CONVENZIONE
CONVENZIONE
RELATIVA AL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE PER IL PROGETTO “LIVING LAB - MILANO” - DEL COMUNE DI MILANO
A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “MAAS4ITALY” - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - MISURA 1.4.6. “MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY” -
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
CUP B49G22000970006
VISTO
a) il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
b) il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
c) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
d) la Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.4.6 del PNRR che prevede lo sviluppo di nuovi servizi alla mobilità, basati sull'adozione di paradigmi della mobilità come servizio (MaaS) nelle Città metropolitane per digitalizzare i trasporti locali e fornire agli utenti un'esperienza di mobilità integrata dalla pianificazione dei viaggi ai pagamenti attraverso molteplici modi di trasporto;
e) gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
f) l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
g) i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
h) la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare i commi dal 1037 al 1050;
i) il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
j) il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
k) il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
l) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
m) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;
n) il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l’organizzazione interna della predetta Unità di missione;
o) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
p) il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.”
q) il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
r) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
s) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021 che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU Italia;
t) la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
u) la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
v) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;
w) la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
x) la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante ”Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
y) la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
z) Regolamento (CE) 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
aa) Regolamento Delegato (UE) 2017/1926 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
bb) il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l’articolo 41, comma 1, che ha modificato l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
cc) la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
dd) l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
ee) L’Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 11 novembre 2021.
VISTO ALTRESÌ
a) il decreto n. 23/2021-PNRR del 22 novembre 2021 di approvazione dell’Avviso 1.4.6 – MAAS4ITALY per la presentazione delle proposte progettuali;
b) la ricezione delle proposte progettuali (Scheda Living Lab) complete della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative al momento disponibili, delle informazioni anagrafiche inerenti il Soggetto Attuatore, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;
c) il decreto n. 11/2022-PNRR di approvazione della graduatoria definitiva con il quale il Comune di Milano, Soggetto Attuatore del Progetto “LIVING LAB - MILANO” CUP B49G22000970006, è stato ammesso al finanziamento a valere sull’Avviso predetto;
d) il percorso negoziale avviato ai sensi dell’art. 10, comma 10, dell’Avviso pubblico tra il Comitato Tecnico di cui all’Accordo DTD-MIMS e i Soggetti ammessi al finanziamento, volto all’introduzione di eventuali contenuti ed elementi migliorativi delle proposte selezionate, sulla scorta di quanto indicato dalla Commissione di valutazione, purché non comportino modifiche sostanziali o di elementi che sono stati oggetto di attribuzione di punteggi;
e) il verbale n. 11 del 20/06/2022 del Presidente del Comitato Tecnico con il quale sono stati approvati, tramite procedura di consultazione scritta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, lett. i) dell’Accordo DTD-MIMS, i Piano Operativi di:
1. Comune di Milano, per un importo totale pari ad euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per il progetto LIVING LAB;
2. Comune di Napoli per un importo totale pari ad euro 3.295.000,00 (tremilioniduecentonovantacinquemila/00), così ripartito:
- euro 2.495.000,00 (duemilioniquattrocentonovantacinquemila/00) per il progetto MAAS4ITALY;
- euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per la digitalizzazione del TPL.
f) il Piano Operativo del progetto “LIVING LAB - MILANO” del Comune di Milano trasmesso formalmente con nota del 21/06/2022, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento al n. DTD-2180-A;
CONSIDERATA
la necessità di perfezionare l’atto di assegnazione delle risorse con la stipula della presente Convenzione contenente gli obblighi da parte del Soggetto Attuatore e del Dipartimento per la trasformazione digitale.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO
TRA
la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (di seguito anche “Dipartimento”), con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, x. 00, C.F.: 80188230587, in persona del Capo Dipartimento pro tempore Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento
E
il Comune di Milano (di seguito Soggetto Attuatore) con sede in Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, x. 0, C.F.: 01199250158, in persona del Direttore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a Milano, per delega del Sindaco, legale rappresentante del Comune di Milano
nel prosieguo indicati anche come “Parti”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “LIVING LAB- MILANO” del Comune di Milano, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dalla Misura
1.4.6 della Missione 1 - Componente 1 – Xxxx 0 xxx XXXX.
2. La presente Convenzione definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e pagamento.
Art. 2 Durata del progetto
1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto allegato, dovranno essere avviate secondo quanto previsto dall’art. 7 commi 3 e 4 dell’Avviso.
2. Il progetto dovrà essere portato materialmente a termine e completato entro la data indicata nel Piano Operativo, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le Parti nel contesto della definizione di eventuali variazioni in conformità con le disposizioni di cui all’art. 7 del presente Atto.
ART. 3
Obblighi del soggetto attuatore
1. Il Soggetto Attuatore è obbligato a:
a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
c) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
d) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), ove previsto, e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
e) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
f) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Dipartimento;
g) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre al Dipartimento le eventuali modifiche al progetto;
h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Dipartimento sugli stessi;
i) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016;
j) garantire il rispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di stato ove applicabile;
k) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall’Unità di Missione del Dipartimento;
l) adottare il sistema informativo indicato dal Dipartimento finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall’Unità di Missione del Dipartimento;
m) riportare sul sistema informativi indicato dal Dipartimento i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dall’Unità di Missione del Dipartimento, sulla base delle indicazioni fornite da quest’ultima;
n) garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informativo e gestionale indicato dal Dipartimento nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall’Unità di Missione del Dipartimento;
o) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e secondo le indicazioni fornite dall’Unità di Missione del Dipartimento
p) garantire la conservazione della documentazione progettuale nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica
previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
q) facilitare le verifiche dell’Unità di Missione del Dipartimento, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento;
r) inoltrare le richieste di pagamento all’Unità di Missione del Dipartimento con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento;
s) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Dipartimento e/o dal Comitato di attuazione previsto dall’art. 3 dell’Accordo tra il Dipartimento e il MIMS;
t) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l’Unità di Missione del Dipartimento riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
u) contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura 1.4.6, assicurare il rispetto delle scadenze intermedie di cui all’art. 7 comma 3 dell’Avviso e fornire, su richiesta dell’Unità di Missione del Dipartimento, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e tutta la documentazione pertinente finalizzata a comprovare il conseguimento dei milestone e target di pertinenza inerenti l’attuazione dei progetti;
v) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea;
w) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Unità di missione del Dipartimento sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
x) assicurare, nei casi in cui per lo svolgimento delle attività previste si avvalga di propri fornitori – ferma restando la propria esclusiva responsabilità circa l’operato dei fornitori medesimi, l’osservanza, nelle relative procedure di affidamento, delle norme nazionali ed unionali in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.
2. Con riferimento all’obbligo di cui alla lett. j) di cui al precedente comma 1, fermo restando l’obbligo di assicurare ad ogni livello dell’attuazione del progetto il rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di stato, nel caso del contributo concesso per la digitalizzazione delle Aziende di TPL di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) dell’Avviso, il Soggetto Attuatore:
a) verifica che il contributo concesso non determini il caso di una sovracompensazione, ovvero che nel contratto di servizio non vengano considerati gli ammortamenti connessi con gli interventi relativi alla digitalizzazione oggetto del contributo pubblico;
b) verifica che i costi sostenuti per i processi di digitalizzazione del servizio di TPL abbiano quale unico utilizzo quello relativo all’esercizio dei servizi di TPL cui fa riferimento il contratto di servizio;
c) assicura che gli attivi ed i sistemi di digitalizzazione del servizio siano oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell’amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio,
ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto - se del caso - del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 9 e 10 dell’Allegato A alla deliberazione 17 Giugno 2015, n. 49, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
ART. 4
Obblighi in capo al Dipartimento per la Trasformazione Digitale
1. Ferma restando la responsabilità di validare e trasmettere i dati al Servizio centrale del PNRR di attuazione finanziaria, fisica e procedurale per gli interventi relativi al progetto, nonché di ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti all’articolo 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241, con la sottoscrizione della presente Convenzione il Dipartimento si obbliga a:
a) assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto Attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR, nell’Avviso e nel progetto finanziato;
b) presidiare in modo continuativo l’avanzamento del progetto e dei relativi milestone e target, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell’esecuzione di tutte le attività previste per l’attuazione dello stesso;
c) rappresentare, attraverso l’Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
d) verificare che il Soggetto Attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR;
e) verificare la tempestività con cui il Soggetto Attuatore procede alla realizzazione delle attività progettuali e analizzare completezza e coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Xxxxxxxx Attuatore ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell’Amministrazione centrale al Servizio centrale per il PNRR;
f) curare la gestione del flusso finanziario per il tramite del Servizio Centrale del Ministero dell’economia e delle finanze, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’investimento in funzione della loro fruibilità;
g) adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
h) garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
i) vigilare sull’applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul rispetto del tagging clima e digitale in quanto pertinente;
j) vigilare, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
k) vigilare sull’applicazione degli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
l) fornire tempestivamente al Soggetto Attuatore le informazioni necessarie e pertinenti all’esecuzione dei compiti assegnati per l’attuazione del progetto, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
m) garantire il massimo e tempestivo supporto al Soggetto Attuatore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l’adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
n) elaborare le informazioni fornite dal Soggetto Attuatore ai fini della presentazione alla Commissione Europea e alla Cabina di regia del PNRR delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
o) collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dal Soggetto Attuatore.
p) verificare, nel corso di tutta l’attuazione, che il Soggetto Attuatore garantisca la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata nell’utilizzo delle risorse del PNRR;
q) assicurare che il Soggetto Attuatore conservi tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili alle Autorità nazionali e comunitarie responsabili per le attività di controllo e di audit.
ART. 5
Procedura di rendicontazione della spesa e dell’avanzamento verso Milestone e Target del PNRR
1. Il Soggetto Attuatore deve registrare i dati di avanzamento nel sistema informativo che sarà indicato dal Dipartimento e implementare tale sistema con la documentazione necessaria per consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto Attuatore dovrà inoltrare la richiesta di trasferimento al Dipartimento comprensiva della documentazione relativa ai pagamenti da effettuare e della documentazione che comprova gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla ulteriore documentazione specificatamente indicata nel successivo art.6 .
3. I pagamenti da effettuare inclusi nelle domande di trasferimento del Soggetto Attuatore, se afferenti a progetti estratti a campione, sono sottoposti, alle verifiche, da parte delle strutture deputate al controllo nell’ambito dell’Unità di Missione del Dipartimento.
4. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE)2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi
finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi.
ART. 6
Risorse e circuito finanziario
1. Per la realizzazione del progetto “LIVING LAB - MILANO” del Comune di Milano, il Dipartimento riconosce al Soggetto Attuatore l’importo di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
2. Successivamente alla registrazione della presente Convenzione da parte degli organi di controllo, il Soggetto Attuatore inoltra la richiesta di trasferimento delle risorse all’Unità di Missione, ad avvenuto inserimento della documentazione di spesa nel sistema informativo di cui al successivo articolo 8. L’Unità di missione del Dipartimento, verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, autorizza il trasferimento delle risorse sul conto di tesoreria indicato dal soggetto attuatore (o sul conto corrente bancario nei casi in cui lo stesso non fosse assoggettato ai vincoli del regime di tesoreria unica).
3. L’ammontare complessivo dei trasferimenti al Soggetto Attuatore non supera il 90% dell’importo riconosciuto al Soggetto Attuatore di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La quota a saldo, pari al 10% dell’importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto Attuatore della richiesta attestante la conclusione dell’intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo.
5. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui alla scheda progetto dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all’Amministrazione titolare e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nella scheda progetto.
6. Le richieste di rimborso in acconto, fino al 90% dell’importo di cui al comma 1, sono predisposte secondo il modello riportato in Allegato 1 alla presente Convenzione, sono sottoscritte da parte del
legale rappresentante del Soggetto Attuatore e sono corredate dalla documentazione indicata nel medesimo Allegato 1.
7. La richiesta di saldo, predisposta secondo il modello riportato in Allegato 2 alla presente Convenzione, è sottoscritta da parte del legale rappresentante del Soggetto Attuatore e sono corredate dalla documentazione indicata nel medesimo Allegato 2.
8. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell’accredito delle risorse finanziarie nel conto di tesoreria, provvede tempestivamente alla erogazione dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto. Tutti i pagamenti effettuati devono contenere l’indicazione nella causale del riferimento al progetto (CUP).
Art. 7 Variazioni del progetto
1. Il Soggetto Attuatore può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dall’Unità di Missione del Dipartimento.
2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il Dipartimento si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatore.
4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.
5. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare:
a) il cronogramma dell’intervento;
b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell’operazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso e l’impossibilità di aumento del costo totale dell’intervento e dell’ammontare del contributo concesso;
c) altre modifiche, diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
6. Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento l’istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche. Il Dipartimento valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.
7. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell’operazione e l’esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Soggetto Attuatore.
8. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta di variazione.
9. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, il Dipartimento si riserva la facoltà di decidere la revoca del finanziamento, ovvero di non riconoscere spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
10. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell’Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell’Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso, il parziale raggiungimento degli obiettivi previste.
11. Nei casi di cui al comma precedente il Dipartimento, previo contraddittorio con il Soggetto Attuatore, procederà alla revoca parziale del finanziamento.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 si applicano anche ai casi di rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale.
Art. 8 Monitoraggio
1. Il Soggetto Attuatore fornisce i dati del progetto utilizzando il sistema informativo che sarà indicato dal Dipartimento e che comunque consentirà l’alimentazione del Sistema di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del PNRR.
2. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare il monitoraggio, garantendo il rispetto degli obblighi in materia nei confronti della UE, secondo le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall’Unità di Missione del Dipartimento.
Art. 9 Controlli
1. Il Dipartimento si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Attuatore. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche su milestone e target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi.
2. Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto Attuatore, se afferenti a progetti estratti a campione, sono sottoposte alle verifiche, da parte delle strutture deputate al controllo dell’Unità di Missione del PNRR.
3. Le verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione del Progetto.
4. Il Dipartimento rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Attuatore.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto della disciplina nazionale ed europea, anche se non penalmente rilevanti, il Dipartimento procederà alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, fatte salve le disposizioni di cui all’art.14.
ART. 10
Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati
1. Il Soggetto Attuatore è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. In particolare, il Soggetto Attuatore è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stato selezionato e finanziato nell’ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", valorizzando l’emblema dell’Unione Europea.
3. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione Europea.
Art. 11 Disimpegno delle risorse
1. L’eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target del Progetto “LIVING LAB - MILANO”, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all’art. 8 comma 1, fino all’eventuale totale revoca del contributo del contributo stesso, come stabilito dall’art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. L’Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto Attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l’attività realizzata e rendicontata è stabilita dall’Amministrazione titolare in raccordo con il Servizio Centrale
per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR.
Art. 12 Rettifiche finanziarie
1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto Attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, durante la realizzazione del progetto, l'Unità di Missione potrà procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte tramite compensazione su successive richieste di trasferimento.
3. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
Art. 13 Meccanismi Sanzionatori
1. Sono motivi di revoca totale o parziale del Contributo:
a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione);
c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all’art. 3 del presente Atto.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare di risorse il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Dipartimento , in attuazione degli art. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. Il Dipartimento:
a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore;
b) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competente in materia di recupero in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero in conformità con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
Art. 14 Potere Sostitutivo
1. In caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del Progetto “LIVING LAB – MILANO” - CUP B49G22000970006, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio delle azioni contenute nella scheda
progetto, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
2. A tal fine, il Dipartimento provvede alla comunicazione alla Cabina di Regia del PNRR per gli atti conseguenti in conformità con le disposizioni di cui alla norma richiamata al precedente comma.
Art. 15 Risoluzione di controversie
1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Il Soggetto Attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 16
Comunicazioni e scambio di informazioni
1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Dipartimento devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.
2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
a) convenzione: obbligatorio l’invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente dal Soggetto Attuatore;
b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale sottoscritta con firma digitale;
c) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.
3. Ai fini della presente Convenzione, le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione. I referenti designati sono, rispettivamente:
a) per l’Amministrazione titolare, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR;
b) per il Soggetto Attuatore, l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
ART. 17
Riservatezza e protezione dei dati personali
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o, comunque, in relazione a essa, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione, per la durata della Convenzione stessa.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, della presente Convenzione.
4. Nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d’ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest’ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.
Art. 18 Efficacia
1. L’efficacia della presente Convenzione decorre dalla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
Art. 19 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno della presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Il presente Accordo si compone di 19 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Trasformazione Digitale Il Capo Dipartimento
Xxx. Xxxxx XXXXXXX
firmato digitalmente
XXXXXXX XXXXX PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 23.06.2022
07:52:15
GMT+01:00
Il Soggetto Attuatore Comune di Milano
Direttore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani
Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
firmato digitalmente
XXXXX XXXXX XXXXXX COMUNE DI MILANO
Direttore Specialistico 23.06.2022
09:34:38 UTC