RESPONSABILITA CIVILE
SPAGNOLO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
RESPONSABILITA CIVILE
VADEMECUM PER ORIENTARSI NEL MONDO DELLA R.C.
2005
Settore Ricerca e Formazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sommario
La Responsabilità 4
La Responsabilità civile 5
- Responsabilità contrattuale 6
- Responsabilità precontrattuale 7
- Responsabilità extracontrattuale 8
- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: rapporti e
differenze 9
La Responsabilità extracontrattuale: funzione e presupposti 13
- Responsabilità oggettiva 20
- Responsabilità aggravata .. .. 20
- Responsabilità per fatto altrui 20
- Responsabilità per gli atti compiuti dall incapace 21
- Responsabilità dei genitori 23
- Responsabilità degli insegnanti 25
- Responsabilità dei datori di lavoro 27
- Responsabilità connesse con una situazione di proprietà, uso
e custodia 29
Danno cagionato da cose in custodia .... 29
Danni cagionati dall uso di strade 31
Danno cagionato da animali 36
Danni derivanti da rovina di edifici 38
- Responsabilità per l esercizio di attività pericolose 39
- Responsabilità nel trattamento dei dati personali 41
- Responsabilità derivante dalla circolazione stradale 43
- Responsabilità del produttore 46
La Responsabilità del professionista 53
- Responsabilità medica 58
- Responsabilità civile dell avvocato 68
- Responsabilità civile del notaio 73
Assicurazione della responsabilità civile 77
- Caratteri generali .77
- Prescrizione ..78
- Clausole loss occurrence e claims made ..79 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 82
- Riferimenti normativi 82
- Infortunio e malattia professionale indennizzabili 83
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 84
Ambito applicativo 85
Rapporti tra azione penale e azione civile 86
Prescrizione e decadenza 88
- D. Lgs. 38 del 23 febbraio 2000 89
Ampliamento soggettivo della copertura assicurativa 89
Infortuni in itinere 90
Indennizzabilità del danno biologico 91
Schemi di sintesi 92
La Responsabilità
La responsabilità è la conseguenza di un comportamento antigiuridico, che comporta il dovere, per il soggetto cui essa è attribuita, di sottostare alla sanzione prevista dall ordinamento.
Al concetto di responsabilità è strettamente collegato quello di illecito, consistente, in termini generali, in qualunque azione od omissione che violi un comando o un divieto.
Dalla diversa natura delle regole violate si distinguono:
ILLECITI CIVILI
ILLECITI PENALI
diversa reazione dell ordinamento
RISARCIMENTO DEL DANNO
PENA E MISURA DI SICUREZZA
La Responsabilità civile
La responsabilità civile consegue alla violazione di un dovere giuridico nell ambito dei rapporti tra privati e comporta la nascita di un obbligazione r isarcitoria volta alla riparazione del pregiudizi subito dal soggetto danneggiato.
Contrattuale
Precontrattuale
Si distingue in
Extracontrattuale
1. Responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di un diritto relativo, ossia nell inadempimento di uno specifico obbligo precedentemente e volontariamente assunto nei confronti di un altro soggetto.
Quando il mancato od inesatto adempimento dipende da cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza etc.), questi è tenuto al risarcimento del danno.
L art. 1218 c.c. stabilisce, al riguardo, una presunzione relativa di responsabilità superabile dal debitore attraverso la dimostrazione della non imputabilità dell inadempimento. In altri termini, il creditore deve limitarsi a provare il fatto storico della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l entità del danno sofferto mentre è onere del debitore provare che l inadempimento è dovuto ad una causa oggettiva a lui estranea (v. caso fortuito, forza maggiore).
2. Responsabilità precontrattuale
La responsabilità precontrattuale non presuppone un rapporto giuridico, ma solo un generico obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali.
Sorge nella fase che precede la stipulazione del contratto e la misura dei danni riparabili è diversa da quella dovuta nell ipotesi di inadempimento di un contratto.
L interesse leso, in caso di responsabilità precontrattuale, non è l interesse alla conclusione del contratto, bensì l interesse a non ricevere menomazioni patrimoniali dal fatto di svolgere t rattative contrattuali inutili (interesse negativo).
Il danno r isarcibile , quindi, comprende: le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (cd. danno emergente ); il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (cd. lucro cessante).
La dottrina dominante riconduce tale responsabilità all alveo della responsabilità extracontrattuale.
1. Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
La responsabilità extracontrattuale consegue ad un illecita condotta umana che determina in capo ad un terzo un danno ingiusto; essa consegue alla violazione dell obbligo generale del nem inem laedere (cioè dell obbligo di non arrecare danno ad altri consociati).
Gli elementi dell illecito extracontrattuale sono: la condotta, commissiva o omissiva ; l elem ento soggettivo (dolo o colpa); il danno ingiusto; il nesso di causalità tra il comportamento ed il danno.
Presupposto della responsabilità extracontrattuale è l imputabilità, in quanto l autore del fatto deve essere capace d intendere e di volere.
Fondamento di tale responsabilità è la colpevolezza, che può comprendere le due distinte ipotesi della colpa e del dolo.
Accanto alla regola generale (art. 2043 c.c.), fondata sul principio della colpa, tuttavia, il nostro ordinamento contiene, nel codice civile (artt. 2047 ss. c.c.) e in talune leggi speciali, ipotesi tipiche di responsabilità extracontrattuale in cui si prescinde dalla colpa (cd. responsabilità oggettiva ) o nelle quali il criterio di imputazione del danno non è mai direttamente la colpa, ma, di volta in volta, l esercizio di un attività pericolosa , (artt. 2050 e 2054 c.c.), la custodia di cose (art. 2051 c.c.), la proprietà di anim ali (art. 2052 c.c.) o di edifici (art. 2053 c.c.) etc.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
E possibile il concorso t ra le due responsabilità quando il comportamento dell agente integri, al tempo stesso, inadem pim ento dell obbligazione assunta e violazione di diritti assoluti dell offeso (es. incidente stradale occorso a terzo trasportato)1.
1 V. Cassazione civile, sez. I I I , 2 6 ottobre 1 9 9 8 , n. 1 0 6 2 9 : I n m ateria di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art . 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo com pongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque r icevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale ( oneroso o gratuito). Consegue che il t rasportato, indipendentem ente dal t it olo del t rasporto, può invocare i prim i due com mi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il com ma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fat to tutto il possibile per evitare il danno. Ove il t rasporto sia avvenuto in base a t it olo contrattuale, con l'azione prevista dall'art. 1681 c. c. - che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. .
Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
a. Capacità
b. Onere probatorio
c. Danno risarcibile
d. Prescrizione
a. Capacità
La responsabilità contrattuale presuppone la capacità di agire2 del soggetto.
La responsabilità extracontrattuale presuppone la
capacità naturale3 dell autore dell illecito.
2 La capacità di agire (art. 2 c.c.) è l idoneità di un soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo diritti soggettivi e ad assumere obblighi, cioè l at t itudine a creare, modificare, estinguere uno o più rapporti giuridici.
Essa si acquista con la m aggiore età (compimento del diciottesimo anno) e si conserva, di regola, fino alla morte.
Per il compimento di alcuni atti di natura particolare, la legge talvolta richiede una differente età (v. art. 2, 2° co. c.c.; l. 977/67; art. 84 c.c.).
Costituiscono limitazioni di tale capacità: l interdizione e l inabilitazione.
La capacità di agire è propria, sia pure entro certi limiti, anche dei soggetti collettivi che la estrinsecano attraverso persone fisiche ad essi legate da un rapporto organico.
3 La capacità naturale si identifica con la capacità di intendere e di volere. Più precisamente, si tratta di quel minim o di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta.
b. Onere della prova
Nella responsabilità contrattuale la prova
dell adempimento grava sul debitore (art. 1218 c.c).
Alla luce di Xxxx. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 135334 il creditore dovrà provare la fonte legale o negoziale del suo diritto e allegare l inadem pim ento del debitore, il quale dovrà provare l eventuale avvenuto esatto adempimento.
Nella responsabilità extracontrattuale , diversamente, l onere della prova è a carico del danneggiato.
4 In particolare, le SS.UU. hanno affermato che in tem a di prova dell inadempim ento di una obbligazione, il creditore che agisca per la r isoluzione contrattuale, per il r isarcim ento del danno, ovvero per l adem pim ento deve soltanto provare la fonte ( negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, lim it andosi alla m era allegazione della circostanza dell inadempim ento della controparte, m entre il debitore convenuto è gravato dell onere della prova del fatto estintivo dell alt rui pretesa, costituito dall avvenuto adem pimento, ed eguale criterio di r iparto dell onere della prova deve r it enersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l adem pim ento, la r isoluzione o il r isarcim ento del danno si avvalga dell eccezione di inadempimento ex art. 1460 c. c. Anche nel caso in cui sia dedotto non l inadem pimento dell obbligazione, m a il suo inesatto adem pim ento, al creditore istante sarà sufficiente la m era allegazione dell inesattezza dell adem pim ento ( per violazione di doveri accessori, com e quello di inform azione, ovvero per m ancata osservanza dell obbligo di diligenza, o per difform it à quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l onere di dim ostrare l avvenuto esatto adempim ento .
In particolare, il danneggiato deve provare: il danno
il nesso causale tra il fatto e il danno il dolo o la colpa dell autore dell illecito
c. Danni risarcibili
Nella responsabilità contrattuale , il risarcimento, se l inadempimento è colposo, è limitato ai soli danni che erano prevedibili al momento in cui l obbligazione è sorta (art. 1223 e 1225 c.c.).
In caso di responsabilità extracontrattuale , diversamente, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza im m ediata e diretta della condotta dell agente (art. 2056 c.c.).
d. Prescrizione
Nella responsabilità contrattuale il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.
Nella responsabilità extracontrattuale , invece, il diritto al risarcimento si prescrive di regola in 5 anni.
LA RESPONSABI LI TA EXTRACONTRATTUALE
La responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) comporta l obbligo di risarcire il danno ingiusto provocato con la propria azione od omissione.
Art. 2 0 4 3 c.c.: Qualunque fat to doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fat to a risarcire il danno .
Funzione della responsabilità extracontrattuale
La responsabilità aquiliana, tradizionalmente intesa quale sanzione repressiva a carico del danneggiante, assume oggi una funzione m eram ente r iparatoria del danno ingiusto provocato al danneggiato.
Quale strum ento di r iequilibrio econom ico del danno, la responsabilità extracontrattuale mira a sollevare il danneggiato dal peso del danno ingiustam ente patito per trasferirlo su chi per legge deve risponderne.
Atipicità dell illecito civile
Gli illeciti civili, a differenza degli illeciti penali, sono atipici in quanto, ai sensi dell art. 2043 c.c., qualunque fatto doloso o colposo cagioni ad altri un danno ingiusto comporta l obbligo risarcitorio5.
Presupposti
a. Fatto doloso o colposo
b. Xxxxx xxxxxxxx
c. N esso di causalità tra il fatto e il danno
d. I mputabilità
5 V. Cassazione penale, sez. V, 1 5 settem bre 1 9 9 3 : L'art. 2043 c. c. delinea una fatt ispecie a st ruttura com plessa, qualificata dall atipicità dell illecito civile ed indifferente all'individuazione del criterio soggettivo di im putazione della responsabilità, poiché tutta la norm at iva civilist ica sui fat t i illecit i è ispirata al principio di equivalenza t ra dolo e colpa in ordine alle conseguenze del fat to dannoso. Pertanto, è irrilevante stabilire, in relazione all'obbligazione risarcitoria, se un illecito, fonte di responsabilità civile olt re che penale, sia im putabile a t it olo di dolo ovvero di colpa, poiché in entram bi i casi sussiste l'obbligo di r isarcire il danno .
a. Fatto doloso e colposo
Il fatto è doloso quando l autore agisce con la coscienza e
volontà di cagionare l evento dannoso.
In particolare, nella struttura del dolo si distinguono due componenti psicologiche: la rappresentazione, cioè la visione anticipata del fatto illecito (m om ento conoscitivo); la risoluzione, seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato (momento volitivo).
Il fatto è colposo, invece, quando l evento dannoso non è voluto, ma è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra colpa: lieve, determinata dalla violazione della diligenza media (art. 1176 c.c.); grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere; lievissima, che si ha quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.
b. Xxxxx xxxxxxxx
E ingiusto il danno che sia:
1. non iure
2. contra ius
1. Danno non iure
Il danno è non iure quando la condotta lesiva non è giustificata dall ordinamento giuridico (inesistenza di una causa di giustificazione).
Tra le cause di giustificazione che escludono l antigiuridicità del fatto vi rientrano:
la legittima difesa (art. 2044 c.c.) lo stato di necessità (art. 2045 c.c.)
il consenso dell avente diritto (art. 50 c.p.) l esercizio del diritto (art. 51 c.p.)
2. Danno contra ius
Il danno è contra ius quando la lesione consiste nella violazione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela da parte dell ordinamento giuridico (diritti assoluti, diritti relativi, possesso, interessi legittimi, chance ed aspettative).
c. Nesso di causalità
Il soggetto è responsabile se l evento dannoso è causalm ente r iconducibile, sia in termini materiali che giuridici, alla sua condotta attiva od omissiva.
1. Causalità materiale
Perché sussista la responsabilità è necessario che la condotta, secondo un giudizio di regolarità causale, costituisca conditio sine qua non dell evento (artt. 40 e 41 c.p.).
Il nesso di causalità è interrotto quando l evento si verifica per il sopravvenire di una causa da sola sufficiente a produrlo (art. 41, 2° co., c.p.) (Es.:ricovero in ospedale di persona ferita e suo decesso causato da incendio del nosocomio).
Concorso del fatto colposo del danneggiato
Se il fatto colposo della vittima ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate (artt. 1227, 1° co. e 2056 c.c.).
Pluralità dei danneggiati
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Chi risarcisce il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della colpa e
dall entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055 c.c.).
2.Causalità giuridica
Sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell illecito (artt. 1223 e 2056 c.c.).
Il danno è considerato dalla giurisprudenza giuridicam ente causato dall illecito quando, pur non essendone conseguenza diretta ed immediata, rientra nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto6.
Non sono risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza (artt. 1227, 2° co. e 2056 c.c.).
6 Cassazione civile, sez. I I I , 2 febbraio 2 0 0 1 , n. 1 5 1 6 : I n caso di lesioni personali cagionate da sinistro st radale attribuibile alla responsabilità di terzi, il danno subito dal coniuge della vit t im a prim aria, che, per solidarietà fam iliare, r inunci alla propria att ività lavorativa per dedicarsi all'assistenza alla vit t im a stessa del sinistro, si configura com e danno da lucro cessante diretto, sia pure di natura conseguenziale, a carico di detto coniuge, che subisce la ingiusta m enom azione della propria sfera patrim oniale. I n tale ipotesi, il nesso di causalità del danno m enzionato r ispetto alla condotta im putabile si pone in term ini di causalità non già materiale, m a giuridica, secondo l'" id quod plerum que accidit " , posto che il conducente dell'autovettura che guidi in m odo im prudente ben può prevedere che la vit t im a della sua condotta sia un padre o una m adre di fam iglia, e che, quindi, le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive ( cosiddetto colpa cosciente) .
Non sono risarcibili, quindi, i danni eziologicamente imputabili ad un comportamento contrario a buona fede del danneggiato.
d. Imputabilità
L imputabilità consiste nella riferibilità del fatto ad una persona capace di intendere e di volere.
Tale capacità, che deve sussistere nel momento in cui viene commesso il fatto, si identifica con l attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta e a decidere autonom am ente il proprio comportamento.
Chi non è imputabile non risponde del danno, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 c.c.).
La responsabilità oggettiva
Il soggetto risponde per i danni riconducibili al suo comportamento a prescindere dal dolo o dalla colpa sulla base del solo nesso di causalità.
Esempi:
Responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.)
Responsabilità del produttore (D.P.R. n. 224/1988) Responsabilità da cose in custodia (art. 2051)
La responsabilità aggravata
Si tratta della responsabilità riconducibile ad un soggetto il quale può liberarsene dando la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno.
Esempi:
Responsabilità dei sorveglianti Responsabilità dei genitori Responsabilità degli insegnanti
La responsabilità per fatto altrui
Rientrano in tale categoria quelle norme (artt. 2047, 2048, 2049 c.c.) che prevedono a carico di un soggetto, legato da un particolare rapporto con il danneggiante, l obbligo legale di risarcire i danni provocati dal fatto illecito del medesimo.
Responsabilità per gli atti com piuti dall incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 c.c.).
Fondamento
Il sorvegliante risponde dei danni provocati dall incapace per colpa propria , ossia per non avere diligentemente sorvegliato l incapace (responsabilità per fatto altrui a t itolo di colpa personale ). L incapace, quindi, è solo lo strumento attivo del danno.
Presupposti dell art. 2 0 4 7 c.c.:
1. Fatto illecito compiuto da soggetto incapace di intendere e di volere;
2. Obbligo di sorveglianza dell incapace.
1. Fatto illecito dell incapace di intendere e di volere
La responsabilità ex art. 2047 c.c. presuppone che il danno sia arrecato dall incapace mediante un fatto obbiettivamente illecito.
Il danno deve colpire un terzo e non l incapace stesso.
2. Obbligo di sorveglianza
L obbligo di sorveglianza sorge o in virtù di un vincolo giuridico (ossia in ragione della qualità, ufficio o specifica attività professionale) o per libera scelta del soggetto il quale accogliendo l incapace nella sua sfera personale e familiare, assume il com pito di prevenire che il comportamento di questi possa arrecare ad altri nocumento.
Prova liberatoria
Il sorvegliante per evitare l imputazione di responsabilità per il fatto illecito dell incapace, ex art. 2047 c.c., deve provare che il fatto dannoso era inevitabile nonostante il diligente esercizio del dovere di sorveglianza o che non è stato possibile impedirlo per legittimo impedimento.
Equo indennizzo
Il danneggiato che non ottiene dal sorvegliante il risarcimento del danno può chiedere che il giudice condanni l incapace a corrispondere un equo indennizzo (art. 2047, 2° co., c.c.)
La responsabilità dei genitori
I genitori o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli m inori non emancipati o delle persone soggette a tutela che abitano con essi, se non provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).
Fondamento
I genitori o il tutore rispondono del fatto illecito del minore a titolo di colpa personale perché rientra nei compiti che la legge gli impone quello di evitare il com pim ento di illeciti da parte dei figli o dei soggetti sottoposti a tutela.
Presupposti:
1 . Danno provocato da m inore non emancipato che sia capace di intendere e di volere o da soggetto sottoposto a tutela.
L art. 2048 c.c. si applica nei soli casi in cui il minore cagioni ad altri un danno xxxxxxxx e non nell ipotesi in cui egli si procuri una lesione.
2 . Rapporto di coabitazione con i genitori o il tutore.
E necessario che il minore sia convivente con il soggetto responsabile.
La coabitazione viene meno quando il minore abbia stabilmente lasciato la casa familiare sottraendosi così ad ogni possibilità di controllo e vigilanza.
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella prova di non aver potuto im pedire il fatto, ossia nella prova di aver impartito una educazione adeguata alle proprie condizioni sociali e familiari e di aver operato una vigilanza adeguata all età e al grado di maturità del soggetto.
La giurisprudenza prevalente7 ritiene che l inadeguatezza dell educazione impartita e della vigilanza esercitata possa essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore.
7 V. tra le altre, Cassazione civile, sez. I I I , 2 9 m aggio 2 0 0 1 , n. 7 2 7 0 : L'inadeguatezza dell educazione im partita e della vigilanza esercitata su un minore, fondam ento della responsabilità dei genitori per il fat to illecito dal suddetto comm esso, può esser r it enuta, in m ancanza di prova contraria, dalle m odalità dello stesso fatto illecito, che ben possono r ivelare il grado di m aturità e di educazione del m inore, conseguenti al m ancato adempim ento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.
La responsabilità degli insegnanti
I precettori e coloro che insegnano un m estiere o un arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, se non provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, 2° co. c.c.).
Fondamento
Gli insegnanti e tutti coloro che per incarico pubblico o privato impartiscono un insegnamento rispondono del fatto illecito dei loro allievi per colpa propria , ossia per non aver osservato il proprio dovere di vigilanza.
Presupposti
1. Fatto illecito dell allievo o apprendista.
L art. 2048, 2° co., c.c. presuppone un fatto illecito, ossia un fatto che procuri danni a un terzo.
Se il danno è procurato dall allievo a se stesso la responsabilità della scuola o dell insegnante ha natura contrattuale (Xxxx. Civ., S.U., n. 9346/02)8.
8 V. Cassazione civile, sez. un., 2 7 giugno 2 0 0 2 , n. 9 3 4 6 : Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, la responsabilità dell'ist it uto scolastico e dell'insegnante non va r icondotta nell'am bito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. .
2. Dovere di vigilanza.
Il dovere di vigilanza varia in relazione al grado di maturazione degli alunni.
La giurisprudenza ritiene che con l avvicinarsi degli alunni all età del pieno discernim ento, l espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva le m isure organizzative idonee ad evitare il fatto illecito.
Occorre la dimostrazione che è stata esercitata una sorveglianza idonea ad impedire il fatto e cioè correlata al grado di prevedibilità di quanto può accadere.
La responsabilità dei datori di lavoro
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro allievi e commessi nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049 c.c.).
Fondamento
L art. 2049 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile.
Il fondamento di tale responsabilità viene rinvenuto nel principio secondo cui chi si appropria dell attività lavorativa altrui deve rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall attività stessa.
Presupposti
1.Rapporto di preposizione
Con il rapporto di preposizione un soggetto si appropria dell attività altrui.
Xxxx va riconosciuto non solo in presenza di un rapporto contrattuale, ma anche effettuale che leghi due soggetti dei quali uno esplichi, in posizione di subordinazione , un attività per conto dell altro, il quale conservi un potere di direzione e di sorveglianza sulla condotta del primo.
2.N esso di occasionalità necessaria tra m ansioni affidate e fatto illecito del preposto
E necessario un collegam ento funzionale tra lo
svolgimento dell incarico e l evento lesivo, nel senso che le mansioni e le incombenze affidate devono aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno9 .
9 V. Cassazione civile, sez. I I I , 2 2 m aggio 2 0 0 1 , n. 6 9 7 0 : La responsabilità indiretta di cui all'art . 2049 c. c. per il fatto dannoso comm esso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegam ento t ra fat to dannoso del dipendente stesso e m ansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, r xxxxxxxx la prova di un vero e proprio nesso di causalità, r isultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di cd. " occasionalità necessaria" , da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determ inato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l' evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato olt re i lim it i delle sue com petenze, o persino t rasgredendo gli ordini r icevuti, purché sem pre entro l'am bito delle proprie mansioni .
Responsabilità connesse con una situazione di proprietà, uso, custodia
Rientrano in tale categoria quelle norme (artt. 2051, 2052, 2053 c.c.) che prevedono a carico di un soggetto che si trova in un rapporto qualificato con la cosa l obbligo di risarcire i danni provocati da quest ultima.
Danno cagionato da cose in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.).
Fondamento
L orientamento prevalente afferma la natura oggettiv a della responsabilità del custode perché, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente l esistenza di un m ero nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Nessuna rilevanza, a tal fine, assume il comportamento del custode, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare l esistenza del fortuito.
Presupposti
1. Rapporto di custodia
Ha la custodia della cosa chi esercita un effettivo potere fisico su di essa, cui inerisce il dovere di controllo e di vigilanza in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
2. Relazione diretta tra cosa in custodia ed evento dannoso
Il danno deve verificarsi nell ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa, anche se provocato da elementi esterni.
Prova liberatoria
Per liberarsi da responsabilità il custode dovrà dimostrare il caso fortuito, ossia l esistenza di una causa im prevista ed inevitabile estranea alla sua condotta (anche il fatto del terzo o la colpa del danneggiato) idonea a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
Danni cagionati dall uso di strade
La Pubblica Am m inistrazione è tenuta alla esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche per evitare danni all utente delle strade.
Tale attività rientra nella piena discrezionalità della P.A.
Limite al potere discrezionale della P.A.
Nell attività di costruzione e manutenzione di opere pubbliche il potere discrezionale della P.A. trova un limite sia nelle norm e di legge , regolamentari e tecniche, sia nelle regole di com une prudenza e diligenza ed, in particolare, nella norma primaria e fondamentale del neminem laedere .
Obblighi della P.A.
In applicazione del principio del neminem laedere la P.A. è tenuta a far si che il bene demaniale non presenti per l utente una situazione di pericolo occulto che dia luogo alla
c.d. insidia o trabocchetto.
Insidia o trabocchetto
L insidia o trabocchetto ricorre quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito:
non visibilità oggettiva del pericolo
non prevedibilità soggettiva dello stesso
Regime giuridico
La giurisprudenza ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all art. 2051 c.c. alla P.A. nel caso in cui sul bene demaniale di sua proprietà non sia possibile , per la notevole estensione e per le modalità di uso generale e diretto degli utenti, un continuo ed efficace controllo idoneo a impedire l insorgere di situazioni di pericolo.
Onere della prova
Il danneggiato ha l onere di provare l esistenza dell insidia ed il nesso causale tra essa ed il danno.
Generalmente, la giurisprudenza non richiede la prova della colpa dell ente proprietario o concessionario della strada, ritenendola in re ipsa.
Insidia e concorso di colpa del danneggiato
La giurisprudenza ha per lungo tempo ritenuto inapplicabile il concorso di colpa del danneggiato all ipotesi di responsabilità della P.A. per i danni da insidia ritenendo l art. 1227 c.c. espressione del principio di autoresponsabilità.
Si è affermato, infatti, che il fatto è imputabile o integralmente alla P.A. o al danneggiato senza che, in quest ultimo caso, egli abbia diritto ad alcun tipo di risarcimento.
La giurisprudenza recente ha sostenuto, invece, l applicabilità dell art. 1 2 2 7 c.c. all ipotesi di insidia in quanto la norma non sarebbe espressione del principio di autoresponsabilità, ma del principio di causalità per cui al
danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (Xxxx. Civ., n. 17152/02)10.
Danni ad utenti di autostrade
La giurisprudenza ha ritenuto inapplicabile l art. 2 0 5 1
c.c. nei confronti della P.A. proprietaria dell autostrada o del concessionario della medesima, poiché l estensione dell autostrada è tale da non consentire una vigilanza e un controllo idonei ad evitare l insorgenza di situazioni di pericolo.
Il danneggiato potrà agire per il risarcimento ex art. 2 0 4 3
c.c. (x. Xxxx. Civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12314).
La responsabilità contrattuale dell ente proprietario o concessionario dell autostrada
Un indirizzo giurisprudenziale più recente ha affermato la
natura contrattuale della responsabilità del gestore in quanto il pedaggio costituisce un prezzo pubblico per la messa a
10Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152: La sussistenza della responsabilità della p. a. per i danni da insidia o t rabocchetto st radale ( cioè per avere colposam ente creato una situazione oggettivam ente pericolosa e soggettivam ente im prevedibile) non è incom patibile con la possibilità che una concorrente condotta colposa della vit t im a contribuisca alla produzione del danno. Ne consegue che l'accertam ento della im prevedibilità del pericolo non esclude a priori l'afferm azione della corresponsabilità del danneggiato, ex art. 1227 comm a 1
c. c. I l relativo accertam ento, tuttavia, è affidato al giudice del m erito, ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato .
disposizione di un bene o di un opera già compiutamente realizzati per fini di interesse generale (Xxxx. Civ., sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298).
Regime giuridico
Il nuovo indirizzo giurisprudenziale afferma che per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è ammissibile l apprezzamento sull effettiva possibilità di controllo e di vigilanza con conseguente configurabilità del rapporto di custodia ex art. 2051 x.x.
X xxx. 0 0 0 0 x.x., xxxxxx, xx applicherà nell ipotesi di situazioni di pericolo im m anente connesse alla struttura dell autostrada .
Si applicherà, invece, l art. 2043 c.c. (insidia) nell ipotesi di situazioni di pericolo provocate dagli utenti o da una repentina e im prevedibile alterazione delle cose , che non consenta all ente proprietario di rimuovere o segnalare la situazione di pericolo.
Cassazione Civile n. 19653/2004 e art. 2051 c.c.
La S.C. con sentenza n. 19653/04, superando il precedente orientamento, ha affermato l applicabilità generalizzata dell art. 2 0 5 1 c.c. nel caso di bene dem aniale o patrim oniale di notevole estensione , in quanto queste caratteristiche rilevano solo come circostanze che possono assumere rilievo, previa valutazione del caso concreto, ai fini dell individuazione del caso fortuito e cioè dell onere che la
P.A. deve assolvere per sottrarsi a responsabilità ai sensi dell art. 2051 c.c.
La Cassazione, inoltre, con la medesima sentenza, ha affermato che il danneggiato, allorquando invochi la responsabilità di cui all art. 2051 c.c. contro una P.A. per un danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, non è onerato dalla dim ostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente dell evento dannoso e del nesso causale tra esso e la cosa11.
11 Cassazione civile, sez. I I I , 1 ottobre 2 0 0 4 , n. 1 9 6 5 3 : È configurabile, a carico della p. a. ( o del gestore), una responsabilità ex art. 2051 c. c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività ( anche per il t ram it e di pagam ento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi che com unque non è ravvisabile ove si t ratti di edificio. Tali caratteristiche del bene, quando r icorrano congiuntam ente, r ilevano soltanto com e circostanze, le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletam ento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto r iguardo alle peculiarità dell'evento - possono assum ere r ilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p. a. ( o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dim ostrata l'esistenza del nesso causale . (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione alle lesioni riportate da una donna inciampata, lungo il percorso di uscita da un palazzetto dello sport, nella pavimentazione in gomma che presentava una sporgenza anomala non segnalata nè transennata).
Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall animale, sia che fosse sotto la sua custodia , sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 c.c.).
Ambito di applicazione
Tutti gli animali siano essi domestici, randagi o feroci
rientrano nella previsione dell art. 2052 c.c.
Il danno cagionato dalla fauna selvatica , appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato ex legge 27 dicembre 1977, n. 968, è risarcibile alla stregua dei principi di cui all art. 2 0 4 3
c.c. e non in base alla presunzione stabilita nell art. 2052 c.c.
Presupposti:
1.Rapporto di custodia.
Ai sensi dell art. 2052 c.c. è responsabile chi, avendo la piena ed esclusiva disponibilità di fatto dell animale, è in grado di prevenire e controllare i pericoli inerenti all uso.
Se nessun soggetto ha un potere d uso dell animale la custodia incombe sul proprietario.
2. Danno prodotto da fatto proprio dell anim ale .
Il danno deve essere riconducibile a fatto proprio dell animale, secundum o contra naturam , comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell animale a prescindere dall agire dell uom o.
Prova liberatoria
Il custode dell animale può liberarsi da responsabilità fornendo la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno (anche il fatto del terzo o la colpa del danneggiato) che deve presentare i caratteri dell imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità.
Danni derivanti da rovina dell edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di m anutenzione o a vizio di costruzione (art. 2053 c.c.)
Presupposti
1. Danno da rovina di una costruzione
Per rovina si intende qualsiasi disgregazione, sia pure limitata, degli elem enti strutturali della costruzione o degli elem enti accessori in essa stabilm ente incorporati dalla quale possa derivare un danno a terzi.
2. Titolarità del diritto di proprietà sulla costruzione
Responsabile è chi risulta essere proprietario della costruzione al momento del verificarsi del danno.
La norma viene estesa in via analogica a coloro che hanno un diritto reale di godim ento sull edificio, che comporti l obbligo di manutenzione sul medesimo, quale l usufrutto, l uso e l abitazione.
Prova liberatoria
La responsabilità può essere superata solo con la prova che l evento non sia da attribuire a vizio di costruzione o a difetto di m anutenzione e, quindi, con la prova del caso fortuito, della forza maggiore o di altri fatti posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato.
Responsabilità per l esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa , per sua natura o per la natura dei m ezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 c.c.).
Fondamento
La norma si basa sul principio secondo cui chi pone in essere un attività pericolosa deve organizzarla preventivamente secondo m odalità idonee ad evitare che la pericolosità si t raduca in danno. L adozione di tali misure rappresenta lo sforzo di diligenza reputato normale in relazione alle caratteristiche dell attività svolta (se l onere di diligenza non è stato rispettato si presume la colpa del danneggiante).
Presupposti
1. Attività pericolosa
Costituiscono attività pericolose quelle così qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonché quelle che comportano una r ilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati.
Esempi:
Lavori eseguiti su pubblica strada Attività farmaceutica
Produzione e distribuzione di gas in bombole Gara motociclistica
2. Danno derivante dall esercizio di un attività pericolosa
E necessario che il danno sia riconducibile all esercizio
dell attività pericolosa, nel senso della imprescindibilità del rapporto di derivazione del danno dallo svolgimento dell attività .
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella prova positiva di aver adottato tutte le m isure offerte dalla tecnica atte ad im pedire l evento dannoso.
Il fatto del terzo o del danneggiato può produrre effetti liberatori solo se la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra attività pericolosa ed evento.
Natura oggettiva della responsabilità ex art. 2050 c.c.
La Corte di Cassazione con sentenza 4 maggio 2004, n. 8457 qualifica per la prima volta la responsabilità ex art. 2050
c.c. quale responsabilità oggettiva, in cui non rileva la colpa di chi ha posto in essere l attività pericolosa.
Secondo tale impostazione, la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno opera sul piano del nesso eziologico quale causa di esclusione della responsabilità del danneggiante, pari al caso fortuito.
Responsabilità nel trattamento dei dati personali
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano (art. 1 d.lgs.196/03).
Modalità del trattamento (art. 11 d. lgs. n. 196/03) I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
trattati in modo lecito e corretto;
raccolti e registrati secondo scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e se necessario aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
Danni derivanti dal trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali effettuato in violazione delle norme di legge per esso previste comporta l obbligo di risarcire i danni patrim oniali e non patrim oniali ai sensi dell art. 2050 c.c. (art. 15 d. lgs. 196/03)
Prova liberatoria
L aver considerato l attività di trattamento dei dati personali quale attività pericolosa , ai sensi dell art. 2 0 5 0 c.c. , comporta che il danneggiante per liberarsi da ogni responsabilità dovrà dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno.
Misure idonee ad evitare danni
Sono reputate misure idonee ad evitare il danno:
il rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante al titolare del trattamento;
l osservanza delle modalità di trattamento;
il rispetto dei requisiti dei dati di cui all art. 11 d.lgs. n. 196/03;
l osservanza delle disposizioni dei codici deontologici e di buone condotta di cui all art. 12 d.lgs. 196/03.
Responsabilità derivante dalla circolazione stradale
Il conducente di un veicolo senza guida di xxxxxx è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c.).
Presupposti
1. Circolazione del veicolo
Per circolazione deve intendersi il transito, la fermata o la sosta dei veicoli in determinati spazi aperti alla circolazione, a prescindere dalla qualificazione pubblica o privata dell area.
2. Danno derivante da circolazione stradale
Il danno deve presentarsi come conseguenza immediata e diretta del fatto di un veicolo in circolazione e deve intendersi come conseguenza normale della stessa secondo un calcolo di regolarità statistica.
Prova liberatoria
Il conducente deve dimostrare l inevitabilità del fatto dannoso, ossia che il danno si è prodotto per causa esclusiva dell altro conducente o dello stesso danneggiato ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Caso fortuito
Per caso fortuito si intende l avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei com portam enti um ani che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che costituisca l unica causa cui sia ricollegabile l evento.
A titolo esemplificativo, non rientrano nel caso fortuito la presenza di fango, ghiaccio o macchie di olio sul manto stradale.
Scontro tra veicoli
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Per scontro si intende la collisione m ateriale tra veicoli, ossia qualsiasi urto che avvenga sia frontalmente, sia di fianco, sia da tergo tra due veicoli in movimento o tra uno in moto e uno fermo.
La presunzione di eguale concorso a carico dei conducenti opera anche nel caso in cui uno dei veicoli non abbia riportato danni (Corte Cost. n. 205/1972).
Prova contraria
La presunzione è superata ove risulti provata la diversa m isura del concorso ovvero il com portam ento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti (per avere l altro fatto tutto il possibile per evitare il danno ed essersi esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza).
Responsabilità del proprietario, dell usufruttuario e dell acquirente con patto di riservato dominio.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l usufruttuario o
l acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, 3° co., c.c.).
Fondamento
La norma prevede una ipotesi di responsabilità per fatto altrui mirante a rafforzare la garanzia patrim oniale generica del danneggiato, nell ipotesi di non sufficiente solvibilità del conducente.
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella dimostrazione che il veicolo ha circolato contro la volontà del proprietario.
Non basta la prova di un mancato generico consenso all uso del veicolo da parte di altri, ma è necessaria la prova dell adozione dei mezzi idonei ad evitare la messa in circolazione del veicolo stesso.
La responsabilità del produttore
In via contrattuale:
Art. 1490 e ss. c.c. responsabilità contrattuale del
venditore in relazione ai vizi della cosa venduta.
In via extracontrattuale:
Art. 2043 c.c. - responsabilità aquiliana del produttore (con onere della prova a carico del danneggiato);
Artt. 2049 2051 c.c. responsabilità per danni derivanti da errori degli addetti alla fabbricazione o al controllo o da cattivo funzionam ento dei macchinari;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 e D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 25 responsabilità per danni da prodotti difettosi.
Prima del D.P.R. n. 224/88
Contrattuale art. 1490 e ss. c.c.
Extracontrattuale art. 2043 e ss. c.c.
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Il produttore è responsabile del danno cagionato dai
difetti del suo prodotto (art. 1)
Fondamento
La responsabilità del produttore, svincolata dall accertamento della colpa, rappresenta un ipotesi di responsabilità oggettiva . Essa, tuttavia, è temperata dalle prove di esonero di cui all art. 6 D.P.R. n. 224/88.
Definizione di prodotto
Ex art. 2 D.P.R. n. 224/88, come modificato dal D.lgs. n.
25/01, è prodotto:
ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile;
l elettricità;
i prodotti agricoli del suolo e quelli dell allevamento, della pesca e della caccia (anche se non hanno subito trasformazioni).
Definizione di produttore
Ex art. 3 D.P.R. n. 224/88, come modificato dal D.lgs. n.
25/01, è produttore:
il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente;
il produttore della materia prima;
l agricoltore; l allevatore; il pescatore; il cacciatore;
chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;
chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione;
chi si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
Prodotto difettoso
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittim am ente attendere ovvero la sicurezza offerta norm alm ente dagli altri esemplari della stessa serie (art. 5 D.P.R. n. 224/88).
Per giudicare la difettosità bisogna tener conto di tutte le circostanze, tra cui:
il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze;
l uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti ragionevolmente prevedibili;
il tempo in cui il prodotto è messo in circolazione.
Cause di esclusione della responsabilità
Ex art. 6 D.P.R. 224/88 la responsabilità è esclusa se:
il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell esercizio della sua attività professionale;
il difetto è dovuto alla obbligatoria conformità ad una norma giuridica o ad un provvedimento vincolante;
lo stato di conoscenze scientifiche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto difettoso; nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l ha utilizzata.
Onere della prova (art. 8 D.P.R. n. 224/88) Il danneggiato deve provare:
il danno; il difetto;
il nesso causale tra il difetto e il danno.
Pluralità di responsabili
Se più persone sono responsabili del danno tutte sono obbligate in solido al risarcimento (art. 9 D.P.R. n. 224/88).
Per il riparto si fa riferimento alla gravità delle eventuali colpe, alla entità delle conseguenze che ne sono derivate e alla dimensione del rischio riferibile a ciascuno.
Colpa del danneggiato
Ex art. 10 D.P.R. n. 224/88 nell ipotesi di concorso di colpa del danneggiato il risarcimento è diminuito in relazione alla gravità della colpa e all entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto se il danneggiato era consapevole del difetto e del relativo pericolo e ciononostante vi si sia volontariamente esposto.
Danno risarcibile
E risarcibile (art. 11 D.P.R. n. 224/88):
il danno cagionato dalla morte o dalle lesioni personali;
la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato;
il danno a cose per la parte eccedente la misura di 387 euro.
Clausole di esonero della responsabilità
E nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore (art. 12 D.P.R. n. 224/88).
Responsabilità del fornitore
Ex art. 4 D.P.R. n. 224/88 il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell esercizio di un attività commerciale è responsabile quando il produttore non sia stato individuato o abbia omesso di comunicare al danneggiato l identità o il domicilio della persona che gli ha fornito il prodotto.
Prescrizione e decadenza (artt. 13 e 14 D.P.R. n.
224/88)
Il diritto al risarcimento si prescrive in t re anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
Tale diritto è soggetto al termine di decadenza di 1 0 anni
dal giorno della messa in circolazione del prodotto.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
L art. 15 precisa che disposizioni del D.P.R. n. 224/88:
non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi;
non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
La responsabilità del professionista
Il professionista intellettuale
Il professionista intellettuale è colui che esercita un attività, caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all impiego di lavoro manuale, in piena autonomia e con facoltà di scelta dei comportamenti da tenere e dei mezzi tecnici da adottare.
Contratto d opera intellettuale
Si tratta del contratto in forza del quale il professionista assume nei confronti di un altro soggetto l obbligo di eseguire una prestazione il cui contenuto è di natura intellettuale verso il pagamento di un compenso liberamente pattuito o determinato secondo le tariffe e gli usi (artt. 2230 e ss. c.c.).
Elem enti del contratto d opera intellettuale
Carattere intellettuale della prestazione
Discrezionalità del prestatore d opera nell esecuzione della prestazione
L obbligazione assunta è generalmente un obbligazione di mezzi.
Obbligazione di mezzi
Le obbligazioni inerenti l esercizio di un attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, assumendo l incarico, si im pegna a
prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo.
L obbligazione del professionista consiste nel mettere a disposizione del cliente la propria diligenza, perizia e capacità tecnica in vista del raggiungimento di un determinato risultato utile.
Esempio: l avvocato non si obbliga a vincere la causa, bensì a compiere tutti gli atti processuali necessari e a fornire al cliente le conoscenze tecniche che la causa richiede.
Responsabilità del professionista intellettuale
L inadempimento del professionista, non potendo essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, si concretizza nella violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell attività professionale, e cioè nell inosservanza della diligenza prevista dal 2° co. dell art. 1176 c.c.
Onere probatorio
L orientamento tradizionale ritiene che il creditore debba fornire la prova dell inadempimento, del danno e del nesso causale tra inadempimento e danno. Il professionista per liberarsi dalla responsabilità ha l onere di provare la causa dell inadem pim ento a lui non im putabile (forza maggiore, caso fortuito, problemi tecnici di speciale difficoltà).
Tale orientamento va oggi riletto alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Cass. civ., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533. La S.C. ritiene, infatti, che il cliente potrà limitarsi a
fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre il professionista è gravato dell onere della prova del fatto estintivo costitutivo dell avvenuto adempimento o dell esatto adempimento.
In tale prospettiva la distinzione tra prestazioni di facile esecuzione e prestazioni di particolare difficoltà rileva non quale criterio di distribuzione della prova, ma per la valutazione del grado di diligenza, restando a carico del professionista la prova della particolare difficoltà.
Limitazioni di responsabilità
Art. 2 2 3 6 c.c.: Se la prestazione del professionista implicha la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non r isponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave
Tale limitazione, tuttavia, riguarda soltanto i casi di colpa per imperizia. Per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, il professionista risponde, invece, anche solo per colpa lieve, anche nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili12.
12 Da ultimo, v. Cassazione civile, sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427: In relazione alla inosservanza dell'obbligo di espletare la visura dei registri imm obiliari in occasione di una com pravendita imm obiliare, il notaio non può invocare la lim it azione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c. c. con
Problemi tecnici di speciale difficoltà
La nozione di problema tecnico di speciale difficoltà è stata variamente interpretata dalla giurisprudenza.
Un orientamento13 ritiene che la limitazione di responsabilità di cui all art. 2236 c.c. trovi applicazione solo con riferimento ai casi non sufficientem ente studiati o sperimentati dalla scienza o non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire.
Altro orientamento14 estende la nozione di speciale difficoltà a tutti gli interventi che richiedono un abilità superiore a quella professionale media.
r iferim ento al caso di prestazione im plicante la soluzione di problem i tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di im perizia, cui si applica quella lim itazione, m a a negligenza o im prudenza, cioè alla violazione del dovere della norm ale diligenza professionale m edia esigibile ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve .
13 V. Cassazione civile, sez. I I I , 2 febbraio 2 0 0 5 , n. 2 0 4 2 : I n tem a di responsabilità del m edico, la lim it azione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, comma 2, c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o im perizia, m a soltanto per i casi im plicanti r isoluzione di problem i tecnici di particolare difficoltà t rascendenti la preparazione m edia o non ancora sufficientem ente studiati dalla scienza m edica, incom bendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova .
14 V. Cassazione civile, sez. I I , 2 3 aprile 2 0 0 2 , n. 5 9 2 8 La disposizione dell'art. 2236 c. c., secondo cui quando la prestazione professionale im plica la soluzione di problem i tecnici di speciale difficoltà, il professionista non r isponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave, deve intendersi nel senso che l'im pegno intellettuale r ichiesto in tali casi sia superiore a quello professionale m edio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di att ività anch'esse superiori alla m edia; l'onere di dim ostrare la sussistenza di quel " quid
Colpa grave
L orientamento prevalente15 ritiene sussistente la colpa grave nel caso in cui si verifichi la violazione del livello minimo di perizia esigibile dal buon professionista.
La giurisprudenza più recente amplia il concetto di colpa grave facendovi rientrare anche le ipotesi di mancato aggiornamento del professionista o i casi di imprudenza per avere il professionista affrontato il caso senza adeguate cognizioni tecniche.
xxxxxx" che potrebbe com portare una attenuazione della responsabilità incom be in ogni caso sul professionista .
15 V. Cassazione civile, sez. I I I , 1 5 gennaio 2 0 0 1 , n. 4 9 9 : I n tem a di responsabilità professionale la relazione t ra gli art. 1176 e 2236 c. c. è di integrazione per com plem entarità e non già per specialità, cosicché vale com e regola generale quella della diligenza del buon professionista ( art. 1176, comm a 2) con r iguardo alla natura dell'attività prestata, m entre quando la prestazione im plica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norm a dell'art. 2236 c. c., delim it ando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave .
La responsabilità del medico
La responsabilità civile del medico nei confronti del paziente consegue all inadempimento del contratto d opera intellettuale e alla violazione dei doveri inerenti lo svolgimento della professione medica.
Concorso di responsabilità
Sussiste il cum ulo della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale quando l errata condotta professionale del medico, oltre a costituire inadempimento contrattuale, si concretizza in un fatto illecito causativo di una lesione di diritti assoluti del paziente (es. diritto alla vita e alla salute).
Errore di diagnosi e prognosi
L inadempimento può realizzarsi tanto nella fase
diagnostica, quanto nella fase terapeutica.
L errore, infatti, può verificarsi o quando il medico non riconosce a causa di negligenza, imprudenza o imperizia i sintomi di una malattia noti alla scienza ovvero quando non individua le conseguenze prevedibili, sulla base dei dati statistici, della malattia o dell infortunio.
Obbligo di informazione
Il medico è tenuto a fornire al paziente la più completa informazione in ordine alla diagnosi, alla prognosi, alle alternative diagnostico terapeutiche e alle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
Il dovere di informazione rientra tra i doveri accessori all obbligo primario della prestazione medica, il cui adempimento risulta indispensabile ai fini della corretta esecuzione della stessa.
L informazione, propedeutica rispetto all eventuale consenso, dovrà essere chiara, precisa e tener conto della capacità di com prensione e del livello culturale del paziente.
Nel caso di prognosi gravi le informazioni dovranno essere fornite con prudenza e senza escludere elementi di speranza.
Consenso del paziente
Il consenso del paziente deve essere consapevole, completo e libero, ossia non viziato da errore, violenza e dolo.
Il consenso, salvo i casi in cui l intervento sia particolarmente rischioso, non richiede la forma scritta e può dedursi da un comportamento concludente che riveli in maniera inequivoca la volontà di sottoporsi al trattamento sanitario.
Esclusione del consenso
Il consenso non è richiesto tutte le volte in cui il medico si trovi ad intervenire in stato di necessità o urgenza (situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona da lui non volontariamente causata né altrimenti evitabile se non con il trattamento medico) e non sia possibile ottenere la manifestazione di volontà del paziente o dei suoi familiari.
Il consenso non è richiesto, inoltre, in tutti i casi in cui in base ad una valutazione prognostica è certo o è altamente probabile che il paziente, se fosse stato in condizione di esprimere validamente il proprio consenso, avrebbe accettato di sottoporsi al trattamento medico (consenso presunto).
Esempio: Patologia non prevista che si presenta al chirurgo nel corso di un intervento.
N atura dell obbligazione
L obbligazione del medico è generalmente un obbligazione di mezzi.
In alcuni casi, tuttavia, il medico si impegna al raggiungimento di un determinato risultato
Esempi: a) interventi di chirurgia estetica
b) interventi di sterilizzazione
Colpa del medico
La colpa del professionista deve essere valutata in relazione al grado di difficoltà dell intervento che il medico è tenuto ad effettuare sul paziente.
Criteri di valutazione della diligenza
Il medico è tenuto ad un costante aggiornam ento e deve conoscere tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed alla pratica.
La colpa per chi è in possesso del diplom a di specializzazione andrà valutata con riferimento alle cognizioni di cui deve essere in possesso il medico specialista.
L art. 2 2 3 6 c.c. e la speciale difficoltà in am bito medico
La speciale difficoltà in ambito medico è individuata a volte
nel caso insufficientem ente studiato dalla scienza e non dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire, altre volte nel caso che r ichiede un im pegno intellettuale superiore a quello professionale medio.
Responsabilità dell ente ospedaliero
Il rapporto che si instaura tra l ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, ed il paziente ha natura contrattuale.
Contratto di spedalità
La giurisprudenza16 ritiene che l accettazione del malato in ospedale comporti la conclusione di un contratto atipico di spedalità in base al quale la struttura assume nei confronti del paziente oltre all obbligo di cura anche obblighi di protezione e l obbligo di assicurare l efficiente organizzazione della struttura stessa.
Responsabilità autonom a dell ente ospedaliero
Alla luce di quanto detto, è configurabile una
responsabilità contrattuale 17 dell ente ospedaliero per le
16 V. Cassazione civile, sez. I I I , 1 4 luglio 2 0 0 4 , n. 1 3 0 6 6 : I l rapporto che si instaura t ra paziente e casa di cura privata ( o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagam ento del corrispettivo ( che ben può essere adem piuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S. s.n. o da alt ro ente), insorgono a carico della casa di cura ( o dell ente), accanto a quelli di t ipo " lato sensu" alberghieri, obblighi di m essa a disposizione del personale m edico ausiliario, del personale param edico e dell'apprestam ento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze .
17 V. Cassazione civile, sez. I I I , 2 8 m aggio 2 0 0 4 , n. 1 0 2 9 7 : L ente ospedaliero r isponde a t it olo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione m edica da parte di un proprio dipendente. Tale responsabilità discende dall'art. 1228 c. c., secondo cui il debitore
carenze organizzative di medici, assistenti e personale paramedico.
Tale responsabilità può non essere dovuta ai comportamenti dei singoli facenti parte dell organizzazione ospedaliera, ma far capo alla struttura complessivamente organizzata.
Sono considerati casi di responsabilità autonoma della struttura:
utilizzo di materiale non sterilizzato;
utilizzo di sangue infetto e malattie contratte nei locali della struttura;
imperizia del personale paramedico; scambio o rapimento di neonato; imperfetta ristorazione;
violazione delle leggi sulla sicurezza e in materia sanitaria;
suicidio di paziente affidato al reparto psichiatrico.
Responsabilità solidale tra medico e struttura
Se il danno procurato al paziente è imputabile sia al medico che alla struttura entrambi rispondono in via solidale ex art. 2055 c.c.
che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi .
Responsabilità del medico dipendente
Inizialmente la giurisprudenza, ritenendo il medico che esegue la prestazione estraneo al rapporto contrattuale tra struttura e paziente, qualificava in termini extracontrattuali la responsabilità dello stesso per i danni causati da suoi errori diagnostici o terapeutici.
La giurisprudenza più recente18 supera l orientamento precedente, affermando che il contatto sociale che si instaura tra medico e paziente, connotato dall affidamento che il malato pone sull esercente una professione protetta, sia idoneo a dar vita ad un rapporto di natura contrattuale.
Responsabilità del Primario
La giurisprudenza19 ritiene che il primario, sebbene non possa essere chiamato a rispondere di tutto quanto accade nel suo reparto, non essendo esigibile un controllo analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono, abbia il dovere di inform xxxx sullo stato di ogni paziente ricoverato, di seguirne il decorso e di controllare che le istruzioni dat e dagli altri medici siano corrette ed adeguate.
Tale dovere sussiste anche nel caso in cui il primario abbia affidato il malato ad un m edico sott ordinato, in quanto l affidamento determina la responsabilità del medico affidatario
18 A partire dalla sent. Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
19 Ex multis x. Xxxx. civ., sez. III, 26 maggio 2000, n. 6318.
per gli eventi a lui imputabili che colpiscano il paziente, ma non esim e il prim ario dall obbligo di assum ere le iniziative necessarie per provvedimenti richiesti da esigenze terapeutiche.
Attività d equipe
Nel caso di attività d equipe ciascun componente risponde della propria condotta . La divisione della responsabilità è dovuta alla necessità che ciascuno si concentri sul proprio lavoro, facendo affidam ento sulla professionalità degli altri.
Il principio di affidam ento, tuttavia, non può operare quando il caso concreto presenti elementi tali da rendere prevedibile la negligenza altrui20.
Nell ambito di una equipe medico-chirurgica il m edico in posizione inferiore , che ritenga che il trattamento terapeutico disposto dal superiore costituisca un rischio per il paziente o sia inidoneo alle sue esigenze, è tenuto ad esprimere il proprio dissenso; diversamente, sarà ritenuto corresponsabile dell esito negativo del trattamento terapeutico.
20 X. Xxxx. pen., sez. IV, 18 maggio 2005, n. 18568.
Cliniche private
In passato, la giurisprudenza riteneva che le cliniche private non rispondessero dei danni cagionati ai pazienti assistiti presso le proprie strutture da personale sanitario non dipendente , con il quale il paziente avesse instaurato un rapporto diretto e fiduciario.
La clinica rispondeva solo dei danni derivati dal comportamento colposo dei propri dipendenti e dei danni connessi alla struttura stessa.
La giurisprudenza più recente21 supera tale orientamento, ritenendo che la casa di cura risponde a t it olo contrattuale ex art. 1218 c.c. del danno causato anche nell ipotesi in cui il medico non r isulti inserito nell organizzazione aziendale della casa di cura (Cass. Civ., S.U., 1 luglio 2002, n. 9556).
Onere probatorio
La S.C.22, ai fini della distribuzione dell onere della prova, distinguendo tra prestazione di facile esecuzione e non, ha affermato il principio in base al quale se l intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione (interventi di routine) spetta al medico provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente o che gli esiti peggiorativi siano stati causati da eventi imprevisti o imprevedibili; se, invece, è di
21 Da ultimo, v. Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066.
22 X. Xxxx. 00 marzo 2002, n. 3492; 16 febbraio 2001, n. 2335; 19 maggio 1999,
n. 4852; 4 febbraio 1998, n. 1127; 30 maggio 1996, n. 5005; 16 novembre 1988,
n. 6220.
particolare difficoltà spetta al medico provare la natura complessa della prestazione ed al paziente quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inadeguate.
Di recente, tuttavia, la Cassazione23, allineandosi alla sentenza delle S.U. del 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di onere della prova dell inadempimento e dell inesatto adempimento e mutando l orientamento tradizionale, è giunta ad affermare che:
il paziente che deduce l inesatto adempimento dell obbligazione sanitaria deve provare il contratto e il danno (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie), limitandosi ad allegare l inadempimento del sanitario;
il medico deve provare l esatto adem pim ento. Più precisamente, trattandosi di obbligazione di mezzi, in cui l inadempimento è costituito dal difetto di diligenza nell adempimento della prestazione, il sanitario deve provare che la prestazione professionale è stata eseguita in m odo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
23 X. Xxxx. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297
La responsabilità civile dell avvocato
L avvocato stipula con il cliente un contratto d opera intellettuale che può avere come oggetto:
l espletamento di un mandato alle liti;
la c.d. xxxxxxx operis (es. redazione di un contratto scritto o di un parere).
La responsabilità dell avvocato è per lo più di natura contrattuale.
Può configurarsi, tuttavia, una responsabilità extracontrattuale dello stesso nei confronti dell avversario dell assistito, del suo difensore e di eventuali altri terzi.
Obbligazione di mezzi
Se il contratto ha per oggetto l espletamento di un m andato alle liti l obbligazione dell avvocato si configura come un obbligazione di mezzi e non di risultato.
L avvocato si im pegna a prestare la propria opera in m odo diligente per raggiungere il risultato desiderato, ma non può garantirlo, essendo incerto ed aleatorio l esito del giudizio.
L inadempimento dell obbligazione assunta, pertanto, non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma dalla violazione dei doveri di diligenza , inerenti lo svolgimento dell attività professionale (incuria o ignoranza di norme di legge o violazione del dovere di informare il cliente in ordine alle questioni di fatto e di diritto
che rendano difficoltoso il perseguimento di un determinato interesse).
Obbligazione di risultato
Se il contratto ha per oggetto la redazione di un contratto o la form ulazione di un parere la prestazione dell avvocato consiste in un obbligazione di r isultato, in quanto l opus richiesto realizza di per se stesso l interesse perseguito dal cliente.
In questi casi il m ancato raggiungim ento del r isultato
costituisce inadempimento.
Limitazione di responsabilità
Se la prestazione implica la soluzione di problem i tecnici di speciale difficoltà il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).
I problemi tecnici di speciale difficoltà sono quelli che importano un im pegno intellettuale superiore a quello professionale medio con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di energie anch esse superiori alla media.
La giurisprudenza è solita individuare un problema tecnico di speciale difficoltà :
nell interpretazione della legge;
nella risoluzione di questioni opinabili;
nella necessità di opporsi ad una soluzione che appare pacifica.
Criteri di valutazione
Nel valutare la condotta dell avvocato bisogna tener conto del fatto che egli gode di un ampia discrezionalità nell individuazione della linea difensiva da intraprendere.
Un limite a tale discrezionalità, tuttavia, è rappresentato dal dovere di inform azione del cliente , e cioè dal dovere di rappresentare al proprio assistito la linea difensiva che si intende intraprendere, le possibilità di riuscita della causa, le difficoltà eventuali, i concreti sviluppi dell affare da lui curato e, se del caso, sconsigliargli di intraprendere l azione.
Esempio: l avvocato deve informare il cliente del proprio intendimento di non agire per l intervenuta prescrizione del diritto (x. Xxxx. civ, 29 novembre 1973, n. 3298)
Onere probatorio
L orientamento tradizionale ritiene che il cliente ha l onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione , il danno ed il nesso causale tra danno e inadempimento.
L avvocato, invece, può difendersi provando l im possibilità a lui non im putabile della esatta esecuzione della prestazione.
Tale orientamento va riletto alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Xxxx. Civ., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui:
al cliente spetterà provare il contratto e il danno, limitandosi ad allegare l inadempimento o l inesatto adempimento;
all avvocato, invece, spetterà fornire la prova dell avvenuto adem pim ento o dell esatto adempimento.
Omissione e accertamento del nesso di causalità
La S.C. ha di recente affermato che il rapporto causale tra la condotta del professionista e il danno del cliente sussiste quando l opera dell avvocato, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di successo24.
Il cliente, quindi, potrà ottenere il risarcimento del danno in misura proporzionale alle probabilità di successo nella lite (perdita di chances).
Appello tardivo
Nel caso in cui un avvocato propone tardivamente un atto di appello, il nesso causale tra la condotta colposa dell avvocato e il danno del cliente sussiste solo se si accerta, sia pure in base a criteri probabilistici, che il gravame, se tempestivamente proposto, avrebbe avuto successo.
24 X. Xxxx. civ., 6 febbraio 1998, n. 1286.
Il cliente deve allegare le circostanze che avrebbero portato ad un esito favorevole del giudizio (es. erroneità della pronuncia da impugnare, nuovi documenti o altri mezzi di prova).
Prescrizione
La m ancata interruzione della prescrizione non sempre comporta l obbligo di risarcire i danni, se viene provato che la domanda non aveva possibilità di successo.
In ogni caso, il difensore ha il dovere di informare il cliente della decisione di non interrompere la prescrizione. La violazione di tale dovere può comportare l obbligo di risarcimento dei danni.
La responsabilità civile del notaio
La responsabilità civile del notaio nei confronti del cliente ha natura essenzialmente contrattuale, dal momento che tra le parti sorge un contratto avente ad oggetto l attività che il professionista si impegna a svolgere nell interesse del cliente.
La responsabilità del notaio, diversamente, ha natura
extracontrattuale verso i terzi non destinatari diretti dell atto.
Obblighi
La prestazione del notaio, pur rivestendo i caratteri dell obbligazione di m xxxx e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, il conseguimento dello scopo tipico del negozio divisato dalle parti (Cass. civ, sez. II, 28 gennaio 2003, n. 1228).
Identificazione dei sottoscrittori
L art. 49 della legge notarile dispone che il notaio è tenuto ad identificare i sottoscrittori valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento .
La certezza dell identità della persona non può esser fondata sul mero controllo dei documenti d identità, ma deve essere corroborata dalle indagini che il caso concreto
richiede e, se del caso, dall intervento di due fidefacienti (Xxxx. xxx., sez. I, 19 novembre 1987, n. 85109)
Benefici fiscali
Il notaio è responsabile nei confronti del cliente se non garantisce il trattamento fiscale favorevole.
Rientra tra gli obblighi del notaio, ex art. 1176 c.c., prestare alle parti adeguata assistenza fiscale, informandole dell esistenza in loro favore di eventuali esenzioni fiscali. In assenza di tale informazione, il notaio è responsabile del danno causato al cliente in conseguenza della mancata fruizione dei benefici fiscali, sempre che non sia possibile per il contribuente ottenere la restituzione dell imposta pagata in eccedenza.
La S.C. ha affermato che versa in colpa professionale il notaio il quale provveda alla registrazione di un atto nel termine ordinario previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e non nel più breve termine previsto per il conseguimento di un trattamento fiscale più favorevole (Cass. civ, sez. III, 4 marzo 1981, n. 1254).
Visure ipotecarie e catastali
Rientra tra gli obblighi del notaio, che deve stipulare un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle c.d. visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero per concorde volontà delle parti, dettata
da motivi di urgenza o da altre ragioni (x. Xxxx. civ., sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427).
Rientra tra gli obblighi del notaio anche la preventiva verifica, attraverso le visure, delle risultanze del registro generale, ove il registro particolare non sia aggiornato, salvo che, per il numero elevato di formalità da espletare, ciò costituirebbe un attività eccessivamente onerosa; nel qual caso, tuttavia, il notaio non può senz altro ritenersi esentato dalla consultazione del registro generale, ma è tenuto ad avvertire il cliente che le visure effettuale non sono aggiornate (Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2003, n. 1330).
Obbligo di trascrizione
Il notaio deve curare che la trascrizione di un atto venga eseguita nel più breve term ine possibile ed è tenuto a risarcire i danni in caso di ritardo.
Spetta al giudice di merito, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l esecuzione dell iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare il termine nel quale quell adempimento deve essere eseguito e stabilire se l indugio del professionista giustifichi l affermazione della sua responsabilità verso il cliente (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 566).
Dovere di informazione
Sul notaio grava anche un dovere di inform azione , quale, ad esempio, il dovere di spiegare, qualora le circostanze lo richiedano, gli effetti dell atto e di illustrare il significato di singole clausole ed espressioni (Cass. civ., 26 maggio 1993, n. 5926).
Il coadiutore
Il coadiutore è la persona che viene nominata dalla pubblica amministrazione su proposta del notaio assente o impedito, per esercitare temporaneamente le funzioni notarili nello studio del notaio coadiuvato.
Il notaio coadiuvato risponde in solido con il coadiutore per i danni causati da quest ultimo a coloro che richiedono la prestazione notarile e ai terzi, trattandosi di un rapporto che ha la natura giuridica di mandato con rappresentanza (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1981, n. 3433).
Assicurazione della responsabilità civile
Art. 1917 c.c.
Caratteri generali
Nell assicurazione della responsabilità civile, l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L assicuratore:
ha la facoltà, previa comunicazione all assicurato, di pagare direttam ente al danneggiato l indennità dovuta;
ha l obbligo di pagam ento diretto se l assicurato lo
richiede.
L assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l assicuratore.
Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Art. 2952 c.c.
Prescrizione
diritto al pagamento delle rate di premio | 1 anno | dalle singole scadenze |
altri diritti derivanti dal contratto di ass. | 1 anno | dal giorno in cui si è |
diritti derivanti dal | 2 anni | verificato il fatto su cui il diritto si fonda |
contratto di riassicuraz. |
Nell assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha r ichiesto il r isarcim ento all assicurato o ha promosso contro questo l azione.
La comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Tale disposizione si applica anche all azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell indennità.
Clausole loss occurrence e claims made
Esistono tre diversi criteri idonei a circoscrivere temporalmente l ambito di operatività della garanzia assicurativa:
a) il primo tiene conto della causa originaria del danno (act committed) (art. 1917 c.c.);
b) Il secondo fa riferimento al momento di manifestazione del danno (clausola loss occurrence);
c) Il terzo, infine, utilizzato nelle ipotesi di xxxxxxxx claims made, tiene conto della r ichiesta di r xxxxxxx ento (la clausola in questione rappresenta una deroga all art. 1 9 1 7 c.c., in cui la copertura assicurativa opera con riferimento agli eventi accaduti durante il periodo di validità temporale della garanzia).
Attualmente le polizze di responsabilità civile sono impostate secondo i criteri sub b) e c)
Loss occurrence
E operante la polizza efficace al momento in cui il danno si manifesta anche se la causa originaria dello stesso si sia verificata in precedenza.
Tale criterio è per lo più utilizzato in materia di RCA.
Claims made
La garanzia è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all assicuratore durante il periodo di validità della polizza anche se originate da atti e/o omissioni posti in essere antecedentemente al momento di stipula della polizza.
Tale clausola è solitamente accompagnata:
da un apposita clausola che delim ita tem poralm ente la garanzia (di solito 2 o 3 anni) ai sinistri accaduti in precedenza;
da un apposita clausola che estende la copertura assicurativa anche ai sinistri accaduti durante il periodo di validità della garanzia, ma denunciati successivamente (di solito entro 2 anni dalla risoluzione del contratto); dalla dichiarazione del contraente o dell assicurato con
la quale si attesta di non aver ricevuto in precedenza
nessuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai termini di polizza.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
Riferimenti normativi
X.X. 00 agosto 1935, n. 1765 Costituzione dell I .N .A.I .L.
Il decreto determina il carattere pubblicistico dell assicurazione infortuni e malattie professionali e introduce principi cardine tuttora al centro del sistema;
D.P.R. 3 0 giugno 1 9 6 5 , n. 1 1 2 4 Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Rende obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare i
propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
D.Lgs. 2 3 febbraio 2 0 0 0 , n. 3 8 - Disposizioni in m ateria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Disciplina l indennizzabilità del danno biologico patito dal lavoratore.
Infortunio e malattia professionale
Elementi cost itutivi dell infortunio indennizzabile
1. Infortunio (evento lesivo accidentale);
2. Causa esterna e violenta;
3. Occasione di lavoro;
4. Eventuali conseguenze patrimoniali.
Elem enti cost itutivi della m alattia professionale indennizzabile
1. Riconoscimento della natura professionale della malattia da parte dell I.N.A.I.L.
2. Responsabilità del datore di lavoro per: violazione della normativa antinfortunistica; violazione dell art. 2087 c.c.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Ex art. 1 0 , l assicurazione esonera il datore di lavoro
dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro.
Ex art. 1 1 , l I stituto Assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dall art. 1 0 , salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.
La persona civilm ente responsabile deve, altresì, versare all Istituto Assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell ulteriore rendita dovuta.
La disciplina del D.P.R. n. 1124/65
1. Copre i casi di infortunio e malattie professionali subite dal dipendente in occasione della propria attività lavorativa.
2. Xxxxxxx, in via generale, il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni cagionati da un dipendente ad altri lavoratori, ad eccezione dei casi nei quali l infortunio o la malattia siano imputabili a reati perseguibili d ufficio commessi:
dallo stesso datore di lavoro;
da altri dipendenti preposti alla direzione o alla
sorveglianza del lavoro;
da qualsiasi altro dipendente (Corte Cost. n. 22/67)
Reati perseguibili d ufficio
Omicidio volontario (art. 575 c.p.); Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.); Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
Lesioni personali dolose, che comportino invalidità permanente o una malattia guaribile in un periodo superiore a 20 giorni (art. 582, 1° co., c.p.);
Lesioni gravi o gravissime colpose, quando i fatti siano in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro con
conseguente insorgere di malattie professionali (L. n. 689/81).
Conseguenze
INFORTUNIO
Reato perseguibile d ufficio Condanna penale definitiva Perdita dell esonero
OBBLIGO DI RISARCIMENTO
REGRESSO INAIL
DANNO DIFFERENZIALE
Al datore di lavoro spetta fare fronte:
1) all azione di rivalsa dell I.N.A.I.L.;
2) alle richieste di integrazione del r isarcim ento del danno, rispetto a quanto corrisposto dall I.N.A.I.L., da parte:
dell infortunato;
degli aventi causa dell infortunato (caso morte).
Provvedimenti del giudice penale diversi dalla condanna definitiva
In caso di proscioglim ento istruttorio, archiviazione, sentenza istruttoria , patteggiamento, m orte del reo e amnistia sia l I.N.A.I.L. che il lavoratore possono chiedere l accertamento del fatto- reato in sede civile.
Qualora lo stesso venga riconosciuto, l I.N.A.I.L. ha diritto al regresso ed al lavoratore spetta il danno differenziale ovvero la differenza monetaria tra valutazione civilistica del danno e valutazione indennitaria.
Assoluzione del datore di lavoro
L assoluzione del datore di lavoro in sede penale inibisce il ricorso al giudice civile da parte del lavoratore.
Al contrario, l I.N.A.I.L., se non è stata parte del procedimento penale, potrà chiedere l accertamento del fatto- reato in sede civile e svolgere l azione di regresso.
Prescrizione e decadenza dell azione dell I .N .A.I .L.
Ex art 1 1 2 D.P.R. 1 1 2 4 / 6 5 , l azione di regresso dell I.N.A.I.L. si prescrive in tre anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna o di assoluzione del datore di lavoro.
In caso di proscioglim ento istruttorio, archiviazione, sentenza istruttoria o patteggiamento, l azione di regresso dell I.N.A.I.L. deve essere proposta giudizialmente entro il termine di decadenza di tre anni.
Prescrizione del diritto del lavoratore
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore di lavoro è soggetto alla prescrizione di t re anni, a far tempo dalla data di passaggio in giudicato del provvedim ento penale , e al termine di decadenza di t re anni qualora il procedimento penale si concluda per m orte del reo, amnistia o prescrizione del reato.
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Riforma dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali:
1. Am pliam ento soggettivo della copertura assicurativa;
2. Previsione specifica dell infortunio in it inere;
3. Riconoscim ento dell indennizzabilità del danno biologico.
1. Ampliamento soggettivo della copertura assicurativa
Il X.Xxx. 38/00 ha notevolmente ampliato l ambito soggettivo della tutela infortunistica, ricomprendendovi anche:
i lavoratori dell area dirigenziale (art. 4) i lavoratori parasubordinati (art. 5)
gli sportivi professionisti (art. 6)
Con riguardo agli sportivi, va rilevato che l art. 51 L. n. 289/02 ha esteso la tutela infortunistica anche agli sportivi dilettanti (a decorrere dal 1° luglio 2003).
2. Infortunio in itinere
Con la nuova normativa è stato dato riconoscimento legislativo esplicito al c.d. infortunio in it inere , ossia all infortunio occorso al dipendente durante il norm ale t ragitto dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa (art 12).
Principi guida per la risarcibilità dell infortunio in itinere:
a) è necessario che tra il percorso seguito dal lavoratore e l evento sussista un nesso di causalità : il percorso deve essere quello normale tra l abitazione e il posto di lavoro;
b) è necessario che tra l itinerario seguito dal lavoratore e l attività lavorativa sussista un nesso almeno occasionale; ne consegue che l itinerario non deve essere scelto dal lavoratore per ragioni personali e che l evento deve essersi verificato in orari collegabili al lavoro;
c) l uso dell auto privata da parte del lavoratore deve essere necessitato ; al riguardo, bisogna tenere conto degli orari di lavoro e di quelli dei mezzi pubblici: se l orario di lavoro non è compatibile con l uso dei mezzi pubblici, si deve ritenere necessitato l uso dell auto privata, a condizione che la distanza tra abitazione e luogo di lavoro sia apprezzabile;
d) in ordine alla necessità di utilizzare l auto privata, rilevano anche le condizioni personali del lavoratore (es. condizioni fisiche che rendano difficoltoso l uso dei mezzi pubblici).
3. Indennizzabilità del danno biologico
Il X.Xxx. 38/00 estende la garanzia assicurativa al danno biologico (art. 13) che:
a) viene definito come la lesione all integrità psicofisica del lavoratore accertabile mediante una valutazione medico legale;
b) viene indennizzato indipendentemente dalla
capacità di produrre reddito del danneggiato.
Con la riforma è stato, inoltre, modificato il sistema di valutazione e calcolo della rendita per invalidità permanente.
In base all attuale disciplina:
N essun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%;
Indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6 % ed inferiori al 16%;
Indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 1 6 % , di cui una quota per danno biologico e una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Schemi di sintesi
RISARCIMENTI CUI ERA TENUTO IL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 38/00
all I.N.A.I.L. Il valore capitale della rendita erogata
all infortunato o ai suoi aventi causa (artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65)
all infortunato o ai suoi aventi causa:
a) danno biologico
b) danno morale
c) r ivalsa I N PS per il valore della rendita (casi IP>2/3 della totale)
d) danno patrim oniale eccedente la rivalsa INAIL/INPS
e) ogni altro danno dimostrato
RISARCIMENTO CUI E TENUTO IL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N.N38/00
PATRIMONIALE
artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 | RIVALSA INAIL | valore capitale della rendita per IP>16% temporanea spese diverse |
art. 14 L. 222/84 | RIVALSA INPS | valore capitale della rendita per IP>2/3 |
artt. 2043/2087 c.c. | DANNO DIFFERENZIALE (AL DANNEGGIATO) | eventuale differenza tra danno civilistico e rivalsa INAIL |
MORALE
artt. | 2059 | c.c | e | 185 | c.p. | DANNO SPETTAN TE LAVORATORE | AL |
BIOLOGICO
d.lgs. 00/00 | XXXXXXX XXXXX | xxxxxxxxxx XXXXX (xxxxxxxx e valore capitale della rendita) per danno biologico dal 6 al 100% di IP |
art. 2043 c.c. | EVENTUALE DAN NO BIOLOGICO DIFFERENZIALE | danno biologico da temporanea danno biologico per IP da 1 a 5% eventuale differenza tra danno biologico civilisticamente determinato per IP da 6 a 100% |
A cura dell Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
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