Repertorio n. 126202 Raccolta n. 29462 CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
Repertorio n. 126202 Raccolta n. 29462 CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
Con la presente scrittura privata tra i sottoscritti XXXXXXXXXXX XXXXX, nata a Conegliano (TV) il 17 ottobre 1970, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, nata a Pieve Di Soligo (TV) il 15 ottobre 1967 e XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Susegana (TV) il 25 agosto 1940, tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale i quali intervengono al presente atto nella loro qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società:
- "XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. - S.N.C.", con sede in Vitto-
rio Veneto (TV), Via Menare' N. 270, capitale sociale di Euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 01852850260,
legittimati in forza di legge e dei vigenti patti sociali; (il “Locatore” o “Battistella snc”);
e
XXXXXXXXX Xxxxxxx, nato a San Xxxxxx di Callalta (TV) il giorno 1 ottobre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società:
- "BATTISTELLA S.R.L." unipersonale, con sede in Silea (TV), Piazza Europa N. 16, capitale sociale di Euro 2.000,00 (due- mila virgola zero zero), interamente versato, con codice fi- scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 04895830265,
legittimato in forza di legge e del vigente statuto sociale;
l’“Affittuario” o “Battistella srl”).
Il Locatore e l’Affittuario sono di seguito congiuntamente indicati come le “Parti”,
Studio Notarile Associato
Acconcia-Forte
TREVISO
Registrato a TREVISO
il 13/10/2017 N° 16076 / 1T
Esatti E. 600,00
PREMESSE
A) Battistella snc è titolare dell’azienda corrente in Vit- torio Veneto – frazione San Xxxxxxx di Veglia, Via Menare’ n. 270, avente ad oggetto l’attività di:
- commercializzazione di pneumatici, cerchi, accessori annes- si, per auto, moto, cicli e veicoli in genere e l’attività di gommista.
Si precisa che l’attività di gommista è stata classificata dalla Cciaa di Treviso e Belluno, all’interno di tre nuove categorie e precisamente: nuovo settore “Meccatronica, Car- rozzeria e Gommista”, relativamente alle quali le parti (Af- fittuario e Locatore, si impegnano a valutare se estendere l’abilitazione e le attività esercitate, anche a quelle rien- tranti nel nuovo settore della Meccatronica, sopra indicato e in caso affermativo provvedere al conseguimento dei requisi- ti professionali necessari e alla presentazione delle prati- che annesse, entro il 5 (cinque) gennaio 2018 (duemiladiciot- to), termine fissato dalla vigente normativa ,(di seguito, per
brevità, anche Azienda);
(B) Battistella snc ha manifestato l’intenzione di concedere in affitto l’Azienda a Battistella srl, la quale si è dichia- rata disposta a condurla in affitto;
(C) L‘Affittuario è soggetto imprenditoriale idoneo all’e- sercizio dell’Azienda al fine di conservarne l’avviamento e di non pregiudicarne il valore;
CIÒ PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano fra loro quanto segue.
1. Premesse, allegati e definizioni
1.1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati del presente Contratto (come di seguito definito) ne formano parte integrante e sostanziale.
1.2 Definizioni
Nel presente Contratto, le parole ed espressioni che iniziano con lettera maiuscola hanno il significato di seguito indica- to.
1.2.1 Affittuario indica "BATTISTELLA S.R.L." unipersonale con sede in Silea (Treviso), Xxxxxx Xxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), interamen- te versato, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Regi- stro delle Imprese di Treviso e Belluno:04895830265.
1.2.2 Azienda indica il complesso dei beni materiali ed imma- teriali organizzati e gestiti per l’esercizio dell’attività di commercializzazione di pneumatici, cerchi, accessori an- nessi, per auto, moto, cicli e veicoli in genere e l’attività di gommista, (ora classificata dalla Cciaa di Treviso e Bel- luno, all’interno di tre nuove categorie e precisamente: nuo- vo settore “Meccatronica, Carrozzeria e Gommista”, come me- glio precisato al precedente Punto A)), il tutto come meglio specificato all’art. 2.2.1.
1.2.3 Beni indica il complesso dei beni che costituiscono l’Azienda o che con esso sono concessi in godimento ai sensi del presente Contratto.
1.2.4 Canone indica la somma di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) annui oltre ad I.V.A.
1.2.5 Conto Corrente del Locatore.
Il Locatore indicherà all’Affittuario il conto corrente ban- cario ove disporre il bonifico del canone pattuito nel pre- sente contratto.
1.2.6 Contratto indica il presente contratto di affitto di A- zienda.
1.2.7 Giorno Lavorativo indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono di regola aperte sulla piazza di Treviso per l’esercizio della loro normale attività.
1.2.8 Locatore indica “XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX S.N.C.”, con sede in XXXXXXXX VENETO – FRAZIONE SAN XXXXXXX DI VEGLIA, Via MENARE’ N. 270, numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso e Belluno e numero di Codice Fiscale e partita iva:
01852850260
1.2.9 Nuovi Beni indica i macchinari, impianti ed attrezzatu- re che l’Affittuario ha facoltà di installare ai sensi di cui al successivo art. 5.2.
2. Oggetto
2.1 Affitto d’Azienda
Con la stipula del presente Contratto, ai patti ed alle con- dizioni di cui infra, BATTISTELLA S.N.C., come sopra rappre- sentata, concede in affitto a "BATTISTELLA S.R.L." uniperso- nale che, a mezzo del proprio legale rappresentante, accet- ta, l’Azienda corrente in XXXXXXXX VENETO – FRAZIONE SAN GIA- COMO DI VEGLIA, Via MENARE’ N. 270, in premessa meglio de- scritta.
L’Azienda è concessa in affitto nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con garanzia da parte del Locatore per quanto concerne, tra l'al- tro (in via meramente esemplificativa), l'avviamento azienda- le, i rapporti commerciali di qualsiasi tipo e la regolarità e la permanenza di autorizzazioni e/o licenze di cui all'Al- legato A.
2.2. Beni concessi in affitto con l’Azienda
2.2.1 Composizione dell’Azienda. L’Azienda è composta solo ed esclusivamente da quanto indicato nell’inventario di cui all’Allegato B (beni mobili e mobili registrati (AUTOVETTURE E AUTOCARRI).
In relazione ai beni mobili registrati si precisa che l’Af- fittuario in collaborazione con il Locatore, procederà ad ef- fettuare le pratiche necessarie per la trascrizione e annota- zione presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), del presente contratto e concessione di utilizzo dei predetti mezzi.
2.2.2 Magazzino, cassa, debiti e crediti. In particolare, l’Azienda non comprende né il Magazzino, che sarà oggetto di separata cessione secondo quanto previsto infra, né disponi- bilità di cassa od altre liquidità, né i crediti di qualsiasi genere e/o natura, né i debiti di qualsiasi genere e/o natu- ra, ivi compresi i debiti tutti verso i dipendenti in forza alla data del presente Contratto derivanti dall’indennità di fine rapporto di lavoro (TFR), dai debiti per ratei per fe- rie, per permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. applicato e per ratei di tredicesima oggetto di accollo da parte dell’Affittuario (come meglio previsto infra), né qualunque onere, impegno, responsabilità, carico o comunque partita, sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e/o natura, ivi compresi i debiti per imposte e tasse, sorti anteriormente alla conclusione del presente contratto o che traggano la lo- ro causa da fatti od atti verificatisi anteriormente alla da- ta odierna. Tali crediti, debiti, oneri, impegni, responsabi- lità, carichi, partite e sopravvenienze rimangono pertanto tutti in capo al (e di esclusiva pertinenza del) Locatore.
2.2.3 Contratti. L’Affittuario, ai sensi dell’articolo 2558, primo comma, del Codice Civile non subentrerà in alcuno dei contratti attivi e passivi stipulati dal Locatore per l’eser- cizio dell’Azienda, eccezion fatta per i seguenti:
- contratti attivi in essere per vendite e prestazioni da rendere nei confronti della Pubblica Amministrazione e preci- samente i contratti attivi in essere con: la Xxxxxxx Xxxxxx, xx X.X.X.X. x. 0, il Comune di Xxxxxxxx Veneto, la Savno srl (società controllata da Enti Pubblici);
- contratti attivi in essere per vendite e prestazioni da rendere nei confronti della società privata Sant’Augusta So- cietà consortile a r.l.;
- contratti passivi in essere relativi alle utenze per acqua, gas, energia elettrica e telefoniche, contratti di noleggio per computer, stampanti e/o per software;
- contratti di assicurazione limitatamente alle coperture in essere per incendio dell’azienda, furto e responsabilità ci- vile. Le parti ripartiranno pro quota i ratei riferiti al premio di assicurazione, dalla data di decorrenza del presen- te contratto e fino alla scadenza del periodo relativo al premio già regolato dal Locatore;
2.2.4 Battistella snc consente l’utilizzo da parte di Batti- stella s.r.l. di tutti i sistemi operativi attualmente in uso al Locatore e di interesse dell’Affittuario, ritenendosi il relativo corrispettivo già ricompreso nel canone d’affitto.
2.2.5 E' compreso nell'affitto di azienda il seguente immobi- le, di proprietà del locatore, sito in comune di Vittorio Ve- neto – Frazione San Xxxxxxx Di Veglia, Via Menare’ n. 270, catastalmente individuato come segue:
Catasto dei Fabbricati Comune di XXXXXXXX VENETO Sezione urbana H Foglio 5
- Particella 618, subalterno 1, Via menare’ n. 270, Frazione San Xxxxxxx di Veglia, piano Terra, categoria D/8, con ren- dita di Euro 6.274,95, fatta eccezione per una stanza ad uso ufficio, già individuata tra le parti, che il Locatore si ri- serva per la propria gestione amministrativa e conservazione documentale.
La parte affittuaria ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, sue successive modificazioni ed integra- zioni, e del Decreto Legge n. 63/2013, dà atto di aver rice- vuto le informazioni e la documentazione, comprensiva del- l'attestato, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, con la precisazione che dalla data del suo ri- lascio non si sono verificate cause di decadenza.
Il Locatore precisa che il predetto immobile è nella totale disponibilità dell’Affittuario, fatta eccezione per la stanza che si riserva ad uso ufficio e pertanto eventuali beni di terzi, ivi contenuti, dovranno essere trasferiti quanto prima
e comunque entro 30 giorni dalla data di decorrenza del pre- sente contratto, il tutto anche in relazione alle responsabi- lità, civili e penali derivanti da fatti, eventi e/o infortu- ni, che sarebbero ricondotti all’Affittuario.
2.2.6 Dipendenti. L’Azienda non comprende i rapporti di lavo- ro con dipendenti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli dettagliatamente e nominativamente indicati nell’Allegato D, il quale specifica l'inquadramento per ciascun dipendente in- cluso nell’Azienda (i Dipendenti).
L’Affittuario, giusto l’accordo ex art. 411 c.p.c. sotto- scritto con i dipendenti trasferiti, si accolla, con libera- zione del Locatore, i debiti nei confronti dei dipendenti trasferiti, anche compresi i debiti derivanti dal Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro ed i ratei per ferie, permessi re- tribuiti e tredicesima.
I Dipendenti riportati nell’Allegato D sopra citato, saranno trasferiti all’Affittuario ai sensi dell’art 2112 c.c. con decorrenza dal 1 (uno) ottobre 2017 (duemiladiciassette).
2.2.6 Passività verso i dipendenti trasferiti. Fermo l’accol- lo sopra previsto, Il Locatore resterà l’unico responsabile, nei rapporti interni con l’Affittuario, dei debiti pendenti alla data del 30 settembre 2017, nei confronti dei Dipendenti trasferiti. L’Affittuario in conseguenza dell’accollo priva- tivo di tali debiti sopra disciplinato diviene creditore per un importo pari a quello accollato nei confronti del Locato- re, con conseguente sua facoltà di compensare, sino a concor- renza, ogni suo debito nei confronti di questi, ivi compresi, in via esemplificativa e non tassativa, quelli derivanti dal contratto di affitto d’azienda o dall’acquisto del magazzino o per rimborsi di costi relative a utenze, assicurazione, ca- noni per ratei di periodo riferiti a noleggio computer, stam- panti e/o per software, etc;
2.3 Disponibilità dei Beni
I Beni sono di piena proprietà e nella libera disponibilità del Locatore, esenti da pignoramenti, sequestri, pesi e vin- coli di ogni tipo ed organizzati per l'esercizio dell’atti- vità dell’Azienda.
2.4 Dichiarazione di idoneità dei Beni
L'Affittuario dichiara di aver preso visione di tutte le com- ponenti dell’Azienda e di averne verificata l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività che l’Affittuario si prefigge e, per tale motivo, rinuncia sin da ora a qual- siasi eccezione al riguardo come pure ad ogni eventuale ri- chiesta di danni per vizi, afferenti i beni costituenti l'A- zienda.
2.5 Manleva
Il Locatore manleverà e terrà indenne l’Affittuario, a prima semplice richiesta, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o responsabilità che l’Affittuario dovesse sostenere in rela- zione ed in dipendenza di debiti, oneri, impegni, sopravve-
nienze passive o responsabilità che – ai sensi del precedente Articolo 2.2.6 – restano in capo al (e sono di esclusiva per- tinenza del) Locatore.
2.6 Compensazione
Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 2.5, qualora l’Affittuario fosse costretto da un terzo al pagamen- to di un debito, onere, impegno, sopravvenienza passiva o re- sponsabilità (diversi da quelli per TFR,) di cui al preceden- te Articolo 2.2.6, l’Affittuario avrà la facoltà di compensa- re, previa debita e documentata informativa al Locatore, le somme eventualmente pagate al terzo con le somme da corri- spondersi al Locatore ai sensi del presente Contratto a tito- lo di Canone.
3. Durata e corrispettivo
3.1 Durata
3.1.1 Termine di durata
L’affitto decorre dal 1 (uno) ottobre 2017 (duemiladiciasset- te) e avrà la durata di anni 5 (cinque ), salvo rinnovo auto- matico di anno in anno qualora non intervenga, prima di tale data, formale disdetta da inviarsi al domicilio della contro- parte mediante lettera raccomandata a.r., almeno 90 giorni prima della naturale scadenza del contratto.
3.1.2 Diritto di recesso
E’ concessa all’Affittuario la facoltà di recedere dal pre- sente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di al- meno 90 giorni da comunicare al Locatore mediante lettera raccomandata a.r.. Le parti concordano che, in parziale dero- ga a quanto sopra, l’Affittuario ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di giorni 15, da e- sercitarsi nella modalità di cui al punto che precede, qualo- ra tutti i dipendenti trasferiti dovessero cessare il proprio rapporto di lavoro.
3.2. Canone
3.2.1 Canone
Quale corrispettivo globale e omnicomprensivo per l'affitto dell’Azienda, come descritto all’art. 1.2.2 che precede, è convenuto tra le Parti il pagamento di un Canone annuo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, da corrispondersi in rate mensili posticipate, di pari importo, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 3.2.2.
Il canone di affitto è determinato, anche in virtù di quanto previsto al successivo punto 8, considerando il 40 % di tale corrispettivo per il godimento dell’immobile catastalmente individuato al punto 2.2.4 e il rimanente 60% (sessanta per cento) per il godimento dei restanti beni facenti parte del complesso aziendale. Le parti si danno reciprocamente atto che, a partire dal secondo anno, il canone di affitto di a- zienda sarà aumentato di una percentuale pari al 5% dei rica- vi annui dell’Affittuaria, netto iva, derivanti dall’azienda
affittata, eccedenti euro 1.000.000,00 (unmilione virgola ze- ro zero). Tale affitto variabile dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo.
3.2.2 Periodicità del pagamento
Il Canone deve essere versato in via posticipata dall’Affit- tuario al Locatore entro il giorno 10 di ciascun mese, salva la compensazione di cui ai precedenti art. 2.2.6 e 2.6.
3.2.3 Modalità del pagamento
Il pagamento del Canone deve essere effettuato mediante boni- fico bancario sul Conto Corrente indicato dal Locatore, con valuta fissa.
3.2.4 Mancato pagamento del Canone
Il parziale o ritardato pagamento superiore a 90 giorni, an- che di una sola rata del Canone, può essere motivo di risolu- zione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 7.1.
4. Obblighi e diritti dell'Affittuario. Gestione dell’Azienda.
4.1 Godimento dell’Azienda
Il godimento dell’Azienda è attribuito all'Affittuario con effetto dal 1 (uno) ottobre 2017 (duemiladiciassette), sì che da tale momento la gestione dell’Azienda è trasferita all'Af- fittuario, il quale la riceve a proprio esclusivo rischio e spese, restando inteso che nel corso dell’affitto di azienda saranno ad esclusivo carico dell’Affittuario tutti i rischi inerenti l’esercizio dell’Azienda e l’uso dei Beni.
4.2 Volture
L'Affittuario è legittimato a chiedere - con il consenso e la collaborazione del Locatore ove richiesta - tutte le eventua- li volture di, e/o annotazioni su: licenze, concessioni, au- torizzazioni, iscrizioni e/o certificazioni , anche in corso di rilascio, e contratti attivi e passivi afferenti l’Azienda che siano necessari all'esercizio dell'attività da parte del- l'Affittuario. L'Affittuario, a sua volta, si impegna a non frapporre alcun ostacolo ed a collaborare attivamente, per quanto di ragione alle trascrizioni, ai trasferimenti, alle intestazioni, alle retro volture e/o alle cancellazioni di annotazioni da effettuarsi al momento della cessazione del Contratto.
Il Locatore precisa che è in essere la pratica per l’otteni- mento dell’Autorizzazione e/o Certificato di Prevenzione In- cendi, da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente compe- tenti, e gli adempimenti previsti dal Testo Unico di Sicurez- za , con riguardo al rischio di incendio e l’eventuale di- niego delle predette Autorizzazioni e il mancato rispetto de- gli Adempimenti a norma di legge (per quanto attiene al ri- schio incendio), costituirà per l’Affittuario motivo di ri- chiedere la risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda, con riserva di richiedere al Locatore il risarci- mento dei danni conseguenti per causa a lui imputabile, es- sendo, l’ottenimento delle predette Autorizzazioni e/o Certi- ficato di Prevenzione Incendi, nonche’ il rispetto degli A-
dempimenti a norma di legge (per quanto attiene al rischio incendio), condizione essenziale per l’esercizio dell’atti- vità dell’Affittuario.
4.3 Gestione
L'Affittuario si impegna a gestire l’Azienda in conformità alla destinazione economica che questa ha attualmente e farà ogni ragionevole sforzo per conservarne l’integrità e per mantenerne la funzionalità e l’avviamento, l’efficienza dell’organizzazione degli impianti e dei macchinari nel loro insieme nonché il buono stato di conservazione di ciascun singolo Bene (salvo il normale deperimento conseguente all’u- so effettuato in conformità al presente Contratto), nel pun- tuale rispetto e con l'osservanza di ogni normativa di legge (in particolare fiscale, previdenziale, di igiene e sicurez- za). L'Affittuario si impegna ad usare la massima diligenza professionale nella gestione e conservazione dell’Azienda.
4.4 Responsabilità nei confronti di terzi
Ogni eventuale responsabilità comunque derivante dalla ge- stione e/od utilizzazione dell’Azienda da parte dell'Affit- tuario, anche per danni arrecati a terzi e/o a lavoratori, resterà ad esclusivo ed integrale carico dell'Affittuario me- desimo, il quale si obbliga a tenere indenne il Locatore da qualsivoglia responsabilità, fatta eccezione per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 2.2.5.
4.5 Uso dei segni distintivi
L’Affittuario si impegna ad utilizzare la ditta, la denomina- zione ed i segni distintivi dati in affitto con l’Azienda. L’Affittuario potrà utilizzare nella propria ragione sociale nonché quale segno distintivo il patronimico “Battistella”, eventualmente associato ad altri segni o nomi, per tutta la durata del presente Contratto. Alla conclusione del presente rapporto, l’Affittuario si obbliga a cessare l’utilizzo del predetto patronimico.
4.6. Divieto di Concorrenza
Il Locatore, per tutta la durata del presente Contratto, dovrà sottostare al divieto di concorrenza di cui all’art. 2557 comma 4 c.c. Le parti concordano che, qualora il Con- tratto cessi o si risolva per qualsiasi ragione e comunque in ogni caso in cui l’Azienda venga riconsegnata al Locatore, l’Affittuario non dovrà sottostare ad alcun divieto di con- correnza nei confronti del Locatore.
4.7 Impegni dell’Affittuario
Nel corso dell'affitto, l'Affittuario:
(a) deve assicurare, in ogni occasione, che vengano ricono- sciuti e rispettati i diritti del Locatore sull’Azienda e sui Beni, informando immediatamente il Locatore stesso in caso di controversia, sequestro, pignoramento, ecc. ed esercitando o- gni possibile azione difensiva urgente;
(b) non può subaffittare neppure parzialmente l'Azienda, né i Beni e non può far beneficiare terzi, sotto qualsiasi forma
contrattuale, dei beni costituenti l’Azienda;
(c) ha la piena e libera disponibilità di tutte le procedure di commercializzazione inerenti l’Azienda, ivi compresi elen- co Clientela, (con la quale il Locatore abbia intrattenuto rapporti anche nei passati esercizi e gli indirizzi relativi. Tutti i relativi oneri sono a carico dell'Affittuario a par- tire dal 1 ottobre 2017 e per tutta la durata dell'affitto di azienda;
4.8 Costi della gestione
L’Affittuario si assume tutti i costi della gestione dell’A- zienda a far data dalla decorrenza del Contratto.
4.9 Compensi ed indennità al termine dell’affitto L’Affittuario, al termine dell’affitto dell’Azienda, non potrà pretendere alcun compenso per l’eventuale incremento del valore dell’avviamento, essendo suo preciso obbligo con- trattuale quello di conservarne e possibilmente migliorarne l’efficienza.
A sua volta il Locatore, al termine dell’affitto dell’Azien- da, non potrà pretendere alcuna indennità o risarcimento per il deperimento conseguente al normale utilizzo dei beni o per una eventuale diminuzione dell’avviamento per causa non impu- tabile all’Affittuario. In ogni caso al termine del contratto di affitto di Azienda, le parti convengono espressamente che i rapporti di lavoro dei dipendenti in forza all’Affittuario, alla data di cessazione del surrichiamato contratto, saranno retrocessi in capo al Locatore, sul quale graverà, per legge, la responsabilità solidale con l’Affittuario, per quanto ri- guarda i debiti esistenti a tale data verso i dipendenti re- trocessi.
5. Manutenzioni, miglioramenti, addizioni
5.1 Manutenzioni ed adeguamenti
Tutte le manutenzioni ordinarie dei beni costituenti la, e/o strumentali l’Azienda, dovranno essere eseguite a cura e spe- se dell'Affittuario ed ogni intervento manutentivo straordi- nario e/o di adeguamento dell’Azienda sarà comunicato dall’Affittuario al Locatore, che vi provvederà, salvo che non preferisca farvi provvedere l’Affittuario con compensa- zione del relativo credito ai sensi dell’art. 2.6 che precede.
5.2 Miglioramenti ed addizioni
L’Affittuario avrà facoltà di installare Nuovi Beni senza pe- raltro arrecare pregiudizio od intralcio ai beni già esisten- ti e senza che ciò possa snaturare, limitare od ostacolare l’attività dell’Azienda quale attualmente in essere. I Nuovi Beni potranno essere liberamente asportati dall’Affittuario anche nel corso dell’Affitto. Al termine del contratto di af- fitto, i Nuovi Beni, salvo diverso accordo tra le Parti, do- vranno essere asportati dall’Affittuario che ne rimarrà pro- prietario.
6. Magazzino
I beni costituenti il Magazzino non formano parte del presen-
te Contratto e verranno trasferiti mediante accordo sotto- scritto separatamente dalle parti, anche, se del caso, con acquisti frazionati secondo le necessità produttive dell’Af- fittuario. Anche con riferimento al corrispettivo relativo all’acquisto del magazzino, l’Affittuario ha la facoltà di compensare tale debito con i debiti del Locatore per i quali, ai sensi dei precedenti punti 2.2.6 e 2.6, è previsto l’ac- collo da parte dell’Affittuario.
7. Cessazione dell'affitto e restituzione dell’Azienda
Resta inteso che qualora il Contratto cessi o si risolva per qualsiasi causa e comunque in ogni caso in cui l'Azienda vada riconsegnata al Locatore:
(a)l’Affittuario dovrà rilasciare l’Azienda senza poter pre- tendere alcun indennizzo, entro 30 (trenta) giorni dalla ces- sazione e/o risoluzione del Contratto dovendo altrimenti cor- rispondere al Locatore per l'indebita occupazione una penale giornaliera non riducibile di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero), salvo il risarcimento del maggior danno;
(b)l’Azienda dovrà essere restituita dall’Affittuario nelle condizioni in cui questi l’ha ricevuta, fatti salvi il norma- le deterioramento ed il consumo risultanti dall’uso normale e gli interventi effettuati, a spese ed oneri dell’Affittuario;
(c) tutti i crediti e/o debiti sorti durante l'affitto (quale ne sia la natura e/o il genere) rimarranno rispettivamente ad esclusivo vantaggio e/o onere dell'Affittuario. L'Affittuario manleva e tiene indenne il Locatore, ora per allora, da ogni e qualsivoglia responsabilità per debiti e impegni, incluse le imposte, tasse, indennità, contributi, sopravvenienze pas- sive e debiti di qualunque natura relativi all’Azienda e sor- ti durante l'affitto, impegnandosi a rimborsare il Locatore, a semplice richiesta, di tutte le somme che lo stesso Locato- re dovesse corrispondere a terzi per le suddette causali;
(d) le eventuali differenze in diminuzione emergenti dall'in- ventario che verrà appositamente redatto in contraddittorio tra le Parti all'atto della riconsegna dell’Azienda (o dal Locatore in caso di mancata collaborazione da parte dell’Af- fittuario) rispetto a quanto risultante dagli inventari di cui agli Allegati del presente Contratto, saranno conguaglia- te in denaro a prezzi di mercato con pagamenti dall’Affittua- rio al Locatore, fermo restando che il Locatore non sarà in alcun modo tenuto a corrispondere all'Affittuario alcun in- dennizzo e/o compenso per eventuali migliorie e/o addizioni;
(e) Il magazzino sarà oggetto di vendita a parte, da parte dell’Affittuario al Locatore, per un corrispettivo ora per allora predeterminato nel valore di costo.
7.1 Risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile
Qualora l'Affittuario si renda inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui ai precedenti Articoli 3.2 e 4 e non ponga rimedio all'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento di un avviso
scritto rivoltogli in tal senso dal Locatore, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'arti- colo 1456 del Codice Civile a far data dalla comunicazione con cui il Locatore abbia dichiarato di volersi avvalere del- la presente clausola risolutiva.
8. Cessione dell’immobile
Le parti concordano che, durante il corso del presente Con- tratto, è facoltà del Locatore di cedere a terzi l’immobile di sua proprietà sito in Comune di XXXXXXXX VENETO – FRAZIONE SAN XXXXXXX DI VEGLIA, Via MENARE’ N. 270, catastalmente in- dividuato al punto 2.2.4, senza che ciò determini la risolu- zione del Contratto.
Quale il Locatore si avvalga della facoltà di cedere il sud- detto immobile:
- il Locatore dovrà darne comunicazione, mediante raccomanda- ta con ricevuta di ritorno o P.E.C., all’Affittuario;
- entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, l’Affittuario si impegna a trasferire la sede operativa dell’azienda in diverso luogo;
- il canone di affitto convenuto dalle parti ai sensi del punto 3, a partire dalla mensilità successiva al trasferimen- to della sede operativa, subirà una riduzione del 40% rispet- to al corrispettivo determinato dalle parti, pari alla quota di canone individuata a titolo di locazione dell’immobile.
9. Polizza assicurativa
Scaduti i contratti di assicurazione di cui al precedente ar- ticolo 2.2.3, L’Affittuario, ove non intenda rinnovarli, si obbliga a stipulare adeguate polizze di assicurazione a co- pertura dei rischi di furto, incendio, danni e responsabilità civile verso terzi, prodotti, con adeguati massimali.
10. Prelazione
10.1 Diritto di prelazione.
All’Affittuario è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di cessione dell’azienda di cui al presente Contratto, a parità di condizioni offerte da terzi.
Il presente patto di prelazione sarà valido fino a 6 mesi dalla data di cessazione del presente Contratto per qualsivo- glia causa, in qualsiasi ipotesi di cessione dell’azienda, nonché in ipotesi di vendita coatta dell’azienda e/o di am- missione del Locatore ad una procedura concorsuale o concor- dataria.
10.2 Modalità di comunicazione della proposta.
Il Locatore si impegna a comunicare all’Affittuario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C., tutte le con- dizioni e i termini della proposta di cessione dell’azienda ricevuta, invitando l’Affittuario ad esercitare l’eventuale prelazione entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
10.3 Esercizio del diritto di prelazione.
L’Affittuario, nel suindicato termine di trenta giorni, avrà
facoltà di esercitare il diritto di prelazione confermando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C., di voler addivenire alla stipula del contratto alle medesime condizio- ni proposte ed indicando il nominativo del notaio prescelto e la data per la stipula dell’atto notarile. Decorso inutilmen- te il termine di trenta giorni o nel caso di espressa rinun- cia, l’Affittuario dovrà considerarsi decaduto dal diritto di prelazione, con conseguente diritto del Locatore a stipulare il contratto con i terzi interessati.
11. Disposizioni generali
11.1 Invalidità parziale
Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nel presente Contratto risultino invalide, in tutto od in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni in- valide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle ori- ginarie volontà negoziali delle Parti.
11.2 Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposi- zioni contenute nel presente Contratto, non costituisce ri- nuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
11.3 Modifiche
Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entram- be le Parti.
11.4 Costi ed oneri
I costi, tasse, imposte, spese ed altri oneri nascenti dal presente Contratto o relativi allo stesso od all’esecuzione delle obbligazioni ivi previste nonché ogni costo, tassa, im- posta, spesa ed altro onere saranno a carico dell’Affittuario. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto di affitto è soggetto ad imposta di registro nella misura dell’1% (uno per cento) ai sensi del comma 10 quater dell’ar- ticolo 35 del D.L. 223/06 e successiva conversione in legge (in considerazione del fatto che il valore dell’immobile su- pera del 50% il valore dell’azienda).
11.5 Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di spedizione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al ricevimento della stessa, e (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax, nel mo- mento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax) il ricevimento della stessa, sempre che tali comuni-
cazioni o notifiche siano indirizzate come segue:
(a) se al Locatore, a:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX S.N.C.
Via Menare’ n. 270 – xxxxxxxx Xxx xxxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxx- xxx Xxxxxx (XX)
Fax: 0438/912029
All’attenzione di: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
(b) se all’Affittuario, a:
BATTISTELLA S.R.L. unipersonale Xxxxxx Xxxxxx x. 00 – Xxxxx (Xxxxxxx) Fax: 0000-000000
All’attenzione di: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
o all’eventuale diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
8.6 Esclusione di effetti novativi
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi documento sottoscritto o scambiato fra le stesse in esecuzione al pre- sente Contratto ha carattere meramente attuativo delle clau- sole e pattuizioni dello stesso. Pertanto le disposizioni contenute in detti documenti non avranno valore novativo ri- spetto alle disposizioni contenute in questo Contratto che, salvo diverso specifico accordo, prevarranno in ogni caso di conflitto.
8.7 Legge regolatrice
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
8.8 Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o comunque relativa allo stesso sarà competente in via esclusi- va il Xxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxx, 00 settembre 2017 Firmato:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
Repertorio n. 126202 Raccolta n. 29462
AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA
Certifico io sottoscritto dottor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in Treviso, con studio in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 00 ed iscrit- to nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, che le firme in calce alla suestesa scrittura privata, a margine dei fogli intermedi,e sugli allegati sono state apposte alla mia pre- senza, previa dispensa dalla lettura da me datane, alle ore diciannove e quindici minuti, dai Signori:
XXXXXXXXXXX XXXXX, nata a Conegliano (TV) il 17 ottobre 1970, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, nata a Pieve Di Soligo (TV) il 15 ottobre 1967 e XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Susegana (TV)
il 25 agosto 1940, tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale i quali intervengono al presente atto nella loro qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società:
- "XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. - S.N.C.", con sede in Vitto-
rio Veneto (TV), Via Menare' N. 270, capitale sociale di Euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 01852850260,
legittimati in forza di legge e dei vigenti patti sociali; XXXXXXXXX Xxxxxxx, nato a San Xxxxxx di Callalta (TV) il giorno 1 ottobre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società:
- "BATTISTELLA S.R.L.", unipersonale, con sede in Silea (TV), Piazza Europa N. 16, capitale sociale di Euro 2.000,00 (due- mila virgola zero zero), interamente versato, con codice fi- scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 04895830265,
legittimato in forza di legge e del vigente statuto sociale; delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo.
Treviso, Viale Monte Grappa n. 28, ventotto settembre duemi- ladiciassette.
Firmato:
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Notaio, impronta del sigillo.
COPIA CONFORME L'ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME. TREVISO, LI 13 OTTOBRE 2017.