PROTOCOLLO D'INTESA DI MUTUA COLLABORAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA DI MUTUA COLLABORAZIONE
tra
il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e
la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino
il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (in seguito rispettivamente denominati “il Ministero della Salute” e “la Segreteria di Stato-SSS” e , congiuntamente, le “Parti”);
Considerato lo spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, animati dalla volontà di cooperare nel campo sanitario, delle scienze mediche e della gestione delle emergenze sanitarie;
Vista la Convenzione di Amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino fatta a Roma il 31 marzo 1939;
Visto il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche tra la Segreteria di Stato–SSS della Repubblica di San Marino e il Ministero della Salute firmato a San Marino il 9 maggio 2012;
Visto il Piano di Azione 2018-2020 della Collaborazione nel Campo della Salute e delle Scienze Mediche tra la Segreteria di Stato e il Ministero della Salute sottoscritto a Roma il 5 dicembre 2017;
Visto l’Accordo di Collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Xxxxxx-Romagna fatto a Bologna il 10 giugno 2013;
Visto il Protocollo operativo tra la tra la Segreteria di Stato-SSS e l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Xxxxxx-Romagna, firmato a San Marino il 4 dicembre 2017;
Visto il Protocollo d’Intesa tra la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Protezione Civile della Repubblica di San Marino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana – Dipartimento di Protezione Civile, firmato a San Marino il 30 luglio 2015;
Tenuto conto degli intensificati contatti tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini in tema di prevenzione della diffusione del virus denominato COVID-19, anche in occasione della partecipazione congiunta all’unità di crisi organizzata dalla Prefettura di Rimini;
Stante l’emergenza sanitaria COVID-19 che ha ampiamente coinvolto le competenti Istituzioni sammarinesi e italiane e rilevato l’alto grado di corrispondenza tra le misure tempo per tempo promulgate dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di San Marino per contrastare la diffusione del contagio;
Stante l’urgenza di considerare, limitatamente all’emergenza COVID-19, sulla base delle conoscenze epidemiologiche, il territorio della Repubblica di San Marino e il territorio limitrofo della Repubblica italiana come di fatto appartenenti a una medesima area geografica a rischio di contagio, dal momento che eventuali discordanze organizzative tra le due Amministrazioni ricadrebbero inevitabilmente sul territorio confinante, influenzando negativamente il contrasto all’epidemia;
Considerando pertanto la comune esigenza di scambio di informazioni e coordinamento in merito alle politiche sanitarie da perseguire e la necessità del mutuo aiuto nell’interesse comune dei Popoli dei loro Paesi;
Riconosciuto reciprocamente lo sforzo riorganizzativo dei rispettivi sistemi sanitari nazionali, che a titolo d’esempio, alla data della sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, ha registrato un aumento molto significativo dei posti in terapia intensiva nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica Italiana e l’ulteriore miglioramento complessivo della capacità di assistenza per i pazienti affetti da COVID-19 e per i contatti;
HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA
Articolo 1
Finalità
1) Le Parti adotteranno misure equivalenti, e ove possibile coordinate, di prevenzione e contrasto del contagio da Coronavirus, sia in termini sanitari sia in termini di contributo di loro competenza alla sicurezza pubblica, in tal modo rafforzando la reciproca collaborazione e cooperazione richiamata all’articolo 1) del Memorandum d’Intesa sulla cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche di cui in premessa nonché l’efficacia delle misure nei territori di confine.
2) Attraverso le modalità indicate negli articoli seguenti e in un’ottica di mutuo e reciprocamente vantaggioso aiuto, Le Parti collaboreranno - nel rispetto delle normative disciplinanti i sistemi sanitari regionali della Repubblica Italiana e il sistema sanitario della Repubblica di San Marino e fatta salva la prioritaria risposta alle rispettive esigenze nazionali – al fine di rendere disponibili:
a) posti letto presenti nelle rispettive strutture sanitarie nazionali;
b) posti letto di terapia intensiva presenti nelle rispettive strutture sanitarie nazionali;
c) strutture di accoglienza extra-ospedaliere;
d) dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in proprio possesso o volta per volta reperiti;
e) strumentazione ospedaliera per il contrasto del virus;
f) le strutture di analisi dei tamponi per la ricerca degli antigeni virali mediante tecniche molecolari e i test sierologici per la verifica di anticorpi;
g) farmaci, anche in fase di sperimentazione, off-label oppure in fornitura ad uso compassionevole.
Art. 2
Posti letto ordinari e di terapia intensiva
Nel limite delle proprie possibilità di accoglienza e della situazione epidemiologica contingente, ciascuna parte assicurerà ai residenti nel territorio dello Stato dell'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, la disponibilità di posti letto ordinari e di terapia intensiva, nel caso in cui le strutture del sistema sanitario nazionale della Parte richiedente non siano sufficienti per ospitare tutti i propri pazienti alle condizioni economiche stabilite da separato documento.
Art. 3
Strutture di accoglienza extra-ospedaliere
Le Parti assicurano altresì, alle condizioni di cui all’articolo 2, l’accesso a strutture idonee all’accoglienza extra-ospedaliera di soggetti in quarantena o positivi paucisintomatici, nel caso in cui le suddette strutture del sistema sanitario nazionale di una delle due Parti non siano sufficienti per ospitare tutti i rispettivi richiedenti assistenza, alle condizioni economiche stabilite da separato documento.
Art. 4
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Le Parti agiranno con sollecitudine per provvedere all’approvvigionamento di DPI attraverso i propri rispettivi canali e promuoveranno, presso i rispettivi Governi, azioni volte all'apertura di corridoi diplomatici per facilitare ulteriori approvvigionamenti dall’estero.
Il Ministero della Salute si adopererà al fine di favorire, limitatamente all'emergenza COVID-19, la consegna
di materiali, dispositivi medici e altri presidi sanitari alla Segreteria di Stato da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del consiglio della Repubblica italiana.
La Segreteria di Stato-SSS si adopererà affinché il Ministero della Salute possa beneficiare delle opportunità rese disponibili attraverso i canali di fornitura aperti dalla Repubblica di San Marino.
Art. 5
Strumentazione ospedaliera
Nel limite delle proprie possibilità e della situazione epidemiologica contingente, le Parti contribuiranno all’approvvigionamento di ogni strumentazione ospedaliera che si renda necessaria all’interno del sistema sanitario dell’altra Parte. A tal fine, ove le circostanze lo richiedano, si attiveranno presso i rispettivi Governi affinché vengano aperti corridoi diplomatici dall’estero.
Art. 6
Analisi dei tamponi e test sierologici
La Parte italiana garantirà alla parte sammarinese l’accesso alle analisi dei tamponi per la ricerca degli antigeni virali mediante tecniche molecolari per il COVID-19 per non più di 100 (cento) esami al giorno. Contestualmente la parte sammarinese si adopererà per reperire sul mercato internazionale i reagenti necessari per le analisi di cui al presente comma e li consegnerà alla Parte italiana.
La parte sammarinese fornirà a quella italiana i test sierologici per la verifica degli anticorpi da COVID-19 con modalità atte a garantire sensibilità e specificità dei test analitici, ad un numero di cittadini italiani non superiore a n. 150 (centocinquanta) al giorno allorché sarà in possesso della idonea e sufficiente strumentazione necessaria e dei relativi materiali. La Parte italiana si adopererà anche autonomamente per reperire sul mercato internazionale i kit necessari per le analisi di cui al presente comma, e li consegnerà alla Parte sammarinese.
Eventuali pubblicazioni in merito alle indagini epidemiologiche realizzabili grazie a tali test analitici saranno di proprietà dello Stato della Parte a cui le analisi effettuate fanno riferimento.
La Parte italiana fornirà a quella sammarinese l’accesso alle analisi dei tamponi per la ricerca degli antigeni virali mediante tecniche molecolari per il COVID-19 per non più di 100 (cento) esami al giorno.
La Parte sammarinese fornirà a quella italiana i test sierologici per la verifica degli anticorpi da Covid-19 con modalità atte a garantire sensibilità e specificità dei test analitici ad un numero di cittadini italiani non superiore a n. 150 (centocinquanta) al giorno allorché sarà in possesso della idonea e sufficiente strumentazione necessaria e dei relativi materiali.
Contestualmente, le Parti si adopereranno per reperire sul mercato internazionale i reagenti necessari per le analisi di cui al presente comma e per fornirseli vicendevolmente in funzione delle esigenze derivanti dalla distribuzione territoriale della diffusione del contagio nell’area geografica di cui alla parte preambolare del presente Protocollo d’Intesa.
Eventuali pubblicazioni in merito alle indagini epidemiologiche realizzabili grazie a tali test analitici saranno di proprietà dello Stato della Parte a cui le analisi effettuate fanno riferimento.
Art. 7
Farmaci, sperimentazioni, forniture off-label
Nello spirito del principio di universalità delle cure, che accomuna le Parti e le coinvolge reciprocamente al di là dei confini amministrativi, le Parti contribuiranno al reperimento dei farmaci volta per volta considerati utili per la terapia del COVID-19 nei loro due Paesi, e si riforniranno reciprocamente per i casi più urgenti o nell’ambito di trial clinici controllati.
La Segreteria di Stato-SSS mette a disposizione le sue strutture di Authority Sanitaria e di registrazioni di marchi e brevetti per velocizzare, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal proprio comitato etico, i processi di sperimentazione di farmaci off-label, con l’obiettivo di velocizzarne la commercializzazione nel reciproco interesse delle Parti.
Art. 8
Condizioni economiche
Le prestazioni e i prodotti di cui agli articoli precedenti sono erogati alle condizioni economiche stabilite da
un separato documento.
I pagamenti degli approvvigionamenti di cui all’articolo 5, nonché dei relativi eventuali oneri e spese accessorie, saranno effettuati, per competenza, secondo quanto fatturato dai fornitori.
Dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa non deriveranno oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio ordinario dello Stato della Repubblica di San Marino e della Repubblica Italiana.
Art. 9
Assistenza reciproca al rientro in patria di cittadini
Nell’ambito della collaborazione reciproca in ottica di assistenza sanitaria, le Parti si adopereranno presso i rispettivi Governi al fine di consentire, nella misura del possibile ed entro i limiti delle loro competenze, il rispettivo rientro il rientro in Patria dei cittadini sammarinesi e italiani, compresi i rientri da altri Paesi, sia attraverso il transito nei territori dei loro rispettivi Stati delle persone, sia richiedendo la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei loro rispettivi Stati, in particolare nei casi in cui vengano definiti rimpatri attraverso cordoni sanitari o comunque in modalità organizzata.
Art. 10
Rapporti Con gli Organismi Internazionali
Le Parti si sosterranno vicendevolmente nei rapporti con gli organismi internazionali al fine di ottenere i fondi, le professionalità ed il materiale adeguato necessari a fronteggiare le emergenze di qualunque natura riconducibili al COVID-19.
Art. 11
Diritto applicabile e divergenze interpretative
Il presente Protocollo d'Intesa sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile, della legislazione interna sammarinese e italiana nonché, per quanto attiene alla Parte italiana, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Ogni eventuale divergenza relativa all’applicazione ed all’interpretazione del presente Protocollo d’Intesa sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
Art. 12
Efficacia e durata
Il presente Protocollo d'Intesa acquista efficacia alla data della firma e rimarrà valido fino al termine dell’emergenza da COVID-19 che, ai fini dell'applicabilità del presente Protocollo d'Intesa, sarà consensualmente determinata dalle Parti in forma scritta. Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere integrato e emendato per iscritto di comune intesa fra le Parti.
Sottoscritto a Roma il 26 marzo 2020 in due (2) originali, in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
IL MINISTRO DELLA SALUTE IL SEGRETARIO DI STATO PER
DELLA REPUBBLICA ITALIANA LA SANITA’ E LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN XXXXXX
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx