COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXXX DE XXXXXX XXXXXX
Seduta del 19/01/2021
FATTO
Estinti anticipatamente, entrambi con conteggio estintivo recante data 31.5.2019, due contratti di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione e delegazione di pagamento, rispettivamente stipulati nel dicembre 2014 e nel dicembre 2013, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistito dal proprio legale di fiducia si rivolge, con due distinti ricorsi, all’Arbitro e – previo richiamo alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 – chiede la condanna della convenuta al pagamento: 1) per la cessione del quinto, della somma complessiva – al netto di euro 451,98 già rimborsati in sede di estinzione anticipata – di euro 644,00, oltre interessi legali, come di seguito specificata: euro 451,76, a titolo di quota parte commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, di cui alla lett. a del contratto; euro 192,24 a titolo di provvigioni intermediario di cui alla lett. c del contratto; 2) per la delegazione di pagamento, della somma complessiva – al netto di euro 387,96 già rimborsati in sede di estinzione del finanziamento – di euro 949,76, oltre interessi legali, come di seguito specificata: euro 271,36, a titolo di quota parte commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, di cui alla lett. a del contratto; euro 678,40 a titolo di provvigioni intermediario di cui alla lett. c del contratto.
Costituitosi ritualmente in entrambi i ricorsi, l’intermediario incorporante della mandataria chiede all’Arbitro il loro rigetto, ritenendoli infondati in fatto ed in diritto ed, in particolare, eccependo che: 1) i contratti oggetto di ricorso, redatti in conformità alle previsioni di
legge, specificano analiticamente quali sono i costi recurring, oggetto, dunque, di rimborso nel caso di estinzione anticipata. In conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto in sede di conteggio estintivo – con riferimento alla cessione del quinto – il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la commissione prevista a favore della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto; con riferimento alla delegazione di pagamento, ha ottenuto il rimborso, oltre che della quota non maturata della commissione di cui alla lettera b), anche quella relativa alle spese di incasso quote (lettera f del contratto). Nulla invece era dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche in quanto gratuite; 2) in merito agli altri costi, hanno natura up front gli oneri di cui alla lett. a) del contratto “commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria” e di cui alla lett. c) del contratto “provvigioni all’intermediario del credito”, in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati.
Con specifico riguardo alla “provvigione dell’intermediario del credito” la resistente richiama: da un lato, il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 Tub; dall’altro lato, la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici” (cfr. p. 24).
Inoltre, parte resistente fa presente che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106 Tub, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie (cfr. doc. 5 - Accordo Distributivo); precisa, poi, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “Informazioni europee”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso; tali costi devono essere esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di xxxxx. Infine, a proposito della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea deduce che la stessa non sarebbe applicabile al caso in esame per una pluralità di ragioni: i) le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati; pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE); ii) il nostro diritto nazionale (art. 12, comma 1° delle disposizioni preliminari al codice civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità); neppure a seguito della sentenza Lexitor è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB; iii) l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi
fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza; tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (dieci anni) rispetto agli altri Paesi europei (cinque anni per la Spagna e la Francia, tre anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca); iv) la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore; d’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; v) l’applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili.
DIRITTO
La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.
Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell’ordinamento italiano, all’art.
16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall’art. 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Xxxxxxx aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).
Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia
pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).
Non può trascurarsi, d’altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.
Ebbene, movendo dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Direttiva”; con il corollario che l’art. 125-sexies Tub, “integrando la esatta e completa attuazione” dell’art. 16 della Direttiva, “va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”.
A tale interpretazione, ora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020 e 22.9.2020; Trib. Xxxxxx, 0.0.0000, n. 1340, Trib. Milano, 3.11.2020, reperibili presso il sito xxx.xxxxxx.xx), questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.
La coincidente formulazione delle clausole dei due contratti di finanziamento ne rende possibile una trattazione congiunta.
Posto quanto precede, va osservato che, dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, la voce di costo di cui alle lett. B (commissioni della mandataria per la gestione (lett. b) del finanziamento) risulta già integralmente rimborsata nei due conteggi estintivi secondo il criterio pro rata temporis, avendo il ricorrente già conseguito a tale titolo: per la cessione del quinto, l’importo di euro 451,98 (eccedente di 0,02 i suoi diritti), tenuto conto dell’estinzione di tale finanziamento in questione in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive); per la delegazione di pagamento, l’importo di euro 271,36, tenuto conto dell’estinzione di quest’ultimo finanziamento in questione in corrispondenza della cinquantacinquesima rata di ammortamento (su centootto complessive).
Sennonché, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia (e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019), devono considerarsi rimborsabili anche le quote parti delle commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto, di cui alla lett. a, corrisposte a fronte dello
svolgimento di attività istruttorie e preparatorie dei due finanziamenti, nonché delle “provvigioni dovute all’intermediario del credito”, destinate, nel caso di specie, alla remunerazione di un agente in attività finanziaria che, per statuto, non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all’offerta fuori sede di prodotti bancari. Come si evince dall’allegato al modulo SECCI, depositato dal resistente, le attività eventualmente espletate dall’intermediario ex 106 Tub (da intendersi come “il soggetto iscritto all’albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti”) con il pagamento della suddetta commissione non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto. Onde, vale qui ribadirlo, dalla documentazione in atti non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.
Acquisita dunque la rimborsabilità delle suddette voci di costo, va rilevato però che la loro natura up-front incide, nel caso in esame, sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l’ontologica diversità di queste commissioni “istantanee” rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l’incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis “lineare” alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all’ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. “fattore-tempo”).
Sennonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un’integrazione “giudiziale” secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) “per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi” (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).
Discende da quanto precede che: 1) stante l’estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto in corrispondenza della quarantottesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 294,33, a titolo di quota parte della commissione per il perfezionamento del finanziamento ed euro 125,25, a titolo di quota parte provvigioni intermediario; 2) stante l’estinzione anticipata del finanziamento con delegazione di pagamento in corrispondenza della cinquantacinquesima rata di finanziamento (su centootto complessive), spettano al ricorrente euro 145,75, a titolo di quota parte della commissione per il perfezionamento del finanziamento ed euro 364,37, a titolo di quota parte provvigioni intermediario.
In considerazione dei motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a rimborsare al ricorrente a titolo di commissioni non maturate a seguito dell’estinzione anticipata dei due finanziamenti – al netto dei rimborsi già percepiti – l’importo complessivo di euro 929,48, oltre interessi legali dalla
data del reclamo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 929,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1