ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER
“l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone delle faglie attive e capaci presenti nel territorio del Centro abitato di Pizzoli in provincia de L’Aquila”
TRA
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (P.I. 06838821004) con sede legale in Xxxx - Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 000, rappresentato dal
Feltre (BL)
Presidente pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a
25.01.195
omossis7, in seguito denominato “INGV”;
E
omossisil
Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Pescara) (P.I. 01335970693) con sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx 00, rappresentato dal Direttore pro tempore
alermo (PA) il 23/07/1966
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Pomissis denominato “INGEO”;
, in seguito
congiuntamente “le Parti”:
Premesso:
****
- che con l’Accordo di collaborazione scientifica stipulato il 03/10/2020, ai sensi dell’art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Commissario straordinario e l’INGV, avente ad oggetto “Attività di studio e ricerca per ridefinire le Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci” sono state
realizzate le attività afferenti alla Fase 1 e alla Fase 2 finalizzate alla verifica della presenza delle faglie attive e capaci e alla successiva individuazione, laddove possibile, di Zone di Suscettibilità (ZS FAC) e Zone di Rispetto (ZR FAC);
- considerato che il sopracitato Accordo del 03/10/2020 ha già previsto la suddivisione dei territori oggetto di studio in n. 7 Lotti e che, in particolare, il territorio comunale di Pizzoli è incluso nel Lotto n. 3 (tre);
- Xxxx xxxx, altresì, che in data 19/01/2021 l’INGV ha rimesso la relazione conclusiva degli studi relativi alla Fase 1 e, in data 23/07/2021, quelli relativi alla Fase 2, contenente, per ciascuna FAC, il livello di incertezza nell’individuazione esatta della faglia (distinguendo, laddove possibile, tra faglia certa/definita e faglia incerta), la presenza di tutti gli indizi che hanno consentito di prescrivere un ulteriore livello di approfondimento finalizzato alla definizione della Zona di o viceversa, di escludere la presenza delle faglie e di eliminare le Zone di Attenzione dalla Carta della Microzonazione Sismica di livello 3 (di seguito “MS3”);
- visto l’Accordo di collaborazione scientifica del 12/10/2021, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, tra l’INGV e il Commissario straordinario, per “l’Aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci (FAC)”, finalizzato alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- che, come previsto dall’Ordinanza commissariale n. 119 del 8 settembre 2021, articolo 3, comma 2: “Alle attività necessarie e propedeutiche all’affidamento dei lavori di escavazione, secondo le modalità, le dimensioni e localizzazioni indicate da INGV nel documento Allegato 2 al decreto del
Commissario straordinario n. 391/2021, provvedono le Protezioni civili regionali delle Regioni territorialmente interessate ovvero i Comuni, su indicazione dei Vice-Commissari, adottando tutti i provvedimenti finalizzati a garantire l’urgente esecuzione dell’attività di scavo”;
- che con nota n. 62650 del 07/12/2021 il Commissario straordinario ha comunicato all’INGV che la Regione Abruzzo, per il tramite della Protezione Civile, ha aderito alla suindicata ordinanza e si è reso disponibile ad effettuare i lavori di esecuzione degli scavi paleosismologici;
- Visto l’articolo 10 dell’Ordinanza commissariale n. 123 del 31dicembre 2021, che ha modificato e integrato la predetta Ordinanza n. 119/2021, stabilendo che: “In caso di inerzia o impossibilità manifestata da parte dei predetti Enti, provvede INGV, in luogo dei medesimi, alle attività necessarie e propedeutiche all’affidamento dei lavori di esecuzione”;
- Vista la nota n. 1302 del 20/01/2022, con cui l’INGV - in ragione delle suesposte mutate condizioni di attuazione dall’Accordo - ha manifestato la volontà di procedere ad un rinnovo dell’Accordo con richiesta di poter svolgere le predette attività entro il 30 aprile 2022, salvo necessità di proroga di 60 giorni in caso di difficoltà tecniche o meteorologiche;
- Vista la nota n. CGRTS- 0001842- P- del 26/01/2022, con la quale il Commissario Straordinario, preso atto di quanto richiesto, nelle more del redigendo atto di rinnovo, ha rappresentato l’urgenza di avviare le attività secondo i termini già rappresentati;
- visto il Decreto Commissariale n.113 del 25/02/2022, avente ad oggetto l’Accordo di collaborazione scientifica tra il Commissario straordinario e l’INGV per “L’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito delle analisi paleosismologiche e degli approfondimenti dedicati alle zone di
attenzione delle faglie attive e capaci (FAC) nei Comuni di Norcia (PG) Capitignano (AQ) Montereale (AQ), Pizzoli (AQ), Leonessa (RI), Rieti, Cittaducale (RI), Cantalice (RI) e Rivodutri (RI)”;
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INGV n.20 del 25/02/2022 è stato approvato lo schema dell’Accordo di Collaborazione scientifica del 25 Febbraio 2022 ( di seguito “Convenzione o Accordo commissariale”) tra l’INGV e il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito “Struttura Commissariale”) per l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone delle faglie attive e capaci (FAC) nel territorio oggetto del presente Accordo già identificato nel Lotto n. 3 (tre) al fine di garantire la massima sicurezza possibile del processo di ricostruzione dopo gli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016;
- che, come previsto dall’Ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017, il Dipartimento INGEO hanno già svolto, in materia di studio delle Faglie Attive e Capaci (FAC), attività di ricerca e di MS3 nel territorio ricompreso nel territorio oggetto del presente Accordo i cui risultati apporterebbero un contributo scientifico importante agli studi richiesti dalla Struttura Commissariale all’INGV;
- che, a tal riguardo, la pregressa condivisione dei dati e dei prodotti dell’attività scientifica di C.N.R. – I.G.A.G., inerenti allo studio delle Faglie Attive e Capaci ha consentito di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi previsti dal Documento tecnico del pregresso Accordo commissariale con l’INGV del 03/10/2020;
- che, peraltro, l’acquisizione del materiale e dei dati scientifici elaborati da
C.N.R. – I.G.A.G. ha consentito altresì di ottimizzare il completamento di indagini già svolte da altri Enti, con conseguente risparmio di risorse strumentali e umane a beneficio di entrambe le Parti;
- che l’acquisizione del materiale e dei dati scientifici elaborati da C.N.R. –
I.G.A.G. continuerà ad assicurare la base scientifica necessaria per l’aggiornamento cartografico oggetto del presente accordo;
Ritenuto:
- che, in effetti, la stipula di accordi con altri Enti o Istituzioni di Xxxxxxx consente alle parti di beneficiare delle conoscenze e degli studi pregressi di cui questi sono detentrici, misurandone al contempo il concreto impatto con le attività oggetto della Convezione commissariale;
- che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, di concludere accordi tra loro “per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che il presente Accordo trae origine dalla sopra citata Convenzione commissariale del 03/10/2020 e pertanto, al pari di quest’ultima, persegue una finalità scientifica a vantaggio dell’intera collettività;
- che, in particolare, l’attività richiesta al Dipartimento INGEO si esaurisce nell’ambito della Convenzione commissariale e ne riflette la causa e la funzione di interesse pubblico;
- che i costi e i risultati dell’attività di studio sono condivisi tra le Parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse;
- visto l'estratto verbale del Consiglio di Dipartimento INGEO dell'8.3.22
punto 5.10 Bozza Nuovo Accordo Fase 3 INGV-UNICH Prot. n. 679 del 25/3/22.
Visti gli articoli 5, comma 6, e 158, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. L’Accordo commissariale del 25 febbraio 2022 richiamato in premessa, stipulato tra Struttura Commissariale e INGV, si intende integralmente richiamato nel presente articolo ed è riportato nell’Allegato 1.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di studio e ricerca per l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone delle faglie attive e capaci comprese nel territorio di Pizzoli, già identificati nel Lotto n. 3 (tre)
2. Il Dipartimento INGEO collabora con il C.N.R. –I.G.A.G. ad aggiornare la cartografia relativa alla MS3 per il territorio degli altri Comuni oggetto dell’Accordo del 25 febbraio 2022, una volta acquisiti i dati relativi agli approfondimenti nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
1. Il Programma delle attività per il territorio indicato all’articolo 2, comma 1 è eseguito secondo il Documento tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale e allegato all’Accordo commissariale di cui alle premesse che le parti leggono e approvano integralmente.
2. Le fasi di studio indicate nel Documento tecnico di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:
a) Analisi di n. 5 (cinque) trincee paleosismologiche, realizzate secondo le indicazioni dell’INGV, e datazione assoluta dei campioni prelevati in fase di scavo;
b) Supporto geologico alla esecuzione delle modellazioni numeriche finalizzate alla valutazione della risposta sismica locale, nelle aree oggetto di revisione (quando necessario);
c) restituzione della cartografia aggiornata e integrazione della banca dati di MS3, conforme agli standard vigenti, in collaborazione con il C.N.R: - I.G.A.G nel territorio di Pizzoli, incluso nel Lotto n. 3 (tre).
3. Le Parti concordano che si potrà in qualsiasi momento procedere all’aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso;
4. Eventuali revisioni sostanziali del Programma delle attività saranno definite con atti aggiuntivi al presente Accordo.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Le operazioni descritte nell’allegato tecnico indicato all’articolo 3 saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti mediante il supporto e il coordinamento del Gruppo di Lavoro e dei Referenti di cui agli artt. 6 e 7 dell’Accordo di collaborazione scientifica del 25 febbraio
2022 richiamato in premessa.
2. Le attività saranno realizzate in base allo stato di avanzamento degli approfondimenti FAC realizzati in Fase 3 a partire dagli scavi sulle singole trincee. I risultati delle analisi sulle trincee paleosismologiche saranno progressivamente trasferiti al Gruppo di Lavoro per l’approvazione e il collaudo finale, comprese le attività di aggiornamento della cartografia relativa agli studi di MS3.
3. I risultati delle attività previste nel presente Accordo saranno trasmessi dal Referente del Dipartimento INGEO all’INGV con una Relazione tecnica all’esito della Fase 3 e una Relazione finale illustrativa entro i termini previsti dall’articolo 8, mediante modalità telematica nel rispetto dell’art. 47 del D.lgs n. 82/2005.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI
1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.
2. L’INGV si occuperà, per il tramite del Referente Scientifico, di organizzare e programmare gli incontri che si renderanno necessari per l’espletamento delle attività previste dall’articolo 3 al fine di consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia e per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti.
3. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i materiali e la documentazione tecnica in materia.
ART. 6 – REFERENTI E GRUPPO DI LAVORO
1. I Responsabili scientifici (anche “Referenti” nel presente Accordo) designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
a) per l’INGV, il Dr. Geol. Xxxxxxxx Xxxx;
b) per il Dipartimento INGEO: il Prof. Dr. Geol. Xxxxx Xxxxxx;
2. Il Dipartimento INGEO dichiara di costituire un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Dr. Geol. Xxxxx Xxxxxx, composto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i Responsabili scientifici sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
4. Nell’ambito delle attività affidate ad XXXXX collaboreranno i dottori Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxx Xx Xxxxx (ISPRA) e il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx (Università di Napoli “Xxxxxxxx XX”).
ART. 7 – RESPONSABILITA’
1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 8 - DURATA
1. Il presente accordo è riferito al programma delle attività di cui all’articolo 3 e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nella presente convenzione, previa delibera/decreto dei rispettivi organi competenti.
2. Le attività di cui al presente accordo per lo studio sulle trincee paleosismologiche, comprese le attività per l’aggiornamento della MS3, dovranno essere concluse entro il 22/04/2022.
3. In caso di sopraggiunte difficoltà tecniche per cause indipendenti dalla volontà del Dipartimento INGEO, e/o metereologiche, tale termine sopracitato potrà essere prorogato su richiesta scritta entro il 15/04/2022. In ogni caso le attività dovranno concludersi non oltre il 22 giugno 2022.
ART. 9 – RIMBORSO
1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, le parti si impegnano a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
2. L’INGV erogherà al Dipartimento INGEO un rimborso dei costi sostenuti pari ad un importo complessivo di € 25.450,00 nei termini di seguito riportati e specificamente indicati nell’Allegato 2:
a) € 23.450,00 (Ventitremilaquattrocentocinquanta/00) come budget destinato alle indagini paleosismologiche di n. 5 (cinque) trincee.
I costi relativi ai lavori di escavazione saranno a carico del Comune di Pizzoli.
b) € 2.000,00 (Duemilamila/00) come Budget destinato all'aggiornamento MS3 per il territorio indicato nell’art. 3, comma 2, lettera c) del presente Accordo.
3. Gli importi di cui al precedente comma 2 saranno corrisposti dall’INGV al Dipartimento INGEO entro 30 giorni dalla ricezione del rimborso da parte della Struttura commissariale delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’Accordo commissariale, e comunque, in ogni caso, solo dopo che l’INGV avrà acquisito le Relazioni previste dall’art. 4, comma 3 a conclusione dell’attività.
4. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 600/73.
ART. 10 – COMUNICAZIONI
Ai fini del presente accordo, le Parti stabiliscono che le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate in via riservata tra i Responsabili scientifici tramite i seguenti indirizzi P.E.C.:
- Per INGV: Dr. Geol. Xxxxxxxx Xxxx, xxx.xxxx@xxx.xxxx.xx
- Per il Dipartimento INGEO: Prof. Dr. Geol. Xxxxx Xxxxxx, xxx.xxxxx@xxx.xxxxx.xx
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. In relazione al Regolamento UE 679/2016, recepito con D. lgs. 10 agosto 2018 n. 101, le parti si danno reciprocamente atto che i dati
forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.
2. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI
1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all’altra Parte.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.
ART. 14 – REGISTRAZIONE
1. Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.
Si allega al presente accordo la seguente documentazione:
Allegato 1 Accordo commissariale del 25 febbraio 2022 Allegato 2 Piano finanziario
Roma lì, Il Presidente dell’INGV Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore del Dipartimento INGEO Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Allegato 2 - Piano Finanziario