RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI PER L’UFFICIO ADEMPIMENTI FISCALI, SETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO DELLA DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E...
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamento e Logistica Ufficio Gestione Gare
RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI PER L’UFFICIO ADEMPIMENTI FISCALI, SETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO DELLA DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E LOGISTICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
**************
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0067245.22-03-2019-U
DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto della fornitura
La Società aggiudicataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento, i prodotti indicati nella RDO, e più precisamente i seguenti prodotti software ZUCCHETTI:
AD HOC REVOLUTION (4 utenti)
FISCO AZIENDA PLUS
nonché n. 5 licenze complessive (4 per AD HOC REVOLUTION e 1 per FISCO AZIENDA PLUS) e il servizio di assistenza/manutenzione per un periodo di 36 mesi.
Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 - Informazioni generali sulla RDO
Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le informazioni e la documentazione seguente:
- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- termine di validità dell’offerta;
- il Disciplinare di RDO e Condizioni particolari di contratto (il presente documento);
- le Specifiche tecniche;
- tutti i documenti in formato fac-simile necessari per la presentazione dell’offerta.
Art. 3 - Importo dell’affidamento
L’importo massimale complessivo della RDO è pari ad € 18.500,00, al netto dell’IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 4 - Durata del contratto
L’Agenzia stipulerà con l’aggiudicataria un contratto la cui durata è stabilita in 36 mesi (periodo di erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione) a decorrere dalla fornitura dei prodotti software.
Art. 5 – Modalità di esecuzione della fornitura
L’esecuzione della fornitura dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nelle Specifiche tecniche e negli altri documenti allegati alla RDO. L’aggiudicataria, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione della fornitura da parte dei relativi referenti. La Società dovrà fornire i prodotti richiesti entro 20 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto.
Si precisa che il servizio di Assistenza/Manutenzione dovrà essere erogato esclusivamente a mezzo telefono, mail, ovvero ON-SITE in quanto, per motivi di sicurezza, non sarà possibile accedere ai sistemi da remoto.
Art. 6 – Presentazione delle offerte
L’offerta dovrà essere inoltrata entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, per il tramite della piattaforma MePA.
All’offerta dovranno essere allegati, in aggiunta ai documenti standard per la risposta alla RDO, i seguenti documenti:
- Autocertificazione, secondo il fac-simile allegato alla RDO;
- Patto di integrità e dichiarazione sul conflitto d’interessi potenziale;
- Eventuale documentazione relativa a raggruppamenti e avvalimenti;
- DGUE.
Art. 7 - Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016.
Art. 8 - Esame delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà all’esame e valutazione delle stesse.
Si provvederà in primo luogo al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e alla verifica dell’assenza in capo agli stessi, di motivi di esclusione dalla procedura.
Ove nulla osti alla prosecuzione dell’esame delle offerte, oppure una volta conclusi i procedimenti di soccorso istruttorio, si procederà all’esame delle offerte presentate e alla redazione a sistema della graduatoria di gara. L’Agenzia si riserva di escludere le offerte la cui componente tecnica non risulti conforme alle specifiche tecniche. Per la valutazione di tale componente tecnica la Stazione Appaltante potrà avvalersi di soggetti dotati di idonea competenza nel settore.
Art. 9 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché il concorrente indichi nella propria offerta l’intenzione di subappaltare.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo.
L’Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati
all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Art. 10 - Garanzia definitiva e responsabilità civile
L’aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
L’aggiudicataria si impegna all’esecuzione dell’appalto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico, nelle specifiche tecniche e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione della fornitura, il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a
dipendenti dell’Agenzia o a terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia, preliminarmente alla stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, come prevista dall’art. 103 del d.lgs. n.50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 11 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
L’aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Resta inteso che l’aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 12 – Fatturazione e pagamento
La Società potrà emettere fattura semestrale posticipata, pari ad 1/6 dell’importo complessivo offerto in gara.
La fattura potrà essere liquidata previa attestazione di regolare esecuzione da parte dell’Organo competente dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo
corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società. In caso di ritardo nell’effettuazione dei
pagamenti contrattuali, le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d
– 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti e Logistica - Ufficio Fornitori – Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000- Xxxx, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: 42TVPB.
L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 14 - Penali, recesso e risoluzione
Per ogni giorno in cui le prestazioni non verranno rese nei tempi e nei modi stabiliti nel presente documento, e nelle Specifiche tecniche, l’Agenzia applicherà alla Società una penale determinata in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
La penale sarà applicata anche in caso di esecuzione della fornitura difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e dalle Specifiche tecniche.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, i servizi ovvero la parte dei servizi non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..
- mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e- mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e,
ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Qualora inoltre, in corso d’esecuzione dell’appalto, venisse stipulata analoga Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l’Agenzia, il recesso potrà essere esercitato in ogni tempo, con preavviso non inferiore a trenta giorni.
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 16 - Cessione del credito
Ai sensi dell’art 106 del D.lgs.n.50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, pertanto:
a) il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’Agenzia in originale o in copia autenticata;
b) la cessione si intende valida qualora l’Agenzia non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario deve essere un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis,
D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 17 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 18 - Disposizioni antimafia
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
L’aggiudicataria sottoscrive i “patti di integrità” previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Art. 19 - Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
Nel contratto che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
I dati personali, necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.
Per il dirigente ad interim Xxxxxxxx Xxxxxxx Il funzionario delegato
Xxxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente