Capitolato speciale – PARTE GENERALE
254/2016 - Deliberazione - Allegato Utente 2 (A02)
Capitolato speciale – PARTE GENERALE
Fornitura in noleggio per 108 mesi (9 anni) di n. 1 Gamma Camera SPECT/CT a doppio detettore a geometria variabile integrata con CT diagnostica a spirale multistrato, secondo la formula "chiavi in mano", cioè comprensiva di tutte le spese, nessuna esclusa, per la fornitura, posa in opera, collaudo e messa in funzione dell’apparecchiatura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, collaudo, addestramento del personale, manutenzione full-risk), nonché di tutte le opere edili, elettriche, idrauliche, condizionamento, protezionistiche e di fissaggio e di quant'altro necessario (eventuali impianti specifici e dedicati alle apparecchiature richieste) per l'installazione "chiavi in mano”.
Sommario
Art. 2 – Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali 3
Art. 5 – Messa in uso e collaudo 3
Art. 6 – Manutenzioni e Garanzia 5
Art.8 – Fatturazione e pagamenti 6
Art. 9 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 11 – Garanzia definitiva 7
Art. 12 – Subappalto e cessione 8
Art. 14 – Inadempimenti e penalità 8
Art. 15 – Risoluzione del contratto 10
Art. 18 – Responsabili del procedimento 11
Art. 19 – Trattamento dei dati personali 11
Art. 20 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento di A.P.S.S 12
Art. 21 – Controversie e foro competente 12
Art. 22 – Riferimenti ad altre norme 12
Premessa
Il presente appalto nel suo complesso prevede l’installazione di una gamma camera e l’effettuazione dei lavori edilizi ed accessori necessari.
Art. 1 – Oggetto e durata
1. Il presente “Capitolato Speciale – Parte Generale” disciplina la fornitura in noleggio per 108 mesi (9 anni), decorrenti come di seguito determinato, di n. 1 Gamma Camera SPECT/CT a doppio detettore a geometria variabile integrata con CT diagnostica a spirale multistrato, così come dettagliatamente descritta nel documento “Capitolato Tecnico - Caratteristiche Tecniche dell’apparecchiatura”.
2. Il contratto avrà la durata di nove (9) anni, decorrenti dal mese successivo al collaudo delle
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apparecchiature, nei termini meglio precisati nel successivo articolo 5.
3. La fornitura, secondo la cosiddetta formula "chiavi in mano", dovrà essere comprensiva di tutte le spese, nessuna esclusa, per la posa in opera, collaudo e messa in funzione dell’apparecchiatura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, collaudo, addestramento del personale, manutenzione full- risk), nonché di tutte le opere edili, elettriche, idrauliche, condizionamento, protezionistiche e di fissaggio e di quant'altro necessario (eventuali impianti specifici e dedicati alle apparecchiature richieste) per l'installazione, cosi come meglio descritto nel “Capitolato speciale d’appalto – parte lavori” e nella restante documentazione relativa ai lavori.
4. Si intende compresa nella fornitura ogni attività di integrazione, interfacciamento, adeguamento e riconfigurazione e taratura di dispositivi hardware e software, necessarie al corretto e completo funzionamento della Gamma Camera oggetto della fornitura in noleggio, secondo la formula “chiavi in mano”, quali, ad esempio, l’interfacciamento e l’integrazione al PACS e RIS componenti del SIO Aziendale e di ogni altro nodo Dicom che si dovesse rendere necessario.
5. Tutte le prestazioni ed opere connesse all’installazione, messa in funzione e verifica di buon funzionamento dell’apparecchiatura sono a carico della ditta aggiudicataria.
La fornitura si intende comprensiva di:
- manutenzione Full Risk (tutte le parti di ricambio, compresi collimatori, detettori/sistema di rivelazione, si intendono incluse in numero illimitato per tutta la durata del noleggio) per l’intera durata del noleggio della durata pari a 108 mesi (9 anni) che decorrono dal mese successivo al collaudo delle apparecchiature nei termini meglio precisati nel successivo articolo 5;
- ogni componente e di tutto quanto necessario al funzionamento della stessa.
6. Alla scadenza contrattuale A.P.S.S. si riserva la facoltà, verificatane la opportunità, di riscattare l’apparecchiatura oggetto del noleggio al costo di € 1,00 (un euro).
7. Nell’eventualità dell’avvio del Nuovo Ospedale Trentino, la ditta aggiudicataria si impegna al trasferimento delle apparecchiature nel nuovo edificio, qualora questo sia completato durante la vigenza del contratto di noleggio, senza alcun onere aggiuntivo per A.P.S.S..
8. Il contratto potrà essere risolto ex lege ove le forniture oggetto del contratto venissero ad essere parte di una convenzione della centrale unica di acquisto provinciale o di una convenzione stipulata da Consip SpA, ove sia praticato un miglior prezzo rispetto a quello qui definito, tenuto conto anche dell’effettuazione dei lavori.
9. L’importo annuo a base d’asta, al netto dell’I.V.A. e degli oneri per i rischi da interferenza (DUVRI) e degli oneri di sicurezza, ammonta ad €.=221.250,00= (Euro Duecentoventunomiladuecentocinquanta/00). L’importo complessivo dell’appalto, a base d’asta, per la durata contrattuale di nove (9) anni, ammonta, al netto dell’I.V.A. e degli oneri per i rischi da interferenza (DUVRI) e degli oneri di sicurezza, ad €.=1.991.250,00= (Euro Unmilionenovecentonovantunmiladuecentocinquanta/00). Tali importi sono omnicomprensivi di tutti i prodotti/servizi/lavori richiesti. La specificazione degli importi relativi alle lavorazioni, così come indicati all’art. 2 del “Capitolato speciale d’appalto – parte lavori”, è finalizzata alla sola definizione delle categorie di lavorazioni necessarie per l’installazione delle apparecchiature.
Art. 2 – Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali
1. Le caratteristiche cliniche/funzionali per la relativa configurazione minima della apparecchiatura richiesta sono descritte dettagliatamente nel “Capitolato Tecnico - Caratteristiche Tecniche dell’apparecchiatura”.
Art.3 – Lavori
1. La fornitura del presente appalto è da intendersi secondo la cosiddetta formula "chiavi in mano" e comprende oltre all’installazione della gamma camera, l’esecuzione dei lavori come precisato al precedente art. 1 comma 3 e nei relativi documenti di gara specifici.
2. Resta inteso che tutte le opere edili, elettriche, idrauliche, condizionamento, protezionistiche e di fissaggio e di quant'altro necessario per l'installazione dell’apparecchiatura restano di proprietà di A.P.S.S..
Art. 4 – Formazione
1. L’impresa aggiudicataria dovrà tenere a propria cura e spese un corso di formazione tecnica per l’utilizzo clinico, la manutenzione di primo livello e il controllo di qualità per gli operatori di A.P.S.S.. L’offerta presentata pertanto si intende comprensiva di tale onere.
2. Soltanto a seguito dell’avvenuta formazione sarà eseguito il collaudo definitivo da parte del Servizio Ingegneria Clinica di A.P.S.S., necessario per i pagamenti.
Art. 5 – Messa in uso e collaudo
1. Il collaudo di tutta la fornitura “chiavi in mano” dovrà garantire il perfetto funzionamento del sistema fornito e pertanto apparecchiatura, opere e impianti verranno collaudati contestualmente.
2. Salvo diversa pattuizione contrattuale con l’Impresa aggiudicataria, la messa in uso avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art.41 del “Capitolato speciale d’appalto – parte lavori”.
3. Il verbale della messa in uso sarà redatto e sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione, dal Direttore dell’U.O. di Fisica Sanitaria, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, dal Responsabile dei Sistemi Informativi e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico o da un loro delegato e dal tecnico collaudatore in rappresentanza dell’Impresa aggiudicataria.
4. La messa in uso dell’apparecchiatura avverrà alla presenza delle persone suindicate e sarà onere dell’Impresa aggiudicataria fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:
a. presa d’atto del verbale di fine lavori e del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Xxxxxx ;
b. verifica dell’integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
c. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
d. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all’apparecchiatura ed alla destinazione d’uso;
e. presenza di marchi, di certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
f. presenza e verifica del Manuale d’uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
• istruzioni per l’utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
• protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità su base annua a cura della assistenza tecnica;
• protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ecc.) a cura del personale utilizzatore;
• relazione sui rischi all’utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
• relazione sui rischi residui ed xxxxxxx xxxxxxxxx;
• presenza delle schede tecniche e informative per i materiali di consumo in materia di sicurezza;
g. dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
h. effettuazione di test funzionali;
i. effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d’uso), completo delle caratteristiche ambientali di misura (umidità, temperatura) per ogni dispositivo installato e l’insieme dei dispositivi (accessori inclusi);
j. effettuazione dei controlli di qualità di esposizione, protezione e sicurezza effettuati dal Servizio di Fisica Sanitaria;
k. effettuazione delle prove di accettazione ai sensi del D. Lgs. 187/2000;
l. effettuazione, da parte dell’Esperto in Fisica Medica, delle prove di accettazione ex D. Lgs. 230/95 e s.m.i., con particolare riferimento alla qualità dell’immagine;
m. formazione del personale utilizzatore di A.P.S.S. circa l’utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
n. formazione del personale tecnico di A.P.S.S. circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.
5. La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.
6. La ditta aggiudicataria è comunque responsabile della perfetta esecuzione della fornitura ed installazione e della completa rispondenza dell’apparecchiatura a quanto previsto dalla normativa di Legge in materia di protezione, sicurezza ed altre difese, vigente all’atto della fornitura ed installazione.
7. A seguito della messa in uso, il Servizio Ingegneria Clinica di A.P.S.S. effettuerà il collaudo, attestante il buon esito della fornitura. Il collaudo risulterà ufficialmente concluso con la firma dell’apposito verbale predisposto dal Servizio Ingegneria Clinica di A.P.S.S., sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione, dal Direttore dell’U.O. di Fisica Sanitaria,dal tecnico collaudatore in rappresentanza dell’Impresa aggiudicataria, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, dal Responsabile dei Sistemi Informativi e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico o da un loro delegato.
8. Resta inteso che, fino all’atto del collaudo svolto con esito positivo e certificato dal verbale, redatto come sopra indicato, la ditta aggiudicataria resta l’unica responsabile dei locali consegnati e di tutto quanto all’interno installato.
9. Le apparecchiature dovranno essere collaudate entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data del certificato di regolare esecuzione.
10. Resta inteso che, nel caso in cui le apparecchiature fornite non fossero conformi in tutto od in parte alla documentazione di gara o risultassero difetti nell’ambito dell’uso, la ditta aggiudicataria
dovrà provvedere, nei termini da concordare con il Direttore dell’Esecuzione, alla sostituzione dell’apparecchiatura.
Art. 6 – Manutenzioni e Garanzia
1. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire tutte le parti di ricambio che si rendessero necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema diagnostico per un periodo pari ad almeno la durata del contratto.
2. Le apparecchiature offerte (compresi i detettori) dovranno essere coperte, senza oneri aggiuntivi, da manutenzione integrale di tipo “full risk” per l’intera durata del noleggio pari a 108 mesi (9 anni) che decorrono dal mese successivo al collaudo (positivo) delle apparecchiature. La manutenzione “full-risk” dovrà, garantire tutte le parti di ricambio, nessuna esclusa, oltre a tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
3. Per tutta la durata del contratto la ditta aggiudicataria dovrà:
• eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica e le verifiche funzionali/prestazionali/controlli di qualità delle apparecchiature secondo le indicazioni riportate sul manuale d’uso e di service e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali attività devono essere eseguite dall’aggiudicataria secondo la periodicità riportata nel manuale d’uso e di manutenzione senza preventiva richiesta da parte di A.P.S.S.;
• eseguire, a proprio carico, lo svolgimento delle verifiche elettriche generali (secondo la IEC 60601-1) con periodicità almeno annuale e senza preventiva richiesta da parte di A.P.S.S.;
• garantire la continuità di funzionamento dell’apparecchiatura,ed in particolare:
− eseguire illimitati interventi su chiamata;
− il tempo di intervento dovrà essere non superiore alle 8 ore lavorative ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, non deve essere superiore alle 16 ore lavorative.
− il tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere superiore a 12 giorni solari/anno per apparecchiatura;
− ogni intervento di manutenzione correttiva deve essere espressamente richiesto dal Servizio Ingegneria Clinica.
4. Resta incluso nelle condizioni di manutenzione l’intervento di uno specialista della ditta aggiudicataria per l’espletamento di ulteriori giornate formative (massimo 2/anno) per ciascun anno di noleggio,qualora richiesto da A.P.S.S..
5. Il servizio di manutenzione dovrà inoltre prevedere:
• interventi di diagnosi remota;
• l’erogazione di almeno 3 interventi/anno per eventuali riconfigurazione di rete.
6. La ditta aggiudicataria si impegna infine a provvedere all’aggiornamento dei software per tutta la durata del contratto.
Art.7 – Prezzi
1. I prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall’offerta economica aggiudicataria e dovranno essere omnicomprensivi di tutti i prodotti/servizi/lavori richiesti. Essi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.
2. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dal bando di gara.
Art.8 – Fatturazione e pagamenti
1. La ditta aggiudicataria emetterà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di positivo collaudo definitivo del sistema diagnostico, con cadenza semestrale posticipata, fattura per importo corrispondente al canone omnicomprensivo semestrale offerto in sede di gara.
2. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell’ordine di A.P.S.S.. La fattura dovrà essere inviata all’indirizzo
I.P.A. indicato nel medesimo ordine.
3. In considerazione del fatto che A.P.S.S. rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/1/2015.
4. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della ditta aggiudicataria di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore di A.P.S.S., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte della ditta aggiudicataria. Agli effetti della liquidazione delle fatture l’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
5. Il pagamento delle fatture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere di A.P.S.S. – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
6. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente. Non sarà possibile richiedere eventuali interessi moratori qualora in fattura non siano riportati numero e data dell’ordine di A.P.S.S. e il relativo CIG.
7. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.
Art. 9 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
− utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
− comunicare a A.P.S.S. il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
− indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG;
− inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
− comunicare a A.P.S.S. ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri subcontraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
2. In caso di futura modifica della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 c.c..
Art. 10 – Contratto e spese
1. La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione nel rispetto dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016.
2. La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica – ai sensi dell’art.13, co.14 del D.Lgs. 50/20016 – e l’imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, previo versamento ad A.P.S.S. di quanto dovuto da parte della ditta aggiudicataria.
3. Nel termine perentorio indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere:
• alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;
• all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta nella documentazione di gara.
4. Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad A.P.S.S..
5. Ai sensi dell’art. 216 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare ad
A.P.S.S. – entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva – le spese per la pubblicazione. Nel caso di pluralità di ditte aggiudicatarie detto rimborso sarà richiesto a ciascuna di esse in misura proporzionale all’importo a base d’asta del lotto o dei lotti aggiudicati rispetto al valore complessivo a base d’asta aggiudicato. La spesa presunta complessiva per dette pubblicazioni è stimata in €. =6.000,00= (euro seimila/00) IVA inclusa.
6. In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e A.P.S.S. avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo, incamerando la cauzione provvisoria.
Art. 11 – Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta aggiudicataria sarà richiesto di costituire una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. A.P.S.S. provvede quindi all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
4. La garanzia deve prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
3. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta di bollo dal DPR 642/1972.
6. L’importo della garanzia è ridotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa.
Art. 12 – Subappalto e cessione
1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui la ditta aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. Si richiama il “Capitolato speciale d’appalto – parte lavori” (artt. 2 e 33 e ss.) per le indicazioni relative al subappalto della parte lavori.
2. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriverà, senza autorizzazione scritta di A.P.S.S..
3. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo a A.P.S.S. il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Art. 13 – Avvalimento
1. L’avvalimento è consentito tassativamente nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 – Inadempimenti e penalità
1. Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dalla documentazione di gara e rispettare gli standard qualitativi richiesti.
2. La ditta aggiudicataria è responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, a persone
- dipendenti di A.P.S.S. o terzi- ed a cose - di A.P.S.S. o di terzi- nel corso della fase esecutiva del contratto, esclusi i casi in cui il danno sia cagionato con colpa o dolo da parte di A.P.S.S. stessa o di suoi dipendenti. Spetta alla ditta la prova di colpa e dolo dell’A.P.S.S..
3. La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione delle obbligazioni contenute nel contratto.
4. Qualora durante il contratto non dovessero essere rispettate dalla ditta aggiudicataria le condizioni di fornitura e servizio richieste si procederà all’applicazione delle seguenti penali (riepilogate nella sottostante tabella), calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto, stabilito dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011.
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | PENALE | MODALITÀ DI APPLICAZIONE |
Ritardo esecuzione lavori | Come indicate nel “Capitolato speciale d’appalto – parte lavori” (art.12) | Come indicate nel capitolato speciale relativo ai lavori (art.12) |
Ritardo nella messa in uso e collaudo | 1 per mille | Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti all’art. 5 del presente documento |
Xxxxxxxx con esito negativo | 1 per mille | Per ogni giorno solare successivo al collaudo con esito negativo e fino al giorno del superamento del collaudo con esito positivo |
Tempo di intervento | 0,3 per mille | Per ogni ora di ritardo nell’intervento |
Tempo di risoluzione del guasto | 0,7 per mille | Per ogni giorno solare di ritardo nella riparazione eccedenti i 2 giorni lavorativi |
Tempo massimo di fermo macchina | 1 per mille | Per ogni giorno solare di fermo macchina eccedente il limite dei 12 giorni solari/anno |
Tempo fermo impianti | 1 per mille | Per ogni giorno solare di fermo impianti eccedente i 3 giorni solari |
5. Nel caso di superamento dei termini di consegna previsti, di oltre 60 giorni solari, A.P.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatti salvi l’incameramento del deposito cauzionale e l’addebito di tutti gli oneri diretti e indiretti che l’Ente dovrà sostenere per l’installazione di altre apparecchiature e di tutti i danni derivanti dalla mancata erogazione delle prestazioni diagnostiche.
6. Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione di apparecchiature difettose o comunque non perfettamente funzionanti non avvenga entro i termini previsti, A.P.S.S. potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà oggetto di fatturazione da parte di A.P.S.S. e di successiva compensazione con le fatture emesse dalla ditta aggiudicatrice in corso di liquidazione.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili da A.P.S.S., ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall’inadempimento.
8. A.P.S.S. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per il quale si e reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
1. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art.1453 cc, A.P.S.S. potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna o la sostituzione di prodotti contestati;
b) in caso di comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Xxxxxx, concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori
c) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
d) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
e) per grave ritardo sui termini per l’ultimazione dei lavori
f) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
g) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da A.P.S.S.;
h) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
i) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto. In particolare, per la parte relativa ai lavori, si fa riferimento a quanto stabilito all’art. 39 del “Capitolato speciale d’appalto – parte lavori”.
2. Nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art.3, comma 8, della L.136/2010.
3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di
A.P.S.S. il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.
4. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da A.P.S.S. per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
5. La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt.1218, 1256, 1463 cc).
Art. 16 – Assicurazione
1. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, ad assicurare le apparecchiature per tutti i danni che le stesse potranno subire per qualsiasi causa, compreso il furto. Tale polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.P.S.S..
2. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare a A.P.S.S. e a terzi nell’esecuzione della fornitura, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. A.P.S.S. sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’operatore economico nell’esecuzione del contratto.
3. La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro) per sinistro.
Art. 17 – D.U.V.R.I.
1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.
2. I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non saranno soggetti a ribasso.
3. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.
Art. 18 – Responsabili del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è il Direttore pro tempore del Servizio Ingegneria Clinica.
2. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, è il Direttore pro-tempore dell’U.O. di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Trento, che potrà avvalersi del Servizio Ingegneria Clinica, del Servizio Immobili e Servizi Tecnici, del Servizio di Fisica Sanitaria e del Servizio Sistemi informativi per le attività di competenza.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso A.P.S.S. - Servizio Procedure di gara e contratti e Servizio Programmazione acquisti e logistica – Xxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art.19 del D.Lgs. 196/2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Direttori pro-tempore dei servizi sopra menzionati.
6. Titolare del trattamento è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00.
Art. 20 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento di A.P.S.S.
1. Con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
2. In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di A.P.S.S., i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 punto e) della L.n. 190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento aziendale. Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento si estendono, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese. La ditta aggiudicataria dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett.
l) dell’art. 1 della L.n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di A.P.S.S., che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento ecc.), relativamente all’oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso A.P.S.S..
Art. 21 – Controversie e foro competente
1. Le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Trento.
Art. 22 – Riferimenti ad altre norme
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal Bando di gara si farà riferimento:
• alle norme del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di appalti pubblici;
• al D. Lgs. n. 50/2016;
• al D. X.xx. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
• alla Legge 241/90 e L.P. n. 23/92 sul procedimento amministrativo.
2. S’intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.