IPOTESI DI ACCORDO
IPOTESI DI ACCORDO
ex art. 11 bis, comma 4, nonché art. 22, parte seconda del CCNL 9.01.2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR, come modificato dall’accordo del 19.12.2019
In data 2 luglio 2020, attraverso collegamento telematico con piattaforma Teams, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti per l’emergenza della pandemia COVID – 19.
Tra
Iccrea Banca S.p.A. (in qualità di Capogruppo e di “cedente” e/o” IB”)
Iccrea Banca Impresa S.p.A. (di seguito la “cedente” e/o “IBI”)
Bcc Sistemi Informatici S.c.p.a (di seguito anche la “cessionaria” e/o “Bcc Si”)
e
La Delegazione Sindacale di Gruppo, in rappresentanza di FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA/UIL e UGL Credito
nonché
le RR.SS.AA. costituite in Iccrea Banca nell’ambito delle seguenti XX.XX.: FABI, FIRST CISL,
FISAC CGIL, UILCA/UIL e UGL Credito
le RR.SS.AA. costituite in Iccrea Banca Impresa nell’ambito delle seguenti XX.XX.: FIRST CISL, FISAC CGIL e UGL Credito, UILCA/UIL
le RR.SS.AA. costituite in Bcc Sistemi Informatici nell’ambito delle seguenti XX.XX.: FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA/UIL e UGL Credito
Premesso che
A. Nel giorno 16 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca e nel giorno 20 febbraio 2020 Iccrea BancaImpresa hanno deliberato il conferimento a BCC Sistemi Informatici dei rami di azienda di Iccrea Banca e di Iccrea BancaImpresa relativi ad attività ICT. Nella successiva data del 31 marzo 2020 è stata presentata a Banca d’Italia l’istanza per il suddetto conferimento rispetto alla quale non sono stati effettuati rilievi.
B. BCC Sistemi Informatici S.c.p.A società partecipata e controllata direttamente ed indirettamente al 100% da Iccrea Banca è, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di quest’ultima e rientrante nel perimetro diretto del GBI.
C. Con comunicazione del 30 aprile 2020, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, Iccrea Banca, Iccrea Banca Impresa e BCC Sistemi Informatici hanno notificato
ai competenti organismi di gruppo e aziendali delle organizzazioni sindacali la comunicazione ai sensi dell’articolo 11 bis come modificato dall’accordo del 19.12.2019, nonché della legge
n. 428/1990, articolo 47, e dell’articolo 22 parte seconda del CCNL 9/1/2019 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali in merito alla cessione, da parte di Iccrea Banca e di Iccrea Banca Impresa, dei propri rami d’azienda IT a favore di BCC Sistemi Informatici.
D. Le risorse oggetto delle cessioni di ramo, come da richiamata informativa, sono, alla data odierna, 193, così suddivise:
• 171 sono provenienti da Iccrea Banca, di cui 17 in organico in ICT Security, 86 in Information Services, 58 in Operation e 10 in Service Management;
• 22 sono provenienti da Iccrea Banca Impresa, di cui 2 in organico in ICT Security Services, 2 in Sistemi di Credito, 10 in Sistemi Gestionali, 4 in Sistemi sintesi, 2 in Sviluppo applicativo, 2 attualmente distaccati in Iccrea Banca.
E. Le Organizzazioni sindacali, con comunicazione del successivo 6 maggio, hanno riscontrato la suddetta comunicazione manifestando quindi la volontà di iniziare il confronto sulla procedura di cui al precedente punto C).
F. Le parti sopra richiamate si sono incontrate, oltreché in data odierna, nei giorni 21, 28 maggio, 5, 10, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30 giugno e 1° luglio 2020.
X. Xxx corso di tali incontri, sono stati analizzati i contenuti dell’informativa sindacale del 30 aprile 2020 e le richieste formalizzate dalle organizzazioni sindacali nelle comunicazioni del 25 maggio e dell’11 giugno 2020.
H. In tali incontri è stato illustrato come BCC SI, sotto l’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, sarà preposta al governo e all’evoluzione dell’ICT per l’intero GBCI, con l’obiettivo di supportare i piani strategici del Gruppo, garantendo i livelli di sicurezza rilevabili nel mercato e in conformità agli orientamenti normativi europei e nazionali di riferimento.
I. BCC SI assicurerà il presidio dell’ICT del Gruppo, fornendo servizi basati sulla migliore tecnologia in essere, nel modo più sicuro, efficiente ed efficace possibile per supportare lo sviluppo di iniziative del Gruppo e in linea con i requisiti di continuità operativa individuati.
J. Inoltre, la società cessionaria sarà in grado di:
• indirizzare, monitorare e coordinare la componente ICT dei progetti richiesti e condivisi con la Capogruppo, fornendo servizi ICT alle entità del Perimetro Diretto e alle BCC Affiliate;
• garantire l’estrazione di sinergie industriali ed economie di scala derivanti dalla convergenza di tutte le attività ICT nella Società cessionaria;
• razionalizzare nell’unica entità BCC SI gli investimenti riguardanti sia i sistemi ICT delle BCC Affiliate sia del Perimetro Diretto;
• garantire un miglior presidio dell’innovazione da parte del Gruppo.
K. Il consolidamento delle competenze attualmente presenti in unità organizzative diverse, ottimizzando processi e attività, sarà il presupposto anche per una forte specializzazione
professionale del personale presente, ponendo le basi per sviluppare un sempre maggiore allineamento del comparto ICT alle best practices di settore.
L. BCC SI assumerà quindi il ruolo di nuovo polo tecnologico e informatico del GBCI, nel quale saranno accentrate le attività connesse sia alla gestione del servizio e dei progetti ICT, sia al presidio della tecnologia a supporto dei processi e del business, curando l’evoluzione coerente delle architetture e la promozione di un processo continuo di innovazione tecnologica, assicurando gli adeguati presidi operativi di sicurezza informatica e le relative attività di gestione operativa in tema di rischio informatico per le entità utilizzatrici dei servizi ICT, in conformità con gli indirizzi e le politiche dettate dalla Capogruppo.
M. Il Piano Industriale del Gruppo 2020-2023, che verrà rappresentato alle XX.XX. il 2 luglio p.v. dal DG della Capogruppo, conferma il ruolo strategico di BCC SI quale polo tecnologico e informatico del Gruppo Bancario Cooperativo, specializzato nel fornire un servizio di eccellenza alle banche affiliate e alle società del perimetro diretto. Per tale ragione la Capogruppo dichiara che, è ritenuto strategico il mantenimento del controllo del pacchetto di maggioranza della società cessionaria.
N. Il Gruppo Bancario e BCC SI ritengono che la valorizzazione dei dipendenti sia fondamentale per il successo della nuova BCC SI; pertanto in tale contesto è determinazione della cessionaria sviluppare e massimizzare un sistema crescente di competenze interne per la piena valorizzazione delle risorse attualmente occupate, unitamente a quanto previsto dall’art. 14 della presente Ipotesi di accordo.
X. Xxxxx base del punto precedente BCC SI si impegna a perseguire il sostanziale contenimento e la riduzione progressiva entro il 2023 delle consulenze esterne, sia in termini di numero che di costo complessivo.
P. Le Parti ribadiscono l’attenzione al contenimento della mobilità territoriale, e particolarmente a quella interregionale, che dovrà basarsi su motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive, anche tenuto conto, in conformità con quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente delle esigenze familiari.
T u t t o c i ò p r e m e s s o
Art. 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente ipotesi di accordo.
Art. 2
Contratti Collettivi Nazionali e Contratti di Secondo Livello
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del CCNL 9.01.2019 delle Aree Professionali e Quadri Direttivi e dall’art. 1, c. 1, del CCNL 22/5/2008 dei Dirigenti, alle/ai lavoratrici/lavoratori interessati al trasferimento senza soluzione di continuità a BCC Sistemi Informatici dei rami d’azienda provenienti da Iccrea Banca e da Iccrea Banca Impresa, oggetto della procedura sindacale in premessa, continueranno, per effetto del trasferimento, ad essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL stipulato da Federcasse tempo per tempo vigente, corrispondenti al livello di inquadramento ed all’anzianità aziendale da ciascuno attualmente posseduta.
Per effetto del trasferimento dei rami d’azienda, a partire dal 1° luglio 2020, nei confronti del personale coinvolto nella presente procedura troverà applicazione la Contrattazione Integrativa Aziendale della società cessionaria, ad eccezione della sola indennità di turno prevista per il personale appartenente alla U.O. Monitoring e Control Room presso la sede di Xxxxxxxx Xxxxxx che continuerà ad essere disciplinata secondo l’attuale regolamentazione. Tale indennità verrà estesa anche al personale appartenente alla U.O. Monitoring e Control Room presso la sede di Peschiera Borromeo nell’eventualità che si realizzino le medesime condizioni operative e organizzative.
Con la sottoscrizione della presente Ipotesi di accordo, le Parti convengono che al personale che debba sottoporsi a visite specialistiche e/o esami clinici specialistici non effettuabili al di fuori dall’orario di lavoro, vengono concessi permessi retribuiti per la durata di dette visite e/o esami a fronte della presentazione di idonea certificazione che ne specifichi l’orario d’inizio e la durata. Xxxx interessati verrà altresì concesso di assentarsi fino ad un massimo di 30 minuti prima della visita per il percorso di andata e, nel caso di rientro al posto di lavoro, fino ad un massimo di 30 minuti dopo la stessa.
*****
Le Parti s’impegnano a svolgere, nell’arco temporale del Piano industriale di cui alle premesse, un percorso negoziale che, nel rispetto del principio della parità di costi per le aziende coinvolte, tenda all’armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici di competenza della normativa di secondo livello per i dipendenti delle società del Perimetro diretto del GBI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5.
Art. 3
Rapporti di lavoro
Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di cessione, i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel perimetro di cessione (di seguito, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di BCC Sistemi Informatici senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. e della presente Ipotesi di Accordo.
Dalla data di efficacia della cessione dei rapporti di lavoro il personale trasferito conserverà, per effetto della cessione stessa, l’inquadramento acquisito al momento del passaggio, le stesse anzianità
di servizio effettive e convenzionali maturate e verrà adibito alle stesse mansioni o mansioni equivalenti.
Iccrea Banca e Iccrea Banca Impresa trasferiranno a BCC SI l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza dell’operazione di cessione e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci, per le quali è prevista l’erogazione differita, ivi compresi eventuali residui del credito Welfare 2019.
L’inserimento in BCC SI del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con impegno a formare e riqualificare tale personale anche su nuove posizioni emergenti.
Art. 4
Sede di lavoro
L’intervento organizzativo relativo alle nuove strutture non comporta ricadute su tutto il personale né spostamenti di sede. Inoltre, BCC SI s’impegna a non effettuare trasferimenti collettivi tra le varie sedi della cessionaria fino al 31.12.2024.
A tal proposito l’azienda cessionaria per garantire quanto declinato rafforzerà presso tutte le sedi i poli di eccellenza.
Art. 5
Trattamento Economico
Per effetto del passaggio, al personale oggetto di cessione presso la cessionaria viene mantenuta la stessa retribuzione lorda annua fissa, derivante dalla contrattazione collettiva nazionale, percepita al momento del trasferimento presso la cedente.
Al Personale ceduto saranno mantenuti eventuali assegni “ad personam” riconosciuti nell’Azienda di origine con le regole di assorbimento stabilite al momento del loro riconoscimento.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 della presente Ipotesi di Accordo, a partire dal 1° luglio 2020, nei confronti del personale ceduto, in sostituzione dei trattamenti economici e normativi dei Contratti Integrativi delle società di provenienza, verranno erogati i seguenti trattamenti retributivi:
- agli attuali percettori del “contributo pasto” sarà erogato un assegno ad personam “ex contributo pasto” di euro 71,30 mensili, nella misura attualmente percepita, non rivalutabile e non assorbibile; tale assegno verrà mantenuto agli attuali percettori dell’emolumento, salvo che venga sostituito, fino a compensazione, da analoghi istituti introdotti dalla disciplina aziendale tempo per tempo vigente presso la cessionaria, anche in sede dell’armonizzazione di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di accordo, ovvero in caso di eventuale futura cessione del rapporto di lavoro ad altra società che già li preveda;
- agli attuali percettori del “concorso ex spese tramviarie” verrà erogato un assegno ad personam “ex concorso spese tramviarie”, il cui importo verrà determinato sulla base del
valore medio per un numero convenzionale di giornate di presenza pari a 180. Analogo assegno verrà riconosciuto anche al personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi di 1° e 2° livello in servizio presso la società cessionaria al 30 giugno 2020 nella misura di € 2,00 per un numero convenzionale di giornate di presenza pari a 180. Tali assegni, non rivalutabili ed assorbibili per avanzamenti di carriera o aumenti retributivi legati al merito e alla posizione ricoperta, verranno mantenuti, salvo che vengano sostituiti, fino a compensazione, da analoghi istituti introdotti dalla disciplina aziendale tempo per tempo vigente presso la cessionaria, anche in sede dell’armonizzazione di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di accordo, ovvero in caso di eventuale futura cessione del rapporto di lavoro ad altra società che già li preveda;
- agli attuali percettori di trattamenti retributivi connessi alle mansioni espletate (a titolo esemplificativo: indennità PC remoto, indennità ricongiunzione turni, indennità di monitoraggio Bancomat) verrà erogata una apposita “integrazione indennità ex art. 5 dell’accordo del 2 luglio 2020”, quantificata in base alla differenza tra il valore medio degli importi individualmente erogati a tale titolo negli ultimi tre anni con il valore medio che si sarebbe ottenuto applicando la corrispondente normativa aziendale in essere presso la cessionaria; tale integrazione verrà mantenuta agli attuali percettori, subordinatamente allo svolgimento delle mansioni che hanno originato tali indennità, salvo che venga sostituita, fino a compensazione, da analoghi istituti introdotti dalla disciplina aziendale tempo per tempo vigente presso la cessionaria, anche in sede dell’armonizzazione di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di accordo, ovvero in caso di eventuale futura cessione del rapporto di lavoro ad altra società che già li preveda nella misura originaria;
- in favore degli attuali beneficiari (dipendenti ex Iccrea BancaImpresa) continuerà ad essere mantenuta la “polizza vita e invalidità permanente da malattia”, con il relativo versamento dell’attuale contribuzione aziendale;
- esclusivamente in favore del personale ceduto in possesso, alla data di cessione, di un’anzianità di servizio continuativa nel Movimento non inferiore a 15 anni, qualora non gli sia stato già corrisposto, verrà erogato il Premio di fedeltà. L’erogazione avverrà comunque al momento della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale aziendale in atto presso le società di provenienza per la quota parte maturata fino alla data di cessione. A coloro che fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale aziendale della società cessionaria, verrà corrisposto anche il rateo maturato presso la stessa.
Art. 6
Contratti Part – Time, Orario di lavoro e flessibilità
Il personale in perimetro con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà presso la cessionaria il contratto part time già in essere alla data del passaggio, alle stesse condizioni pattuite nelle aziende cedenti. Resta peraltro inteso che nessun part time in essere alla data del trasferimento potrà essere revocato in ipotesi di superamento delle quote di part time previste contrattualmente.
L’orario di lavoro applicabile ai dipendenti oggetto dell’operazione di cessione sarà quello tempo per tempo vigente presso BCC Sistemi Informatici.
Con il presente accordo BCC SI, ad integrazione del vigente Regolamento aziendale, adotta il seguente orario di lavoro:
- l’ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:45 viene modificato come segue: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00;
- gli ingressi in flessibilità devono essere recuperati in giornata e comunque entro il mese di competenza, tenuto conto delle necessità aziendali.
- Restano impregiudicate le altre opzioni orarie extra standard correlate alle esigenze operative.
Inoltre, BCC SI confermerà gli attuali orari di lavoro e le attuali flessibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio, a fronte di motivate e documentate esigenze di carattere sanitario, familiare e personale della lavoratrice o del lavoratore.
Presso la sede di Xxxxxxxx Xxxxxx resterà in vigore l’attuale orario di lavoro fino al 30 settembre.
Art. 7
Ferie – banca ore – altri istituti
Per quanto attiene alle ferie maturate e non godute, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse, ai permessi di cui all’articolo 118, e a tutte le spettanze relative al personale in perimetro ivi compresi i riposi compensativi, BCC SI subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le società cessionarie fino alla data di efficacia dell’operazione di cessione.
Xxxxxxx confermati altresì i piani ferie approvati presso tutte le società coinvolte nell’operazione societaria di cui al presente accordo.
Art. 8
Assistenza Sanitaria Integrativa
Il personale in perimetro, continuerà a beneficiare della copertura sanitaria della Cassa Mutua Nazionale con le previsioni aggiuntive presenti presso la società cessionaria.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, in occasione del percorso di armonizzazione di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di Accordo, le Parti esamineranno con particolare attenzione l’istituto del check-up anche al fine di concordare una eventuale migliore destinazione delle risorse a ciò destinate.
Art. 9
Coperture assicurative
A favore del personale in perimetro, dal momento del passaggio del rapporto di lavoro in capo a BCC SI verranno attivate le coperture attualmente in essere presso la società cessionaria.
Art. 10
Previdenza complementare
Per quanto concerne la previdenza complementare, a far data dall’efficacia dell’operazione di cessione, il personale in perimetro continuerà a beneficiare delle prestazioni del Fondo Pensione Nazionale di categoria.
Art. 11
Formazione
Al fine di accompagnare il processo di rivisitazione degli assetti organizzativi, con gli obiettivi principali di omogeneizzare e accrescere le competenze e conoscenze professionali di tutto il personale, armonizzarne i comportamenti organizzativi e incrementarne la specializzazione coerentemente con gli obiettivi strategici di BCC Sistemi Informatici, le parti concordano di avviare un rilevante “piano di intervento formativo” per il biennio 2021 -2022, valido anche ai fini dell’assolvimento della formazione obbligatoria di cui all’art. 63 del c.c.n.l. in intestazione, che sarà finanziato, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1 del Decreto interministeriale del 26.6.2014 n. 82761, tramite l’utilizzo del “Fondo di Solidarietà”. In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 assunta dal Comitato Amministratore del “Fondo di Solidarietà”, le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione, riconversione e riqualificazione del personale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.
Al riguardo verrà resa specifica informativa alle RR.SS.AA. costituite.
In ogni caso le Parti si impegnano, fin d’ora, ad incontrarsi per esaminare e sottoscrivere i piani formativi coerenti con gli obiettivi sopra indicati, finanziabili con fondi nazionali e comunitari ai sensi delle normative vigenti.
Art. 12
Pari Opportunità e Smart Working
L’Azienda si impegna a promuovere le pari opportunità e politiche di genere, attraverso azioni specifiche atte a conciliare i tempi di vita e di lavoro e a garantire le pari opportunità nei percorsi di carriera e nelle procedure di reclutamento e selezione del personale.
A tale proposito, anche a fronte della valutazione dello strumento del lavoro agile durante il periodo di emergenza sanitaria, le Parti convengono sull’opportunità di incrementare percentualmente con
gradualità il ricorso in BCC SI all’istituto, avendo a riferimento le buone prassi già in uso nel Perimetro Diretto. Tale previsione potrà essere rivista rispetto alla eventuale futura definizione della materia nel prossimo accordo di rinnovo del CCNL. Per effetto del trasferimento rimangono inoltre confermati gli attuali accordi individuali di smart working già in essere al momento della cessione nei confronti del personale coinvolto nell’operazione.
Art. 13
Garanzie occupazionali
Il trasferimento dei rami d’azienda di cui alla presente Ipotesi di accordo non determina, di per sé, tensioni occupazionali.
Con specifico ed esclusivo riferimento all’operazione di cessione di cui alla presente Ipotesi di accordo, nei confronti del personale in servizio alla data del 1° luglio 2020 verranno adottate le seguenti garanzie:
1) Qualora, entro la vigenza del Piano Industriale di cui alle premesse, dovessero emergere in BCC SI tensioni occupazionali - anche dovute ad esternalizzazioni di attività - le stesse verranno gestite, successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, secondo un principio solidaristico a livello di Perimetro diretto del GBI, tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza.
2) Qualora la società cessionaria, nonché suoi rami d’azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, le tensioni occupazionali che dovessero originare dall’eventuale recesso unilaterale dal contratto di servicing - per internalizzazione delle attività ovvero per esternalizzazione delle stesse ad altro soggetto fornitore - verranno gestite come segue.
La Capogruppo ricollocherà in una delle società del Perimetro diretto del GBI tutte le/i Lavoratrici/Lavoratori interessati dalle tensioni occupazionali che:
a) non siano ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti;
b) siano ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 82761/2014 o a strumenti analoghi.
La ricollocazione nelle società del Perimetro diretto del GBI avverrà, su richiesta delle/dei singole/i lavoratrici/lavoratori interessate/i, senza soluzione di continuità, con mantenimento delle condizioni economiche maturate e mansioni fungibili, ferma restando la necessaria riqualificazione professionale. La ricollocazione avverrà tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza, ferma restando l’applicazione, a decorrere dalla data del rientro nel Gruppo stesso, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo.
Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia fino al 30.06.2030.
3) Qualora la società cessionaria, nonché suoi rami d’azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, le tensioni
occupazionali che dovessero originare da ragioni diverse da quella di cui al precedente punto
2) verranno gestite come segue.
Le Parti sottoscrittrici la presente Ipotesi di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in eccedenza successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alle possibilità di gestione solidaristica di tali esuberi residui nell’ambito delle società del Perimetro Diretto del GBI, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di provenienza.
Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia fino al 30.06.2030.
Art. 14
Nuova occupazione
Con riferimento alle esigenze di personale che dovessero manifestarsi nel periodo di Piano presso la società cessionaria, ferma la piena corrispondenza dei profili professionali con le competenze necessarie, si avrà a riferimento prioritariamente il bacino costituito da eventuali candidati che, a vario titolo, abbiano già sviluppato esperienza almeno quinquennale, nell’ambito di rapporti di collaborazione e/o quali dipendenti di società appaltatrici, presso la cessionaria o presso i rami oggetto di trasferimento.
Art. 15
Condizioni bancarie agevolate
Per quanto concerne i mutui e i prestiti personali a condizioni agevolate in essere alla data di efficacia dell’operazione di cessione in capo al personale in perimetro e/o ai relativi familiari aventi diritto in base alla normativa aziendale di riferimento, gli stessi continueranno ad essere regolati alle condizioni di riferimento tempo per tempo vigenti presso le società cedenti, sino a loro completa estinzione.
Per le agevolazioni creditizie e per i rapporti di conto corrente aperti successivamente alla data di efficacia della presente operazione societaria troveranno applicazione le disposizioni in materia riservate al personale del Gruppo Bancario Iccrea.
Art. 16
Rapporti Sindacali
Nell’ottica di una piena riuscita del progetto industriale e del funzionamento della nuova BCC SI, nelle relazioni sindacali le Parti si ispireranno a principi di correttezza e pari dignità, nel rispetto dei reciproci ruoli ed alla ricerca di possibili soluzioni condivise.
BCC SI manterrà senza soluzione di continuità l’iscrizione del personale in perimetro alla Organizzazione Sindacale, firmataria della presente Ipotesi di Accordo, cui ciascun interessato risulti aderente alla data di efficacia giuridica dell’operazione di cessione.
Indipendentemente dal numero di iscritti risultanti dopo il trasferimento dei rami come definiti in procedura, i dirigenti delle RSA coinvolte nel passaggio manterranno la carica fino alla fine del corrente anno.
Art. 17
Premio di risultato
Ferma restando la determinazione del Premio di risultato a livello di GBI (Perimetro Diretto), ai sensi dell’art. 48 e 5 dell’Allegato F al CCNL, per l’esercizio 2020 il Premio di Risultato, riferito ai dati di bilancio dell’anno 2019, spettante ai dipendenti ceduti sarà erogato dalle rispettive aziende cedenti di appartenenza secondo le previsioni collettive per queste determinate. L’eventuale Premio di Risultato 2021, determinato sulla base dei rispettivi criteri di calcolo e riferito ai dati di bilancio dell’anno 2020, spettante ai dipendenti ceduti, verrà attribuito in base ai mesi di servizio effettivamente prestati presso le rispettive aziende cedenti di appartenenza secondo le previsioni collettive per queste determinate, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 gg lavorativi e per i restanti mesi dalla società cessionaria BCC SI.
Art. 18
Verifiche sull’applicazione dell’accordo
Le Parti effettueranno un primo incontro di verifica entro la fine dell’anno sullo stato di applicazione delle previsioni di cui al presente accordo. Inoltre, su richiesta di una delle Parti firmatarie della presente Ipotesi di Accordo, si effettueranno ulteriori incontri di verifica sull’applicazione delle previsioni ivi contenute.
Art. 19
Disposizioni finali
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole della presente Ipotesi di Accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili, e produrranno i loro effetti, in relazione al personale in perimetro, a far data dal giorno di efficacia giuridica dell’operazione di cessione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo risulta pienamente esperita la procedura sindacale di cui all’articolo 47 della legge 428/1990 e all’articolo 11 bis, nonché all’art. 22 parte seconda del vigente CCNL.
Le Parti dichiarano che l’efficacia della presente Ipotesi di Accordo è comunque subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea delle Lavoratrici e Lavoratori e dei competenti Organismi aziendali.
Roma, …….giugno 2020
Iccrea Banca S.P.A.
Iccrea Banca Impresa S.P.A. Bcc Sistemi Informatici S.c.p.a.
La Delegazione Sindacale di Gruppo
FABI FIRST- CISL FISAC-CGIL UILCA/UIL UGL CREDITO
Le R.S.A. costituite nell’ambito di Iccrea Banca
FABI FIRST- CISL FISAC-CGIL UILCA/UIL UGL CREDITO
Le R.S.A. costituite nell’ambito di Iccrea Banca Impresa
FIRST- CISL FISAC-CGIL UILCA/UIL UGL CREDITO
Le R.S.A. costituite nell’ambito di Bcc Sistemi Informatici
FABI FIRST- CISL FISAC-CGIL UILCA/UIL UGL CREDITO