Condizioni generali e particolari di vendita di gas naturale nel mercato libero Sezione I – Condizioni generali di vendita
Condizioni generali e particolari di vendita di gas naturale nel mercato libero Sezione I – Condizioni generali di vendita
(Gas Naturale)
Art. 1 - Definizioni.
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale dal Fornitore per proprio uso.
Cliente domestico: nel settore gas, il cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare impianti in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione, compresi condomini con impianti centralizzati, con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anno.
Cliente non domestico: il Cliente finale diverso dal cliente domestico.
Codice del Consumo: “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21.
Codice sulla Privacy: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Codice di condotta commerciale: “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”, approvato con delibera ARERA 413/2016/R/com e ss.mm.ii..
Consumatore: il Cliente persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi del Codice del Consumo.
Contratto: il contratto per la fornitura di gas naturale, formato dalla richiesta di fornitura e dalla relativa comunicazione di accettazione del Fornitore, dalle presenti Condizioni Generali e Particolari, dalle Condizioni Economiche di Fornitura e dai relativi allegati.
Distributore: nel settore gas, l’esercente che gestisce l’attività di trasporto e distribuzione del gas naturale sul gasdotto locale alla cui rete è allacciato il PDR del Cliente.
Fornitore o Italia Gas e Luce s.r.l.: Italia Gas e Luce S.r.l., con sede legale a Xxxxxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx 0, cap 55041, Cod. Fiscale e P.IVA 02479770469, REA LU-229077.
Mercato libero: il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate tra le parti, al di fuori delle prescrizioni stabilite dall’ARERA per il Servizio di tutela (settore gas).
Servizio di tutela: è il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA.
Misuratore: strumento di misura delle grandezze elettriche o del gas, a seconda dei casi, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore competente presso il Punto di riconsegna.
Parti: il Fornitore ed il Cliente.
Punto di riconsegna (PDR): punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, in cui l’impresa di distribuzione mette a disposizione il gas naturale al Cliente finale
Trasportatore: possiede/gestisce le infrastrutture per il trasporto del gas in alta pressione dal luogo di estrazione fino ai punti di immissione nella rete in bassa pressione.
Per eventuali ulteriori definizioni utili ai fini delle presenti condizioni generali di vendita si farà riferimento alle definizioni contenute nel Testo Integrato di Vendita e nel Codice di Condotta Commerciale per la vendita del gas naturale, che le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere e che formano parte integrante e sostanziale del presente documento, anche se ad esso non materialmente allegate.
Art. 2 - Oggetto.
2.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di gas naturale ai clienti finali domestici e non domestici il cui consumo annuo non sia complessivamente superiore a Smc 200.000 presso il Punto di riconsegna, nonché delle eventuali prestazioni accessorie previste dalle Condizioni Economiche di Fornitura sul Mercato Libero scelte dal Cliente al momento della sottoscrizione della richiesta di fornitura. L’attivazione dell’offerta sul Mercato Libero è soggetta alle limitazioni previste dalle Condizioni Economiche di Fornitura e dalle presenti Condizioni generali.
2.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas esclusivamente presso il Punto di riconsegna indicato nella richiesta di fornitura e per gli usi ivi dichiarati. Ogni modifica nell’utilizzo del gas deve essere preventivamente comunicata al Fornitore e da quest’ultimo accordata per iscritto, ove necessario, previa integrazione del Contratto.
Art. 3 - Conclusione del contratto. Diritto di ripensamento.
3.1 La conclusione de Contratto (a prescindere dalle forme di conclusione infra indicate), potrà avvenire:
- nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore, nel momento in cui entro il termine di 45 giorni o altro termine previsto dall’ARERA - dalla data di sottoscrizione della proposta di somministrazione da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettare detta proposta. Qualora il Fornitore non dovesse inviare l’accettazione al Cliente entro il suddetto termine la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto e il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo; nel caso in cui il Cliente abbia effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto la fornitura di gas, il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la proposta;
- nel caso di offerta del Fornitore al Cliente a mezzo corrispondenza, nel momento in cui il Fornitore sia venuto a conoscenza dell’avvenuta accettazione della proposta formulata al Cliente; qualora il Cliente non dovesse inviare l’accettazione al Fornitore con le modalità indicate nell’offerta, la proposta di somministrazione del Fornitore non produrrà alcun effetto;
- nel caso in cui l’offerta del Fornitore al Cliente venga proposta e accettata da questo nel corso di una procedura telefonica (c.d. verbal order), all’esito di apposita telefonata registrata su supporto durevole; in questa ultima ipotesi, tuttavia, il contratto sarà vincolante per il Cliente nel momento in cui Italia Gas e Xxxx s.r.l. dopo aver trasmesso al Cliente il plico contrattuale e trascorsi i tempi del ripensamento invia al cliente la lettera di accettazione.
Il Contratto è costituito da tutti i documenti contrattuali costituenti la proposta effettuata dal Cliente al Fornitore oppure costituenti l’offerta del Fornitore al Cliente, dalle relative accettazioni e relativi documenti di esecuzione.
3.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di gas naturale nelle seguenti ipotesi:
(a) mancata consegna di tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto;
(b) mancato allacciamento alla rete di distribuzione locale oppure a quella di trasporto, in caso di clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto del gas, adeguato rispetto alle caratteristiche della fornitura;
(c) non conformità dell’impianto interno del Cliente ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
(d) chiusura, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, dei Punti di Riconsegna a seguito dell’intervento di Xxxxxxxx del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, ai sensi dell’art. 6 del “Testo Integrato Morosità Gas” (TIMG), approvato dall’ARERA con Deliberazione 21 luglio 2011
- ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.;
(e) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;
(f) sottoposizione del Cliente a procedure esecutive e/o concorsuali, nei limiti di quanto previsto da norme imperative;
(g) inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili al Fornitore;
(h) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente;
(i) qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al successivo articolo 6.
3.3 Se il Cliente richiede la fornitura sia di energia elettrica sia di gas naturale, il Fornitore non è tenuto ad accettare entrambe le richieste, potendo invece manifestare la propria accettazione e concludere il Contratto anche per una sola di esse.
3.4 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente avrà la facoltà di avvalersi del diritto di ripensamento e di recedere dal Contratto, senza oneri, mediante l’invio di una lettera raccomandata A.R., o fax, o PEC, al Fornitore entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico avrà la facoltà di recedere senza oneri inviando una lettera raccomandata A.R., o fax, o PEC, al Fornitore entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dal ricevimento del Contratto. Salva prova contraria, il Contratto si presume ricevuto trascorsi 14 (quattordici) giorni dall’invio effettuato dal Fornitore. Ai sensi dell’art. 2 delibera n. 269/2015/R/com e ss.mm.ii., nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e che, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere all’esercente la vendita degli importi relativi ai costi sostenuti, indicandone livelli e modalità di determinazione.
3.5 Se l’esecuzione della fornitura ha avuto inizio senza che il Cliente abbia ancora ricevuto l’accettazione della richiesta da parte del Fornitore, per cause non imputabili a quest’ultimo, il Cliente è obbligato a corrispondere quanto dovuto per i consumi effettuati fino alla eventuale sostituzione del Fornitore, fermo restando il diritto del Cliente di recedere dalla fornitura con le modalità specificate nell’articolo che segue.
Art. 4 - Durata del Contratto e recesso.
4.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, salvo diversamente indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura e decorre dalla data di attivazione indicata nella richiesta di Fornitura.
4.2 Per tutto il periodo di durata del Contratto, ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato da un Cliente domestico, o Cliente non domestico limitatamente ai punti con consumi annui complessivi non superiori a 200.000 mc, al fine di cambiare Fornitore, il Fornitore uscente deve ricevere la relativa comunicazione di recesso entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio Fornitore. Il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura col Fornitore entrante, rilascia a quest’ultimo apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col Fornitore uscente. La procura è rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il Fornitore entrante, e comunque su un supporto durevole sicuro, idoneo a garantire la sua immodificabilità ed inalterabilità. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare Fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. Il Fornitore ha diritto di recedere il contratto di fornitura con un termine di preavviso non inferiore 6 (sei) mesi.
4.3 Sia nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non per cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, che nel caso in cui sia il Fornitore a recedere dal contratto, i termini di preavviso decorrono dalla data di ricevimento delle comunicazioni di recesso.
4.4 In caso di cessazione della fornitura, il Cliente resterà responsabile dei consumi di gas naturale e di ogni altro importo dovuto, qualora non provveda a richiedere al Fornitore la cessazione e se, richiedendola, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Misuratore.
Art. 5 - Interruzione della fornitura.
5.1 I Distributori competenti potranno interrompere la fornitura di gas (i) per cause di oggettivo pericolo, (ii) per ragioni di servizio, cioè la manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di erogazione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, o (iii) per motivi di sicurezza, anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità. In tali ipotesi, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le interruzioni o limitazioni della fornitura con riguardo ai Clienti che non hanno stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
5.2. Il Fornitore non sarà responsabile per le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali dello stesso Fornitore, a ordini o provvedimenti delle autorità, oppure dovute a cause di forza maggiore o, comunque, a cause non imputabili al Fornitore. In questi casi, il Cliente non avrà diritto ad alcuna riduzione delle somme dovute per la fornitura, né di ottenere alcun risarcimento o indennizzo o di chiedere la risoluzione del Contratto.
Art. 6 - Garanzie.
6.1 A garanzia degli obblighi derivanti dal Contratto, il Cliente domestico si impegna a versare al Fornitore, a titolo di deposito cauzionale, l’importo specificato nelle Condizioni Economiche di Fornitura, che il Fornitore potrà addebitare nella prima fattura.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatture e degli importi dovuti in base al Contratto, il Fornitore avrà diritto di trattenere, in tutto o in parte, la somma versata a titolo di deposito cauzionale e di fatturare al Cliente l’importo necessario alla ricostituzione del deposito nella fattura successiva. Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del contratto, maggiorati degli interessi legali.
6.3 Nel corso della vigenza del Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente non domestico di fornire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a titolo di deposito cauzionale, una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da primaria istituzione, banca o assicurazione, pari al valore di 3 (tre) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente. La garanzia resterà in vigore per tutta la durata del Contratto, tenuto conto di eventuali rinnovi, integrazioni e/o modificazioni, e per i 6 (sei) mesi successivi dalla data di cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione e/o causa, a copertura degli obblighi del Cliente. In caso di mancata presentazione della garanzia nel termine previsto, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
6.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore si riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione. Qualora la garanzia venga riscossa in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà obbligato a
ricostituirla per l’intero ammontare, compreso l’eventuale deposito cauzionale aggiuntivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione. In caso di mancata ricostituzione della garanzia nel termine previsto, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
6.5 Il Fornitore ha facoltà di rinunciare alle garanzie qualora i pagamenti avvengano attraverso mandato addebito diretto bancario (SEPA) o bonifico puntuale alla scadenza.
Art. 7 - Condizioni economiche. Imposte e tasse.
7.1 Per la somministrazione di gas, il Fornitore applicherà i corrispettivi specificati nella richiesta di fornitura e nelle Condizioni Economiche di Fornitura, unitamente ai corrispettivi previsti dalle Condizioni Particolari di Fornitura.
7.2 I corrispettivi previsti hanno la validità indicata nelle Condizioni Economiche di Fornitura; detti corrispettivi hanno natura variabile e sono in ogni caso compresi tra i valori minimi e massimi indicati nelle Condizioni Economiche di Fornitura. Il Cliente, pertanto, accetta fin da ora le eventuali variazioni dei prezzi del gas e/o che saranno apportate dal Fornitore e che siano comprese in detto regime. Nel caso in cui il Fornitore dovesse variare i prezzi del gas oltre detti limiti minimi e massimi, ovvero dovesse cambiare le altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità, ne darà comunicazione al Cliente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla loro decorrenza. In caso di disaccordo, il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto, senza oneri, tramite invio di raccomandata A.R., con un preavviso di 1 (uno) mese decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricezione della fattura o della comunicazione delle suddette variazioni. In assenza di recesso si intendono accettate le nuove condizioni economiche proposte dal Fornitore. In mancanza di variazioni, si intendono confermate le condizioni economiche precedentemente applicate, senza necessità di specifica comunicazione da parte del Fornitore.
7.3 Il corrispettivo per la fornitura sarà maggiorato con le accise e l’IVA e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i cui valori saranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede del Fornitore e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Il corrispettivo e le ulteriori condizioni contenute nelle Condizioni Economiche di Fornitura avranno la prevalenza, in caso di contrasto, sulle presenti Condizioni Generali e Particolari.
7.4 Per ottenere l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare al Fornitore la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà essere comunicata al Fornitore per consentire allo stesso l’applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge. Il Cliente si assume la piena responsabilità circa l’esistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore ai sensi e per gli effetti del presente comma, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultimo nei confronti del Cliente stesso.
7.5. Decorsi dodici mesi continuativi ed ininterrotti di esecuzione della fornitura, il Fornitore riconoscerà al cliente uno sconto del 25% calcolato esclusivamente sulla media mensile del prezzo del gas applicato nei dodici mesi pregressi, escluso quindi tutti gli altri oneri, tasse, costi, spese comunque applicati.
Art. 8 - Fatturazione e pagamenti.
8.1 Il Fornitore provvederà a fatturare i consumi di gas del Cliente con la periodicità prevista dalle Condizioni Economiche di Fornitura. Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in relazione alla fornitura di gas naturale, dovrà rendere apposita dichiarazione. Resta inteso tra le Parti che la fatturazione con l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta avverrà solo a valle della dichiarazione fornita dal Cliente. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Qualora la fornitura abbia ad oggetto più Punti di riconsegna, il Cliente può optare per la fatturazione aggregata degli importi relativi alla fornitura.
8.2 Il Cliente si impegna ad eseguire il pagamento del corrispettivo della fornitura entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura (o bolletta), con una delle modalità specificate in bolletta oppure secondo la modalità eventualmente specificata nella richiesta di fornitura qualora costituisca una condizione per l’attivazione dell’offerta economica scelta dal Cliente. Qualora il Cliente intenda procedere al pagamento tramite addebito sul proprio conto corrente (SEPA) il Fornitore si riserva di addebitare allo stesso, esclusivamente in sede di prima richiesta, il costo di euro 0,01. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della fattura, né potrà essere compensato con
eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti. Tale ultima disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
8.3 Le fatture saranno messe a disposizione del Cliente e a quest’ultimo trasmesse ad ogni effetto mediante il servizio di fattura online predisposto dal Fornitore oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica. In tal caso, il Cliente avrà l’onere di stampare le fatture trasmesse. L’attivazione del servizio di fattura online o l’accettazione della trasmissione a mezzo posta elettronica costituiscono condizioni necessarie per aderire all’offerta economica sul Mercato Libero prevista dalle Condizioni Economiche di Fornitura scelte dal Cliente. I servizi digitali di fattura online o di trasmissione tramite posta elettronica sono predefiniti e garantiscono automaticamente al Cliente un bonus annuale pari a Euro 23,00 (ventitré). Qualora il Cliente richiedesse invece di ricevere le fatture tramite posta in versione cartacea, tale bonus non verrà applicato.
8.4 In caso di inosservanza della periodicità di fatturazione prevista dal Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a Euro 20,00 (venti), fatta salva una diversa quantificazione in base alla normativa vigente.
Art. 9 - Ritardato pagamento.
9.1 In caso di ritardo o omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, il Fornitore, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata (o PEC), avrà il diritto di procedere alla sospensione della fornitura per morosità, secondo le modalità previste dalle Condizioni Particolari di Fornitura.
9.2 In ogni caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto al pagamento, in aggiunta al corrispettivo della fornitura ed all'eventuale rimborso dei costi sostenuti dal Fornitore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (includendo a titolo esemplificativo, ma non limitativo, le spese di recupero crediti e spese legali), degli interessi legali di mora per ogni giorno di ritardo calcolati su base annua in misura pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea aumentato di 8 (otto) punti percentuali, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9.3 In caso di ritardo del pagamento il Fornitore si riserva la facoltà, quando egli ritenga opportuno, di richiedere al Cliente, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, senza che sia necessaria la costituzione in mora, il pagamento di un importo forfettario variabile fino a 40 (quaranta) euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito di quanto al precedente punto 9.2.
Art. 10 - Sospensione della fornitura.
10.1 Fatti salvi i casi di sospensione per morosità del Cliente con le modalità previste dalle Condizioni Particolari di Fornitura (anche se relativi solo ad una delle forniture intestate allo stesso Cliente), il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al Distributore la sospensione di una o più forniture intestare al Cliente, senza alcun preavviso al Cliente, nei seguenti casi:
(a) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal Contratto, compreso l’impiego del gas per usi diversi da quello dichiarato nella richiesta di fornitura o il prelievo di gas in misura superiore; (b) manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore; (c) appropriazione fraudolenta di gas.
10.2 Nelle ipotesi che precedono, il consumo da parte del Cliente durante il periodo di fornitura potrà essere accertato anche con l’intervento del Distributore, oppure sulla base di elementi presuntivi, basati sull’uso del gas, sulle caratteristiche degli impianti e sui consumi storici, laddove siano rilevanti, e su ogni altro elemento utile.
10.3 In tutti i casi di sospensione della fornitura (anche se relativi solo ad una delle forniture intestate allo stesso Cliente) è fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti. In caso di sospensione per morosità, il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura, nei limiti del costo sostenuto per tali operazioni.
Art. 11 - Risoluzione del contratto.
11.1 In caso di inadempimento da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., mediante comunicazione scritta, in ciascuna delle seguenti ipotesi, anche se tali riguardano un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente, qualora l’inadempimento del Cliente perduri oltre il termine assegnato dal Fornitore:
(a) mancato pagamento anche di una sola fattura, decorso il termine indicato nel sollecito di pagamento, salvo che l’importo dovuto sia minore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale;
(b) impossibilità di eseguire la lettura periodica del Misuratore o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al Cliente, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall’invio dall’intimazione scritta al Cliente;
(c) mancata reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente
(d) cambio di identità, denominazione o ragione sociale del Cliente, qualora non comunicati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l’evento;
(e) mancata regolarizzazione della posizione del Cliente entro 15 giorni dal ricevimento della diffida del Fornitore e relativa sospensione della fornitura per causa imputabile al Cliente;
(f) protrarsi di uno degli eventi di forza maggiore disciplinati all’articolo 19.2 per oltre 2 mesi;
(g) qualsiasi altro evento di natura formale o sostanziale che possa compromettere la fornitura per cause non imputabili al Fornitore;
(h) manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore.
11.2 Il Contratto si considererà immediatamente risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi, anche se tali riguardano un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente:
(i) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal Contratto, compreso l’impiego di gas per usi diversi da quelli dichiarati;
(ii) appropriazione fraudolenta di gas;
(iii) revoca al Fornitore delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività di vendita del gas;
(iv) cessione del Contratto di sub fornitura gas a terzi da parte del Cliente;
(v) violazione del Codice Etico del Fornitore da parte del Cliente.
11.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle ipotesi sopra indicate, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa. Al contrario, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura di gas in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.
11.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto a garantire al Distributore l’accesso al Misuratore situato nella sua proprietà privata o in altra area in cui egli ha diritto di accedere, per consentire di rilevare l’ultimo consumo e di provvedere alla chiusura del Misuratore stesso. Qualora non permetta l’accesso agli incaricati del Distributore, il Cliente rimarrà responsabile nei confronti del Fornitore per il pagamento del corrispettivo dovuto dal soggetto subentrante per il consumo di gas e per qualsiasi danno al Misuratore e agli impianti.
Art. 12 - Cessione del Contratto, subentro e divieto di subfornitura. 12.1
Il Cliente acconsente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., alla cessione del Contratto. Resta inteso che il Fornitore comunicherà al Cliente la cessione del Contratto garantendo comunque il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto. La cessione sarà efficace dalla ricezione della relativa comunicazione inviata. Il Cliente acconsente inoltre che, in caso di trasferimento e affitto di azienda, l’acquirente e l’affittuario subentrino nel Contratto.
12.2 In caso di subentro immediato di un nuovo Cliente ad una fornitura in essere (mantenendo la fornitura del gas all’immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiuntamente comunicare l’intenzione l’uno di recedere e l’altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore e presentazione delle garanzie contrattuali.
Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell’utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.
12.3 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura di gas.
Art. 13 - Variazione unilaterale delle clausole contrattuali.
13.1 Il Fornitore si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le Condizioni Generali e Particolari di Fornitura e le Condizioni Economiche di Fornitura dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso pari almeno a 3 (tre) mesi rispetto al termine di decorrenza delle stesse, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso, salvo diversamente specificato nelle allegate Condizioni Economiche di Fornitura.
13.2 La comunicazione di variazione indicherà il testo completo delle clausole contrattuali risultanti dalla modifica proposta, l’illustrazione del contenuto e degli effetti della variazione proposta, il termine di decorrenza della variazione e i termini e le modalità per la comunicazione dell’eventuale recesso dal contratto, senza oneri, da parte del Cliente a causa delle variazioni introdotte. La comunicazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta/fattura ed in ogni caso disgiuntamente a quest’ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito nel presente paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a Euro 30,00 (trenta), fatta salva una diversa quantificazione in base alla normativa vigente.
13.3 Il Fornitore non è obbligato a fornire la comunicazione al Cliente in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In tali ipotesi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta nella quale le variazioni sono applicate.
13.4 In caso di disaccordo del Cliente rispetto alle variazioni delle condizioni contrattuali disposte dal Fornitore, il primo avrà facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta mediante raccomandata AR o fax, o PEC entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione, senza oneri o spese. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, il Contratto proseguirà secondo le nuove condizioni contrattuali comunicate dal Fornitore. Art. 14. Identificazione del personale del Fornitore. Comunicazioni e reclami.
14.1 Il Fornitore assicura la riconoscibilità del personale incaricato delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti. Tutti i dipendenti e il personale incaricato a qualunque titolo dal Fornitore per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione, conclusione ed esecuzione dei contratti sono muniti di un apposito documento dal quale risultano i propri elementi identificativi e gli elementi identificativi e i recapiti del Fornitore, che dovranno esibire al Cliente nell'espletamento delle loro funzioni.
14.2 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatte per iscritto e riportare i dati identificativi del Cliente e della fornitura. Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate a Italia Gas e Luce S.r.l. con le seguenti modalità alternative, fatti salvi i casi in cui il Contratto o la legge prevedano una modalità specifica di invio: a mezzo posta, al Servizio Clienti, in Xxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxxxx (Xxxxx) Tel 000-000-000
; a mezzo posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
14.3 Con le modalità sopra descritte, il Cliente potrà inoltrare reclami ed ottenere le informazioni utilizzando il modulo predisposto dal Fornitore reperibile presso la sede del Fornitore e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta eventuali ulteriori canali per la richiesta di informazioni e/o la presentazione di reclami. Il Cliente ha comunque la possibilità di inoltrare reclami scritti senza l’utilizzo del modulo messo a disposizione dal Fornitore purché la comunicazione contenga i seguenti elementi minimi necessari all’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta scritta motivata: a) nome e cognome, b) indirizzo di fornitura, c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, d) servizio cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi), e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente, f) una breve descrizione dei fatti contestati.
14.4 Il Fornitore si riserva di fornire risposta motivata al Cliente entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
14.5 Eventuali reclami e/o contestazioni avanzati o da avanzare non danno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento integrale degli importi indicati nelle bollette.
Art. 15 - Trattamento dei dati.
Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell’apposita informativa che verrà consegnata al Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi del Codice sulla Privacy.
Art. 16 - Legge applicabile.
Il Contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle leggi, norme e regolamenti, aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore e dalle autorità competenti, compresa l’ARERA. Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute anche durante l’esecuzione del Contratto. Le delibere emanate dall’ ARERA richiamate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx Art. 17 - Elezione di domicilio e Foro competente.
17.1 Il Cliente elegge domicilio, a ogni effetto di legge, presso il luogo in cui è erogata la fornitura di gas.
17.2 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico che ha concluso il Contratto in qualità di Consumatore. In tutti gli altri casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Xxxx.
Art. 18 - Registrazione.
Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa, a sensi di legge. Le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.
Art. 19 - Forza Maggiore.
19.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque a qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. Ai fini di cui al precedente paragrafo sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle parti e ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione che non consentano al Fornitore, in tutto o in parte, di adempiere agli obblighi posti a suo carico.
19.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una parte, quest’ultima ne dovrà dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi, come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore, dandone comunicazione all’altra parte.
Art. 20 - Miscellanee.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.
Il rapporto di fornitura è regolato dalle presenti Condizioni Generali e particolari di vendita nonché per i clienti non domestici dal Contratto di fornitura gas naturale che sostituiscono ogni precedente accordo o intesa tra le Parti. Ove il Contratto di fornitura gas naturale contenga previsioni in contrasto con il contenuto delle presenti Condizioni Generali e particolari, il Contratto verrà comunque ritenuto prevalente rispetto a quest’ultime previsioni.
Art. 21 - Codice Etico - Modello di Organizzazione e Obblighi Connessi.
21.1 Il Fornitore ha reso disponibile copia del Codice Etico e la Parte Generale del Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: www. xxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla
normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità del Fornitore conseguente alla commissione di reati.
Sezione II – Condizioni particolari di vendita (Gas Naturale)
Art. 22 - Attivazione della fornitura.
22.1 L’attivazione della fornitura di gas naturale, cioè l’avvio dell’alimentazione del Punto di Riconsegna, anche in caso di recesso per cambio fornitore avrà decorrenza dalla data indicata nella richiesta di fornitura, determinata con le seguenti tempistiche: per i clienti domestici e non domestici, nel caso il contratto sia stato sottoscritto entro i primi dieci giorni del mese, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il precedente Fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso; in caso contrario dal primo giorno del secondo mese.
22.2 L’attivazione della fornitura avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente Fornitore per il recesso e compatibilmente con l’estensione e le potenzialità degli impianti del Distributore locale. Nel caso in cui la data effettiva di avvio dell’esecuzione del Contratto non corrisponda a quanto indicato nella richiesta di fornitura, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio in accordo alla normativa vigente e delle cause che l’hanno
determinata. In tali casi il Cliente rinunzia sin d’ora alla richiesta di indennizzi e/o risarcimenti di qualunque natura.
22.3 In caso di attivazione presso utenza con contatore chiuso l’attivazione della fornitura di gas avverrà dalla data di apertura del contatore stesso
22.4 In caso di voltura presso utenza con contatore aperto l’attivazione della fornitura di gas avverrà dalla data della sottoscrizione della richiesta.
22.5 Il Cliente dichiara che il Punto di riconsegna indicato nella proposta di contratto risulta già adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni. Dichiara inoltre che l’impianto interno è conforme alle norme tecniche vigenti ed alle disposizioni di sicurezza previste dal distributore.
22.6 Nel caso in cui il Punto di riconsegna non risulti connesso alla rete di distribuzione, il Fornitore provvederà ad interessare il Distributore locale presentando, per conto del Cliente, idonea richiesta di allacciamento previo pagamento da parte del Cliente delle relative spese, il cui ammontare sarà preventivamente comunicato allo stesso.
22.7 L’esecuzione del contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna non risulti chiuso a seguito dell’intervento di Xxxxxxxx del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Art. 23 - Condizioni tecniche di erogazione del servizio.
23.1 Le Parti concordano di assumere come valide, ai fini della fornitura, le determinazioni dei parametri di controllo della qualità del gas effettuate dall’impresa di trasporto sulla rete nazionale.
23.2 Il gas sarà consegnato al Cliente presso l’utenza alla pressione di fornitura resa disponibile sulla rete di distribuzione gestita dal distributore locale, con le caratteristiche e nelle condizioni in cui il gas medesimo è trasportato nella rete locale.
Qualsiasi variazione della potenzialità o della pressione del gas richiesta dal Cliente dovrà essere preventivamente autorizzata dal Distributore. In tal caso, le conseguenti modifiche apportate agli impianti saranno effettuate a cura e spese del Cliente.
23.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli impianti e del contatore ubicato nei luoghi ove è richiesta la fornitura del gas, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. E’ fatto divieto al Cliente di spostare o manomettere le apparecchiature. In caso di danneggiamento del contatore o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e dovrà sopportare, a seconda dei casi, le spese relative alla disattivazione, sostituzione e installazione del contatore e ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura del gas.
23.4 In qualsiasi momento il Distributore, anche su richiesta del Fornitore, e/o il Fornitore direttamente ha diritto di fare ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione del gas posti all’interno della proprietà privata del Cliente. A tal fine, i soggetti incaricati dal distributore, e/o Fornitore muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere nella proprietà privata del Cliente, eventualmente accompagnati da un pubblico ufficiale, per le verifiche periodiche di consumo ovvero per accertare alterazioni o guasti o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio.
23.5 Ogni lavoro, verifica, manutenzione o riparazione sul contatore sarà eseguito esclusivamente per disposizione e a spese del distributore. Il Cliente non potrà effettuare direttamente alcun intervento e, in caso di violazione del divieto, sarà tenuto al risarcimento dei danni conseguenti. Nel caso in cui il distributore debba intervenire sul contatore o sugli impianti su richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, il Cliente medesimo sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore o dal distributore, fatto salvo ogni altro diritto di quest’ultimo in relazione alla causa dell’intervento.
23.6 Le tubazioni dell’impianto interno poste tra il Misuratore (escluso) e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente, il quale ne cura, a proprie spese, la manutenzione in conformità alle norme di legge e di sicurezza vigenti. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell’uso del gas a valle del PDR. Nessun abbuono al consumo di gas sarà ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti a valle del contatore, da qualunque causa siano prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da guasti o irregolare funzionamento dell’impianto interno, salvo che tali disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore.
Art. 24 - Condizioni economiche della fornitura ed oneri a carico del Cliente.
24.1 Per la fornitura di gas il Fornitore applicherà i corrispettivi specificati nella richiesta di fornitura e nelle allegate Condizioni Economiche di Fornitura, unitamente ai corrispettivi previsti per i servizi di distribuzione e misura, stoccaggio, vendita al dettaglio e agli eventuali oneri aggiuntivi previsti dalla delibera ARERA 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 e s.m.i. (che ha approvato il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, in breve “TIVG”), e da altri provvedimenti emanati dall’ ARERA o dalle autorità competenti.
24.2 Oltre alle componenti indicate nei punti precedenti, verranno fatturati al Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura, incluse le spese amministrative e le spese per l’attivazione e la disattivazione della fornitura ovvero per l’apertura del Misuratore, e/o tutto ciò che è previsto dalla normativa vigente.
Art. 25 - Calcolo dei consumi.
25.1 Il Distributore è responsabile dell’attività di misura dei consumi, comprensiva del servizio di rilevazione delle letture presso il PDR.
25.2 La rilevazione delle letture del Misuratore avviene tramite personale incaricato dal Distributore. Il Cliente con consumi inferiori o uguali a 5.000 Smc/anno può effettuare direttamente la lettura del Misuratore comunicando il dato al Fornitore tramite il servizio di autolettura telefonica al numero messo a disposizione dal Fornitore, come riportato nella fattura, oppure tramite il sito web www. xxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Fornitore trasmette al Distributore i dati di consumo rilevati dal Cliente mediante autolettura per le procedure di validazione previste dalla delibera ARERA ARG/gas 64/09. La lettura effettiva del consumo di gas eseguita dal personale incaricato dal Distributore prevale sui dati comunicati dal Cliente mediante autolettura.
25.3 I tentativi di lettura diretta del contatore avvengono da parte del Distributore secondo le periodicità stabilite dal TIVG: una volta nell’anno civile per i PDR con consumi fino a 500 Smc/anno con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi; due volte nell’anno civile per i PDR con consumi superiori a 500 e fino a 5.000 Smc/anno con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi; mensile per i PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultano inferiori del 90% ai consumi medi mensili, con intercorrenza massima di 35 giorni e minima di 25 giorni tra due tentativi consecutivi. I dati di misura rilevati dal Distributore e comunicati al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche previste dal TIVG sono utilizzati ai fini della fatturazione dei consumi da parte del Cliente.
25.4 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene a cura del Fornitore a partire dal primo giorno del mese successivo a cui i consumi si riferiscono, sulla base dei dati di prelievo resi disponibili sulla base dei criteri sopra indicati. Il Fornitore pubblicherà sul portale online i dati del consumo del Cliente trasmessi dal Distributore, o dal Cliente, o i dati stimati.
25.5 Il Cliente si impegna a permettere l’accesso al personale incaricato dal Distributore per consentire la lettura del Misuratore. Nel caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Distributore rilascerà apposito avviso di mancata lettura invitando il Cliente a fornire l’autolettura direttamente al Fornitore.
Art. 26 - Sospensione per morosità.
26.1 Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura, trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della fattura (e/o di fatture relative ad una o più utenze intestate al Cliente) senza che il Cliente abbia provveduto al relativo pagamento, il Fornitore provvederà ad attivare le procedure previste in caso di morosità dal “Testo Integrato Morosità Gas” (TIMG), approvato dall’ ARERA con Deliberazione 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11 e s.m.i.. In particolare, il Fornitore: (a) invierà al Cliente un sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC), avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dall’invio raccomandata, oppure 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC, oppure 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora possibile documentare la data di invio della suddetta comunicazione; (b) in caso di perdurare della morosità, relativa ad una o più utenze intestate al Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, e/o delle forniture, per morosità, qualora siano decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora (di una o più utenze intestate al Cliente) di cui alla lettera a) che precede; (c) nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della(e) fornitura(e) per morosità qualora il Fornitore proceda con una
nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della(e) fornitura(e) i termini per provvedere al pagamento diventano di 7 (sette) giorni solari dall’invio raccomandata, oppure 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC, oppure 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora possibile documentare la data di invio della suddetta comunicazione.
26.2 Qualora a seguito del/i sollecito/i del Fornitore il Cliente provveda al pagamento delle somme dovute, il Cliente medesimo potrà darne comunicazione al Fornitore a mezzo PEC ai recapiti indicati nell’art. 14.
26.3 In difetto di pagamento entro il suddetto termine, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di gas (e/o le altre forniture di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente) senza dilazione né ulteriore avviso, nonché di richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, al diritto del risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore.
26.4 Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici di cui la delibera ARG/elt 198/2011 e ai sensi del TIQE e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dal TIMG e ss.mm.ii..
Art. 27 - Verifica della correttezza delle misurazioni.
27.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Misuratore in contraddittorio, tramite richiesta scritta e contestuale versamento dell’importo stabilito dal Distributore a titolo di acconto sulle spese di verifica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Nel caso in cui il Cliente non si avvalga di tale diritto l’esito della verifica sarà comunque a lui comunicato per iscritto dal Fornitore.
27.2 Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di verifica e degli interventi conseguenti saranno a carico del Fornitore, il quale dovrà anche rimborsare, oltre all’eventuale acconto versato per la verifica, il corrispettivo riscosso in eccesso rispetto ai consumi effettivi. Il rimborso sarà eseguito nella fatturazione dei consumi successivi alla verifica, eventualmente tramite compensazione con i corrispettivi dovuti dal Cliente. Se la verifica evidenziasse il corretto funzionamento del Misuratore, il Fornitore addebiterà al Cliente nella bolletta successiva tutte le spese della verifica sulla base dell’importo stabilito dal Distributore, tenendo conto dell’eventuale acconto già versato.
27.3 Se il Misuratore presenta un errore nella misurazione dei consumi eccedente i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, il Distributore procede alla ricostruzione dei consumi effettivi e alla determinazione del conguaglio, secondo la normativa vigente. La ricostruzione dei consumi effettivi effettuata dal Distributore sarà utilizzata anche dal Fornitore per eventuali conguagli.
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas.
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 1° Marzo 2023, valida fino alla data del 31 Marzo 2023.
A) Offerta: La spesa è quella risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta. Qualora presenti nell'offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.
I valori riportati nella scheda di confrontabilità non sono comprensivi di sconti e promozioni elencati nelle condizioni economiche.
Spese relative GAS Naturale basate su media per tutta l’Italia Calcoli a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: Nord-occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) | ||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
120 | 190.04 € | 176.62 € | 13.42 € | 7.60% |
480 | 472.26 € | 418.61 € | 53.65 € | 12.82% |
700 | 639.05 € | 570.59 € | 68.46 € | 12.00% |
1,400 | 1,169.76 € | 1,032.83 € | 136.93 € | 13.26% |
2,000 | 1,622.50 € | 1,426.88 € | 195.62 € | 13.71% |
5,000 | 3,882.29 € | 3,393.26 € | 489.03 € | 14.41% |
AMBITO TARIFFARIO: Nord-orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Xxxxxx-Romagna) | ||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
120 | 179.45 € | 166.03 € | 13.42 € | 8.08% |
480 | 453.96 € | 400.32 € | 53.64 € | 13.40% |
700 | 616.45 € | 548.00 € | 68.45 € | 12.49% |
1,400 | 1,133.46 € | 996.54 € | 136.92 € | 13.74% |
2,000 | 1,574.42 € | 1,378.82 € | 195.60 € | 14.19% |
5,000 | 3,775.21 € | 3,286.25 € | 488.96 € | 14.88% |
AMBITO TARIFFARIO: Centrale (Toscana, Umbria, Marche) | ||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
120 | 185.22 € | 171.87 € | 13.35 € | 7.77% |
480 | 467.59 € | 414.02 € | 53.57 € | 12.94% |
700 | 634.48 € | 566.09 € | 68.39 € | 12.08% |
1,400 | 1,165.48 € | 1,028.63 € | 136.85 € | 13.30% |
2,000 | 1,618.47 € | 1,422.93 € | 195.54 € | 13.74% |
5,000 | 3,879.44 € | 3,390.57 € | 488.87 € | 14.42% |
AMBITO TARIFFARIO: Centro sud-orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) | ||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
120 | 179.67 € | 166.25 € | 13.42 € | 8.07% |
480 | 469.57 € | 415.92 € | 53.65 € | 12.90% |
700 | 640.66 € | 570.32 € | 70.34 € | 12.33% |
1,400 | 1,185.04 € | 1,044.35 € | 140.69 € | 13.47% |
2,000 | 1,649.54 € | 1,448.55 € | 200.99 € | 13.87% |
5,000 | 3,968.08 € | 3,465.70 € | 502.38 € | 14.50% |
AMBITO TARIFFARIO: Centro sud-occidentale (Lazio, Campania) | ||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
120 | 198.31 € | 184.89 € | 13.42 € | 7.26% |
480 | 502.62 € | 448.97 € | 53.65 € | 11.95% |
700 | 681.77 € | 611.16 € | 70.61 € | 11.55% |
1,400 | 1,251.79 € | 1,110.57 € | 141.22 € | 12.72% |
2,000 | 1,738.34 € | 1,536.59 € | 201.75 € | 13.13% |
5,000 | 4,167.21 € | 3,662.98 € | 504.23 € | 13.77% |
AMBITO TARIFFARIO: Meridionale (Calabria, Sicilia) | ||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
120 | 208.19 € | 194.77 € | 13.42 € | 6.89% |
480 | 531.21 € | 477.55 € | 53.66 € | 11.24% |
700 | 720.82 € | 650.47 € | 70.35 € | 10.81% |
1,400 | 1,324.13 € | 1,183.44 € | 140.69 € | 11.89% |
2,000 | 1,839.29 € | 1,638.30 € | 200.99 € | 12.27% |
5,000 | 4,411.38 € | 3,909.08 € | 502.30 € | 12.85% |
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: Xx0,000000 XX/Xx0, C=1
Stima della spesa annua escluse le imposte.
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Altri dettagli dell'offerta: Il prezzo della componente gas è variabile e permette di accedere al prezzo del mercato all'ingrosso italiano e di coglierne i reali vantaggi.
Modalità di indicizzazione/Variazioni |
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e i Servizi Idrici, qualora applicabili. |