CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L’AQUILA
Protocollo n. 585/09
Data 17/08/2009
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
(con soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano non titolari di Partita Iva)
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168;
VISTO l’art. 67 comma 1 lett. L) Legge 22/12/86 n.917, e successive modifiche ed integrazioni
VISTO l’art. 44 comma 2 legge 24/11/2003, n. 326 - Circolare Inps del 06/07/2004, n.103
VISTO il Regolamento per l’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di L’Aquila nella seduta del 26/10/2005;;
VISTA la richiesta del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx avanzata in data 20.05.2009 intesa ad ottenere una collaborazione esterna;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 10.06.2009
VISTO l’avviso di affidamento di incarico emanato in data 01.06.2009 reso pubblico in data 01.06.2009 relativo ad una collaborazione di natura occasionale avente per oggetto “Sistema di calcolo numerico per l’analisi dei dati osservativi forniti dai telescopi neutronici.”
VISTO l’esito della valutazione dei titoli espletato in data 17.08.2009
CONSIDERATE le dichiarazioni rese dall’interessato sotto la propria responsabilità in sede di compilazione del questionario per la raccolta dei dati anagrafici utili all’inquadramento soggettivo del destinatario dell’incarico, questionario sottoscritto in data 17.08.2009 che viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale;
TRA
l’Università degli Studi di L’Aquila con sede in L’Aquila – P.zza X. Xxxxxx x. 0, codice fiscale e partita IVA 01021630668, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx nato a Terni il 11/08/1948 Direttore pro-tempore del Dipartimento di FISICA domiciliato per la carica presso la stessa, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità “Committente”, da un lato;
E
La Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Avezzano il 28.07.1979 residente ad Xxxxxx (XX) X.X.X 00000 in Xxx X. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx (XX) C.A.P. 67050 in Xxx X. Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX00X00X000X di seguito anche denominata per brevità “Collaboratore”, dall’altro;
PREMESSO
- che La Dr. Xxxxxxxxxx ha dimostrato di possedere idonei requisiti e specifiche conoscenze per fornire le prestazioni di collaborazione per l’esecuzione dell’incarico in premessa citate;
- che il Collaboratore ha dichiarato che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento della propria attività professionale abituale nel territorio dello Stato italiano e neppure rientrano nei propri compiti istituzionali di lavoro dipendente;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Un contratto per attività inquadrabile nell’ambito della collaborazione occasionale (art. 67, comma 1 lett. L) D.P.R. 917/1986);
ART. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - L’Università degli Studi di L’Aquila conferisce alla Dr X. Xxxxxxxxxx l'incarico individuale di collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui in premessa. La prestazione verrà resa in Italia e sede di svolgimento dell'attività è presso il Dipartimento di FISICA
ART. 3 - L'attività del Collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore il quale non potrà avvalersi di ausiliari e/o sostituti.
ART. 4 - Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato e la prestazione dovrà essere resa dal 17.08.2009 al 17.09.2009 esclusa ogni proroga tacita.
ART. 5 - Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e, per conseguenza, di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, previa comunicazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L’AQUILA
scritta con almeno 7 giorni di preavviso, senza che si produca a favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento danni. Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta ed il mutuo consenso.
ART. 6 - La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari, con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, compatibilmente con le attività ed i fini istituzionali del Committente. Il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionamento dei beni e strumenti a lui eventualmente affidati, con obbligo di risarcimento dei danni a lui imputabili e, in tale eventualità, con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art.7 fino a concorrenza di esso e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.
ART. 7 - Per la prestazione d’opera sopra specificata l’Università degli Studi di L’Aquila, come da avviso citato in premessa, corrisponderà al Collaboratore un compenso lordo di €. 1.500,00 omnicomprensivo degli oneri a carico del Collaboratore.
La spesa complessiva, che verrà determinata in sede di emissione del della ricevuta di quietanza, su cui dovrà essere corrisposta l’imposta di bollo pari a Є 1,81 (art. 13 tariffa – all. A D.P.R. 642/1972) a carico del Collaboratore, graverà sulla tit 2 cat.02 cap. 01 art 02 del Dipartimento Progetto RIA. Esercizio Finanziario 2009.
ART. 8 - Il Committente non rimborserà eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se derivanti dal presente contratto, per eventuali costi sostenuti dal Collaboratore per raggiungere la sede di lavoro e che, pertanto rimarranno a totale carico del medesimo. Il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre riguardanti il presente contratto, solo nell’ipotesi che dovessero essere espletati fuori della sede di lavoro indicata all’art.2 e, comunque, fuori del territorio comunale. In tal caso il Collaboratore dovrà formulare espressa richiesta ed essere preventivamente autorizzato dal Committente che accerterà l’esistenza dei necessari presupposti, dando copertura assicurativa kasko nell’ipotesi di autorizzazione all’uso del mezzo proprio per l’espletamento dell’incarico.
ART. 9 - Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto né indennità alcuna, essendo già compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.7 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà commisurato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.
ART. 10 - Tutti i dati e le informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione.
ART. 11 - Ai sensi della Legge 675/1996 il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonchè per fini statistici.
ART. 12 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma, del DPR 26.4.1986, n.131, non soggetto ad imposta di bollo – Risoluzione 21/7/2003 n. 157 – Agenzia Entrate.
ART. 13 – Il presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e dalle norme collegate e non dà diritto di accesso ai ruoli universitari.
ART. 14 - Per qualunque controversia sarà competente il Foro di L'Aquila.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt.3-4-5-6-7-8 e 9 del presente contratto e di approvarli specificatamente.
L’AQUILA, lì 17.08.2009
IL COLLABORATORE IL DIRETTORE