PARTE GENERALE
GRUPPO ENEL CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO |
PARTE GENERALE
SOMMARIO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE 3
2. DEFINIZIONI. 3
3. LINGUA 4
4. SOTTOSCRIZIONE 4
5. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA 4
6. COMUNICAZIONI. 5
7. CONDIZIONI ECONOMICHE 5
8. TRIBUTI. 6
9. ESECUZIONE 7
10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 10
11. CESSIONE DI DIRITTI E CREDITI 10
12. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 10
13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE. 11
14. GARANZIE DELL'APPALTATORE 11
15. PENALI 12
16 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
17 FORZA MAGGIORE 14
18 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO. 15
19. GARANZIA ECONOMICA 15
20 ASSICURAZIONE 15
21 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 16
22 RISERVATEZZA 17
23. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. 18
24. VENDOR RATING 19
25. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 19
26. GOVERNANCE 20
27 INDICATORE CHIAVE DI PRESTAZIONE (KPI) 20
28. GLOBAL COMPACT 20
29. CODICE ETICO. 21
30. LEGGE APPLICABILE 22
31. FORO COMPETENTE. 22
Annex I: BRASILE
Xxxxx XX: CILE
Annex III: COLOMBIA
Annex IV: SPAGNA
Annex V: PERÚ
Annex VI: PORTOGALLO
Annex VII: ITALIA
Annex VIII: ROMANIA
Annex IX: RUSSIA
Annex X: MESSICO
Annex XI: PANAMA
Xxxxx XXX: COSTA RICA
Annex XIII: GUATEMALA
Annex XIV: ARGENTINA
Annex XV: INDONESIA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito definite “Condizioni Generali” o “Parte Generale”) disciplinano la relazione contrattuale tra società del Gruppo ENEL (di seguito anche "ENEL") e i rispettivi Appaltatori (di seguito collettivamente definiti le "Parti") con riferimento all'acquisto di materiali, attrezzature, opere e servizi.
1.2. Le Condizioni Generali sono da intendersi come un unico documento, formato dalla presente Parte Generale e dagli Annex Paese. In tutti i casi in cui un Contratto deve essere eseguito in una particolare nazione trova applicazione il rispettivo Annex Paese, che contiene le disposizioni specifiche valide in quello specifico Paese.
1.3. Trovano inoltre applicazione le presenti condizioni, fermi restando eventuali accordi che dispongano il contrario e tenendo conto dell'ordine di precedenza indicato nell'articolo "INTERPRETAZIONE E GERARCHIA".
1.4. Per l'Agreement (come definito in seguito) si rimanda al sito internet in cui possono essere consultate le presenti Condizioni generali, di cui sarà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo a coloro che non hanno accesso al sito e che ne abbiano presentato richiesta.
1.5. Eventuali eccezioni alle presenti Condizioni generali proposte dall'Appaltatore saranno valide solo se presentate per iscritto e approvate da ENEL, e saranno applicate solo al Contratto a cui si riferiscono, e non a contratti in essere o ad altri contratti successivamente sottoscritti con lo stesso Appaltatore.
2. DEFINIZIONI.
Al presente documento si applicano, tra le altre, le definizioni seguenti:
□ Appaltatore: indica una persona fisica o giuridica (o un gruppo di esse) che sottoscrive un contratto relativo a opere, servizi e/o forniture.
□ Firma Elettronica: sistema di firma digitale che, ove applicabile e in conformità alla legislazione di ciascun Paese, consente di verificare l'identità dei firmatari al pari di una firma certificata apposta a mano, di certificare le comunicazioni inviate da un determinato firmatario e di accertare la fonte e l'integrità di un singolo o di una serie di documenti elettronici.
□ Garanzia Economica: serie di documenti che l'Appaltatore consegna a ENEL con riferimento alla garanzia economica che l'Appaltatore è tenuto a prestare a ENEL ai fini del regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di ogni altra obbligazione.
□ Documento di Ricezione Definitivo: documento (per es. un rapporto) che conferma la ricezione e l'accettazione definitiva dei materiali, delle attrezzature, delle opere o dei servizi acquistati e indica la scadenza del Periodo di Garanzia.
□ Portale Globale degli Acquisti (PortalOne): portale ENEL a cui gli Appaltatori possono accedere per operare online con ENEL.
□ Documento di Ricezione Provvisorio: documento (per es. un rapporto) che documenta:
1) l'esito positivo dell'ispezione e del collaudo di materiali o attrezzature ricevuti da ENEL; questo documento riporta le modifiche o le correzioni di carenze eventualmente riscontrate durante l'ispezione o il collaudo, o
2) l'esito positivo della verifica dell'andamento dei lavori, l'esatta esecuzione o le migliorie apportate al servizio e la conformità a standard tecnici e clausole contrattuali riguardanti le varie fasi delle attività specificate nel Contratto.
□ Subappalto: contratto con cui l'Appaltatore affida l'esecuzione di servizi contrattuali a terze parti.
□ Imposte: indica imposte, dazi e altri oneri in generale, stabiliti e applicati dall'autorità di competenza/dalla legislazione locale a un singolo Contratto in conformità alla normativa vigente.
□ Contratto: indica la serie di documenti contrattuali specificati in seguito che disciplinano, per iscritto, gli obblighi delle Parti e l'acquisto di materiali o attrezzature e/o l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio.
1. Agreement (o “Lettera d’Ordine” nell'Annex Italia, o “Cuerpo principal del Contrato” negli Annex Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Perù e Portogallo, o “Acuerdo Comercial” in Messico, Guatemala, Costa Rica e a Panama): è il documento che contiene il nome e i dati identificativi delle Parti, specifica l'ambito di applicazione e la durata del Contratto, espone le condizioni economiche, amministrative e normative, elenca e rimanda a tutti i documenti contrattuali che formano il Contratto.
2. Condizioni Particolari: documento che definisce le condizioni specifiche applicabili a un particolare Contratto.
3. Documenti tecnico-economici:
- Specifica Tecnica: documento che illustra i requisiti tecnici di cui al Contratto.
- Corrispettivo o Listino Xxxxxx: documento che indica il corrispettivo economico da versare per i servizi resi dall'Appaltatore, che possono essere raggruppati per categoria.
- Eventuali documenti aggiuntivi: altri documenti relativi a uno specifico Contratto (per es. descrizione delle opere e degli interventi, grafici e stampe di progetto descrittive, tempi e scadenze ecc.).
4. Condizioni HSE: documento che disciplina gli obblighi delle Parti con riferimento agli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con attinenza all'oggetto contrattuale. Le Condizioni HSE sono consultabili nel Portale Globale degli Acquisti di ENEL.
5. Condizioni Generali: si fa riferimento al presente documento, integrato dai rispettivi Annex Paese (contenenti le clausole specifiche applicabili al Contratto in ciascun Paese).
□ Periodo di Garanzia: periodo di tempo durante il quale l'Appaltatore è tenuto a garantire il corretto funzionamento dei prodotti/delle opere, o durante il quale i prodotti/le opere devono essere privi di difetti e idonei all'uso preposto.
3. LINGUA.
3.1. La versione originale della presente Parte Generale è in lingua inglese. La versione originale di ciascun Annex Paese è nella lingua indicata nell'Annex stesso. La versione originale dei restanti documenti contrattuali è indicata nell'Agreement o in ciascuno dei documenti contrattuali.
3.2. Fermo restando quanto precede, eventuali modifiche o integrazioni al Contratto dovranno essere apportate per iscritto.
4. SOTTOSCRIZIONE.
4.1. Il Contratto è reso effettivo tramite sottoscrizione ad opera di ciascuna Parte. Con la sottoscrizione del Contratto, anche tramite firma elettronica, l'Appaltatore dichiara la propria accettazione integrale e incondizionata dello stesso.
4.2. Non sono previsti il rinnovo automatico né la tacita proroga del Contratto. Eventuali aggiunte e/o condizioni contrattuali successive, cancellazioni o clausole contrattuali contenute in uno specifico Contratto non modificano in alcun modo le Condizioni Generali e sono limitate al Contratto a cui si riferiscono.
4.3. Nel caso in cui ENEL sottoscriva accordi con l'Appaltatore a beneficio di una o più società del Gruppo ENEL, il Contratto sarà considerato come se sottoscritto tra le società del Gruppo ENEL che di fatto beneficeranno dei servizi, delle opere e delle forniture e l'Appaltatore o le sue imprese controllate o collegate o stabili organizzazioni aventi sede nello stesso Paese in cui si trova la società del Gruppo ENEL.
5. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.
5.1. In caso di conflitto o incompatibilità tra i diversi documenti contrattuali, la priorità sarà assegnata in base all'ordine seguente:
1. Agreement;
2. Condizioni Particolari (se presenti);
3. Documenti tecnico-economici (Specifica Tecnica, Elenco Corrispettivi o Listino Prezzi, eventuali documenti aggiuntivi);
4. Condizioni HSE (documento che disciplina gli obblighi delle Parti con riferimento agli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con attinenza all'oggetto contrattuale).
5. Condizioni Generali. Le Condizioni Generali sono da intendersi come un unico documento, formato dalla presente Parte Generale e dai rispettivi Annex Paese. In caso di conflitto tra la Parte Generale e l'Annex Paese, quest'ultimo ha la priorità.
5.2. In ogni caso, in caso di conflitto tra i documenti contrattuali e le disposizioni obbligatorie della legislazione vigente, queste ultime hanno la priorità.
5.3. Fermo restando quanto disposto nell'articolo "LEGGE APPLICABILE", in caso di conflitto e/o dubbi in merito all'interpretazione di un Contratto, le Parti faranno il possibile per trovare una composizione amichevole, sulla base dell'oggetto e dello scopo del Contratto e in conformità alle disposizioni in esso contenute.
5.4. In caso di difformità tra la versione originale della presente Parte Generale, in inglese, e le rispettive traduzioni in altre lingue, la versione originale in inglese avrà la priorità. In caso di difformità tra la versione originale di un Annex Paese e le rispettive traduzioni in altre lingue, la versione originale nella lingua ufficiale del Paese in oggetto avrà la priorità.
5.5. L'eventuale rinuncia a un diritto, un potere o una richiesta di cui al Contratto ad opera di una delle Parti è ritenuta valida solo se tale rinuncia è stata esplicitamente presentata per iscritto alla Controparte. La rinuncia a un diritto, un potere o una richiesta non implica la contestuale rinuncia a diritti, poteri o richieste futuri, anche ove fossero della stessa natura dei precedenti.
5.6. Qualora una disposizione del Contratto dovesse essere considerata nulla, ciò non influirà sulle restanti disposizioni contrattuali, che resteranno valide sebbene tale disposizione non abbia più effetto. Tenendo conto dell'ambito di applicazione del Contratto e tramite reciproco accordo, le Parti si adopereranno per sostituire la disposizione nulla con un'altra che si avvicini il più possibile all'intento originario.
6. COMUNICAZIONI.
6.1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto ed essere indirizzate alla sede o agli indirizzi e secondo le modalità specificate nel Contratto. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente alla Controparte eventuali variazioni di sede e indirizzo. In caso contrario, le comunicazioni saranno considerate efficaci se inviate secondo le modalità concordate agli indirizzi specificati nel Contratto.
6.2. ENEL si riserva il diritto di utilizzare procedure elettroniche per lo scambio di documenti attinenti al Contratto. Salvo diversamente specificato nel Contratto è ammesso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, purché consentano di tenere traccio dello scambio di corrispondenza.
6.3. L'Appaltatore si atterrà a e darà tempestivamente efficacia a tutte le comunicazioni ricevute da ENEL, senza ulteriori
formalità.
7. CONDIZIONI ECONOMICHE.
7.1. Prezzo.
7.1.1. Il prezzo contrattuale è il corrispettivo concordato per l'acquisto di materiali e/o attrezzature e per la prestazione di opere o servizi, e tiene conto del valore totale del Contratto. Esso include tutto ciò che occorre per consentire l'esecuzione completa dei servizi contrattuali e le forniture e i servizi dell'Appaltatore, inclusi tutti i costi o le spese, a esclusione di quanto è dovuto per servizi e oggetti esplicitamente esclusi e delle tasse applicate ai sensi delle leggi vigenti.
7.1.2. Tutti i prezzi dovranno essere indicati nel Contratto secondo le modalità in esso specificate.
7.2. Variazione di prezzi.
7.2.1. I prezzi si intendono fissi e invariabili. Sono ammesse variazioni di prezzo ove previsto dal Contratto e/o in ottemperanza alle leggi applicabili.
7.3. Fatturazione.
7.3.1. Le fatture sono valide e saranno accettate da ENEL solo se contengono tutte le informazioni richieste dal Contratto e dalle norme applicabili, e solo se le attività in esse specificate sono state regolarmente eseguite. Le fatture che non si riferiscono a uno specifico numero di Contratto non saranno accettate né considerate per lo scopo di cui alla data di ricezione. Anche se il Contratto prevede che le fatture possano essere pagate in valute diverse, ciascuna fattura deve essere emessa in un'unica valuta.
7.3.2. ENEL potrà restituire all'Appaltatore le fatture che:
1. non contengono informazioni o dati richiesti dal Contratto e/o dalle leggi applicabili;
2. contengono conteggi non autorizzati da ENEL;
3. sono emesse in una valuta diversa da quella specificata nel Contratto.
In caso di restituzione di una fattura, ENEL ne specificherà le ragioni. Se la fattura viene restituita, la data di ricezione della stessa non viene considerata. Salvo diversamente specificato nel Contratto tutte le fatture e, ove applicabile, la necessaria documentazione di accompagnamento, dovranno essere inviate all'indirizzo indicato nel Contratto.
7.3.3. La fatturazione dovrà avvenire come segue:
A. Usando il Sistema elettronico di ENEL (Portale degli Acquisti):
‐ L'Appaltatore emetterà le fatture in base ai termini e alle condizioni specificati nel Contratto e dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da ENEL (la fattura deve indicare le quantità fornite e/o i servizi resi nell'importo corrispondente a quello fatturato).
‐ Dopo aver ricevuto l'autorizzazione a fatturare da ENEL, e in conformità alle disposizioni contrattuali, l'Appaltatore invierà la fattura contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente usando un sistema elettronico (per es. XXX) che garantisca l'autenticità e l'integrità delle informazioni contenute in fattura.
‐ In conformità alla legge sulla fatturazione elettronica, l'Appaltatore potrà inviare a ENEL le fatture emesse in formato elettronico. Questo metodo garantisce l'integrità dei dati e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente.
B. Senza usare Sistemi elettronici:
‐ Nel caso in cui non si disponga di un sistema elettronico e/o la legislazione vigente non ammetta la fatturazione elettronica e la presentazione di fatture in formato digitale, in conformità alle condizioni contrattuali e dopo aver ricevuto da ENEL la necessaria autorizzazione a fatturare (la fattura deve indicare le quantità fornite e/o i servizi resi nell'importo corrispondente a quello fatturato), l'Appaltatore emetterà la relativa fattura e invierà l'originale all'indirizzo di fatturazione specificato nel Contratto.
‐ Nel caso descritto al punto 4.3, se le opere/i servizi/le forniture sono erogati da un'impresa controllata o collegata o da una stabile organizzazione dell'Appaltatore nel Paese in cui hanno sede le società del Gruppo ENEL, le fatture dovranno essere emesse direttamente dall'impresa controllata o collegata o dalla stabile organizzazione nel Paese in cui si trova la società del Gruppo ENEL.
7.4. Condizioni di pagamento.
7.4.1. ENEL eseguirà tutti i pagamenti tramite bonifico bancario, secondo le modalità ed entro i termini specificati nel Contratto.
7.4.2. A tale scopo, l'Appaltatore si impegna a comunicare a ENEL i dati bancari necessari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a ENEL eventuali variazioni dei suoi dati generali e fiscali (per es. numero di Partita IVA, indirizzo, nome della società ecc.) ed eventuali cambi di proprietà/dell'assetto proprietario. La mancata comunicazione delle suddette informazioni potrebbe comportare la sospensione dei pagamenti di fatture contenenti dati non aggiornati.
7.4.3. In via eccezionale, ENEL potrebbe accettare altri metodi di pagamento validi e legittimi, in conformità alle leggi applicabili al
Contratto.
7.4.4. Il pagamento dell'importo o degli importi fatturati non implica il riconoscimento da parte di ENEL del fatto che il Contratto sia
stato opportunamente eseguito dall'Appaltatore o che ENEL abbia rinunciato ai propri diritti o pretese nei confronti dell'Appaltatore, poiché ciascun pagamento viene eseguito senza alcun pregiudizio a diritti o pretese futuri.
7.4.3. Ove consentito dalle leggi applicabili e previsto dal Contratto, ENEL potrà trattenere o sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatore, anche se esigibili.
7.4.4. In caso di ritardo nei pagamenti da parte di ENEL, se tale ritardo è imputabile a ENEL l'Appaltatore avrà diritto a percepire gli interessi di mora in conformità alle disposizioni del Contratto e alle leggi applicabili.
7.5. Dilazione di pagamento.
7.5.1. Fermo restando quanto disposto nella clausola 7.4 "CONDIZIONI DI PAGAMENTO", ENEL si riserva il diritto di proporre all'Appaltatore una dilazione del pagamento. L'Appaltatore ha il diritto di accettare o rifiutare la dilazione proposta.
7.5.2. Nel caso in cui le Parti concordino di differire i termini di pagamento:
- A prescindere dalle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali/nell'Annex Paese applicabile, i nuovi termini e condizioni di pagamento concordati tra le Parti e specificati nel Contratto avranno la priorità;
- ENEL verserà all'Appaltatore un onere di dilazione calcolato in base al tasso di riferimento del mercato (per es. Libor USA, Euribor) registrato il giorno dell'emissione della fattura differita, più uno spread per i giorni compresi tra la data di scadenza inizialmente indicata nelle Condizioni Generali/nell'Annex Paese e la data differita concordata.
7.5.3. Gli oneri di dilazione, determinati nel modo sopra descritto, saranno pagati da ENEL nella stessa data e in aggiunta all'importo dovuto in conformità alla fattura differita. Resta inteso che, qualora il pagamento sia dilazionato anche rispetto alla data di scadenza differita concordata, ENEL pagherà gli interessi di mora come specificato nelle Condizioni Generali/nell'Annex Paese.
8. TRIBUTI.
8.1. Contestualmente al pagamento di merci/opere/servizi ricevuti, ENEL applicherà una ritenuta d'imposta in conformità alle leggi sull'imposizione e sui contributi di previdenza sociale (con effetto fiscale) applicabile nel Paese di residenza dell'Appaltatore e/o in ottemperanza a ogni altra legge applicabile al Contratto.
8.2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere a tutti gli obblighi, a gestire tutte le formalità amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare pagamento delle imposte, incluse le ritenute e altri obblighi di legge applicabili all'Appaltatore, in conformità alle procedure previste dalle leggi applicabili. Analogamente, le Parti si impegnano a collaborare al fine di ottenere esenzioni o altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Se, per mancata diligenza o per qualsiasi altra causa imputabile all'Appaltatore, ENEL perde il diritto a un beneficio fiscale, può detrarre l'importo equivalente al beneficio fiscale di cui non ha potuto usufruire dalla somma dovuta all'Appaltatore.
8.3. Nel caso in cui tra il Paese di residenza dell'Appaltatore e il Paese di residenza della relativa società del Gruppo ENEL sia stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione, e qualora l'Appaltatore richieda l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, quest'ultimo dovrà presentare a ENEL il proprio certificato di residenza fiscale (o qualunque altro certificato/dichiarazione necessari ai fini dell'applicazione della disposizione contro la doppia imposizione). Per consentire la classificazione del tipo di reddito soggetto alla convenzione contro la doppia imposizione, l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'interpretazione operata nel Paese in cui ha sede la società del Gruppo ENEL. In genere questo certificato ha validità per un anno, salvo il caso in cui la legislazione del Paese in cui ha sede la società del Gruppo ENEL preveda un periodo più breve. In ogni caso, alla scadenza di ciascun certificato l'Appaltatore dovrà presentarne uno valido.
8.4. Se ENEL deve operare trattenute sui pagamenti dovuti all'Appaltatore, su richiesta di quest'ultimo ENEL rilascerà un certificato attestante le trattenute operate e, più in particolare, gli importi versati e quelli trattenuti.
8.5. Se i materiali o le attrezzature provengono dall'estero, le imposte saranno versate come segue:
a) L'Appaltatore pagherà tutte le imposte e gli oneri applicabili nei paesi da cui provengono le merci e quelle applicabili nei paesi attraverso i quali tali merci hanno transitato fino alla consegna finale, più tutte le imposte dovute nel Paese di destinazione in ragione dei benefici economici ottenuti dalla loro vendita.
b) L'Appaltatore pagherà inoltre tutte le spese e le imposte sulle importazioni o equivalenti nel Paese di destinazione, oltre ad altre tasse doganali ufficiali sui materiali e/o le attrezzature importati, salvo diversamente concordato con ENEL.
8.5. Le imposte su materiali o attrezzature nazionali saranno pagate da ENEL o dall'Appaltatore, a seconda delle disposizioni di legge applicabili.
9. ESECUZIONE.
9.1. Premessa.
9.1.1. Se previsto dal Contratto, l'Appaltatore è tenuto a nominare uno o più rappresentanti, che resteranno in carica per l'intera durata dell'esecuzione delle attività contrattuali, autorizzati a discutere di aspetti tecnici ed economici, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro, agli obblighi sociali e al rispetto per l'ambiente.
9.1.2. Durante l'esecuzione del Contratto, ENEL si riserva il diritto di opporsi al suddetto rappresentante (o rappresentanti) per giusta causa. In tal caso, entro dieci (10) giorni lavorativi l'Appaltatore dovrà nominare un altro rappresentante, o più di uno, salvo diversamente disposto dal Contratto.
9.1.3. Su richiesta dell'Appaltatore, ENEL s'impegna a fornire tutte le informazioni necessarie all'esecuzione delle attività previste dal Contratto. Se i dati forniti da ENEL sono insufficienti o incompleti, l'Appaltatore s'impegna a richiedere per tempo le informazioni mancanti.
9.1.4. ENEL ha il diritto di verificare l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e la puntuale e regolare esecuzione delle attività contrattuali da parte dell'Appaltatore, nel rispetto delle istruzioni impartite da ENEL e in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto stesso.
9.1.5. Fermo restando il diritto di ENEL di risolvere il Contratto, qualora, in base all'esisto di tali verifiche e ispezioni, ENEL stabilisca in qualunque modo e a sua sola discrezione che l'Appaltatore non ha garantito la regolare esecuzione del Contratto, anche soltanto a causa di errori o imprecisioni, l'Appaltatore dovrà rimediare a proprie spese alle carenze riscontrate; mentre l'Appaltatore porrà rimedio alle proprie inefficienze le scadenze contrattuali non saranno posticipate.
9.1.6. Salvo diversamente concordato, il personale di ENEL e/o di terze parti designate a sola discrezione di ENEL potranno accedere alle officine o ai magazzini dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore per verificare la produzione e le fasi di collaudo, per conoscere i cicli di produzione e per controllare l'esecuzione di opere o servizi e i materiali impiegati dall'Appaltatore. Resta inteso che tali accessi e osservazioni non costituiranno in alcun modo un'interferenza e/o limitazione dell'autonomia dell'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione delle attività contrattuali.
9.1.7. ENEL si riserva il diritto di richiedere in qualunque momento all'Appaltatore l'anticipazione dell'intero o di parte dell'oggetto contrattuale, dietro eventuale riconoscimento di un incentivo economico. ENEL potrà richiedere tale anticipazione tramite specifica richiesta scritta e l'Appaltatore manifesterà, sempre per iscritto, il proprio consenso accettando espressamente la scadenza indicata da ENEL. Resta inteso che la richiesta di ENEL di anticipare la scadenza non comporta il riconoscimento automatico dell'incentivo economico, nonostante l'accettazione dell'Appaltatore. Il riconoscimento dell'incentivo economico, ove previsto da Contratto, è vincolato alla specifica approvazione di ENEL e al fatto che la suddetta anticipazione sia operata dall'Appaltatore nel pieno rispetto dei suoi obblighi contrattuali e di legge, soprattutto in materia di lavoro, salute e sicurezza. Non viene riconosciuto alcun incentivo se durante l'esecuzione del Contratto sono state applicate penali a carico dell'Appaltatore.
9.2. Ispezioni, test e verifiche (collaudo).
9.2.1. Se previsti dal Contratto, le ispezioni, i collaudi e/o i controlli avverranno come segue. Fermo restando il diritto di ENEL di procedere a ispezioni, l'Appaltatore è tenuto a eseguire a proprie spese tutti i collaudi e le ispezioni concordati previsti dalle leggi e dalle prescrizioni amministrative applicabili, o da qualsiasi altra disposizione vigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a ENEL la data in cui saranno condotti tali controlli con un preavviso minimo di dieci (10) giorni. Analogamente, l'Appaltatore dovrà comunicare a ENEL gli esiti dei test e dei controlli eseguiti e registrati negli appositi verbali o certificati, anche se sono stati eseguiti in presenza di ispettori o rappresentanti di ENEL.
9.2.2. L'Appaltatore non potrà avviare le fasi di produzione, costruzione o assemblaggio né spedire materiali prima che le ispezioni e i collaudi siano stati completati con successo, nei casi in cui siano previsti ispezioni e collaudi preventivi, né prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta da ENEL, dopo il completamento del collaudo, o prima che siano trascorsi dieci (10) giorni dalla notifica di ispezione e collaudo da parte dell'Appaltatore senza che ENEL abbia emesso un ordine contrario.
9.2.3. ENEL potrà condurre collaudi o ispezioni aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Contratto, qualora lo ritenga necessario. Se tali collaudi hanno esito positivo, i costi supplementari saranno sostenuti da ENEL; in caso di esito negativo, i costi supplementari saranno a carico dell'Appaltatore.
9.2.4. L'esito positivo di ispezioni, collaudi e controlli non implica che lo scopo del Contratto sia stato interamente conseguito e approvato da ENEL, né esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità.
9.2.5. La mancata presentazione di un reclamo da parte di ENEL in merito alla prestazione dei servizi contrattuali, anche in seguito alle ispezioni e ai collaudi suddetti, non costituisce una limitazione delle responsabilità dell'Appaltatore, qualora non adempia ai propri obblighi contrattuali, anche se la mancata presentazione viene accertata in una data successiva.
9.2.6. Se gli esiti delle ispezioni, dei collaudi e dei controlli evidenziano violazioni delle disposizioni contrattuali, ENEL richiederà la sostituzione o il ripristino delle attrezzature o delle opere, a spese dell'Appaltatore e senza alcun costo a carico di ENEL. Se ENEL richiede la sostituzione di alcuni materiali, essi dovranno essere chiaramente identificati e l'Appaltatore non potrà usarli nel corso della successiva esecuzione delle attività contrattuali.
9.2.7. In nessun caso la durata e i metodi impiegati per condurre le ispezioni, i collaudi e i controlli potranno essere invocati dall'Appaltatore come una giustificazione o un motivo per posticipare la data di consegna indicata nel Contratto.
9.3. Condizioni di consegna e ricezione.
9.3.1. Premessa.
9.3.1.1. Le consegne, anche parziali, dovranno avvenire nelle date o entro le scadenze specificate nel Contratto.
9.3.1.2. Se nel Contratto non è indicata una scadenza precisa, ma è indicato solo un periodo di ultimazione, o è stabilita la consegna, tale periodo decorre dalla data in cui l'Appaltatore inizia a svolgere le attività contrattuali o dalla data di sottoscrizione del Contratto.
9.3.1.3. L'eventuale anticipo della data di completamento o la riduzione della durata contrattuale sono ammessi solo previo esplicito consenso di ENEL. In tal caso, la suddetta autorizzazione non comporterà un anticipo del pagamento del corrispettivo, integrale o parziale, da parte di ENEL.
9.3.1.4. La data o il periodo di completamento non potranno essere posticipati o prorogati, se non per ragioni imputabili a ENEL o in conseguenza di un evento di forza maggiore.
9.3.1.5. L'Appaltatore ha l'obbligo di implementare a proprie spese misure volte a porre rimedio a eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali, anche nel caso in cui il ritardo sia giustificato.
9.3.2. Materiali e/o attrezzature.
9.3.2.1. Se previsto dal Contratto, l'Appaltatore informerà ENEL per iscritto con dovuto anticipo prima di procedere alla consegna dei materiali/delle attrezzature. Analogamente, l'Appaltatore s'impegna a informare immediatamente ENEL qualora subentrino circostanze che potrebbero modificare le date di consegna concordate.
9.3.2.2. Salvo diversamente disposto nel Contratto, termini quali proprietà, assicurazione ecc. dovranno essere interpretati in conformità agli Incoterms.
9.3.2.3. I materiali e le attrezzature dovranno essere consegnati nelle località specificate nel Contratto.
9.3.2.4. Tutti i materiali e le attrezzature saranno opportunamente contrassegnati, accompagnati da informazioni adeguate ed etichettati per agevolarne l'accettazione una volta giunti a destinazione, e corredati da una bolla di consegna contenente le informazioni specificate nel Contratto.
9.3.2.5. Il trasporto fino a destinazione e lo scarico avverranno sotto la responsabilità dell'Appaltatore, anche in conformità a quanto disposto nell'articolo "ASSICURAZIONE". Se il tipo di materiale lo richiede, l'Appaltatore otterrà dalle autorità di competenza i necessari permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni o la scorta della polizia per il trasporto dei materiali e sosterrà tutti gli eventuali costi correlati, per es. per deviazione del traffico, rinforzo di ponti, segnaletica ecc.
9.3.2.6. L'Appaltatore provvederà ad assicurare il trasporto delle merci presso un'impresa di assicurazione primaria.
9.3.2.7. La sottoscrizione di ricevute, documenti di spedizione o di invio non comportano l'accettazione delle quantità o della qualità dei materiali ricevuti.
9.3.2.8. ENEL, pur ritenendo che le date di consegna siano state rispettate, si riserva il diritto di posticipare la spedizione di materiali o attrezzature. In tal caso, l'Appaltatore si farà carico di tutti i costi di stoccaggio e assicurazione per il periodo stabilito nel Contratto. Nel caso in cui il ritardo nella spedizione dovesse essere ulteriormente prolungato, le Parti stabiliranno tramite reciproco accordo l'ammontare del risarcimento dei costi supplementari di stoccaggio e assicurazione.
9.3.2.9. Dopo aver ricevuto i materiali o le attrezzature, ENEL rilascerà un Documento di Ricezione Provvisorio contenente l'indicazione dell'esito positivo dei collaudi e delle ispezioni e la conferma definitiva, o in cui siano evidenziati i metodi applicati per porre rimedio ai difetti eventualmente riscontrati. Se non sono richiesti collaudi e/o controlli finali, la consegna dei materiali e delle attrezzature da parte dell'Appaltatore viene formalizzata tramite l'approvazione di questa ricevuta da parte di ENEL.
9.3.2.10. In nessun caso, pertanto neanche in caso di eventuali controversie, l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività contrattuali.
9.3.2.11 In caso di violazione dei suddetti obblighi ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
9.3.3. Opere e/o servizi assimilabili.
9.3.3.1. L'Appaltatore comunicherà a ENEL con dovuto anticipo la data finale del completamento dei lavori, in modo che sia possibile stabilire la data e l'ora dell'ultimazione delle opere. ENEL risponderà il prima possibile, in ogni caso entro 30 giorni dalla data della notifica. Nella data concordata dalle Parti per la formalizzazione del Documento di Ricezione Provvisorio relativo al completamento delle opere, verrà esaminato lo stato di avanzamento dei lavori o dei servizi in presenza di un rappresentante dell'Appaltatore per accertare la conformità agli obblighi contrattuali.
9.3.3.2. Il Documento Provvisorio viene rilasciato dopo che sono stati condotti con successo test specifici e sono state accertate le buone condizioni delle opere o dei servizi contrattuali. Questo documento dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti.
9.3.3.3. Se l'esame condotto sulle opere o i servizi non dà esito soddisfacente o se i risultati dei collaudi sono negativi, in alternativa alla risoluzione del Contratto ENEL può redigere un documento (per es. un rapporto) in cui evidenzia i difetti e stabilisce il tempo concesso all'Appaltatore per porvi rimedio. Una volta decorso tale termine saranno condotti ulteriori controlli e, in caso di esito positivo, verrà rilasciato un documento attestante il completamento delle opere (per es. un rapporto). Se i controlli hanno esito negativo, sarà prodotto un nuovo documento (per es. un rapporto) con l'indicazione dei difetti individuati, e ENEL potrà decidere se risolvere il Contratto o concedere all'Appaltatore un nuovo termine per porre rimedio ai difetti.
9.3.3.4. I termini suddetti, concessi all'Appaltatore per rimediare ai difetti riscontrati, non saranno considerati come una proroga della durata del Contratto e, pertanto, l'Appaltatore dovrà farsi carico di eventuali penali e/o risarcimenti per i danni subiti.
9.3.3.5. Se l'Appaltatore ritiene necessario esprimere il proprio dissenso rispetto a determinati aspetti tecnici o finanziari, dovrà accertarsi che siano inclusi nel documento (per es. il rapporto) redatto da ENEL e specificare le ragioni di tale dissenso. Eventuali divergenze saranno risolte secondo le modalità specificate nel Contratto.
9.3.3.6. Una volta scaduto il periodo di garanzia, l'Appaltatore comunicherà a ENEL l'avvenuta scadenza e richiederà l'accettazione definitiva. In seguito a tale richiesta, ENEL comunicherà all'Appaltatore la data di accettazione definitiva, che non deve superare il periodo indicato nel Contratto.
9.3.3.7. Alla data concordata tra le Parti per l'accettazione definitiva, lo stato delle opere o dei servizi sarà verificato in presenza dell'Appaltatore e verrà accertato il rispetto dei requisiti tramite i necessari collaudi.
9.3.3.8. ENEL manifesterà la propria approvazione tramite l'emissione del Documento di Ricezione Definitivo (per es. il rapporto di accettazione definitiva), che dovrà essere firmato da entrambe le Parti e certificherà il completo adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. Il suddetto documento rilasciato da ENEL sarà valido in ogni caso, come se fosse stato firmato anche dall'Appaltatore, anche se quest'ultimo non era presente sebbene fosse stato informato.
9.3.3.9. Se l'Appaltatore ritiene necessario esprimere il proprio dissenso in merito a determinate questioni tecniche o economiche, è necessario che esse siano incluse nel documento redatto da ENEL e il dissenso dovrà essere motivato da specifiche ragioni.
9.4. Modifiche dei termini contrattuali.
Le attività contrattuali saranno svolte in conformità ai termini specificati nel Contratto stesso. Eventuali proroghe dei termini contrattuali dovranno essere concordate per iscritto tra ENEL e l'Appaltatore.
9.5. Trasferimento della proprietà e del rischio.
9.5.1. Materiali e/o attrezzature.
9.5.1.1 Salvo diversamente specificato nel Contratto i materiali, adeguatamente imballati in conformità al Contratto, saranno considerati a tutti gli effetti e per tutti gli scopi di proprietà di ENEL al momento del ritiro presso la località e alle condizioni concordate e/o presso i magazzini, gli uffici e/o gli impianti di ENEL. Resta inteso che, salvo diversamente disposto, lo scarico avverrà sotto la responsabilità e a spese dell'Appaltatore.
9.5.1.1 Nonostante quanto sopra, l'Appaltatore autorizza ENEL a prendere possesso dei materiali e delle attrezzature, del tutto o in parte, non appena diventino parte delle opere o siano collocati in un'installazione di proprietà di ENEL e a utilizzarli in opere o installazioni di ENEL, a meno che tale autorizzazione non sia soggetta a limitazioni da parte di ENEL per giustificati motivi. Una volta rilasciata tale autorizzazione, ENEL potrà usare i materiali e le attrezzature nei propri processi di sviluppo e utilizzare i risultati di questi processi. In ogni caso l'Appaltatore, fino al momento del trasferimento del rischio a ENEL, dovrà disporre di un'assicurazione che preveda una copertura adeguata dei materiali e delle attrezzature, anche se sono già in possesso di e usati da ENEL.
9.5.2. Opere.
9.5.2.1. Una volta sottoscritto il Documento di Ricezione Provvisorio, il risultato delle opere contrattuali diverrà di proprietà di
ENEL.
9.5.2.2. Fatti salvi i diritti dello Stato o di terze parti, ENEL acquisirà la titolarità e la proprietà di tutte le scoperte effettuate durante
gli scavi e le demolizioni eseguite sui suoi territori e di tutte le sostanze minerali utilizzabili. In tal caso l'Appaltatore prenderà tutte le precauzioni necessarie o indicate da ENEL. ENEL pagherà l'Appaltatore per tutte le attività e/o i costi supplementari che potrebbero derivarne e, se necessario, concederà una proroga del periodo di esecuzione.
9.5.2.3. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, ENEL si riserva il diritto di chiedere in qualunque momento all'Appaltatore, che sarà tenuto ad accettare salvo in caso di giustificato motivo, di trasferire la proprietà di opere, installazioni, materiali e attrezzature presenti sul sito. In tal caso l'Appaltatore potrà continuare a eseguire i lavori e continuerà a rispondere dei rischi di impianto fino all'emissione del Documento di Ricezione Definitivo.
9.5.2.4. In ogni caso, fino a quando il trasferimento della proprietà a ENEL non sarà stato perfezionato, l'Appaltatore dovrà disporre di un'assicurazione che preveda una copertura adeguata, anche qualora i materiali e ogni altro risultato delle opere contrattuali sia già usato da e di proprietà di ENEL.
9.5.3 Qualità.
Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore garantisce che la qualità delle merci, dei servizi e delle opere contrattuali è pienamente in linea con lo scopo stabilito dalle Parti al momento della sottoscrizione del Contratto stesso. Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore garantisce inoltre la conformità ai requisiti qualitativi indicati nella documentazione tecnica che integra il Contratto stesso, ed è tenuto a garantire il rispetto di standard di controllo della qualità commercialmente accettabili nelle fasi di produzione di merci o prestazioni d'opera o servizi, inclusi gli standard di produzione previsti dalle autorità pubbliche locali e secondo le buone prassi di produzione.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
10.1. L'Appaltatore è tenuto a svolgere autonomamente le attività contrattuali. La cessione del Contratto a una terza parte è consentita solo con l'esplicito consenso di ENEL e in ottemperanza a tutte le leggi applicabili. Fermo restando quanto precede, tutte le attività contrattuali possono essere subappaltate entro i limiti delle disposizioni di legge del Paese di pertinenza.
10.2. Per quanto riguarda le opere, i servizi e le forniture, l'Appaltatore può subappaltare non oltre il 30% dell'importo totale del Contratto/Agreement, fatti salvi altri limiti eventualmente indicati nel Contratto/Agreement..
10.3. Un lavoratore autonomo è considerato come un Subappaltatore.
10.4. Nel rispetto della legislazione nazionale, il subappalto è disciplinato come segue:
durante la fase di offerta, i concorrenti devono indicare, anche in caso di variazioni, le opere/parti di opere, i servizi, le forniture o parti di servizi e forniture che costituiscono l'oggetto del subappalto;
il contratto di subappalto viene presentato a ENEL prima dell'effettiva data di efficacia;
quando presenta un contratto di subappalto a ENEL, l'Appaltatore principale deve trasmettere a ENEL la certificazione attestante la conformità del Subappaltatore a tutti i requisiti necessari all'esecuzione delle attività subappaltate e una dichiarazione che attesti la conformità agli obblighi generali previsti dalla legislazione nazionale;
è ammesso un solo livello di subappalto, pertanto le attività subappaltate non possono essere eseguite a livelli di subappalto successivi, salvo ove ciò sia disposto dalle leggi di uno specifico Paese.
10.5. L'Appaltatore è tenuto a pagare i costi per la sicurezza1 associati alle attività affidate in subappalto2 al Subappaltatore, senza alcuna riduzione. ENEL verificherà l'effettiva applicazione di queste disposizioni avvalendosi di un referente responsabile per la gestione e la supervisione dell'Appaltatore.
10.6. L'Appaltatore dovrà agire in conformità alle leggi e alle norme salariali contenute nei “contratti collettivi di lavoro” in essere nel Paese di pertinenza; se applicabile, in conformità alla normativa nazionale l'Appaltatore risponde in solido con i Subappaltatori per la conformità a tali leggi e norme e, a titolo indicativo e non esaustivo, a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, salari, contribuzione e assicurazione verso i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività subappaltate.
10.7. In ogni caso, l'Appaltatore mantiene la piena ed esclusiva responsabilità nei confronti di ENEL per l'esecuzione del Contratto. Il ricorso a Subappaltatori non esclude né limita gli obblighi assunti dall'Appaltatore, che mantiene la responsabilità per l'esecuzione del Contratto nei confronti di ENEL e per il pagamento del risarcimento di danni a terze parti.
11. CESSIONE DI DIRITTI E CREDITI.
Salvo diversamente disposto nel Contratto, l'Appaltatore non cederà né trasferirà a terzi, del tutto o in parte, i diritti o i crediti derivanti dal Contratto, né potrà svolgere altre attività che comportino, per qualunque ragione, variazioni di tutti o di parte dei summenzionati diritti.
12. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.
12.1. L'Appaltatore è pienamente responsabile per tutto quanto occorre alla prestazione dei servizi contrattuali, e in ogni caso per tutto ciò che rientra tra le sue responsabilità secondo quanto stabilito nel Contratto, con particolare riferimento a quanto segue:
o esecuzione di ispezioni, collaudi e controlli previsti dal Contratto e/o dalle norme applicabili al Contratto, e per tutti i costi che ne derivano;
o gestione e ottenimento di permessi, autorizzazioni e licenze necessari per l'esecuzione del Contratto, a eccezione di quelli che rientrano tra le responsabilità di ENEL ai sensi di legge;
1 Costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre i rischi la salute e la sicurezza causati da diverse attività che interferiscono tra loro.
2 Se previsto dalla legislazione nazionale.
o organizzazione del personale assunto a vario titolo per l'esecuzione delle attività contrattuali, a condizione che le responsabilità dell'Appaltatore siano sempre chiaramente individuate e distinte da quelle di ENEL;
o nomina di una persona all'interno dell'organizzazione dell'Appaltatore che agisca in qualità di referente nei confronti di ENEL durante l'esecuzione del Contratto;
o reperimento della forza lavoro necessaria a eseguire il Contratto e copertura di tutti i relativi costi.
12.2. In caso di Appaltatori esteri, e prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire che le "persone che rivestono ruoli chiave" (inclusi il caposquadra, il supervisore, il responsabile di cantiere ecc.) siano in grado di comprendere e comunicare nella lingua ufficiale del relativo Paese o in quella stabilita nel Contratto (oralmente e per iscritto).
13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.
13.1 È responsabilità esclusiva dell'Appaltatore agire in conformità alle leggi e alle norme applicabili stabilite dalle autorità di competenza con riferimento al Contratto.
13.2 L'Appaltatore è responsabile per il completo adempimento dei propri obblighi di legge e fiscali e degli obblighi contrattuali nei confronti dei suoi Appaltatori e Subappaltatori.
13.3 Se l'Appaltatore è costituito da un gruppo di due o più entità, ciascuna di esse risponde in solido dell'obbligo di agire in conformità alle disposizioni del Contratto e per la corretta esecuzione del Contratto, in conformità alle leggi applicabili.
13.4 L'Appaltatore è tenuto a evitare situazioni che possano generare conflitto di interessi e, pertanto, dovrà adottare tutte le misure volte a individuarle e prevenirle, e ha l'obbligo di riferire immediatamente a ENEL eventuali comportamenti che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi.
13.5 L'Appaltatore s'impegna a manlevare e tenere indenne ENEL da eventuali responsabilità e pregiudizi derivanti da richieste o procedimenti legali di qualunque tipo direttamente riconducibili al Contratto, giudiziari ed extragiudiziari, causati da atti o omissioni dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o Subappaltatori.
13.6 La suddetta manleva include eventuali importi che ENEL debba eventualmente pagare per costi e spese di qualunque natura in ragione di azioni legali o ordini di comparizione, in tutti i casi fermo restando il proprio diritto di difendersi. Il mancato rispetto di quanto disposto in questo articolo da parte dell'Appaltatore è considerato un inadempimento grave e autorizza ENEL a risolvere il Contratto per violazione dell'Appaltatore.
14. GARANZIE DELL'APPALTATORE.
14.1. L'Appaltatore s'impegna a garantire:
a) l'idoneità, la proprietà esclusiva e/o la legittima disponibilità di tutti i materiali e/o le attrezzature, e che essi sono privi di qualunque diritto di pegno;
b) che tutti i materiali e le attrezzature:
• sono conformi ai requisiti di legge, alle specifiche, agli standard e alle disposizioni contrattuali applicabili;
• sono privi di difetti visibili o nascosti;
• sono idonei all'uso preposto;
• sono del livello qualitativo richiesto;
• non son usati;
c) che le opere sono conformi a tutti i requisiti contrattuali e sono comunque idonei all'uso preposto.
14.2. Il periodo di garanzia dei materiali, delle attrezzature, delle opere e dei servizi e ogni altra garanzia prestata sarà estesa per l'intera durata del Contratto.
14.3. La garanzia non copre difetti o guasti causati da uso improprio o scorretto da parte di ENEL, salvo qualora l'uso improprio o scorretto sia causato dall'applicazione di contenuti fuorvianti o imprecisi di manuali o istruzioni forniti dall'Appaltatore.
14.4. La garanzia si applica a difetti di progettazione, costruzione e difetti nascosti e a qualunque altra voce specificata nel Contratto. In conformità alla garanzia, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, il prima possibile e a proprie spese, le riparazioni necessarie, inclusa la rimozione e il trasporto delle parti difettose. In particolare, l'Appaltatore s'impegna a:
a) sostituire, appena possibile o, in ogni caso, entro i termini specificati nel Contratto, tutti i materiali e le attrezzature non conformi alle disposizioni o ai requisiti contrattuali, inadeguati o di scarsa qualità. Tali materiali e attrezzature resteranno in giacenza presso le strutture di ENEL fino alla loro sostituzione, fermo restando il diritto di ENEL di usare i materiali rigettati fino a quando non vengano sostituiti;
b) riparare o sostituire le attrezzature che presentano difetti di progettazione, materiali, manodopera, fabbricazione, funzionamento o prestazione;
c) sostituire tutti i materiali e le attrezzature forniti qualora emerga un difetto di serie, motivando la soluzione adottata per evitare che tali difetti si ripresentino nei materiali o nelle attrezzature della restante fornitura. Si ha un difetto di serie quando la percentuale di attrezzature e materiali contrattuali difettosi supera quella specificata nel Contratto o, se non è specificata, se è complessivamente superiore al 10%;
d) restituire le attrezzature/i siti messi a disposizione da ENEL nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
e) manlevare ENEL da eventuali richieste avanzate da terze parti.
14.5. I suddetti obblighi e tutte le spese derivanti, per varie ragioni, dall'esecuzione della garanzia, sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore e ENEL non avrà alcuna responsabilità per costi e oneri.
14.6. ENEL può decidere in qualunque momento, purché lo comunichi all'Appaltatore, di procedere alla correzione, all'adeguamento, all'esecuzione ripetuta, alla costruzione o all'assemblaggio di elementi risultati difettosi. ENEL può ordinare, per giustificati motivi, adeguamenti, correzioni, riparazioni o sostituzioni temporanee, e tutti i costi correlati saranno a carico dell'Appaltatore, in attesa che arrivino le nuove parti o siano eseguiti nuovi interventi di costruzione o assemblaggio, a seconda dei casi.
14.7. In ogni caso i rimedi a cui si fa riferimento al punto 15.6. saranno applicati dall'Appaltatore il prima possibile, in modo che ENEL subisca il minor danno possibile e non incorra in ritardi nel completamento delle opere, senza interruzioni del servizio o dell'installazione o, se ciò non è possibile, riducendo al minimo il ritardo o il periodo durante il quale le installazioni sono interamente o parzialmente inutilizzabili.
14.8. Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi di cui al presente articolo ENEL potrà adottare misure idonee, autonomamente o ricorrendo all'aiuto di terzi, a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà inoltre risarcire ENEL per eventuali perdite o danni subiti, secondo quanto disposto nel Contratto.
14.9. Il periodo di garanzia viene sospeso nella data in cui la decisione di ENEL viene validamente comunicata all'Appaltatore ed esteso di conseguenza fino al completamento di tutti gli interventi di riparazione, sostituzione o nuovo montaggio, o fino all'ultimazione delle opere eseguibili in garanzia.
14.10. Anche i ricambi sono soggetti alla garanzia sopra descritta.
14.11. Dopo che è trascorso il periodo di garanzia ed è stato posto rimedio a eventuali anomalie, difetti o carenze riscontrati o generati in questo periodo, se in precedenza era stato firmato il Documento di Ricezione Provvisorio verrà sottoscritto il Documento di Ricezione Definitivo e potranno essere prestate le garanzie economiche previste dal Contratto.
14.12. La scadenza del periodo di garanzia o l'accettazione definitiva dei materiali/delle opere contrattuali non esonera l'Appaltatore da responsabilità per difetti o difetti nascosti, né da ogni altra responsabilità contrattuale o prevista dalle leggi applicabili.
15. PENALI.
15.1. Fermo restando quanto disposto al punto "RISOLUZIONE", il mancato rispetto delle date di consegna specificate nel Contratto da parte dell'Appaltatore, parziale o definitiva, e qualunque altra violazione degli obblighi contrattuali può comportare l'applicazione di una penale da parte di ENEL, in conformità ai termini e alle condizioni concordati. Le suddette penali non escludono né limitano il diritto di ENEL al risarcimento per eventuali danni ulteriori.
15.2. Se l'importo complessivo delle penali applicate supera le soglie specificate nel Contratto, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto in qualunque momento.
15.3. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, ENEL non possa usare i materiali o le attrezzature di cui al Contratto o usufruire delle opere complete o delle installazioni montate a causa di un difetto, un'imperfezione o un danno non attribuibili a ENEL, o in ragione di carenze nell'esecuzione delle attività condotte per porre rimedio a tali difetti, ENEL potrà applicare le penali previste dal Contratto.
15.4. L'applicazione delle penali previste non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità specificate nell'articolo "RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE" precedente o nell'articolo "SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE".
155 La procedura di riscossione di eventuali penali avverrà secondo le modalità ed entro i termini previsti dal Contratto e dalle leggi vigenti.
15.6 La mancata applicazione di una o più penali non implica la rinuncia da parte di ENEL all'applicazione di penali analoghe, o di penali a cui dovesse avere successivamente diritto per la stessa causa.
16 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
16.1. Sospensione.
16.1.1. Se, per qualunque ragione, ENEL ritiene necessario o è obbligata a sospendere provvisoriamente l'intera o parte dell'esecuzione del Contratto, è tenuta a inviare una comunicazione scritta all'Appaltatore specificandone la causa e fornendo una stima della durata di tale sospensione. La sospensione diverrà effettiva dalla data indicata nella notifica. A partire da tale data l'Appaltatore dovrà cessare le attività, stoccare e conservare i materiali, le attrezzature e le opere, fermi restando tutti gli obblighi che derivano dalla legislazione vigente e/o previsti dal Contratto.
16.1.2. La ripresa delle attività dovrà essere preventivamente comunicata da ENEL tramite una notifica scritta all'Appaltatore, e non dovrà essere posteriore alla data in essa indicata. Il periodo restante per il completamento della parte sospesa dell'esecuzione del Contratto inizierà a partire da tale data. L'Appaltatore avrà il diritto di ricevere il pagamento, come stabilito da Contratto, per le attività/i progetti già eseguiti. Il pagamento delle attività/dei progetti che, previa notifica, risultano essere in fase di progressione avanzata e non sono previsti da Contratto, sarà negoziato tra le Parti.
16.2. Recesso.
16.2.1. ENEL può recedere dal Contratto in qualunque momento, a prescindere dallo stato di avanzamento delle opere, delle attività e dei progetti. Il recesso deve essere comunicato per iscritto con avviso di ricezione e ha efficacia a partire dalla data in cui ENEL comunica quali attività debbano essere completate e quali debbano essere interrotte immediatamente. Le attività regolarmente svolte dall'Appaltatore prima della data di annullamento saranno retribuite da ENEL in base ai prezzi contrattuali. ENEL rimborserà l'Appaltatore per tali attività, previo esame di opportune evidenze fornite dall'Appaltatore di quali sono state interrotte e quali non sono state svolte. A tale scopo ENEL rimborserà l'importo minore tra (i) l'importo corrispondente alle spese sostenute dall'Appaltatore in relazione a tali attività, per ordini divenuti irrevocabili, e (ii)l'importo corrispondente all'effettivo danno economico subito dall'Appaltatore.
16.2.2. L'Appaltatore ha facoltà di recedere dall'esecuzione del Contratto in conformità alle disposizioni di legge applicabili al Contratto stesso.
16.3. Risoluzione.
16.3.1. ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) il decesso dell'Appaltatore, se si tratta di persona fisica, o, per entrambe le Parti, un cambiamento della loro capacità tale da impedire o modificare in modo rilevante l'esecuzione del Contratto;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte dell'Appaltatore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
c) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
d) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione del Contratto;
e) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nell'Agreement o qualora il ritardo da parte dell'Appaltatore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
f) l'impossibilità dell'Appaltatore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
g) l'incapacità dell'Appaltatore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
h) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi Subappaltatori e/o di una terza parte nominata dall'Appaltatore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
i) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
j) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte dell'Appaltatore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
k) scorrettezze nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subappaltatore o a persone nominate dall'Appaltatore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
l) qualunque altra violazione da parte dell'Appaltatore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
m) il rifiuto dell'Appaltatore di svolgere attività previste dal Contratto;
n) il rifiuto dell'Appaltatore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
o) l'esecuzione da parte dell'Appaltatore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
p) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili all'Appaltatore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità dell'Appaltatore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
q) la perdita di anche solo uno dei requisiti stabiliti per l'omologazione (ove previsti), con riferimento alla conclusione e alla conformità del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore.
16.3.2. Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto - all'Appaltatore, e può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.3. Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili all'Appaltatore ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che l'Appaltatore abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.4. In caso di mancata conformità da parte dell'Appaltatore, fermo restando il suo diritto di applicare penali o intentare un'azione legale per rivendicare il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti in sospeso nei confronti dell'Appaltatore;
b) dare esecuzione alla garanzia economica prestata dall'Appaltatore.
17 FORZA MAGGIORE.
17.1 Il Contratto è soggetto al principio di forza maggiore definito dalla legislazione e dalla giurisprudenza applicabile al Contratto. Nessuna delle Parti sarà responsabile per la violazione dei propri obblighi se l'esecuzione è ritardata o impedita per cause di forza maggiore.
17.2 L'Appaltatore non può appellarsi alla forza maggiore nei casi seguenti:
a) condizioni meteorologiche o fenomeni che un Appaltatore che abbia esperienza nella gestione di impianti possa ragionevolmente prevedere e le cui conseguenze dannose avrebbero potuto essere evitate, del tutto o in parte, dall'Appaltatore;
b) ritardi o incapacità di reperire materiali o risorse umane che si sono verificati sebbene fossero ragionevolmente prevedibili, o che avrebbero potuto essere evitati o corretti in anticipo;
c) scioperi o vertenze sindacali nei confronti dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori, salvo in caso di sciopero nazionale o di scioperi dell'intero settore;
d) ritardi o violazioni contrattuali da parte di un Subappaltatore dell'Appaltatore, salvo il caso in cui tali ritardi o violazioni contrattuali siano a loro volta una conseguenza di un evento di forza maggiore;
e) lo stato del cantiere in cui vengono svolte le attività contrattuali, che è noto e approvato dall'Appaltatore;
f) difficoltà tecniche, economiche o finanziarie dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori.
17.3 La Parte la cui esecuzione del Contratto ha subito gli effetti di eventi che essa ritiene riconducibili a forza maggiore informerà la Controparte per iscritto il prima possibile, in ogni caso entro cinque (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Parte è venuta a conoscenza dei suddetti fatti. Nella suddetta notifica dovrà:
1. specificare gli eventi e le circostanze in cui tali fatti si sono verificati;
2. indicare la durata stimata della situazione;
3. descrivere gli obblighi contrattuali coinvolti e le misure che sono state adottate per ridurre, se possibile, gli effetti negativi di tali fatti sull'esecuzione del Contratto;
4. allegare i documenti che dimostrano che gli eventi cagionanti possano essere considerati cause di forza maggiore.
17.4 La Controparte risponderà per iscritto accettando o respingendo la causa adducendo una spiegazione motivata, entro dieci (10) giorni di calendario dalla ricezione della suddetta notifica. La mancata risposta della Parte destinataria della notifica sarà interpretata come l'accettazione della causa invocata.
17.5 In caso di forza maggiore l'adempimento dei suddetti compiti sarà sospeso durante il periodo dell'evento di forza maggiore, senza alcuna richiesta di indennizzo ad opera delle Parti. Gli obblighi contrattuali non interessati dall'evento di forza maggiore continueranno a essere assolti in conformità ai termini e alle condizioni contrattuali in essere prima che si verificasse tale evento.
17.6 Se per cause di forza maggiore l'esecuzione del Contratto subisce effetti rilevanti e viene sospesa per oltre centottanta (180) giorni di calendario, o se è possibile dimostrarne l'irrealizzabilità, ciascuna delle Parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto senza conseguenze risarcitorie tra le Parti.
18 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO.
L'Appaltatore ha piena responsabilità per l'organizzazione del personale di cui si serve, a vario titolo, per l'esecuzione del Contratto. Di conseguenza, le sue responsabilità sono chiaramente definite e distinte da quelle di ENEL.
19. GARANZIA ECONOMICA.
19.1. L'Appaltatore è tenuto a prestare una garanzia di adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del pagamento dei danni causati dalla violazione del Contratto pari a un importo equivalente al 10% del Prezzo Contrattuale, a meno che nell'Agreement non sia stata specificata una percentuale diversa.
19.2. La garanzia potrà essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, in contanti o tramite fideiussione emessa da un istituto di credito approvato da Enel, in conformità ai criteri elencati qui di seguito.
19.3 La garanzia economica deve:
• essere incondizionata e irrevocabile;
• essere emessa a favore di Enel;
• essere pagabile alla prima richiesta di Enel dietro la semplice presentazione di una dichiarazione scritta indirizzata all'istituto emittente, in cui afferma di avere diritto al rimborso della garanzia economica.
19.4 L'istituto di credito che rilascia la garanzia può essere una banca, un'impresa di assicurazioni o un intermediario finanziario autorizzato a operare nel ramo cauzioni dalle autorità competenti.
19.5. Nel caso in cui la solvibilità dell'emittente dovesse deteriorarsi, su richiesta di ENEL l'Appaltatore dovrà presentare, entro 60 giorni, una garanzia sostitutiva emessa da un istituto di credito approvato da Enel. Qualora non sia fornita tale garanzia ENEL avrà facoltà di trattenere e sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatore, nel rispetto delle leggi applicabili.
19.6. L'esistenza di una garanzia non significa che la responsabilità dell'Appaltatore di cui al presente Agreement sia limitata all'importo o al periodo di validità della garanzia.
19.7. Se nel corso dell'esecuzione del Contratto il Prezzo Contrattuale aumenta, Enel può richiedere che l'Appaltatore fornisca una garanzia economica integrativa o supplementare a copertura della differenza.
19.8 Qualora l'Appaltatore ometta di procedere all'integrazione o alla sostituzione delle garanzie, secondo quanto disposto ai punti 19.5 e 19.7, Enel si riserva il diritto di risolvere il Contratto o, in conformità alle leggi applicabili, di trattenere e sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatore fino al raggiungimento dell'importo della garanzia.
20 ASSICURAZIONE.
20.1. L'Appaltatore assume la piena responsabilità per eventuali lesioni o danni a persone o a beni causati durante lo svolgimento delle attività specificate nel Contratto, anche da parte di subcontraenti e rappresentanti esterni, e s'impegna a sottoscrivere a proprie spese un'idonea assicurazione con imprese di assicurazioni finanziariamente solide e di buona reputazione, per l'intera durata del Contratto, per:
a) perdite o danni a materiali o attrezzature coperti dal Contratto durante le fasi di lavorazione, carico e trasporto, fino al momento e al luogo di consegna a ENEL, con piena responsabilità dell'Appaltatore per eventuali danni a materiali o attrezzature. Questo obbligo dell'Appaltatore riguarda anche i materiali e le attrezzature forniti da ENEL per l'esecuzione del Contratto, dal momento in cui vengono messi a disposizione dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori fino al momento della restituzione a ENEL.
b) assicurazione di responsabilità civile per perdite e danni che potrebbero essere causati da lui, dal suo personale o dai suoi Subappaltatori al personale o a beni di ENEL e/o di terze parti durante lo svolgimento delle attività di cui a Contratto. In nessun caso ENEL sarà responsabile per eventi dovuti a cause attribuibili all'Appaltatore.
20.2. Analogamente, l'Appaltatore s'impegna a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile con massimali adeguati al rischio, per la copertura di richieste di risarcimento a cose e a persone e/o per danni finanziari subiti da ENEL o da terze parti a causa di difetti o malfunzionamenti di materiali o attrezzature attribuibili all'Appaltatore. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile per eventuali danni ambientali o per l'imminente possibilità che si verifichino e per i relativi costi di prevenzione, riduzione e riparazione, in conformità alle disposizioni della legislazione vigente.
20.3. Se il Contratto prevede lo stoccaggio di materiali presso le sedi di ENEL, oltre all'assicurazione descritta sopra quest'ultima potrà richiedere, e l'Appaltatore avrà l'obbligo di sottoscrivere, un'assicurazione contro il furto e altri danni che potrebbero essere causati al materiale in giacenza per l'intera durata del Contratto.
20.4. Le suddette polizze devono contenere una disposizione che obblighi l'impresa di assicurazioni a eseguire i pagamenti direttamente a ENEL. I massimali della polizza di assicurazione coprono il danno a condizione che la richiesta di risarcimento sia pervenuta entro il periodo di esecuzione del Contratto e/o dopo il periodo di garanzia.
tipo.
20.5. La polizza di assicurazione prevede la completa rinuncia dell'assicuratore nei confronti di ENEL, senza eccezioni di alcun
20.6. Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze di assicurazione a cui si fa riferimento in questo articolo
rappresentano una condizione essenziale per ENEL e pertanto, qualora l'Appaltatore non fosse in grado di dimostrare in qualunque momento di disporre di una copertura assicurativa, ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto senza che questo pregiudichi l'obbligo al pagamento del risarcimento dei danni subiti da ENEL.
20.7. Se ENEL ritiene che la copertura assicurativa dell'Appaltatore non sia sufficiente a coprire il rischio, sia per quanto riguarda la consegna di materiali o attrezzature sia per il completamento di opere o servizi di cui al contratto, l'Appaltatore accetta di esaminare e modificare tale copertura in conformità ai requisiti del Contratto.
20.8. Analogamente l'Appaltatore s'impegna a sottoscrivere, a proprie spese e con imprese di assicurazioni finanziariamente solide di buona reputazione, ogni altra assicurazione obbligatoria prevista dalle leggi applicabili per l'intera durata del Contratto.
21 PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
21.1. L'Appaltatore garantisce a ENEL, in qualunque momento e, su richiesta, s'impegna a dimostrare con opportuna documentazione, l'uso legittimo di marchi commerciali, brevetti, modelli di utilità, progetti industriali o delle necessarie licenze su tali diritti, inclusa la licenza obbligatoria per la conduzione di attività commerciali, qualora sia richiesta un'autorizzazione speciale per l'esecuzione dei servizi contrattuali, e che tali marchi commerciali e licenze non violano i diritti di terze parti.
21.2. Le licenze devono essere registrate presso gli uffici delle autorità competenti, e ENEL si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore di produrre la relativa documentazione e/o i certificati.
21.3. Le Parti concordano che, con riferimento ai prodotti, ai campioni e alle specifiche tecniche che ENEL mette a disposizione dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore: (i) non potrà in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, a esclusione di operazioni di reverse engineering (o, in ogni caso, fatte salve operazioni necessarie a estrarre i codici sorgente) – del tutto o in parte – tali prodotti, campioni o specifiche tecniche di ENEL, e (ii) garantisce che i suddetti divieti saranno rispettati anche da persone autorizzate coinvolte o che potrebbero venire coinvolte nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore.
21.4. L'Appaltatore è tenuto a ottenere le concessioni, i permessi e le autorizzazioni necessari dai titolari di brevetti, modelli e relativi marchi commerciali, nonché i diritti di proprietà intellettuale. L'Appaltatore è responsabile per il pagamento di diritti d'autore o oneri dovuti su tali basi.
21.5. In caso di Contratti di fornitura, se, in seguito a una controversia proposta dai proprietari o i concessionari dei diritti a cui si fa riferimento in questo articolo, ENEL è obbligata a modificare, del tutto o in parte, i materiali che costituiscono l'oggetto della fornitura contrattuale, ciò dovrà avvenire il prima possibile a spese dell'Appaltatore, senza che questo comporti un peggioramento della qualità della fornitura, delle caratteristiche operative o delle garanzie. Qualora si verifichi quanto sopra, sarà eseguito un nuovo processo per l'approvazione di prototipi, ove ciò sia previsto in ragione della tipologia della fornitura in oggetto e prima che i materiali siano consegnati.
21.6. Qualora una terza parte intraprenda un'azione legale nei confronti di ENEL a causa della violazione degli obblighi di cui al precedente punto da parte dell'Appaltatore, su richiesta di ENEL quest'ultimo dovrà fornire una copertura (secondo quanto specificato nell'articolo "GARANZIA ECONOMICA") sul valore delle richieste di risarcimento, entro dieci (10) giorni di calendario. 22.3. L'Appaltatore s'impegna a tenere ENEL indenne da ogni eventuale responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale e a fare tutto ciò che è necessario per manlevare ENEL da richieste di risarcimento o azioni legali nei suoi confronti, nonché a risarcire ENEL per tutte le perdite e i danni, diretti o indiretti, derivanti da richieste di risarcimento o ordini di comparizione.
21.7. Eventuali richieste, giudiziali o stragiudiziali, avanzate nei confronti dell'Appaltatore da terze parti in merito a diritti di proprietà intellettuale saranno immediatamente riferite a ENEL.
21.8. ENEL resta proprietaria di tutti i documenti, disegni, progetti, programmi informatici, e delle relative copie, che abbia fornito all'Appaltatore per consentire l'esecuzione dei servizi contrattuali, nonché di invenzioni, brevetti, modelli di utilità e ogni altro diritto di proprietà intellettuale che è o sarà necessario per l'esecuzione dei servizi contrattuali sulla base della documentazione che ENEL ha messo a disposizione dell'Appaltatore. L'Appaltatore ne farà uso esclusivamente per poter procedere all'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a ENEL, in ogni caso adottando opportune precauzioni con riferimento al trattamento, all'uso e al trasferimento di dati volte a garantirne la sicurezza e la non divulgazione, in conformità all'articolo "RISERVATEZZA" seguente.
21.9. I diritti di proprietà intellettuale, la tecnologia e le metodologie risultanti dalle opere o dai servizi svolti dall'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto nonché la documentazione prodotta sono di proprietà di ENEL, senza che questo dia all'Appaltatore il diritto di aumentare il prezzo indicato nel Contratto per le suddette opere o servizi.
21.10. I disegni, i documenti, i progetti, i programmi informatici e le relative copie, e in generale i risultati (e i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi, a titolo non esaustivo, domande di brevetto, brevetti in fase di approvazione, diritti di database, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e industriali e qualunque domanda presentata a tale riguardo in tutto il mondo, progetti e modelli di software e know-how) generati dall'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto (i “DPI acquisiti”) restano esclusiva proprietà di ENEL, che diventerà automaticamente anche il titolare dei rispettivi lavori in corso di volta in volta creati nel corso dell'esecuzione del Contratto. Ciascuna Parte prende atto e accetta che i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti restano esclusivamente di proprietà di tale Parte, e che la Controparte non potrà rivendicare in alcun modo tali diritti; tali Diritti di proprietà intellettuale preesistenti comprendono tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale presenti e futuri, inclusi, a titolo non esaustivo, domande di brevetto, brevetti in fase di approvazione, diritti di database, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e industriali e qualunque domanda presentata a tale riguardo in tutto il mondo, progetti e modelli di software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del presente Contratto o successivamente acquisiti nell'ambito
di progetti paralleli che esulano dall'ambito di applicazione del presente Contratto. Pertanto, se l'Appaltatore userà i DPI preesistenti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, i DPI acquisiti appartenenti a ENEL saranno limitati alle aggiunte (le “Aggiunte”), ovvero le parti aggiuntive (generate dall'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sulla base dei DPI preesistenti) che non includono né contengono in alcun modo i DPI preesistenti. Le Parti si accorderanno per iscritto in merito all'elenco degli elementi che costituiscono tali Aggiunte, preventivamente e/o entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza o dalla risoluzione del Contratto.
21.11. I metodi di marketing e le modalità con cui la tecnologia coperta dal Contratto viene distribuita a terze parti, oltre ai benefici che ne derivano, sono disciplinati dal Contratto.
21.12. In caso di violazione degli obblighi riguardanti la proprietà industriale e intellettuale a cui si fa riferimento nel presente articolo da parte dell'Appaltatore, ENEL ha il diritto di risolvere il Contratto senza che questo pregiudichi il suo diritto di intentare azioni legali e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
22 RISERVATEZZA.
22.1. Tutte le informazioni che ciascuna Parte mette a disposizione (verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altro modo) per gli scopi e/o durante l'esecuzione del Contratto, al pari di ogni altra informazione di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza in ragione di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o nell'ambito di trattative precontrattuali, e tutti i documenti, le informazioni e le conoscenze specifiche (indipendentemente dal modo in cui sono state rispettivamente redatti, ottenute o sviluppate) potranno essere usati al solo scopo di eseguire il Contratto e hanno carattere di riservatezza.
22.2. A titolo di esempio, il termine "riservato" si riferisce, a titolo non esaustivo, a tutte le informazioni riguardanti strategie commerciali, informazioni su prodotti e/o processi di produzione (progetto, studio e sviluppo), mezzi di produzione, informazioni di vendita, strategie di sviluppo e gestione della clientela ecc. Sono ritenuti riservati anche i documenti economici, finanziari e tecnici e i processi, i brevetti, le licenze e ogni altra informazione che le Parti abbiano fornito alla Controparte nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
22.3. Le informazioni riservate non possono essere rivelate senza il previo consenso scritto e l'autorizzazione esplicita della Parte che le possiede, a esclusione dei casi in cui la Parte destinataria sia tenuta a trasmetterle per un obbligo di legge o per ordine di un'autorità di competenza, o quando un rifiuto in tal senso costituirebbe un illecito. In assenza del consenso scritto e dell'autorizzazione esplicita della Parte che possiede le informazioni riservate, la Controparte non può copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, scomporre, separare, eseguire operazioni di reverse engineering o qualunque operazione volta a estrarre il codice sorgente - del tutto o in parte - delle informazioni riservate fornite.
22.4. Sono informazioni riservate tutte le informazioni che riguardano una Parte messe a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto dagli amministratori, dai dirigenti o dai dipendenti della Parte che le possiede, dai suoi Subappaltatori o dalle sue controllate e rispettivi amministratori, dirigenti o dipendenti o Subappaltatori (di seguito i "Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni"). Le informazioni riservate includono anche tutte le informazioni che riguardano i Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni, che tale Parte o i suoi Rappresentanti abbiano messo a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto. A tal fine:
il termine "controllata" si riferisce a un'impresa controllata da una delle Parti, o da una delle Parti insieme ad altre parti terze, per tutta la durata di tale controllo e per il periodo in cui tali informazioni vengono distribuite;
con il termine "controllo" si intende la capacità di controllare direttamente o indirettamente la gestione e la strategia della società, e sono inclusi tutti i casi in cui una società del gruppo di società di ciascuna Parte possiede oltre il cinquanta percento (50%) del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto, direttamente o indirettamente.
22.5. Non saranno considerate riservate:
informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto;
informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da xxxxx parti non soggette ad accordo di riservatezza.
22.6. Ciascuna delle Parti:
dovrà limitare la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto;
è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione dell'obbligo di riservatezza.
22.7. La Parte destinataria delle informazioni riservate ha l'obbligo di creare e gestire dati fisici e logici usando le migliori tecniche e pratiche disponibili a livello internazionale, al fine di garantire la protezione di tali dati da distruzione, manipolazione, accesso o riproduzione non autorizzati e, dopo la scadenza del Contratto, di restituire tutti i dati, i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o di cui dispone per poter svolgere le attività contrattuali, nonché di distruggere tutte le copie e i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dalla Parte che ha fornito le informazioni riservate.
22.8. Entrambe le Parti garantiscono che le informazioni riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque (5) anni dalla scadenza, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o nei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Se necessario, la Parte a cui viene chiesto di rivelare le informazioni riservate informerà immediatamente la Controparte in merito a tale richiesta (ove ciò sia consentito dalla legge), in modo che essa possa adottare le misure necessarie a tutelare i propri diritti. Le Parti riveleranno solo le informazioni richieste ai sensi di legge e dovranno farsi rilasciare dal destinatario delle informazioni una dichiarazione con cui quest'ultimo si impegni a trattarle con riservatezza.
22.9. Se le informazioni sono state contrassegnate da ENEL come "altamente riservate", trova applicazione quanto segue:
- la password di accesso ai sistemi informatici dovrà essere personale e individuale, tenuta segreta e modificata ogni sessanta
(60) giorni:
- l'accesso ai sistemi informatici dovrà essere limitato a software/tool forniti appositamente per l'esecuzione delle necessarie attività; è vietato l'uso di servizi o connessioni di rete per scopi non associati alle attività da svolgere;
- nessuna delle transazioni operate attraverso i sistemi informatici di ENEL dovrà avvenire in violazione delle leggi locali applicabili;
- la stazione di lavoro utilizzata (permanente o provvisoria) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e deve essere provvista dei necessari sistemi antivirus. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, malware o software illeciti che potrebbero causare l'interruzione del servizio o la perdita di dati;
- tutti gli account di posta elettronica e le piattaforme di archiviazione e comunicazione (inclusi i social network) dovranno essere espressamente forniti o autorizzati da ENEL;
- i dati sensibili dovranno essere archiviati, trasmessi o cancellati usando appositi software di codifica;
- è vietato modificare la configurazione del sistema per aggirare i controlli di sicurezza.
22.10. È fatto divieto all'Appaltatore divulgare con qualsiasi mezzo (inclusi, a titolo non esaustivo, articoli stampa o comunicati stampa e interviste) informazioni ritenute confidenziali ai sensi del presente articolo. Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto o qualsiasi questione o informazione attinente.
22.11. Se ENEL autorizza per iscritto il subappalto o la cessione del Contratto, l'Appaltatore deve ottenere dal Subappaltatore o cessionario un accordo di riservatezza che contenga le stesse condizioni esposte nel presente articolo.
22.12. Entrambe le Parti riconoscono e accettano che il risarcimento dei danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente alla violazione della riservatezza, e che la Parte lesa avrà il diritto di richiedere altri rimedi o evitare possibili violazioni e i relativi danni in conformità alla legislazione vigente. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il Contratto.
22.13 Il rimedio sopra descritto non sarà l'unico possibile, ma andrà ad aggiungersi a ogni altro diritto o rimedio disponibile ai sensi delle leggi applicabili. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, e senza che questo pregiudichi in alcun modo quanto precede, ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto e di intentare qualunque azione volta a ottenere il risarcimento dei danni.
22.14 ENEL si riserva il diritto di condurre controlli periodici, con particolare attenzione alle misure di sicurezza applicate in presenza di informazioni che ENEL ha individuato e classificato come riservate.
22.15 In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le informazioni riservate lo richieda, la Controparte dovrà restituire o distruggere o richiedere che i suoi rappresentanti restituiscano o distruggano tutte le copie di informazioni scritte riservate in suo possesso o in possesso dei suoi rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le informazioni riservate entro quindici (15) giorni dalla richiesta.
22.16 Ciascuna Parte prende atto e accetta che le informazioni riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela e dei suoi rappresentanti. Nulla di quanto è disposto nel presente Xxxxxxxxx sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a brevetti, copyright, invenzioni, scoperte o migliorie realizzati, ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.
23. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
ENEL e l'Appaltatore dichiarano di agire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. Nell'ambito del trattamento di dati personali per conto di Enel, l'Appaltatore adotterà misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee per evitare violazioni dei dati personali, si atterrà al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 679/2016 (GDPR), ove applicabile, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e informerà tempestivamente Enel in merito a eventuali violazioni dei dati personali avvenute nel corso dell'esecuzione del Contratto.
Appaltatori.
24. VENDOR RATING.
24.1 ENEL ha ideato un sistema di rating dei vendor volto a valutare e monitorare costantemente le performance dei suoi
24.2 Il sistema di vendor rating può essere applicato a tutte le società che lavorano con ENEL.
24.3 Se Enel decide di valutare un Appaltatore, la valutazione può essere basata su indicatori che esprimono il livello di qualità
offerta, il rispetto dei tempi di risposta, la conformità alla normativa vigente in materia di ambiente e sicurezza, il rispetto dei principi di responsabilità sociale. Da questi indicatori viene ricavato un indice sintetico di Vendor Rating (c.d. IVR).
24.4 ENEL può valutare le prestazioni dell'Appaltatore dalla fase acquisti alla fase di esecuzione del Contratto, basando la sua valutazione su informazioni raccolte attraverso i tool digitali di Enel.
24.5 In caso di prestazioni insoddisfacenti, ENEL potrà richiedere all'Appaltatore di presentare piani di recupero (di cui dovranno essere concordati i contenuti e le condizioni) o intraprendere azioni che ritenga idonee alle proprie esigenze. In caso di prestazioni eccellenti, Enel potrà valutare azioni di incentivazione.
25. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI3.
25.1. Questa sezione sarà sempre considerata come un Ordine di modifica al Contratto e sarà applicata solo (i) se è stata eseguita almeno una metà del Contratto, e (ii) una sola volta durante l'esecuzione delle opere.
25.2. L'Appaltatore potrà individuare nuove opportunità relative alle Opere/ai Servizi/alle Forniture e/o possibili opportunità di miglioramento della qualità nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (di seguito definita la "Proposta").
253. Se l'Appaltatore definisce una Proposta, le Parti ne discuteranno, inclusa l'eventualità che tale Proposta comporti un risparmio per ENEL e/o il miglioramento della qualità dell'esecuzione delle Opere/dei Servizi/delle Forniture. In caso di approvazione da parte di ENEL, l'Appaltatore condurrà ulteriori ricerche in merito alla Proposta e presenterà un progetto scritto a ENEL entro un termine reciprocamente concordato.
25.4. La Proposta dell'Appaltatore dovrà contenere, a seconda dei casi:
a) le modifiche raccomandate (una descrizione dettagliata dei lavori (Statement of Work, SoW), incluso un piano di progetto che definisca le responsabilità di ciascuna Parte, in caso di realizzazione della Proposta);
b) un'analisi costi/benefici (diretti e indiretti);
c) la stima dei costi che potrebbero essere sostenuti dall'Appaltatore e di quelli a carico di ENEL (diretti e indiretti);
d) la previsione di risparmio e/o le migliorie attese nei servizi (finanziari o altro) di cui ENEL potrà usufruire;
e) l'eventuale impatto sul Contratto.
25.5. Al potenziale risparmio o alle migliorie delle Opere/dei Servizi/delle Forniture sarà attribuito un valore reciprocamente concordato, che verrà usato come base per il calcolo della partecipazione agli utili, come descritto in seguito (la "Relazione di partecipazione agli utili").
25.6. Entro 15 giorni dal ricevimento della proposta ENEL comunicherà all'Appaltatore la data della riunione fissata per discutere della Proposta. Le Parti si incontreranno per definire la Proposta e, in particolare:
- l'investimento (finanziario o altro);
- la previsione di risparmio e/o le migliorie attese nei servizi;
- la Relazione di partecipazione agli utili;
- l'Ordine di modifica (Termini di pagamento o adeguamenti di prezzo);
- la formula per il calcolo della Partecipazione agli utili (ove applicabile) che servirà a remunerare l'Appaltatore con riferimento alla Proposta.
25.7. Dopo la riunione, l'Appaltatore dovrà presentare una nuova Proposta a ENEL (di seguito la "Proposta aggiornata"). ENEL valuterà la Proposta aggiornata e entro trenta (30) giorni (o qualunque altro termine stabilito dalle Parti e indicato nel Contratto) dovrà accettarla, respingerla o proporre suggerimenti o miglioramenti. Se ENEL accetta la Proposta aggiornata dell'Appaltatore, entro quindici (15) giorni quest'ultimo dovrà elaborare un piano di attuazione (il "Piano di attuazione") che definisca in dettaglio:
a) un Piano di progetto descrittivo con cui l'Appaltatore proceda all'implementazione della Proposta aggiornata;
b) l'ambito di applicazione dell'Ordine di modifica (secondo quanto disposto nella Relazione di partecipazione agli utili).
3 Questo articolo si applica solo a Contratti che non sono soggetti a disposizioni di legge che vietano o limitano l'uso di questo meccanismo.
25.8. Questa sezione non si applica nei casi in cui l'Appaltatore consegua un risparmio nell'ambito dell'adempimento dei suoi restanti obblighi di cui al presente Agreement. In ogni caso, qualunque Ordine di modifica basato sulla Partecipazione agli utili sarà soggetto alle disposizioni concordate tra le Parti nel Contratto. A scanso di equivoci, tutte le modifiche e le aggiunte al Contratto basate sulla Partecipazione agli utili dovranno essere apportate tramite accordo scritto accluso al Contratto, sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti.
26. GOVERNANCE.
26.1. Struttura della gestione dei contratti.
26.1.1.Ove previsto dal Contratto, le Parti possono costituire un comitato (il cosiddetto "Gruppo di revisione") incaricato di supervisionare l'esecuzione dell'oggetto contrattuale. Il Gruppo di revisione è composto da uno stesso numero di rappresentanti di entrambe le Parti. Ciascuna Parte potrà periodicamente cambiare i propri rappresentanti del Gruppo di revisione, a sua sola discrezione, dandone comunicazione alla Controparte.
26.1.2. È possibile che altri rappresentanti di entrambe le Parti dotati di competenze tecniche, esperienza e conoscenze idonee o consulenti esterni siano di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del team di controllo, previo mutuo accordo tra le Parti, fermo restando l'obbligo di tutte le parti terze di sottoscrivere e rispettare gli obblighi di riservatezza.
26.1.3. Il team di controllo è presieduto da un rappresentante di ENEL.
26.2. Processo decisionale.
Tutte le decisioni del team di revisione devono restare anonime. Se, nonostante gli sforzi compiuti in buona fede, il Gruppo di revisione non riesce a trovare un accordo, la questione dovrà essere sottoposta ai rappresentanti di ENEL e all'Appaltatore espressamente nominato nel Contratto, che si incontreranno in tempi brevi e negozieranno in buona fede per risolvere la questione.
26.3. Responsabilità.
26.3.1. Le responsabilità del Gruppo di revisione includono quanto segue:
a) incoraggiare e agevolare la collaborazione e la comunicazione continua tra le Parti;
b) supervisionare e coordinare il trasferimento di informazioni;
c) valutare periodicamente l'esecuzione del Contratto;
d) discutere in buona fede di tutti i possibili miglioramenti che possono essere introdotti durante la fase di esecuzione.
26.3.2. Salvo diversamente disposto nel Contratto, il team di controllo si incontra almeno una volta all'anno presso ENEL o altra sede concordata dalle Parti. In alternativa, il team di revisione può incontrarsi tramite teleconferenza, videoconferenza o altro sistema di comunicazione analogo.
00.0.0.Xx Presidente del Gruppo di revisione dovrà inviare l'ordine del giorno delle riunioni con ragionevole anticipo e redigere il relativo verbale.
26.3.4.I costi relativi alla partecipazione alle riunioni sono a carico di ciascuna Parte.
27 INDICATORE CHIAVE DI PRESTAZIONE (KPI).
27.1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire il Contratto in conformità ai livelli di servizio specificati nel Contratto.
27.2. Le Parti monitorano e verificano il raggiungimento di tali livelli di servizio secondo le modalità ed entro i termini indicati nel precedente articolo "GOVERNANCE".
28. GLOBAL COMPACT.
28.1 L'Appaltatore s'impegna ad aderire e ad agire in piena conformità ai principi del Global Compact, garantendo che tutte le attività svolte dal suo personale, o da quello dei suoi Subappaltatori, siano in linea con quanto sopra specificato. I principi del Global Compact sono i seguenti:
a) DIRITTI UMANI.
Uno: Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.
Due: Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici in abusi dei diritti umani.
b) WORK.
Tre: Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.
Quattro: Alle imprese è richiesto di eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio. Cinque: Alle imprese è richiesta l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.
Sei: Alle imprese è richiesta l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
c) AMBIENTE.
Sette: Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.
Xxxx: Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale. Nove: Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
d) CORRUZIONE.
Dieci: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.
28.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare la legislazione vigente che disciplina i summenzionati principi e a informare ENEL in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere a tali principi, nonché ai piani attuati per porvi rimedio.
28.3. Per la durata del Contratto, l'Appaltatore accetta di consentire a ENEL di verificare il grado di conformità ai requisiti di cui al presente articolo. ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto, per ragioni attribuibili all'Appaltatore, nei casi in cui è giustificatamente e sufficientemente certa che l'Appaltatore o i suoi Subappaltatori abbiano violato i suddetti principi.
29. CODICE ETICO.
29.1. Generalità.
29.1.1. Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nella Policy sui Diritti Umani.
29.1.2. L’Appaltatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.
29.1.3. L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, associazione e rappresentanza, lavoro forzato, sicurezza e tutela ambientale e condizioni igienico sanitarie, nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del Contratto. Resta inteso che trovano applicazione le convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi se più restrittive.
29.1.4. In tale ambito, ENEL si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra sia da parte dell’Appaltatore sia dei suoi eventuali subappaltatori o soggetti dallo stesso incaricati dell'esecuzione del Contratto, e di risolvere immediatamente il Contratto in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni.
29.1.5. ENEL aderisce al Global Compact e, in conformità al Principio numero dieci, è impegnata a contrastare qualunque forma di corruzione. Pertanto, ENEL proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. L'Appaltatore dichiara di aver preso atto degli impegni assunti da ENEL e si impegna a sua volta a non fare promesse, offerte o richieste di pagamento illecito nel corso dell'esecuzione del Contratto nell'interesse di ENEL e/o a vantaggio dei suoi dipendenti.
29.1.6. In caso di violazione di uno di tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Appaltatore.
29.2. Conflitto d’interesse.
29.2.1. Durante l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad agire nell'esclusivo interesse di ENEL, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi in relazione alle attività da eseguire.
29.2.2. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto- l’Appaltatore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dall’Appaltatore.
29.3. Clausola aziendale di salute e sicurezza.
29.3.1. In ENEL la tutela della salute e della sicurezza e l’integrità psico-fisica delle persone non sono soltanto un obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e quelli degli appaltatori.
29.3.2. L’obiettivo che ENEL vuole raggiungere è un ambiente di lavoro a “Zero Infortuni”. In ENEL nessun lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.
29.3.3. ENEL è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicurezza, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando l’adozione di comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.
29.3.4. La Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza e la policy Stop Work sono consultabili al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx-XX/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/
Gli Appaltatori, nello svolgimento delle attività d’impresa, sono tenuti ad adottare una condotta in linea con detti principi.
29.4. Codice Etico dell’Appaltatore.
In alternativa, nel caso in cui l'Appaltatore abbia un proprio Codice Etico e politiche proprie in materia di lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani, ENEL può, a sua sola discrezione, riconoscere tali documenti purché, secondo quanto affermato dall'Appaltatore, essi si riferiscano a principi ritenuti simili a quelli sanciti nella stessa documentazione di ENEL.
contrattuali.
30. LEGGE APPLICABILE.
Salvo diversamente disposto dal Contratto, esso è disciplinato dalla legislazione che vige nel Paese in cui vengono svolte le attività
31. FORO COMPETENTE.
Salvo in caso di conciliazione nel rispetto delle procedure descritte nell'Articolo “INTERPRETAZIONE E GERARCHIA”, eventuali controversie tra le Parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto saranno soggette alla competenza dei tribunali indicati nel Contratto.