SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n.1, pena l’ esclusione)
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E RISCALDAMENTO DA SOMMINISTRARE PRESSO L’AEROPORTO DI TRAPANI – BIRGI.
CIG 636468610B
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
La Società Airgest S.p.A., con sede legale in C.da Birgi, c/o l’Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx - Xxxxx - XXX 00000 Xxxxxxx (XX), iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani n. 94348, P. IVA e C.F.: 01613650819, inde denominata “Committente”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nella Sua qualità di Amministratore Delegato della Società Airgest S.p.A., il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte
E
L’Impresa , di seguito per brevità denominata “Affidataria” o “Impresa” o “Prestatore di servizi”, con xxxx xxxxxx xx , xxx , - XXX - ( ), xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di con numero di Repertorio Economico Amministrativo n. ed avente n. di C.F. e P. IVA , in persona del Legale Rappresentante dell’Impresa, dall’altra parte
congiuntamente denominati “le Parti”
p r e m e s s o
- che con determina prot. n. 884/15 del 06 agosto 2015, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il procedimento per l’affidamento della “Fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento da somministrare presso l’aeroporto di Trapani – Birgi”;
- che la Committente ha indetto una gara, per l’affidamento in appalto della fornitura di che trattasi, con avviso pubblicato in
G.U.R.I. n. 95 del 14/08/2015, su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale ed 1 a maggiore diffusione locale, sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx ed all’Albo Pretorio del Comune di Trapani;
- che nel Disciplinare di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l’offerta entro le ore 17.00 del giorno 23/09/2015;
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno / /2015 giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione appaltante dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria all’Impresa
, che ha offerto un ribasso del % da applicarsi per ogni litro di gasolio per autotrazione e riscaldamento, desunto dal prezzo di gasolio per autotrazione e riscaldamento della settimana corrente nella quale verrà fatta la richiesta di fornitura, al netto di IVA e Accisa, rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Statistiche ed analisi energetiche e minerarie (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx);
- che l’impresa ha presentato la documentazione prescritta dal disciplinare di gara;
- che il presente contratto fa riferimento al Capitolato d’Oneri Prestazionali;
- che il predetto Capitolato d’Oneri Prestazionali faceva parte della documentazione di gara;
- che l’Affidataria ha accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni in esso contenute;
- che l’Affidataria ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA ha concluso positivamente l’istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall’Impresa , in ordine alla sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa stessa.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO – PREZZI DI APPLICAZIONE
1. Il contratto prevede l’esecuzione della fornitura da parte dell’Affidataria di gasolio per autotrazione e riscaldamento avente le caratteristiche tecniche di cui ai pertinenti articoli del Capitolato d’Oneri Prestazionali, nei seguenti stimati quantitativi e tipologia di carburante:
- 4.500 litri di gasolio per autotrazione per consegna, per n. 16 consegne
- 5.000 litri di gasolio per riscaldamento per consegna, per n. 7 consegne per un quantitativo complessivo stimato in 107.000 litri così ripartiti:
- 72.000 litri di gasolio per autotrazione
- 35.000 litri di gasolio per riscaldamento.
2. Ciascuna consegna di carburante verrà effettuata dal Fornitore sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta dall’AIRGEST, in relazione alle effettive esigenze (tali secondo l’insindacabile valutazione della AIRGEST), sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente, fino alla data ultima di durata dell’appalto e
comunque nei limiti dell’importo contrattualizzato.
3. Le suddette quantità possono variare in aumento o in diminuzione, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, in base alle necessità dell’Airgest S.p.A., senza che l’Affidataria possa trarne motivo per la richiesta di compensi aggiuntivi. Si precisa che non verrà garantito alcun minimo di fornitura, senza che l’Affidataria possa trarne motivo per pretendere il raggiungimento di qualsiasi soglia di fornitura.
4. Per ogni litro di gasolio per autotrazione e/o per riscaldamento, riferito alla settimana corrente in cui verranno effettuate le consegne di carburante, sarà riconosciuto un prezzo pari alla somma delle seguenti componenti:
1. Prezzo industriale di cui al prezzo settimanale per litro di prodotto petrolifero richiesto (gasolio per autotrazione / gasolio per riscaldamento), al netto di IVA e Accisa, rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Statistiche ed analisi energetiche e minerarie (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx),
2. Sconto pari al ribasso percentuale % offerto dalla Ditta in sede di gara, per litro di prodotto petrolifero
richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento);
3. Prezzo scontato per litro di prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento);
4. Accisa prodotto;
5. Prezzo base del prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento) imponibile + IVA come per legge;
6. Costo complessivo (iva inclusa) di prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione / gasolio per riscaldamento).
4. Viene escluso qualsiasi altro sconto e/o maggiorazione.
5. La percentuale di sconto praticata dall’Impresa Affidataria sarà fissa e invariabile per l’intero periodo di affidamento delle forniture.
6. Nei prezzi in intendono comprese tutte le spese riferite al carico, trasporto e scarico presso i depositi dell’Airgest S.p.A.
ART. 3 – DURATA – TEMPISTICHE DI CONSEGNA
1. Il contratto ha durata presuntiva di mesi 12 (dodici) a far data dalla prima richiesta d’esecuzione della fornitura.
2. Il rapporto contrattuale è da intendersi in ogni caso concluso al raggiungimento del saldo dell’importo contrattualizzato, determinato applicando lo sconto percentuale indicato all’art. 2, all’importo posto a base d’affidamento stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la stessa Committente, in euro 115.479,30 IVA esclusa.
3. La calendarizzazione di massima, non vincolante per la Committente, delle forniture di gasolio, oggetto del presente Contratto, è quella di seguito riportata:
Gasolio per autotrazione:
- 1°consegna-20/11/15 9°consegna-15/06/16
- 2°consegna-10/12/15 10°consegna-05/07/16
- 3°consegna-05/01/16 11°consegna-30/07/16
- 4°consegna-01/02/16 12°consegna-20/08/16
- 5°consegna-03/03/16 13°consegna-10/09/16
- 6°consegna-01/04/16 14°consegna-05/10/16
- 7°consegna-25/04/16 15°consegna-05/11/16
- 8°consegna-20/05/16 16°consegna-05/12/16
Gasolio per riscaldamento:
- n. 2 consegne – dicembre 2015
- n. 2 consegne – gennaio 2016
- n. 2 consegne – febbraio 2016
- n. 1 consegna – marzo 2016
4. Con la stipula del presente contratto, l’Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AIRGEST S.p.A. a prestare il servizio di somministrazione di fornitura di gasolio diesel per autotrazione e riscaldamento nella misura richiesta dalla Committente sino alla concorrenza dell’indicato importo (contrattualizzato) massimo di cui al presente contratto, anche nel caso in cui siano stati raggiunti quantitativi di carburante inferiori a quelli stimati.
5. Eventuali volumi di carburante il cui corrispettivo ecceda tale saldo complessivo dell’importo d’affidamento non saranno remunerati senza che ciò possa determinare l’insorgere, in capo alla Committente, di responsabilità a qualsiasi titolo, per il caso che tale circostanza si verifichi e senza che l’Affidataria possa, comunque, avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione.
6. Ne deriva che l’Affidataria sarà tenuta, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, a monitorare il platfond di cui al precedente comma 2 del presente articolo sino al suo esaurimento.
ART. 4 – CORRISPETTIVO PRESUNTO DEL COSTO DEL CARBURANTE
1. L’importo complessivo della fornitura di gasolio diesel per autotrazione e riscaldamento, nella misura richiesta dalla Committente, è stato stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la stessa Committente, in euro 115.479,30 IVA esclusa.
ART. 4 BIS – IMPORTO CONTRATTUALIZZATO
1. L’importo complessivo per l’esecuzione delle forniture, oggetto d’appalto, è pari ad euro ….............,00 (diconsi euro
/ ) oltre IVA.
2. L’Affidataria non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per forniture eseguite in modo difforme ovvero rispetto alle modalità, termini condizioni e standards previsti e regolarmente autorizzati.
3. L’esatta quantificazione delle forniture, oggetto del Contratto, regolarmente espletate, accertate ed accettate dal Committente, costituiranno oggetto di verifica di conformità in corso d’esecuzione, vincolante ai fini della contabilizzazione delle stesse.
4. Si rimanda a quanto riportato all’art. 9 del presente Contratto.
ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI – MODALITA’
1. Il pagamento delle spettanze dovute, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture in originale, per ciascuna consegna di carburante di gasolio per autotrazione e riscaldamento, per le quantità determinate di volta in volta, da parte di AIRGEST, a suo insindacabile giudizio, al prezzo determinato secondo le indicazioni di cui a precedente art. 2, applicando lo sconto offerto in sede di gara, oltre ad accisa e IVA, e sarà effettuato lo stesso giorno in cui verrà effettuata la consegna, ovvero il primo venerdì lavorativo successivo alla consegna stessa, mediante bonifico bancario sul conto indicato dalla ditta aggiudicataria.
2. Per la liquidazione degli importi dovuti saranno di riferimento i documenti D.A.S. e relativa corrispondenza dei controlli effettuati, giusta attestazione di regolare esecuzione, di periodo e conclusiva, di ciascuna fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento.
3. Ciascuna fattura dovrà essere dettagliata per attività svolta, tale da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A., allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell’importo di fatturazione reso.
4. Le fatture consegnate dall’Affidataria dovranno essere necessariamente accompagnate dai seguenti documenti:
o l’indicazione delle quantità e delle mensilità di effettuazione delle forniture;
o l’attestazione/autodichiarazione del regolare versamento dei contributi INPS e INAIL a favore delle stesse unità di personale e della Regolarità Contributiva, contenente tutti gli elementi per poter consentire al Committente di poter effettuare i relativi accertamenti d’ufficio (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: numero di dipendenti impiegati in azienda, matricola INPS, INAIL), ovvero allegando un DURC in corso di validità;
o eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.
5. Si intendono non pervenute le fatture non corredate da quanto richiesto e difformi dalle precedenti indicazioni.
6. Ciascuna fattura, emessa dalla Ditta appaltatrice, dovrà riportare il codice CIG 636468610B associato al presente appalto, essere intestata alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
7. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione, da parte del Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) di AIRGEST, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
8. Sull’importo dei corrispettivi, spettante all’affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA
Si rimanda all’art.2 del Capitolato d’Oneri Prestazionali.
ART. 7 – CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE
Si rimanda all’art.3 del Capitolato d’Oneri Prestazionali.
ART. 8 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA
Si rimanda all’art.4 del Capitolato d’Oneri Prestazionali.
ART. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
1. AIRGEST si riserva la facoltà di effettuare, nel corso dell’espletamento del servizio, controlli sulla qualità, frequenza e tipologia di servizio al fine di accertare la corrispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal Contratto e dal Capitolato d’Oneri Prestazionali nonché dalle vigenti norme di legge, in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno, nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
2. I predetti controlli non liberano il Prestatore di servizi dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
3. L’accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente contratto avverrà a valle dell’attività di verifica di conformità, effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) di Airgest, finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte, fermo restando quanto previsto nelle norme del Titolo IV del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. 312 – 324).
4. Qualora si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il D.E.C. di Airgest S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con il Prestatore di servizi, nella persona del medesimo Prestatore di servizi ovvero di titolato referente incaricato, che dovrà fornire le proprie controdeduzioni nella stessa seduta d’incontro di cui verrà redatto apposito processo verbale ovvero, in forma scritta, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
5. L’eventuale assenza di rappresentanti dell’affidatario all’incontro convocato dal D.E.C. è considerata come acquiescenza rispetto alle eventuali contestazioni e ai risultati cui giunge il D.E.C. e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’affidatario, tempestivamente, a mezzo PEC. In mancanza di controdeduzioni del Prestatore di servizi o di sua figura delegata, entro il termine stabilito (nella stessa seduta d’incontro ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione), l’Airgest S.p.A. procederà direttamente all’applicazione delle penali di cui al pertinente articolo del presente contratto e all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
6. La verifica finale della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali e’ effettuata, entro quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’ultima delle prestazioni (la 16° consegna per quanto riguarda il gasolio per autotrazione ovvero la 7° consegna per quanto riguarda il gasolio per riscaldamento), attraverso accertamenti e riscontri che il D.E.C. ritenga necessari.
7. In caso di esito positivo, ossia quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 322 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ovvero il certificato viene emesso dal D.E.C. e confermato dal RUP.
8. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo residuo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, ai sensi dell’art. 324 del D.P.R. n. 207/2010.
9. Si rimanda all’art.9 del Capitolato d’Oneri Prestazionali, per le verifiche di tipo tecnico.
ART. 10 – PENALITA’
1. In caso di ritardo delle forniture, di ritardo nell’inizio dell’esecuzione delle forniture e in caso di forniture di prodotti difformi si applicano le seguenti penalità:
- per ogni giorno solare di ritardo nelle consegne, viene addebitato alla Ditta un importo pari al 2% di quello della consegna richiesta e non effettuata nei termini. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell’importo complessivo della fornitura assegnata, la Committente ha la facoltà di recedere dal contratto, interrompendo pertanto le forniture, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l’incarico a terzi in danno della Ditta, salva l’applicazione delle penali prescritte e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti all’Airgest S.p.A.;
- qualora dovesse risultare una differenza tra il numero di litri di gasolio ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), ovvero in caso di fornitura di prodotti difformi dall’offerta per qualità, oltre alla richiesta di sostituzione, sulle quantità consegnate in meno ovvero sul valore dei prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti, oltre la percentuale del 3%, la Ditta è tenuta a corrispondere all’Airgest S.p.A. una penale pari al 10% del valore della suddetta quantità di gasolio o del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- qualora dovesse essere rilasciato un DAS incompleto, la consegna di gasolio può essere respinta e l’Airgest S.p.A. può applicare una penale pari al 2% del valore del gasolio in consegna;
- in caso di arbitraria sospensione del servizio e/o di sciopero del personale addetto al servizio, la Committente ha la facoltà di recedere dal contratto, interrompendo pertanto le forniture, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l’incarico a terzi in danno della Ditta, salva l’applicazione di penale d’importo pari al 10% del costo sostenuto per il rifornimento presso terzi per ogni giorno di arbitraria sospensione del servizio e/o di sciopero del personale addetto al servizio e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti all’Airgest S.p.A.;
2. Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo, fatta salva la risoluzione del contratto, nei casi gravi con incameramento della cauzione definitiva e fatta salva altresì l’esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore.
3. Le eventuali inadempienze che daranno luogo alle penali di cui ai precedenti commi vanno contestate per iscritto alla ditta fornitrice che potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque dalla contestazione.
4. Qualora dette controdeduzioni, a insindacabile giudizio dell’Airgest S.p.A., non siano accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali stabilite nel presente Contratto.
5. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all’applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall’Impresa evidenzino l’assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
6. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall’annotare le inadempienze riscontrate.
7. L’Affidataria è obbligato a conformarsi all’applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l’individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione di cui al presente Contratto.
10. 1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ
1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)., in corso d’esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell’incontro - convocato ai sensi del precedente art.9 del presente Contratto - per la verifica di conformità delle forniture rese, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all’Impresa della relativa adozione.
2. Qualora l’Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l’eliminazione delle inadempienze per le quali l’Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l’applicazione delle penali, l’Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Nell’ipotesi in cui si verifichino, per più di tre volte ciascuno, i ritardi o le forniture di prodotti difformi, l’Airgest S.p.A. si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell’Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
10. 2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ
1. L’importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell’ammontare delle eventuali penalità, notificate all’esito delle verifiche di conformità in corso d’esecuzione, di periodo e straordinarie, condotte.
2. In mancanza, l’ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall’Affidataria per le forniture eseguite, in occasione del primo pagamento utile, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
5. Per il pagamento delle penalità l’Airgest S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell’Affidataria o sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Airgest S.p.A..
6. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell’importo contrattuale complessivamente considerato, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
7. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell’Affidataria.
8. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi delle forniture devono essere comunicati tempestivamente dall’Affidataria entro 24 ore dall’evento.
10. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. E’ precisato, inoltre, che in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori.
11. Sono considerate cause di forza maggiore soltanto gli scioperi, eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Gli eventuali ritardi di forza maggiore dovranno essere documentati da dichiarazioni degli Enti territorialmente competenti e costituiranno franchigia agli effetti della applicazione di penalità.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Airgest S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’impresa. In tal caso, l’Airgest S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Airgest S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
c) frode nell’esecuzione della fornitura, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
d) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto d’appalto riguardo ai tempi di esecuzione;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
f) morte, interdizione o inabilitazione del titolare di qualcuno dei soci nelle imprese individuali o costituite in società di fatto;
g) perdita, da parte dell’Affidataria, dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
h) esecuzione dei servizi di fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
i) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità della fornitura;
j) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
k) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell’affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l’immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l’affidabilità di Airgest S.p.A. dinnanzi all’Amministrazione concedente, alla Direzione d’Aeroporto o agli utenti;
l) sospensione della fornitura da parte dell’Affidataria senza giustificato motivo. La fornitura dovrà essere svolta senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore. In tal caso, l’Airgest S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
m) sospensione dei servizi di rifornimento da parte dell’Affidataria senza giustificato motivo. I servizi di rifornimento dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’Affidataria. In tal caso, l’Airgest S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
n) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’espletamento della fornitura stessa nei termini (modalità e frequenze) previsti dal contratto e da tutti i suoi allegati;
o) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto a terzi;
p) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso, ovvero fornitura di prodotti risultati, in corso di approvvigionamento, non più corrispondenti alle documentazioni e/o schede tecniche presentate ad Airgest S.p.A., ovvero fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulle attività dell’Airgest;
q) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
r) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Airgest S.p.A.;
s) penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale complessivamente considerato;
t) applicazione delle misure o delle condanne di cui all’art. 135 del D.Lgs. 163/2006;
u) sopravvenienza a carico dell’Affidataria di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
v) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 del c.c..
3. L’AIRGEST, per i casi di cui ai predetti punti, una volta comunicata alla Ditta la risoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali eventualmente maturate dall’Affidataria, avrà la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio di fornitura in danno dell’Affidataria stesso, e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dai crediti nascenti per l’Affidataria dal presente contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui infra da quest’ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In tali casi la Ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, l’Affidataria dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST.
5. L’Affidataria sarà tenuto altresì a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest’ultima, a seguito dell’inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio di rifornimento, oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell’inadempimento dell’Affidataria.
6. L’ Affidataria ha diritto soltanto al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, ai prezzi di Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
7. Le somme a carico dell’Affidataria saranno compensate con eventuali crediti di quest’ultimo nei confronti della AIRGEST.
8. Ai sensi dell’art. 297 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 135-140 del codice.
9. In caso di reiterate inadempienze, la Committente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c..
10. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 del c.c..
ART. 12 – REVOCA E RECESSO
1. La Società si riserva la facoltà di procedere alla revoca del Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all’esercizio della attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all’Affidataria mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all’Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
3. In tale caso, per le prestazioni regolarmente erogate verrà corrisposto l’importo contrattualmente previsto al termine del servizio stesso.
ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, l’Impresa costituisce la cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della . . . . . . . . . . . . . . . n. ……., stipulata in data . . . . . . . . . . . . . , dell’importo di Euro. . . . .
. . . . . . . . (Euro . . . . . . . . .) pari al per cento dell’importo del presente contratto, avente validità fino al
gg/mm/aa.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del precedente art. 11.
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della fornitura e fino alla data di attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
4. In ogni caso, ed in relazione al’art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l’importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d’inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell’Impresa.
5. ART. 14 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. L’Affidataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle forniture e delle attività connesse, sollevando l’AIRGEST SPA da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’affidataria inoltre ha provveduto a stipulare con la compagnia di assicurazione ……………………….. una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), n contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione della fornitura, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per anno e per sinistro e che non vi sono limiti al numero dei sinistri, con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell’azione di rivalsa nei confronti di Airgest S.p.A..
2. Al riguardo, in relazione a detta polizza, la voce “Assicurato” comprende espressamente AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i “Terzi” e prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di AIRGEST.
3. La copertura assicurativa prevede l’estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.
4. La Compagnia assicuratrice si obbliga altresì ad impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare AIRGEST dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
5. Tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa, al termine della fornitura e dovrà prevedere l’indennità della stazione appaltante da tutti i rischi connessi al cattivo o inesatto trasporto del materiale fornito.
[OPPURE IN ALTERNATIVA ALLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA CHE PRECEDE]:
2. L’affidataria inoltre ha provveduto a dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, con massimale annuo e per sinistro non è inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), avente le medesime caratteristiche indicate per la specifica polizza di cui al presente affidamento. L’Impresa ha prodotto un’appendice della stessa polizza, stipulata con la compagnia di assicurazione
……………………….., n , per euro , avente validità per tutta la durata del presente contratto,
nella quale si esplicita che la polizza in questione copre anche il servizio di fornitura svolto per conto di AIRGEST, e che, in relazione a detta polizza, la voce “Assicurato” comprende espressamente AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i “Terzi” e prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di AIRGEST, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell’azione di rivalsa nei confronti di Airgest S.p.A..
3. La copertura assicurativa prevede l’estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.
4. La Compagnia assicuratrice si obbliga altresì ad impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare AIRGEST dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
5. Tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa, al termine della fornitura e dovrà prevedere l’indennità della stazione appaltante da tutti i rischi connessi al cattivo o inesatto trasporto del materiale fornito.
6. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al contraente.
7. Resta ferma la responsabilità dell’Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L’Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
ART. 15 – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
1. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell’Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Affidataria.
2. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell’Appaltatore.
3. L’Affidataria assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l’efficienza del servizio stesso e, qualora sia necessario sostituire una o più delle risorse dedicate al servizio, l’Affidataria si impegna a sostituirla con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione all’AIRGEST.
ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L’Affidataria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, Regolamenti, degli usi, di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le forniture e di ogni altra norma vigente ed emanata nei confronti del personale.
2. L’Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. I suddetti obblighi vincolano l’Affidataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall’Affidataria al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l’AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Affidataria per l’esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
6. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell’Affidataria, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all’Affidataria diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le
prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione stessa.
7. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell’Affidataria, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
8. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’art. 34 del presente Contratto.
ART. 17 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL’IMPRESA
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l’Affidataria si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi e le forniture, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
2. L’Affidataria è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto da AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal DLgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d’aggiornamento condotta tra Affidataria e Committente.
3. E’ unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il “Documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.
5. L’Affidataria si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
ART. 18 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di somministrazione dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.
2. In caso di arbitraria sospensione del servizio e/o di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, da parte dell’Affidataria, o cause di forza maggiore che impediscano l’integrale espletamento del servizio, AIRGEST provvederà ad applicare la penale di cui al pertinente articolo del presente Contratto, fermo restando l’ulteriore azione per il risarcimento dei danni e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. Qualora l’arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore ad una giornata operativa (06.00 ÷ 22.00), ovvero per complessive 24 ore nel periodo d’affidamento del presente appalto, la Società ha piena facoltà di ritenere l’affidamento risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate dal precedente art.11.
4. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto per colpa del Prestatore dei servizi, stante la compromissione della continuità dell’operatività di scalo - connessa all’attività dei mezzi di rampa destinatari dei rifornimenti - che il Committente ha, istituzionalmente, il dovere di garantire in ambito aeroportuale, ove le operazioni di safety e security aeroportuale sono rigidamente regolamentate.
ART. 19 – INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO
1. Il Contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi.
2. E’ vietata la cessione anche parziale, sotto qualsiasi formula, del contratto di affidamento servizio della fornitura, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Airgest S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.
3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.
ART. 20 – SUBAPPALTO
1. Ai fini del subappalto si applica l’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
2. Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti, in tutto o in parte, del servizio salvo specifica autorizzazione dell’Airgest S.p.A., che potrà essere rilasciata nei limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e della legislazione antimafia.
3. L’Affidataria che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione da inserire nella “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”.
4. Resta comunque inteso che ove venga concessa l’autorizzazione, l’Affidataria non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l’esecuzione del servizio.
ART. 21 – PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE
1. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l’accesso e la circolazione di persone e mezzi nell’area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx.xxx ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l’emissione dei badge.
3. Rimangono totalmente a carico dell’affidataria gli oneri ed i costi connessi all’espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass e autorizzazione alla guida in airside).
ART. 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
1. L’Affidataria assume l’obbligo di uniformarsi al protocollo di legalità del 04/12/2006 della Prefettura di Trapani ufficio del Governo cui la Committente ha aderito, e di ottemperare, dunque a tutto quanto nello stesso previsto, con la conseguenza che le clausole del citato protocollo diventeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e degli eventuali subcontratti che l’Affidataria stipulerà in corso d’esecuzione dei servizi di fornitura.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla AIRGEST e dal Prefetto di Trapani, il Contratto d’appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell’impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore. L’esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa “antimafia”, comporterà la revoca dell’affidamento.
3. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del Contratto d’appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal Contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal d.lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e normativa da essa richiamata.
ART. 23 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1. La validità del presente Contratto è subordinata all’assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa “antimafia” (D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e normativa da essa richiamata).
2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l’Affidataria possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. La stazione appaltante, in conformità all’art. 2 della legge Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d’appalto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l’esecuzione del Contratto.
4. L’Affidataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. La Stazione appaltante, in conformità all’art. 32 del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24/06/2014 provvederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario, ovvero alla risoluzione del Contratto, senza nulla a pretendere da parte dell’aggiudicatario, previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge.
ART. 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri Prestazionali, il Piano di Sicurezza dell’aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore (D.M. 85/99 e Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000), e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di impianti
tecnologici e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività di manutenzione e conduzione, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dall’Ufficio Direzione della corretta esecuzione del Contratto.
ART. 25 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA IN SEDE D’OFFERTA
1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell’offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l’Affidataria conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell’offerta.
ART. 26 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:
1) il Capitolato d’Oneri Prestazionali e relativi allegati;
2) l’Offerta Economica;
3) la Cauzione Definitiva;
4) la Polizza Assicurativa RCT/O dell’Affidataria;
5) la Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell’Affidataria;
6) il DUVRI;
7) il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani.
2. Nell’ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l’Affidataria rispetterà, nell’ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l’ordine di esposizione infra indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.
ART. 27 – REGOLAMENTO DI SCALO
1. L’Affidataria prende atto che la Società di Gestione ha approntato il documento “Regolamento di Scalo” per l’Aeroporto dalla stessa gestito, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Affidatari e gli Enti che svolgono attività su tale Aeroporto. A tal fine l’Affidataria dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e d’impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.
ART. 28 – CODICE ETICO
1. Con la sottoscrizione della presente, l’Incaricato dichiara di aver preso visione del Codice Etico, pubblicato al seguente indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx e d’impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.
ART. 29 – OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E SS.MM.II.
1. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01, l’Affidataria si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo che verrà adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
2. E’, a tal fine consapevole, sin d’ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all’autorità giudiziaria penale.
3. L’Affidataria si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xx per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.
ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’Airgest procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dagli artt.7 e 8 DLgs 196/2003.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
ART. 31 – PUBBLICITA’ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
1. È fatto divieto alla Ditta affidataria ed ai suoi collaboratori e dipendenti di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie, e dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
ART. 32 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
1. L’impresa si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La stazione appaltante, in conformità all’art. 2 della legge Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l’esecuzione del contratto.
ART. 33 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136
1. L’inosservanza di quanto previsto al precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l’impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. Rimane fermo l’obbligo dell’impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla committente in ragione della risoluzione anticipata dell’appalto.
ART. 34 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
1. Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a totale carico della Ditta Affidataria, ivi compresa la registrazione ed i relativi oneri.
2. In particolare, sono a carico dell’Affidataria, a titolo esemplificativo e non già esaustivo, le spese relative al collaudo e tutte le prove necessarie per verificare che quanto fornito sia conforme sotto il profilo quali-quantitativo, ivi comprese le spese per le prove di laboratorio.
ART. 35 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’AFFIDATARIA - COMUNICAZIONI
1. Qualsiasi comunicazione tra l’AIRGEST e l’Affidataria derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:
- AIRGEST S.P.A. :
1) (nome e cognome), (qualifica), tel. , fax
2) (nome e cognome), (qualifica), tel. , fax
- :
1) (nome e cognome), Responsabile Operativo, referente dell’Affidataria, tel. , fax e- mail: .
2. In caso di modifiche relative al nominativo ovvero ai recapiti comunicati in sede di sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare ad AIRGEST S.p.A. i nuovi dati.
ART. 36 – RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri sono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le disposizioni contenute nel Codice Civile, che qui si intendono integralmente riportate, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
ART. 37 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.
In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto avuto riguardo al gasolio per autotrazione è ………………………………….
Il Direttore dell’esecuzione del contratto avuto riguardo al gasolio per riscaldamento è ………………………………….
Letto, confermato e sottoscritto.
Trapani, / /2015
Airgest S.p.A. L’AFFIDATARIA
L’Amministratore Delegato Il legale rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx