REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI
Indice
Articolo 1. Oggetto
Articolo 2. Costituzione del Fondo
Articolo 3. Soggetti destinatari dell’Incentivo Articolo 4. Modalità di individuazione del personale Articolo 5. Modalità di ripartizione dell’Incentivo Articolo 6. Prestazioni esterne
Articolo 7. Penalità
Articolo 8. Liquidazione dell’Incentivo Articolo 9. Limite massimo dell’Incentivo
Articolo 10. Requisiti Professionali e Responsabilità Articolo 11. Orario di lavoro e spese accessorie Articolo 12. Ricorsi e contestazioni
Articolo 13. Fase transitoria Articolo 14. Pubblicità Articolo 15. Norme finali
Allegati: Tabelle A-B-C
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina il Fondo destinato agli Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Codice dei Contratti). In particolare, il Regolamento definisce la percentuale effettiva dell’apposito Fondo, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera, di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, in rapporto all’entità dell’opera o lavoro da realizzare, ovvero servizio o fornitura da acquisire. Contiene inoltre le modalità e i criteri di riparto dell’80% delle risorse finanziarie del Fondo previsti in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa del personale, ai sensi del comma 3, del citato articolo 113.
2. La disciplina incentivante riguarda gli appalti di lavori previsti dal Codice dei Contratti, con esclusione di tutte le attività di progettazione. Gli incentivi possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
3. La disciplina incentivante riguarda altresì, sempre con l’esclusione di tutte le attività di progettazione, gli appalti di servizi e di forniture previsti dal Codice dei Contratti nel solo caso in cui è previsto il direttore dell’esecuzione quale figura distinta dal responsabile unico del procedimento, e la cui nomina sia espressamente motivata con riferimento ai presupposti di cui al punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017.
4. Sono esclusi dall’incentivo:
a. Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b. Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dalla Provincia. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all’affidamento di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti;
c. Gli appalti previsti dall’articolo 1, comma 3 del Codice dei Contratti;
d. Gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell’esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal responsabile unico del procedimento;
e. I contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti ai sensi dell’articolo 17 del Codice stesso;
f. I contratti di concessione di cui alla parte terza del Codice dei Contratti.
5. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa).
6. Per i compiti svolti dal personale di ruolo o in servizio e dal personale distaccato presso la Provincia di Brescia, quale Centrale Unica di Committenza, nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altre Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
o) del Codice dei Contratti, si applica il comma 5 dell’articolo 113 del medesimo Codice. Relativamente al riconoscimento, alla quantificazione e liquidazione dell’incentivo, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
Articolo 2 - Costituzione del Fondo
1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, del citato articolo 113 del Codice dei Contratti, la Provincia di Brescia destina al Fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera, di un lavoro, di un servizio o di una fornitura. La percentuale effettiva è stabilita secondo le percentuali combinate di cui alle Tabelle A-B-C allegate. La somma dei valori percentuali derivante dalle suddette tabelle non può superare il valore percentuale 100 e va applicata al valore del 2% dell’importo posto a base di gara per ogni lavoro, servizio o fornitura; nel caso di
procedura divisa in lotti, per la determinazione della quota che confluisce nel fondo, si considerano gli importi dei singoli lotti.
2. Per l’individuazione dell’aliquota dell’incentivo, unica per l’intero appalto, si utilizza il principio della maggiore pertinenza, in ragione della prevalenza economica della categoria dei lavori, servizi o forniture. Analogo criterio è utilizzato in caso di appalti misti.
3. Il valore del Fondo è determinato per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, applicando la percentuale di cui al comma 1 all’importo preventivato posto a base di gara. Tale importo, ai fini della determinazione del Fondo, deve intendersi al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto di aree, acquisto di beni mobili, e da ogni altra voce progettuale.
4. Il Fondo, come quantificato ai sensi dei commi precedenti, non è soggetto ad alcuna variazione qualora in sede di appalto si registrino dei ribassi d’asta. In presenza di un progetto esecutivo generale, qualora l'Amministrazione ne richieda l'elaborazione di uno stralcio, il Fondo è commisurato all'importo a base d'asta del solo stralcio.
5. Le varianti conformi all’articolo 106, comma 1, del Codice dei Contratti contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell’esecuzione del contratto. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall’articolo 106 del Codice dei Contratti.
6. Per ciascuna opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, l’80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale coinvolto secondo quanto disciplinato dai successivi articoli. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione. L’IRAP sarà prevista nel quadro economico dell’intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 è destinato, ai sensi del comma 4, del citato articolo 113, all’acquisto da parte della Provincia di Brescia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata, ai sensi del medesimo articolo, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
Articolo 3 - Soggetti destinatari dell’Incentivo
1. Tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, l’incentivo di cui al comma 6 dell’articolo 2, è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti incaricati per la programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione e controllo delle procedure di gara, per la direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, per il collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, per il collaudo statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché tra i loro collaboratori.
2. In caso di contratti misti, si applica quanto previsto all’articolo 2, comma 2.
3. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo, così come individuati ai sensi dell’articolo 4, sono:
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Incaricato della programmazione della spesa per investimenti;
- Incaricato della Verifica preventiva dei progetti;
- Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- Direttore dei Lavori;
- Direttore dell’Esecuzione;
- Incaricato della Verifica di Conformità;
- Collaudatore;
- Personale tecnico e amministrativo che collabora con le precedenti figure.
4. Dall’incentivo di cui al presente Regolamento è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
5. La quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico della Provincia o svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 113, comma 4, del Codice dei Contratti.
Articolo 4 - Modalità di individuazione del personale
1. Ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, il dirigente del Settore competente provvede a individuare, tra il personale in possesso dei necessari requisiti, il Responsabile Unico del Procedimento di ogni singola procedura. In mancanza di individuazione formale, il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Settore competente.
2. Nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutto il personale, i restanti incarichi sono conferiti dal dirigente preposto al Settore competente per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, il quale individua i dipendenti specificando per ciascuno l’attività assegnata. Per le attività relative alla programmazione della spesa per investimenti e alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, svolte dal personale del Settore competente in materia di Servizi Finanziari e del Settore competente in materia di Contratti, il dirigente di cui al precedente periodo recepisce le indicazioni dei dirigenti di dette Strutture cui appartiene il personale interessato da tali attività.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi viene predisposto, a livello di ciascun Settore interessato, un Elenco del personale disponibile ad assumere gli incarichi e a svolgere attività di collaborazione nell’ambito delle opere o lavori, ovvero servizi o forniture. L’Elenco è costantemente aggiornato e chiunque può prenderne visione.
4. I dipendenti sono individuati attingendo dall’Elenco di cui al precedente comma 3, secondo criteri di equità e rotazione, fermo restando il possesso di capacità e requisiti professionali richiesti. Il criterio di equità non è riferito al numero di incarichi assegnati a un dipendente, ma al valore delle opere o lavori, ovvero servizi o forniture, assegnati.
5. In caso di carenza di personale iscritto nell’Elenco di cui al precedente comma 3 è possibile, previa intesa dei relativi dirigenti, attingere da elenchi di altri Settori. In ulteriore subordine, in caso di assoluta necessità, è possibile attribuire gli incarichi a personale che non si è iscritto ad alcun elenco, fermo restando il possesso di capacità e requisiti professionali richiesti.
Articolo 5 - Modalità di ripartizione dell’Incentivo
1. Per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, l’ammontare complessivo dell’incentivo di cui all’articolo 2, comma 6, viene ripartito in percentuale tra i vari i soggetti incaricati delle singole attività come segue:
Cod. | Attività | % |
OPERE O LAVORI | ||
A | Responsabile Unico del Procedimento | 35% |
B | Programmazione della spesa per investimenti | 2% |
C | Verifica preventiva dei progetti | 4% |
D | Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 12% |
E | Direzione Lavori | 40% |
F1 | Collaudo Tecnico Amministrativo | 5% |
F2 | Collaudo Statico | 2% |
Totale | 100% | |
SERVIZI O FORNITURE | ||
G | Responsabile Unico del Procedimento | 35% |
H | Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 25% |
I | Direzione dell’Esecuzione | 35% |
L | Verifica di Conformità | 5% |
Totale | 100% |
2. Le quote spettanti ai collaboratori tecnici e ai collaboratori amministrativi sono anch’esse definite, secondo quanto previsto dai seguenti commi, prima dell’espletamento di ogni attività e devono essere riportate nell’atto formale di conferimento dell’incarico; in presenza di più collaboratori la ripartizione dell’incentivo avviene in ragione dell’apporto effettivamente prestato da ciascuno di essi. In mancanza di collaboratori, le quote indicate nella Tabella che precede sono attribuite interamente al soggetto incaricato.
3. La quota di incentivo per le attività riconducibili alle lettere “A” e “G” della Tabella - Responsabile Unico del Procedimento in caso di opere o lavori e servizi o forniture è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:
- 55% al dipendente che assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- 35% al personale tecnico che collabora con il Responsabile Unico del Procedimento supportandolo nello svolgimento dell’incarico;
- 10% al personale amministrativo che collabora con il Responsabile Unico del Procedimento.
4. La quota di incentivo per l’attività riconducibile alla lettera “B” della Tabella - Programmazione della spesa per investimenti, è suddivisa tra gli incaricati, appartenenti al Settore competente in materia di Servizi Finanziari, con il seguente criterio:
- 80% al dipendente che assume l’incarico di Programmazione della spesa per investimenti;
- 20% al personale amministrativo che collabora con l’incaricato della Programmazione della spesa per investimenti.
5. La quota di incentivo per l’attività riconducibile alla lettera “C” della Tabella - Verifica preventiva dei progetti, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:
- 65% al dipendente che assume l’incarico di Verifica preventiva dei progetti;
- 35% al personale tecnico che collabora con l’incaricato della Verifica preventiva dei progetti.
6. La quota di incentivo per le attività riconducibili alle lettere “D” e “H” della Tabella - Predisposizione e controllo delle procedure di gara, è suddivisa tra gli incaricati, appartenenti al Settore competente in materia di Contratti, salvo le gare demandate ai singoli Settori dalla regolamentazione interna l’Ente, con il seguente criterio:
- 51% al dipendente che assume l’incarico di Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- 49% al personale amministrativo che collabora con l’incaricato alla Predisposizione e controllo delle procedure di gara.
7. La quota di incentivo per l’attività riconducibile alla lettera “E” della Tabella - Direzione Lavori, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:
- 55% ai dipendenti che svolgono la funzione di Direttore Lavori e che firmano gli atti di competenza, assumendosi la responsabilità professionale;
- 35% al personale tecnico che collabora con la Direzione Lavori;
- 10% al personale amministrativo che collabora con la Direzione Lavori.
8. Nei casi in cui è prevista la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Xxxxxxxx, la percentuale riportata in Tabella relativa al Collaudo Tecnico Amministrativo è da ritenere di spettanza della Direzione Lavori.
9. La quota di incentivo per le attività riconducibili alle lettere “F1” e “F2” della Tabella - Collaudo Tecnico Amministrativo e Xxxxxxxx Xxxxxxx, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:
- 65% ai dipendenti che svolgono la funzione di Collaudatore Tecnico Amministrativo o Collaudatore Statico e che firmano gli atti di competenza, assumendosi la responsabilità professionale;
- 35% al personale tecnico che collabora con il Collaudatore supportandolo nello svolgimento dell’incarico.
10. La quota di incentivo per l’attività riconducibile alla lettera “I” della Tabella - Direzione dell’Esecuzione, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:
- 60% al dipendente che assume l’incarico di Direttore dell’Esecuzione;
- 40% al personale tecnico e amministrativo che collabora con il Direttore dell’Esecuzione.
11. La quota di incentivo per l’attività riconducibile alla lettera “L” della Tabella – Verifica di conformità, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:
- 70% ai dipendenti che svolgono la funzione di Verifica di conformità e che firmano gli atti di competenza, assumendosi la responsabilità professionale;
- 30% al personale tecnico e amministrativo che collabora con l’incaricato della Verifica di conformità supportandolo nello svolgimento dell’incarico.
12. La quota di ripartizione dell’incentivo come sopra predeterminata, è di volta in volta fissata dal dirigente preposto al Settore competente negli atti di conferimento degli incarichi ai dipendenti coinvolti. La determinazione che approva il progetto dell’opera o del lavoro, ovvero servizio o fornitura, riporta anche l’elenco degli incarichi attribuiti e le relative percentuali di ripartizione dell’incentivo; gli incarichi relativi alla fase esecutiva del contratto sono indicati nel provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 6 - Prestazioni esterne
1. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico della Provincia di Brescia, incrementano la quota del Fondo di cui all’articolo 113, comma 4 del Codice dei Contratti e non possono essere ridistribuite fra gli altri destinatari.
2. Nel caso di prestazioni professionali esterne il Responsabile Unico del Procedimento opera una riduzione dell’incentivo spettante, proporzionalmente al valore percentuale della prestazione esternalizzata, rispetto a quella svolta dai dipendenti dell’Ente. Ai fini del confronto sono prese a riferimento, in caso di opere o lavori, le tariffe professionali corrispondenti alle relative prestazioni svolte.
3. Resta fermo che il ricorso a prestazioni esterne è possibile unicamente in caso di carenza in organico di idonee professionalità o negli altri casi previsti dal Codice dei Contratti e certificati dal Responsabile Unico del Procedimento. La carenza in organico di personale è certificata solo all’esito di previa ricognizione delle professionalità interne, come disciplinata all’articolo 3, commi da 2 a 5 del vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo”.
Articolo 7 - Penalità
1. Ai fini dell’erogazione delle somme è necessario l’accertamento del dirigente competente dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente preposto alla struttura competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al responsabile unico del procedimento.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 6 e 7 incrementano la quota del Fondo di cui al comma 4 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti.
Articolo 8 - Liquidazione dell’Incentivo
1. La liquidazione dell’incentivo viene effettuata in due momenti successivi:
a. ad avvenuta aggiudicazione della gara sono corrisposte le quote previste alle lettere B, C, D e H ed il 50% di A e G, della Tabella di cui all’articolo 5, comma 1;
b. ad avvenuta approvazione della contabilità finale dell’appalto ed acquisizione delle certificazioni di legge (regolare esecuzione, collaudo, verifica di conformità) sono corrisposte le quote previste alle restanti lettere ed il saldo del 50% di A e G, della Tabella di cui all’articolo 5, comma 1, fermo restando che, in caso di contratti pluriennali, si può procedere con stati di avanzamento annuali, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte.
2. Ai fini della liquidazione dell’incentivo, il Responsabile Unico del Procedimento trasmette al dirigente preposto al Settore competente il prospetto del personale tecnico e amministrativo che ha partecipato alla realizzazione dell’opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte, accompagnato da una proposta di ripartizione dell’incentivo, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento. Tale proposta contiene, altresì, l’attestazione circa l’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, ovvero del servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto ovvero, ricorrendone le circostanze, l’applicazione delle penalità contenute nel precedente articolo. In caso di revoca dell’incarico o cessazione dello stesso, al soggetto destinatario dell’incentivo viene erogata una somma commisurata alla effettiva positiva attività svolta.
3. Il dirigente preposto al Settore competente, valutata la suddetta proposta, procede alla sua approvazione e autorizza, con determinazione dirigenziale, la liquidazione delle quote ai singoli beneficiari.
4. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni prive del predetto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, tornano ad incrementare la quota del Fondo di cui al
comma 4 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti, senza che le stesse possano essere ridistribuite fra gli altri destinatari.
5. In base al principio dell’alterità e al fine di prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse, il beneficiario dell’incentivo non può coincidere con il soggetto preposto all’accertamento del buon esito dell’attività incentivata. Al ricorrere della condizione di cui al precedente periodo provvede, in sostituzione del dipendente eventualmente incaricato quale Responsabile Unico del Procedimento, il relativo dirigente.
Articolo 9 - Limite massimo dell’Incentivo
1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Settore competente in materia di contabilità del personale provvede ad assicurare il rispetto di tale limite avuto riguardo, a tale fine, all’anno in cui l’attività incentivata è stata effettivamente svolta, tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 13.
2. La correlazione tra i compensi incentivanti previsti dal presente Regolamento, la retribuzione di risultato dei dipendenti con incarico di Posizione Organizzativa e la produttività del restante personale, è definita dai contratti collettivi integrativi inerenti il compenso per la produttività.
Articolo 10 - Requisiti Professionali e Responsabilità
1. Le attività di cui al presente Regolamento sono svolte da personale con adeguato profilo professionale.
2. I progetti di opere e lavori sono firmati da dipendenti abilitati all’esercizio della professione e tutte le attività di progettazione e esecuzione sono svolte nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti professionali.
3. I progetti elaborati dal personale dell'Ente restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
4. Restano in ogni caso fatte salve, la possibilità per l’Amministrazione di rivalersi nei confronti dei soggetti incaricati per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare.
Articolo 11 - Orario di lavoro e spese accessorie
1. Le attività contemplate dal presente Regolamento sono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e lo svolgimento delle altre attività rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
Articolo 12 - Ricorsi e contestazioni
1. Eventuali contestazioni sulle quote di incentivo assegnate possono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall’attribuzione, al dirigente dell’Area di appartenenza che, sentiti gli interessati, procede all’approvazione definitiva delle quote. In caso di assenza del dirigente di Area, le eventuali contestazioni sono indirizzate al Segretario Generale ai fini dell’individuazione di altro dirigente che provvede in merito.
Articolo 13 – Fase transitoria
1. Le norme contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all’applicazione delle percentuali spettanti, hanno validità per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è stata approvata dopo il 1° gennaio 2018. Le attività incentivate il cui
compimento effettivo ha avuto luogo prima del 20 aprile 2016 rimangono assoggettate alla previgente disciplina. A tale fine si considerano, di norma e salvo specifica documentazione probante con data certa, l’atto di aggiudicazione della gara e l’atto di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità.
2. Qualora nel quadro economico di appalti approvati a partire dal 1 gennaio 2018, in corso di esecuzione o ultimati, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l’intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.
Articolo 14 - Pubblicità
1. Il presente Regolamento e le determinazioni dirigenziali che attribuiscono l’incentivo, sono pubblicati sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia, nella Sezione denominata Amministrazione Trasparente.
2. Il dirigente del Settore competente in materia di contabilità del Personale, sulla base dei dati allo stesso trasmessi dai dirigenti interessati, provvede alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente di una scheda annuale riepilogativa degli incentivi erogati.
Articolo 15 – Norme finali
1. Il presente Regolamento è adottato a seguito di intervenuto accordo a livello di Contrattazione Collettiva Integrativa su modalità e criteri, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei Contratti.
2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente Regolamento si provvederà all’adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento è fatto rinvio alla legge e ad altre fonti in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del decreto che lo approva.
5. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 92 in data 15 aprile 2016.