Bando per la concessione di contributi selettivi alle opere cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale minoritaria – Anno 2021
Bando per la concessione di contributi selettivi alle opere cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale minoritaria – Anno 2021
Il Direttore Generale
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede che l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
Visto altresì l’articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 220/2016, che prevede anche che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, promuova le attività di internazionalizzazione del settore;
Vista altresì la lettera h) del medesimo comma 1, che prevede che il Ministero conceda contributi per il finanziamento di attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2021, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2021”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b), che assegna euro 5.000.000 per il sostegno alle coproduzioni cinematografiche minoritarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
Visto il decreto 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni;
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0/x 00000 Xxxx XX
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: xxxx-xx-x@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx PEO: xx-xx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54 (di seguito: GBER);
emana il seguente bando
Articolo 1
Oggetto, risorse e definizioni
Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2021, alla produzione di opere cinematografiche di lungometraggio, incluse le opere di ricerca e formazione, realizzate in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale in cui la partecipazione dell’impresa italiana sia minoritaria rispetto alla partecipazione dell’impresa non italiana che possiede la quota più alta di diritti di utilizzazione e sfruttamento sull’opera.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma precedente sono pari ad euro 5.000.000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto di riparto del Fondo citato in premessa, e sono suddivise in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 2.500.000 per ciascuna sessione.
Nel caso le richieste approvate nella prima sessione di valutazione non esauriscano le risorse stanziate, la dotazione finanziaria residua può essere allocata, a giudizio della commissione di cui all’articolo 4, comma 1, nella seconda sessione di valutazione del presente bando.
Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. In particolare, si intende per:
a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura;
b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
c) «film» ovvero «opera cinematografica»: l’opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
d) «opere di ricerca e formazione»: opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000,
ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro
200.000 e diffuse al pubblico congiuntamente:
i. in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali di cui all’articolo 24, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 novembre 2016, n. 220 e relativo decreto attuativo;
ii. mediante fornitori di servizi media audiovisivi lineari ovvero fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, soggetti agli obblighi di cui all’articolo 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ovvero altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all’articolo 14 della legge n. 220 del 2016;
e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
h) «opera puramente finanziaria»: l’opera audiovisiva realizzata in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero in produzione internazionale in cui la partecipazione finanziaria dell’impresa italiana alla realizzazione dell’opera non è proporzionata alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
i. apporto artistico e tecnico;
ii. fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia;
iii. realizzazione dell’opera o di parte di essa sul territorio italiano;
i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di scadenza del presente xxxxx, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le
sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
n) «lungometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
o) «film difficile»: i film che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, possono cumulare aiuti pubblici entro la misura massima del 100% del costo di produzione.
Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
d) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
e) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell’AGCOM.
Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le
spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.
Ai fini del presente bando si intende per:
a) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane, l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull’opera;
b) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;
c) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni.
Articolo 2
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
La richiesta di contributo può essere presentata da un’impresa cinematografica o audiovisiva italiana, anche in associazione con altre imprese cinematografiche o audiovisive italiane, nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale o di compartecipazione internazionale. Le imprese italiane richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) essere, al momento dell’utilizzo del beneficio, soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera cinematografica cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11;
f) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando.
Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, a pena di inammissibilità, ciascuna impresa associata italiana deve possedere i requisiti di cui al comma 2.
Entro la data di richiesta del contributo, l’opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana provvisoria quale opera in coproduzione o compartecipazione internazionale. L’opera inoltre deve rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
a) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull’opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi;
b) le fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione relativo alla quota di proprietà del coproduttore maggioritario sono confermate e certificate, alla data di presentazione della richiesta di contributo, per almeno il 50 per cento della quota maggioritaria medesima.
Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità ovvero di revoca, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all’audiodescrizione e alla sottotitolazione.
Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ai sensi dell’articolo 26 della legge 220/2016 o dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004;
b) che hanno beneficiato del fondo bilaterale Italia – Francia per la produzione;
c) che si qualifichino come opere in produzione internazionale o in coproduzione puramente finanziaria;
d) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
e) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall’italiano ovvero non siano corredate da traduzione in italiano, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 6, del presente bando;
f) i cui diritti disciplinati dall’articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, per la quota riconducibile alle imprese italiane, sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come produttori non indipendenti;
g) per le quali, alla data di scadenza della sessione di valutazione:
i. sia stato richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico o la verifica della classificazione delle opere ai fini della tutela dei minori;
ii. siano state diffuse al pubblico in Paesi diversi dall’Italia;
iii. sia stata richiesta ovvero ottenuta la nazionalità italiana definitiva.
I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con i contributi alla produzione di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e con i contributi alla produzione del Fondo bilaterale Italia – Francia.
Articolo 3
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online DGCOL, disponibile all’indirizzo xxx.xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, di seguito: “piattaforma DGCOL”;
b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o, in caso di domanda presentata in forma congiunta, del capofila. A decorrere dalla relativa data di attivazione
nella piattaforma DGCOL e secondo le modalità ivi previste, la richiesta può essere sottoscritta tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
c) completa della documentazione prevista al successivo comma 3;
d) presentata entro i seguenti termini perentori:
i. prima sessione: dal 10 maggio 2021 al 4 giugno 2021, ore 23.59;
ii. seconda sessione: dal 6 settembre 2021 al 1 ottobre 2021, ore 23.59.
Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve contenere:
a) soggetto;
b) sceneggiatura; in caso di progetti di documentario, trattamento;
c) profilo dei personaggi;
d) in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard;
e) contratto di coproduzione internazionale ovvero deal memo;
f) titolarità dei diritti sull’opera originaria - in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore, dichiarazione ovvero contratto/opzione di acquisto relativa al possesso dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell’opera originaria;
g) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell’opera;
h) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese, secondo le specifiche indicate nella piattaforma DGCOL;
i) relazione artistica del regista e relazione analitica dell’impresa di produzione sull’impianto produttivo del progetto e le potenzialità distributive dell’opera finale;
j) capitale sociale e patrimonio netto dell’impresa richiedente. In caso di domande presentate in forma congiunta, capitale sociale e patrimonio netto di ciascuna delle imprese italiane indicate nell’assetto produttivo;
k) nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda alle precedenti edizioni del presente bando, relazione sulle modifiche apportate al progetto;
l) in caso di progetti riconducibili a più soggetti di nazionalità italiana, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
m) per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL.
I soggetti richiedenti devono altresì allegare:
a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;
b) profilo breve del regista ovvero dei registi e curricula degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura.
I soggetti richiedenti possono presentare:
a) dichiarazioni d’interesse degli interpreti principali a partecipare all’opera;
b) curricula degli altri autori e professionisti individuati, ossia, a titolo esemplificativo, del direttore della fotografia, dell’autore del montaggio, dell’autore della musica, dello scenografo, del costumista;
c) altri materiali artistici quali storyboard, moodboard;
d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell’opera.
Tutti i materiali redatti in una lingua diversa dall’italiano devono essere accompagnati dalla relativa traduzione asseverata ovvero da traduzione e dichiarazione sostitutiva atto notorio rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal produttore italiano che attesti la sua conformità all’atto originario. I soli materiali previsti al comma 3, lett. e), f), h), al comma 4 e al comma 5, lett. a) e b) possono essere presentati anche in inglese, fermo restando che, in caso di documentazione tradotta da altra lingua, tale traduzione sia asseverata ovvero il produttore italiano presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al periodo precedente.
Valutazione delle richieste
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate da un’apposita commissione composta da tre esperti di comprovata qualificazione e professionalità, nominata con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo.
La commissione valuta le richieste di contributo sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 1 allegata:
a) qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 3 del bando;
b) visione e stile del regista e qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera;
c) potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e pubblico potenziale di riferimento;
d) coerenza tra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
e) reciprocità e paesi coproduttori.
I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella tabella 1. Qualora non si raggiunga uno dei citati punteggi minimi, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione agli altri criteri e sotto-criteri del presente bando.
La DGCA svolge l’attività istruttoria delle domande presentate e fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico alla commissione. A tal fine, può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria a verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando nonché ad assicurare un efficace supporto al processo decisionale della commissione.
La commissione provvede ad attribuire i punteggi, a stilare la relativa graduatoria e ad indicare la misura del contributo assegnato.
Misura del contributo e costi ammissibili
L’entità del contributo è determinata dalla commissione sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo. Il contributo massimo non può in ogni caso superare:
a) il 60 per cento dei costi ammissibili;
b) euro 300.000.
Il contributo assegnabile dalla commissione altresì non è inferiore al 70 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario ai sensi della graduatoria approvata dalla commissione.
Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 2 allegata al presente bando, come ulteriormente specificati nell‘apposita modulistica, e che siano:
a) ricollegabili alla quota di produzione delle imprese italiane;
b) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
Non sono ammissibili i costi relativi allo sviluppo e la pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato dei contributi di cui all’articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017 ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 6
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, non prima di sessanta giorni dall’inizio delle riprese e comunque entro dodici mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 4, può richiedere, tramite la piattaforma DGCOL, un acconto del 60% del contributo assegnato. Il termine dei dodici mesi può essere prorogato per una sola volta di 6 mesi per gravi e documentati motivi;
b) la DGCA eroga l’acconto entro sessanta giorni;
c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, l’impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono essere prorogati:
i. previa approvazione da parte della commissione, laddove il progetto di opera cinematografica preveda, sin dalla sua origine, per le sue intrinseche caratteristiche, un periodo di realizzazione maggiore;
ii. per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici della DGCA e l’opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all’articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche” ovvero le specifiche contenute nella piattaforma DGCOL;
ii. il consuntivo dei costi di produzione inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con attestazione di effettività e stretta inerenza all’opera delle spese sostenute dalle imprese di produzione italiane. La certificazione è rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno indipendente iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l’incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale iscritto alla sezione A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale, il firmatario della certificazione deve possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno. L’individuazione del soggetto esterno è effettuata secondo indicazioni fornite dalla DGCA entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando;
iii. il piano finanziario definitivo, inserito nell’anagrafica dell’opera aggiornata, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione, per la quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario, ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
iv. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo per la sola quota italiana;
v. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma DGCOL, relative, fra l’altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
vi. contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dall’articolo 2 del DM 14 luglio 2017 e successive modifiche; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, piano di distribuzione e contratti, ovvero accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica;
vii. in caso di opere di ricerca e formazione, documentazione attestante la diffusione al pubblico secondo i parametri di cui all’articolo 1, comma 4, lettera d), punti i. e ii. del presente bando;
viii. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
ix. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila.
In alternativa a quanto previsto al comma 1, il beneficiario può richiedere l’erogazione dell’intero contributo concesso presentando, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del
contributo di cui al comma 1, lettera c) entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 4. Tale richiesta, a pena di inammissibilità, deve contenere quanto previsto al comma 1, lettera d). Restano valide le proroghe di cui al comma 1, lettera c).
La DGCA eroga il contributo entro novanta giorni dalla consegna della documentazione completa, ad esito positivo dell’istruttoria e comunque solo dopo il riconoscimento della coproduzione o compartecipazione internazionale.
Non si procede all’erogazione degli acconti ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non risulta in regola rispetto agli adempimenti relativi agli incentivi concessi dalla DGCA ai sensi della legge n. 220 del 2016 e ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche.
Nel caso in cui siano assegnati al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000 annui, verrà acquisita l’informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Istituto Luce Cinecittà SpA.
Articolo 7
Limiti d’intensità d’aiuto
1. I contributi di cui al presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all’art. 54, comma 5, del GBER. Tale limite si applica ai costi riferiti alla sola quota italiana.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato:
a) al 60 per cento per le produzioni di cui all’articolo 54, comma 7, lettera a) del GBER;
b) al 100 per cento per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE di cui all’articolo 54, comma 7, lettera b) del GBER e per le opere difficili di seguito indicate:
i. opere di cui all’articolo 1, comma 4, lettere i), j), k), l) del presente bando e opere di animazione che siano state dichiarate dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente bando, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
ii. opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
iii. film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente bando, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
Articolo 8
Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore all’80 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio Economico Europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa.
Tale obbligo si considera assolto anche qualora in detta spesa rientrino obblighi di territorializzazione previsti da altri aiuti pubblici;
b) comunicare tempestivamente alla DGCA, secondo le modalità previste nella piattaforma DGCOL, ogni variazione al progetto presentato e approvato;
c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’opera oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
d) depositare la copia campione dell’opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
e) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l’obbligo di inserire il logo della DGCA nei titoli dell’opera e nei materiali promozionali dell’opera con collocazione, frequenza, durata e dimensioni adeguate a quelle con cui è inserito il logo del produttore medesimo.
Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell’opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’immagine dell’Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell’opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.
Articolo 9
Revoca e decadenza
La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la commissione ritenga che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede richiesta definitiva. Il contributo decade qualora:
a) all’opera non venga approvata la coproduzione o compartecipazione internazionale ovvero non venga riconosciuta la nazionalità italiana in via definitiva;
b) la quota di proprietà delle imprese italiane diventi maggioritaria rispetto alle quote delle imprese non italiane coproduttrici dell’opera;
c) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 2;
d) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all’articolo 6;
e) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 8;
f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
g) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi;
h) non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive ovvero, per le opere di ricerca e formazione, non sia stata effettuata la diffusione al pubblico secondo i parametri previsti dal presente bando.
La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi ammissibili indicati nel preventivo.
In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Articolo 10
Controlli e sanzioni
La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
Articolo 11
Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
Articolo 12
Disposizioni straordinarie per mitigare gli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19 sul settore
Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 si verifichi l’interruzione irreversibile della realizzazione dell’opera e l’assoluta impossibilità di completamento della stessa, in deroga alle disposizioni di cui al presente bando, l’importo del contributo è riconosciuto entro il limite massimo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando che tale contributo e gli altri incentivi e contributi pubblici riconosciuti non possono superare il 100 per cento dei costi effettivamente sostenuti e pagati.
Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, le società beneficiarie di contributi non riescano a rispettare i termini previsti all’articolo 6 del presente bando, ivi incluse le proroghe già esistenti, la DGCA, a richiesta, può concedere ulteriori proroghe di durata ragionevolmente connessa alle specifiche situazioni di fatto determinate dall’emergenza epidemiologica.
Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, le società beneficiarie non riescano a rispettare gli obblighi di territorializzazione della spesa previsti all’articolo 8, comma 1, lettera a), del presente bando, la DGCA, a richiesta, può concedere, ai soli fini del contributo, una deroga a detti obblighi.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX XXXXXX
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT
TABELLA 1 – Criteri di valutazione (Art. 4)
Criteri e sotto-criteri | Punteggio max | |
Finzione e documentari | Animazione | |
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto | 34 | 34 |
1. Qualità della scrittura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, dei dialoghi, e coerenza tra le diverse componenti (idea, struttura, personaggi e dialoghi); | 18 | 12 |
2. Originalità della storia e innovatività del linguaggio narrativo | 16 | 10 |
3. Qualità dell’approccio grafico (per l’animazione) | - | 12 |
B) Visione e stile del regista e qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera | 26 | 26 |
1. Originalità della visione e dello stile del regista e grado di innovazione rispetto al genere cinematografico o audiovisivo | 12 | 12 |
2. Curricula della squadra artistica (sceneggiatura, attori) e tecnica (fotografia, montaggio, scenografia, musiche, costumi) | 8 | 8 |
3. Grado di coinvolgimento di talenti e tecnici di nazionalità italiana nel cast tecnico e artistico dell’opera | 6 | 6 |
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento | 20 | 20 |
1. Individuazione dei pubblici dell’opera e potenziale artistico per la selezione ai festival | 9 | 9 |
2. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali | 9 | 9 |
3. Potenzialità dell’opera di diventare un veicolo di diffusione della creatività, autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero | 2 | 2 |
D) Xxxxxxxx fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere A), B) e C) | 10 | 10 |
1. Congruità del progetto di produzione con il preventivo dei costi e il piano finanziario e livello di copertura finanziaria | 5 | 5 |
Criteri e sotto-criteri | Punteggio max | |
Finzione e documentari | Animazione | |
2. Qualità dei partner coinvolti (coproduttori, investitori, broadcaster, consulenti); | 5 | 5 |
E) Reciprocità e paesi coproduttori | 10 | 10 |
1. Esistenza comprovata di rapporti preesistenti o altra documentazione comprovante l’impegno a instaurare rapporti di reciprocità con il produttore maggioritario | 5 | 5 |
2. Originalità dell’assetto coproduttivo in termini di mancanza di consuetudine coproduttiva e numero di paesi coinvolti | 5 | 5 |
Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 60 punti, di cui almeno:
• 25 punti nel criterio A), e non meno di
o 12 punti nel sotto-criterio A).1 e 9 punti nel sotto-criterio A).2 per progetti di finzione e documentario
o 8 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1, e A).3 e 7 punti nel sotto-criterio A).2 per progetti di animazione
• 16 punti nel criterio B);
• 14 punti nel criterio C)
TABELLA 2– Costo complessivo e costo ammissibile (Art. 5)
A) Scrittura e acquisto diritti
B) Regia
C) Cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
E) Animazione
F) Post-produzione e lavorazioni tecniche
G) Spese varie (non ammissibili)
H) Spese generali (non ammissibili)
ALLEGATO 1
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto……………………………, nato a il
………………………………….., residente in ……………………….., via
………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………………………….., con sede legale in , con codice
fiscale/P.I ………………………………….., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa
• è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
• applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
• rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
• possiede una situazione di regolarità̀ contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• possiede la capacita di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
• non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
• ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
• non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
• non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell’ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
il sottoscritto DICHIARA
• che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale.
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:
• ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
• è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
• non è qualificabile come impresa non europea;
• è qualificabile come produttore indipendente;
• è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile e opera con il codice Ateco 59.11.
IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell’opera finanziata;
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
• che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
• che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell’opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
• che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all’opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
• che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.