CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
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1. DEFINIZIONI
1. Agli effetti degli accordi sottoscritti tra le parti, si intende:
a) “ANALISI PRELIMINARE – ASSESSMENT” l’attività di approfondimento delle esigenze imprenditoriali e di valutazione delle risorse umane e tecnologiche disponibili nell’azienda del CLIENTE, che orienteranno la Consulenza di Direzione Digitale;
b) “ATTIVITA’PROFESSIONALI RISERVATE” le attività che costituiscono materia riservata a professionisti abilitati incaricati e pagati da BIPLAN su delega del CLIENTE;
c) “CONTRATTO” l’accordo contrattuale tra BIPLAN ed il CLIENTE avente ad oggetto: la prestazione di servizi di consulenza gestionale e direzionale, e/o la concessione di licenze software proprie o di terzi concedenti;
d) “CANONE ANNUALE” il corrispettivo la licenza d’uso software
della durata di un anno (365 giorni);
e) “COMPENSO ANNUALE” il corrispettivo per le prestazioni continuative di Consulenza della durata di un anno (365 giorni);
f) “CLIENTE” la parte che richiede la Consulenza e/o le licenze
d’uso;
g) “CONCEDENTE SOFTWARE” il proprietario dei diritti di sfruttamento del software che concede gli stessi in licenza d’uso, per il tramite di BIPLAN, dietro corresponsione di un canone annuale;
h) “CONSULENZA CONTINUATIVA” la consulenza che prevede l’assistenza nell’ambito richiesto per un determinato periodo di tempo dietro corresponsione di un compenso annuale;
i) “CONSULENZA DI DIREZIONALE DIGITALE” il Progetto che prevede l’affiancamento dell'imprenditore o del management (amministratori e/o dirigenti) nella definizione di politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell’informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale con il supporto di soluzioni software e di formazione e riqualificazione del personale;
j) “CONSULENZA SPECIFICA” la prestazione una tantum avente ad oggetto uno specifico incarico la cui durata è connessa all’esecuzione dello stesso;
k) “CONSULENZA FISCALE” la consulenza in materia fiscale, contabile e di bilancio, effettuata da professionisti abilitati all’esercizio della professione incaricati e pagati da BIPLAN su delega del CLIENTE;
l) “CONSULENZA DI GESTIONE FINANZIARIA” predisposizione di metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio, realizzazione di piani finanziari, analisi del merito creditizio, individuazione di strumenti finanziari;
m) “CONSULENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE” politiche, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane, reclutamento, compensi, elaborazione delle buste paga, benefici e valutazione delle prestazioni, adeguamento ai regolamenti governativi nell’ambito della salute, della sicurezza, delle retribuzioni e dell’equità di trattamento dei lavoratori.
n) “CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE” miglioramento delle procedure dei sistemi di produzione e automazione del processo di produzione;
o) “CONTROLLO DI GESTIONE” il monitoraggio dell’andamento dell’attività d’impresa;
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p) “DATA DI INIZIO ATTIVITA’ BIPLAN” la data convenuta dalle parti a partire dalla quale BIPLAN assume la responsabilità dell’attività oggetto del contratto e delle obbligazioni che da esso derivano a suo carico;
q) “DATA PRESA IN CARICO SISTEMA INFORMATICO” la data in cui inizia l’obbligo di BIPLAN di fornire assistenza secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;
r) “FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE” si intende l’attività, erogata da specialisti BIPLAN, di formazione del personale del CLIENTE finalizzata all’apprendimento ed al
rispetto delle procedure mediante l’utilizzo dell’infrastruttura
informatica aziendale;
s) “FORNITURA SOFTWARE” concessione in licenza d’uso software
da parte di Biplan o per suo tramite;
t) “INTERVENTI ON SITE” attività di assistenza e/o di formazione svolta da dipendenti e/o professionisti di BIPLAN, o da terzi incaricati dalla stessa, presso la sede del Cliente, in conformità dei propri orari di lavoro;
u) “PRESTAZIONI CON COMPENSO A TARIFFA” le prestazioni il cui compenso non è predeterminato forfettariamente ma in base al tariffario applicato che può essere ad importo fisso, oppure quando ciò non è possibile, a percentuale sul valore delle pratica o in base al tempo impegato per lo svolgimento dell’incarico;
v) “PRESTAZIONI CONTINUATIVE A COMPENSO ANNUALE” così come la “CONSULENZA CONTINUATIVA”, la consulenza che prevede l’assistenza nell’ambito richiesto per più adempimenti ricadenti entro un determinato anno il cui compenso annuale è predeterminato;
w) “PROCESSI AZIENDALI”, le funzioni che riguardano le attività di: gestione operativa, amministrativa, fiscale, finanziaria, controllo di gestione e business intelligence;
x) “SISTEMA ORGANIZZATIVO” la definizione di obiettivi e programmi di azione, l'articolazione in unità organizzative (funzioni e/o divisioni), la struttura dei processi (operativi e di supporto), l'implementazione delle procedure e delle policy, il controllo ed il rendiconto delle attività, il monitoraggio delle prestazioni, l'attuazione delle azioni correttive;
y) “SISTEMA INFORMATIVO” l’insieme delle infrastrutture, delle procedure organizzative e delle risorse umane interrelate in grado di raccogliere, processare, immagazzinare, scambiare dati per distribuire informazioni utili per prendere decisioni, coordinare e controllare un’azienda;
z) “SERVIZI IT” l'attività, offerta da tecnici specializzati di BIPLAN di sviluppo, installazione, configurazione, manutenzione e assistenza dell’infrastruttura informatica;
aa) “SERVIZIO di ASSISTENZA SOFTWARE A CANONE FISSO” I servizi
di help desk descritti negli articoli successivi.
2. OGGETTO
2. L’incarico conferito, le prestazioni necessarie al suo assolvimento, il suo grado di complessità, nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla sua conclusione, sono state indicate sulla base degli elementi raccolti nel corso del colloquio preliminare con il Cliente.
3. Il compenso pattuito, alle condizioni e modalità indicate nel contratto e nei successivi punti delle presenti condizioni, è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e indicate nel presente articolo. Poiché l’attività professionale è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate, considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, qualora il Professionista nel corso dello svolgimento dell’incarico, rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, affinché siano individuati i nuovi oneri e sia conseguentemente rideterminato il compenso.
4. Per gli incarichi la cui prestazione rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato, per legge, all’iscrizione in apposito Albo, Ordine o abilitazione, BIPLAN conferirà incarico a professionisti abilitati di gradimento del CLIENTE, su mandato di quest’ultimo anche al pagamento degli onorari degli stessi.
3. RISERVATEZZA
5. Informazioni, documentazione e dati (nel complesso “Informazioni”) ottenuti durante lo svolgimento dell’incarico e concernenti l’incarico
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medesimo saranno considerati da BIPLAN strettamente riservati e confidenziali e potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente in ragione dell’incarico conferito.
6. Le Informazioni potranno essere comunicate esclusivamente a:
a) soci, personale professionale (dipendente e non), personale indiretto di supporto, nonché eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell’incarico o nelle nostre procedure interne (es. risk management, controllo qualità), limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti;
b) consulenti e/o assicuratori di BIPLAN, quando ciò sia necessario in
funzione dell’attività richiesta a BIPLAN e da essa svolta.
7. Resta peraltro inteso che BIPLAN potrà rivelare le Informazioni laddove ciò sia necessario per ottemperare ad obblighi di legge, di regolamento, richieste o provvedimenti di autorità pubbliche, anche straniere, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge.
8. Sono escluse dal presente obbligo di riservatezza, le informazioni autonomamente sviluppate da BIPLAN e quelle già di pubblico dominio ovvero divenute tali per causa non imputabile a BIPLAN.
9. Qualora durante lo svolgimento dell’incarico e al fine dell’espletamento dello stesso, il CLIENTE comunichi a BIPLAN le informazioni di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (di seguito “Informazioni Privilegiate”), sarà cura dello stesso CLIENTE informare tempestivamente di tale circostanza BIPLAN nella persona dell’Amministratore, quale soggetto di riferimento della medesima BIPLAN, affinché quest’ultima possa procedere agli adempimenti di legge.
10. Le Informazioni Privilegiate cui BIPLAN avrà accesso saranno oggetto
dell’impegno di riservatezza di cui al presente paragrafo.
4. DIVIETO DI CESSIONE
11. Non è consentito nè a BIPLAN e nè al CLIENTE cedere a terzi il contratto tra di essi sottoscritto, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell’altra parte.
5. COMUNICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO
12. Durante lo svolgimento dell’incarico BIPLAN potrà scambiare con il CLIENTE informazioni in formato elettronico.
13. La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce l’assoluta riservatezza e l’assenza di errori in quanto tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, recapitate tardivamente o in modo incompleto, o in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione. Resta peraltro esclusa ogni responsabilità di BIPLAN, dei relativi soci, dipendenti o collaboratori, per ogni eventuale danno che il CLIENTE dovesse subire, direttamente o indirettamente, come conseguenza della presenza di virus o di software maligni nelle comunicazioni elettroniche e per non aver applicato, a sua volta, il CLIENTE medesimo, adeguate procedure di sicurezza.
6. SOLUZIONI, PERSONALIZZAZIONI E VERTICALIZZAZIONI SOFTWARE
14. I software sviluppati da BIPLAN, così come personalizzazioni e verticalizzazioni da essa effettuati, anche su software di terze parti, sono concessi al CLIENTE in licenza d’uso a titolo oneroso, uso revocabile, uso non esclusivo e senza facoltà di sub-uso.
15. In caso di disdetta, cessione, cambio partner Xxxxxxxxxxxx, e/o di ogni altra azione da parte del CLIENTE, o da parte di terzi, che determini l’impossibilità di BIPLAN ad accedere con privilegi amministrativi all’infrastruttura fornita, si determinerà automaticamente la revoca delle licenze d’uso relative alle soluzioni, personalizzazioni e verticalizzazioni software realizzate da BIPLAN, la quale avrà pieno diritto a sospenderne l’uso senza che ciò possa costituire danno per il CLIENTE.
7. TEAM DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
16. Sulla base delle esperienze maturate BIPLAN ritiene fondamentale che le proprie attività di consulenza di direzione digitale si sviluppino in stretta collaborazione con il management aziendale del CLIENTE.
17. Per il buon esito dell’incarico, si ritiene indispensabile il pieno coinvolgimento, per l’intera durata dell’incarico, delle risorse del CLIENTE, in funzione delle specifiche aree di responsabilità e di competenza.
18. Il CLIENTE si obbliga a nominare un responsabile di progetto cui demandare il coordinamento complessivo dell’attività di consulenza iniziativa ed autorizzato ad approvare le scelte progettuali per la risoluzione di eventuali issue.
19. I servizi saranno prestati ed i relativi deliverables realizzati sulla base delle informazioni e dei dati forniti direttamente dal CLIENTE, ovvero da altri soggetti o fonti dal CLIENTE autorizzati o indicati, senza alcun obbligo o responsabilità a carico di BIPLAN in merito alla veridicità, attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati così forniti e/o acquisiti.
20. Il CLIENTE, dichiara di assumere a proprio carico ogni responsabilità per l’uso, da parte sua, dei suoi dipendenti o di altri per suo conto, dell’infrastruttura IT aziendale fornita da BIPLAN.
21. Il CLIENTE prende atto che BIPLAN non può essere ritenuta responsabile dell’operato degli utenti abilitati dal CLIENTE all’utilizzo dell’infrastruttura IT aziendale.
22. Il CLIENTE solleva BIPLAN da ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o conseguenti che potrebbero derivare dall’accesso o dal mancato accesso all’infrastruttura IT aziendale fornita da BIPLAN.
23. Il CLIENTE si impegna a non fornire a BIPLAN l’accesso ad informazioni personali identificabili, sia sotto forma di dati o in qualsiasi altra forma per i quali non si dispone della relativa autorizzazione.
8. TERMINI DI UTILIZZO INFRASTRUTTURA INFORMATIVA
24. Nell’esecuzione delle attività svolte su richiesta del CLIENTE gli specialisti di BIPLAN potrebbero richiedere l’invio di informazioni o di dati.
25. I dati e/o informazioni ricevuti da BIPLAN saranno esclusivamente utilizzati per gli scopi per i quali sono stati forniti, in particolare per attività di esecuzione degli adempimenti, di analisi, monitoraggio, assistenza su prodotti di BIPLAN o di terze parti forniti da BIPLAN.
26. Per questi scopi, BIPLAN può utilizzare società esterne ad essa presenti anche in altri Paesi nel mondo.
27. BIPLAN non divulgherà tali dati ad altri soggetti, con la sola esclusione di aziende che possono contribuire a correggere difetti e/o fornire assistenza sui prodotti.
28. BIPLAN si impegna a cancellare, distruggere, restituire tutti i dati e/o informazioni quando non più necessari agli scopi per i quali essi sono stati forniti.
29. Il CLIENTE resta responsabile:
a. dei dati e del contenuto di qualsiasi database reso disponibile a BIPLAN;
b. della selezione e dell'attuazione di procedure e controlli per quanto riguarda l'accesso, la sicurezza, la crittografia, l'utilizzo e la trasmissione di dati (inclusi dati personali identificabili);
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c. dei backup di tutti i dati memorizzati e del ripristino di qualsiasi database.
30. Si invita a non fornire a BIPLAN l’accesso ad informazioni personali identificabili, sia sotto forma di dati o in qualsiasi altra forma per i quali non si dispone della relativa autorizzazione.
31. Il CLIENTE sarà responsabile per i costi e per altri importi che BIPLAN potrà essere costretto a sostenere in relazione ad informazioni erroneamente fornite.
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9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI BIPLAN
32. Tutta l’attività di BIPLAN si configura come supporto al CLIENTE senza assumere un ruolo e una responsabilità assimilabili a quelle del management della stessa.
33. La responsabilità – di qualunque tipo – di BIPLAN, dei soci, dirigenti, dipendenti, collaboratori ed eventuali corrispondenti italiani o esteri coinvolti nell’incarico, nei confronti del CLIENTE, deve intendersi limitata all’importo massimo pari ad una volta i corrispettivi previsti per la singola annualità per le attività e le soluzioni offerte da BIPLAN con esclusione della componente hardware, salvo in caso di dolo o colpa grave.
10. Servizio di Assistenza Software in abbonamento a canone fisso
34. Biplan S.r.l. si impegna ad erogare i servizi descritti nel presente articolo, relativi esclusivamente alle Applicazioni Software oggetto del contratto di fornitura.
35. Il servizio di Assistenza software ha lo scopo di concorrere, unitamente alle attività svolte dal CLIENTE, ad assicurare, nel rispetto dei Livelli di Servizio concordati, la completa disponibilità nonché la piena funzionalità delle applicazioni fornite, agli utenti aziendali.
36. Il Servizio di Assistenza Software è erogato nel rispetto del principio di “funzionamento costante”, mediante il quale BIPLAN assicura, e pone in essere, le azioni più opportune nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) qui previsti e dettagliati.
37. La gestione complessiva del servizio è monitorata da BIPLAN, al fine di garantire i livelli di servizio concordati, con reporting consultabile sullo stato e sui livelli di servizio erogati (SLA Reporting).
38. Il servizio sarà erogato mettendo a disposizione del CLIENTE un unico punto di contatto (Service Account) raggiungibile con le modalità appresso indicate per interfacciarsi con il Referente di turno che provvederà a prendere in carico la gestione delle problematiche insorte a seconda del livello di gravità e urgenza delle stesse, secondo la classificazione di seguito indicata per tipologia di criticità:
a) HELP DESK DI I LIVELLO relativo unicamente a problematiche bloccanti (HD 1) intendendosi per tali quelle che determinano impossibilità per il CLIENTE di svolgere funzioni dirette della propria attività di front end derivanti da malfunzionamenti di software forniti da BIPLAN (quali ad esempio: vendita, incasso, consegna, emissione o ricezione ordini, erogazione di servizi al consumatore finale, emissione e invio di fatture o scontrini elettronici);
b) HELP DESK DI II LIVELLO relativo a problematiche di ordinaria amministrazione e/o gestione (HD2) che non impediscono al CLIENTE di svolgere funzioni di front end;
c) GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA (HD3) relativa all’esecuzione degli aggiornamenti periodici dei software forniti da BIPLAN. Gli aggiornamenti di cui sopra verranno resi disponibili da BIPLAN in tempo utile per poter ottemperare alle nuove disposizioni di legge che abbiano decorrenza in corso di validità contrattuale. In ogni caso gli aggiornamenti oggetto del servizio di manutenzione ordinaria si riferiscono ai Prodotti Software in versione standard (personalizzazioni e sviluppi “ad hoc” esclusi) e non comprendono eventuali attività di predisposizione o interventi sistemistico/applicativi.
11. ESCLUSIONI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN ABBONAMENTO A CANONE FISSO
39. Non rientrano nel Servizio di Assistenza Software in abbonamento a canone fisso fornito da BIPLAN le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) formazione degli utenti del CLIENTE relativa alle modalità di corretto utilizzo del software, nonché le attività di data entry, nonché l’aggiornamento di database (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: inserimento o rettifiche di prodotti, estrazione di tabelle, correzione di dati, etc.);
b) risoluzione di problematiche relative al motore di database;
c) reinstallazione dei moduli software client in caso di cambio computer o sua formattazione;
d) interventi di carattere sistemistico sul server e postazioni client;
e) assistenza hardware;
f) assistenza rete lan e wlan (wireless);
g) installazione e configurazione sistema operativo;
h) installazione e configurazione di periferiche quali stampanti, palmari, scanner e simili;
i) installazione e configurazione di software di terze parti;
j) rimozione di virus o malware;
k) aggiornamenti e interventi sul sistema operativo;
l) consulenza sull’utilizzo di software di terze parti, o di software di terze parti interfacciati con software forniti da BIPLAN;
m) reinstallazione del motore di database su server o altro PC deputato a server a seguito di sostituzione o formattazione;
n) modifiche, personalizzazioni del software;
o) personalizzazione layout di stampa;
p) servizi di backup;
q) formazione a nuovo personale;
r) interventi On-Site.
40. Le suddette attività potranno essere realizzate da BIPLAN previo specifico accordo economico con il CLIENTE.
12. MODALITÀ DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN ABBONAMENTO A CANONE FISSO.
41. Il Servizio di Assistenza Software sarà attivato come segue:
a. RICHIESTE DI INTERVENTO DI HELP DESK DI I LIVELLO – HD1 (PROBLEMATICHE BLOCCANTI) il servizio sarà attivo h 24 / gg 7 ed esse potranno essere inoltrate dal CLIENTE mediante segnalazione telefonica direttamente a qualunque dei numeri del centralino della Biplan;
b. RICHIESTE DI INTERVENTO DI HELP DESK DI II LIVELLO – HD2 (PROBLEMATICHE ORDINARIE) E LA MANUTENZIONE ORDINARIA
– HD3 potranno essere inoltrate esclusivamente mediante “apertura ticket” attraverso l’accesso al portale Easy Pass che verrà messo da BIPLAN a disposizione del CLIENTE, attraverso il quale indicare una breve illustrazione della necessità per la quale viene richiesto l’intervento.
42. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi ed i periodi di chiusura di BIPLAN comunicati di volta in volta) dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30.
43. I tempi di esecuzione della accettazione delle segnalazioni decorrono
al momento dell’ ”apertura ticket”.
44. Nel caso in cui l’apertura del ticket per problematiche ordinarie avvenga fuori dagli orari di ufficio i tempi di esecuzione della accettazione delle segnalazioni decorrono dal momento di avvio giornaliero lavorativo del servizio.
45. Non saranno accettate segnalazioni di Help Desk di II livello – HD2,
pervenute fuori dall’ordinario orario di lavoro feriale.
46. Il servizio di Assistenza prevede la possibilità per BIPLAN di operare dalla propria sede, direttamente sul sistema del CLIENTE, giusta autorizzazione concessa con la sottoscrizione del contratto e nel rispetto dei criteri di sicurezza e riservatezza adottati dal CLIENTE.
13. IL SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
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47. L’ambito dell’intervento in termini di competenze e tempi (livelli) di
servizio viene trattato nel presente articolo.
48. Per gli interventi di Assistenza software si applicano gli SLA indicati nella tabella seguente (i tempi si intendono in ore lavorative) facenti riferimento:
a. agli orari e giorni di calendario H24/GG7 per gli interventi di Help Desk di I livello;
b. b. all’orario lavorativo di BIPLAN (dalle 09:00 – alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 dei giorni feriali), Help Desk di II livello.
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49. Nel processo di segnalazione e lavorazione delle richieste il CLIENTE effettua la classificazione delle priorità delle stesse (ordinaria o bloccante) mentre BIPLAN effettua la classificazione della tipologia di interventi ( Help Desk di I o di II livello).
50. I Livelli di Servizio che BIPLAN si impegna a garantire sono quelli indicate nella seguente tabella (i tempi sono espressi in ore lavorative):
SERVICE LEVEL AGREEMENT | ||
KPI | DESCRIZIONE KPI | SLA |
HD1 | Rispetto tempistiche per richieste telefoniche classificate di assistenza I Livello con severità intervento “Bloccante”. | • Entro 2h nel 90% dei casi • Entro 4h nel 100% dei casi |
HD2 | Rispetto tempistiche per risoluzione di assistenza di II Livello classificati “Non Bloccanti” | • Entro 16h nel 80% dei casi • Entro 24h nel 100% dei casi |
HD3 | Rispetto tempistiche per assistenza di supporto gestione ordinaria | • Entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta |
14. UTILIZZO DI LOGO E SEGNI DISTINTIVI
51. In relazione allo svolgimento dell’attività oggetto di incarico il CLIENTE concede a BIPLAN il diritto, non esclusivo e revocabile in qualunque momento da parte del CLIENTE, di utilizzare il logo o i/il marchi/o ed altri segni distintivi del CLIENTE all’interno di proprie presentazioni, relazioni o rapporti indirizzati al CLIENTE, concedendo altresì il diritto, anch'esso revocabile in qualunque momento da parte del CLIENTE, ad utilizzare gli stessi anche in presentazioni rivolte a terzi esclusivamente per i fini di referenze e menzione di incarichi conferiti a BIPLAN.
15. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO
52. Il corrispettivo è pattuito nella misura indicata nel contratto e dovrà essere corrisposto alle condizioni, modalità e scadenze ivi individuate.
53. Se la modalità di pagamento indicata nel contratto è SEPA DIRECT DEBIT BTB, il CLIENTE è consapevole, informato ed approva, che il corrispettivo sarà addebitato da BIPLAN a mezzo SEPA DIRECT DEBIT BTB sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE.
54. La data di valuta degli addebiti è indicata nel contratto e non potrà comunque mai essere antecedente rispetto a quella indicata.
55. Il pagamento di quanto dovuto dal CLIENTE a BIPLAN dovrà avvenire alla data di addebito, senza possibilità di dilazione alcuna.
56. Se, per qualsiasi causa o ragione, l’addebito a mezzo SEPA DIRECT DEBIT BTB sul conto corrente del CLIENTE non dovesse avvenire, il CLIENTE dovrà effettuare l’immediato pagamento di quanto dovuto tramite bonifico bancario in favore di BIPLAN.
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57. BIPLAN può ripresentare all’incasso il SEPA DIRECT DEBIT BTB tornato insoluto in tutto o in parte.
16. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
58. L’erogazione delle prestazioni di Consulenza, d’uso dei software e dei servizi di assistenza sono subordinate al regolare e puntuale pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti a BIPLAN.
59. Qualora il CLIENTE divenisse inadempiente verso la BIPLAN per pagamenti non eseguiti di qualsiasi natura, a prescindere dal rapporto sottostante il pagamento, la BIPLAN avrà la facoltà di sospendere qualsiasi servizio o fornitura senza l’obbligo di preavviso,
ivi compreso il collegamento ai software concessi in licenza d’uso, senza che essa possa essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti subiti dal CLIENTE.
60. Il CLIENTE inoltre dovrà corrispondere alla BIPLAN, anche il corrispettivo per i servizi o le forniture rimaste sospese.
61. Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei danni, degli interessi e delle penali da conteggiarsi al tasso stabilito dal D.Lgs n. 231/02 e successive modifiche e per un importo non inferiore al minimo di euro 52,00 (cinquantadue) per ogni somma pagata in ritardo, ciò fino all’integrale pagamento sia del debito sia degli interessi e penali qui stabiliti.
17. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
62. In considerazione del fatto che l’attività dei componenti del team di lavoro di BIPLAN si svolgerà in tutto o in parte presso i locali del CLIENTE, quest’ultimo si obbliga a fornire al personale di BIPLAN ed ai suoi professionisti incaricati tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
63. Il CLIENTE, pertanto, si impegna a fornire ai componenti del team di lavoro di BIPLAN, anche tramite il proprio Amministratore, tutte le informazioni relative ai rischi presenti in azienda, alle procedure di emergenza in essere, alle misure di sicurezza da adottare in azienda. Ove i rischi di cui sopra richiedessero l’impiego di dispositivi di protezione individuali, essi saranno forniti al team di Lavoro di BIPLAN dal CLIENTE ovvero, previo accordo scritto tra le parti, saranno acquistati da BIPLAN.
18. DISPOSIZIONI GENERALI
64. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra BIPLAN e il CLIENTE in ordine allo stesso oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto.
65. Qualsiasi modificazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato dalle parti.
66. Eventuali tolleranze di una delle parti di comportamenti chesiano violazione di quanto previsto da questo contratto non costituiscono rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base al contratto stesso.
19. LEGGE APPLICABILE
67. Le parti contraenti concordano che le disposizioni del presente contratto siano regolate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato italiano.