DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE
A chi di interesse Milano, 25/01/2021
DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE
Si dichiara che la Spettabile FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI ha stipulato presso la nostra Compagnia una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale avente le seguenti caratteristiche:
COMPAGNIA ASSICURATRICE : AIG EUROPE S.A.
N° DI POLIZZA : IFL0013329
RISCHI ASSICURATI : Responsabilità Civile Professionale Geometra/Geometra Laureato
PERIODO DI VALIDITA’
DELLA POLIZZA : dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA SINGOLA GARANZIA
PER ASSICURATO : dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione o di re-iscrizione all’Albo
professionale alle ore 24.00 del 31/12/2021
MASSIMALE : € 250.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno
FRANCHIGIA : € 500,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) ad eccezione dell’attività riconducibile al D.Lgs 81/2008 per la quale è applicabile uno
scoperto del 10% con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di
€ 5.000,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento)
RETROATTIVITA’ : dalla data di iscrizione o di re-iscrizione all’Albo Professionale da parte
dell’Assicurato
TERRITORIALITA’ : Europa
INTERMEDIARIO : Marsh S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX)
ASSICURATI : Geometri laureati neo-iscritti o re-iscritti all’Albo nel periodo 01/01/2021
- 30/06/2021
Quanto sopra regolamentato dalle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari ed Aggiuntive del contratto stesso.
Tale dichiarazione non modifica in alcun modo le condizioni della polizza.
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla Contraente che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue:
1. GARANZIE: COSA COPRIAMO
A: Responsabilità civile professionale
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.
Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :
1. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
2. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per Errore professionale imputabile all’Assicurato,
6. incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali,
7. presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto,
8. liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto,
9. amministratore di stabili condominiali,
10. attività come previste dal DPR 151/2011;
11. Attività di Geometra fiscalista
12. Valutatore immobiliare in possesso delle necessarie certificazioni richieste alla legge, incluso il certificato ai sensi della norma UNI11558:2014 laddove richiesto
13. Attività di volontariato di protezione civile per gli iscritti formati attraverso gli appositi corsi organizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
B: Xxxxx a cose e/o Danni alle persone
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato a seguito di Richiesta di risarcimento avanzata per Xxxxx a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato.
C: Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato. Tale garanzia viene prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.
D: Responsabilità contrattuale e ritardo
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per:
(i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l’Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure
(ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali derivanti da un Errore professionale di un Assicurato.
E: Proprietà intellettuale L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
F: Diffamazione L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato.
G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
H: Costi di difesa L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi
Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e non si applicherà alcuna Franchigia.
2. ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA
2.1 Decreto legislativo 81/2008
2.2 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate
L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall’Assicurato in funzione di:
1. “Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall`Assicurato durante il Periodo di validitá della polizza a condizione che detta Società controllata:
(i) svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all`Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;
(ii) abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell’Assicurato; e
(iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d`America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l’obbligo di emissione di una polizza locale .
Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii),
l`Assicurato potrá richiedere l`inclusione di tale Società controllata nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell`Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.
2.3 Smarrimento di Documenti
In relazione a Documenti di Terzi:
(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
(ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali,
saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure
(2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
2.4 Smarrimento Xxxxxx ed effetti al portatore
In relazione a titoli ed effetti al portatore di Terzi:
(iii) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
(iv) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali,
saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali titoli ed effetti al portatore, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i titoli ed effetti al portatore sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i titoli ed effetti al portatore smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
La presente estensione sarà prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
2.5 Comparizione davanti a un
Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base
tribunale alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
(i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500,00
(ii) per qualsiasi Dipendente € 250,00 Alla presente Estensione non si applicherà alcuna Franchigia.
2.6 Spese per il ripristino della reputazione
L`Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
2.7. Spese di salvataggio
Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette consequenze di un Errore Professionale a condizione che:
(i) l`Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
(ii) l`Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
(iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall`Assicuratore; e
(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato;
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia.
2.8 Joint Venture La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.
2.9 Periodo di osservazione
L’Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.
l`Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 60 (sessanta) giorni.
Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.
2.10 Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010)
L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato per l’attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all’Organismo di Conciliazione presso il quale l’Assicurato svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall’Organismo di Conciliazione.
Tale garanzia viene prestata nei limiti del Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000.
2.11 Estensione opzionale
D.Lgs. n. 163/2006
2.12 Estensione Inquinamento accidentale
2.13 Vincolo di solidarietà
Durante il Periodo di validità della polizza la copertura assicurativa può essere prestata, a seguito di specifica richiesta scritta del Contraente e previa corresponsione del premio aggiuntivo (non compreso nel Premio), alle garanzie richieste dall’articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. A fronte di specifica richiesta scritta del Contraente ed a seguito del pagamento del premio aggiuntivo, l’Assicuratore rilascerà, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico soggetto agli obblighi assicurativi di cui all’articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il premio relativo ai certificati dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata alla data di emissione degli stessi. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (articoli 25-34 del DPR 554/99) se le attività professionali sono espletate per conto delle stazioni appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso in cui il massimale dei certificati sia inferiore al doppio dell’ammontare della Franchigia, la franchigia applicabile ai certificati sarà di Euro 1.000,00. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dall’Assicuratore, senza alcun diritto di ripetizione da parte del Contraente né di alcuno degli Assicurati.
A parziale deroga dell’esclusione 4.10 “Inquinamento”, della Sezione 4 “Rischi esclusi dall’assicurazione”, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fermo un sottolimite
di € 75.000,00 per sinistro e in aggregato annuo e con applicazione di uno scoperto 10% minimo €
1.500 massimo € 5.000,00 per sinistro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata a seguito di:
- presenza
- discarica
- dispersione
- liberazione
- migrazione
- fuga
da installazioni o complessi di installazioni di Agenti Inquinanti, a condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di Agenti Inquinanti derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di Errore Professionale commesso dall’Assicurato, ferma l’esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo. Resta esclusa dall’assicurazione qualsiasi Richiesta di risarcimento o rivendicazione,
direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti Xxxxxxxxxx che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.
Xxxxx restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
3. DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN CORSIVO
3.1 Assicurato si intende:
(1) il Contraente o ogni Società controllata,
(2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del Contraente
o di ogni Società controllata;
(3) qualsiasi Dipendente;
3.2 Attivitá professionali
(4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il
Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il Contraente o una Società controllata e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente o di una Società controllata;
(5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi Assicurato
indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione;
ma soltanto quando svolgano Attività professionali in dette qualità.
si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall’Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L’attività professionale è riportata all`articolo 3 del Frontespizio di polizza.
3.3 Atto si intende qualsiasi Errore professionale, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diffamazione ovvero qualsiasi Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente.
3.4 Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente:
(i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e
(ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una Società controllata.
3.5 Costi di difesa si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi
a qualsiasi Richiesta di risarcimento.
3.6 Xxxxx si intende qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Xxxxx, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall’Assicuratore con il consenso dell’Assicurato o del Contraente.
3.7 Danno a cose si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
3.8 Xxxxx alla persona si intende lesione all’integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all’integrità psichica.
3.9 Dipendente si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal Contraente o ogni Società controllata con un contratto di lavoro subordinato,
inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
3.10 Documenti si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
3.11 Errore professionale
Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. A titolo esemplificativo saranno considerati Errori professionali, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell’onore e della reputazione della persona compiute nell’esercizio delle Attività professionali.
3.12 Perdite pecuniarie si intendono
(a) Xxxxx,
(b) Costi di difesa,
(c) Spese per il ripristino della reputazione,
(d) Spese per la perdita di una persona chiave, e
(e) ogni altro pagamento effettuato dall’Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.
Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura
3.13 Periodo di osservazione
(civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all’Assicurato;
(4) i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento.
si intende il periodo di tempo durante il quale l`Assicurato potrá dare comunicazione all`Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla Data di retroattivitá e anteriormente alla data di scadenza della polizza.
3.14 Premio si intende l’ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un’appendice alla presente polizza.
3.15 Richiesta di risarcimento
si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danni a seguito di Atti.
3.16 Societá controllata si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Società controllate:
(i) abbia il controllo della composizione dell’organo di amministrazione;
(ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure
(iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.
La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli Atti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una Società controllata della Contraente.
3.17 Spese per il ripristino della reputazione
si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
3.18 Xxxxx si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Xxxxx
non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia
un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell’Assicurato.
3.19 Violazione dei diritti di proprietá intellettuale
3.20 Valori ed effetti al portatore
si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Xxxxx,
ad eccezione di brevetti.
Si intende denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore).
4. ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:
4.1 Antitrust traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta
violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.
4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione
4.3 Azioni di autorità
governative / autorità di regolamentazione
non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti.
4.4 Brevetti traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.
4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
4.6 Fabbricare / Costruire traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di
costruzione e/o fabbricazione.
4.7 Guerra/terrorismo traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o
non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare,
terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
4.8 Impiego / discriminazione traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte
molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di
impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.
4.9 Infrastrutture traente origine da, basata su o attribuibile a:
(i) guasto meccanico;
(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; oppure
(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un
Assicurato.
4.10 Inquinamento traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o
minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o
fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a
(a) ottenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;
Per Agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
4.11 Insolvenza traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza
dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi
procedura concorsuale.
4.12 Mancata iscrizione all’albo traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un
Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo
professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per
l’esecuzione della attività;
4.13 Muffa tossica e amianto traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e\o le
conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di
qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto.
4.14 Richieste di
risarcimento/circostanze pregresse
4.15 Valutazione preventiva dei costi
(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.
traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività professionali.
4.16 U.S.A./Canada presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o
in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata
all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
4.17 Sanzioni Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia,
alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della
decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE
5.1 Notifica di Richieste di risarcimento
5.2 Richieste di risarcimento correlate
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore tramite broker – mediante lettera raccomandata all`indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:
(a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,
(b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;
xxxx` considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento:
(a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
(b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,
la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento é stata notificata all`Assicuratore.
5.3 Circostanze Nel caso in cui, durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione, un’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
(b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
(c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
(d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.
5.4 Richieste di risarcimento fraudolente
Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.
6. GESTIONE DELLA DIFESA
6.1 Difesa L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Xxxxxxxxx non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.
6.2 Anticipo dei costi L`Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Xxxxx di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l`Assicurato. L`Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.
6.3 Consenso dell'Assicuratore
È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato
xxxxxxx o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione
6.4 Consenso dell'Assicurato
stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.
6.5 Cooperazione Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.
6.6 Surrogazione Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.
7. STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI
RAPPORTI
7.1 Stipulazione della copertura assicurativa
Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l’Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la
7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati
presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell’eventuale variazione di copertura.
Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda:
(1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l’invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.
8. MASSIMALE E FRANCHIGIA
8.1 Massimale Il Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.
8.2 Franchigia L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L’Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l’intero importo dovuto, anche nel caso in cui l’ammontare dello stesso sia inferiore all’importo della franchigia e/o dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà dell’Assicuratore di recuperare l’importo della franchigia e/o scoperto dall’Assicurato.
L’Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all’Assicuratore di negoziare e definire queste Richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare all’Assicuratore qualsiasi somma inferiore alla franchigia e/o allo scoperto di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta. Si precisa che ai Costi di difesa non si applicherà alcuna Franchigia.
9. DISPOSIZIONI GENERALI
9.1 Durata dell'Assicurazione A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata come indicato nel frontespizio di polizza.
Inizio e termine della
9.2 garanzia (principio “claims made”)
La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività
9.3 Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il
Xxxxxxxxx), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.
9.4 Altre assicurazioni Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida
e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento. Nel caso in cui esista altra polizza personale emessa per il tramite della Convenzione CNG prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la presente polizza coprirà esclusivamente la parte eccedente al massimale della polizza personale.
9.5 Cessione del contratto e modifiche
9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.
Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità
Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in dove ha sede il Contraente e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile, l’Assicuratore e l’Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L’Assicurato sceglierà l’Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
9.7 Definizioni I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attributo nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. Definizioni:Il significato dei
termini in corsivo.
9.8 Ambito di applicazione territoriale
I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.
la presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l’Esclusione 4.18 U.S.A./Canada.
9.9 Legge applicabile la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il Contraente.
9.10 Clausola Broker con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue:
1) Ogni comunicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato;
2) Ogni comunicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente
/ Assicurato.
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG Europe SA
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificatamente le seguenti clausole della polizza:
1.Garanzie: Cosa copriamo; 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura; 3. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo - in particolare le definizioni di: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente, Dipendente, Documenti, Errore professionale, Perdite pecuniarie, Società controllata, Terzi, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale; 4. Esclusioni:4.1 Antitrust, 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti, 4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione, 4.4 Brevetti, 4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni, 4.6 Fabbricare / Costruire, 4.7 Guerra/terrorismo, 4.8 Impiego / discriminazione, 4.9 Infrastrutture, 4.10 Inquinamento,
4.11 Insolvenza, 4.12 Mancata iscrizione all’albo, 4.13 Muffa tossica e amianto, 4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse, 4.15 Valutazione preventiva dei costi, 4.16 U.S.A. / Canada; 4.17 Sanzioni 5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle: 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento, 5.2 Richieste di risarcimento correlate, 5.3 Circostanze, 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente;
6. Gestione della difesa: 6.1 Difesa, 6.2 Anticipo dei costi,6.3 Consenso dell'Assicuratore, 6.4 Consenso dell`Assicurato, 6.5 Cooperazione, 6.6 Surrogazione; 7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti; 8. Massimale e Franchigia; 9. Disposizioni generali: 9.1 Durata dell`Assicurazione, 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made),
9.3 Ripartizione del danno, 9.4 Altre assicurazioni, 9.5 Cessione del contratto e modifiche, 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria, 9.7 Definizioni, 9.8 Ambito di applicazione, 9.9 Legge applicabile, 9.10 Clausola Broker e degli allegati (se presenti) Allegato 1. Estensioni particolari, 2. Esclusioni specifiche.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato.
IL CONTRAENTE
Inviare a mezzo lettera Raccomandata AR a: Marsh S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxx
oppure a mezzo posta certificata all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx (la stessa sarà ritenuta valida solamente se proveniente da altra posta certificata).
Non saranno gestite le denunce pervenute a mezzo email
🞎 Polizza Rc Professionale: IFL0013329 Compagnia AIG EUROPE S.A
RIFERIMENTI DELLA POLIZZA
DATI ANAGRAFICI | |
≅Nominativo del Professionista: ≅Codice Fiscale Partita IVA: Indirizzo dello Studio: Via CAP Città Prov. Tel. Cellulare Fax e-mail Indirizzo Posta Certificata ≅Terzo danneggiato o controparte: | |
NOTA BENE | |
Allegare al presente modulo una descrizione dettagliata del sinistro con Vostra versione dei fatti completa di riferimenti cronologici, oltre alla documentazione di cui alla seguente pagina, ricordando che l’invio di una denuncia completa di tutta la documentazione permette alla Compagnia una più rapida valutazione della pratica. Al fine di evitare l’inoperatività delle garanzie di polizza, Vi precisiamo che: | |
≅ | Qualora riceviate un provvedimento giudiziario (ad es. accertamento tecnico preventivo, atto di citazione, avviso di garanzia, o qualsiasi altro atto civile o penale ) Vi preghiamo di segnalare immediatamente l’accaduto e di inviare nel minor tempo possibile tutta la documentazione. |
≅ | Vi dovrete astenere dall’ammissione di responsabilità nei confronti del presunto danneggiato e/o dei legali rappresentanti |
≅ | E’ tassativamente vietato condurre direttamente trattative e/o transazioni |
≅da presentare sempre unitamente alla denuncia dettagliata del sinistro ed indispensabili per l’apertura della posizione.
Barrare con una x la casella interessata:
❑ Descrizione dettagliata del sinistro completa della Vostra versione dei fatti e dei relativi riferimenti cronologici
❑ Indicazione del ruolo da Voi ricoperto nel merito dell’evento contestato (ad. esempio Responsabile della Sicurezza, Direzione Lavori, ecc….)
❑ Mandato professionale
❑ Corrispondenza intercorsa (ad es. eventuale richiesta danni della controparte, corrispondenza con la controparte, con legali e/o altro)
❑ Copia integrale della documentazione utile ad una corretta istruzione della pratica (ad es. progetti, incarichi e/o altro, ecc)
ALLEGATI
Data
Firma
≅Dichiarazione esistenza altra copertura assicurativa
Il/La sottoscritto/a dichiara che per il
medesimo rischio oggetto della presente denuncia:
□ NON HA in corso altra copertura di responsabilità civile professionale oltre alla polizza indicata in frontespizio.
□ HA in corso separatamente rispetto alla copertura indicata in frontespizio un’ulteriore polizza assicurativa di cui fornisce gli estremi:
Compagnia Assicuratrice ……………………………………………………………………………….……
Nr. Polizza ……………………………………………………………………………………………………
Massimale Assicurato ………………………………………………………………………………………..
DICHIARAZIONI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per prestare i nostri servizi, abbiamo bisogno di raccogliere e utilizzare i vostri dati personali, quali il vostro nome e altri dettagli di contatto, incluse categorie speciali di dati personali (ad esempio dati relativi alla vostra salute, e/o informazioni relative a condanne e reati penali).
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Potrete revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma ciò potrà comportare l’impossibilità di proseguire l’esecuzione dei servizi a Vostro favore e l’impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.
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Da parte vostra, concordate che l’esecuzione dei servizi è subordinata all’adempimento di quanto sopra in relazione all’invio dell’informativa e all’ottenimento dei relativi consensi. Qualsiasi terza parte di cui trattiamo i dati personali potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso potrà comportare l’impossibilità di proseguire l’esecuzione dei servizi in favore di tali terzi (o anche nei Vostri, in base alle circostanze concrete) e l’impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.
Se l’interessato ha meno di 18 anni, la dichiarazione deve essere completata dal genitore/tutore.
o Spuntando questa casella confermo di aver compreso le informazioni di cui sopra e acconsento al trattamento dei miei dati personali particolari per le finalità di cui sopra
Firma………………………………….. Rapporto con il richiedente……………………………….
Nome e Cognome: ………………………………….. Data….…………………………………….
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma online che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
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ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contratto con il contraente
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Qualifica | Responsabile dell’attività di intermediazione - Iscritto al R.U.I. nella Sezione B |
No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica | 28/05/2008 nr.B000013270 |
Telefono | 000.0000000 |
Sito Internet | |
b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
Xxxxx S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 00000 Xxxxxx Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx@xxxx.xxxxx.xx | |
Altre sedi operative | |
Via Xxxxxxx Xxxxxxx snc – 60131 Ancona Tel. 000 0000000 Fax 000 0000000 | Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, 000 – 00000 Xxxxxxx Tel. 000 0000000 Fax === |
Xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17 | Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40 |
Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 09125 Cagliari Tel. 000 000000 Fax === | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 |
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 Palazzo Frescobaldi – 00000 Xxxxxxx Tel. === Fax === | Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32 |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44 | Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300 |
Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx Tel. 049 82854.11 Fax 000 0000000 | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 90141 Palermo Tel. 000 000000 Fax 000 0000000 |
Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 06 54516.1 Fax 00 0000000 | Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel. 011 56547.1 Fax 000 000000 |
Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0000 000000 Fax 0000 000000 |
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L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Xxxx 00000 - Via del Quirinale, 21.
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario
a) Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione
da parte dell’ intermediario persona fisica sopra indicato:
- conferma di agire su incarico del cliente;
b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all’incasso dei premi, ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all’intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Xxxxx S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall’impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.
In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario sopra indicato, ha o potrebbe avere rapporti di affari con la/e impresa/e di assicurazione indicata/e all’interno della sezione V, lettera g) del presente documento e conferma che:
- l’assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell’articolo 119 ter del Codice;
- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente o a Xxxxx S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
Xxxxx S.p.A. - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx XX
All’attenzione della Funzione Reclami
via e-mail alla casella di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxx.xxx
a mezzo posta certificata alla casella PEC: xxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxx.xx
c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell’impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
d) In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l’esisto del reclamo stesso.
e) Resta ferma la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.
f) E’ prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. x00 00 000000 –
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email: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.
g) Marsh S.p.A.:
🗹 è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione AIG EUROPE SA. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario (ovvero a Xxxxx S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
□ non è autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
h) Xxxxx prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovuto agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.
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