TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Giudice Delegato: Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
n. 2/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
DECRETO DI OMOLOGA DELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO di cui alla L 3/2012
Il Giudice delegato
letto il ricorso proposto, ai sensi degli, artt. 6 e seguenti della legge n.3/2012, da
xxxxx in data 9/08/2021;
visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato ex art 10 D.M. 000/0000 xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
visto il decreto del 28/09/2021 che fissava l’udienza prescritta dall’articolo 11 della legge 3/2012 alla data del 7/12/2021 per la comparizione del debitore e dei creditori e per la discussione della proposta ai fini dell’omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
visto il prospetto riepilogativo delle votazioni depositato dal Gestore della Crisi teso a rappresentare il risultato percentuale dei voti favorevoli pari al 89,61%, superiore alla percentuale minima del 60% necessaria per legge per poter omologare l’accordo ai sensi dell’art. 11 comma 2 L. 3/2012 avendo riportato il voto contrario del creditore FEDAIA spv e dell’Agenzia delle Entrate;
recepita, all’udienza anzidetta, la contestazione del creditore BPER, rappresentato dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxxx, la quale ha contestato la convenienza dell’accordo sul rilievo che in tal maniera verrebbe privato dell’assegnazione del quinto dello
stipendio del
debitore disposta con ordinanza del G.E. del 4/02/2020 precedente alla data di deposito del ricorso;
OSSERVA
La proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento prevede:
- il pagamento integrale dei costi della procedura, per l'importo stimato in € 4.762,00, nel quale sono ricompresi i compensi spettanti agli Organi della procedura ed i compensi per i professionisti che hanno reso la propria prestazione professionale in funzione della procedura di sovraindebitamento;
- il pagamento, entro il termine massimo di 4 mesi dall'omologa e dopo aver soddisfatto integralmente i crediti sorti nel corso della procedura, dei creditori chirografari nella misura dello 0,79%;
attraverso l'intervento di un terzo garante, nella persona della signora Xxxxx Xxxxxx, sorella del proponente che ha sottoscritto il ricorso, la quale al fine di consentire il buon esito di questa procedura, metterà a disposizione la somma complessiva di euro 20.000,00 entro un mese dall’omologa.
Il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, all’uopo si intendono richiamate e confermate le argomentazioni già spese nel decreto di ammissione della procedura e di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 10 della legge n. 3/2012. Ugualmente dicasi in ordine agli ulteriori presupposti inerenti la circostanza che il ricorrente non abbia mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi il consolidato stato di sovra indebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- nonché l’evidente incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni.
A tanto si aggiunge che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la prodotta documentazione richiesta dalla legge ha consentito la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente e la certa insussistenza dell’assenza di atti posti in fronde ai creditori.
Come riscontrato l'accordo è stato raggiunto con il voto favorevole dei creditori che rappresentano l’89,61% dei creditori ammessi al voto, tenuto conto delle manifestazioni espresse e dei silenzi assensi, secondo le presunzioni iuris et de iure.
Nel perentorio termine fissato dall' art. 11, comma 1, della L. n. 3 del 2012 per l'espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta, la finale relazione dell’OCC, contenente l'attestazione definitiva espressa come “ragionevole fattibilità della proposta e (del)la sostenibilità del piano dei pagamenti proposti dal debitore nell’ovvio presupposto che si verifichino tutte le ipotesi formulate dal ricorrente inerenti il realizzo dell’attivo messo a disposizione dei creditori nella misura da esso preventivata. La relazione depositata dal professionista, quale soggetto terzo ed imparziale, include gli elementi richiesti dall’art. 9 legge 3/12 e le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici e pertanto ad esse si rinvia per quanto di pertinenza.
L’accordo può essere omologato nonostante la contestazione sulla convenienza del piano sollevata dalla BPER atteso che la stessa non ha manifestato, nel termine di cui all’art. 11 della l. 3/2021, voto contrario. L’art. 12 comma 2° della l. 3/2012 prevede, infatti, che la convenienza dell’accordo può essere contestata da uno dei “creditori che non ha aderito o che risulta escluso”, ne consegue che la contestazione mossa alla proposta di accordo non è idonea a impedirne l’omologa.
Per completezza si evidenzia che nella procedura in esame il debitore non è tenuto a mettere a disposizione dei propri creditori tutto il suo patrimonio, fermo il diritto dei creditori a rifiutare la proposta di composizione della crisi; ne discende che la mancata
Scurti
previsione della proposta del quinto dello stipendio dello non dà luogo ad
un’ipotesi proposta giuridicamente non fattibile. Per effetto dell’omologa, nondimeno, i creditori hanno diritto al pagamento della percentuale indicata nella proposta approvata dalla maggioranza, fra questi non può escludersi quello oggetto di assegnazione ex art. 553
c.p.c. in favore della BPER trattandosi di crediti futuri (quinto dello stipendio che il datore di lavoro del debitore dovrà corrispondergli in costanza di rapporto) la cui trasferibilità è indissolubilmente legata alla esigibilità del credito, con la conseguenza qualora essi siano divenuti tali dopo la domanda di composizione della crisi non possono essere riscossi dal
creditore individuale in violazione dell’accordo espresso dalla maggioranza dei creditori. La giurisprudenza citata dalla difesa della BPER, a tenore della quale anche nel concordato preventivo l’assegnazione del credito anteriore al deposito della proposta risulta opponibile agli altri creditori, in quanto riferita all’assegnazione di un credito già venuto ad esistenza (e non ad un credito futuro), non risulta conferente rispetto a quello oggetto del presente giudizio. A ciò aggiungasi che il novellato art. 8, comma 1 bis, della legge 3/2012 prevede che “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”; stante la medesima finalità che il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi perseguono si ritiene che tale previsione sia applicabile in via analogica anche alla procedura in esame e, in considerazione del medesimo meccanismo attraverso il quale opera il soddisfacimento del credito, anche all’assegnazione giudiziale di crediti futuri come quella disposta in favore della BPER.
Visti gli artt. 7,8,9,10 e 12 della legge n. 3/2012;
P.Q.M.
Omologa l'accordo depositato in data 9/08/2021e proposto ai creditori da Xxxxxx Xxxxxxxx; dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all’accordo medesimo sotto il controllo dell’OCC; dispone che ai sensi 12 l. 3/2012 l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’art. 10 c.
2. I Creditori con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente esclusivamente sui beni oggetto del presente piano.
Dispone altresì che del presente provvedimento di omologa venga data pubblicità con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al proponente e all’O.C.C.. Pescara, 15/12/2021
Il Giudice delegato xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx