COMUNE DI FORTE DEI MARMI
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)
Piazza Dante, 1 55042 Forte
dei Marmi – Lucca
C.F. e P.I. 00000000000 Tel. 0584/280258/224 Fax 0584/280218
UFFICIO GARE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
AFFIDAMENTO, TRAMITE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI e MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI.
CAPITOLATO TECNICO
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DELLE PRESTAZIONI
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento tramite la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici ai sensi del comma 4 art.59 X.Xxx 163/2006 del servizio di manutenzione per il parco autoveicoli, motoveicoli e macchine operatrici varie, di cui all'allegato A, di proprietà e/o in dotazione al Comune di Forte dei Marmi.
Nel corso di vigenza contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di modificare la consistenza, la qualità e la sede dei veicoli oggetto dell'appalto, dandone preventiva comunicazione scritta all'affidatario entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento. Nessuna indennità o rimborso a qualsiasi titolo sarà dovuto a causa della variazione del numero dei veicoli di cui all'allegato A
Il presente accordo quadro stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili, la durata dell'accordo quadro, il tetto di spesa complessiva entro il quale può essere affidata l'esecuzione del servizio, le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso.
Le prestazioni richieste comprendono:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- riparazioni conseguenti a sinistri
- verniciatura
- sostituzione, riparazione pneumatici, smontaggio, rimontaggio e custodia gomme classiche/gomme termiche
- revisioni ministeriali
- soccorso e recupero
- consulenza e reportistica
Tutti gli interventi manutentivi e le sostituzioni dei pezzi di ricambio non sono precisamente prevedibili a priori, e pertanto, ad eccezione della programmazione delle revisioni, a completo carico della ditta, dovranno essere preventivamente autorizzati per accettazione dal Responsabile del Procedimento appositamente individuato dal Comune.
Il preventivo spese dovrà contenere distinzione di materiale, ore lavorative, numero di targa dei veicolo oggetto dell'intervento
Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo, che potrebbero avvenire in fase di lavorazione dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati per quanto riguarda la quantificazione delle ore e dei materiali necessari all'intervento, con il Responsabile del procedimento.
ART. 2 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per l'individuazione del/i soggetto/i affidatario/i delle prestazioni oggetto del presente capitolato, si procederà mediante espletamento di gara a procedura aperta ai sensi dell'art.
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55 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e con modalità indicate nel disciplinare di gara. Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta. E' ammessa la partecipazione a più lotti di gara.
Le offerte dovranno essere presentate nel rispetto di quanto prescritto nel bando di gara e non dovranno contenere riserve e condizioni pena l'invalidità.
L'aggiudicazione si intende definitiva per l'Amministrazione soltanto dopo le approvazioni intervenute a termini di legge, mentre l'aggiudicatario rimarrà vincolato fin dal primo momento dell'aggiudicazione.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperasse nei termini di tempo previsti alla presentazione della documentazione richiesta, sarà giudicato rinunciatario, l'offerta resa nulla, e l'appalto sarà affidato in successione al concorrente che avrà offerto le condizioni più vantaggiose dopo il vincitore ritenuto rinunciatario.
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'aggiudicatario dovrà provvedere ad eseguire:
1) Manutenzione programmata ed ordinaria
L'appaltatore dovrà provvedere ai controlli periodici ed a tutti gli interventi di manutenzione programmata secondo le prescrizioni della casa costruttrice (tagliandi) oltre che alla riparazione di guasti ed anomalie dei mezzi sia sui motori che sui telai, piccola manutenzione elettrica quale la sostituzione di fanaleria, lampade, giranti, conseguenti al normale utilizzo, compresi i ricambi e materiali di consumo ad esclusione delle riparazioni derivanti da atti vandalici e sinistro
2) Controllo fluidi
L'appaltatore provvederà al controllo periodico del livello dei fluidi (radiatori, lavacristalli, olio motore, cambio etc.) ed al loro rabbocco o sostituzione, ogni qualvolta si ravvisi la necessità indipendentemente dai Km percorsi,
3) Manutenzione straordinaria
L'appaltatore provvederà ad ogni intervento meccanico e/o di carrozzeria atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di normale manutenzione e comunque necessari per ripristinare la funzionalità dei veicoli e renderli atti all'uso.
Altresì eseguire interventi sulle carrozzerie che comprendono la sostituzione di accessori cabina quali specchi retrovisori, serrature, pannelli e nastro riflettente, paraurti, pedane salita, barre paraincastro ecc.
4) Gommatura
L'appalto consiste nel controllo visivo dello stato d'uso pneumatici, controllo pressione di gonfiaggio gomme, verifica allineamento e serraggio ruote, riparazione forature o sostituzione ove necessario, smontaggio gomme classiche montaggio gomme termiche e viceversa compresa la custodia dei pneumatici presso magazzino dell'appaltatore.
5) Controlli periodici ai sensi di legge
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L'appaltatore dovrà garantire ed ottenere le relative certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei mezzi alla scadenza programmata (compreso l'eventuale trasporto presso la sede della Motorizzazione Civile) oltre alla verifica sui gas di scarico. E' a carico della ditta provvedere alla programmazione regolare della revisione dei mezzi
Lavori e quant'altro necessario per le spese di legge per le revisioni, attestate dai relativi versamenti, saranno riconosciute integralmente.
6) Consulenza e reportistica
L'affidatario dovrà provvedere all'emissione di un report sullo stato dei veicoli in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria con indicazione degli interventi che si ritiene sia opportuno eseguire successivamente.
7) Pezzi di ricambio
Per tutti gli interventi dovrà essere garantito l'utilizzo di ricambi originali delle case madri . Su specifica richiesta della stazione appaltante e/o nel caso di assoluta e comprovata irreperibilità di pezzi originali, la ditta aggiudicataria potrà impiegare ricambi di diversa provenienza, purchè aventi identiche caratteristiche tecniche e tecnologiche e solo previa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento delle manutenzioni. In quest'ultimo caso, lo sconto da applicarsi dovrà essere preventivamente concordato e rapportato ai relativi listini prezzi e/o ai prezzi di mercato. Il prezzo netto dovrà comunque essere inferiore a quello ottenuto applicando lo sconto offerto dal listino originale di appartenenza e comunemente applicato sul mercato dei ricambi. Nel caso in cui vadano sostituiti particolari non presenti nei listini la società appaltante procederà ad un'indagine per stabilire se i prezzi dei suddetti siano in linea con quelli di mercato. Le parti sostituite dovranno essere rese disponibili, per eventuali controlli, sino al collaudo della riparazione e restituite su specifica richiesta della Stazione appaltante
ART 4 FREQUENZA E PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI
La frequenza e la periodicità degli interventi verranno determinate unicamente dalle particolari esigenze che si verificheranno durante tutta la durata dell'accordo quadro e verranno comunicate con buono d'ordine, via fax, telefono, mail all'aggiudicatario che dovrà provvedere, con proprio personale, al ritiro ed alla riconsegna degli autoveicoli. Il ritiro degli autoveicoli da manutenere dovrà avvenire entro e non oltre il giorno successivo alla relativa comunicazione dell'Ufficio competente, presso l'autoparco e/o comunque in altro sito indicato dalla Stazione appaltante.
Vista la peculiarità del servizio cui gli automezzi sono preposti, l'aggiudicatario , nel caso di guasto improvviso degli stessi, si impegna a garantire il pronto intervento (dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nei mesi invernali e tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00 nei mesi estivi) entro un'ora dalla segnalazione via fax o telefono da parte da parte dell'autista del mezzo in panne, e la eventuale riparazione sul posto, nel caso il guasto sia di lieve entità o comunque riparabile immediatamente, oppure dovrà garantire il trasporto in officina.
Pertanto la Ditta è tenuta a comunicare, al momento della consegna dei lavori, un recapito telefonico di reperibilità.
Le spese sostenute per l'eventuale soccorso sono a carico della ditta appaltante.
Per gli interventi esterni o su strada saranno riconosciuti alla ditta aggiudicataria gli oneri per i tempi e i consumi occorrenti alla movimentazione dei propri automezzi e del relativo personale.
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Per la riconsegna degli autoveicoli oggetto di riparazione e manutenzione, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, dovrà eseguire la consegna presso i locali sopra indicati all'incaricato del Comune che accerterà le manutenzioni e/o riparazioni effettuate e i pezzi sostituiti.
Il ritiro degli autoveicoli da manutenere e/o riparare, avverrà solo dopo la consegna, da parte del responsabile del procedimento, di apposito ordinativo, a conferma della segnalazione telefonica o via fax, su cui verranno dichiarati la data e l'orario del ritiro, la targa dell'autoveicolo, il chilometraggio dello stesso al momento dell'intervento.
La consegna dell'autoveicolo riparato, dovrà avvenire entro le 24 ore successive all'ora di ritiro, oltre le ore occorrenti per le lavorazioni preventivamente quantificate.
Nel caso in cui il ritiro e/o la riconsegna degli autoveicoli avvenisse presso l'autoparco del Comune, si dovranno rispettare i seguenti orari (dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato), salvo variazioni che verranno comunicate preventivamente alla Ditta appaltatrice. La Ditta appaltatrice garantisce automaticamente al momento della riconsegna degli autoveicoli una garanzia di sei mesi sui lavori di manodopera relativi alle riparazioni effettuate, mentre sui pezzi di ricambio sostituiti, dovranno essere assicurate le condizioni di garanzia della Casa madre. La garanzia dei pezzi di ricambio sostituiti dovrà essere consegnata all'addetto al servizio di verifica e controllo contestualmente alla consegna del mezzo.
Se dopo la manutenzione e/o riparazione del mezzo si dovessero riscontrare delle anomalie, o si presentassero gli stessi problemi manifestati prima dell'intervento eseguito dalla Ditta appaltatrice, la stessa dovrà provvedere alle riparazioni necessarie entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione via fax da parte del responsabile del procedimento delle manutenzioni.
Qualora non si ottemperi nel predetto termine, la Stazione appaltante provvederà ad affidare ad altri la riparazione e/o manutenzione dell'autoveicolo e ad addebitare alla Ditta appaltatrice le spese sostenute.
Qualora non vengano rispettate tutte le prescrizioni richieste nel predetto articolo, nei termini previsti, verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 12.
Tutte le operazioni di definizione degli interventi da effettuarsi sui mezzi e di successiva verifica delle operazioni realizzate, verranno effettuate da parte di personale tecnico qualificato, responsabile delle operazioni di verifica e di controllo appositamente individuato dalla Stazione appaltante.
ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
La durata dell'accordo è fissato in anni quattro dalla data di stipulazione del contratto, comunque sino all'esaurimento delle somme disponibili.
L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato al successivo art. 6.
La Ditta partecipando alla procedura di gara, automaticamente s'impegna, su richiesta della Stazione appaltante, ad iniziare le prestazioni oggetto del presente capitolato entro 5 (cinque) giorni consecutivi e naturali dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio, che avverrà con lettera raccomandata, nelle more del perfezionamento degli atti.
La liquidazione delle fatture inerenti la manutenzione e/o riparazione avverrà solamente dopo la stipula del contratto.
ART. 6- AMMONTARE DELL'ACCORDO
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L'ammontare complessivo netto dell'accordo quadro è stabilito presuntivamente in € 200.000,00 distinto per:
Lotto 1) meccanica/elettrauto/pneumatici € 160.000,00
Lotto 2) carrozzeria € 40.000,00
€ 200.000,00
Gli importi sono esclusi di IVA di legge e comprensivi di ogni prestazione richiesta in conformità con il presente capitolato.
Con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza” (emanata dall'AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che i servizi sopra elencati, non prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, per le loro caratteristiche e peculiarità. Non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.
ART 7 VALORE MANODOPERA UTILIZZATA PER GLI INTERVENTI
Per tutta la durata dell'accordo la manodopera impiegata per le attività sopraelencate verrà liquidata al costo orario di progetto ridotto del ribasso % offerto.
ART 8 OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI ED ASSITENZIALI
L'impresa affidataria, si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e xx.xx. e ii.
L'impresa si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.
L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'impresa esonera, pertanto, il committente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente quaderno d'oneri e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
ART. 9 - -CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 75 del D.Llgs. 163/2006, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, da costituirsi sotto forma di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
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385/1993 e che siano autorizzati a svolgere la predetta attività dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2 del DPR 115/04.
L'offerta deve, tra l'altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/06, a rilasciare garanzia fideiussoria costituente cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la garanzia dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo/consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.
In caso di ATI o di consorzio non ancora costituito la garanzia deve riportare - a pena di esclusione- l'indicazione di tutte le imprese del raggruppamento/consorzio.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono presentare una garanzia ridotta del 50 %; in tale ipotesi, la ditta interessata deve presentare copia della suddetta certificazione di sistema di qualità. In caso di ATI, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se tutte le ditte associate sono in possesso della certificazione di sistema di qualità. In caso di consorzio è possibile presentare la garanzia dimezzata se la certificazione di sistema di qualità è posseduta dal consorzio stesso e da tutte le ditte consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e che svolgeranno effettivamente la fornitura.
La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta, pertanto sarà incamerata qualora, in seguito all'aggiudicazione non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per motivi imputabili all'aggiudicataria, oppure:
- qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto. L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell'Amministrazione, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi della Legge n. 348 del 1982. L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.
Il residuo 25% verrà svincolato solo al momento in cui sarà emesso il certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.
La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente.
Entrambe le garanzie, ossia fideiussione provvisoria e definitiva, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 gg., decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, mentre la garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.
Le cauzioni provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate - dietro
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richiesta da parte delle ditte interessate - solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La garanzia provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della stipula del contratto.
ART. 10– LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Gli interventi saranno liquidati con periodicità trimestrale a seguito di presentazione delle fatture entro (60 gg.) sessanta giorni dalla presentazione e comunque dopo che il responsabile del servizio, avrà accertato e certificato sulla regolarità, corretta esecuzione degli interventi previsti in capitolato ed acquisito il documento Unico di regolarità contributiva DURC.
Le fatture dovranno contenere:
-gli estremi degli ordinativi emessi (numero, data, CIG);
-marca, tipo e targa/telaio del mezzo;
-la natura degli interventi effettuati, la tariffa oraria totale al netto del ribasso e il numero delle ore necessarie, distinte per singola operazione di intervento, riferite al tempario (orari di manutenzione), o se non contemplati le ore lavorative concordate con la Stazione appaltante;
-la natura, i quantitativi, numero di codice identificativo e il prezzo unitario al netto del ribasso sul prezzo dei listini dei materiali e pezzi di ricambio utilizzati;
Alle fatture si dovranno allegare le fotocopie dei listini prezzi delle Case madri dei pezzi sostituiti, valevoli al momento dell'esecuzione delle prestazioni, con evidenziati i relativi pezzi di ricambio e materiali utilizzati.
Il ribasso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
La Stazione appaltante non provvederà a corrispondere o liquidare gli importi dovuti, direttamente ad eventuali Ditte che operassero nei modi citati nel successivo art.13.
ART. 11 - ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L.136/2010
Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente capitolato. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
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L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e il Comune potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
ART. 12 – SPESE
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto e della pubblicità di gara ai sensi dell'art. 26 del DL 66/2014.
ART. 13 – PENALI
Le penalità si applicano nel modo seguente:
- qualora il servizio di pronto intervento non venga garantito entro l'ora, come stabilito all'art.4, verrà applicata una sanzione di € 20,00 alla quale verrà aggiunta una sanzione di
€ 10,00 per ogni ulteriore ora di ritardo oltre il termine previsto;
- per ogni giorno di ritardo oltre i termini, come stabilito al precedente art. 4, sarà applicata una penalità pari allo 0,5% dell'importo relativo alle riparazioni effettuate, fino alla concorrenza del 10% dell'intero appalto; nel caso in cui la Ditta appaltatrice non fosse in grado, in alcune occasioni e per qualunque motivo, di effettuare i lavori richiesti, come disposto dall'art. 4 del presente capitolato, la Stazione appaltante avrà facoltà di interpellare altra ditta operante nel settore che possa garantire un più sollecito intervento sugli autoveicoli. In questo caso, alla Ditta appaltatrice verrà addebitata, oltre alla penale pari al 5% della riparazione non effettuata, la spesa sostenuta per la riparazione necessaria, affidata con urgenza, ad altra ditta.
Nel caso in cui alla Ditta appaltatrice fosse richiesto il ritiro e/o la riconsegna degli autoveicoli con proprio personale, e la stessa fosse impossibilitata ad effettuare il ritiro (prima di effettuare la riparazione) o la consegna degli autoveicoli (dopo la riparazione) entro i limiti stabiliti, la Stazione appaltante, dopo essere stata preventivamente informata e a sua discrezione, potrà provvedere al ritiro o alla consegna degli autoveicoli con personale proprio, addebitando alla Ditta appaltatrice una sanzione di € 10,00.
ART. 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE
All'aggiudicatario è fatto assoluto divieto di cedere il contratto d'appalto ad altro soggetto, pena la nullità dello stesso.
E' concessa la possibilità dell'uso di mezzi e attrezzature appartenenti ad altra Ditta. Eventuali lavori ove occorra una particolare specializzazione, potranno essere, subappaltati in misura non superiore al 30% del servizio affidato.
L'affidamento in subappalto è sottoposta alle condizioni di cui all'art. 118 del D.lgs 163/2006.
ART. 15 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La Ditta aggiudicataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto del Comune di Forte dei Marmi che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
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La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, sicurezza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta è tenuta sin dalla consegna dell'appalto ad indicare un proprio dipendente responsabile della ricezione delle richieste dei lavori.
La Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare che l'esercizio dell'attività viene svolta in locali che hanno ottenuto il certificato di agibilità e di prevenzioni incendi, se necessario, rilasciati dalle competenti autorità.
La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro rischi derivanti da furti incendi e danni arrecati agli automezzi del Comune di Forte dei Marmi in consegna alla stessa Ditta.
ART. 16 – RECESSO UNILATERALE
La Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del C.C., senza che l'appaltatore possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi alla ditta almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.
ART. 17 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti nei seguenti casi:
- in caso di mancata accettazione del servizio alla data stabilita dalla Stazione Appaltante;
- in caso di frode, di grave e abituale negligenza o deficienza nell'esecuzione del sevizio;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- in caso si verifichi una delle cause di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- in caso venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi la totale insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati, e la non applicazione del CCNL di categoria;
- in caso si verifichi la interruzione totale ingiustificata del servizio per più di 72 ore consecutive;
- in caso si verifichi il mancato rinnovo ovvero la revoca delle autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge nella materia oggetto dell'appalto;
- in caso alla ditta appaltatrice siano state comminate, nell'arco di mesi tre, numero tre penali di cui al precedente articolo 12.
L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.
L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge nella Stazione Appaltante, il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze del disservizio connesso alla risoluzione del contratto.
L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta in forma amministrativa, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
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Alla ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dall'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 18 NORMA ANTICORRUZIONE
Ai sensi del combinato disposto dell'art 2 comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Forte dei Marmi, adottato con delibera di GC n 450 del 19/12/2013, l'aggiudicatario e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, al rispetto dei sopra citati codici, per quanto compatibili, pena risoluzione del contratto.
19 –NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi e alle norme del C.C. in materia.
ART. 20 – FORO COMPETENTE
Nel caso di controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, il foro competente sarà quello di Lucca. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.03 si precisa quanto segue:
-attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è il Comune di Forte dei Marmi;
-le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
-l'Ente potrà comunicare i dati raccolti al personale interno dello stesso Comune coinvolto nel procedimento ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90.
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