CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DEI MERCATI AGRICOLI
Allegato A
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DEI MERCATI AGRICOLI
1.Premessa
Il presente atto disciplina i criteri e le modalità procedurali per l’attuazione della L.R. n.28 del 24 dicembre 2008, funzionali alla concessione dei contributi per l’avvio dei mercati agricoli previsti dall’articolo 2 della Legge medesima, per sostenere le attività per la realizzazione e l’avvio dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
2. Beneficiari
L’articolo 2, comma 1, della legge regionale n.28/2008 prevede che possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:
a) i Comuni che, di propria iniziativa intendano istituire mercati agricoli riservati agli imprenditori agricoli professionali.
Ai fini della Legge Regionale 28/2008, visto l’art.2, comma 2, lettera b) nonché l’art. 1, comma 2, del D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007, per Comuni debbono intendersi i singoli comuni ed i consorzi od associazioni di comuni.
b) gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, che facciano richiesta ai comuni per istituire mercati agricoli.
Ai fini della Legge Regionale 28/2008, l’imprenditore agricolo professionale rimane definito dall’art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n.99 e s.m.i..
Ai fini dell’istituzione di mercati agricoli e della relativa richiesta di contributi, gli imprenditori agricoli possono conferire mandato con rappresentanza a Consorzi, Associazioni, Cooperative, Gruppi od Enti formalmente costituiti, che abbiano fra le proprie finalità la tutela di interessi economici, sociali o culturali dei cittadini.
3. Richiesta dei contributi da parte dei Comuni
I Comuni che intendono richiedere i contributi devono:
Se comune singolo:
a) aver sottoscritto, con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, singole od associate, o con singole imprese agricole, un accordo che garantisca una presenza costante e continua delle imprese stesse nell’istituendo mercato, con un paniere di prodotti adeguato a rappresentare le produzioni locali;
b) aver individuato l’area da destinare alle attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli;
c) aver adottato l’atto di istituzione del mercato agricolo, impegnando le eventuali risorse finanziarie necessarie.
d) aver sottoscritto impegno per la costituzione del comitato di mercato di cui al successivo punto 7;
Se Consorzi od Associazioni di comuni:
e) aver sottoscritto un accordo quadro con tutti i comuni consorziati od associati per l’istituzione del mercato agricolo, definendo gli obiettivi da perseguire e le attività da svolgere e le risorse finanziarie necessarie, nel rispetto dei vincoli territoriali previsti all’art.2, comma 2, della L.R. 28/2008;
b) aver individuato, in uno dei comuni consorziati od associati, l’area da destinare alle attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli;
c) aver previsto l’istituzione del mercato agricolo con atto del comune nel cui territorio ricade il mercato;
d) attestare che ciascun comune associato ha preso impegno formale per la copertura delle singole quote parte delle risorse finanziarie necessarie;
e) aver sottoscritto un accordo, con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole singole od associate, o con singole imprese agricole, che garantisca una presenza costante e continua delle imprese stesse nell’istituendo mercato, con un paniere di prodotti adeguato a rappresentare le produzioni locali;
f) aver sottoscritto impegno per la costituzione del comitato di mercato di cui al successivo punto 7;
4. Richiesta dei contributi da parte degli imprenditori agricoli
Gli imprenditori agricoli che intendono richiedere i contributi devono: Se imprenditori singoli:
a) aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione a istituire il mercato agricolo nel Comune competente per territorio, ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, ;
b) avere la disponibilità dell’area pubblica, o privata con libero accesso al pubblico, da destinare alle attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli;
c) aver sottoscritto un accordo con un numero di imprese agricole operanti nel medesimo comune, che assicurano con continuità la loro presenza nel mercato, tale da garantire un paniere di prodotti adeguato a rappresentare le produzioni locali;
d) sottoscrivere impegno per la costituzione del comitato di mercato di cui al successivo punto 7;
Se imprenditori associati:
e) Il Consorzio, l’Associazione, la Cooperativa, il Gruppo o l’Ente che richiede, in rappresentanza delle imprese agricole mandatarie, l’autorizzazione all’istituzione del mercato agricolo, deve aver ottenuto dal comune territorialmente competente la relativa autorizzazione;
f) presentare l’elenco delle imprese agricole che hanno sottoscritto mandato di rappresentanza al Consorzio, Associazione, Cooperativa, Gruppo o Ente, corredato di tali documenti in originale, e che assicurano con continuità la loro presenza nel mercato, tale da garantire un paniere di prodotti adeguato a rappresentare le produzioni locali;
g) avere la disponibilità dell’area pubblica, o privata con libero accesso al pubblico, da destinare alle attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli;
h) aver sottoscritto impegno per la costituzione del comitato di mercato di cui al successivo punto 7;
Ai sensi dell’art.1, comma 2, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, le richieste di autorizzazione ai comuni, complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla loro presentazione, si intendono accolte.
5. Condizioni per la concessione dei contributi
I contributi sono concessi a condizione che:
a) La vendita dei prodotti all’interno del mercato riguardi esclusivamente produzioni proprie delle aziende agricole che ottengono gli spazi di vendita e che sono ubicate nell'ambito territoriale del comune in cui il mercato è istituito, ovvero produzioni proprie di aziende agricole che ottengono gli spazi di vendita e sono ubicate nell'ambito territoriale del Consorzio od Associazione di comuni che ha istituito il mercato, con i limiti previsti all’art.2, comma 2 lettera b) della L.R. 28/2008. Nel caso di mercati agricoli istituiti nel territorio di un comune capoluogo di provincia la vendita dei prodotti all’interno del mercato può concernere anche produzioni proprie di aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale provinciale che ottengono gli spazi di vendita.
b) L'attività di vendita all’interno dei mercati sia esercitata dagli imprenditori agricoli professionali come definiti al precedente punto 2, ovvero dai soci, in caso di società agricola dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
c) I mercati siano regolati da un disciplinare di mercato, approvato dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, in conformità a quanto stabilito dal successivo punto 6.
d) Sia istituito e operi il Comitato di mercato di cui al del successivo punto 7.
6. Disciplinare di mercato
Il disciplinare di mercato regola il funzionamento del mercato stabilendo in particolare:
a) le frequenze e gli orari di esercizio.
b) i criteri e le modalità per l’ammissione dei produttori al mercato e per l’assegnazione delle relative postazioni secondo procedure trasparenti. A tal fine, è data priorità agli imprenditori agricoli donna o di età inferiore a quaranta anni e agli imprenditori agricoli che:
i. prevedono di commercializzare le seguenti tipologie di prodotti:
- prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi rispetto alla normativa vigente in ambito ambientale, quali i prodotti biologici certificati e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata;
- prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG);
- prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
- prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005.
ii. garantiscono la trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti mediante l’indicazione del costo di produzione, dell’eventuale costo di trasformazione e del costo di vendita.
c) norme per garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita; il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e sull’etichettatura dei singoli prodotti; l’assenza di prodotti OGM; l’esatta indicazione del luogo di origine dei prodotti, della denominazione dell’impresa produttrice e del prezzo di vendita.
d) le regole ed il sistema dei controlli in grado di garantire che i prodotti posti in vendita provengano esclusivamente dalle aziende agricole assegnatarie delle postazioni di vendita, prevedendo le modalità di revoca delle assegnazione degli spazi di vendita in caso di violazioni del disciplinare.
e) modalità nella formazione del prezzo di vendita, volte al contenimento dei costi per i consumatori, che facciano riferimento ai prezzi medi al consumo rilevabili a livello nazionale;
f) l’eventuale predisposizione di un’area sita all’interno del mercato, complessivamente non superiore al 20% della superficie totale dello stesso, destinata a servizi complementari all’attività di vendita ritenuti utili o necessari per una migliore fruibilità. Tale area, in particolare, può essere destinata allo svolgimento di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale di riferimento, ovvero riservata ad operatori dell’artigianato agroalimentare di qualità, con merceologie non presenti sui banchi dei produttori, a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità e utilizzo delle materie prime locali. In ogni caso ne sono esclusi gli operatori del commercio.
7. Comitato di mercato
Il Comitato di mercato è istituito dai soggetti promotori del mercato, assicurando la rappresentanza degli imprenditori agricoli aderenti al mercato, dei consumatori, della Regione e degli Enti locali interessati. A tal fine, la composizione del Comitato di mercato deve essere approvata dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.
Il Comitato di mercato vigila sulla corretta applicazione del disciplinare di mercato, svolge attività di controllo sulla qualità e provenienza dei prodotti e sorveglia l’andamento dei prezzi, segnalando eventuali inadempienze al Comune interessato e alla Regione.
8. Termini per la presentazione delle domande
I Comuni e gli imprenditori agricoli, come definiti al precedente punto 2, che intendono richiedere i contributi possono presentare apposita domanda alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro il 30 giugno (prima fase temporale) ed il 31 dicembre (seconda fase temporale) di ogni anno. In fase di prima applicazione le domande possono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul portale della direzione regionale agricoltura. Tale presentazione ha valore di unica raccolta per l’anno 2009.
9. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo, redatta su apposito modello che sarà reso disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/, deve essere inviata per posta con lettera raccomandata semplice alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura o consegnata all’ufficio accettazione della sede regionale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx.
La domanda deve essere integralmente compilata e sottoscritta dall’imprenditore agricolo richiedente, ovvero dal legale rappresentante dell’associazione o del Comune o consorzio od associazione di comuni richiedente.
Alla domanda deve essere allegata:
a) documentazione indicata al precedente punto 3;
b) autorizzazione all’istituzione del mercato agricolo concessa o deliberata dal Comune territorialmente competente;
c) relazione illustrativa (massimo 5 pagine) dalla quale risultino oggettivamente le caratteristiche del progetto proposto (numero dei posteggi, numero dei produttori interessati, quantità, tipologia e provenienza dei prodotti, frequenza, partecipazione di eventuali gruppi di acquisto), le esperienze eventualmente maturate, le modalità di integrazione con iniziative analoghe presenti sul territorio, ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell’iniziativa;
d) relazione tecnica (massimo 5 pagine) con la descrizione dei lavori da eseguire, l’individuazione dell’area interessata ai lavori, l’indicazione del tempo occorrente per la realizzazione degli investimenti e il quadro sintetico degli investimenti;
e) documentazione inerente la cantierabilità dei lavori (titolo di possesso dell’area, progetto esecutivo approvato, concessione edilizia, etc.);
f) relazione economico-finanziaria (massimo 5 pagine) con l’indicazione delle spese da imputare alla gestione del mercato e piano pluriennale di autofinanziamento a regime che garantisca l’autosufficienza economica al termine del primo biennio di attività;
g) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui il soggetto richiedente si impegna a redigere il disciplinare ed a proporre l’istituzione del Comitato di mercato ai sensi dei precedenti punti 6 e 7;
10. Spese finanziabili
Sono finanziabili le seguenti tipologie di investimenti:
a) investimenti materiali (conto capitale): Lavori per opere edili, impianti, macchinari ed attrezzature per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, l’adeguamento igienico- sanitario e l’allestimento di aree destinate alla istituzione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
b) investimenti immateriali (parte corrente): Spese sostenute nel corso del primo biennio di funzionamento del mercato per attività di formazione e animazione dirette agli operatori coinvolti nell’iniziativa, da svolgersi anche tramite le Associazioni e le Organizzazioni di rappresentanza degli stessi, nonché per la realizzazione di attività didattiche e informative rivolte ai consumatori. Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se inseriti in progetti che prevedono la realizzazione di investimenti materiali previsti alla lettera a.
11. Spese non finanziabili
Sono escluse dal finanziamento le spese non rientranti nelle voci indicate al punto precedente e, in particolare, le spese per l’acquisto di immobili e di terreni, per demolizioni e rimozioni di opere ed impianti preesistenti, per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate.
12. Concessione di contributi e limiti di spesa ammissibile
I contributi agli imprenditori agricoli sono concessi in regime di “aiuti de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. L’importo complessivo degli “aiuti de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i
200.000 € nel corso di tre esercizi finanziari.
I contributi in conto capitale sono concessi entro il limite del 90% delle spese effettivamente sostenute rientranti tra le spese finanziabili indicate al punto 10, lettera a.
I contributi in conto corrente sono concessi entro il limite del 70% delle spese effettivamente sostenute rientranti tra le spese finanziabili indicate al punto 10, lettera b.
13. Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria
Entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande per ogni fase temporale, trenta in sede di prima applicazione, la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, provvede alla valutazione tecnica, economica ed amministrativa delle domande nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 28/2008 ed approva, ove necessario, la graduatoria dei progetti ritenuti idonei sulla base dei criteri di priorità definiti dal successivo punto 14. Le domande non idonee sono rigettate con provvedimento motivato.
La graduatoria indica per ogni progetto ritenuto idoneo il punteggio di merito ed il contributo massimo concedibile per le spese immateriali e per quelle materiali.
Le domande di contributo relative a progetti ritenuti idonei che non possono essere finanziati per mancanza di risorse sufficienti, possono essere ripresentate entro il termine della successiva sottofase temporale.
14. Criteri di priorità per la concessione dei contributi
La graduatoria di merito sarà redatta utilizzando punteggi che verranno determinati mediante adozione di specifico atto dirigenziale che sarà pubblicato sul sito internet della Regione Lazio xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/.
15. Determinazione e ripartizione delle risorse finanziarie
Le risorse rese annualmente disponibili per la concessione dei contributi, determinate con legge di bilancio, sono assegnabili alle domande di contributo presentate entro la prima sottofase temporale nel limite del 60 per cento.
Il 10 per cento delle risorse annualmente disponibili è riservato per sostenere le richieste per l’avvio, nei capoluoghi di provincia, dei mercati agricoli caratterizzati dalla vendita di prodotti ottenuti esclusivamente da agricoltura biologica.
16. Documentazione
Le domande ammesse a finanziamento devono essere integrate, entro novanta giorni dall’approvazione della graduatoria, con i seguenti atti:
• atto formale di istituzione del mercato;
• disciplinare di mercato redatto e approvato in conformità a quanto previsto al punto 6;
• progetto esecutivo redatto in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo e quadro economico. Il computo metrico estimativo deve essere redatto applicando i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione in vigore all’atto di presentazione della domanda. Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al prezzario regionale di riferimento, i prezzi delle singole voci devono essere giustificate da apposite analisi prezzi o con preventivi dettagliati, firmati dalle ditte emittenti;
c) elaborati grafici (planimetrie, prospetti e sezioni) delle opere da realizzare;
d) cronoprogramma;
• relazione descrittiva e cronoprogramma delle attività di formazione e animazione rivolte agli operatori e delle iniziative didattiche e informative rivolte ai consumatori;
• preventivo dettagliato di spesa.
17. Approvazione finale dei progetti
La Direzione regionale competente in materia di agricoltura definisce l’istruttoria di ogni progetto nei trenta giorni successivi alla presentazione del progetto definitivo da parte dei soggetti ammessi a contributo. Nell’atto di approvazione del progetto sono indicati:
• le spese ammesse a finanziamento;
• il contributo concesso;
• le eventuali prescrizioni.
18. Modifiche ai progetti
Dopo l’ammissione al contributo è consentito apportare modifiche ai progetti per introdurre soluzioni tecnico-costruttive migliorative o per sopraggiunte cause di forza maggiore, a condizione che non mutino gli obiettivi del progetto e siano approvate dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura che verifica la persistenza del punteggio di merito precedentemente assegnato. In ogni caso le modifiche non possono determinare l’aumento della spesa ammessa e l’importo del contributo concesso.
19. Liquidazione contributi.
Le richieste di pagamento di contributi devono essere indirizzate alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.
La liquidazione dei contributi avviene sulla base delle spese risultanti dal documentazione fiscalmente rilevante, il cui pagamento deve risultare da idonea documentazione contabile debitamente quietanzata.
L’erogazione dei contributi può avvenire con le seguenti modalità:
• Acconto su stato avanzamento lavori fino al 50% del contributo concesso;
• Saldo ad ultimazione lavori.
19.1) Stato avanzamento lavori.
I beneficiari possono richiedere un solo acconto, di importo massimo pari al 50% del contributo concesso, commisurato all’entità dei lavori eseguiti e delle spese sostenute.
La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione sotto indicata, ove pertinente:
• breve relazione sottoscritta dal responsabile del servizio tecnico dell’ente e dal direttore lavori sugli investimenti realizzati, con la descrizione delle variazioni eventualmente intervenute in corso d’opera e l’indicazione della data di inizio lavori;
• permesso di costruire, ovvero, per opere non soggette a concessione, dichiarazione di inizio attività (DIA);
• computo metrico estimativo del SAL;
• disegni esecutivi (solo nel caso di variazioni apportate al progetto approvato);
• elenco delle fatture ricevute;
• copia fatture.
L’importo dell’acconto è calcolato in misura dell’entità della spesa sostenuta e documentata nello stato di avanzamento lavori.
19.2 Saldo ad ultimazione lavori.
A conclusione del progetto i beneficiari richiedono l’accertamento dell’esecuzione dei lavori e delle spese sostenute da parte della Direzione regionale competente in materia di agricoltura ed il pagamento del saldo del contributo allegando la seguente documentazione, ove pertinente e non già presentata a supporto di una richiesta di acconto su SAL:
• permesso di costruire (o DIA) e certificato di agibilità;
• elenco dei documenti giustificativi di spesa con i relativi pagamenti;
• computo metrico consuntivo delle opere edili, redatto seguendo lo stesso ordine e la stessa impostazione del computo metrico estimativo ed applicando ai quantitativi effettivamente realizzati i prezzi unitari approvati in istruttoria;
• relazione tecnica in cui vengono brevemente descritte le opere realizzate, con l’indicazione delle modifiche e degli adattamenti tecnico-economici intervenuti, la data di inizio e fine lavori ed il numero di matricola degli impianti e delle attrezzature (ove esistenti);
• disegni esecutivi delle opere eseguite;
• planimetria schematica con ubicazione degli impianti e delle attrezzature acquistate;
• titolo di possesso del terreno e/o dei fabbricati sui quali sono stati realizzati gli investimenti (se non ancora presentato);
• copia delle fatture dettagliate e quietanzate;
• ogni altra documentazione prescritta con il provvedimento di concessione del contributo.
Prima della liquidazione finale, l’Amministrazione procede ad un controllo in loco per accertare la regolare esecuzione dei lavori.
20. Inizio lavori ed eligibilità delle spese
L’inizio lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.
Tutte le spese – siano esse riferite ad investimenti della Tipologia a) che ad investimenti ricadenti nella Tipologia b) - devono essere attestate con fattura, o con documenti contabili equivalenti, la cui emissione deve essere successiva alla presentazione della domanda.
21. Termine di ultimazione degli investimenti materiali
Gli investimenti materiali devono essere ultimati entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione definitiva del progetto e contestuale concessione del contributo.
22. Obblighi connessi agli investimenti
I soggetti beneficiari devono impegnarsi ad utilizzare l’area mercatale per le finalità previste dal presente atto per un periodo di almeno 4 anni dalla data di liquidazione del contributo.
Eventuali altri obblighi o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo.
Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.
23. Sanzioni
La mancata o difforme realizzazione del progetto, il mancato rispetto dei termini fissati dall’Amministrazione regionale per l’ultimazione dei lavori, nonché il mancato rispetto dei vincoli di uso e destinazione delle opere finanziate, comportano la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.
24. Ricorsi
Contro gli atti dell’Amministrazione regionale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da presentare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.