CONVENZIONE PER INDAGINI GENETICHE
CONVENZIONE PER INDAGINI GENETICHE
TRA
L’Azienda Ospedaliera Xxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx (di seguito “Azienda Ospedaliera”) – C.F./P.I. 04733051009 – in persona del legale rappresentante Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la sua carica in Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00 – 00152 Roma,
E
La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxx, giusta delega di cui alla Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42
PREMESSO CHE
Con determinazione N. G16239 del 24-12-2020 la Regione Lazio ha istituito una Rete Oncologica Regionale per la gestione del tumore della mammella attraverso l'approvazione dei documenti tecnici "Rete per la prevenzione e gestione del tumore della mammella" e "percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione e la gestione del tumore della mammella"
• L'Azienda per far fronte al percorso diagmostico terapeutico assistenziale per la prevenzione e la gestione del tumore della mammella sopra citato necessita di un Centro di riferimento di consulenza genetica per i pazienti ad alto rischio;
• L'Azienda ha manifestato l'interesse a stipulare nei termini e con le modalità stabilite dal presente accordo la collaborazione con la A.O. per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di genetica medica;
• L'A. O. San Camillo-Forlanini è in possesso delle competenze professionali, delle tecnologie e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo;
• i Direttori Sanitari della A.O. San Camillo-Forlanini e della Azienda hanno espresso parere favorevole alla stipula del presente accordo.
PRESO ATTO
che l'U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliera con l'entrata in vigore del DCA n. 549 del 18 novembre 2015 è stata classificata “Laboratorio di Genetica Medica di II° livello” e, in quanto tale, è uno dei Laboratori della Rete della Regione Lazio ove vengono centralizzate le attività ad elevata complessità;
Che, come recita il summenzionato Decreto “Le strutture sanitarie non presenti nella Rete possono effettuare prelievi per esami di genetica, in conformità ai percorsi previsti dalle Linee Guida Nazionali, trasferendo, per l'esame, i campioni ad uno dei Laboratori della Rete. Tale percorso deve essere formalizzato con un protocollo scritto tra la struttura dove viene effettuato il prelievo e il laboratorio della rete”;
che dunque l’Azienda Sanitaria Locale Rieti ha l’esigenza di acquisire dall' Azienda Ospedaliera prestazioni di diagnostica di laboratorio per test genetici, in quanto non è in condizione con le proprie strutture di effettuare le indagini diagnostiche in argomento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2
Oggetto
Con il presente atto viene stipulato tra l'Azienda Ospedaliera Xxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx e l’Azienda Sanitaria Locale Rieti un accordo convenzionale avente ad oggetto l’esecuzione, da parte dell'Azienda Ospedaliera, di indagini genetiche e consulenze genetiche su pazienti insistenti sulla suddetta ASL Rieti.
La modalità di invio dei campioni e di ritiro dei referti sono definite dall' ASL d’intesa con l’Azienda Ospedaliera.
Le prescrizioni relative agli esami di laboratorio effettuati sono registrate a cura della ASL sul supporto informatico nel flusso informativo della Specialistica Ambulatoriale (S.I.A.S.) e dell'art. 50 di cui alla Legge n° 326 del 2003 e, quindi, oggetto di riconoscimento da parte dell'Agenzia di Sanità Pubblica al valore della produzione del soggetto convenzionato.
L'Azienda Ospedaliera, effettuate le prestazioni richieste, verrà remunerata ai sensi dell'Art. 7 della presente convenzione.
Con la presente convenzione l’Azienda Sanitaria Locale Rieti affida all’Azienda Ospedaliera, che accetta, la realizzazione del servizio sopraindicato.
ART. 3
Trasporto
Nel Protocollo operativo di cui all’art. 2, l’ASL Rieti dovrà concordare con il Direttore dell'U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliera il numero, la tipologia, la tempistica e le modalità di invio delle prestazioni da eseguire presso tale U.O. o con i responsabili pro-tempore delle UU.OO. in cui sono svolte altre attività diagnostiche.
Il trasporto dei campioni presso l'Azienda Ospedaliera dovrà essere effettuato con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni e la ASL Rieti provvederà al trasporto, assumendo ogni responsabilità connessa al trasporto stesso, nonché gli oneri economici.
L'Azienda ha l'obbligo di consegnare alla A.O. insieme con i campioni da sottoporre ad esame il "Modulo di richiesta da Struttura esterna - LGM R-01" fornito dalla A.O. e debitamente compilato e copia del consenso informato sottoscritto dai pazienti. In difetto, l'A.O. non eseguirà gli esami richiesti.
ART. 4
Ritiro referti
I referti saranno ritirati dalla ASL Rieti nei tempi concordati con l'Azienda Ospedaliera.
ART. 5
Personale
Per le prestazioni relative all'attività inerente la presente convenzione, l'Azienda Ospedaliera potrà avvalersi di figure professionali esterne con l'onere economico finanziato dagli introiti delle attività stesse, secondo le direttive aziendali.
Il personale del Soggetto convenzionato individuato per l’erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione deve:
• conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano di prevenzione della corruzione della ASL Rieti, disponibile sul sito aziendale, nonché alle indicazioni impartite dal Direttore della U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica;
• rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
• rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di privacy, dalla deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.
ART. 6
Prestazioni e Tariffe
Le tariffe che verranno applicate per le consulenze e i test genetici richiesti faranno riferimento al Nomenclatore Tariffario vigente.
L'Azienda Ospedaliera provvederà ad eseguire eventuali approfondimenti che dovessero rendersi necessari per la diagnosi, il cui costo verrà individuato secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
ART. 7
Fatturazione e pagamento
La fattura per le prestazioni eseguite sarà emessa dall'Azienda Ospedaliera alla ASL e dovrà essere resa certa, liquidabile ed esigibile entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del documento contabile, ai sensi della vigente normativa.
Il pagamento da parte della ASL, a saldo della fattura liquidabile, sarà effettuato tramite bonifico bancario intestato a; Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Tesoreria Unica Banca d'Italia IBAN XX00X0000000000000000000000.
ART. 8
Validità
La presente convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, a seguito di specifica richiesta da parte della ASL Rieti (ed in ogni caso previa valutazione positiva delle attività svolte a cura dei Responsabili aziendali della presente convenzione), da effettuare almeno tre mesi prima della scadenza.
È fatto divieto di cedere il presente atto convenzionale.
ART.9
Recesso
Il rapporto convenzionale è risolto di diritto alla data indicata come termine all’ art. 8, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di recedere dal presente rapporto in qualunque momento e senza alcuna giustificazione, anche prima della data di scadenza, previa comunicazione all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
La comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nulla sarà dovuto alle parti per la risoluzione anticipata, salvo il pagamento integrale dell’attività effettivamente svolta.
La convenzione è risolta di diritto, senza la necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte del Soggetto convenzionato.
ART. 10
Referenti della convenzione
I Referenti Aziendali designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono:
1. per l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini:
Direttore U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx.
2. per la ASL Rieti:
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Referente azienda per la Rete Oncologia della Mammella, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx.
ART. 11
Riservatezza e proprietà documentazione
Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano di acconsentire reciprocamente al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse all'oggetto della convenzione stessa e danno atto che i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione della presente convenzione verranno trattati, gestiti e custoditi secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e xx.xx.xx. in tema di privacy.
Art. 12
Tutela assicurativa e previdenziale
Resta a carico dell'Azienda Ospedaliera la tutela assicurativa degli operatori dell’istituto stesso che partecipano all’attuazione della presente convenzione.
ART. 13
Registrazione
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le spese conseguenti di registrazione e bollo saranno a carico della parte utilizzatrice.
ART. 14
Foro competente
Per ogni eventuale contenzioso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Roma, …………………………………..
Data: 15/12/2021 14:01:27
Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini ASL Rieti
Il Direttore Generale
FirmatoIldaD:PirEeTtTtoI rAeNANAmministrativo
Xxxx. Xxxxxxx Mostarda Dott.ssa Xxxx Xxxxx