Contract
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI. AMBITO TERRITORIALE N 25. COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO.
Articolo 1 – Oggetto del bando di gara.
1. Il presente bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, e al capitolato speciale di appalto, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio “Centro Sociale Polifunzionale per disabili. Ambito Territoriale N 25. Comune di Pomigliano d’Arco”, da qui in poi indicato anche come “CSP”, indetta dal Comune di Pomigliano d’Arco, nella sua qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale N 25, Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 25, con sede in 80038 Pomigliano d’Arco (Na), Corso X. Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Piazzetta S. Xxxxxxxx Xxxxx, Telefono e FAX 0000000000 – 0000000000, sito istituzionale del Comune di Pomigliano d’Arco (Na): xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, nel prosieguo del presente bando di gara indicata anche come stazione appaltante.
2. L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre N.DET7-46-2017 del08/03/2017.
3. Alla procedura di gara per l’affidamento del servizio “CSP” è assegnato il Codice CPV 85311200-4 e il codice CIG 7030964709.
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto.
1. L’ appalto ha per oggetto l’affidamento del Centro Sociale Polifunzionale destinato ad accogliere quindici persone disabili adulte residenti nei Comuni di Pomigliano d’Arco e di Sant’Anastasia, associati nell’Ambito Territoriale N 25.
Articolo 3 – Procedura di affidamento.
1. Per l’aggiudicazione del servizio “CSP”, la stazione appaltante utilizza la procedura aperta di cui all’articolo 60, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, da qui in poi indicato anche come “Codice”.
Articolo 4 – Criterio di aggiudicazione.
1. L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del Codice.
Articolo 5 – Caratteristiche del servizio CSP.
1. Descrizione della struttura: Il Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili (CSP) è una struttura a ciclo semi-residenziale diurno di protezione sociale con funzione di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione a medio livello di integrazione socio-sanitaria. Le modalità di funzionamento e di gestione del CSP prevedono forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle loro famiglie.
2. Attività: Il CSP pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli
utenti. Tutte le attività del CSP sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale:
a) Il CSP organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell’autonomia delle persone disabili. Il CSP deve, altresì, assicurare l’assistenza alle ospiti e agli ospiti nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane.
b) Il CSP accoglie i propri utenti cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Il CSP provvede alla somministrazione dei pasti e al trasporto da casa al Centro e viceversa, dei propri ospiti.
c) Il CSP organizza, di norma, attività di stimolo alla costruzione di reti di auto- mutuo - aiuto, attività di animazione, di socializzazione e culturali in spazi adeguati quali, ad esempio, sala lettura, sala TV, sala giochi di società e da tavolo, cineforum, teatro, ginnastica dolce, oltre ad attività occupazionali e laboratoriali, attività di segretariato sociale e orientamento all’offerta di servizi e prestazioni a favore delle persone disabili, attività di supporto alle funzioni e ai compiti quotidiani delle persone disabili ospiti.
3. Requisiti strutturali: La struttura, con sede nel Comune di Pomigliano d’Arco (Na), deve essere fornita dall’aggiudicatario. La struttura che ospita il CSP deve prevedere:
a) congrui spazi destinati alle attività;
b) una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
c) autonomi spazi per il consumo dei pasti;
d) servizi igienici distinti per uomini e donne e fruibili dalle persone disabili, in misura adeguata al numero degli utenti;
e) un servizio igienico per il personale.
4. Requisiti organizzativi e funzionali: Il CSP è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni dell’Ambito territoriale N 25 favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del CSP. I giorni e gli orari di apertura del CSP, indicati nel presente articolo, possono subire variazioni stabilite dai Comuni dell’Ambito Territoriale N 25 in base alle esigenze degli utenti.
5. Figure professionali:
a) un coordinatore in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: psicologia, sociologia, scienze dell’educazione e della formazione, scienze del servizio sociale;
b) educatore professionale in relazione alle specifiche attività laboratoriali.
c) personale O.S.A. in rapporto di almeno un operatore ogni 7 persone disabili;
d) personale O.S.S. in rapporto di almeno un operatore ogni 5 persone disabili;
e) personale addetto ai servizi di pulizia e alla somministrazione dei pasti;
f) volontari di associazioni di volontariato che per finalità statutarie si occupano di interventi in favore di persone disabili, in attività di supporto e non sostitutive delle funzioni e dei compiti delle figure professionali di cui alle lettere a), b), c) e d);
g) volontari del servizio civile in attività di supporto e non sostitutive delle funzioni e dei compiti delle figure professionali di cui alle lettere a), b), c) e d);
6. Alle figure professionali indicate al punto 5. il concorrente, nella formulazione dell’offerta tecnica, può affiancare altre figure professionali in base al proprio progetto di organizzazione e di implementazione del servizio “CSP”.
7. Utenti: Possono accedere al Centro Polifunzionale dell’Ambito territoriale N 25 quindici persone disabili adulte, di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale N 25, con disabilità lieve certificata dalla Unità di Valutazione Integrata (UVI) del Distretto Sanitario di appartenenza della persona disabile.
8. Ricettività: il CSP può ospitare fino ad un massimo di 15 persone disabili adulte.
Articolo 6 – Autorizzazione della struttura. Documentazione da produrre in sede di gara.
1. La struttura destinata a Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni recate dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 aprile 2014, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 28 aprile 2014.
2. A tale scopo il legale rappresentante del concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve produrre tutta la documentazione richiesta dal suddetto regolamento regionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento della struttura.
3. E’ esentato dal produrre la documentazione di cui al comma 2 il legale rappresentante del concorrente già in possesso di un provvedimento di autorizzazione e/o di accreditamento della struttura rilasciato secondo quanto stabilito dal regolamento regionale n. 4/2014. In tal caso il legale rappresentante del concorrente è tenuto, a pena di esclusione dalla gara, a produrre copia conforme del provvedimento in suo possesso.
Articolo 7 – Luogo di esecuzione dell’appalto.
1. Il servizio CSP deve essere attivato nel Comune di Pomigliano d’Arco, capofila dell’Ambito Territoriale N 25.
Articolo 8 - Durata dell'appalto. Periodi di sospensione della erogazione del servizio CSP. Proroga del contratto di appalto.
1. Il servizio CSP avrà inizio il giorno 2 maggio 2017 e termine il giorno 31 dicembre 2017.
2. Il servizio CSP è comunque sospeso:
- tutti i sabati;
- tutte le domeniche;
- il giorno del santo patrono;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1°maggio, festa del Lavoro;
- il 1°novembre, festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1°gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania.
3. Il servizio CSP è, inoltre, sospeso:
- il 2 novembre, commemorazione dei defunti;
- durante il periodo delle vacanze natalizie;
- l’ultimo giorno di carnevale;
- durante il periodo delle vacanze pasquali.
4. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di modificare, al momento della attivazione del servizio, le date di inizio e fine del servizio CSP, indicate al precedente comma 1.
5. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.
6. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio oggetto di gara, può essere prorogata, dall’amministrazione aggiudicatrice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
7. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
8. La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata minima di tre mesi e una durata massima di sei mesi.
9. L’aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità del servizio aggiudicato.
00.Xx proroga è adottata con determinazione dirigenziale del dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco.
00.Xx caso di rifiuto da parte dell’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il concorrente classificato secondo nella graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare l’affidamento in proroga della erogazione del servizio “CSP”.
12.Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell’esecutore originario di accettare la proroga del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di appalto.
13.Nei casi previsti dai commi 13 e 14 del presente articolo, le spese sostenute dall’amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell’aggiudicatario originario, salvo ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dall’amministrazione aggiudicatrice.
00.Xx contratto di xxxxxxx è stipulato dal dirigente del Settore Affari Sociali per scrittura privata semplice.
Articolo 9 - Importo dell'appalto.
1. L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 108.064,00, I.V.A. inclusa al 5% vale a dire € 102.660,80 al netto di I.V.A. e € 5.403,20 per IVA al 5%.
2. Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.
3. All’aggiudicatario del servizio CSP verrà liquidato il corrispettivo mensile dell’appalto in base al numero effettivo dei giorni di apertura del Centro.
Articolo 10 – Costi della sicurezza del concorrente.
1. I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal concorrente medesimo nella propria offerta economica con l’attestazione del legale rappresentante del concorrente che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara.
2. Ai fini della presente gara si intendono per “costi della sicurezza propri del concorrente” i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dal concorrente, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento; sorveglianza sanitaria; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro e altri costi previsti dalla vigente normativa.
3. L’entità di tali costi è liberamente determinata dal concorrente, non è censurabile da parte della stazione appaltante e non influisce perciò, sull’aggiudicazione e sull’offerta stessa se non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia dell’offerta.
Articolo 11 – Prestazioni prevalenti e prestazioni secondarie del servizio “CSP”.
1. Ai fini della presente gara sono individuate come prevalenti le seguenti prestazioni: a) organizzazione e gestione di attività di animazione e di socializzazione destinate alle persone disabili ospiti del CSP; b) organizzazione e gestione di attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell’autonomia delle persone disabili ospiti del CSP; c) organizzazione e gestione di attività di assistenza, presso il CSP, alle ospiti e agli ospiti nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane; d) organizzazione e gestione di attività di stimolo alla
costruzione e alla implementazione di reti di auto - mutuo – aiuto tra le famiglie o i parenti o i tutori delle persone disabili ospiti del CSP soprattutto in funzione della risoluzione dei problemi di assistenza sociale delle persone disabili legati al cosiddetto “dopo di noi”; e) organizzazione e gestione di attività occupazionali e laboratoriali destinate alle persone disabili ospiti del CSP; f) organizzazione e gestione di attività di supporto alle funzioni e ai compiti quotidiani delle persone disabili ospiti del CSP come, ad esempio, l’igiene della persona.
2. Ai fini della presente gara è stimato nel 60% (sessantapercento) il valore delle prestazioni prevalenti di cui al comma 1 rispetto al valore dell’appalto al netto dell’I.V.A..
3. Ai fini della presente gara sono individuate come secondarie le seguenti prestazioni: a) attività di segreteria e di gestione amministrativa ordinaria del servizio “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili”; b) attività di contabilizzazione interna dei costi di gestione del servizio “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili”; c) attività di trasporto degli ospiti del “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili” dalle loro abitazioni al CSP e viceversa;
d) attività di somministrazione dei pasti a favore degli ospiti del “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili”; e) attività di pulizia della struttura.
4. Ai fini della presente gara è stimato nel 40% (quarantapercento) il valore delle prestazioni secondarie di cui al comma 3 rispetto al valore dell’appalto al netto dell’I.V.A..
Articolo 12 - Lotto unico.
1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, la stazione appaltante precisa che l’affidamento del servizio “CSP” sarà aggiudicato in un unico lotto per il seguente motivo: il progetto assistenziale previsto dal Piano Sociale di Zona è unico per tutte le persone disabili assistite presso il “CSP”. Varie, viceversa, sono le metodologie che vengono utilizzate dagli operatori sociali in riferimento alle fasi dell’ascolto, della definizione di un progetto individuale personalizzato, della presa in carico. La suddivisione in lotti rischia, a parere della stazione appaltante, di creare disparità assistenziale tra le persone disabili che saranno prese in carico dal servizio. Potrebbero crearsi, involontariamente, due o più gruppi di persone disabili assistite con metodologie di intervento diverse che porterebbero, inevitabilmente, alla comparazione tra i diversi piani assistenziali. Tali diversità di metodo possono essere utili nell’ambito di un servizio sperimentale ma non certamente per il servizio oggetto di gara già strutturato secondo le indicazioni recate dalle linee guida della Regione Campania
Articolo 13 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara.
1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, di cui agli articoli 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, di cui al presente articolo del bando di gara, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) gli organismi della cooperazione di cui agli articoli da 2511 a 2545 del codice civile e al Dltcps n. 1577/1947 e successive modificazioni;
h) i consorzi di cooperative di cui all’articolo 27 e seguenti del Dltcps n. 1577/1947 e successive modificazioni e all’articolo 8 della legge n. 381/1991;
i) le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381;
j) le piccole cooperative sociali di cui alla legge 7/8/1997, n. 266;
k) le ONLUS di cui al D.lgs. n. 460 del 4/12/1997 e successive modificazioni;
l) le fondazioni e le associazioni di cui agli articoli da 14 a 32 del codice civile;
m) gli enti di patronato di cui alla legge 30/3/2001, n. 152;
n) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
o) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al D.lgs. 4/5/2001,
n. 207 e alla legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche;
p) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
q) i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI);
r) le società di cui al Titolo V, Libro V, del codice civile (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, altri tipi di società previste dal Titolo V, Libro V, del Codice Civile);
s) le imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 e al Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
t) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si applicano, in tal caso, le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ad oggetto “Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428” nonché le disposizioni recate, per tali soggetti, dal Codice, in quanto applicabili alla presente gara.
3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente bando di gara.
Articolo 14 – Motivi di esclusione.
1. Costituisce motivo di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’articolo 80, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (comma 1, articolo 80, D.lgs. n. 50/2016):
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio delle Comunità europee;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (comma 2, articolo 80, D.lgs. n. 50/2016).
3. Le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4. L’attestazione del requisito di cui all’articolo 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sulla GURI (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sulla GURI, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
5. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara
sulla GURI. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
6. Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all’articolo 80, comma 5 lettera l) del Codice (l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (articolo 80, comma 3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
7. Ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico in una delle seguenti situazioni:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico alla gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
8. Le attestazioni dell’operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 7, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in forma congiunta.
9. Le attestazioni dell’operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 7, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
00.Xx concorrente è escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della pubblicazione del presente bando di gara sulla GURI.
11.Le attestazioni dell’operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 10, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
12.Le attestazioni dell’operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 10, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
00.Xx stazione appaltante esclude l’operatore economico in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 7, 10 del presente articolo.
14.L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’articolo 80, comma 5 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
00.Xx la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 14 del presente articolo sono sufficienti, il candidato non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione al candidato.
00.Xx candidato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal comma 14 del presente articolo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
00.Xx la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
18.Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
19.L’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, in essere dopo la data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla presente procedura di gara.
20.Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli operatori economici che si trovano in tale situazione devono, a pena di esclusione, allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nella quale deve essere attestato il possesso dell’autorizzazione di cui ai periodi precedenti del presente comma. La dichiarazione deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A dell’offerta.
00.Xx applicano al presente articolo le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, approvate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1293 del 16/11/2016 per i casi ivi previsti e in quanto applicabili alla presente procedura di gara.
Articolo 15 – Requisiti di idoneità professionale.
1. Gli operatori economici che partecipano alla gara per l’affidamento del servizio “CSP”, disciplinata dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto, devono essere iscritti, a pena di esclusione, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.
2. Le imprese sociali di cui alla legge n. 118/2005 e al D.lgs. n. 155/2006 devono essere iscritte in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
3. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere iscritte all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante “Istituzione dell’Albo delle società cooperative in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile”.
4. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
5. Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara: a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b), c), e), h), del bando di gara deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
6. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
7. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
Articolo 16 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.
1. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è dimostrato dal concorrente:
a) A pena di esclusione dalla gara, con la presentazione, in originale, di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
b) A pena di esclusione dalla gara, con la presentazione, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, del fatturato globale di impresa relativo agli anni 2014, 2015 e 2016. Il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve indicare distintamente, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 il fatturato globale d’impresa che non può essere inferiore, per l’importo risultante dalla somma dei singoli fatturati dichiarati per gli anni 2014, 2015 e 2016, a pena di esclusione dalla gara, almeno al doppio dell’importo posto a base di gara, al netto dell’I.V.A., ovvero almeno pari a € 205.321,60.
2. Il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara: a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’articolo 13 comma 2, lettere b), c), e), h), del bando di gara deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
3. Le referenze bancarie di cui al comma 1, lettera a), devono essere presentate, a pena di esclusione dalla gara: a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b), c), e), h), del bando di gara le referenze bancarie devono essere presentate dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
Articolo 17 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.
1. Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato dall’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara, mediante la presentazione dell'elenco dei servizi “CSP” prestati in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'erogazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso operatore economico. Considerata la necessità di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in tempi brevi, il concorrente è invitato ad allegare alla domanda di partecipazione i suddetti certificati rilasciati e vistati dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti pubblici presso i quali il servizio “CSP” è stato effettuato e le dichiarazioni dei privati ovvero la autodichiarazione dello stesso concorrente, in mancanza di dichiarazioni dei privati, presso i quali il concorrente medesimo ha effettuato servizi “CSP”. In caso contrario le suddette certificazioni e/o dichiarazioni saranno acquisite in atti dalla stazione appaltante in caso di aggiudicazione del servizio, nella fase di verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara.
2. A pena di esclusione, il legale rappresentante del concorrente deve produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, sotto forma di elenco, nella quale devono essere riportati esclusivamente i servizi “Centro Sociale Polifunzionale per disabili” erogati dal concorrente in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 elencati in modo distinto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3. Il fatturato complessivo dei servizi “CSP” effettuati in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, non può essere inferiore, per l’importo risultante dalla somma dei singoli fatturati dichiarati per gli anni 2014, 2015 e 2016, a pena di esclusione dalla gara, almeno al doppio dell’importo posto a base di gara, al netto dell’I.V.A., ovvero almeno pari a € 205.321,60.
4. Il requisito relativo ai servizi di cui ai precedenti commi deve essere posseduto, a pena di esclusione, dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
5. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b), c), e), h), del bando di gara, il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.
Articolo 18 - Carta dei servizi.
1. In sede di presentazione della documentazione richiesta dal presente bando di gara, il concorrente deve presentare la carta dei servizi del servizio “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili” dell’Ambito Territoriale N 25.
2. La mancata formulazione della carta dei servizi da parte del concorrente, di cui al presente articolo, non comporta la sua esclusione dalla gara ma la mancata attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 25 del presente bando di gara.
3. La carta dei servizi deve essere formulata dal concorrente tenendo conto dei seguenti punti:
1. i criteri e le modalità di accesso al servizio;
2. le modalità di funzionamento del servizio;
3. le regole di comportamento dei cittadini utenti del servizio;
4. le prestazioni e i servizi forniti ai cittadini utenti;
5. i diritti di cittadini utenti del servizio e le relative forme di tutela e garanzia;
6. il progetto assistenziale generale, le finalità, gli obiettivi e le scelte metodologiche;
7. l’organigramma del personale;
8. i criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi;
9. le coperture assicurative;
10.i rapporti con la comunità locale e i servizi territoriali;
11.le forme di integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio su cui insiste il servizio “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili” che garantiscono la realizzazione dei progetti di assistenza individualizzati.
Articolo 19 - Avvalimento.
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 14 del presente bando di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione alla presente gara, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e degli altri requisiti previsti dall’articolo 14 del bando di gara, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
3. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
5. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
6. Fermo quanto stabilito dal presente articolo, si applica all’istituto dell’avvalimento l’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8. In relazione alla presente gara non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara, oggetto del presente bando di gara, sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il contratto di appalto, in caso di aggiudicazione, è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara.
10.Non è consentito all’impresa ausiliaria di andare a sua volta in avvalimento dei requisiti.
Articolo 20 - Cauzioni e garanzie richieste.
1. A pena di esclusione dalla gara, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, al netto dell’I.V.A., vale a dire pari a € 2.053,21, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia, a pena di esclusione, deve avere efficacia per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per altri novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000. Per il presente contratto, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Per il presente contratto, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Per il presente contratto, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per il presente contratto l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
10. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.
11. Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 del presente articolo e dal comma 7 dell’articolo 93 del Codice, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare, congiuntamente alla documentazione qui richiesta, fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’articolo 93, comma 7 del Codice, riportate nel presente articolo, l’operatore economico potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.
12. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzi ordinari non ancora costituiti la cauzione provvisoria dovrà riportare, quali soggetti obbligati, tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione, il GEIE o il consorzio ordinario e dovrà essere sottoscritta da tutti i loro legali rappresentanti.
13. Per i consorzi di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b), c), e), h), del bando di gara, la cauzione provvisoria è prodotta dal consorzio e dai consorziati per cui il consorzio concorre.
14. Si precisa che:
i. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
ii. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
iii. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
15. Nel caso di costituzione della garanzia in contanti, il concorrente deve effettuare il versamento mediante conto corrente bancario da effettuarsi presso il Banco di Napoli, Tesoriere del Comune di Pomigliano d’Arco, intestato a “Comune di Pomigliano d’Arco – Servizio Tesoreria Comunale”, codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il concorrente deve riportare la seguente causale “Cauzione provvisoria gara Centro Sociale Polifunzionale per disabili, Comune di Pomigliano d’Arco” e il codice CIG della gara. In tal caso il concorrente deve indicare nell’offerta il codice IBAN utile ai fini dello svincolo della cauzione provvisoria e la restituzione dei contanti.
Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare al Comune di Pomigliano d’Arco gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Pomigliano d’Arco che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, il Comune di Pomigliano d’Arco potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell’impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che il Comune di Pomigliano d’Arco risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
5. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere resa dal titolare o direttore tecnico per le imprese individuali; da tutti i soci o direttore tecnico per le società in nome collettivo; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le altre società; dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di cui alle lettere d),
e) e q), comma 2, articolo 13 del bando di gara, da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che compongono il raggruppamento o il consorzio ordinario; nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e h), articolo 13, comma 2, del bando di gara, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per cui il consorzio concorre; nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e nel caso di GEIE dai legali rappresentanti delle aggregazioni o dei GEIE e dai legali rappresentanti degli operatori per i quali essi concorrono. Si applicano in questo caso, oltre alle disposizioni recate dal bando di gara e dal Codice, le disposizioni recate dal decreto legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, e dal decreto legislativo 23/07/1991, n. 240 in quanto applicabili alla presente procedura di gara.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo del bando di gara, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.
Articolo 22 – Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Pomigliano d’Arco e la Prefettura di Napoli.
1. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve sottoscrivere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, una dichiarazione, da allegare alla domanda di partecipazione alla gara che deve essere inserita nella busta A del concorrente, con la quale si impegna al rispetto e alla sottoscrizione, in sede di eventuale stipula del contratto, delle clausole previste all’articolo 8 del Protocollo di Legalità sugli appalti di seguito integralmente riportate:
“Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dal Sindaco del Comune di Pomigliano d’Arco con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato da parte dell’autorità di pubblica sicurezza l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. Qualora da qualsiasi Organo o Istituzione dello Stato dovessero pervenire all’appaltante informative dalle quali si evinca che nei confronti dell’appaltatore, pur non sussistendo cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 10 della L. n. 575/65 e successive modifiche, così come riepilogate nell’allegato 1 al D.lgs. n. 490/90, vi siano comunque elementi dai quali si possa desumere il pericolo di collegamento tra l’appaltatore e la criminalità organizzata, il relativo rapporto contrattuale con l’appaltatore verrà risolto. A tale riguardo, l’appaltante interromperà il pagamento delle spettanze dovute e potrà agire per il risarcimento di ogni danno ricevuto.
3. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere resa dal titolare o direttore tecnico per le imprese individuali; da tuti i soci o direttore tecnico per le società in nome collettivo; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le altre società; dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; da tutti i legali rappresentanti delle imprese in caso di RTI, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese o altri soggetti a idoneità plurima costituendi; dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e da tuti i mandanti in caso di RTI, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese o altri soggetti a idoneità multipla, costituiti.
4. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara e inserita nella Busta A del concorrente.
5. Mediante l’accettazione delle clausole sancite nel protocollo di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte
le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara. Pertanto, in caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo del bando di gara, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.
Articolo 23 – Soccorso istruttorio.
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura non inferiore a € 513,30 pari al 0,5% del valore della gara calcolato sull’importo posto a base di gara dal presente bando di gara, al netto dell’I.V.A..
3. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla gara.
4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo, ma non applica alcuna sanzione.
6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Articolo 24 - Criterio di aggiudicazione. Valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
1. L’aggiudicazione del contratto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice, valutabile in base ai seguenti criteri che vengono indicati nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita dalla stazione appaltante: 1) offerta tecnica e 2) offerta economica;
2. Il punteggio massimo attribuibile alle offerte è pari a 100 punti di cui 90 punti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica e 10 punti all’offerta economica.
3. I criteri di valutazione delle offerte dei concorrenti sono raggruppati nelle macro categorie “Qualità del servizio”, punteggio massimo attribuibile 55 punti, “Qualità organizzativa”, punteggio massimo attribuibile 35 punti e “Qualità economica”, punteggio massimo attribuibile 10 punti.
4. Le macro categorie di cui al comma 3 sono state individuate con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1079 del 15 marzo 2002
recante “Indirizzi ai comuni per la selezione di soggetti del terzo settore ai fini della gestione della rete integrata di interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328/2000”.
5. Nella tabella 1 vengono riportati i criteri di valutazione e i punteggi corrispondenti in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell’offerta tecnica del concorrente.
6. Nella macro categoria “Qualità economica” vengono individuati i criteri in base ai quali sarà attribuito il punteggio all’offerta economica dei concorrenti.
QUALITA’ DEL SERVIZIO (MASSIMO PUNTI 55).
Tabella 1
1) Piano socio-assistenziale generale destinato alle persone disabili dell’Ambito territoriale N 25, potenziali utenti del Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili (CSP). Il Piano deve essere sviluppato tenendo conto dei seguenti punti: a) il contesto dell’intervento: breve descrizione del contesto territoriale di riferimento, delle caratteristiche e delle problematiche dell’utenza potenziale del CSP. Possono essere citati eventuali dati, studi, ricerche, esperienze pregresse in base alle quali si decide di articolare il Piano generale di intervento; b) nel Piano generale devono essere descritti le finalità e gli obiettivi del CSP che si intende realizzare tenendo conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara. | Massimo punti 5. |
2) Il Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili proposto dal concorrente. Il concorrente deve descrivere le caratteristiche del CSP che intende realizzare e implementare anche con riferimento al contesto dell’intervento, a buone prassi consolidate, alle esperienze pregresse. Il concorrente, inoltre, deve descrivere e allegare copia cartacea degli strumenti che intende utilizzare per la valutazione dei bisogni delle persone disabili che saranno assistite dal | Massimo punti 5. |
CSP. Il concorrente deve, inoltre, descrivere e allegare copia cartacea del modello del piano individualizzato di assistenza e del piano esecutivo che intende utilizzare in caso di aggiudicazione del servizio. | |
3) Gruppi di auto-mutuo-aiuto. Il concorrente deve descrivere la metodologia di base che intende utilizzare, attraverso il CSP, per la costituzione e la implementazione di gruppi di auto- mutuo-aiuto tra i familiari delle persone disabili che saranno assistite dal servizio oggetto di gara. | Massimo punti 10. |
4) Descrizione degli interventi di sostegno e di formazione dei familiari caregiver. Il concorrente deve elencare e descrivere le azioni e gli interventi che intende attivare a favore dei familiari caregiver delle persone disabili che saranno prese in carico dal CSP. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dei metodi utilizzati per la individuazione del caregiver e del suo coinvolgimento quale soggetto attivo nella realizzazione del piano individualizzato di assistenza. | Massimo punti 10. |
5) Carta dei servizi predisposta dal concorrente. Il concorrente, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di valutazione, deve formulare la carta dei servizi del servizio CSP tenendo conto delle indicazioni riportate all’articolo 18 del bando di gara. | Massimo punti 5. |
6) Descrizione delle attività previste dal Centro Sociale Polifunzionale proposto dal concorrente. | Massimo punti 10. |
Il concorrente deve elencare e descrivere le attività che prevede di realizzare nel CSP secondo le indicazioni di massima fornite dall’articolo 5 del bando di gara. Rispetto alle attività proposte e implementate, il concorrente deve indicare, inoltre, le figure professionali che intende impiegare. | |
7) Descrizione degli interventi finalizzati al coinvolgimento delle famiglie delle persone disabili anche in attività di gestione del CSP. Il concorrente deve elencare e descrivere le azioni e gli interventi che intende realizzare finalizzate al coinvolgimento delle famiglie delle persone disabili nella gestione del CSP allo scopo di migliorare la qualità del servizio. | Massimo punti 10. |
QUALITA’ ORGANIZZATIVA (MASSIMO 35 PUNTI).
1) Personale individuato per la attivazione, la gestione e la implementazione del CSP. Il concorrente deve indicare, tenuto conto di quanto stabilito dal bando di gara, il numero, le figure professionali e l’inquadramento degli operatori che saranno impiegati nella erogazione del servizio. Il concorrente, in riferimento al personale, deve indicare le modalità di selezione, l’impegno orario mensile e giornaliero di ogni figura professionale, gli eventuali interventi di formazione e/o aggiornamento previsti, le turnazioni, il rapporto stimato operatore/persone disabili da assistere tenendo conto anche dell’impiego di volontari. Il concorrente, ai fini della attribuzione del punteggio, non deve indicare nominativamente gli operatori né allegare, alla documentazione, i loro curricula purché se ne indichino tutte le caratteristiche utili alla valutazione, in forma di autocertificazione. | Massimo punti 5. |
2) Modalità di raccordo con le famiglie, i Comuni dell’Ambito territoriale N 25 e i soggetti della rete territoriale. Il concorrente deve descrivere le modalità di raccordo che intende mettere in atto tra le famiglie delle persone disabili che saranno prese in carico dal CSP, i Servizi Sociali Professionali Territoriali, l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 25, le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio dell’Ambito Territoriale N 25. Il concorrente, inoltre, deve descrivere i mezzi di comunicazione che intende utilizzare per la implementazione del servizio (numero telefonico dedicato, sito web, altro). Ai fini della valutazione, infine, devono essere indicate le intese eventualmente stipulate con organizzazioni di volontariato con esperienza in attività di assistenza alle persone disabili, che il concorrente intende utilizzare in attività di supporto al CSP. Le attività di supporto non devono assolutamente coincidere o essere sostitutive di attività, prestazioni e competenze che la vigente normativa e il bando di gara attribuiscono alle figure professionali ivi indicate. Le intese eventualmente stipulate, devono essere allegate, dal concorrente, in originale, alla domanda di partecipazione alla gara di appalto. | Massimo punti 5. |
3) Indicazione, nell’ambito delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, delle caratteristiche di un registro degli utenti del CSP con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascuna persona disabile assistita. Il concorrente deve presentare copia cartacea del registro e della cartella personale della persona disabile che intende utilizzare durante la erogazione del servizio. | Massimo punti 5. |
4) Proposte migliorative. Il concorrente deve elencare e descrivere, tenendo conto delle caratteristiche del servizio CSP riportate all’articolo 5 del bando di gara, le proposte migliorative dell’organizzazione e della qualità del servizio CSP oggetto di gara. | Massimo punti 10. |
5) Strumenti e metodologie di monitoraggio e verifica della qualità del servizio. Il concorrente deve elencare e illustrare gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e verifica della qualità del servizio (anche percepita dagli utenti, dai loro familiari e dagli operatori sociali). Il concorrente, inoltre, deve descrivere, in termini generali, con riferimento alle singole attività, i risultati che prevede di ottenere nel periodo previsto dal bando di gara di erogazione del servizio CSP. | Massimo punti 5. |
6) Risorse strumentali e materiali. Il concorrente deve elencare e illustrare le caratteristiche delle proprie risorse strumentali e materiali che intende eventualmente impiegare nella gestione del CSP. | Massimo punti 5. |
QUALITA’ ECONOMICA (MASSIMO 10 PUNTI).
Il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 10 punti, verrà attribuito in sede di gara secondo le seguenti modalità:
- al prezzo offerto più basso verranno assegnati 10 punti, mentre agli altri prezzi verranno assegnati punteggi decrescenti, calcolati in modo inversamente proporzionale al prezzo più basso, secondo la seguente formula:
X = B x 10 (punteggio massimo) A
Dove:
A= Prezzo offerta da valutare; B= Prezzo offerta più bassa;
X= Punteggio attribuito all’offerta.
La somma dei punteggi che saranno attribuiti dalla Commissione di gara, in sede di valutazione delle offerte dei concorrenti, in riferimento alle tre dimensioni di qualità più sopra elencate, non potrà superare i 100 (cento) punti.
Articolo 25 – Commissione di aggiudicazione.
1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice.
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Articolo 26 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
1. Il plico del concorrente, a pena di esclusione, deve contenere l’offerta e la documentazione richiesta dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto (CSA) ed essere trasmesso all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d’Arco (Na), C.A.P. 80038, Xxxxxx Xxxxxxxxx,
x. 0, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno 16/05/2017 a mezzo raccomandata del servizio postale.
2. Il plico deve contenere, a pena di esclusione: 1) una busta contrassegnata con la lettera A recante la dicitura “Documentazione amministrativa”; 2) una busta contrassegnata con la lettera B recante la dicitura “Offerta tecnica”; 3) una busta contrassegnata con la lettera C recante la dicitura “Offerta economica”.
3. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d’Arco (Na),
C.A.P. 80038, Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
4. Il plico, a pena di esclusione, deve essere recapitato, ai fini dell’ammissione alla presente gara, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d’Arco, entro e non oltre l’ora e il giorno stabiliti dal presente bando di gara.
5. Ai fini della ammissibilità del concorrente alla gara oggetto del presente bando di gara, farà fede la data e l’ora apposte sul plico dagli addetti all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d’Arco.
6. Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
7. Il plico contenente le tre buste e ciascuna delle tre buste stesse, a pena di esclusione, devono essere sigillate e controfirmate, dal legale rappresentante del concorrente, sui lembi di chiusura. La sigillatura del plico e delle tre buste in esso contenute, a pena di esclusione, deve essere effettuata con ceralacca o mediante
striscia adesiva, recante timbri e firme del legale rappresentante del concorrente. Non è ammessa, a pena di esclusione, la chiusura del plico e delle buste in esso contenute, mediante punti metallici. Ai fini dell’ammissione del plico e delle buste in esso contenute, è necessario apporre l’eventuale ceralacca o striscia adesiva sul lembo apribile delle buste, purché gli altri lembi delle medesime siano perfettamente resi ermetici dal fabbricante e pertanto non facilmente apribili, senza recare evidente traccia di manomissione. In caso di utilizzo di ceralacca non è necessaria l’apposizione di sigilli.
8. All’esterno del plico, a pena di esclusione, dovrà essere scritto in modo chiaro e ben leggibile l’indirizzo, la ragione sociale del mittente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER PERSONE DISABILI. AMBITO TERRITORIALE N 25. COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO”.
9. L’offerta deve essere redatta secondo criteri e modalità contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara.
00.Xx precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà motivo di esclusione del concorrente dalla gara.
00.Xx precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Articolo 27 – Offerte anormalmente basse.
1. Secondo quanto stabilito dall’articolo 97, comma 3 del Codice, la stazione appaltante dichiara anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
2. In tal caso la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
3. La commissione giudicatrice procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’articolo 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.
Articolo 28 – Procedura di aggiudicazione.
1. La commissione giudicatrice, il giorno 19 maggio 2017 alle ore 10,00 fissato per l’apertura delle offerte, presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 25, in Pomigliano d’Arco (Na), al Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Piazzetta
X. Xxxxxxxx Xxxxx, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:
a) verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa (“A- Documentazione Amministrativa”), l’offerta tecnica (“B-Offerta tecnica”) e l’offerta economica (“C-Offerta economica”) e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta “A- Documentazione Amministrativa”;
c) all’apertura della busta “B-Offerta tecnica”, per verificare la presenza dei documenti richiesti.
2. Dopo che il Presidente della Commissione giudicatrice avrà verificato la regolarità della documentazione presentata, dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al presente bando di gara e al disciplinare di gara.
3. Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” alla valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti secondo le disposizione recate dall’articolo 24 del bando di gara.
4. La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica e all’apertura delle buste “C-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi e procede ai calcoli dei relativi punteggi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del bando di gara, e al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.
5. A norma dell’articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Commissione giudicatrice procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’articolo 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.
6. La gara viene aggiudicata, in xxx xxxxxxxxxxx, xx concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto.
7. A parità di punteggio il servizio verrà aggiudicato al concorrente al quale sarà stato attribuito, dalla Commissione giudicatrice, il punteggio più alto all’offerta tecnica.
8. In caso di ulteriore parità la Commissione di gara procederà mediante sorteggio pubblico.
9. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
10. L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge e all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.
11. Ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara.
Articolo 29 – Varianti.
1. Non sono ammesse varianti.
Articolo 30 – Divieto di subappalto.
1. L’aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato secondo le disposizioni recate dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica in base alle quali il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. E’ vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.
Articolo 31 - Ulteriori disposizioni
1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del Codice.
2. È facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta.
4. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara.
7. Nei casi indicati all’articolo 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 32 – Chiarimenti.
1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, firmati dal legale rappresentante del concorrente, da inoltrare al seguente numero di fax: 0000000000.
2. I quesiti devono essere inoltrati non oltre la data del 08/05/2017 alle ore 12.00.
3. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
4. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite fino a sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Articolo 33 – Proroga contrattuale.
1. Nelle more dell’espletamento della presente procedura di gara, allo scopo di non interrompere la erogazione del servizio CSP, l’amministrazione aggiudicatrice proroga la gestione del servizio a favore dell’attuale esecutore del servizio.
2. La proroga è adottata con determinazione dirigenziale dal Dirigente del Settore Affari Sociali.
3. I costi della proroga, di cui al presente articolo, per il periodo coincidente con l’inizio stimato del servizio CSP, sono detratti dall’importo a base di gara per il periodo decorrente dal 02/05/2017 qualora la stazione appaltante non ha ancora proceduto, in tale data, alla aggiudicazione provvisoria del servizio.
Articolo 34 – Pubblicazione degli atti di gara.
1. Il presente bando di gara e il capitolato speciale di appalto sono affissi all’Albo pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco e pubblicati integralmente sul sito ufficiale del Comune di Pomigliano d’Arco, sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 35 – Responsabile unico del procedimento.
1. Il Responsabile unico del procedimento di gara è la dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxxx, assistente sociale del Comune di Pomigliano d’Arco, Telefono 0000000000 – Fax 0000000000 - 0000000000 – PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxxxxx D’Onofrio.