Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Parte normativa 2013-2015
Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali
13 febbraio 2017
INDICE
Art.1 Campo di applicazione 4
Art.2 Durata e decorrenza 4
Art.3 Composizione della delegazione della contrattazione integrativa 4
Art.4 Orario di lavoro 4
Art.5 Disposizioni particolari sull’orario di lavoro 5
Art.6 Straordinario 5
Art.7 Ferie 5
Art.8 Permessi retribuiti 6
Art.9 Permessi non retribuiti 6
Art.10 Congedo parentale 6
Art.11 Assenza per malattia 7
Art.12 Congedo per cure per invalidi 8
Art.13 Servizio mensa 8
A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazioni n. 70/17 del 29 dicembre 2016 in ordine al testo dell’accordo relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione e degli Enti regionali, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2017, il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 16.00 ha avuto luogo l’incontro tra:
Prof.ssa Xxxxx Xxx
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
componenti il Coran in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:
CGIL-F.P.
CGIL-F.P. Confederazione
CISL FPS
CISL Confederazione
UIL FPL Comparto Regione UIL FPL Categoria
SADIRS -UGL
SAF
FEDRO
FENDRES-SAFOR CONFSAL
MSA
SIAD
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dipendente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.
Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale.
Art.2
Durata e decorrenza
1. Il presente contratto opera le modifiche di carattere normativo al CCRL del 15 maggio 2001 e successive modificazioni nell’ambito del triennio di contrattazione relativo al periodo 1°gennaio 2013 - 31 dicembre 2015.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.
Art.3
Composizione della delegazione della contrattazione integrativa
Il testo dell’art. 12 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:
1. La delegazione della contrattazione integrativa presso l’Amministrazione regionale è composta per la parte datoriale dai Direttori Generali dell’Organizzazione e del Personale, dei Servizi finanziari e da un terzo componente designato con deliberazione della Giunta regionale, o da un loro delegato, e per la parte sindacale dalla RSU e dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
2. La delegazione di parte datoriale è validamente composta ai fini della contrattazione integrativa, con i soli due componenti indicati nel comma precedente, fino a quando la Giunta regionale non provveda alla designazione del terzo componente.
3. La delegazione della contrattazione integrativa presso le altre sedi di contrattazione indicate nell’allegato D è composta per la parte pubblica dal Direttore Generale o da un suo delegato e per la parte sindacale dalla RSU e dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
4. La delegazione trattante di parte pubblica può avvalersi dell’assistenza del Coran.
Art.4 Orario di lavoro
1. Il comma 3 dell’art. 31 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
3. L’orario convenzionale è il seguente:
Xxxxxxx ingresso | uscita |
(dal lun. al ven.) 8.00 | 14.00 |
Pomeriggio ingresso | uscita |
(2 giornate lav.) 15.00 | 18.00 |
2. Il comma 5 dell’art. 31 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella fascia antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e in quella pomeridiana in un’ora compresa dalle 15.00 alle 17.00 (fascia obbligatoria), salva diversa disciplina della contrattazione integrativa che può definire un’altra fascia obbligatoria.
Art.5
Disposizioni particolari sull’orario di lavoro
Il comma 1 dell’art. 33 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore lavorative continuative. La pausa giornaliera deve essere di almeno 30 minuti tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano.
Art.6 Straordinario
1. Il comma 7 dell’art. 37 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
7. L’Amministrazione assegna almeno l’80% del monte ore di straordinario in proporzione ai contingenti organici di ciascuna Direzione Generale. Dell’utilizzo del monte ore di straordinario, complessivo della quota ordinaria e di emergenza, è data informazione alle organizzazioni sindacali semestralmente.
2. Dopo il comma 5 dell’art. 37 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente:
5bis. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 101, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, le maggiori prestazioni effettuate dal personale, compreso quello soggetto ad orario turnato, connesse a esigenze di servizio non prevedibili ma autorizzate dal responsabile della struttura a seguito di adeguata giustificazione, sono soggette a compensazione anche in forma frazionata.
Art.7 Ferie
Il comma 7 dell’art. 39 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
7. D’intesa con il dirigente responsabile, il lavoratore può usufruire dell’intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi periodo dell’anno. Compatibilmente con le esigenze di servizio il lavoratore ha la facoltà di usufruire di 15 giorni di ferie nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, anche in maniera frazionata in più periodi, di cui uno dei quali pari ad almeno 10 giorni. I turni di ferie, programmati entro il mese di maggio, possono essere modificati solo per eccezionali motivi di servizio. La richiesta di fruizione delle ferie si intende accolta se, entro 5 giorni dalla richiesta, non sia stata rifiutata con l’indicazione dei motivi di servizio che ne giustificano il diniego.
Dopo il comma 13 dell’art. 39 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente:
14. E’ consentita, nel rispetto dei limiti di legge, oltre ai vincoli temporali di cui al precedente comma 7, la cessione di parte delle ferie spettanti a favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di fruirne per assistere un familiare fino al secondo grado o convivente, in caso di particolari condizioni di salute del medesimo per gravi patologie.
Art.8
Permessi retribuiti
Il testo dell’art. 40 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:
1. A richiesta del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti documentati motivi:
a) partecipazione a concorsi pubblici od esami di scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 giorni ad anno; ulteriori 6 giorni per esami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento di un titolo di studio nell’ambito di un progetto formativo attinente all’area professionale;
b) in occasione del matrimonio per 15 giorni consecutivi;
c) nascita di figli, xxxxx per il coniuge, per il convivente e per parenti e per affini entro il secondo grado per un periodo di 3 giorni lavorativi anche non consecutivi per ogni evento, da fruirsi entro 7 giorni dall’evento medesimo;
d) per gravi motivi di famiglia e/o personali, adeguatamente documentati, possono essere accordati permessi per la durata massima di 15 giorni lavorativi annui anche non consecutivi nonché frazionabili in ore su richiesta del dipendente;
e) per chiamata a rendere testimonianza giudiziale su convocazione degli organi giudiziari, per il periodo strettamente necessario;
f) altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative e legislative ove ne ricorrano le condizioni;
g) designazione all’Ufficio di Giudice popolare, per il tempo necessario.
2. I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i predetti utilizzi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità connesse alla effettiva presenza in servizio.
Art.9
Permessi non retribuiti
Il testo dell’art. 41 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:
1. Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati ad altre pubbliche funzioni, per il tempo necessario all’espletamento delle stesse.
Art.10
Congedo parentale
Il testo dell’art. 47 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutele contenute nel D.Lgs.n.151/2001 e successive modifiche.
2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, spettano l’intera retribuzione base mensile, le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché la retribuzione di rendimento.
4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Il congedo parentale può, su richiesta del dipendente, essere fruito anche a ore. Ogni giorno di congedo corrisponde a 6 ore.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedo per malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche i giorni di riposo, le domeniche e i giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, di cui all’art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; in caso di fruizione frazionata ad ore il preavviso deve essere di 2 giorni. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Art.11
Assenza per malattia
1. Il comma 9 dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
9. In caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ed altre assimilabili (ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sclerosi multipla e AIDS) che determinano effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ai fini del presente articolo sono esclusi dal periodo di comporto di cui al comma 1 i giorni di sottoposizione alle predette terapie, compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day hospital utilizzati per effettuare le medesime, e i giorni in cui il dipendente è inidoneo al lavoro a causa degli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti prodotti dalle stesse terapie. Le suddette condizioni devono essere certificate dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, presso cui il dipendente effettua le terapie o dal medico di medicina generale.
Art.12
Congedo per cure per disabili
Dopo l’art. 49 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente art. 49bis:
1. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, di cui al precedente art. 48. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
Art.13 Servizio mensa
Dopo il comma 2 dell’art. 86 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente:
2 bis. L’Amministrazione regionale e gli enti provvedono al ricalcolo, con riferimento al numero dei buoni totali non distribuiti a fine anno, del numero dei buoni individuali da assegnare, fino a un massimo di 130 buoni a persona, senza che ciò comporti ulteriori spese. Tale procedura si definisce con le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA
Le parti sottoscrivono il presente contratto e precisano quanto segue.
Preso atto della delibera della Corte dei conti n. 10/2017 del 31 gennaio 2017, che certificando il presente contratto ha attestato l’insussistenza di costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Le parti, facendo proprie alcune osservazioni mosse dalla Corte dei conti, si impegnano:
1) a redigere un testo unico coordinato del CCRL vigente;
2) ad eseguire un monitoraggio nell’anno in corso sull’utilizzo dei permessi per gravi motivi personali introdotto dal presente accordo, al fine di valutarne l’eventuale impatto sui costi e conseguentemente apportare le opportune correzioni in sede contrattuale.
DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE
Le scriventi organizzazioni sindacali, in relazione alla modifica introdotta al comma 5 dell’art. 31 in materia di orario di lavoro, precisano che le minori prestazioni nelle fasce di presenza obbligatoria non possono limitare il diritto alla fruizione delle fasce di flessibilità nell’orario di ingresso e di uscita. Pertanto l’eventuale ritardo in ingresso decorre a partire dall’orario limite di presenza obbligatoria (ore 9.00 per la mattina e ore 16.00 per il pomeriggio).
DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE
La modifica introdotta dall’art. 7 del presente contratto è finalizzata esclusivamente a concedere al dipendente la facoltà di frazionare il periodo di ferie, senza intaccare il diritto di 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 1°giugno e il 30 settembre di cui all’art. 39, comma 7 del CCRL del 15.05.2001. Si prende atto della dichiarazione Coran di specificare meglio nell’imminente rinnovo del contratto.