Contratto di Assicurazione Per la Responsabilità Civile Terzi
Contratto di Assicurazione Per la Responsabilità Civile Terzi
Conto Tuo Famiglia
Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario devono
essere
consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo contenente il Dip, il Dip Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario
Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, luogo di domicilio abituale dell’Assicurato/Correntista, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.
Animali domestici, da cortile e da sella: esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall’uomo per l’alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest’ultimo per lavoro o alimentazione.
Assicurato/Correntista: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il primo intestatario del conto corrente “Conto Tuo Famiglia” presso la Banca.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Banca: Banca appartenente al Gruppo Sella presso una cui filiale o agenzia l’Assicurato intrattiene il rapporto di conto corrente denominato “Conto Tuo Famiglia”.
Contraente: il soggetto che stipula la polizza convenzione, e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Nella fattispecie, una Banca appartenente al Gruppo Banca Sella.
Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Dimora abituale: l’abitazione nella quale l’Assicurato ed i suoi familiari dimorano in modo fisso e continuativo.
Dipendenze e/o pertinenze: la soffitta, la cantina, l’autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l’edificio principale.
Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico dell'Assicurato/Correntista e per il quale la Società non riconosce il risarcimento.
Massimale: la somma, per sinistro e per anno assicurativo o per minore durata della polizza, fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione.
Modulo di adesione: il documento che prova l’adesione alla polizza convenzione.
Nucleo familiare: l’insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell’Assicurato/Xxxxxxxxxxx, anche se non a carico, purché con lui conviventi in quanto risultanti dallo Stato di Famiglia al momento del sinistro e i figli minori anche se non conviventi.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società. Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: HDI Assicurazioni S.p.A.
Glossario Conto Tuo Famiglia mod. IE_059 Ed. 01/2019 Pagina 1 di 1
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio 2
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 2
Art. 3 - Proroga dell'assicurazione 2
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione 2
Art. 5 - Estensione territoriale 2
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro 2
Art. 7 – Cointestazioni del contratto di conto corrente “Conto Tuo Famiglia” 3
Art. 10 - Rinvio alle Norme di legge 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 4
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione 4
Art. 12 – Persone non considerate terzi 5
Art. 13 - Massimale Assicurato 5
Art. 14 - Xxxxxx esclusi dall'assicurazione 5
Art. 15 - Limiti di risarcimento e franchigie 6
Art. 16 – Determinazione del premio 6
Art. 17 - Regolazione del premio 6
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 8
Art. 18 -Obblighi dell'Assicurato/Correntista in caso di sinistro 8
Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese legali 8
Art. 20 –Assicurazione presso diversi Assicuratori 8
Art. 21 - Deroga alla comunicazione di esistenza di altre polizze 8
Art. 23 – Operatività dei massimali – Pluralità di richieste di risarcimento 8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 9
Art. 24 - Indicazioni generali 9
Art. 25 – Indicazioni Particolari 9
ALLEGATO 1 – LETTERA ACCOMPAGNATORIA ALLA DENUNCIA DI SINISTRO 10
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI “CONTO TUO FAMIGLIA”
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti dalla presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato/Correntista.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Correntista, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto, nei confronti di ciascun singolo Assicurato, dalle ore 24 del giorno in cui questi ha aperto il conto corrente “Conto Tuo famiglia” aderendo alla polizza convenzione, indipendentemente dall’addebito del premio sul rapporto assicurato, a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati dal Contraente.
L’assicurazione scade ogni anno alle ore 24,00 del trentesimo giorno del mese di decorrenza.
Sempre nei confronti di ciascun singolo Assicurato, la copertura si rinnova tacitamente di anno in anno per tutta la durata del rapporto, in mancanza di una comunicazione scritta di revoca dell’ordine di addebito permanente da parte dell’Assicurato/Correntista al Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di revoca dell’ordine di addebito permanente da parte dell’Assicurato/Correntista da darsi entro la scadenza del periodo di assicurazione, di cui all'art. 2, direttamente al Contraente, l'assicurazione si intende rinnovata per un anno e così di seguito. Resta comunque inteso che in caso di cessazione del rapporto di conto corrente, l'assicurazione sarà automaticamente annullata alla prima scadenza successiva.
In caso di risoluzione della polizza convenzione, la copertura assicurativa per i singoli Assicurati/Clienti che abbiano aderito in data antecedente la cessazione stessa, continuerà ad avere vigore fino alla prima scadenza successiva.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel Mondo Intero. Qualora l’Assicurato/Correntista, trasferisca la residenza all’estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione prestata con ogni singolo modulo di adesione, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato da una delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 7 – Cointestazioni del contratto di conto corrente “Conto Tuo Famiglia”
Quando il rapporto di conto corrente è intestato a più persone, il soggetto assicurato dalla Polizza Collettiva è automaticamente il primo intestatario del contratto medesimo. I cointestatari non appartenenti al nucleo familiare del primo intestatario, potranno aderire alla Polizza Collettiva alle medesime condizioni di copertura, con atto separato e corrispondendo il relativo premio.
Art. 8 - Foro competente
La competenza del Foro è quella regolata dalle norme di Legge.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato/Correntista.
Art. 10 - Rinvio alle Norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Correntista e/o i componenti il nucleo familiare conviventi con lo stesso (come da Stato di Famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:
a) Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata; è compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all’Assicurato/Correntista ed ai suoi famigliari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l’Assicurato/Xxxxxxxxxxx e i suoi famigliari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico, etc.). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all’Assicurato/Correntista da fatto doloso del personale domestico.
b) Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l’Assicurato/Correntista sia tenuto a pagare a seguito dell’eventuale rivalsa INAIL o INPS.
A titolo esemplificativo ma non limitativo l’assicurazione comprende:
1. i danni derivanti dalla proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni, strade private;
2. i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione;
3. i danni derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato;
4. i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, eseguiti nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza;
5. i danni derivanti da caduta di neve;
6. i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili;
7. i danni derivanti da intossicazione e/o avvelenamento causati da cibi o bevande;
8. i danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni;
9. i danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purché detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'Assicurato/Correntista, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dalle Imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria in conseguenza di inopponibilità di eccezioni previste dall’art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n°209 o per le eventuali maggiori somme dovute ai terzi danneggiati in eccedenza a quelle corrisposte dalle Imprese citate;
10. i danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui;
11. i danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68. La garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria;
12. i danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi;
13. i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato/Correntista o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l’Assicurato/Correntista affitti un’abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l’Assicurato/Correntista stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all’arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio.
14. i danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) non superiori a metri 5 di lunghezza sempreché privi di motore, con esclusione dei danni derivanti dalla locazione, anche occasionale, dei predetti mezzi;
15. i danni derivanti dalla pratica non professionistica di sport in genere, esclusi quelli previsti dall’Art.13, comprese gare, prove ed allenamenti;
16. i danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle stesse per difesa, escluso in ogni caso l'uso per l'esercizio della caccia;
17. uso od abuso di internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d’autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dei dati, e simili danni a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge, a parziale deroga della esclusione prevista dall’Art. 14 – Rischi Esclusi. Dall’assicurazione;
18. conduzione delle abitazioni fuori dal territorio italiano purché l’Assicurato/Correntista abbia la residenza in Italia.
Se la polizza è stipulata da un condomino per la propria abitazione essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
Art. 12 – Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi :
• Le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;
• Il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
• I figli e i genitori dell’Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;
• I minori in affidamento familiare.
Art. 13 - Massimale Assicurato
Il massimale garantito in ogni modulo di adesione deve intendersi fissato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
Art. 14 - Rischi esclusi dall'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni:
• alle cose che l'Assicurato/Xxxxxxxxxxx abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto disposto ai punti 12 e 13 dell’art. 11;
• da furto;
• dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere;
• derivanti dalla proprietà, uso e guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri, salvo quanto disposto ai punti 9 ,10 e 14 dell’art. 11;
• conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli citati al punto 1 e 2 dell’art. 11, comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi;
• xxxxxxxx allo svolgimento di attività professionali e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali;
• derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità;
• derivanti da rigurgiti di xxxxx non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;
• derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio, o insalubrità dei locali, salvo quanto disposto al punto 4 dell’art. 11;
• da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
• verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse, atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato/Correntista provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
• causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
• conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• derivanti dall’esercizio della caccia;
• derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali diversi da quelli indicati nelle Definizioni;
• derivanti o conseguenti dall’emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
• derivanti da prodotti geneticamente modificati;
• derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
• per i casi di contagio da virus HIV;
• verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.);
• causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine;
• derivanti dalla presenza in genere, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
• derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dati e simili danneggiamenti a sistemi informatici, hardware e software).
Art. 15 - Limiti di risarcimento e franchigie
L’assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza e del massimale pattuito, è prestata con i seguenti limiti di risarcimento e franchigie:
• Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici: € 150.000,00 per persona;
• danni da spargimento d'acqua: franchigia € 250,00 per sinistro;
• danni da interruzione o sospensione di attività: franchigia € 250,00 per sinistro;
• i danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella, compresi cani da caccia purché non impegnati in attività venatoria, alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 68: franchigia € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo”.
• danni da inquinamento accidentale spese di bonifica: franchigia € 250,00 per sinistro;
• uso o abuso di internet o sistemi similari: franchigia € 250,00 per sinistro, con il limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 16 – Determinazione del premio
Il premio annuo viene fissato in € 55,00 (comprese le imposte all’attuale aliquota governativa del 22,25%) per ogni rapporto.
Il Contraente si farà carico di corrispondere il premio di cui sopra addebitandolo sul conto corrente del Assicurato/Correntista. Il pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza
Il premio così determinato è soggetto a regolazione nei termini indicati all’Art. 17 – Regolazione del premio.
Art. 17 - Regolazione del premio
Il Contraente corrisponde mensilmente alla Società l’ammontare dei premi riferiti ai singoli Assicurati, come previsto al precedente Art. 16 – Determinazione del premio, in base alle seguenti modalità:
• Il Contraente si impegna a fornire alla Società l’elenco analitico mensile delle adesioni perfezionate nell’ambito del mese di riferimento (n) entro la fine del mese successivo (n+1);
• la Società elabora il conteggio dei premi dovuti e lo comunica mediante apposita appendice al Contraente entro i successivi quindici giorni;
• il Contraente versa il premio risultante dalla suddetta appendice entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento (n+2).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società stessa di eseguire gli accertamenti.
Per la validità della copertura assicurativa il Contraente si impegna ad effettuare una speciale codificazione dei rapporti bancari a cui si riferisce l’assicurazione, di cui verrà data comunicazione alla Società, in maniera che il centro elettro-contabile del Contraente possa in ogni momento individuarli.
I premi devono essere pagati dal Contraente alla Società entro i termini e con le modalità di cui all’Art. 16 – Regolazione del premio.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 18 -Obblighi dell'Assicurato/Correntista in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato/Correntista deve darne avviso scritto alla Banca oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l’esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).
Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Correntista, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Correntista stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Correntista, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato/Correntista in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato/Correntista per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 20 –Assicurazione presso diversi Assicuratori
In caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 21 - Deroga alla comunicazione di esistenza di altre polizze
L’Assicurato/Correntista è esonerato dal dichiarare l'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio.
Art. 22 – Secondo rischio
Qualora per uno o più rischi oggetto della presente polizza esistesse altra assicurazione, i massimali di garanzia previsti dal presente contratto si intendono prestati in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto al massimale contemplato dall'altra assicurazione.
Art. 23 – Operatività dei massimali – Pluralità di richieste di risarcimento
L’assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 24 - Indicazioni generali
In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata, o presentarla alla Filiale della Banca cui è assegnata la polizza, oppure inviarla direttamente alla Società:
HDI Assicurazioni S.p.A. - Gestione Sinistri Xxx Xxxxxxx, 00 00000, Xxxx
FAX numero verde 000.00.00.00 (accompagnando il fax preferibilmente con il modello “copertina di accompagnamento denuncia sinistro” all. 1)
entro dieci giorni da quando se ne ha avuto conoscenza. E’ comunque necessario indicare:
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- generalità dell’Assicurato;
- generalità dei danneggiati;
- data e ora del sinistro;
- circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).
Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all’espletamento della pratica.
Art. 25 – Indicazioni Particolari
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
- denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato;
- inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione.
Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società:
- non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione;
- non trattare con i danneggiati;
- non concordare l’ammontare del danno;
- non pagare somme a titolo di risarcimento.
Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l’Assicurato riceva “avvisi di garanzia” o altre comunicazioni giudiziarie:
- trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l’interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società).
Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all’Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società:
- rilasciare mandato al legale designato dalla Società;
- trasmettere tempestivamente l’originale dell’atto di citazione, con la relativa delega;
- fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa.
Allegato 1 – Lettera accompagnatoria alla denuncia di sinistro (ed eventuale invio documentazione successiva)
“CONTO TUO FAMIGLIA”
Inviare denuncia di sinistro al numero verde fax 800. 60.61.61 o via mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxxx.xx, o via pec all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
FAX inviato da: il / / Numero telefonico:
Numero pagine (compresa la presente):
N° Polizza:
Se seguito sinistro, n. sinistro Contraente: _ Indirizzo (se diverso da quanto indicato in polizza):
CAP:
Città: Riferimenti - Telefono fisso: Telefono cellulare: Data sinistro: …/… /……
Eventuali note:
Firma
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00.00.0000.00 – fax x00.00.0000.0000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM- 757172. Società con unico azionista.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.
IE_059 ed. 01/2019