Contract
IL CONTRATTO DI RETE
SOGGETTI, FORMA E PUBBLICITÀ
CRONOLOGIA NORMATIVA
11/04/2009 | La LEGGE 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n.49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n.85) , di conversione ha disposto (con l'art. 1) l'introduzione dei commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies. |
31/07/2009 | La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 4-ter, lettere a), b), c), d) ed e); (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 4-ter.1 e 4-ter.2; (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica del comma 4-quinquies. |
31/05/2010 | Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125) , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 42, comma 2-bis) la modifica dell'art. 3, comma 4-ter;(con l'art. 42, comma 2-ter) la modifica dell'art. 3, comma 4-quater. |
26/06/2012 | Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 45, commi 1 e 3) la modifica dell'art. 3, comma 4-ter; (con l'art. 45, comma 2) la modifica dell'art. 3, comma 4-quater. |
19/10/2012 | Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 36, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 4-quater; (con l'art. 36, comma 4, lettera b)) la soppressione del numero 1 dell'art. 3, comma 4-ter; (con l'art. 36, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 3, comma 4-ter lettera e); (con l'art. 36, commi 4-bis e 5) la modifica dell'art. 3, comma 4- quater. |
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato
A. Contratto plurilaterale, almeno bilaterale
B. Contratto con comunione di scopo (scopo-fine)
e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
C. Scopo-mezzo: il programma comune
Il contratto di rete è dunque un contratto tipico plurilaterale a comunione di scopo.
• Fattispecie elastica: dal puro contratto alla costruzione di un ente
1. Contratto di rete puro
2. Contratto di rete con istituzione di un fondo patrimoniale comune ma senza organo comune
3. Contratto di rete con istituzione di un organo comune ma senza fondo patrimoniale comune
4. Contratto di rete con istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune ma privo soggettività giuridica
5. Contratto di rete con istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo
comune e dotato soggettività giuridica
SOGGETTI
Possono partecipare solo «imprenditori» già iscritti nel RdI (vedi comma 4 ter e 4
quater)
Imprenditori individuali commerciali Imprenditori individuali agricoli
Società di persone (anche società semplice) Società di capitali
Società cooperative
Dubbi:
1. società fra professionisti?
2. Società di persone non iscritte nel registro delle imprese (irregolari)?
3. Società senza scopo di lucro (impresa sociale)?
4. Imprese esercitate come attività strumentali da associazioni o altri enti?
FORMA
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico
Forma scritta solenne (atto pubblico o scrittura privata autenticata o firma digitale
autenticata da notaio ex art. 25 d.lgs. 82/05)) oppure
Forma scritta ordinaria (scrittura firmata digitalmente ex art. 24 d.lgs. 82/05)
Finalità?
Dubbio: che valore ha il contratto privo di forma (es: solo scrittura privata firmata autografa)?
FORMA PARTICOLARE
Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Firma digitale autenticata da notaio ex art. 25 d.lgs. 82/05
Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
• La pubblicità ha natura costitutiva
• La pubblicità è prescritta per ogni forma di rete
• La pubblicità è finalizzata non tanto a segnalare l’esistenza del contratto di rete bensì la partecipazione di una impresa al contratto di rete
NB: in caso di costituzione alla pubblicità debbono provvedere tutte le imprese partecipanti;
in caso di modifiche successive del contratto, la pubblicità è a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo
ed è il RdI a provvedere a comunicare agli altri uffici la modifica
Regola particolare:
Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede
DUBBIO: occorre ancora effettuare la pubblicità prevista dalla prima parte del
comma 4 quater? Orientamento dei notai: NO
Con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica
• Primo presupposto è che la rete abbia un fondo (e un organo comune?)
• Secondo presupposto è che il contratto abbia forma scritta solenne
• Terzo presupposto è che la rete si iscriva presso il registro delle imprese ove ha sede
NOTA BENE: l’acquisto della soggettività giuridica è una facoltà; è lecito avere reti con fondo e organo anche PRIVI di soggettività giuridica (basta non iscriversi al RdI della sede oppure stipulare l’atto con forma scritta ordinaria)
IL CONTRATTO DI RETE
PROFILI CONTENUTISTICI
Fattispecie elastica: dal puro contratto alla costruzione di un ente
1. Contratto di rete puro
2. Contratto di rete con istituzione di un fondo patrimoniale comune ma senza organo comune
3. Contratto di rete con istituzione di un organo comune ma senza fondo patrimoniale comune
4. Contratto di rete con istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo
comune ma privo soggettività giuridica
5. Contratto di rete con istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune e dotato soggettività giuridica
CONTENUTO MINIMO
1. I dati dei partecipanti
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva
2. Il programma di rete e gli obiettivi
l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi
la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
le modalità di realizzazione dello scopo comune
CONTENUTO MINIMO
3. La durata del contratto
4. Le modalità di adesione di altri imprenditori
5. Le regole di funzionamento «democratico» della rete
le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo
Si può ipotizzare, nella piena libertà lasciata dalla legge, che le parti adottino anche un
meccanismo assembleare
CONTENUTO EVENTUALE
Spazio all’autonomia privata: il contratto di rete è uno schema «aperto»
1. Le cause di recesso e di esclusione
le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto
Si noti che la legge ritiene che comunque si applichino
le regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo
quindi le regole sul recesso da società di persone (recesso per giusta causa con preavviso; recesso ad nutum se la rete è a tempo indeterminato)
CONTENUTO EVENTUALE
2. Le regole di modifica del contratto
Vale, di default, la regola generale della unanimità dei consensi.
Tuttavia si può prevedere
la modificabilità a maggioranza del programma di rete fissando
le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo
IL CONTRATTO DI RETE
ORGANO COMUNE
E FONDO PATRIMONIALE
CONTENUTO EVENTUALE
3. Le regole di formazione e gestione del fondo patrimoniale comune
La rete può dotarsi di un fondo patrimoniale comune, alimentato sia da apporti delle imprese partecipanti sia dall’esterno (credito bancario, etc.)
Se si opta per la presenza di un fondo patrimoniale comune:
a. Occorre che la rete abbia una denominazione e una sede
La denominazione rappresenta il nome commerciale con cui la rete opera
La sede può coincidere con la sede di una delle imprese partecipanti, oppure con la sede dell’organo comune, oppure collocata in altro luogo (es. presso lo studio del commercialista)
CONTENUTO EVENTUALE
b. Le regole di formazione del fondo patrimoniale comune
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento
può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
NOTA BENE: opportuno riferirsi all’art. 2343 cod. civ.
Apporto di un patrimonio destinato ex art. 2447 bis: solo per le spa PROBLEMA: chi diviene titolare dei beni? Rete-soggetto vs rete-contratto
CONTENUTO EVENTUALE
4. La nomina del soggetto che funge da organo comune
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché' le regole relative
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto
L’organo comune non equivale all’organo amministrativo, perché può avere incarico di curare anche solo l’esecuzione di una parte del contratto e i suoi poteri di gestione e rappresentanza sono fissati dal contratto di rete
CONTENUTO EVENTUALE
Il potere di rappresentanza dell’organo comune
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza
Unica regola dettata dalla legge, per un caso specifico Interpretazione estensiva?
CONTENUTO EVENTUALE
Rete-contratto
Se la rete non è soggettivizzata, l’organo comune opera come un mandatario degli altri.
Rete-soggetto
Se la rete è soggettivizzata, opera come rappresentante della rete; si può discutere se sia una forma di «rappresentanza organica» pari a quella delle società oppure, anche in tal caso, un mandato. Il punto può incidere sulle regole di revoca dell’incarico.
CONTENUTO EVENTUALE
Tutela di diritti di proprietà intellettuale
Il contratto di rete può essere integrato da ulteriori clausole senza particolari vincoli o divieti di legge.
Cosa può essere opportuno inserire:
1. Regole di rendicontazione
2. Regole di distribuzione degli utili
3. Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, etc.)
NOTA BENE
La rete che ha il fondo patrimoniale comune e non l’organo comune che operi con i terzi
NON deve tenere una contabilità
Se la rete ha un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
IL CONTRATTO DI RETE
RESPONSABILITÀ DELLA RETE SENZA FONDO PATRIMONIALE
Nulla si prevede in merito alle conseguenze della crisi della rete ovvero della crisi di impresa facente parte della rete.
Sul primo aspetto, molto dipende dal qualificare la rete come impresa commerciale o meno. Se la risposta è negativa, è ragionevole ipotizzare che alla rete si applichi la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (l.
n. 3/2012). Altrimenti, si potrebbe applicare la legge fallimentare mutuando le regole dalla disciplina dei consorzi.
Nulla si prevede in merito alle conseguenze della crisi della rete ovvero della crisi di impresa facente parte della rete.
Sul secondo aspetto, la questione è complessa e si interseca su piani diversi.
x. Xxxxxxxx del contratto per l’exit (recesso/esclusione) e loro effetto: si applica l’art.
2609?
b. Regole legali di responsabilità (vedi art. 2615, comma 2)
c. Disposizioni della legge fallimentare (artt. 72 e 104 l.f.)
d. Disciplina del fallimento in presenza di patrimoni destinati (artt. 155 e 156 l.f.)
1. Premessa. La nomenclatura normativa
• Autonomia patrimoniale e soggettività: un binomio da superare
- Patrimonio senza soggetto
- Soggetto titolare di più patrimoni separati
2. Le reti di impresa
• Le possibili varianti di «rete»
A. La variabile del «fondo patrimoniale»:
- Rete dotata di fondo vs rete priva di fondo
- Fondo patrimoniale come concetto unitario a duplice modalità attuativa (CONFERIMENTO di beni oppure APPORTO di un patrimonio destinato)
NB: l’alternativa opera solo per le spa, poiché è l’unica forma di impresa che può per legge costituire patrimoni destinati.
2. Segue
B. La variabile della proiezione all’esterno della rete:
• Interpretazione «debole»: ogni rete ha presumibilmente rapporti con terzi
- ma allora si rischia il paradosso di non avere mai reti puramente interne. Si ripropone la questione tipica dei consorzi con attività meramente interna. Anche lì è pacifico che gli organi del consorzio dovranno sopportare costi e assumer obbligazioni, per quanto minime, finalizzate a far «funzionare» il consorzio.
• Interpretazione «forte»: destinazione programmatica
- Si deve valorizzare la dicitura del comma 4 ter:
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi»:
- nel senso di ritenere rete con attività esterna, ai fini della disciplina delle responsabilità, soltanto quella che preveda nel proprio programma una stabile destinazione dell’organo comune ad operare all’esterno, come previsto per i consorzi.
Perché questa tassonomia? Regime agevolato di responsabilità.
3. Le responsabilità. Primo caso: la rete senza fondo patrimoniale
• Caso più semplice: NO soggettività, NO regole speciali di disciplina
• Di regola: non dovrebbero stabilmente operare con l’esterno; soltanto obbligazioni e spese per la gestione interna operativa (NB: sono comunque atti esterni)
• Presupposto: identificazione di un soggetto che agisce verso l’esterno:
- l’organo comune, se presente, opera come mandatario collettivo
NB: l’organo comune può agire sia con sia senza potere di rappresentanza; in ogni caso, operano gli artt. 1719-1721 in virtù dei quali i mandanti debbono fornire al mandatario la provvista per le spese e l’adempimento ovvero rimborsargli le anticipazioni fatte.
- il soggetto incaricato in virtù del contratto (es. un procuratore speciale) NB: anche in tal caso valgono le stesse regole di cui sopra
- Il soggetto che, anche senza incarico, opera a favore della rete (negotiorum gestio)
NB: in base agli artt. 2028 ss., ha diritto ad essere tenuto indenne
dai costi sopportati
3. Segue
• La responsabilità verso i terzi: dipende dalla posizione del soggetto che ha
agito:
- se dotato di potere di rappresentanza: responsabilità solidale delle imprese in rete, salvo regresso interno o rivalsa verso il rappresentante
- Se privo di potere di rappresentanza: responsabilità dell’agente, salvo regresso verso le imprese in rete; se negotiorum gestio, è fatta salva la ratifica (effetti del mandato)
IL CONTRATTO DI RETE
RESPONSABILITÀ DELLA RETE CON FONDO PATRIMONIALE
1. Premessa. La nomenclatura normativa
• Autonomia patrimoniale e soggettività: un binomio da superare
- Patrimonio senza soggetto
- Soggetto titolare di più patrimoni separati
2. Il caso delle reti di impresa
• Le possibili varianti di «rete»
A. La variabile del «fondo patrimoniale»:
- Rete dotata di fondo vs rete priva di fondo
- Fondo patrimoniale come concetto unitario a duplice modalità attuativa (CONFERIMENTO di beni oppure APPORTO di un patrimonio destinato)
NB l’alternativa opera solo per le spa, poiché è l’unica forma di impresa che può per legge costituire patrimoni destinati.
2. Segue
B. La variabile della proiezione all’esterno della rete:
• Interpretazione «debole»: ogni rete ha presumibilmente rapporti con terzi
- ma allora si rischia il paradosso di non avere mai reti puramente interne. Si ripropone la questione tipica dei consorzi con attività meramente interna. Anche lì è pacifico che gli organi del consorzio dovranno sopportare costi e assumer obbligazioni, per quanto minime, finalizzate a far «funzionare» il consorzio.
• Interpretazione «forte»: destinazione programmatica
- Si deve valorizzare la dicitura del comma 4 ter:
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune
destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi»:
- nel senso di ritenere rete con attività esterna, ai fini della disciplina delle responsabilità, soltanto quella che preveda nel proprio programma una stabile destinazione dell’organo comune ad operare all’esterno, come previsto per i consorzi.
Perché questa tassonomia? Regime agevolato di responsabilità.
3. Le responsabilità. La rete con fondo patrimoniale
• Caso più complesso per via della presenza di un compendio patrimoniale autonomo.
• PRIMO PROBLEMA: di chi è il fondo?
- Se la rete è dotata di soggettività, il fondo appartiene giuridicamente alla rete, che avrà CF e P.IVA, terrà una propria contabilità, etc… Si tratta dunque di un caso assolutamente assimilabile a quello di un normale ente associativo.
- Se la rete è priva di soggettività, la tesi più diffusa reputa che il fondo comune sia una fictio giuridica, nel senso che esiste come sommatoria di singole porzioni di patrimonio appartenente alle singole imprese in rete. Il «conferimento» è in senso atecnico
- NO tesi della comunione dei beni
3. Segue
• Rapporti interni
Con riferimento ai rapporti interni, la presenza o meno di soggettività giuridica incide sulla regolamentazione:
A. Rete-contratto:
- l’organo comune, se presente, opera come mandatario collettivo NB: l’organo comune può agire sia con sia senza potere di rappresentanza; in ogni caso, operano gli artt. 1719-1721 in virtù dei quali i mandanti debbono fornire al mandatario la provvista per le spese e l’adempimento ovvero rimborsargli le anticipazioni fatte.
- il soggetto incaricato in virtù del contratto (es. un procuratore
speciale)
NB: anche in tal caso valgono le stesse regole di cui sopra
- Il soggetto che, anche senza incarico, opera a favore della rete (negotiorum gestio)
NB: in base agli artt. 2028 ss., ha diritto ad essere tenuto indenne dai
costi sopportati
3. Segue
• Rapporti interni
- ATTENZIONE: la presenza del fondo comune come vincolo di destinazione dei fondi implica che le singole imprese quando forniscono provvista o rimborsano anticipazioni, imputano le risorse alla quota di patrimonio vincolato.
- Il fondo vale come limitazione di responsabilità interna? NO, salvo che
sia stabilito nel contratto
1. Rete-soggetto: il soggetto che agisce per la rete dispone del fondo; se non ha rappresentanza, la rete gli fornirà provvista e rimborserà anticipazioni
- PROBLEMA: alimentazione del fondo? Art. 2253, comma 2.
3. Segue
• SECONDO PROBLEMA: quali varianti?
- Rete-contratto priva di organo comune (solo procure ad hoc) (RETE INTERNA)
- Rete-contratto dotata di organo comune (con o senza rappresentanza) ma non «destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi» (RETE INTERNA)
- Rete-soggetto dotata di organo comune (con o senza rappresentanza) ma non «destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi» (RETE INTERNA)
- Rete-contratto dotata di organo comune (con rappresentanza)
«destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi» (RETE
ESTERNA)
- Rete-soggetto dotata di organo comune (con rappresentanza) «destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi» (RETE ESTERNA)
NB: il fatto che la rete abbia un fondo NON vuol dire automaticamente che gli
imprenditori aderenti beneficino della limitazione di responsabilità
3. Segue
La responsabilità limitata è infatti un beneficio che la legge riconosce (nel caso
dei consorzi, ma non solo) soltanto nel momento in cui vi siano due presupposti:
a) un fondo patrimoniale dotato di una maggiore o minore autonomia rispetto alle altre obbligazioni del suo titolare (es: consorzio esterno, autonomia forte; società semplice, autonomia debole)
b) regole di pubblicità che consentano ai terzi di conoscere la consistenza
del fondo e di monitorarne le variazioni
Tali presupposti ricorrono soltanto in un caso, e cioè nella RETE-SOGGETTO ESTERNA:
• rete dotata di organo comune (con rappresentanza) «destinato a svolgere
un'attività, anche commerciale, con i terzi»
NB il richiamo al deposito del bilancio presso la sede induce ad escludere i benefici della responsabilità per la rete-contratto con attività esterna (non ha una sede). Ha senso?
3. Segue
Negli altri casi di rete dotata di fondo patrimoniale, data l’assenza di norme ad hoc e non potendosi estendere in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx apre uno scenario dubbio:
A. Applicare regola dell’art. 38 cod. civ. per le associazioni non riconosciute? (quindi responsabilità del fondo e di coloro che hanno agito)
B. Applicare regola dell’art. 2268 cod. civ. per le società semplici? [quindi responsabilità illimitata e solidale delle singole imprese, ma con possibilità di indicare altri beni del fondo (anche di terzi) sui quali si possa agevolmente soddisfare il creditore]
C. Applicare regola dell’art. 2304 per le società regolari? (quindi beneficio di preventiva escussione)
IL CONTRATTO DI RETE
RETI, CONTRATTI, DISTRETTI: CONFRONTO
LA RETE IN NUMERI
LA RETE IN NUMERI
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato
A. Contratto plurilaterale, almeno bilaterale
B. Contratto con comunione di scopo (scopo-fine)
e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
C. Scopo-mezzo: il programma comune
Il contratto di rete è dunque un contratto tipico plurilaterale a comunione di scopo.
Valutazione del mercato sulla base delle informazioni disponibili (marketing in relazione al prodotto/servizio, rischio paese, stabilità del mercato, sistema giuridico, questioni legate alle tipologie contrattuali, rapporti con la PA, etc.)
Valutazione della modalità di ingresso appropriate (esportazione, collaborazione, produzione):
- Indiretta (tramite distributori)
- Diretta (tramite agenti, uffici di rappresentanza, costituzione società' estere)
- Accordi di collaborazione più intensa (franchising; licensing di tecnologie, marchi, etc.; JV)
- Creazione di uno stabilimento produttivo
Messa in sicurezza, per quanto possibile, del proprio patrimonio di proprietà intellettuale
La scelta dello strumento organizzativo:
Mero vincolo contrattuale: agenzia, subfornitura, distribuzione, franchising, etc.
Organizzazione logistica «debole»: il distretto
Organizzazione corporativa «debole»: XXXX, ATI/ATS, consorzio interno; rete
Organizzazione corporativa «forte»: consorzio esterno, società, JV
Contratto di distribuzione: il distributore assume l’obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti forniti dalla controparte (produttore), in cambio delle opportunità di guadagno legate al riconoscimento dell’esclusiva per la rivendita in una determinata zona.
Contratto di subfornitura: un imprenditore si impegna a effettuare, per conto di una impresa (committente di filiera) lavorazioni su semilavorati o materie prime forniti dalla committente; oppure si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati nell'ambito dell'attività della committente in conformità a progetti, know-how, informazioni e conoscenze fornite dalla committente (l. 192/1998).
Contratto di agenzia: una parte, detta agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, detta preponente, verso retribuzione (provvigione), la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742-1753 c.c.).
Contratto di franchising: il franchisor, concede al franchisee, economicamente e giuridicamente indipendente, la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà, industriale o intellettuale, tra cui quelli relativi a marchi, denominazioni commerciali, invenzioni e know how, e di alcuni servizi ( l. 129/2004).
SECONDO CASO: IL DISTRETTO
05/10/1991 | La nozione normativa di distretto . Art. 36 LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317 (in SO n. 60 relativo alla G.U. 9/10/1991) che definisce il distretto come contesto produttivo omogeneo, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, da una peculiare organizzazione interna nonché' dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese. |
11/05/1999 | LEGGE 11 maggio 1999, n. 140 (in GU n.117 del 21/5/1999) che conferma la definizione di cui sopra. |
Art. 1, comma 366, LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 (in SO n. 211 relativo alla G.U. 29/12/2005) Legge finanziaria 2006 che ridefinisce i distretti come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. | |
01/03/1994 | DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE n.722–2183 dell’1/03/1994: Individuazione dei distretti industriali (sulla base dei dati del censimento 1981), ai sensi dell’art. 36 della legge n. 317/1991. |
12/05/1997 | LEGGE REGIONALE PIEMONTE 12 maggio 1997, n. 24 (in B.U.14 Maggio 1997, n. 19) che delinea gli Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte |
La nozione economica e «sociale» di distretto
Origine nelle teorie di Xxxxxxxx (1850 in avanti) Caratteristiche:
• Omogeneità territoriale
• Specializzazione nella produzione di determinati beni
• Cooperazione logistica o strategica (ma anche concorrenza)
Il distretto è un luogo fisico che, per le sue caratteristiche socio-economiche, favorisce forme di spontanea aggregazione fra le imprese che condividono determinati cicli produttivi (es. la ceramica nei distretti romagnoli).
Distretto vs Rete
1. In generale
Il distretto non è frutto di un contratto bensì fenomeno della realtà che la legge delimita e definisce a scopi di agevolazione e incentivazione.
E’ strumento di politica industriale Il distretto ha come obiettivi:
a. accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento
b. migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali
Distretto vs Rete
2. Forma dell’aggregazione
La rete si forma con contratto (ex ante)
Il distretto è identificato in virtù di un atto normativo che circoscrive un determinato territorio (ex post). Può però costituirsi come ente assumendo una forma giuridica (es. consorzio, società)
3. Durata dell’aggregazione
Il contratto di rete indica la durata (altrimenti, a tempo indeterminato)
Il distretto dura finché persistono le condizioni sostanziali della sua esistenza (presenza di complesso di industrie)
Distretto vs Rete
4. Governance dell’aggregazione
La rete può prevedere diverse forme organizzative interne (presenza di un
«organo» che riunisce gli aderenti; presenza di un organo comune;
distribuzione di poteri fra gli organi, etc.)
L’organo comune può essere un partecipante o un soggetto esterno. Il distretto può indicare un soggetto referente/rappresentante
Altrimenti, non ha una governance propria, ma affida il ruolo di referente ad un soggetto/ente esterno, di solito pubblico o esponente di categoria
Distretto vs Rete
5. Soggetti dell’aggregazione
Alla rete possono partecipare imprese iscritte al Registro delle imprese senza vincoli territoriali o di altro genere
Al distretto sono aggregate solo le imprese che fanno fisicamente parte del
distretto
6. Altri profili: pubblicità, struttura finanziaria, responsabilità patrimoniale Per la rete esiste una disciplina apposita
Per i distretti, dipende dalla forma giuridica adottata
IL CONTRATTO DI RETE
RETI E ATI, RETI E CONSORZI: CONFRONTO
QUALE STRUMENTO?
La scelta dello strumento organizzativo:
- Mero vincolo contrattuale: agenzia, subfornitura, distribuzione, franchising, etc.
- Organizzazione logistica «debole»: il distretto
- Organizzazione corporativa «debole»: XXXX, ATI/ATS, consorzio interno; rete
- Organizzazione corporativa «forte»: consorzio esterno, società, JV
TERZO CASO: ATI/ATS
12/04/2006 | La nozione normativa di ATI . Art. 3, comma 20, DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 0000, x. 000 , (xx SO n. 107 relativo alla G.U. 2/5/2006) che definisce "raggruppamento temporaneo" un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. |
12/04/2006 | Art. 34, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 0000, x. 000 , (xx SO n. 107 relativo alla G.U. 2/5/2006) che ammette a partecipare alle gare di appalto pubblico i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) (cioè imprenditori, società consorzi), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti |
12/04/2006 | Art. 37, DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 0000, x. 000 , (xx SO n. 107 relativo alla G.U. 2/5/2006) che definisce e disciplina le diverse forme di ATI |
Le tipologie di ATI
NEL CASO DI LAVORI
Raggruppamento temporaneo di tipo verticale: riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente (attività disomogenee).
Raggruppamento di tipo orizzontale: riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria (attività omogenea)
NEL CASO DI SERVIZI
Raggruppamento di tipo verticale: raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
Raggruppamento di tipo orizzontale: gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione
Le tipologie di ATI
NEL CASO DI LAVORI o NEL CASO DI SERVIZI
Raggruppamento misto: raggruppamento verticale di concorrenti in cui la capofila è costituita da un raggruppamento orizzontale e le mandanti sono anche esse costituite da uno o più raggruppamenti orizzontali
ATI vs Rete
1. In generale
L’ATI è una forma cooperazionale occasionale e temporanea che ha una finalità specifica, cioè partecipare ad appalti pubblici riunendo insieme imprese che, singolarmente, non sarebbero in grado di raggiungere i requisiti richiesti per la partecipazione al bando
Anche la rete è una forma contrattuale che permette di partecipare ad appalti pubblici; tuttavia non è limitata soltanto alla partecipazione ad appalti pubblici (art. 34, comma 2, lett. e bis, d.lgs. 163/2006)
ATI vs Rete
2. Forma dell’aggregazione
Entrambe le forme aggregative richiedono un contratto, da formarsi in modo solenne (scrittura privata autenticata per ATI; scrittura privata autenticata digitalmente o atto pubblico per la rete).
Nel caso di rete senza soggettività giuridica, è sufficiente anche la scrittura privata firmata digitalmente
3. Durata dell’aggregazione
Il contratto di rete indica la durata (altrimenti, a tempo indeterminato) L’ATI si esaurisce con l’esaurimento dell’appalto
ATI vs Rete
4. Governance dell’aggregazione
La rete può prevedere diverse forme organizzative interne (presenza di un
«organo» che riunisce gli aderenti; presenza di un organo comune;
distribuzione di poteri fra gli organi, etc.)
L’organo comune può essere un partecipante o un soggetto esterno.
Nelle ATI di regola la capofila mandataria assume il ruolo di
referente/rappresentante delle imprese raggruppate.
ATI vs Rete
5. Soggetti dell’aggregazione
Alla rete possono partecipare imprese iscritte al Registro delle imprese senza vincoli
territoriali o di altro genere
All’ATI possono aderire imprese individuali, società, consorzi, società consortili
6. Altri profili: pubblicità, struttura finanziaria, responsabilità patrimoniale
Per la rete esiste una disciplina apposita. Se la rete partecipa ad un appalto, s osservano le regole dettate dall’art. 37 d.lgs. 163/2006 per le ATI
Per le ATI non è prevista alcuna disposizione salvo (art. 37) la regola della assunzione solidale di responsabilità verso la stazione appaltante da parte delle imprese partecipanti. Nelle ATI verticali, le imprese mandanti rispondono solo per la parte riferibile al lavoro di propria competenza
Consorzio vs Rete
1. In generale
Il consorzio storicamente nasce come forma di aggregazione per finalità di limitazione
della concorrenza e di coordinamento fra imprese di uno stesso settore.
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese
Il consorzio può anche essere costituito in forma societaria
La rete è una forma contrattuale di cooperazione dai tratti più estesi:
• collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
• tecnologica
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa
Consorzio vs Rete
2. Forma dell’aggregazione
La rete richiede un contratto in forma solenne (scrittura privata autenticata digitalmente o atto pubblico per la rete); se rte senza soggettività giuridica, è sufficiente anche la scrittura privata firmata digitalmente.
Non è chiaro quale sia la sanzione per il difetto di forma.
Il consorzio deve costituirsi per iscritto a pena di nullità; se in forma
societaria, deve formarsi secondo le (ulteriori) forme richieste per il tipo
Consorzio vs Rete
3. Durata dell’aggregazione
Il contratto di rete indica la durata (altrimenti, a tempo indeterminato)
Il contratto di consorzio indica la durata (altrimenti, massimo dieci anni)
Consorzio vs Rete
4. Governance dell’aggregazione
La rete può prevedere diverse forme organizzative interne (presenza di un
«organo» che riunisce gli aderenti; presenza di un organo comune;
distribuzione di poteri fra gli organi, etc.)
L’organo comune può essere un partecipante o un soggetto esterno.
Consorzio vs Rete
4. Governance dell’aggregazione
I consorzi prevedono al loro interno una struttura organizzativa articolata, la cui definizione è lasciata al contratto.
E’ sempre obbligatoria la presenza dell’assemblea dei consorziati.
Inoltre, si può prevedere:
• un presidente
• un organo amministrativo
• un direttore generale
• uno o più comitati
Consorzio vs Rete
5. Personalità giuridica
La rete può acquistare soggettività giuridica se è dotata di un fondo patrimoniale comune
Non è chiaro se sia indispensabile anche la presenza di un organo comune
ma sembra di no.
Il consorzio non diviene soggetto giuridico autonomo ma centro di imputazione se ha attività esterna
La società consortile è sempre persona giuridica
Consorzio vs Rete
6. Responsabilità patrimoniali
Per la rete-contratto e per la rete-soggetto che non abbiano un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi non sono previste regole particolari. Valgono dunque le regole generali di responsabilità solidale e illimitata dei partecipanti alla rete.
Qualora esista un fondo patrimoniale comune, i beni segregati nel fondo non potranno essere aggrediti dai creditori particolari degli aderenti alla rete. Ma il fondo non rappresenta una limitazione di responsabilità per gli aderenti
Per la rete dotata di fondo patrimoniale e di organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, valgono le regole di favore dettate per i consorzi con attività esterna.
Consorzio vs Rete
6. Responsabilità patrimoniali
Per i consorzi con attività esterna:
• Il fondo risponde in modo esclusivo per le obbligazioni consortili
• i consorziati godono della responsabilità limitata al conferimento
• Per le obbligazioni assunte nell’interesse di singoli consorziati, risponde anche il consorziato interessato