CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA MESSA AL BANDO DELL'USO, LO STOCCAGGIO, LA
PRODUZIONE ED IL TRASFERIMENTO DI MINE ANTI-PERSONA,
E PER LA LORO DISTRUZIONE
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction
Ottawa, 18 settembre 1997
Preambolo
Gli Stati Parte,
Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli incidenti provocati dalle mine anti-persona, che uccidono o mutilano centinaia di persone ogni settimana, perlopiù civili innocenti e indifesi e soprattutto bambini, impediscono lo sviluppo economico e la ricostruzione, inibiscono il ritorno dei rifugiati e degli sfollati, e comportano ulteriori gravi conseguenze anni e anni dopo il loro utilizzo, Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire in maniera efficace e coordinata ad affrontare la sfida di rimuovere le mine anti-persona disseminate nel mondo, ed assicurare la loro distruzione,
Desiderando adoperarsi al massimo per garantire l’assistenza volta alla cura e riabilitazione, inclusa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine,
Riconoscendo che un tale bando totale delle mine anti-persona costituirebbe altresì una importante misura di rafforzamento della reciproca fiducia tra gli Stati,
Accogliendo l'adozione del Protocollo sulla Proibizione o Limitazione dell'uso delle Mine, Trappole ed altri Dispositivi, emendato il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali Che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati, ed auspicando la sollecita ratifica di questo Protocollo da parte di tutti quegli Stati che non lo abbiano ancora fatto,
Accogliendo inoltre la Risoluzione 51/45S dell'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre 1996, che sollecita tutti gli Stati a perseguire con determinazione un accordo internazionale efficace e legalmente vincolante per la messa al bando dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona,
Accogliendo inoltre le iniziative assunte negli anni passati, sia in sede unilaterale che multilaterale, mirate alla proibizione, alla restrizione o sospensione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine anti-persona,
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi di umanità evidenziato dall'appello per la messa al bando delle mine anti-persona, e riconoscendo gli sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale, dalla Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine e da numerose altre organizzazioni non governative in tutto il mondo,
Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997, che sollecitavano la comunità internazionale a negoziare un trattato legalmente cogente che proibisse l'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona,
Ponendo enfasi sull’auspicio di poter convincere tutti gli Stati ad aderire a questa Convenzione, e determinati ad attivarsi senza sosta per la promozione della sua universalità in tutti i fori competenti, ivi inclusi, fra gli altri, le Nazioni Unite, la Conferenza per il Disarmo, le organizzazioni regionali, e altri raggruppamenti, e le Conferenze di Riesame della Convenzione per la Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati,
Basandosi sui principi del diritto internazionale umanitario bellico, per cui il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato di ricorrere a metodi o mezzi di combattimento non è illimitato; sul principio che proibisce durante i conflitti armati il ricorso ad armi, proiettili e materiali e metodi di combattimento di tale natura da causare vittime superflue o sofferenze non necessarie; e sul principio della distinzione tra civili e combattenti,
Xxxxx concordato quanto segue:
Articolo 1 Obblighi generali
1. Ogni Stato Parte si obbliga in ogni circostanza:
a) a non usare mine anti-persona;
b) a non sviluppare, produrre, o in altro modo acquisire, tenere in stock, detenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona;
c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, in alcun modo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
2. Ogni Stato Parte si adopera a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona, ai sensi di quanto previsto da questa Convenzione.
Articolo 2 Definizioni
1. Si definisce "mina anti-persona" una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più
persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti-manipolazione, non sono considerate mine anti-persona per il solo fatto di essere così congegnate.
2. Si definisce "mina" una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.
3. Si definisce "dispositivo anti-manipolazione" un congegno inteso a proteggere una mina il quale sia parte di, collegato a, attaccato a, o posto sotto la mina e che si attivi quando si effettua un tentativo di manomettere, o altrimenti disturbare intenzionalmente la mina.
4. Il "trasferimento" comporta, oltre al movimento fisico di mine anti-persona dentro o fuori dal territorio nazionale, il trasferimento di titolarità e controllo sulle mine, ma non comporta il trasferimento del territorio che contenga mine anti-persona disseminate sulla propria superficie.
5. Si definisce "area minata" una superficie resa pericolosa a causa della presenza o della sospetta presenza di mine.
Articolo 3 Eccezioni
1. Xxxxx restando gli obblighi generali di cui all'Art. 1, è consentito il mantenimento o trasferimento di un numero di mine anti-persona per lo sviluppo e l'addestramento alle tecniche per la localizzazione, la bonifica o la distruzione di mine. La quantità di suddette mine non dovrà superare il numero minimo strettamente necessario per gli scopi sopra citati.
2. E’ permesso il trasferimento di mine anti-persona per la loro distruzione.
Articolo 4
Distruzione delle mine anti-persona stoccate negli arsenali
Ad eccezione di quanto previsto all'Art. 3, ogni Stato Parte si obbliga a distruggere o ad assicurare
la distruzione di tutte le mine anti-persona in stock di sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo, appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato Parte.
Articolo 5
Distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate
1. Ogni Stato Parte si obbliga a distruggere o ad assicurare la distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo al più presto, e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte.
2. Ogni Stato Parte si adopererà in ogni modo per identificare tutte le aree sotto la propria giurisdizione o controllo in cui sia nota o presunta la presenza di mine anti-persona e garantirà quanto prima la demarcazione, la sorveglianza e la protezione tramite recinzione o con altri mezzi dei perimetri delle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo, in modo da assicurare l'effettiva salvaguardia dei civili, fintantoché tutte le mine anti-persona disseminate in quelle aree non siano state completamente distrutte. La demarcazione dovrà essere perlomeno compatibile con gli standard fissati dal Protocollo sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Mine, Trappole e
Altri Dispositivi, così come emendato il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
3. Se uno Stato Parte ritiene di non essere in grado di distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona di cui al comma 1 nell'arco di tempo ivi fissato, può inoltrare richiesta ad un'Assemblea degli Stati Parte o ad una Conferenza di Riesame per l'estensione del termine necessario a completare la distruzione di queste mine anti-persona, fino ad un periodo non superiore ai dieci anni.
4. Ogni richiesta dovrà contenere:
a) la durata dell'estensione richiesta;
b) una spiegazione dettagliata delle ragioni della richiesta di estensione, incluso:
(I) la preparazione e stato di avanzamento dei lavori condotti nell’ambito dei programmi di sminamento nazionali;
(II) i mezzi finanziari e tecnici disponibili allo Stato Parte per la distruzione di tutte le mine antipersona
nelle zone minate; e
(III) le circostanze che impediscono la capacità dello Stato Parte di distruggere tutte le mine antipersona
nelle zone minate;
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali dell'estensione richiesta; e
d) ogni altra informazione rilevante ai fini della richiesta di estensione.
5. L'Assemblea degli Stati Parte o la Conferenza di Riesame, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuterà la richiesta e deciderà a maggioranza di voto degli Stati Parte presenti e votanti se acconsentire o meno alla richiesta di un periodo ulteriore.
6. Tale estensione potrà essere rinnovata su specifica nuova richiesta, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 di questo Articolo. Nell'inoltrare la richiesta di un ulteriore prolungamento, lo Stato Parte dovrà sottoporre nuove rilevanti informazioni su quanto è stato fatto nel precedente periodo di estensione richiesto in base al presente Articolo.
Articolo 6
Cooperazione ed assistenza internazionali
1. Nell'ottemperare agli obblighi della presente Convenzione, ogni Stato Parte
ha il diritto di chiedere e ricevere assistenza, laddove sia fattibile, e nella misura possibile, dagli altri Stati Parte.
2. Ogni Stato Parte si impegna a facilitare, ed avrà il diritto di partecipare al più ampio scambio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche e scientifiche relative alla attuazione della presente Convenzione. Gli Stati Parte non potranno imporre indebite limitazioni alla fornitura di attrezzature per lo sminamento e relative informazioni tecnologiche per motivi umanitari.
3. Ogni Stato Parte che ne sia in grado dovrà fornire assistenza per la cura e la riabilitazione, la reintegrazione sociale ed economica, delle vittime delle mine e per i programmi di sensibilizzazione sulle mine. Suddetta assistenza potrà essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni
Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato
Internazionale della Croce Rossa, le associazioni nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione Internazionale, le organizzazioni non governative, ovvero sulla base di accordi bilaterali.
4. Ogni Stato Parte che ne sia in grado garantirà la propria assistenza ai programmi di sminamento ed attività ad esso connesse. Suddetta assistenza potrà essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali o regionali, le organizzazioni o istituzioni non governative, ovvero sulla base di accordi bilaterali, o altrimenti con il contributo al Fondo Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento, ed altri fondi regionali destinati allo sminamento.
5. Ogni Stato Parte che ne sia in grado fornirà l'assistenza per la distruzione degli stock di mine anti-persona.
6. Ogni Stato Parte si impegna a fornire informazioni alla banca dati sullo sminamento costituita all'interno delle Nazioni Unite, ed in particolar modo le informazioni che riguardano i vari metodi e le diverse tecnologie per lo sminamento, nonché liste di esperti, agenzie competenti e punti di contatto nazionali in materia di sminamento.
7. Gli Stati Parte possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Parte o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le rispettive autorità nella elaborazione di programmi nazionali di sminamento con lo scopo di determinare, fra l’altro:
a) l’ampiezza e la portata del problema causato dalla presenza di mine anti-persona;
b) le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie alla realizzazione del programma;
c) la stima sul numero di anni necessari a distruggere tutte le mine anti-persona nelle aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte interessato;
d) i programmi di sensibilizzazione sulle mine, mirati a ridurre l'incidenza dei ferimenti o delle morti causate da questi ordigni;
e) l'assistenza alle vittime delle mine;
f) la relazione tra il Governo dello Stato Parte interessato dal problema e le competenti entità governative, intergovernative o non governative che dovranno lavorare all’attuazione del programma.
8. Ogni Stato Parte che fornisca o riceva assistenza ai sensi delle clausole di questo Articolo dovrà cooperare nell'ottica di assicurare la piena e tempestiva attuazione dei programmi di assistenza concordati.
Articolo 7
Misure di trasparenza
1. Ogni Stato Parte dovrà redigere un rapporto al Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:
a) le misure di attuazione nazionali, di cui al successivo Articolo 9;
b) il numero totale di tutte le mine anti-persona stoccate di proprietà o possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua giurisdizione o controllo, fino ad includere un'analisi dettagliata del tipo, quantità e, se
possibile, numeri di lotto (di produzione) di ciascun tipo di mina anti-persona stoccata;
c) nella misura in cui ciò sia possibile, l’ubicazione di tutte le aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che contengano, o in cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona, fino a comprendere le informazioni più dettagliate possibili sulla tipologia e la quantità di ciascun modello di mina anti-persona in ogni campo minato, e sul tempo della posa;
d) i tipi, le quantità e, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di tutte le mine anti-persona mantenute o trasferite per lo sviluppo di e per l'addestramento alle tecniche di localizzazione, rimozione o distruzione delle mine, oppure delle mine anti-persona trasferite a scopo di distruzione, nonché l'elenco delle istituzioni autorizzate dallo Stato Parte a mantenere o trasferire mine antipersona,
ai sensi dell'Articolo 3;
e) lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di chiusura delle fabbriche produttrici di mine anti-persona;
f) lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione delle mine anti-persona, in ottemperanza agli Articoli 4 e 5, ivi incluse notizie dettagliate sui metodi che verranno utilizzati per le distruzione, la individuazione dei siti per la distruzione e gli applicabili standard di sicurezza e tutela ambientale da osservare;
g) i tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte, fino ad includere un'analisi disaggregata della quantità di ciascun modello di mina anti-persona distrutta, rispettivamente ai sensi degli Articoli 4 e 5, ed inoltre, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona nel caso di distruzione ai sensi dell'Articolo 4;
h) le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina prodotta, per quanto noto, e delle mine attualmente di proprietà o in possesso dello Stato Parte, fornendo, quando ragionevolmente possibile, informazioni tali da facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine anti-persona; come minimo, queste informazioni dovrebbero comprendere le dimensioni, i detonatori, la natura degli esplosivi, il contenuto metallico, fotografie a colori ed altri dettagli che possano agevolare lo sminamento; inoltre
i) le misure adottate per garantire un immediato ed efficace allarme alla popolazione, in relazione a tutte le aree identificate ai sensi del comma 2 dell'Articolo 5.
2 . Le informazioni fornite in ottemperanza a questo Articolo saranno aggiornate ogni anno dagli Stati Parte, a coprire l'ultimo anno solare, e riportate al Segretario Generale delle Nazioni Unite non più tardi del 30 aprile di ogni anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere tutti i rapporti ricevuti agli Stati Parte.
Articolo 8
Facilitazione e chiarificazione sulla attuazione
1. Gli Stati Parte concordano di consultarsi e cooperare vicendevolmente sull’'attuazione delle clausole di questa Convenzione, e di lavorare insieme in spirito di cooperazione per facilitare il rispetto ad opera degli Stati Parte degli obblighi definiti dalla presente Convenzione.
2. Se uno o più Stati Parte desiderano chiarire e cercare di risolvere questioni relative al rispetto delle clausole di questa Convenzione da parte di un altro Stato Parte, esso può sottomettere, tramite
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di Chiarificazione su quella materia a quello Stato Parte. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutte le appropriate informazioni. Ogni Stato Parte eviterà di inoltrare Richieste di Chiarificazione prive di fondamento, per evitare abusi. Uno Stato Parte che riceva una Richiesta di Chiarificazione dovrà fornire allo Stato richiedente, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni pertinenti a chiarire la questione entro 28 giorni.
3. Qualora lo Stato Parte richiedente non riceva una risposta attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il periodo fissato, o ritenga insoddisfacente la risposta alla Richiesta di Chiarificazione, esso può sottomettere la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli Stati Parte. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere la questione posta, accompagnata da tutte le informazioni rilevanti circa la Richiesta di Chiarificazione, a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni saranno presentate allo Stato Parte destinatario della richiesta, il quale avrà diritto di rispondere.
4. In attesa della convocazione di qualunque incontro tra gli Stati Parte, ciascuno degli Stati investiti della questione può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare il chiarimento richiesto.
5. Lo Stato richiedente può, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, avanzare la proposta di convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà successivamente comunicare questa proposta e tutte le informazioni rilevanti fornite dagli Stati coinvolti a tutti gli Stati Parte, chiedendo loro di specificare se siano favorevoli alla convocazione di una Assemblea Straordinaria, allo scopo di analizzare il caso. Qualora, entro 14 giorni dalla data di suddetta comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte abbiano accolto la convocazione di una Assemblea Straordinaria, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà indirla entro i successivi 14 giorni. Il quorum per questa Assemblea consisterà della maggioranza degli Stati Parte.
6. L'Assemblea degli Stati Parte o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte, quale che sia il caso, dovrà prima di tutto stabilire se prendere ulteriormente in considerazione la questione, esaminando tutte le informazioni messe a disposizione dagli Stati coinvolti. L'Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria dovrà tentare in ogni modo di raggiungere una decisione per consenso. Qualora, malgrado tutti gli sforzi, non si raggiungesse un accordo, questa decisione sarà assunta da una maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Parte dovranno pienamente cooperare con la Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria, per una piena disamina e revisione della questione, ivi inclusa ogni missione d'inchiesta che sia autorizzata ai sensi del comma 8.
8. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, l'Assemblea degli Stati Parte o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte autorizzerà una missione di inchiesta e deciderà sul suo mandato a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti. In ogni momento, lo Stato Parte destinatario della richiesta potrà invitare una missione di inchiesta nel proprio territorio. Tale missione avrà luogo senza previa decisione di autorizzazione da parte di una Assemblea degli Stati Parte, o di una Assemblea Straordinaria degli Stati Parte. La missione, composta da un massimo di 9 esperti, designati ed approvati ai sensi dei comma 9 e 10, potrà raccogliere informazioni aggiuntive sul campo, o in altri luoghi direttamente correlati alla presunta questione del rispetto delle norme, che si trovino sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato cui è stata rivolta la Richiesta di Chiarimento.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà preparare ed aggiornare un elenco di nomi, nazionalità, ed altri dati rilevanti, degli esperti qualificati forniti dagli Stati Parte e comunicarlo a tutti gli Stati Parte. Qualunque esperto inserito nell'elenco potrà considerarsi designato per tutte le missioni investigative, a meno che uno Stato Parte non vi si opponga per iscritto. Nel caso di non accettazione della nomina, l'esperto non prenderà parte alla missione d'inchiesta sul territorio o su altro sito sotto la giurisdizione o il controllo dello stato Parte che ha sollevato l’obiezione, se il non gradimento è stato formalizzato prima della nomina dell'esperto per tali missioni.
10. Ricevendo una richiesta dall'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà, a seguito di consultazioni con lo Stato destinatario della richiesta, nominare i membri della missione, capo incluso. Cittadini degli Stati Parte che abbiano richiesto la missione d'inchiesta, o che ne siano direttamente investiti, non saranno scelti per la missione. I membri di suddetta missione godranno di privilegi ed immunità ai sensi dell'Articolo IV della Convenzione sui privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione dovranno arrivare alla prima occasione nel territorio dello Stato Parte destinatario della richiesta. Questi dovrà predisporre tutte le misure amministrative per accogliere la missione, garantirne i trasporti e l'alloggio, e sarà responsabile nell'assicurare la massima protezione alla missione mentre i suoi membri si trovano nel territorio di sua competenza.
12. Senza pregiudizio alcuno per la sovranità dello Stato Parte destinatario della richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel territorio dello Stato l'attrezzatura necessaria, da utilizzare esclusivamente per raccogliere informazioni relative al contenzioso sul rispetto delle clausole della Convenzione. Prima del suo arrivo, la missione informerà lo Stato Parte circa l’attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.
13. Lo Stato Parte destinatario della richiesta si attiverà in tutti i modi per assicurare che la missione possa parlare con tutti gli interlocutori rilevanti, e con le persone in grado di fornire informazioni in merito al contenzioso.
14. Lo Stato Parte destinatario della richiesta garantirà inoltre alla missione l'accesso a tutte le aree ed installazioni sotto il proprio controllo, dove si ritiene più probabile il reperimento di informazioni relative al contenzioso. Ciò sarà soggetto a qualsiasi disposizione che lo Stato Parte destinatario della richiesta giudichi necessaria alla:
a) protezione di attrezzature, informazioni ed aree sensibili;
b) protezione di obblighi costituzionali dello Stato Parte in relazione ai diritti di proprietà, perquisizione e sequestro, o altri diritti costituzionali; ovvero
c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione di inchiesta.
Nel caso in cui suddetto Stato Parte predisponga tali accorgimenti, esso dovrà compiere altresì ogni sforzo ragionevole per dimostrare attraverso mezzi alternativi l'ottemperanza al dettato della presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta potrà restare nel territorio dello Stato Parte interessato non più di 14 giorni, ed in ogni specifico sito non più di 7 giorni, a meno che non ci sia un diverso accordo.
16. Tutte le informazioni fornite su base confidenziale e non pertinenti all'oggetto della missione saranno trattate come informazioni riservate.
17. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione d'inchiesta farà un rapporto all'Assemblea o all'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte sui risultati dell'indagine.
18. L'Assemblea degli Stati Parte o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte prenderà in considerazione tutte le informazioni rilevanti, nonché il rapporto della missione d’inchiesta, e potrà richiedere allo Stato Parte interessato di adottare misure tali da garantire il rispetto della Convenzione entro un certo periodo di tempo. Lo Stato Parte dovrà redigere un rapporto su tutte le iniziative adottate in risposta a questa richiesta.
19. L'Assemblea degli Stati Parte o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte può suggerire agli Stati interessati mezzi e modalità per chiarire ulteriormente o risolvere il contenzioso in oggetto, ivi inclusa l'introduzione di adeguate procedure previste dalla normativa internazionale. In circostanze tali per cui risulti chiaro che il contenzioso in oggetto dipende da situazioni che sono al di fuori del controllo dello Stato Parte destinatario dalla richiesta, l'Assemblea degli Stati Parte o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte può raccomandare iniziative adeguate, ivi incluso il ricorso alle misure di cooperazione citate nell'Articolo 6.
20. L'Assemblea degli Stati Parte o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte si adopererà in tutti i modi affinché sia possibile raggiungere le decisioni di cui ai comma 18 e 19 per consenso, o alternativamente con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.
Articolo 9
Misure nazionali di attuazione della Convenzione
Ciascuno Stato Parte dovrà adottare tutte le opportune misure legali, amministrative o di altro genere ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte.
Articolo 10
Risoluzione delle controversie
1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno vicendevolmente per risolvere ogni controversia che possa insorgere relativamente alla applicazione ed interpretazione di questa Convenzione. Ogni Stato Parte può sottoporre tali questioni all'Assemblea degli Stati Parte.
2. L'Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla soluzione delle controversie con qualunque mezzo che reputi adeguato, inclusa l’offerta dei propri buoni uffici, ovvero invitando gli Stati Parte coinvolti nella controversia ad adottare procedure di risoluzione a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo per ogni procedura concordata.
3. Questo Articolo non costituisce pregiudizio alcuno alle clausole di questa Convenzione in materia di facilitazione e chiarimenti sulla attuazione.
Articolo 11
Assemblee degli Stati Parte
1. Gli Stati Parte dovranno incontrarsi con regolarità per esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione o implementazione di questa Convenzione, incluso:
a) la operatività e lo stato di attuazione di questa Convenzione;
b) questioni che possano scaturire dai rapporti presentati ai sensi di questa Convenzione;
c) la cooperazione e l'assistenza internazionale contemplate all'Articolo 6;
d) lo sviluppo di tecnologie per la rimozione delle mine anti-persona;
e) le richieste degli Stati Parte ai sensi dell'Articolo 8;
f) le decisioni riguardanti le richieste degli Stati Parte, di cui all’Articolo 5.
2. La prima Assemblea degli Stati Parte sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Le successive assemblee saranno indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di Riesame.
3. Nelle circostanze specificate nell'Articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà una Assemblea Straordinaria degli Stati Parte.
4. Gli Stati che non siano Parte di questa Convenzione, così come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le rilevanti organizzazioni non governative possono essere invitati a prendere parte a questi incontri come osservatori, ai sensi delle Regole Procedurali concordate.
Articolo 12
Conferenze di Riesame
1. Una Conferenza di Xxxxxxx sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di Riesame potranno essere indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su esplicita richiesta di uno o più Stati Parte, fermo restando comunque che l'intervallo tra due Conferenze di Riesame non potrà essere inferiore ai cinque anni. Tutti gli Stati Parte di questa Convenzione saranno invitati ad ogni Conferenza di Riesame.
2. L'obiettivo della Conferenza di Riesame sarà:
a) riesaminare l'operatività e lo stato di attuazione di questa Convenzione;
b) considerare la necessità e gli intervalli fra le successive Assemblee degli Stati Parte di cui al comma 2 dell'Articolo 11;
c) decidere in merito alle richieste degli Stati Parte, ai sensi dell'Articolo 5; inoltre
d) adottare nel rapporto finale, se necessario, le conclusioni relative all’attuazione di questa Convenzione.
3. Gli Stati che non sono Parte della Convenzione, così come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le rilevanti organizzazioni non governative possono essere invitati ad assistere ad ogni Conferenza di Riesame in qualità di osservatori, ai sensi delle Regole Procedurali concordate.
Articolo 13 Emendamenti
1. In ogni momento dall'entrata in vigore di questa Convenzione, uno Stato Parte può proporre emendamenti a questa Convenzione. Qualsiasi proposta di emendamento verrà comunicata al Depositario, il quale la farà circolare tra tutti gli Stati Parte, e cercherà di avere il loro parere sulla opportunità di convocare una Conferenza di Emendamento per considerare suddetta proposta. Se la maggioranza degli Stati Parte notifica entro 30 giorni al Depositario la propria adesione alle proposte, il Depositario convocherà una Conferenza di Emendamento alla quale saranno invitati tutti gli Stati Parte.
2. Gli Stati che non sono Parte della Convenzione, nonché le Nazioni Unite, le altre organizzazioni
internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le rilevanti organizzazioni non governative possono essere invitati a partecipare ad ogni Conferenza di Emendamento in qualità di osservatori, ai sensi delle Regole Procedurali concordate.
3. La Conferenza di Emendamento avrà luogo immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Parte, o una Conferenza di Riesame, a meno che la maggioranza degli Stati Parte non ne chieda una convocazione anticipata.
4. Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione dovrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti alla Conferenza di Emendamento. Il Depositario comunicherà gli emendamenti adottati agli Stati Parte.
5. L'emendamento al testo di questa Convenzione entrerà in vigore per tutti gli Stati Parte della Convenzione che l'hanno accettato, quando gli strumenti di accettazione dello stesso sono stati depositati formalmente presso il Depositario della Convenzione dalla maggioranza degli Stati Parte. Da quel momento in poi entrerà in vigore per ogni altro Stato Parte dalla data in cui i suoi strumenti di accettazione sono stati depositati.
Articolo 14 Costi
1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Assemblee Straordinarie, delle Conferenze di Riesame e delle Conferenze di Emendamento saranno suddivisi tra gli Stati Parte e non che vi partecipano, in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8, ed i costi relativi ad ogni missione di inchiesta dovranno essere sostenuti dagli Stati Parte secondo la scala di ripartizione delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
Articolo 15 Firma
Questa Convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, ed al Quartier Generale delle Nazioni Unite dal 5 dicembre fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 16
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. E' aperta all'adesione di qualunque Stato che non abbia firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 17 Entrata in vigore
1. Questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui sarà stato depositato il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui lo Stato ha depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 18
Applicazione provvisoria
Al momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o adesione, qualunque Stato può dichiarare di voler applicare provvisoriamente il comma 1 dell'Articolo 1 di questa Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 19 Riserve
Gli Articoli della presente Convenzione non potranno essere soggetti a riserve.
Articolo 20 Durata e recesso
1. Questa Convenzione avrà una durata illimitata.
2. Ogni Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dalla presente Convenzione. Dovrà comunicare questo recesso a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di recesso dovrà includere una esaustiva spiegazione dei motivi che determinano il recesso dello Stato Parte.
3. Tale recesso avrà effetto solo sei mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di recesso. Tuttavia, se allo scadere di quel periodo di sei mesi, lo Stato Parte che intende recedere si trova ad essere impegnato in un conflitto armato, il recesso dalla Convenzione non potrà avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.
4. Il recesso di uno Stato Parte da questa Convenzione non influenzerà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad adempiere gli obblighi assunti ai sensi delle rilevanti regole del diritto internazionale.
Articolo 21 Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato quale Depositario della presente Convenzione.
Articolo 22 Testi autentici
L'originale di questa Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.