internazionali di beni mobili dell’11 aprile 1980 non si applica alle offerte e agli accordi della Vitelco.
Articolo 17. Traduzioni
Se la Vitelco utilizza una versione in lingua non olandese delle presenti condizioni generali e si riscontrano differenze tra la versione in lingua olandese e quella non in olandese, sarà la prima a prevalere e a essere l’unica vincolante tra le parti.