Polizza Multirischi Abitazione
Polizza Multirischi Abitazione
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Habit@t
Edizione Luglio 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Habit@t è una polizza Individuale che permette di tutelarsi contro i rischi che possono colpire l'abitazione, indennizzandoti economicamente per poter fronteggiare questo disagio.
Che cosa è assicurato? Sezione Assistenza Casa
🗸 Area accessi all’abitazione: fino ad un massimo di 500 Euro
🗸 Area idraulica: fino ad un massimo di 500 Euro
🗸 Area elettrica: fino ad un massimo di 500 Euro
🗸 Area gas: fino ad un massimo di 500 Euro
🗸 Altri servizi:
🗸 Spese d’albergo: fino ad un massimo di 300 Euro
🗸 Rientro anticipato: fino ad un massimo di 300Euro
🗸 Xxxxxxx in casa: messa a disposizione della Homebox per il rilevamento di fumo ed acqua.
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
🗸 Danni al contenuto derivanti da:
🗸 Incendio: fino ad un massimo di 75.000 Euro
🗸 Fenomeno Elettrico: fino ad un massimo di 2.000 Euro
Che cosa NON è assicurato? Per tutte le Sezioni
🗴 Non si assicurano fabbricati diversi da quelli civili adibiti a dimora abituale
Sezione Danni alla Casa e al Contenuto
🗴 Non si assicura la Casa che non abbia caratteristiche di incombustibilità e non si trovi in buone condizioni
🗴 Non si assicurano le case che sono in fase di costruzione
🗴 Non si assicurano le case che non si trovano sul territorio della Repubblica Italiana
Ci sono limiti di copertura? Sezione Assistenza Casa
Tutte le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
! atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
! eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni naturali con caratteristiche di calamità
naturale;
! sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque generato, controllato o meno;
! dolo o fatto illecito da parte dell’Assicurato;
! suicidio o tentato suicidio commesso dall’Assicurato;
! sinistri provocati dall’Assicurato conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci;
! uso terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
! sinistri derivanti da atti avventati da parte dell’Assicurato;
! eventi accaduti fuori dal periodo di copertura.
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
! conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio;
! conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e
confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi;
! verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o
causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi
! a pannelli solari e fotovoltaici, attrezzature di giardini e parchi, campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco
! alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura,corrosione o difetti di materiale
! indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale,
sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
! causati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software
! determinati da dolo dell’Assicurato o dei familiari suoi conviventi,a meno che si tratti di persone di cui è responsabile per legge.
Per quanto riguarda il Contenuto, Cardif non indennizza:
! i danni a beni di uso professionale e, comunque, non destinati a uso domestico e personale e in genere quanto non è compreso nella definizione di Contenuto;
! la perdita, distruzione o deterioramento di Valori;
! lo smarrimento o il Furto avvenuto in occasione degli eventi assicurati.
Dove vale la copertura?
🗸 Repubblica Italiana.
🗸 La dimora abituale del Cliente all’indirizzo dichiarato nel Modulo di Adesione.
Che obblighi ho?
In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenti possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Per la sola garanzia Assistenza, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale devi contattare la Struttura Organizzativa. Per ricevere alcune prestazioni della Sezione Assistenza Casa, è necessario che sia l’unità centrale, sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l’accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è annuale e si paga in anticipo. Il Premio può essere pagato con carta di credito accettata da Cardif o circuito PayPal;
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. L’Assicurazione dura un anno a partire dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di Polizza e non prevede tacito rinnovo. Vuol dire che cessa comunque alle ore 24 della data di scadenza indicata nel Modulo di Polizza.
Inoltre l'Assicurazione cessa:
• in caso di perdita dei requisiti di residenza
Come posso disdire la polizza?
Non hai facoltà di disdire la Polizza prima della scadenza prevista.
Assicurazione Multirischi Abitazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Cardif Assurances Risques Divers Habit@t
Edizione Luglio 2021 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.
M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 02.77224.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
L'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Sezione Assistenza Casa
Area Accessi all’abitazione
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza.
Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza.
Quando, a seguito di Furto o tentato Furto o di malfunzionamento, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dell’Abitazione dell’Assicurato non siano più operativi, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’Abitazione dell’Assicurato. Resteranno a carico della Struttura Organizzativa, le spese inerenti tale servizio per un periodo non superiore a 8 ore. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.
Invio di un vetraio per interventi di emergenza.
Quando in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro della propria Abitazione, l'Assicurato necessita di un vetraio per la riparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa invierà a casa dell'Assicurato un vetraio, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00=(Cinquecento/00) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo.
Area idraulica
Invio di un idraulico per interventi di emergenza.
Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:
1. allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nell’Abitazione o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’abitazione dell’Assicurato;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell’Abitazione dell’Assicurato; la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.
Area Elettrica
Invio di un elettricista per interventi di emergenza.
In caso di Guasto all'impianto elettrico dell’Abitazione dell’Assicurato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno.
Area Gas
Invio di un termoidraulico/ tecnico gas.
In caso di fuga di gas all'interno dell’Abitazione dell’Assicurato, mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, e solo a seguito dell'intervento da parte dell'ente erogatore, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico o un tecnico gas, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00=(Cinquecento/00) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.
Altri servizi Spese d'albergo.
Qualora l'Assicurato necessiti di pernottare fuori casa in seguito a Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio o a un Sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che abbiano reso inagibili o inaccessibili i locali dell’Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sua sistemazione in un albergo.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00) IVA compresa per Sinistro e per nucleo familiare assicurato e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo. Rientro anticipato dell’assicurato.
(Garanzia valida ad oltre 50 chilometri dalla Residenza dell’Assicurato)
Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di rientrare immediatamente presso l’Abitazione danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro), tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo
Allarmi in casa
Se i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (un rilevatore acqua e un rilevatore fumo) riscontrano fumo o acqua esterna al suolo nei locali della Casa in cui sono installati, la Struttura Organizzativa di Supporto telefona subito al Cliente. Dopo tre tentativi per ciascun numero telefonico comunicato, invia un SMS agli stessi numeri e un'email.
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
Danni da Incendio(Garanzia opzionale per i Danni alla Casa)
La Garanzia copre i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
1. Incendio
2. Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi
3. Implosione
4. Fulmine
5. Bang Sonico
6. caduta di aeromobili, ascensori, meteoriti, corpi e velivoli spaziali, comprese le cose trasportate, esclusi la caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi e i loro effetti.
7. urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell’Assicurato o in uso a quest’ultimo, e/o non in uso ai familiari conviventi o alle persone di cui deve rispondere per legge.
8. fumo sviluppatosi a seguito degli eventi indicati ai punti precedenti che abbiano colpito i beni assicurati o altre parti della proprietà dell'Assicurato che si trovano entro 20 metri di distanza, oppure fuoriuscito a causa di Guasto improvviso e accidentale negli impianti per la produzione di calore che fanno parte o di pertinenza della Casa, purché collegati ad appropriati camini con condutture adeguate.
Rischio Locativo (Garanzia opzionale per i Danni alla Casa)
La Garanzia copre, fino alla Somma Assicurata, i danni alla Casa a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo derivante da tali eventi, se ne è responsabile lo stesso Assicurato (artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile).
Danni da Fenomeno Elettrico (Garanzia opzionale per i Danni alla Casa)
La Garanzia copre, fino alla Somma Assicurata, i danni materiali e diretti agli impianti fissi della Casa (l'impianto elettrico e ogni altro impianto inserito all'interno dei muri) o agli apparecchi mobili elettrici o elettronici presenti in Casa, provocati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa.
Danni da Acqua e da Eventi Naturali (Garanzia opzionale per i Danni alla Casa)
La Garanzia copre, fino alla Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
• fuoriuscita di acqua condotta – esclusa quella comunque fuoriuscita dagli impianti di scarico dell’acqua piovana – a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio della Casa; • uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e cose trasportate, quando la violenza di questi eventi naturali si riscontra su una pluralità di beni nella zona in prossimità della Casa e Sovraccarico di Neve. Furto e Rapina (Garanzia Opzionale) La Garanzia copre, fino alla Somma Assicurata per Sinistro e per Anno Assicurativo in caso di più Sinistri, i danni materiali al Contenuto direttamente causati da: 1. Furto all’interno della Casa, se l’autore del Furto si è introdotto nei locali dove si trovavano i beni assicurati • violandone le difese esterne e/o i mezzi di protezione e chiusura con rottura, scasso, rimozione, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante; • attraverso vie d'accesso non ordinarie superando ostacoli o ripari con mezzi artificiosi o particolare agilità personale • in modo clandestino, cioè entrando mentre l’Assicurato si trova in casa ed uscendo con la refurtiva attraverso porte o finestre a insaputa dell’Assicurato stesso • con le chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento agli Assicurati o a persone alle quali gli Assicurati le abbiano affidate, purché lo smarrimento o la sottrazione siano stati denunciati all’autorità giudiziaria. In tal caso l’Assicurazione è operante dal momento della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo. 2. Rapina all’interno della Casa, anche se le persone sono costrette a entrare in Casa dall'esterno con minacce o violenza. Sezione Responsabilità Civile Responsabilità Civile della Famiglia (Garanzia Opzionale) La Compagnia si impegna a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Adesione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. Responsabilità Civile del Proprietario (Garanzia Opzionale) La Compagnia si impegna a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Adesione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato, indicato nel Modulo di Adesione. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzioni di premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | • se non hai la residenza in Italia; • se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). • se hai la sede in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. • i beni oggetto di copertura non sono ubicati all’interno del territorio italiano. • Per la sezione Responsabilità civile non sono assicurati i soggetti non considerati terzi |
Limitazioni, esclusioni e rivalse Responsabilità Civile della Famiglia
Fabbricato e Contenuto:
• la garanzia per gli eventi atmosferici di cui sopra opera entro un limite d’Indennizzo del 70% della Somma Assicurata e con applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di Euro 250,00= (Duecentocinquanta/00);
• relativamente ai danni da grandine, subiti da tettoie, serramenti, Lastre, la garanzia opera con un limite di Indennizzo dell’1% della Somma Assicurata con il massimo di Euro 2.500,00= (Duemilacinquecento/00) per Sinistro e anno assicurativo e con una Franchigia di Euro 250,00=(Duecentocinquanta/00);
• nel caso di danni causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio verificatisi in conseguenza di atti dolosi di terzi, di scioperi, di tumulti popolari o sommosse, nonché atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, la garanzia opera entro un limite di Indennizzo del 70% della Somma Assicurata e con applicazione di uno Scoperto del 10%, con un minimo di Euro 250,00= (Duecentocinquanta/00).
Ci sono limiti di copertura?
Ricorso Terzi:
• per i danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nei limiti del 20% del Massimale convenuto per la presente garanzia.
Fenomeno Elettrico:
• la garanzia viene prestata previa detrazione di una Franchigia di Euro 250,00= (Duecentocinquanta/00) per Sinistro e fino a concorrenza della Somma Assicurata, pari ad Euro 2.500,00= (Duemilacinquecento/00) per anno assicurativo.
Rc della Famiglia:
• la responsabilità derivante dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione e dalla realizzazione dei medesimi lavori in economia, compresi i danni fisici subiti dai lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori stessi esclusivamente per morte e per lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 cod., questa garanzia viene prestata nei limiti del 50% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione;
• la responsabilità per danni a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo: questa garanzia viene prestata nei limiti del 20% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione;
• la responsabilità per danni che derivino da inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all’Assicurato non oltre la scadenza della Polizza viene prestata nei limiti del 10% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione e con applicazione di uno Scoperto in misura del 10% con un minimo di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00);
• la responsabilità per danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile a persone e/o cose a termini della presente garanzia, viene prestata nei limiti del 10% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione e con applicazione di uno Scoperto nella misura del 10% con un minimo di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00).
Rc del Proprietario:
• la responsabilità derivante dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione e dalla realizzazione dei medesimi lavori in economia, compresi i danni fisici subiti dai lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori stessi per morte e per lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 cod. pen., viene prestata nei limiti del 50% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione.
• la responsabilità per danni a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo, del Fabbricato e relativi impianti, ciò anche nel caso in cui l’Assicurato abbia locato a terzi il Fabbricato assicurato, per danni subiti dai beni mobili di terzi in esso contenuti. La presente garanzia opera nei limiti del 20% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione;
• la responsabilità per danni che derivino da inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all’Assicurato non oltre la scadenza della Polizza. Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione e con applicazione di uno Scoperto in misura del del 10% con un minimo di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00);
• alla responsabilità per danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile a persone e/o cose a termini della presente garanzia. Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale indicato nel Modulo di Adesione e con applicazione di uno Scoperto nella misura del 10% con un minimo di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00).
Esclusioni
Sezione Responsabilità Civile
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
• da furto;
• derivanti da fatti dolosi;
• alle cose in uso, consegna e/o custodia all’Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione e degli impianti di proprietà di società di erogazione di pubblici servizi (quali luce, gas, acqua, telefono) al servizio del fabbricato;
• a cose altrui, derivanti da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute
• derivanti dalla proprietà o dall’uso di veicoli a motore soggetti all’obbligo assicurativo cui all’art. 122 del D.Lgs. 209/2005;
• derivanti dalla proprietà o dall’uso di: velivoli e aeromobili di qualsiasi natura, a motore e non, (tra cui anche quelli soggetti al
D.P.R. 404/88 e successive modificazioni – volo diporto e sportivo); natanti a motore e non a motore, questi ultimi solo se di lunghezza superiore a 6,5mt;
• conseguenti allo svolgimento di attività, anche sportive, aventi carattere professionale o comunque retribuito, nonché dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; da affitti e locazioni;
• da pratica di sport che prevedano l’uso di mezzi a motore;
• da pratica del modellismo, relativamente ai danni ai modelli;
• da attività di volontariato avente natura medico/infermieristica;
• derivanti dalla proprietà di immobili e Fabbricati in genere; derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e, altresì, dipendenti dall’uso di cani a tale scopo;
• derivanti dalla detenzione illegale di armi e munizioni nonché conseguenti all’uso di armi salvo i casi di legittima difesa oppure della pratica di tiro a segno e tiro a volo; (Non applicata per la Garanzia Responsabilità Civile del Proprietario)
• derivanti dalla detenzione e/o dall’impiego di esplosivi;
• derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di animali come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i cavalli e gli altri animali da sella;
• derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche oppure verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• di qualunque natura, direttamente od indirettamente derivanti da amianto e/o da prodotti contenenti amianto;
• derivanti dall’emissione di onde e/o campi elettromagnetici, magnetici, elettrici o radianti;
• da inquinamento e contaminazione;
• da fumo passivo;
• derivanti dall’utilizzo di Internet, posta elettronica e social network; oppure conseguenti a perdita, alterazione, indisponibilità, distruzione di dati o di programmi/software; oppure ancora derivanti dal malfunzionamento di hardware, software e chip impressi.
Sono in ogni caso esclusi dall’assicurazione:
• la responsabilità contrattuale dell’Assicurato e/o derivante da inadempienza di obblighi fiscali;
• il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate a qualunque titolo (anche punitivo o esemplare) quali ad esempio multe, ammende, contravvenzioni e penali.
Alla Garanzia Responsabilità Civile del Proprietario si applicano anche le seguenti esclusioni per i danni:
• verificatisi in relazione alla proprietà di Fabbricati non destinati ad uso abitativo;
• verificatisi in relazione alla proprietà di parti del Fabbricato annesse e intercomunicanti con il Fabbricato stesso e non destinate ad uso abitativo (pur se queste non ne hanno mutato la destinazione abitativa principale);
• verificatisi in relazione alla proprietà di Fabbricati non in buone condizioni di statica e manutenzione oppure in corso di costruzione.
• verificatisi a seguito ed in relazione a gelo di condutture di impianti al servizio del Fabbricato che siano esterne o in locali privi di riscaldamento da più di 48 ore;
• verificatisi a seguito ed in relazione a umidità e stillicidio, o insalubrità dei locali del Fabbricato;
• verificatisi a seguito di perdita di liquidi fuoriusciti da condutture interrate e/o impianti di irrigazione e/o piscine;
• derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
• derivanti da inquinamento o contaminazione in qualsiasi forma occasionati.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Sezione Danno ai Beni In caso di Sinistro deve nell’ordine: 1. fare il possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese sono a carico di Cardif nei limiti di quanto prevede l’art. 1914 del Codice Civile. 2. telefonare al Servizio Clienti il più presto possibile, e comunque entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile): 800. 92.02.22 da rete fissa, 00.00.00.00.00 da rete mobile o dall’estero. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Il Servizio Clienti le fornirà tutte le informazioni necessarie per la denuncia del Sinistro. 3. se per lo stesso rischio ha sottoscritto più polizze con più Compagnie, comunicare il Sinistro a tutte le Compagnie, indicando a ciascuna il nome delle altre (art. 1910 del Codice Civile). 4. inviare la denuncia scritta a Cardif Back Office Protezione Ufficio Sinistri per posta o per email - Casella postale 421 - 00000 Xxxxxx - email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx - fax: 00 00000000 Può utilizzare il modulo fornito dal Servizio Clienti o scaricarlo dal sito xxx.xxxxxx.xx. Vi deve indicare: luogo, giorno e circostanze del Sinistro, cause presunte e importo approssimativo del danno. Dovrà inoltre: su richiesta di Xxxxxx, e comunque sempre in caso di Incendio, Xxxxx, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, inviare copia della denuncia all’autorità giudiziaria, oppure i verbali di intervento delle Autorità • conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al termine del lavoro dei periti e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario a effettuare correttamente la perizia del danno. Xxxxxx non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui. • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate e mettendo a disposizione conti, fatture, ricevute, fotografie, e qualsiasi altro documento che Xxxxxx o i periti possano ragionevolmente richiedere per le loro indagini e verifiche • per i titoli di credito, denunciare il Sinistro al debitore e svolgere la procedura di ammortamento, se consentita per legge. Sezione Assistenza Casa Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza (artt. 1913 e 1915 del Codice Civile). Per farlo può: • telefonare alla Struttura Organizzativa di Assistenza: 02 24 12 83 29 da rete fissa, mobile o dall’estero, |
disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Alla Struttura Organizzativa di Assistenza deve fornire tutte le informazioni utili o necessarie sul Sinistro e sulla garanzia, e in ogni caso: • il tipo di Assistenza di cui ha bisogno • nome e cognome • l’indirizzo del luogo in cui si trova • il numero telefonico cui la Struttura Organizzativa di Assistenza potrà richiamarla. Deve inoltre fornire integralmente ogni ulteriore documentazione che la Struttura Organizzativa di Assistenza ritiene necessaria. La Struttura Organizzativa di Assistenza rimborsa solo gli interventi che ha esplicitamente autorizzato. Per questo è essenziale che lei richieda l'autorizzazione prima di qualsiasi iniziativa personale. Dovrà poi fornire tutti i giustificativi di spesa – fatture e ricevute – in originale (non le fotocopie). Per le Prestazioni “Allarmi in casa” è la Struttura Organizzativa di Supporto a fornirle direttamente la Prestazione, allertata dall’unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, purché correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti. Sezione Responsabilità Civile In caso di Sinistro deve nell'ordine: 1. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia nei limiti di quanto previsto ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; 2. telefonare al Servizio Clienti appena possibile, e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, al seguente numero telefonico: • n° 800. 92.02.22 (numero verde accessibile da telefono fisso) • n° 00.00.00.00.00 (accessibile da telefono cellulare o dall'estero) Il Servizio Clienti è attivo lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e fornirà tutte le informazioni necessarie per la denuncia del Sinistro. 3.inviare il modulo di avviso di sinistro a Cardif – Back Office Protezione Ufficio – Sinistri per posta o e- mail ai seguenti indirizzi: • Casella postale 421 – 00000 Xxxxxx; • email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax: 02. 00000000. Il modulo di avviso di sinistro potrà essere recuperato attraverso i seguenti canali: • sito internet: xxx.xxxxxx.xx • Servizio Clienti. | |
Assistenza diretta/in convenzione: La “Struttura Organizzativa di Assistenza”, ossia la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l., appartenente al gruppo IMA Italia Assistance S.p.A., con sede Legale e Operativa in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) costituita da medici, tecnici e operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le prestazioni relative alla garanzia Assistenza diverse dalle Prestazioni “Allarmi in Casa”; la “Struttura Organizzativa di Supporto”, ossia la struttura di Reply S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 - Xxxxxx (XX), di cui Cardif si avvale per il caso di assistenza tecnica relativa al dispositivo Habit@t HOMEBOX. | |
Gestione da parte di altre imprese: Istruzioni per la richiesta di assistenza e di supporto L'erogazione delle Prestazioni di Assistenza è garantita dalla Struttura Organizzativa IMA Servizi Scarl, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, appartenente al gruppo IMA Italia Assistance S.p.A., con sede Legale e Operativa in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), a cui è stata affidata la gestione dei sinistri della presente sezione di Assistenza Casa. L'erogazione delle Prestazioni di Supporto dell'Homebox è garantita dalla Struttura di Supporto Reply S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 - Xxxxxx (XX). Per ottenere le Prestazioni di Assistenza, l’Assicurato può farlo: • telefonando alla Struttura Organizzativa di Assistenza al numero 02.24128329, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Per ottenere le Prestazioni di Supporto dell'Homebox, l’Assicurato può farlo: |
• compilando il form di richiesta presente sul sito xxx.xxxxxx.xx all'interno della sezione “Servizio clienti e reclami”. | |
Prescrizione: Darne avviso alla Compagnia, il più presto possibile e comunque entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione totale o parziale della Prestazione assicurativa. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l’eventuale imposta di Assicurazione. Potrà essere applicato uno sconto di Premio ai Clienti che usufruiscono di codici promozionali personali o convenzioni. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio versato al netto delle imposte nei seguenti casi: • perdita dei requisiti di assicurabilità; • esercizio del diritto di recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP. |
Sospensione | In caso di mancato pagamento annuale del Premio relativamente all’annualità successiva alla prima ovvero delle rate di Premio mensili successive al primo addebito del Premio (in caso di pagamento mensile del Premio), l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di quanto dovuto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Risoluzione | Può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a Cardif mediante raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti indicati: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) Fax: 00 00000000 email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Cardif provvede a restituirti il Premio incassato al netto delle imposte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. Xxxxxx può recere dall’assicurazione se l’Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). In caso di mancato pagamento del premio, l’assicurazione è risolta di diritto qualora l’Assicuratore, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il primo addebito o la rata di mensile di Premio sono scaduti, non agisce per la riscossione. In tal caso l’Assicuratore ha diritto al pagamento del Premio nella sua interezza e al rimborso delle spese. |
Il prodotto è dedicato a tutti i clienti persone fisiche (con un’età superiore ai 18 anni) possessori di una casa.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione:
• non sono previsti costi di intermediazione
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | E’ possibile presentare reclamo a Cardif per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00 0000 0000 E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS a mezzo PEC, posta o fax: IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00 0000 0000 Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx- lacp.html. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita (facoltativa) | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente ‐ individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx‐net ‐ chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO
LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia
Polizza Habit@t
PROTEZIONE DELL'ABITAZIONE
Edizione 07/2021
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Xxxxxxxx e Xxxxxx"
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Indice
La Polizza in sintesi 1 di 1
Condizioni di Assicurazione 1 di 34
Glossario 1 di 34 Norme che regolano le Garanzie Assicurative 4 di 34 Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione? 4 di 34 Art. 2. Chi si può assicurare? 5 di 34 Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative? 5 di 34 Art. 4. Come sottoscrivere l’Assicurazione? 6 di 34 Art. 5. Quali sono le prestazioni? 6 di 34 Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative? 13 di 34 Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative? 17 di 34 Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative? 17 di 34 Art. 9. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia? 18 di 34 Art. 10. Quali sono i massimali? 18 di 34 Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio? 20 di 34 Art. 12. Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione? 20 di 34 Art. 13. Dove valgono le Garanzie Assicurative? 20 di 34 Art. 14. Si può recedere dall'Assicurazione? 20 di 34 Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia? 21 di 34 Art. 16. Quali obblighi ulteriori hanno Cliente e Assicurato? 22 di 34 Art. 17. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete? 22 di 34 Art. 18. Come comunicare con la Compagnia? 22 di 34 Art. 19. Cosa fare in caso di altre garanzie assicurative per il medesimo rischio? 23 di 34 Art. 20. E' possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti di Polizza 23 di 34 Art. 21. Oneri 23 di 34 Art. 22. Quale legge si applica? 23 di 34 Art. 23. Quale è il foro competente in caso di controversia? 23 di 34 Gestione del Sinistro 23 di 34 Art. 24. Come si denuncia un sinistro? 23 di 34 Art. 25. Quando sarà pagato l'indennizzo? 27 di 34 Reclami 28 di 34 Art. 26. A chi inviare un eventuale reclamo? 28 di 34 Protezione dei dati personali 29 di 34 Art. 27. Protezione dei dati personali 29 di 34 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 34 di 34
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Polizza B2C - Indice Ed. 07/2021
La Polizza in sintesi
Il prodotto "Habit@t” offre protezione agli Assicurati contro i rischi che possono colpire la Casa, i beni che vi sono contenuti e/o la famiglia attraverso un indennizzo in denaro o forme di assistenza specifiche con l’obiettivo di far fronte ai danni subiti o involontariamente causati a terzi.
Che cos'è
Le garanzie offerte dal prodotto, una per una
• Garanzia Assistenza Casa
Organizzazione e pagamento delle spese connesse all’intervento di tecnici, artigiani e sorveglianti presso la Casa dell’Assicurato in caso di guasti agli impianti, allagamenti, rotture di vetri per furto, inagibilità della Casa, rientro anticipato dell’Assicurato da un viaggio e altre situazioni o interventi di emergenza.
• Xxxxxxxx Xxxxx alla Casa e al Contenuto
Indennizzo dei danni materiali direttamente subiti dalla Casa e dal Contenuto causati da incendio, rischio locativo, furto e rapina, fenomeno elettrico, acqua o eventi naturali e altri eventi dannosi indicati nelle Condizioni di Assicurazione sino a un Massimale prestabilito.
• Garanzia Responsabilità Civile
Indennizzo delle somme che l’Assicurato deve pagare, come soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, per risarcire i danni (comprensivi di capitale, interessi e spese) involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale successo nella vita privata o relativo alla proprietà della Casa, sino a un Massimale prestabilito.
Cosa copre?
AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra l’Assicurazione e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.
Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo “Da tenere a mente”. Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l’iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
Per ottenere informazioni: numero verde da telefoni fissi 000.00.00.00 oppure dall'estero e telefoni cellulari x00 00.00.00.0000
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00 La Struttura Organizzativa di Assistenza è attiva 24h/24h e
può essere contattata premendo il pulsante di chiamata sul dispositivo Habit@t HOMEBOX
Da tenere a mente
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Polizza B2C - La polizza in sintesi Ed. 07/2021
Condizioni di Assicurazione Glossario
Affittuario
Persona fisica che ha in uso la Casa sulla base di un valido contratto, diverso dalla proprietà (ad esempio, locazione, sub-locazione, comodato, usufrutto, uso o abitazione).
Anno Assicurativo
Periodo continuativo di 12 mesi in cui l’Assicurazione è attiva; il primo Anno Assicurativo inizia alle ore 24:00 della Data di Decorrenza.
Appartamento
Tipologia di Casa costituita da una porzione di immobile, quest’ultimo avente più di 4 abitazioni non intercomunicanti.
Assicurato
Persona fisica per la quale è prestata l’Assicurazione.
Assistenza
Persona aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito.
Bang Sonico
Onda sonica determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Beneficiario
Persona che ha diritto all’Indennizzo.
Casa
immobile o porzione di immobile situato in Italia e indicato nel Modulo di Polizza, coperta dalle Garanzie Assicurative, inclusa sia prima che seconda casa, compresi:
• opere murarie e di finitura fissi, infissi, opere di fondazione e interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, di segnalazione e comunicazione;
• recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati;
• ascensori, montacarichi, scale mobili;
• impianti e installazioni immobili, antenne radiotelericetrasmittenti, affreschi e statue senza valore artistico;
• pertinenze o dipendenze, anche separate, contenenti cose di normale dotazione di un’abitazione – compresi l’attrezzatura per mangimi.
Dipendenti assunti dall’Assicurato con contratto di lavoro italiano per la gestione della vita familiare o conviventi con la famiglia dell’Assicurato.
Comodato
Contratto in base al quale il Cliente riceve e ha in uso il dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Compagnia, Assicuratore, Cardif
La società Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif RD”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale 21.602.240,00 Milioni di euro
• P. IVA, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Clausole che regolano le Garanzie Assicurative oggetto dell’Assicurazione.
Contenuto
I mobili della Casa, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, per uso domestico e/o personale, ossia:
• mobilio, arredamento, vestiario e libri;
• elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e macchine fotografiche e altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi impianti di allarme e antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva) non fissi e non facenti parte della Casa;
• pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d’arte, raccolte e collezioni di pregio, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, Preziosi e Valori;
• attrezzatura, provviste, attrezzi e cicli che si trovano nelle dipendenze, anche staccate, situate negli spazi adiacenti e pertinenti alla Casa.
• Non sono compresi i beni registrati al Pubblico Registro Automobilistico o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicurazione, ai sensi degli artt. 122 e 123 del D. Lgs. n. 209/2005.
Cliente
Persona fisica che stipula l’Assicurazione firmando il Modulo di Polizza.
Collaboratori Domestici
Data di Decorrenza
Data di efficacia delle Garanzie Assicurative indicata sul Modulo di Polizza.
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Esplosione
Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia
Importo fisso relativo a un Sinistro che resta a carico dell’Assicurato perché non pagato né rimborsato dalla Compagnia.
Fulmine
Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Assicurazione.
Lastre
Tutte le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale, appartenenti al Fabbricato o contenute in esso.
Massimale
Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro per ogni Anno Assicurativo.
Furto
Reato previsto dall’articolo 624 del Codice Penale perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzie Assicurative
Insieme delle garanzie “Assistenza Casa”, “Danni alla Casa e danni al Contenuto” e “Responsabilità Civile”.
Guasto
Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione, improvvisi e imprevisti, di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici), manomissione o rottura di serrature/ serramenti delle aperture o vie di accesso alla Casa.
Habit@t HOMEBOX
Dispositivo elettronico concesso in Comodato al Cliente, che consente di contattare la Compagnia e ottenere le prestazioni previste dall’Assicurazione.
Implosione
Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
La combustione, con fiamma, di Beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incombustibilità
La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo
Somma pagata dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Per la sola Garanzia Assicurativa “Assistenza casa”: Assistenza ricevuta dall’Assicurato tramite la Struttura Organizzativa di Assistenza o di Supporto.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
Modulo di Polizza
Documento firmato dal Contraente per stipulare l’Assicurazione.
Parti
Contraente, Assicurato e Compagnia
Preziosi
Oggetti di metallo prezioso o raro (ad esempio, oro, platino, corallo, avorio) o pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Rapina
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Solaio
Elementi che separano i piani di una Casa in senso orizzontale, esclusi pavimenti e soffitti.
Somma Assicurata
Importo, riportato nel Modulo di Polizza, fino al quale, per ciascun Sinistro e per Anno Assicurativo in caso di più Sinistri, possono essere indennizzati i danni diretti subiti dai beni assicurati.
Sovraccarico di neve
Danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del Tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve accumulatasi sul Tetto stesso, compresi i conseguenti danni da bagnamento e/o allagamento, ma esclusi i danni da gelo.
Struttura Organizzativa di Supporto
struttura di Reply S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 - Xxxxxx (XX) - di cui Cardif si avvale per erogare le prestazioni “Allarmi in Casa” previste dalla garanzia Assistenza (in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno).
Superficie
Area abitabile della Casa, espressa in metri quadrati, dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza, complessivamente calpestabile (quindi con esclusione dei muri interni e perimetrali). È incluso il 50% dell’area calpestabile di garage, cantine, sottotetti ed eventuali ulteriori pertinenze, mentre è esclusa l’area
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calpestabile di terrazze e balconi aperti su uno o più lati.
Tetto
L’insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valori
Xxxxxx, Xxxxxx di Credito ed ogni carta rappresentante un valore.
Villa
Tipologia di Casa costituita da un intero immobile, anche se contiguo con altri purché non intercomunicante con essi, oppure da una porzione di immobile, quest’ultimo non avente più di 4 abitazioni non intercomunicanti (Villa a schiera).
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Norme che regolano le Garanzie Assicurative
Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?
Nei limiti del Massimale e delle altre Condizioni di Assicurazione, l’Assicurazione garantisce Assistenza ovvero un Indennizzo all’Assicurato a copertura dei danni subiti dalla Casa indicata nel Modulo di Xxxxxxx ed al relativo Contenuto – ovvero involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale successo nella vita privata dell’Assicurato o relativo alla proprietà della Casa stessa - a condizione che la Casa abbia queste caratteristiche:
• sia situata in Italia;
• sia (i) terminata (non in fase di costruzione) e si trovi in buone condizioni statiche e manutentive, (ii) dotata di strutture portanti verticali (x.xx. pilastri), e (iii) costruita in materiale con caratteristiche di Incombustibilità. In parziale deroga del punto (iii), possono essere costruiti in materiale con caratteristiche diverse:
○ il Solaio e le strutture portanti del Tetto;
○ le pareti esterne e il manto di copertura del Tetto (fino ad un terzo delle loro singole superfici);
○ il manto di copertura del Tetto (se in tegole bituminose);
○ i xxxxxxxxx;
○ le impermeabilizzazioni o i rivestimenti;
• sia usata come civile abitazione, anche con eventuale studio professionale annesso e intercomunicante che non ne cambi la destinazione abitativa principale (in caso di Casa costituita da porzione di immobile, l’intero immobile deve essere destinato per almeno tre quarti a civile abitazione).
• non abbia nelle vicinanze o dintorni (20 metri) siti industriali e/o depositi commerciali che accidentalmente potrebbero provocare danni alla Casa stessa.
In particolare, l’Assicurazione offre le seguenti Garanzie Assicurative:
Sezione | Garanzia Assicurativa |
ASSISTENZA CASA | Assistenza casa (con HOMEBOX) |
DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO | 1. Danni da incendio al contenuto 2. Danni da acqua e da eventi naturali al contenuto 3. Danni da fenomeno elettrico al contenuto 4. Furto e Rapina 5. Rischio Locativo 6. Danni da Incendio alla casa 7. Danni da acqua e da eventi naturali alla casa 8. Danni da fenomeno elettrico alla casa |
RESPONSABILITÀ CIVILE | 1. RC Famiglia 2. RC Proprietario |
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni Garanzia Assicurativa è indicato all’Art. 5.
Ricorda che:
• la Garanzia
Assicurativa
“Assistenza Casa” è
automaticamente
operante in caso di
conclusione
dell’Assicurazione; mentre
• le altre Garanzie Assicurative “Danni alla Casa e Danni al Contenuto” e “Responsabilità Civile” sono opzionali e possono essere aggiunte in base alla condizione dell’Assicurato di proprietario, proprietario non dimorante (cioè che non vive nella Casa) o Affittuario, secondo la tabella qui sotto;
• le Garanzie opzionali sono attivate solo se specificamente selezionate nel Modulo di Polizza.
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Sezione | Garanzie Assicurative | Proprietario non dimorante | Proprietario | Affittuario |
Assistenza Casa | Assistenza casa (con HOMEBOX) | X | X | X |
Danni da Incendio al Contenuto | X | X | X | |
Danni da fenomeno elettrico al Contenuto | X | X | X | |
Furto e Rapina | Non Disponibile | Opzionale | Opzionale | |
Danni alla Casa e Danni al Contenuto | Furto e Rapina Preziosi | Non Disponibile | Acquistabile solo con "Furto e Rapina" | Acquistabile solo con "Furto e Rapina" |
Rischio Locativo | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | |
Danni da incendio alla Casa | Opzionale | Opzionale | Non Disponibile | |
Danni da acqua e da eventi naturali alla Casa | Opzionale | Opzionale | Non Disponibile | |
Danni da fenomeno elettrico alla Casa | Opzionale | Opzionale | Non Disponibile | |
Responsabilità Civile | RC Famiglia RC Proprietario | Opzionale Opzionale | Opzionale Opzionale | Opzionale Non Disponibile |
Ricorda inoltre che è necessario installare in Casa l’unità centrale e i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in Comodato per ricevere alcune prestazioni della Garanzia Assistenza Casa e disciplinato nell’Art. 16 che segue.
Ricorda infine che il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia qualsiasi cambiamento di Casa o modificazione d’uso (da Prima Casa a Seconda Casa) avvenuto nel corso del periodo di validità dell’Assicurazione.
Art. 2. Chi si può assicurare?
Può stipulare l’Assicurazione qualunque persona fisica, che può coincidere o meno con l’Assicurato.
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?
3.1 - Condizioni al momento della stipulazione
Oltre a quanto previsto dall’Art. 2, è possibile stipulare l’Assicurazione solo se:
• il Cliente è residente in Italia;
• l’Assicurato non è residente in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall’Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
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3.2 - Condizioni in corso di Assicurazione
Dopo la stipulazione, l’Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti questi requisiti:
• il Cliente mantiene la propria residenza in Italia;
• lo Stato in cui l’Assicurato era residente al momento della stipulazione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure lo Stato in cui l’Assicurato trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
Pertanto, il Cliente e l’Assicurato devono comunicare quanto prima alla Compagnia e, in ogni caso, entro 30 giorni lavorativi e secondo quanto indicato al successivo Art. 18, la perdita di uno o più requisiti. L’Assicurazione cessa dal momento della perdita del requisito. In caso di ritardo della comunicazione di perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale pari ai costi per la gestione dell’Assicurazione per il periodo in cui non era a conoscenza della cessazione.
Ricorda inoltre che:
• le Garanzie Assicurative non operano per i Sinistri successi dopo il trasferimento al di fuori dell’Italia, della residenza del Cliente;
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:
- verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
- rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).
Art. 4. Come sottoscrivere l’Assicurazione?
L’Assicurazione è stipulata dal Cliente:
• mediante tecnica di comunicazione a distanza, con firma elettronica qualificata sul sito web xxx.xxxxxx.xx; oppure
• firmando a mano e rinviando alla Compagnia per email o per posta il Modulo di Polizza agli indirizzi di cui all’Art. 18.
Art. 5. Quali sono le prestazioni?
5.1 - Sezione Assistenza Casa
Area | Prestazione |
A) Fabbro/ serramentista per interventi di emergenza | La Struttura Organizzativa di Assistenza invia all’Assicurato un fabbro/serramentista, se l’Assicurato ne ha bisogno a seguito di: 1. furto (commesso o tentato), smarrimento/rottura delle chiavi, Guasto della serratura (non elettronica), che rendano impossibile entrare in Casa; 2. furto (commesso o tentato), rottura delle chiavi, Guasto della serratura (non elettronica) o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti nella Casa pregiudicando la sicurezza dei locali. La Struttura Organizzativa di Assistenza: |
• paga il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera nei limiti indicati nell’Art. 10; • ha diritto di richiedere all’Assicurato la copia della denuncia di xxxxx (commesso o tentato). |
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Area | Prestazione |
B) Sorvegliante per interventi di emergenza | La Struttura Organizzativa di Assistenza contatta una società di vigilanza e fa inviare una persona a garantire la sicurezza della Casa se – a seguito di furto (commesso o tentato) o malfunzionamento – le porte, le finestre e/o i sistemi di chiusura che garantiscono la sicurezza della Casa non funzionano più. La Struttura Organizzativa di Assistenza paga le spese relative a questo servizio per un periodo non superiore a quanto indicato nell’Art. 10. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un numero di telefono. La Struttura Organizzativa di Assistenza ha in ogni caso il diritto di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di furto (commesso o tentato) presentata all’Autorità Giudiziaria competente. |
C) Vetraio per interventi di emergenza | La Struttura Organizzativa di Assistenza invia all’Assicurato un vetraio, se l’Assicurato ne ha bisogno a seguito di Furto (commesso o tentato) con rottura di un vetro della Casa. La Struttura Organizzativa di Assistenza paga costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera nei limiti indicati nell’Art. 10. La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Xxxxx o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente. |
D) Idraulico per interventi di emergenza | La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un idraulico, se l’Assicurato ne ha bisogno a seguito di: 1. allagamento o infiltrazione o mancanza d’acqua nella Casa o in quella dei vicini provocate da rottura, otturazione, Guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico della Casa dell’Assicurato. Sono esclusi: a. i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi che utilizzano l’impianto idraulico della Casa, come le lavatrici; b. l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore e la rottura delle tubature esterne all’edificio; 2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da un’otturazione alle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico della Casa. Sono esclusi: a. l’otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali); b. il trabocco dovuto a rigurgito di fogna. La Struttura Organizzativa di Assistenza paga il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera nei limiti indicati nell’Art. 10 . L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova. |
E) Elettricista per interventi di emergenza | La Struttura di Assistenza invia un elettricista in caso di Guasto all’impianto elettrico della Casa dell’Assicurato che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’incendio o di scossa elettrica. La Struttura Organizzativa di Assistenza paga il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera nei limiti indicati nell’Art. 10. Sono esclusi tutti gli interventi necessari a causa di: 1. interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; 2. Guasti al cavo di alimentazione dei locali della Casa a monte del contatore; 3. Guasti degli apparecchi elettrici |
F) Termoidraulico/ tecnico gas | La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un termoidraulico o un tecnico gas in caso di fuga di gas all’interno della Casa dell’Assicurato, mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (inferiori a 35 kw) o del piano cottura, solo a condizione che sia già intervenuto l’ente erogatore. La Struttura Organizzativa di Assistenza paga il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera nei limiti indicati nell’Art. 10. Sono esclusi tutti gli interventi necessari a causa di: |
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Area | Prestazione |
1. interruzione della fornitura gas da parte dell’ente erogatore; 2. Guasti delle tubature a monte del contatore. | |
G) Spese d’albergo | La Struttura Organizzativa di Assistenza si occupa della prenotazione e della sistemazione in albergo dell'Assicurato ed eventualmente della sua famiglia se – a causa di incendio, fulmine, Esplosione, scoppio coperto dall’Assicurazione – i locali della Casa dell’Assicurato sono inagibili o inaccessibili. La Struttura Organizzativa di Assistenza paga le spese di pernottamento e prima colazione nei limiti indicati nell’Art. 10. Sono escluse le spese alberghiere diverse dal servizio di camera con prima colazione. |
H) Rientro anticipato (Garanzia operante oltre 50 chilometri dalla Casa dell’Assicurato). | La Struttura di Assistenza organizza il rientro a Casa dell'Assicurato con il mezzo più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro), se l’Assicurato che si trova in viaggio deve rientrare immediatamente a Casa in quanto danneggiata a seguito di Xxxxx (commesso o tentato), Incendio, Fulmine, Esplosione e/o Scoppio. La Struttura Organizzativa di Assistenza paga le spese nei limiti indicati nell’Art. 10. |
I) Allarmi in Casa | La Struttura Organizzativa di Supporto: 1. invia all’Assicurato un SMS di avviso a ciascun numero telefonico comunicato dall’Assicurato se l’unità centrale della Habit@t HOMEBOX riscontra l’assenza di corrente elettrica all’interno della Casa per più di 30 minuti ininterrotti. Ricorda che: • gli SMS possono essere inviati solo se il Cliente ha fornito almeno un numero di telefono cellulare; • la prestazione della presente Garanzia Assicurativa potrà essere fornita solo se il Cliente avrà installato il dispositivo Habit@t HOMEBOX all’interno della Casa, come descritto nell’Art. 16 che segue. |
5.2 - Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
Area | Prestazione |
A) Danni da Incendio | Indennizzo - nei limiti della Somma Assicurata – per la copertura dei danni materiali direttamente subiti dalla Casa e dal Contenuto e causati da: 1. Incendio; 2. Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi; 3. Implosione; 4. Fulmine; 5. Bang sonico (onda sonica determinata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica); 6. Caduta di aeromobili, ascensori, meteoriti, corpi e velivoli spaziali, comprese le cose trasportate, esclusi la caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi e i loro effetti; 7. Urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell’Assicurato o in uso a quest’ultimo, e/o non in in uso ai familiari conviventi o alle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge; 8. Fumo sviluppatosi a seguito degli eventi indicati ai punti precedenti che abbiano colpito i beni assicurati o altre parti della proprietà dell'Assicurato che si trovano entro 20 metri di distanza, oppure fuoriuscito a causa di Guasto negli impianti per la produzione di calore che fanno parte o di pertinenza della Casa, purché collegati a camini con condutture adeguate. Se i danni sono causati da Incendio, Esplosione o Scoppio che si verificano in conseguenza di atti volontari di terzi, scioperi, tumulti popolari o sommosse, atti di terrorismo o di |
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Area | Prestazione |
sabotaggio organizzato, il limite di Indennizzo è del 70% della Somma Assicurata, mentre lo Scoperto è del 10%. In caso di Sinistro coperto dalla Garanzia Assicurativa “Danni da Incendio”, la Compagnia, nei limiti della Somma Assicurata: • paga anche i danni eventualmente arrecati ai beni assicurati per ordine o comunque a causa dell’Autorità interessata allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; • rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro alla discarica autorizzata più vicina, fino a un massimo del 10% della Somma Assicurata del bene assicurato cui i residui si riferiscono. | |
B) Rischio Locativo | Indennizzo – nei limiti della Somma Assicurata – per la copertura dei danni materiali direttamente subiti dalla Casa e causati da: 1. Incendio; 2. Esplosione; 3. Scoppio; 4. fumo derivante dagli eventi sub 1., 2. e 3.; a condizione che ne sia direttamente responsabile l’Assicurato. |
C) Danni da fenomeno elettrico | Indennizzo – nei limiti della Somma Assicurata – per la copertura dei danni materiali e diretti all'impianto fisso al servizio della Casa o agli apparecchi mobili elettrici o elettronici presenti in Casa, provocati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, indipendentemente dall’evento che li ha provocati. Sono comprese le conseguenze dell’azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica. |
D) Xxxxx da acqua e da eventi naturali | Indennizzo – secondi i limiti e alle condizioni indicati nell’Art. 10 – per la copertura dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da: 1. fuoriuscita di acqua condotta – esclusa quella comunque fuoriuscita dagli impianti di scarico dell’acqua piovana - a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio della Casa. Se il Sinistro è coperto dalla presente Garanzia Assicurativa, la Compagnia rimborsa - nel limite di Euro 1.000 per Anno Assicurativo - anche le spese di riparazione e sostituzione che riguardano le parti di tubazione e i loro raccordi nei muri e nei pavimenti. L’Indennizzo include anche le spese per la ricerca della rottura, per la demolizione e il ripristino funzionale di parti della Casa. È in ogni caso escluso il rimborso delle spese necessarie per adeguare gli impianti alle normative vigenti. 2. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e cose trasportate, quando la violenza di questi eventi naturali si riscontra su una pluralità di beni nella zona in prossimità della Casa e da Sovraccarico di Neve. |
E) Xxxxx e Rapina | Indennizzo – secondo i limiti e condizioni indicati nell’Art.10 – per la copertura dei danni materiali al Contenuto direttamente causati da: 1. furto all’interno della Casa, a condizione che il ladro sia entrato nei locali che contenevano i beni assicurati: a. violandone le difese esterne e/o i mezzi di protezione e chiusura con rottura, scasso, rimozione, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante; b. attraverso vie d'accesso non ordinarie, superando ostacoli o ripari con mezzi artificiosi o particolare agilità personale; c. clandestinamente, cioè entrando mentre l’Assicurato si trova in casa ed uscendo con la refurtiva attraverso porte o finestre a insaputa dell’Assicurato stesso; d. usando chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento agli Assicurati o a persone alle quali gli Assicurati le abbiano affidate, a condizione che lo smarrimento o la |
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sottrazione siano stati denunciati all’autorità giudiziaria. In tal caso la Garanzia Assicurativa è operante dal momento della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo. 2. Rapina all’interno della Casa, anche se le persone sono costrette a entrare in Casa dall'esterno con minacce o violenza. Vengono considerati danni da Xxxxx e da Rapina anche i danni: a. causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il Furto o la Rapina; b. da atti vandalici sul Contenuto, tentati o consumati, fatti dai ladri in occasione di Furto o Rapina; c. per i guasti alla Casa che contiene le cose assicurate, in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati, con il limite del 10% della Somma Assicurata. Ricorda che la Garanzia Assicurativa opera: • solo se la Casa non è in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione (se non abitate e/o prive di mezzi di chiusura o non in funzione) o non completamente finita. • se il Furto o la Rapina sono compiuti all’interno di una Prima Casa, con esclusione di qualsiasi evento avvenga all’interno di Seconde Case. • solo se i mezzi di protezione delle aperture della Casa (x.xx. porte, tapparelle, persiane, serramenti in genere, ecc.) siano: ○ almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private; ○ chiusi con meccanismi che possono essere aperti solo dall’interno o con serrature x xxxxxxxxx, se tali aperture si trovano a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici calpestabili o accessibili. Se i mezzi di protezione e chiusura sono diversi da quanto indicato sopra, la Compagnia, in caso di Sinistro: 1. paga l’Indennizzo senza eccezioni o deroghe, se la diversità riguarda aperture non usate dai ladri per raggiungere il Contenuto; 2. paga l’Indennizzo applicando uno Scoperto del 20%: a. se la diversità riguarda le aperture usate dai ladri per raggiungere il Contenuto e che sono state oggetto di rottura o scasso; b. se i ladri si sono introdotti solo rompendo vetri diversi da quelli antisfondamento (vetro stratificato di sicurezza antintrusione), posti a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici calpestabili o accessibili; c. se il Furto è avvenuto usando impalcature temporanee posizionate a ridosso della Casa per lavori di manutenzione dopo la Data di Decorrenza. Se, invece, i mezzi di protezione e chiusura non funzionano o sono diversi, ma è comunque presente nei locali l’Assicurato o un componente del suo nucleo familiare, la Compagnia paga l’Indennizzo con uno Scoperto del 20%. Sono esclusi in ogni caso i Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso porte, finestre o inferriate, senza manomissione o effrazione delle strutture o dei congegni di chiusura. Ricorda anche che per Preziosi e Valori la Garanzia Assicurativa opera solo se la specifica copertura è stata sottoscritta. In questo caso i limiti sono quelli della Somma Assicurata, con un sottolimite di 500 euro per i Valori. L’uso fraudolento di bancomat e di carte di credito è sempre escluso dalla Garanzia Assicurativa. |
5.3 - Sezione Responsabilità Civile
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RC Famiglia | Indennizzo – secondo i limiti e condizioni indicati nell’Art.10– per la copertura delle somme che l’Assicurato deve pagare, come soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, per risarcire i danni (comprensivi di capitale, interessi e spese) involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale successi nella vita privata, con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali. La Garanzia Assicurativa comprende in ogni caso la responsabilità: 1. per danni da fatto colposo o volontario delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge; 2. derivante da sport, bricolage, hobby, giardinaggio, attività ricreative e di volontariato, pesca (tranne quella subacquea), uso di apparecchiature domestiche, attività di campeggio; 3. derivante dall'organizzazione di feste di famiglia o tra amici; 4. per danni causati da figli minori, anche quando temporaneamente affidati a terzi, nel qual caso se ne assicura anche la relativa responsabilità, a condizione che i figli siano stati affidati gratuitamente e/o per cortesia e ad eccezione dei danni alle cose degli stessi terzi a cui i minori sono affidati. La Garanzia Assicurativa comprende anche la responsabilità de (i) i figli minorenni non conviventi con l’Assicurato in quanto affidati al coniuge legalmente separato o divorziato, e (ii) i figli naturali minorenni non conviventi purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dall’Assicurato; 5. per danni imputabili a minorenni temporaneamente affidati all’Assicurato a titolo gratuito, di cortesia o in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento. La Garanzia Assicurativa comprende inoltre; 6. i rischi connessi con la gestione della Prima Casa o di Seconde Case (compresi residence e camere d’albergo), inclusi danni derivanti dallo spargimento di acqua causato dalla rottura accidentale di apparecchiature domestiche o relativi raccordi alle condutture del fabbricato; 7. la responsabilità derivante i lavori di ordinaria manutenzione (affidati a terzi o realizzati in economia), compresi i danni fisici subiti dai lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori esclusivamente per morte e per lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 cod. pen.. Questa Garanzia Assicurativa opera nei limiti del 50% del Massimale; 8. la responsabilità per danni a cose di terzi da incendio, Esplosione, scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo: - di seconde case di villeggiatura non di proprietà, camere di albergo, residence, e relativi impianti e contenuto, in uso/locazione per un periodo continuativo non superiore a 30 giorni; - di cose mobili detenute e/o di proprietà dell’Assicurato; - di locali, e relativi impianti, usati dai figli di età non superiore a 26 anni dei membri al nucleo familiare assicurato, anche se non conviventi con il membro del nucleo in quanto residenti altrove per motivi di studio. Questa Garanzia Assicurativa opera nei limiti del 20% del Massimale. 9. la responsabilità per danni causati dagli addetti ai servizi domestici, anche occasionali quali babysitter, dog-sitter, persone alla pari, badante, giardiniere, ecc. 10. la responsabilità per gli infortuni sul lavoro subiti dai soggetti elencati nel punto 9 – diversi dalle malattie professionali - a condizione che questi soggetti siano in regola con gli obblighi assicurativi di legge, per coprire l’Assicurato:• per l’azione di rivalsa esercitata dagli istituti di assicurazione pubblica INAIL e/o INPS; • in relazione ai danni, per morte e lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5% (in base all’allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati da tali Istituti, per i quali l’Assicurato sia obbligato ai sensi del Codice Civile. |
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Area | Prestazione |
La Garanzia Assicurativa è operante per gli infortuni sul lavoro quando gli addetti sopra definiti non siano dipendenti dell’Assicurato, a condizione però che dall’evento derivi la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 cod. pen. 11. la responsabilità derivante dalla proprietà/uso di golfcar e mezzi a motore per invalidi, mezzi a motore per giardinaggio, biciclette (anche a pedalata assistita), natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5mt, tavole da surf o windsurf; 12. la responsabilità in qualità di trasportato di autoveicoli a motore, tranne i danni all’autoveicolo stesso; 13. l’azione di rivalsa intentata da imprese di assicurazione attive nel ramo r.c. veicoli e/o natanti a motore, a seguito della messa in circolazione di questi mezzi, non di proprietà dell’Assicurato, da parte di: - minori o incapaci dei quali l’Assicurato deve rispondere, a condizione che (i) la circolazione avvenga a sua insaputa e (ii) esista una polizza di assicurazione r.c.a. valida ed operante; - l’Assicurato per le rivalse relative a limitazioni alla guida, quali condizioni di “guida esclusiva” e/o “guida esperta”, o formule con franchigia, previste da una polizza di assicurazione r.c. circolazione di valida ed operante. Questa Garanzia Assicurativa viene prestata nei limiti di € 50.000. Sono in ogni caso esclusi i danni causati al veicolo e/o natante. 14. la responsabilità derivante dalla proprietà, detenzione o uso non professionale di cani, gatti od altri analoghi animali domestici. Rispetto alla proprietà o uso di cani, la Garanzia Assicurativa opera solo se l’Assicurato è in regola con la normativa in materia di proprietà, possesso e detenzione di cani; 15. la responsabilità derivante dalla partecipazione a tirocini e/o stage presso Enti pubblici o privati, tranne i danni a cose dell’Ente stesso. La Garanzia Assicurativa copre anche la responsabilità per danni derivanti da: 16. inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia ricevuta dall’Assicurato prima della scadenza dell’Assicurazione. Questa Garanzia Assicurativa opera nei limiti del 10% del Massimale con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 5.000; 17. interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, a causa di un Sinistro a persone e/o cose coperto dalla Garanzia Assicurativa. Questa Garanzia Assicurativa opera nei limiti del 10% del Massimale e con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 5.000. | |
RC Proprietario | Indennizzo – secondo i limiti e condizioni indicati nell’Art. 10 – per la copertura delle somme che l’Assicurato deve pagare, come soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, per risarcire i danni (comprensivi di capitale, interessi e spese) involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà della Casa. La Garanzia Assicurativa comprende in ogni caso la responsabilità per i danni causati da: 1. giardini, parchi, alberi, orti, aree private, attrezzature sportive/gioco e piscine ad uso privato, se per uso e caratteristiche costituiscono pertinenza della Casa; 2. fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura, rigurgito o occlusione accidentale di condutture di impianti al servizio della Casa. La Garanzia Assicurativa comprende inoltre la responsabilità per i danni: 3. la responsabilità derivante da lavori di ordinaria manutenzione (affidati a terzi o realizzati in economia), compresi i danni fisici subiti dai lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori stessi per morte e per lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 Codice Penale, subite da operai impegnati nei lavori. Questa Garanzia Assicurativa opera: |
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Area | Prestazione |
- a condizione che (i) l’Assicurato non assuma la direzione dei lavori e che, se previsto dalla L. 81/2008 xx.xx., venga nominato un “Responsabile dei lavori”; e (ii) la durata dei lavori non sia ragionevolmente superiore a 15 giorni lavorativi; - nei limiti del 50% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza. 4. la responsabilità per danni a cose di terzi da incendio, Esplosione, scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo, della Casa e relativi impianti; se l’Assicurato ha affittato la Casa a terzi, i danni subiti dai beni mobili di contenuti in Casa. Questa Garanzia Assicurativa è prestata nei limiti del 20% del Massimale. 5. in caso di Casa concessa in locazione a terzi, la responsabilità per danni derivanti da beni mobili in esso contenuti, di proprietà dell’Assicurato e usati da tali terzi 6. In caso di Casa concessa in locazione a terzi in un condominio, la responsabilità per danni alle parti comuni dalla condotta del terzo, per quanto imputabile all’Assicurato. La Garanzia Assicurativa si estende infine alla responsabilità per danni derivanti da: 7. inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia ricevuta dall’Assicurato prima della scadenza dell’Assicurazione. Questa Garanzia Assicurativa opera nei limiti del 10% del Massimale e con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 5.000; 8. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, dovute a Sinistro indennizzabile a persone e/o cose secondo questa Garanzia Assicurativa. La Garanzia Assicurativa opera nei limiti del 10% del Massimale e con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 5.000. A parziale deroga di quanto indicato nell’Art. 6.2, ai fini della Garanzia Assicurativa “RC Proprietario” si considerano "terzi" anche i figli e i genitori dell'Assicurato che non convivono con lui nei seguenti casi: • morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 Codice Penale • danni ai beni per i fatti indicati ai precedenti punti 2 e 4, purché su tali beni non vi siano quote di proprietà dell’Assicurato. Ricorda che se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio sia la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune. È escluso il maggior onere che l'Assicurato deve eventualmente pagare in partecipazione con gli altri condomini per le spese che derivano dal Sinistro. |
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?
6.1 Sezione “Assistenza”
Area | Esclusioni |
Fabbro/ Serramentista per interventi di emergenza/ Sorvegliante per interventi di emergenza/ Vetraio per interventi di emergenza/ Idraulico per interventi di emergenza/ | Si applicano queste esclusioni: 1. situazioni dovute a eventi provocati o dipendenti da: a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c. sviluppo comunque iniziato, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d. condotta volontaria o fatto illecito dell’Assicurato; e. suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato; f. sinistri provocati dall'Assicurato a seguito dell’abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; g. sinistri derivanti da atti di pura audacia o sfrontatezza (cd. temerarietà) |
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Area | Esclusioni |
Elettricista per interventi di emergenza/ Termoidraulico/ Tecnico gas/ Spese d’albergo/ Rientro anticipato/ Allarmi in Casa | dell'Assicurato; h. eventi successi fuori dal periodo di copertura; 2. xxxxx conseguenti a mancato o ritardato intervento della Struttura Organizzativa di Assistenza o di Supporto causato da circostanze fortuite o imprevedibili; 3. diritti nei confronti della Struttura Organizzativa di Assistenza o di Supporto prescritti dopo 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto di ricevere assistenza; 4. ritardi o ostacoli nell’esecuzione dell’attività della Struttura Organizzativa di Assistenza o di Supporto derivanti da eventi esclusi o ogni altra circostanza accidentale ed imprevedibile. |
6.2 - Sezione “Danni alla Casa e al Contenuto”
Area | Esclusioni |
A) Danni da incendio | Sono esclusi dalla copertura della Garanzia Assicurativa i danni: 1. conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio; 2. conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi; 3. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi; 4. a pannelli solari e fotovoltaici, attrezzature di giardini e parchi, campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco; 5. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 6. indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 7. causati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software; 8. determinati volontariamente dall’Assicurato o dei familiari suoi conviventi, a meno che si tratti di persone di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge. Per quanto riguarda il Contenuto, sono esclusi dalla copertura della Garanzia Assicurativa i danni: 9. a beni di uso professionale e, comunque, non destinati a uso domestico e personale e in genere quanto non è compreso nella definizione di Contenuto; 10. la perdita, distruzione o deterioramento di Valori; 11. lo smarrimento o il furto avvenuto in occasione degli eventi assicurati. |
B) Rischio Locativo | Si applicano le esclusioni valide per la Garanzia “Danni da Incendio”. |
C) Xxxxx da fenomeno elettrico | Oltre alle esclusioni valide per la Garanzia “Danni da Incendio”, sono esclusi i danni: 1. a tubi catodici, valvole, lampade elettriche e altre fonti di luce, resistenze elettriche scoperte, pannelli solari e fotovoltaici, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’aperto e/o all’esterno della Casa; 2. causati da usura o manomissione o difetto di materiale, imperizia o negligenza degli addetti alla riparazione o manutenzione dei beni interessati; |
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Area | Esclusioni |
3. derivanti da fasi di montaggio, prova, collaudo e manutenzione. | |
D) Xxxxx da acqua e da eventi naturali | Oltre alle esclusioni valide per la Garanzia “Danni da Incendio”, sono esclusi i danni: 1. da rigurgito, traboccamento e/o occlusione di condutture; 2. da gelo, umidità o stillicidio, usura, corrosione o difetti di materiale; 3. da rotture o da occlusioni di: impianti di irrigazione, impianti di piscine o tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno della Casa; 4. da rottura di apparecchi elettrodomestici e relativi raccordi in gomma e flessibili; 5. subiti da tende, veneziane, gazebo, pergolati e beni posti all’aperto, Case aperte su uno o più lati o sprovvisti di serramenti totalmente o parzialmente; 6. alle Case non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della più recente ristrutturazione del tetto, per i danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dalla neve; 7. da impermeabilizzazioni difettose e/o infiltrazioni d’acqua per omesso o insufficiente scarico dell’acqua piovana dai sistemi di scarico o da rottura, rigurgito e/o occlusione di condutture. |
E) Xxxxx e rapina | Sono esclusi i danni: 1. conseguenza diretta di atti di guerra, anche non dichiarata, insurrezione, invasione, requisizione o confisca, sequestro, terrorismo, sabotaggio, scioperi, rivolte, sommosse, tumulti popolari, occupazione militare e non; 2. direttamente causati da incendi, esplosioni, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; 3. ai beni assicurati posti nelle pertinenze / dipendenze della Casa, ma non comunicanti direttamente con essa (es. box, soffitta e cantina); 4. provocati o agevolati, con atti volontari o con colpa grave da: a. Assicurato; b. persone che abitano od occupano a qualsiasi titolo la Casa; c. persone di cui l’Assicurato è responsabile; d. incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o della Casa; e. persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non vivono con lui; f. Collaboratori Domestici, anche mentre svolgono le loro mansioni nella Casa. 5. indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; 6. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se la Casa rimane per più di 45 giorni consecutivi disabitata o incustodita. Per i Preziosi e i Valori la Garanzia Assicurativa non è più valida dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte. |
6.3 - Sezione “Responsabilità Civile”
Non sono considerati terzi, e quindi non sono indennizzabili:
• Assicurati
• i genitori non conviventi degli Assicurati;
• i figli non conviventi degli Assicurati;
• le Società e le persone giuridiche il cui patrimonio non è separato da quello dell’Assicurato;
• le Società e le persone amministratore.
giuridiche di
cui
l’Assicurato
è titolare, socio illimitatamente responsabile o
Area | Esclusioni |
RC Famiglia | Sono esclusi i danni che derivano da: 1. Furto; 2. fatti commessi volontariamente, a meno che la responsabilità sia di persone di cui |
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Area | Esclusioni |
l’Assicurato è responsabile ai sensi di legge; 3. proprietà o uso di veicoli a motore soggetti all’obbligo assicurativo indicato all’art. 122 del D.Lgs. 209/2005, tranne i casi di danni inclusi nella Garanzia Assicurativa indicati al punto 8 della sezione RC Famiglia della tabella riportata nell’Art. 5.3; 4. proprietà o uso di: velivoli e aeromobili di qualsiasi tipo, a motore e non (anche quelli soggetti al D.P.R. 404/88 e successive modificazioni – volo diporto e sportivo); natanti a motore e non a motore, questi ultimi solo se più lunghi di 6,5 metri; 5. attività professionali retribuite, anche sportive, attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; affitti e locazioni; 6. pratica di sport con mezzi a motore; 7. pratica del modellismo, relativamente ai danni ai modelli; 8. attività di volontariato medica o infermieristica; 9. proprietà di immobili e fabbricati in genere; 10. attività venatoria o uso di cani durante la caccia; 11. detenzione illegale di armi e munizioni o uso di armi; sono esclusi i casi di legittima difesa e della pratica di tiro a segno e tiro a volo; 12. detenzione e/o dall’impiego di esplosivi; 13. proprietà, detenzione e uso di animali quali i cavalli e altri animali da sella, diversi da quelli indicati al punto 16 della sezione RC Famiglia della tabella riportata nell’art. 5.3; 14. detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche o da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 15. amianto e/o a prodotti contenenti, direttamente o indirettamente, e di qualunque natura; 16. emissione di onde e/o campi elettromagnetici, magnetici, elettrici o radianti; 17. inquinamento e contaminazione, tranne quanto previsto dal punto 16 della sezione A) della tabella riportata nell’art. 5.3; 18. fumo passivo; 19. utilizzo di Internet, posta elettronica e social network; perdita, alterazione, indisponibilità, distruzione di dati o di programmi software; malfunzionamento di hardware, software e chip impressi. Sono esclusi anche i danni a: 20. cose in uso, consegna e/o custodia all’Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, tranne i casi di danni inclusi nella Garanzia Assicurativa indicati al punto 8 della sezione RC Famiglia della tabella riportata nell’art 5.3 e gli impianti di proprietà di società di erogazione di pubblici servizi (quali luce, gas, acqua, telefono) al servizio della Casa; 21. cose altrui, quando derivano da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o custodite da lui, tranne i casi di danni inclusi nella Garanzia Assicurativa indicati al punto 8 della sezione RC Famiglia della tabella riportata nell’art. 5.3. Sono esclusi in ogni caso: 22. la responsabilità contrattuale dell’Assicurato e/o derivante da inadempienza di obblighi fiscali; 23. il pagamento di multe, ammende, contravvenzioni, penali o altre sanzioni pecuniarie inflitte a qualunque titolo, anche punitivo o esemplare. | |
RC Proprietario | Oltre alle esclusioni valide per la Garanzia “RC Famiglia”, fatta eccezione per l’esclusione al punto 11, sono esclusi i danni che si verificano in relazione o in seguito a: 1. proprietà di Case non destinate a uso abitativo; 2. proprietà di parti della Casa annesse e intercomunicanti con la Casa stessa e non destinate ad uso abitativo, anche se non ne hanno modificato la destinazione abitativa; 3. proprietà di Case non in buone condizioni di statica e manutenzione oppure in corso di |
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Area | Esclusioni |
costruzione; 4. gelo di condutture di impianti al servizio della Casa che siano esterne o in locali privi di riscaldamento da più di 48 ore; 5. umidità e stillicidio, o insalubrità dei locali della Casa; 6. perdita di liquidi fuoriusciti da condutture interrate e/o impianti di irrigazione e/o piscine 7. interruzioni o sospensioni di attività; industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi 8. inquinamento o contaminazione di qualsiasi forma, tranne quanto previsto al punto 7 della sezione RC Proprietario della tabella riportata nell'art. 5.3 |
Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?
7.1 - Quando iniziano e quanto durano?
Le Garanzie Assicurative durano un anno a partire dalle ore 24.00 de:
• la Data di Decorrenza, se il primo addebito del Premio è andato a buon fine; oppure, in caso contrario
• la data di pagamento del Premio.
7.2 - Quando si rinnovano?
L’Assicurazione non prevede tacito rinnovo
7.3 - Quando cessano?
In aggiunta ai casi indicati nel successivo Art. 14, le Garanzie Assicurative cessano in ogni caso, senza possibilità di rinnovo, se si verifica uno di questi eventi.
Evento | Data di cessazione | |||||
Trasferimento dall’Italia | della | residenza | del | Cliente | fuori | Dalla data di trasferimento della residenza |
Trasferimento della residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America | Dalla data di trasferimento della residenza |
Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?
Il Beneficiario della Garanzie Assicurative è l’Assicurato. Con specifico riferimento alla Garanzia Assicurativa:
• "RC Famiglia” è Assicurato la persona fisica che è:
○ il Cliente;
○ il coniuge del Cliente o la persona che, pur non sposata con il Cliente, ne convive di fatto come marito e moglie (cd. more uxorio);
○ tutti i componenti del nucleo familiare del Cliente (compresi i parenti e gli affini), a condizione che siano stabilmente conviventi con il Cliente e risultino dal suo certificato di stato di famiglia al momento del Sinistro;
○ i figli di età non superiore a 26 anni delle persone appartenenti al nucleo familiare assicurato, ma che non fanno parte di tale nucleo in quanto residenti altrove per motivi di studio;
• “RC Proprietario” è Assicurato la persona fisica proprietaria della Casa;
• “Rischio Locativo” è Assicurato la persona fisica che ha in uso la Casa sulla base di un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà, principalmente locazione ma anche sub-locazione, comodato, usufrutto, uso, abitazione.
Non possono essere beneficiari i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU,
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dall’Unione
Europea
e dagli Stati Uniti d’America o
comunque
i soggetti
inclusi
nelle liste di restrizione
all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 9. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia?
Oltre ai Massimali indicati al successivo Art. 10, la Compagnia applica in taluni casi anche Franchigie e Scoperti, secondo quanto indicato per ciascuna Garanzia Assicurativa all’Art. 10.
Art. 10. Quali sono i massimali?
I Massimali e le Somme Assicurate sono indicate nel Modulo di Polizza per ciascuna Garanzia Assicurativa.
Ricorda che:
• i Massimali sono diversi per ciascuna Garanzia Assicurativa e valgono, salva diversa indicazione, per Sinistro e Anno Assicurativo nel caso di più sinistri;
• lo Scoperto e la Franchigia si applicano per Sinistro.
Si applicano inoltre i seguenti limiti di Indennizzo, salvo ove diversamente indicato per le singole Garanzie Assicurative.
10.1 - Sezione “Assistenza Casa”
Area | Massimale / Indennità / Limite | Scoperto / Franchigia |
A) Fabbro/ Serramentista per interventi di emergenza | Massimale € 500,00 (IVA compresa) per Sinistro e per un massimo di 3 volte/Anno Assicurativo. | Nessuno |
B) Sorvegliante per interventi di emergenza | Massimale di 8 ore per le spese relative al sorvegliante. | Nessuno |
C) Idraulico per interventi di emergenza | Massimale € 500,00 (IVA compresa) per Sinistro e per un massimo di 3 volte/Anno Assicurativo. | Nessuno |
D) Idraulico per interventi di emergenza | Massimale € 500,00 (IVA compresa) per Sinistro e per un massimo di 3 volte/Anno Assicurativo. | Nessuno |
E) Elettricista per interventi di emergenza | Massimale € 500,00 (IVA compresa) per Sinistro per un massimo di 3 volte/Anno Assicurativo. | Nessuno |
F) Termoidraulico / Tecnico del gas | Massimale € 500,00 (IVA compresa) per Sinistro per un massimo di 3 volte/Anno Assicurativo. | Nessuno |
G) Spese d’albergo | Massimale € 300,00 (IVA compresa) per Sinistro e nucleo familiare e per un massimo di 2 volte/Anno Assicurativo. | Nessuno |
H) Rientro anticipato | Massimale € 300,00 (IVA compresa) per Sinistro e per un massimo di 2 volte/Anno Assicurativo. | Nessuno |
10.2 Sezione “Danni alla Casa e al Contenuto”
I limiti dell'Indennizzo sono quelli delle Somme Assicurate indicate nel Modulo di Polizza per ciascuna Garanzia Assicurativa e categoria di beni assicurati, salvo che ricorrano i casi indicati dall'art. 1914 del Codice Civile.
Si applicano inoltre i seguenti limiti di Indennizzo.
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Area | Massimale / Indennità / Limite | Scoperto / Franchigia |
A) Danni da Incendio C) Danni da fenomeno elettrico | Limite d’Indennizzo: • € 5.000 per singolo oggetto, salvo il caso in cui il Sinistro avvenga nelle pertinenze/dipendenze della Casa, in cui il limite dell'Indennizzo è il 10% della Somma Assicurata, con un massimo di € 500 euro per singolo oggetto; • € 1.500 per i Valori. Ricorda che: 1. gli oggettI possono essere pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e opere d’arte, raccolte e collezioni, pezzi e servizi di argenteria, pezzi di antiquariato, orologi da polso e da tasca, Preziosi: fino a 5.000€ per singolo oggetto 2. raccolte, collezioni e servizi sono considerati un unico oggetto. | Franchigia minima € 250, salvo espressa previsione Franchigia maggiore per singole Garanzie Assicurative. |
D) Danni da acqua ed eventi naturali | Limite d’Indennizzo, fermi i limiti d’Indennizzo validi per le aree A) e C) sopra indicate: • fino al 70% della Somma Assicurata; • pari all’1% della Somma Assicurata con il massimo di € 2.500, nel caso di più sinistri per i danni da grandine a tettoie, serramenti, lastre. | Scoperto del 10% |
E) Furto e Rapina | Limite d’Indennizzo € 5.000 per singolo oggetto, salvo il caso in cui il Sinistro avvenga nelle pertinenze/dipendenze della Casa, in cui il limite d’Indennizzo è di € 500 euro per singolo oggetto. 1. gli oggetti possono essere pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e opere d’arte, raccolte e collezioni, pezzi e servizi di argenteria, pezzi di antiquariato, orologi da polso e da tasca, Preziosi fino a 3.000€ per singolo oggetto, salvo il caso in cui il Sinistro avvenga nelle pertinenze/ dipendenze della Casa, in cui il limite d’Indennizzo è di € 500 euro per singolo oggetto. 2. raccolte, collezioni e servizi sono considerati un unico oggetto. | • Franchigia minima € 250. • In deroga a quanto sopra, nei casi previsti nell’Art. 5.2, possono applicarsi franchigie e scoperti in misura differente dalla Franchigia indicata sopra |
10.3 - Sezione “Responsabilità Civile”
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Area | Massimale / Indennità / Limite | Scoperto / Franchigia | ||||
A) RC Famiglia B) RC Proprietario | Massimale Polizza | come | da | Modulo | di | • Franchigia € 150,00 (per danni a cose) • In deroga a quanto sopra, nei casi previsti nell’Art. 5.2, possono applicarsi franchigie e scoperti in misura differente dalla Franchigia indicata sopra |
Ricorda che:
• se la domanda di risarcimento
riguarda un
danno di
cui
sono corresponsabili contemporaneamente
più
Assicurati, il Massimale resta in ogni caso unico;
• se la domanda di risarcimento
riguarda un
evento che vede la corresponsabilità
dell’Assicurato
o di
più
Assicurati insieme ad altri soggetti non assicurati, il risarcimento è commisurato alla sola quota di responsabilità a carico dell’Assicurato o degli Assicurati, escluso ogni maggior onere derivante dall’applicazione della disciplina sulla corresponsabilità tra soggetti danneggianti.
Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
Il Premio è annuo e si paga con versamento unico anticipato per ogni Anno Assicurativo.
Il Cliente può pagare con carta di credito accettata dalla Compagnia o circuito PayPal e il pagamento, effettuato con queste modalità, costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
L’importo complessivo del Premio dipende dalle specifiche Garanzie Assicurative scelte dal Cliente alla sottoscrizione del Modulo di Polizza ed è determinato sulla base della Superficie dichiarata nel Modulo di Polizza, per le garanzie “Danni da incendio” e “Danni da Acqua e da Eventi Naturali” riferite alla Casa e per la garanzia “Rischio Locativo”.
Ricorda che:
la tolleranza ammessa è fino al 10%: se la Superficie dichiarata, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella effettiva, l'Indennizzo è in proporzione del rapporto fra la Superficie dichiarata, aumentata del 10%, e quella che risulta al momento del Sinistro.
Art. 12. Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione?
Il Premio e le Condizioni di assicurazione rimarranno invariati fino alla scadenza dell’Assicurazione che ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.
Art. 13. Dove valgono le Garanzie Assicurative?
L’Assicurazione è valida in tutto il mondo, tranne per gli eventi dannosi accaduti negli Stati Uniti d’America e in Canada.
Art. 14. Si può recedere dall'Assicurazione?
COME RECEDERE
14.1 Recesso del Contraente
Il Cliente può recedere dall’Assicurazione e, quindi, far cessare le Garanzie Assicurative, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata alla Compagnia secondo le modalità indicate nell’Art. 18 che segue.
Ricorda che:
• il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza;
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• una volta ricevuta la comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa il Premio incassato al netto delle imposte entro i 30 giorni successivi alla data in cui riceve la documentazione che consente il rimborso.;
• se il Cliente denuncia un Sinistro, rinuncia automaticamente al diritto di recedere dall’Assicurazione.
14.2 Recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione e, quindi, far cessare le Garanzie Assicurative, se si verifica uno di questi eventi:
Evento | Efficacia del recesso |
Iscrizione, dopo la sottoscrizione, del Cliente in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) | Ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso |
Scoperta della inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni del Cliente alla stipulazione dell’Assicurazione nel Modulo di Polizza oppure in altri documenti in fase assuntiva | Ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso |
14.3 Recesso in caso di Sinistro
La Compagnia o il Cliente possono recedere dall’Assicurazione dopo ogni Sinistro denunciato in base alle Condizioni di Assicurazione e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, dandone preavviso all’altra parte con raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati nell’Art. 18 che segue.
In questo caso, il recesso è efficace nei seguenti termini
Soggetto recedente | Efficacia del Recesso |
Cliente | Data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Compagnia. Entro il 15° giorno successivo a tale data, la Compagnia rimborsa al Cliente la parte di Premio relativa al periodo non goduto, escluse le imposte. |
Compagnia | 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia, la Compagnia rimborsa al Cliente la parte di Premio relativa al periodo non goduto, escluse le imposte. |
Il pagamento o la riscossione dei Premi in scadenza dopo la denuncia del Sinistro o dopo qualunque altra iniziativa della Compagnia, del Cliente e/o dell’Assicurato non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?
La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
• perdita di uno o più requisiti indicati all’Art. 3.2: la Compagnia restituisce la porzione di Premio relativa al periodo tra la cessazione dell’Assicurazione e la scadenza originaria, al netto delle imposte. In caso di ritardo della comunicazione di perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale pari ai costi per la gestione dell’Assicurazione per il periodo in cui non era a conoscenza della cessazione;
• recesso del Cliente ai sensi dell’Art. 14.1: la Compagnia rimborsa il Premio incassato al netto delle imposte;
• recesso in caso di Sinistro ai sensi dell’Art. 14.3: a Compagnia rimborsa al Cliente la parte di Premio relativa al periodo non goduto, escluse le imposte.
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Art. 16. Quali obblighi ulteriori hanno Cliente e Assicurato?
La Compagnia ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le necessarie indicazioni e informazioni.
Il Cliente ha l'obbligo di:
• installare in Casa e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX entro 30 giorni dalla data in cui lo riceve;
• mantenere il dispositivo Habit@t HOMEBOX regolarmente in dell’Assicurazione;
funzione
per
tutto
il periodo di validità
16.1 Dispositivo Habit@t HOMEBOX
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX si compone di:
• 1 unità centrale GSM, con la SIM per contattare telefonicamente gli operatori premendo il pulsante di chiamata;
• 1 rilevatori wireless di presenza di acqua;
• 1 rilevatore wireless di fumo.
La Compagnia offre al Cliente il dispositivo Habit@t HOMEBOX in Comodato d’uso gratuito. Il Cliente non sostiene alcuna spesa per la spedizione, l'utilizzo, l'installazione e la disinstallazione del dispositivo.
Il Cliente può installare e disinstallare il dispositivo in autonomia, seguendo le istruzioni che ha ricevuto insieme al dispositivo. In caso di malfunzionamenti è possibile compilare il form di richiesta presente sul sito xxx.xxxxxx.xx all'interno della sezione “Servizio clienti e reclami”.
Ricorda che:
• il Cliente è tenuto a custodire e a conservare il dispositivo Habit@t HOMEBOX con diligenza e a farne un uso riconducibile esclusivamente alle Garanzie Assicurative;
• sono vietati subcomodato, sublocazione e cessione, anche parziale, cambio della destinazione d’uso e qualunque intervento diretto o indiretto sul dispositivo Habit@t HOMEBOX.
16.2 Funzionalità del Dispositivo Habit@t HOMEBOX
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX rileva e segnala autonomamente alla Struttura Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato, l’esaurimento delle batterie e la mancanza di segnale. In questi casi, la Struttura Organizzativa di Supporto contatta, tramite SMS, il Cliente segnalando la possibile situazione di allarme (prestazioni Allarmi in Casa).
Art. 17. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?
L’Assicurazione e il Premio sono determinati in base alle informazioni date, e alle dichiarazioni fatte, dal Cliente in
base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile: di conseguenza, dichiarazioni inesatte o incomplete su
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono causare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione in base agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
In particolare, il Premio per le garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da Acqua e da Eventi Naturali” relativo alla Casa e “Rischio Locativo” sono determinati sulla base della Superficie dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza. Relativamente a tale dichiarazione è ammessa una tolleranza fino al 10%. Perciò, solo qualora la Superficie dichiarata aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva, Cardif risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato, così maggiorato, e quello risultante al momento del Sinistro.
Il Cliente deve inoltre dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. La mancata comunicazione da parte del Cliente, o la mancata accettazione da parte della Compagnia, può causare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione in base all'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 18. Come comunicare con la Compagnia?
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COME COMUNICO CON LA COMPAGNIA
Se non indicato diversamente nelle Condizioni di Assicurazione, le comunicazioni del Cliente alla Compagnia
riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:
• a mezzo posta, a: Cardif - Back Office Protezione – Post vendita Casella Postale 550 – 00000 Xxxxxx;
• a mezzo fax, al numero: 00.00000000;
• tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Alla comunicazione deve essere allegata la copia di un valido documento di identità e del codice fiscale e, in caso di invio via e-mail, anche una scansione della comunicazione debitamente firmata.
Il Cliente, telefonando al numero verde Servizio Clienti:
000.00.00.00 oppure da estero e telefoni cellulari al numero x00 00.00.00.0000
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
potrà anche chiedere informazioni relative alle caratteristiche dell’Assicurazione.
La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione. Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dal Contraente/Assicurato.
Art. 19. Cosa fare in caso di altre garanzie assicurative per il medesimo rischio?
Il Cliente è liberato dall’obbligo di comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre
assicurazioni a copertura degli stessi rischi coperti da questa Assicurazione. Tuttavia, se succede un Sinistro,
l’Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori interessati – inclusa la Compagnia – indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. La violazione volontaria dell’obbligo di avviso può consentire alla Compagnia di non pagare l’Indennizzo.
Art. 20. E' possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti di Xxxxxxx
No, l’Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall’Assicurazione.
Art. 21. Oneri
Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al Premio, all’Indennizzo o all’Assicurazione sono a carico del Cliente, anche se anticipati da altri soggetti.
Art. 22. Quale legge si applica?
Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 23. Quale è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione dell’Assicurazione e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente/Assicurato e/o avente diritto.
Gestione del Sinistro
Art. 24. Come si denuncia un sinistro?
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
24.1 Sezione "Assistenza Casa"
La fornitura delle prestazioni in forma di Assistenza è garantita dalla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
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Per avere diritto all’Assistenza, l’Assicurato - prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale - deve contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, chiamando il seguente numero di telefono:
• 00 00 00 00 00
La Struttura Organizzativa di Assistenza è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Per ottenere Assistenza, l’Assicurato dovrà:
1. comunicare con precisione alla Struttura Organizzativa di Assistenza:
1. il tipo di Assistenza richiesta;
2. Nome e Cognome del Cliente;
3. indirizzo del luogo in cui si trova;
4. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà a richiamarlo.
2. fornire alla
Struttura
Organizzativa di Assistenza in versione completa ogni
ulteriore
documento
ritenuto
necessario per prestare l'Assistenza e, in ogni caso, gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Ricorda che:
• la Struttura Organizzativa di Assistenza non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa stessa. Pertanto in ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa di Assistenza che interverrà direttamente o lo dovrà espressamente autorizzare.
• se l'Assicurato non usufruisce di una o più forme di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Assistenza non fornisce indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
• per le prestazioni “Allarmi in casa” è la Struttura Organizzativa di Supporto a fornirle direttamente l’Indennizzo,
allertata dall’unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX,
correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
24.2 Sezione “Danni alla Casa e al Contenuto”
purché
Le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dall’Assicurazione possono essere esercitati unicamente dal Cliente e dalla Compagnia.
X. Xxxxxxxx in caso di Sinistro
Verificatosi il Sinistro, il Cliente/Assicurato (o chi per esso) deve:
1. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia nei limiti di quanto previsto ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
2. telefonare al Servizio Clienti appena possibile, e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, al seguente numero telefonico:
n° 800. 92.02.22 (numero verde accessibile da telefono fisso)
n° 00.00.00.00.00 (accessibile da telefono cellulare o dall’estero)
Il Servizio Clienti è attivo lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e fornirà tutte le informazioni necessarie per la denuncia del Sinistro.
3. inviare il modulo di avviso di sinistro a:
Cardif – Back Office Protezione Ufficio – Sinistri per posta o e-mail ai seguenti indirizzi: Casella postale 421 – 00000 Xxxxxx;
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax: 02. 00000000.
Il modulo di avviso di sinistro potrà essere recuperato attraverso i seguenti canali:
- sito internet: xxx.xxxxxx.xx
- Servizio Clienti.
Con il modulo di avviso Sinistro, occorre indicare luogo, giorno, ora e circostanze del Sinistro, cause presunte dell’evento e importo approssimativo del danno.
4. in caso di più contratti di assicurazione con più compagnie a copertura dello stesso rischio, darne avviso a tutte le compagnie, indicando a ciascuna il nome dell’altra, secondo quanto previsto dall’Art. 19;
Ricorda che la violazione degli obblighi dei punti 1, 2, 3 o 4 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
5. su richiesta della Compagnia, e comunque sempre in caso di incendio, furto, rapina o Sinistro presumibilmente per atto volontario, l’Assicurato deve presentare una denuncia simile all’Autorità Giudiziaria, inviandone copia alla Compagnia;
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6. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a quanto il perito ha finito le proprie verifiche e, comunque, per il tempo ragionevolmente necessario per fare correttamente la perizia del danno. La Compagnia non rimborsa le spese per la conservare queste tracce/residui;
7. fare un
elenco dettagliato dei danni
subiti,
precisando
qualità,
quantità
e valore delle cose
distrutte o
danneggiate, e indicando il rispettivo valore, nonché mettere a disposizione la documentazione probatoria in suo possesso, quale ad esempio conti, fatture, ricevute, fotografie, e qualsiasi altro documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia o dai periti per le loro indagini e verifiche;
8. riguardo ai titoli di credito (x.xx. xxxxxxx, cambiati, etc.), denunciare il fatto al debitore e fare la procedura di ammortamento, se consentita dalla legge.
Le comunicazioni scritte alla Compagnia devono essere fatte:
• secondo quanto previsto al precedente Art. 18
• senza (i) esagerare volontariamente l’importo del danno, (ii) dichiarare che sono state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, (iii) nascondere, sottrarre o manomettere cose non rubate o salvate,
(iv) usare mezzi o documenti falsi, contraffatti o fraudolenti per usarli come giustificazione, (v) modificare volontariamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro: in caso di violazione di questi divieti, l’Assicurato perde ogni diritto all’Indennizzo.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve comunicarlo alla Compagnia appena ne ha notizia.
Le cose recuperate diventano proprietà della Compagnia, se il danno è stato integralmente coperto dalla Compagnia. Se, invece, il danno è stato coperto solo in parte, il valore delle cose recuperate viene ripartito tra l’Assicurato e la Compagnia in proporzione tra l’Indennizzo e il valore dei beni. L’Assicurato può, a sua scelta, tenere i beni recuperati e restituire alla Compagnia quanto ricevuto come Indennizzo.
B. Valutazione del danno
L’importo del danno è concordato:
• in accordo diretto tra Compagnia (o persona incaricata) e Assicurato (o persona designata); oppure
• se chiesto dalla Compagnia o dall’Assicurato, coinvolgendo due periti nominati (uno della Compagnia e l’altro dell’Assicurato) con apposito atto unico. In questo caso:
i due periti ne devono nominare un terzo se (i) sono in disaccordo tra loro, o (ii) se lo richiede uno dei periti. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto. Se la Compagnia o l’Assicurato non nominano il proprio perito (o se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo), la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Compagnia e Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile coperto dall’Assicurazione, la Compagnia rimborsa, nei limiti del
5% dell’Indennizzo, e
comunque
entro un
massimo di € 2.500,00, le spese e gli onorari del perito scelto
dall’Assicurato, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.
C. Attività dei periti
I periti:
1. indagano su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificano l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferiscono se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno mutato il rischio senza essere state comunicate;
3. verificano se l’Assicurato/Cliente ha adempiuto agli obblighi indicati nell’Art. 25.2 sopra;
4. verificano esistenza, qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro;
5. stimano e liquidano il danno e le spese.
I risultati delle operazioni dei periti sono raccolte in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) preparato in doppio esemplare (uno per la Compagnia e uno per l’Assicurato). In caso di più periti, la perizia è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, fermo restando che il rifiuto deve risultare dal verbale definitivo di perizia.
Ricorda che i risultati delle valutazioni indicate ai punti 4. e 5. sono vincolanti per Compagnia e Cliente, che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa o contestazione, tranne in caso di atto volontario, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. E’ tuttavia possibile qualsiasi azione od eccezione relativa all’indennizzabilità del
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danno.
I periti non devono osservare particolari formalità di legge.
D. Criteri per la determinazione del danno
La determinazione del danno è basata sul valore a “nuovo”, separatamente per Casa e/o Contenuto, secondo questi criteri.
Casa | Contenuto |
Il danno si determina valutando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate. Viene escluso il valore dell’area, degli oneri fiscali, se detraibili, e delle spese di demolizione e sgombero. Dal risultato così ottenuto si deduce il valore che è possibile ottenere dai recuperi. La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, l’uso di materiali diversi e/o la modifica delle aratteristiche costruttive non può causare un aggravio per la Compagnia, tranne nel caso in cui la variazione sia necessaria per rispettare norme di legge o di regolamenti, anche locali. | Per i beni distrutti e/o sottratti, si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti (per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità), al netto del valore che è possibile ottenere dai recuperi. Per i beni danneggiati, il danno è invece pari alle spese di riparazione. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo. Per le raccolte e le collezioni, in caso di danno parziale, il danno è pari al valore dei singoli pezzi danneggiati, distrutti o sottratti, escluso qualsiasi conseguente perdita di valore della raccolta o collezione o delle rispettive parti non danneggiate. Per i titoli di credito: la Compagnia non paga l’importo liquidato prima delle scadenze dei titoli stessi; l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo ricevute se, a seguito della procedura di ammortamento (ove consentita), i titoli di credito sono diventati inefficaci; il loro valore è dato dalla somma degli importi indicati sui titoli stessi; per le cambiali, la copertura vale soltanto per i titoli per i quali è possibile esercitare l’azione cambiaria. Per i “Danni da fenomeno elettrico” a impianti audio- fonovisivi (x.xx. televisori, stereo e home theater, computer e relativi schermi) acquistati da più di un anno al momento del Sinistro, il danno viene calcolato sulla base del valore allo “stato d’uso” (come definito sotto) |
Ricorda che:
• l’Assicurato ha diritto al pagamento dell'intero Indennizzo solo se il rimpiazzo e/o la riparazione del Bene Contenuto o la ricostruzione e/o la riparazione della Casa avvengono entro 12 mesi dalla data dalla liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.
• Se questo non succede, la Compagnia limita l’Indennizzo delle cose al valore allo “stato d’uso” al momento del Sinistro, ottenuto detraendo, dal valore a “nuovo”, un importo calcolato in base al grado di vecchiaia (cd. vetustà) e di conservazione/manutenzione, all’uso e/o destinazione, alla qualità e funzionalità, nonché ad ogni altra circostanza rilevante.
• il calcolo degli Indennizzi non include mai l’eventuale valore di affezione, artistico, scientifico o commerciale e, comunque, diverso dai costi di riparazione, rimpiazzo o ricostruzione citati nelle Condizioni di Assicurazione.
24.3 Sezione “Responsabilità Civile”
Verificatosi il Sinistro, il Cliente/Assicurato (o chi per esso) deve:
1. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia nei limiti di quanto previsto ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
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2. telefonare al Servizio Clienti appena possibile, e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, al seguente numero telefonico:
n° 800. 92.02.22 (numero verde accessibile da telefono fisso)
n° 00.00.00.00.00 (accessibile da telefono cellulare o dall’estero)
Il Servizio Clienti è attivo lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e fornirà tutte le informazioni necessarie per la denuncia del Sinistro.
3. inviare il modulo di avviso di sinistro a Cardif – Back Office Protezione Ufficio – Sinistri per posta o e-mail ai seguenti indirizzi:
Casella postale 421 – 00000 Xxxxxx;
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax: 02. 00000000.
Il modulo di avviso di sinistro potrà essere recuperato attraverso i seguenti canali:
- sito internet: xxx.xxxxxx.xx
- Servizio Clienti.
Con la denuncia del Sinistro, occorre indicare luogo, giorno, ora e cause dell’evento che ha dato origine alla presunta responsabilità, con descrizione del fatto, precisazione delle conseguenze e indicazione di eventuali testimoni (nominativo e indirizzo). Occorrerà inoltre inviare alla Compagnia ogni documento e/o informazione ricevuta, anche successivamente, in relazione al Sinistro.
4. segnalare alla Compagnia
qualsiasi
fatto o circostanza che possa far
presumere
una
responsabilità
dell’Assicurato anche se non è stata ancora avanzata richiesta di risarcimento.
Ricorda che la violazione degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In aggiunta a quanto sopra, l’Assicurato (o chi per esso), deve informare immediatamente la Compagnia di eventuali procedimenti civili e/o penali avviati contro di lui, trasmettendo ogni atto o istanza a lui notificata entro 5 giorni dalla notifica, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, in regola con le vigenti norme fiscali di bollo e registro.
Ricorda altresì che:
• la Compagnia ha il potere di occuparsi, fino a quando ne ha interesse, della direzione della causa e della difesa dell'Assicurato, sia in tribunale che in sede stragiudiziale, incaricando, ove occorra, legali e tecnici e esercitando di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso;
• l’Assicurato non deve acconsentire ad alcuna transazione, accordo o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso preventivo della Compagnia.
La Compagnia paga le spese per resistere all’azione legale promossa contro l’Assicurato, entro il limite massimo di un quarto del Massimale applicabile al danno al quale si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non paga spese affrontate dall’Assicurato per legali o tecnici non designati dalla Compagnia e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Per accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione del Sinistro, è necessario inoltrare tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Se la documentazione inviata è incompleta, la pratica di Sinistro non può essere gestita. Il Cliente/Assicurato deve consegnare alla Compagnia qualsiasi altro documento richiesto e ritenuto necessario da quest’ultima per il pagamento dell’Indennizzo.
Art. 25. Quando sarà pagato l'indennizzo?
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Cliente e da Cardif. Spetta in particolare al Cliente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Xxxxxxx non potrà tuttavia essere versato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, verificata la titolarità dell’interesse assicurato, e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, Cardif provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi dell’art. 2742
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del Codice Civile.
Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in euro;
• versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
La Compagnia paga l’Indennizzo o presta l’Assistenza solo dopo aver verificato la regolarità del pagamento dei Premi.
25.1 Sezione "Responsabilità Civile"
Se sulla causa del Sinistro è stato aperto un procedimento penale, la Compagnia paga l'Indennizzo se il procedimento penale in corso non evidenzia che:
• i danni riguardano beni di uso professionale e, comunque, non destinati ad uso domestico e personale o in generale beni non compresi nella definizione di Contenuto;
• i danni sono stati provocati o agevolati volontariamente o con colpa grave da:
○ Assicurato;
○ persone che abitano od occupano a qualsiasi titolo la Casa;
○ persone di cui l’Assicurato è responsabile;
○ incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o della Casa;
○ persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o di affinità, anche se conviventi;
○ Collaboratori Domestici, anche mentre svolgono le proprie mansioni nella Casa.
Ricorda anche che, se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte:
• l’Assicurato deve comunicarlo alla Compagnia appena ne viene a conoscenza;
• se il danno è stato indennizzato integralmente, le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia. Se il danno è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate è ripartito tra l’Assicurato e la Compagnia in proporzione tra l’Indennizzo e il valore dei beni.
• l'Assicurato può scegliere di trattenere i beni recuperati ma deve restituire alla Compagnia la somma che ha ricevuto come Indennizzo.
Reclami
Art. 26. A chi inviare un eventuale reclamo?
COME FARE UN RECLAMO
26.1 Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle Garanzie Assicurative o sulla gestione dei Sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:
Cardif – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 0000.000.000
Inoltre, è possibile inviare reclamo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
utilizzando
il webform presente
sul
sito internet della Compagnia:
La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.
Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all’IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale risposta di quest’ultima, secondo le modalità previste al seguente Art. 26.3.
26.2 Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo che ha distribuito l’Assicurazione o la violazione di norme cui è soggetto l’intermediario (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa
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prevista dalle norme vigenti e consegnato dallo stesso intermediario al Contraente.
L’intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest’ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell’intermediario.
26.3 Reclami all’IVASS
I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione dedicata ai reclami).
L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx.
Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a supporto della stessa.
In ogni caso, può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Protezione dei dati personali
Art. 27. Protezione dei dati personali
A. Base giuridica del trattamento dei dati personali
Come parte dell’Assicurazione e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Contraente, all’Assicurato ovvero ai soggetti che li rappresentano, o al Titolare Effettivo (di seguito, in generale, il “Cliente”), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione dell’Assicurazione e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati, ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
B. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:
(i) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• Adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• Prevenzione delle frodi assicurative;
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• Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• Contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione; autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
(ii) Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei Sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione delle Garanzie Assicurative;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a
• quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
• soggetti Xxxxx interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
(i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
(ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
(iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
• alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
• Società del Gruppo BNP Paribas.
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
(iii) Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia.
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del Premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
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• formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
○ miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
○ promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo del Cliente.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
• segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
• analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
• condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
• incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
C. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
• altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
• Enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
• società del Gruppo BNP Paribas.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
D. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Compagnia autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto della stessa Compagnia, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo).
Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
E. Diritti dell’interessato
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una
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copia di tali dati personali.
• diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, il Cliente ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a Terzi.
F. Contatti
Se il Cliente desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato alla Compagnia, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati della Compagnia) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx X.xx Xxxx Xx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
G. Dati sensibili
In alcuni casi, per esempio quando denuncia un Sinistro, la Compagnia può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, rispetto ai quali è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni alla Compagnia necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione altri assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie), società del Gruppo BNP Paribas.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dalla Compagnia e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di gestione dell’Assicurazione.
Quando il Cliente compila il Questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del Premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le Malattie che riguardano il Cliente o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente, può essere emessa un'offerta assicurativa. Il Premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
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Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale della Compagnia, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
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Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza
Esempio 1
In caso di allagamento della casa, Xxxxx viene immediatamente avvisato tramite SMS dalla Centrale Operativa di Supporto. Xxxxx, chiamerà Centrale Operativa di Supporto riferendo di trovarsi in montagna e di aver chiuso l'acqua prima di andar via.
Gli viene chiesto di verificare l’allagamento o di mandare qualcuno sul posto.
Xxxxx richiama alle 00.50 sostenendo che effettivamente il portinaio ha riscontrato una perdita d'acqua il quale ha chiamato subito l'idraulico che abita nelle vicinanze.
L'idraulico ha risolto il problema, il parquet si è un po’ rovinato ma Xxxxx è soddisfatto del servizio
Esempio 2
Xxxxxxxx non riesce ad entrare in casa poiché ha smarrito le chiavi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare a proprio carico un fabbro.
Se Xxxxxxxx dovrà sostituire la serratura sarà coperto fino ad un massimo di 500 €.
Esempio 3
Xxxxxx ha sottoscritto la polizza Habit@t – Sezione Responsabilità civile - Responsabilità Civile del Proprietario.
Uno sbalzo di corrente provoca un guasto all’impianto elettrico fisso della Casa.
Danni stimati per 750 €, al netto di una franchigia di 250 €, Habit@t liquiderà una somma pari a 500 €
Esempio 4
A seguito di un furto con scasso, a Xxxxxxx hanno rubato il pc e molti oggetti di valore.
Danni stimati per 2.700 €, al netto di una franchigia di 250 €, Habit@t liquiderà una somma pari a 2.450 €
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