Contract
Sommario | ||
Definizione | Art. | 1 |
Modalità del corrispettivo | ” | 2 |
Comportamento delle parti nella fase pre-contrattuale | ” | 3 |
Forma del contratto | ” | 4 |
Durata del contratto | ” | 5 |
Prestazioni ed obblighi dell’affiliato | ” | 6 |
Prestazioni ed obblighi dell’affiliante | ” | 7 |
Esclusiva | ” | 8 |
Art. 1 – Definizione.
Il franchising è il contratto, comunque denominato, con cui un soggetto giuridico (detto affiliante) concede verso corrispettivo ad un altro (detto affiliato) economicamente e giuridicamente indipendente, la disponibili- tà di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti - assistenza o consulenza tecnica e commerciale, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, inserendo l’affiliato in un sistema di una pluralità di affiliati, distribuiti sul territorio.
Art. 2 – Modalità del corrispettivo.
Il corrispettivo può essere costituito da:
a) il pagamento di un diritto di entrata;
b) la corresponsione di royalties commisurate al giro d’affari;
c) l’acquisto minimo dei prodotti;
d) un contributo sulle spese pubblicitarie e promozionali.
Art. 3 - Comportamento delle parti nella fase pre-contrattuale.
Le parti, nella fase pre-contrattuale, ispirano il reciproco comportamen- to a lealtà, correttezza e buona fede, fornendosi, tempestivamente ed in modo completo, ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto.
Art. 4 - Forma del contratto.
Il contratto di franchising viene solitamente stipulato in forma scritta.
Art. 5 - Durata del contratto.
La durata del contratto è proporzionata all’entità degli investimenti fatti dall’affiliato e tale da garantirne l’ammortamento e normalmente non è inferiore a tre anni.
Art. 6 - Prestazioni ed obblighi dell’affiliato.
Di solito il contratto prevede a carico dell’affiliato:
a) la messa a disposizione delle strutture necessarie alla vendita o l’e- rogazione dei servizi oggetto del franchising;
b) il rispetto degli standards di qualità pattuiti;
c) il rispetto delle procedure, sistemi di gestione ed informatici in atto nell’azienda affiliante indicati in un “manuale operativo” esistente;
d) l’utilizzazione del marchio e dell’insegna adeguata all’immagine degli stessi;
e) la verifica da parte dell’affiliante del rispetto delle clausole relative a standards qualitativi e anche quantitativi stabiliti in caso di pattuizio- ne di royalties;
f) il rispetto del vincolo di esclusiva, con facoltà dell’affiliante di verifica;
g) il divieto di trasferire a terzi il know-how fornito dall’affiliante durante il rapporto o per un periodo determinato successivo alla scadenza del contratto.
Art. 7 - Prestazioni ed obblighi dell’affiliante.
Di solito il contratto prevede che l’affiliante fornisca:
a) assistenza tecnica e commerciale per avviare o adeguare l’impresa;
b) consulenza commerciale, promozionale, di marketing e supporto pubblicitario;
c) addestramento periodico del personale dell’impresa affiliata;
d) istruzioni operative, corredate eventualmente da apposito manuale operativo;
e) consulenza e progettazione dell’arredamento e della struttura degli spazi espositivi (lay out);
f) know-how;
g) adeguato sostegno pubblicitario e/o promozionale del marchio oggetto del franchising.
Art. 8.- Esclusiva.
Di solito le parti concordano un’esclusiva territoriale a favore dell’affilia- to ed una esclusiva di vendita a favore dell’affiliante.