Contract
Il regolamento del servizio idrico integrato
Il regolamento disciplina i rapporti contrattuali fra la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) ed i singoli Utenti sia sotto il profilo della somministrazione di acqua potabile, sia della raccolta ed il trattamento delle acque reflue per la loro successiva restituzione all’ambiente.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2017
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2018 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2019 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2021
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2022
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INDICE
ARTICOLO 1 - Definizioni 4
ARTICOLO 2 - Erogazioni di acqua potabile 5
ARTICOLO 3 - Modalità contrattuali 6
ARTICOLO 4 - Durata del contratto 7
ARTICOLO 5 - Erogazioni provvisorie 7
ARTICOLO 6 - Modalità di somministrazione, numero di prese 8
ARTICOLO 7 - Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima 9
ARTICOLO 8 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni 10
ARTICOLO 9 - Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione 10
ARTICOLO 10 - Obblighi dell’Utente – perdite accidentali 11
ARTICOLO 11 - Ispezioni e verifiche 12
ARTICOLO 12 - Interruzioni dell’erogazione, diminuzioni di pressione, impurità 12
ARTICOLO 13 - Termini e modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, procedure in caso di
morosità 13
ARTICOLO 14 - Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi 13
ARTICOLO 15 - Utenze industriali 15
ARTICOLO 16 - Accessibilità al misuratore 16
ARTICOLO 17 - Manutenzione del misuratore 17
ARTICOLO 18 - Verifica del misuratore 17
ARTICOLO 19 - Verifica del livello di pressione 18
ARTICOLO 20 - Fatturazione 18
ARTICOLO 21- Rilevazione dei consumi 19
ARTICOLO 22 - Fontanelle 19
ARTICOLO 23 - Apparati a deflusso continuo 19
ARTICOLO 24 - Corrispettivo per apparati a deflusso continuo 19
ARTICOLO 25 - Posizionamento idranti 20
ARTICOLO 26 - Uso degli idranti, impianti antincendio e tariffe 20
ARTICOLO 27 - Manutenzione idranti e bocche antincendio 21
ARTICOLO 28 - Allacciamento alla pubblica fognatura: proprietà 21
ARTICOLO 29 – Evacuazione delle acque reflue 22
ARTICOLO 30 – Obbligo di allaccio 22
ARTICOLO 31 – Domanda di autorizzazione allacciamento in fognatura 23
ARTICOLO 32 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti in pubblica fognatura 23
ARTICOLO 33 - Controlli 24
ARTICOLO 34 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento 25
ARTICOLO 35 - Classificazione e definizione degli scarichi 25
ARTICOLO 36 - Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne 25
ARTICOLO 37- Scarichi di acque reflue domestiche 25
ARTICOLO 38 - Scarichi di acque reflue industriali 26
ARTICOLO 39 - Scarichi di sostanze pericolose 27
ARTICOLO 40 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria da attività soggette al Regolamento CE n° 1069 del 21/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 27
ARTICOLO 41 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione 28
ARTICOLO 42 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori 29
ARTICOLO 43 - Qualificazione del personale incaricato dell’attività istruttoria per il rilascio dei pareri relativi all’emissione dell’autorizzazione e delle attività di controllo 29
ARTICOLO 44 - Esecuzione dei controlli 30
ARTICOLO 45 - Modalità di esecuzione delle ispezioni 30
ARTICOLO 46 - Prelievo dei campioni 31
ARTICOLO 47 - Conservazione dei campioni 31
ARTICOLO 48 - Disposizioni operative 31
ARTICOLO 49 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi 31
ARTICOLO 50 - Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall’acquedotto 32
ARTICOLO 51 - Modalità e termini di pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione 32
ARTICOLO 52 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti e materiali ammessi 32
ARTICOLO 53 - Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti 33
ARTICOLO 54 - Convenzione per il trattamento di rifiuti/materiali presso gli impianti autorizzati 33
ARTICOLO 55 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti 34
ARTICOLO 56 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti 34
ARTICOLO 57 - Acque reflue/rifiuti liquidi conferiti agli impianti: controlli e campionamenti 34
ARTICOLO 58 - Responsabilità nel corso dei conferimenti 35
ARTICOLO 59 - Sanzioni per inottemperanza delle norme per scarichi di acque reflue per immissioni di acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio di aree esterne nelle reti fognarie per le acque reflue urbane 35
ARTICOLO 60 - Provvedimenti amministrativi 35
ARTICOLO 61 - Sanzioni relative al conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi agli impianti 35
ARTICOLO 62 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza 36
ARTICOLO 1 - Definizioni
Nei rapporti tra SMAT e gli Utenti valgono le seguenti definizioni.
• Acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.
• Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura.
• Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto costituito dalla saracinesca di presa.
• Attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
• Cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’Utente finale con rimozione del misuratore.
• Codice di rintracciabilità è il codice che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati.
• Condizioni di fornitura sono le modalità di fornitura del servizio come riportate nel contratto di fornitura e nel presente Regolamento.
• Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato fra l’Utente finale e la SMAT.
• Depurazione è l’insieme dei processi di trattamento delle acque reflue urbane al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.
• Disattivazione della fornitura è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.
• Fognatura bianca è l’insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati e delle acque non inquinate.
• Fognatura mista è l’insieme delle infrastrutture per l’allontanamento contemporaneo delle acque domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali unite alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati con gli eventuali manufatti di sfioro completi dei connessi canali derivatori. Non fanno parte delle fognature miste i manufatti superficiali di raccolta delle acque di dilavamento e gli impianti ad essi sottesi e funzionali.
• Fognatura nera è l’insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento verso gli impianti di trattamento delle sole acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali. Laddove è presente una rete dedicata allo smaltimento delle sole acque reflue è anche presente una rete dedicata esclusivamente alle acque chiare in un regime di fognatura separata.
• Limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti
• Misuratore o gruppo di misura è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
• Misuratore accessibile è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
• Misuratore non accessibile è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del
titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
• Misuratore parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato.
• Misuratore non funzionante è un misuratore che si ritiene fornisca dati di misura non corretti, sono ricompresi i casi di totalizzatore numerico illeggibile.
• Misure sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).
• Punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’Utente finale; di norma corrisponde alla saracinesca di presa.
• Punto di scarico di fognatura è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario si collega alla rete pubblica; la condotta o impianto privato di allacciamento fognario è posata su suolo privato e/o suolo pubblico.
• Quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
• Riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa per morosità.
• Servizio idrico integrato (SII) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
• Sistema di drenaggio urbano è l’insieme delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusii connessi emissari e derivatori.
• Sospensione è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore.
• Subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
• Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
• Utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso.
• Utente diretto è l’Utente finale titolare di una fornitura idrica.
• Utente indiretto è un residente che utilizza una fornitura idrica intestata ad un’utenza condominiale.
• Utente disalimentabile è l’Utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, può essere operata la sospensione e/o disattivazione della fornitura.
• Utente non disalimentabile è l’Utente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura
• Voltura è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
ARTICOLO 2 - Erogazioni di acqua potabile
Le erogazioni di acqua potabile sono attivate col sistema a misuratore. Sono altresì concesse erogazioni a bocca libera per impianti di estinzione di incendi.
Le erogazioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate sotto l’osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso possono essere fissate nel contratto di somministrazione.
Le erogazioni sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto SMAT può vietarne l’uso per altre incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell’acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da impianti che richiedono un sollevamento supplementare dell’acqua.
Le erogazioni possono essere intestate al proprietario dello stabile, al locatario o ad altro soggetto avente diritto, comprovato da idonea documentazione.
ARTICOLO 3 - Modalità contrattuali
Per richiedere un nuovo allacciamento, o la riattivazione di una fornitura disattivata, occorre inoltrare a SMAT una richiesta di preventivo; quest’ultimo comprende, tra le altre, le seguenti informazioni:
• corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’allacciamento;
• documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l’attivazione della fornitura, ove richiesta.
Il richiedente è tenuto al versamento di un corrispettivo fisso di 50 € oltre IVA di legge. In caso di accettazione del preventivo tale corrispettivo sarà recuperato sul costo di realizzazione dell’allacciamento.
In seguito al pagamento del preventivo, SMAT esegue i lavori necessari per la realizzazione dell’allacciamento.
Qualora il preventivo riguardi più punti di presa, lo stesso dovrà essere interamente corrisposto al momento dell’accettazione, anche nel caso in cui le attivazioni dei singoli punti presa vengano richieste con tempistiche differenziate.
Ad avvenuto completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento l’Utente può chiedere l’attivazione della fornitura.
In caso di richiesta di cessazione del servizio da parte del titolare del contratto di utenza, la fornitura viene disattivata, con sospensione dell’erogazione del servizio, chiusura del punto di consegna o di scarico e contestuale rimozione del misuratore con effettuazione della lettura di cessazione ai fini dell’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile agli incaricati di SMAT, l’Utente finale deve garantirvi l’accesso concordando un appuntamento per effettuare la rimozione. Qualora l’Utente finale non sia in grado di garantire l’accessibilità al misuratore SMAT si riserva la possibilità di emettere una bolletta a saldo sulla base di consumi stimati.
Nel caso di cessazione comunicata dal titolare - locatario, in forza dell’articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando SMAT da ogni responsabilità derivante dall’eventuale sospensione del servizio.
Chi subentra nella proprietà o nel regolare possesso o detenzione di uno stabile per il quale è in corso una fornitura deve attivare una pratica di voltura; la pratica comporta l’addebito di euro 30,00 oltre I.V.A. di legge a copertura delle spese amministrative nonché del deposito cauzionale se richiesto a norma del contratto di fornitura e della normativa di riferimento.
Il nuovo Utente finale è tenuto a comunicare a SMAT l’autolettura del misuratore rilevata alla data della richiesta di voltura, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.
Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall’Utente finale uscente, prevarrà quella eventualmente supportata da rilievo fotografico, in assenza di fotografia SMAT provvederà ad effettuare una verifica delle letture e dei documenti a disposizione. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, SMAT ha facoltà di:
- richiedere all’Utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
- non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui SMAT accerti che l’Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede, ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza che intende richiedere voltura del contratto d’utenza in proprio favore, presenta domanda di voltura comunicando la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda e stipulando un nuovo contratto con addebito della sola imposta di bollo. SMAT invia al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura.
ARTICOLO 4 - Durata del contratto
Il rapporto contrattuale ha durata illimitata ed è soggetto alle condizioni di Regolamento e tariffarie nel tempo vigenti. È facoltà dell’Utente dare disdetta del contratto in qualunque momento, mediante richiesta debitamente sottoscritta, corredata dei dati necessari per l’individuazione dell’utenza e della lettura del misuratore.
ARTICOLO 5 - Erogazioni provvisorie
Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie valgono anche per le erogazioni provvisorie, che vengono concesse da punti di attingimento sulla rete per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.
Le erogazioni provvisorie sono subordinate alle seguenti condizioni:
- durata, da computare a mesi interi, non inferiore ad un mese, né superiore a dodici mesi;
- obbligo di messa in sicurezza dell’area di attingimento con manleva di SMAT per ogni responsabilità da eventuali danni a persone, animali e/o cose;
- pagamento anticipato delle spese d’intervento e di allacciamento;
- versamento di una cauzione di euro 200,00, che verrà rimborsata al termine dell’attingimento dopo la rimozione dell’attacco e dell’accertamento dell’integrità delle installazioni di SMAT e di assenza di qualsivoglia irregolarità;
- applicazione dei seguenti valori di consumo di riferimento per tipologia di utenza da pagare secondo le tariffe in vigore:
Tipologia | mc/mese |
Manifestazioni | 210 |
Giostre/spettacoli viaggianti | 60 |
Circo | 60 a carovana |
Restauro monumenti | 60 |
Cantiere (abbattimento polveri) | 270 |
Cantiere (carotaggio) | 100 |
Riempimento autobotte (spurgo fognatura - lavaggio strade) | 330 |
Riempimento autobotte (pulizia area mercatale) | 300 |
Riempimento autobotte (piscine private) | 1 per mc vasca |
Banco pesci /fiori | 100 |
Campeggio | 1 ogni 5 persone |
ARTICOLO 6 - Modalità di somministrazione, numero di prese
L’acqua viene somministrata all’Utente alla saracinesca di presa, collocata in apposito pozzetto normalmente ricavato sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli addetti di SMAT possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo.
Nel caso di nuovi allacciamenti o di modifica di allacciamenti esistenti è facoltà di SMAT:
1) applicare lo schema tipo che prevede la realizzazione con collocazione entro un pozzetto unico standard di parte dell’impianto acquedotto: saracinesca di presa, misuratore e valvola di ritegno e di parte dell’impianto privato: filtro e valvole di sezionamento e scarico oppure, in caso di particolari difficoltà realizzative
2) applicare lo schema tipo che prevede la collocazione dell’impianto acquedotto costituito dalla saracinesca di presa e valvola di ritegno, nel pozzetto presa e dell’impianto privato misuratore filtro e valvole di sezionamento e scarico nel pozzetto privato
Sul territorio sono stati realizzati nel tempo impianti con schemi diversi per i quali si fa comunque riferimento alle due sezioni pubblica e privata come in origine realizzate.
Fatti salvi particolari impedimenti tecnici, negli impianti di nuova costruzione il misuratore dovrà essere collocato quanto più possibile in adiacenza della saracinesca di presa e sarà considerato quale punto di consegna.
I termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti decorrono dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall’Utente ed eseguita da SMAT.
La somministrazione dell’acqua ad uno stabile avviene mediante la concessione di una sola presa. Ai richiedenti di nuovi allacciamenti è concessa, se richiesta, la separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento globalmente intese.
In caso di nuova utenza raggruppata o condominiale è facoltà degli interessati richiedere, ove tecnicamente possibile, la contrattualizzazione anche parziale delle singole unità immobiliari a prescindere dalla destinazione d’uso, fermo restando che ogni contratto dovrà disporre di un proprio allacciamento.
Similmente, per le utenze raggruppate o condominiali già esistenti, è concessa agli utenti indiretti, sempre se tecnicamente fattibile, la possibilità di richiedere un proprio allacciamento singolo. Sarà interamente a cura e spese dell’utente indiretto provvedere al distacco dall’impianto condominiale e al collegamento col nuovo punto di consegna. In tal caso, al momento dell’attivazione del nuovo allacciamento, SMAT provvederà ad adeguare la
profilatura del contratto d’origine dandone comunicazione al relativo titolare.
L’Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione di SMAT, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.
ARTICOLO 7 - Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima
Spetta a SMAT:
- stabilire, all’atto della concessione della presa, il diametro di essa e del misuratore, in relazione al consumo massimo orario e massimo di periodo richiesto dall’Utente o consentito da SMAT stessa;
- scegliere il luogo per la costruzione della presa e per la collocazione del misuratore;
- determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell’erogazione.
Qualora durante l’effettivo esercizio della presa SMAT ritenga il misuratore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del misuratore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorrano modifiche dell’impianto privato l’Utente, dietro segnalazione scritta da parte di SMAT avrà l’obbligo di eseguirle.
SMAT eroga all’Utente l’acqua potabile con dotazione corrispondente a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, emanato ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera g della Legge n. 36/94.
In particolare, la pressione minima di fornitura della somministrazione idrica equivale a 0,5 Kg/cm², corrispondente ad un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna (la saracinesca di presa), relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato dello stabile servito; la pressione massima è invece pari a 7 Kg/cm², corrispondente ad un carico idraulico di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano stradale.
Qualora l’altezza dell’edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione al punto di consegna, ovvero lo stabile sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, oppure le modalità di funzionamento idraulico che caratterizzano la condotta dalla quale l’allacciamento idrico è derivato provochino il superamento del valore di 7 Kg/cm² della pressione massima, sono ammesse delle deroghe ed in tali casi è l’Utente a dover predisporre idoneamente il proprio impianto rispetto ai valori di pressione in eccesso o in difetto, con l’intento di ottimizzare la fruibilità del servizio idrico nell’ambito dell’utenza alimentata.
Nel caso di adozione da parte dell’Utente di un impianto di sollevamento ad autoclave, tramite il quale sopperire agli effetti di una dotazione idrica fornita ad una pressione, o con un volume di portata istantanea, inferiori a quelle attese, detta apparecchiatura dovrà corrispondere a quanto contemplato in proposito al successivo articolo 9.
Se il tenore del carico idraulico in rete è tale da doverne diminuire il valore ricorrendo ad un regolatore di pressione (riduttore) installato sull’impianto privato per contenere la pressione stessa entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, la collocazione del medesimo regolatore spetta all’Utente il quale rimane unico responsabile per eventuali danni causati alla Sua proprietà, a SMAT o a terzi dal malfunzionamento del riduttore.
SMAT, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori minimi e massimi della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all’Utente,con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l’Utente possa provvedere, a suecure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.
ARTICOLO 8 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni
Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l’adduzionedell’acqua sino al limite dello stabile, ovvero della proprietà privata, e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono eseguite, provviste e mantenute da SMAT contro pagamento del corrispettivo preventivato. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva di SMAT, anche se l’Utente ha pagato l’importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento d’impianto.
Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente a SMAT e sono vietate agli Utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva di SMAT, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.
Nel caso venga riscontrata la presenza di manufatti edili sovrastanti o attigui agli impianti di acquedotto tali da impedirne la normale gestione e manutenzione, SMAT si riserva a proprio insindacabile giudizio di costruire i medesimi impianti su altro sedime preferibilmente pubblico e realizzare una nuova presa in conformità con il presente regolamento. In questo caso rimane a carico dell’Utente la modifica dell’impianto privato fino al confine di proprietà.
Nel caso venga riscontrata la presenza di una sottorete di distribuzione su sedimi privati diversi che serve diverse Utenze, SMAT si riserva a suo insindacabile giudizio di predisporre una condotta di distribuzione principale su sedime pubblico e realizzare nuove prese in conformità con il presente Regolamento. Anche in questo caso, rimane a carico dell’Utente la modifica dell’impianto privato fino al confine di proprietà.
ARTICOLO 9 - Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione
Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell’interno degli stabili e della proprietà privata in generale, come la loro manutenzione, sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell’Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, per quanto riguarda sia la costruzione sia i materiali da utilizzare, valendosi nell’esecuzione di impresa di propria fiducia.
SMAT si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell’interesse del servizio.
Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.
In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell’acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita l’erogazione, contemporanea a tutti i piani, di almeno un rubinetto della portata di 1/10 di litro al secondo per alloggio, in relazione alla pressione che ha l’acqua nelle condotte stradali. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all’articolo 7, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.
Nelle erogazioni a misuratore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile alla saracinesca di presa; in ogni modo la condotta di raccordo tra quest’ultima ed il misuratore deve sempre essere sgombra e ben visibile o, se interrata, munita di apposito controtubo di rivestimento; inoltre la conduttura dell’Utente finale deve essere provvista, immediatamente dopo il misuratore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo
automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione a chiusura graduale e rubinetto di scarico dell’impianto privato.
Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture di SMAT dell’acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l’acqua potabile.
Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola anti-ritorno, valvola a clapet, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite da SMAT all’Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell’attività per la quale l’acqua è utilizzata.
Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l’erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, con l’obbligo di tenere separate tra loro le reti rispettivamente sottese a ciascuna presa.
È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell’impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d’altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l’arrivo dell’acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall’acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell’Utente in caso di interruzione del flusso dell’acqua.
Nel caso venga riscontrata un’installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, SMAT, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri Utenti, potrà imporne l’adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell’adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, disospendere la fornitura o di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione dellaportata, restando sollevata da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivareper l’Utente.
È fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo all’allacciamento idrico, al misuratore od alle tubazioni della rete interna.
ARTICOLO 10 - Obblighi dell’Utente – perdite accidentali
L’Utente dovrà provvedere ad adottare nella stagione invernale adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al proprio impianto a partire dalla saracinesca di presa compresi il misuratore e gli apparecchi relativi. Le eventuali operazioni di disgelo dell’allacciamento idrico fino alla saracinesca di presa, ove possibile, sono in genere eseguite da personale SMAT; possono essere eseguite dall’Utente, se autorizzato dalla SMAT stessa.
Qualora l’Utente non rispetti gli obblighi di cui sopra, sono a suo carico le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, nonché eventuali danni provocati dalla dispersione idrica.
SMAT predispone procedure per la segnalazione di consumi anomali. anche per consentire agli Utenti la richiesta di eventuali modifiche sull’utilizzo tecnico-contrattuale del servizio. Tale attività si configura come integrativa, ma non sostitutiva, della necessaria attenzione che l’Utente deve porre nella corretta manutenzione, monitoraggio
e gestione dei propri impianti, dei propri consumi e nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o danni a carico dei medesimi.
Per i casi di consumi eccezionali, cioè qualora siano almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, derivanti da fughe idriche sull’impianto privato interno a valle del misuratore e a seguito della richiesta documentata dell’utente, SMAT prevede di applicare per il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento:
- l’esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione;
- in merito al servizio di acquedotto, l’applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base prevista dal profilo contrattuale in essere, fatta salva una franchigia sui volumi fatturati non superiore al 30%.
Le tutele sopra indicate sono applicabili qualora l’utente possa giustificare oggettivamente di aver agito tempestivamente nella riparazione del guasto o comunque nel minor tempo possibile e che la perduranza della dispersione non sia da addebitare a sua ingiustificata inattività.
La rideterminazione degli addebiti è effettuata dal Gestore previa richiesta formulata dall’utente intestatario della fornitura, corredata da documentazione comprovante il guasto che ha determinato la perdita nell’ambiente e la relativa riparazione, e prevede il ricalcolo delle quote variabili di tali servizi, con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e per un periodo di almeno 3 mesi successivi, al fine di consentire la riparazione del guasto.
Per tutti gli usi il consumo medio giornaliero di riferimento è calcolato sulla base del consumo medio giornaliero relativo al medesimo periodo degli ultimi 2 anni antecedenti la perdita. Solo qualora anche gli anni precedenti siano stati influenzati da altri fenomeni di perdita potrà essere valutata la possibilità di utilizzare dei valori determinati sulla base della media della tipologia di utenza o dei consumi storici del richiedente riconducibili a periodi non influenzati da dispersioni.
La richiesta di attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte potrà essere inviata dall’utente anche tramite apposito modulo di “Attivazione della tutela per perdite occulte” disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx e presso gli Sportelli di Assistenza Clienti SMAT.
In caso di perdite ricorrenti è facoltà del Gestore di non applicare nuovamente i sopra indicati provvedimenti per un periodo fino a tre anni dal precedente consumo anomalo.
Laddove tale debito risultasse essere ancora superiore dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi è garantita all’utente la possibilità di rateizzarne il pagamento con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
ARTICOLO 11 - Ispezioni e verifiche
SMAT ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all’ispezione ed alla lettura dei misuratori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa.
Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione diretta a procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto a SMAT a richiedere una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di mc 200 di acqua alla tariffa base.
ARTICOLO 12 - Interruzioni dell’erogazione, diminuzioni di pressione, impurità
SMAT non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili interventi di manutenzione pure provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere obbligo di preavvisare l’Utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso. L’Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un’interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.
L’acqua erogata da SMAT risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.
Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell’acqua.
L’Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione a SMAT che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei misuratori.
SMAT non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell’acqua consegnata da apparecchiature od impianti dell’Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l’acqua venisse sottoposta dall’Utente medesimo.
Avuto riguardo agli obblighi dell’Utente SMAT non può mai essere tenuta responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle della saracinesca di presa fra questa e il misuratore, sia dal misuratore stesso per qualsiasi causa.
ARTICOLO 13 - Termini e modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, procedure in caso di morosità
Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla relativa data di emissione. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate sulla bolletta stessa, libera l’Utente finale dai propri obblighi riguardanti i consumi idrici.
Qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi l’Utente può chiedere di rateizzare il pagamento in rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le Parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate:
- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi di dilazione di cui sopra non saranno applicati qualora la soglia dell’80% del valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione della fatturazione o di mancate letture per cause imputabili a SMAT.
In caso di ritardo nel pagamento l’Utente dovrà corrispondere gli interessi legali di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo.
Inoltre, l’Utente è tenuto a rimborsare le spese di spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora, dell’intervento di limitazione (ivi incluso il costo del limitatore) / sospensione / disattivazione / ripristino / riattivazione della fornitura.
Le procedure adottate in caso di morosità sono esposte nell’allegato 1 del presente Regolamento.
ARTICOLO 14 - Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi
Le erogazioni a misuratore possono essere concesse per i seguenti usi:
• Uso domestico residente
• Uso domestico condominiale
• Uso domestico non residente
• Uso industriale
• Uso artigianale e commerciale
• Uso agricolo e zootecnico
• Uso pubblico non disalimentabile
• Uso pubblico disalimentabile
• Altri usi
Al fine dell’applicazione del sistema di tariffazione articolato per scaglioni di consumo, nei contratti di utenza è individuato un consumo annuo di riferimento, da parametrarsi in relazione alla durata dei singoli periodi di fatturazione.
Per gli usi domestici il volume di riferimento è fissato in mc/anno 51 per componente nucleo famigliare ed è comprensivo del quantitativo da erogarsi a tariffa agevolata ove ne ricorra l’applicazione ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.
Le Comunità senza fini di lucro sono equiparate all’uso domestico residente, considerando un’unità abitativa ogni 5 posto letto.
Per gli usi diversi da quelli domestici il volume di riferimento è determinato come segue:
Uso | Parametro / Tipo di attività | Volume di riferimento (m3/ anno) |
Industriale | Per ogni addetto | 12 |
Artigianale | Fino a 10 addetti | 200 |
Commerciale | Negozi in genere, uffici, banche, magazzini- depositi | 120 |
Bar | 600 | |
Ristoranti, lavanderie ad acqua | 1.000 | |
Cinematografi, teatri, sale danze | 800 | |
Xxxxxxxx, pensioni (per ogni posto letto) | 80 | |
Palestre e mense (per numero presenze/giorno) | 8 | |
Autolavaggi | 800 | |
Locali di deposito dotati di sistemi di scarico | 60 | |
Agricolo | Frutticoltura, orticoltura, floricoltura | 400 |
Altre attività | 180 | |
Zootecnico | Allevamento | consumo libero (1) |
Pubblico non disalimentabile | Ospedali e strutture ospedaliere (per ogni posto letto) | 140 |
Case di cura e di assistenza (per ogni posto letto) | 140 | |
Presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza | 120 | |
Istituti scolastici di ogni ordine e grado (per ogni allievo) | 8 | |
Pubblico disalimentabile | Uffici | 120 |
Altri usi | 120 |
(1) Compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione alla CCIAA ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all’attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria. Negli usi promiscui (agricoli/allevamento) ove non fosse possibile procedere alla separazione degli impianti, il volume di riferimento viene determinato sulla base dell’utilizzo dell’erogazione (azienda agricola) e numero dei capi grossi: per ogni capo (bovino, equino, caprino) mc/anno 8.
Le tipologie di attività non specificamente contemplate nella tabella sono trattate per analogia. Sono fatte salve ulteriori articolazioni tariffarie individuate dall’Ente di Governo d’Ambito.
È facoltà dell’Utente richiedere la revisione del volume di riferimento qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso del fabbricato presentando a SMAT apposita richiesta scritta. La revisione non è retroattiva e troverà applicazione dalla prima bolletta successiva alla richiesta.
Nei casi di comprovata necessità, l’Utente può richiedere la rimozione temporanea del misuratore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo a SMAT la corresponsione di un consumo figurativo fatturato alla tariffa base vigente, rapportato al diametro di presa come di seguito specificato:
• da diametro 13 a diametro 20 - 80 mc/anno
• da diametro 25 a diametro 30 - 240 mc/anno
• da diametro 40 a diametro 50 - 600 mc/anno
• da diametro 60 e oltre - 800 mc/anno
Nel caso di usi domestici o per comunità senza fini di lucro, la rimozione temporanea del misuratore comporterà l’applicazione della sola quota fissa prevista dalla vigente normativa tariffaria.
L’Utente può liberamente attingere acqua dalla presa fino ad un quantitativo massimo annuo, rapportato alla durata dei periodi di fatturazione, pari a tre volte il valore limite del volume di riferimento, mentre l’attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un’ora di attingimento medio, riferito al massimo annuo.
ARTICOLO 15 - Utenze industriali
Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, SMAT stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all’articolo 7, il calibro della presa e del misuratore, in funzione del consumo massimo orario richiesto dall’Utente ed accettato da SMAT.
Conseguentemente, il volume di riferimento può essere definito caso per caso in base al consumo massimo orario ed alle altre circostanze locali dichiarate dall’Utente.
SMAT ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del misuratore e il consumo di riferimento, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità di SMAT sia per cambiamenti riscontrati nell’utilizzazione.
Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza secondo la tariffa in vigore.
Per le utenze industriali in atto, che richiedano un volume di riferimento diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell’anno precedente.
Nei casi in cui sia impossibile una valutazione reale del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi d’impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo di riferimento potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso da SMAT con i seguenti valori fissi:
presa diametro | 13 mm. | 200 | mc/anno |
presa diametro | 20 mm. | 800 | mc/anno |
presa diametro | 25 mm. | 1.600 | mc/anno |
presa diametro | 30 mm. | 2.400 | mc/anno |
presa diametro | 40 mm. | 4.000 | mc/anno |
presa diametro | 50 mm. | 10.000 | mc/anno |
presa diametro | 60 mm. | 14.000 | mc/anno |
presa diametro | 80 mm. | 20.000 | mc/anno |
presa diametro | 100 mm. | 40.000 | mc/anno |
presa diametro | 150 mm. | 80.000 | mc/anno |
presa diametro | 200 mm. | 120.000 | mc/anno |
Per superiori necessità, SMAT si riserva la facoltà di ridurre o, all’occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.
Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo:
- le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per forza motrice, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per piscine natatorie private;
- ogni altra utilizzazione non inequivocabilmente definibile come uso domestico propriamente detto od uso igienico-sanitario.
ARTICOLO 16 - Accessibilità al misuratore
L’accessibilità del misuratore deve essere agevolata tramite la collocazione dello stesso entro un adeguato manufatto interrato, oppure nicchia a parete, cassetta o altro riparo, ricavati all’esterno dell’utenza a breve distanza dalla saracinesca di presa.
Ove tale modalità non risulti praticabile in ragione dello stato dei luoghi è ammessa la collocazione del misuratore nell’ambito della proprietà servita, secondo i criteri di posa sopra indicati ovvero ubicando il misuratore all’interno dello stabile o locale rifornito a breve distanza dalla saracinesca di presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli incaricati di SMAT possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il misuratore.
Nel caso di posa entro un manufatto interrato, il pozzetto dovrà presentare dimensioni interne utili che permettano facilmente la posa ed il cambio del misuratore stesso nonché ne favoriscano la lettura.
Il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti da SMAT o comunque tali da essere sollevabile senza fatica da un singolo operatore.
Ove venga consentita, poiché non altrimenti attuabile, la collocazione del misuratore in una proprietà diversa da quella servita, l’Utente finale dovrà produrre a SMAT l’autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale in cui ricadrà il misuratore.
Il locale, o pozzo, o nicchia destinato al misuratore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d’energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc.
Sono a carico dell’Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il misuratore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere occasionato dall’acqua sfuggita dal misuratore medesimo e dalla tubazione fra la saracinesca di presa ed il misuratore.
Ad integrazione di quanto precede ed a propria discrezione SMAT ha facoltà di attuare l’installazione della saracinesca di presa e del relativo misuratore all’interno di un unico manufatto interrato ubicato, di norma, su suolo pubblico e comunque come indicato all’articolo 6.
Se ricorre tale soluzione, l’Utente finale ha l’obbligo di inserire sul tratto iniziale della propria tubazione i componenti idraulici indicati al 5° comma dell’articolo 9. In caso di impiego del pozzo unico questo viene fornito, posato in opera e successivamente manutenuto da SMAT, mantenendo comunque l’Utente finale le proprie responsabilità dirette sulla conservazione del misuratore ai sensi del successivo articolo 17.
In caso di impossibilità di lettura del misuratore, per cause non imputabili a SMAT, quest’ultima procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base ai consumi storici secondo quanto stabilito dall’Autorità regolatoria.
ARTICOLO 17 - Manutenzione del misuratore
SMAT provvede e mantiene il misuratore, che rimane sempre di sua proprietà; in conseguenza della posa viene preso in consegna dall’Utente che deve rispondere della sua buona conservazione. Il cambio del misuratore per manutenzione ordinaria, compresa quella derivante da obblighi di legge, è effettuato a cura e spese di SMAT.
In ogni altro caso il cambio è effettuato a cura di SMAT che addebiterà all’Utente l’importo di euro 80 oltre I.V.A. di legge in bolletta qualora quest’ultimo non abbia rispettato le indicazioni previste nell’art. 10 per la protezione del misuratore dal gelo, nonché per sostituzioni dovute a guasti prodotti da incuria.
Qualora la sostituzione non sia possibile o non sia agevole a causa delle condizioni dell’impianto privato (inaccessibilità, fatiscenza delle tubazioni, dimensioni del pozzetto o della nicchia, inadeguato posizionamento, ecc.), SMAT si riserva a suo insindacabile giudizio, di provvedere in proprio, previo preavviso, alla soluzione della problematica riscontrata, non escluso lo spostamento del misuratore stesso.
ARTICOLO 18 - Verifica del misuratore
L’Utente ha facoltà di richiedere la verifica del misuratore ritenuto guasto o malfunzionante.
La verifica del misuratore è effettuata mediante specifici test effettuati presso laboratorio metrologico aziendale, fatta salva la possibilità dell’Utente di avvalersi di laboratori terzi purché accreditati.
La procedura di verifica prevede la sostituzione a titolo gratuito del misuratore oggetto di contestazione.
Gli errori massimi tollerati sono quelli fissati dalla norma Europea UNI EN14154-1 e dalla Raccomandazione Internazionale OIML (Organismo Internazionale di Metrologia Legale) R49 per ciascuna tipologia e classe di accuratezza del misuratore, come recepiti dal DM 155 30.10.2013 artt. 4 e 5 e successive eventuali modifiche e integrazioni, secondo la seguente tabella:
Misuratori omologati con riferimento alla Direttiva Europea 2004/22/CE (MID) | Xxxxxxx errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata minima (Q1) e la portata di transizione (Q2) esclusa | 15% |
Massimo errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata di transizione Q2 (inclusa) e la portata di sovraccarico (Q4) inclusa | 6% | |
Misuratori omologati con riferimento alla direttiva CEE 75/33 e altri * | Xxxxxxx errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata minima (Qmin) e la portata di transizione (Qt) esclusa | 10% |
Massimo errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata di transizione Qt (inclusa) e la portata di sovraccarico (Qmax) inclusa | 4% |
* Per misuratori fabbricati anteriormente all’entrata in vigore della normativa CEE 75/33 le portate utilizzabili saranno quelle assimilabili alle Qmin, Qt e Qmax.
Le verifiche metrologiche saranno effettuate alle portate:
- misuratori MID: Q1, Q2, A1 (pari ad un terzo della Qn della precedente normativa), A3 (pari alla Qn della precedente normativa), Q3;
- altri misuratori: Qm, Qt, A1 (pari ad un terzo della Qn), A2 (pari a un mezzo della Qn), Qn. In casi particolari SMAT si riserva di effettuare verifiche a portate diverse.
Qualora sia rilevato un errore di misura superiore ai limiti di tolleranza sopra indicati, SMAT provvederà al ricalcolo dei consumi addebitati tendo conto delle risultanze della verifica.
Qualora il totalizzatore numerico risultasse illeggibile, oppure la verifica metrologica non fosse possibile per danneggiamento strutturale del misuratore, SMAT procede alla ricostruzione dei consumi sulla base dei valori storici a norma del documento di Regolazione del servizio di misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale.
Il ricalcolo e la ricostruzione di cui ai precedenti due commi è effettuata di norma con riferimento ai consumi addebitati con la prima bolletta precedente a quella della richiesta di verifica e a quelli maturati successivamente alla richiesta stessa.
Nei casi in cui l’errore fuori tolleranza sia negativo, SMAT si riserva di procedere all’addebito delle volumetrie non rilevate.
Qualora il misuratore risultasse funzionante entro i limiti di tolleranza sopra indicati, saranno addebitati in bollettai costi dell’intervento (euro 100,00 oltre I.V.A. di legge in caso di verifica presso il laboratorio SMAT, ovvero le spese derivanti dalle verifiche effettuate presso laboratori terzi).
ARTICOLO 19 - Verifica del livello di pressione
L’Utente può chiedere a SMAT la verifica del livello di pressione. Nei casi in cui, a seguito della verifica, il livello di pressione risulti nella norma, SMAT addebita all’Utente finale i costi dell’intervento, quantificati forfetariamente in euro 200,00 oltre I.V.A. di legge.
ARTICOLO 20 - Fatturazione
La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento, definiti sulla base di letture eseguite da incaricati aziendali, autoletture dell'Utente, consumi stimati (in assenza di letture effettive), o loro combinazione.
Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'Utente SMAT segue il seguente ordine di priorità:
a) dati di lettura rilevati da incaricati aziendali/telelettura;
b) in assenza di dati di lettura aziendali/telelettura, dati di autolettura;
c) in assenza di dati di lettura aziendali/telelettura e autolettura, dati di consumo stimati.
In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.
La fatturazione e l'emissione della fattura è effettuata con riferimento a periodi congrui con quanto stabilito al successivo art. 21.
Il numero minimo di bollette nell’anno è differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità, come segue:
- 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Ai fini dell’individuazione della relativa fascia di consumo per l’applicazione del precedente comma i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari che compongono il fabbricato.
ARTICOLO 21- Rilevazione dei consumi
SMAT è tenuta a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno;
Le distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale devono essere:
a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari;
b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari.
Con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso di almeno 2 (due) tentativi consecutivi con esito negativo e in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, SMAT effettua un ulteriore tentativo di raccolta della misura entro il mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato.
Con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, SMAT effettua un tentativo di raccolta della misura entro 6 mesi dalla data di nuova attivazione.
SMAT mette a disposizione dell’Utente la possibilità di comunicare l’autolettura con le modalità indicate in fattura.
ARTICOLO 22 - Fontanelle
Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.
ARTICOLO 23 - Apparati a deflusso continuo
La quantità d’acqua in base alla quale viene concessa l’erogazione a deflusso continuo, è quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata alla saracinesca di presa. Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a 10 metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per multipli interi di 5 metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.
Il corrispettivo applicato è quello della tariffa vigente all’epoca della somministrazione.
ARTICOLO 24 - Corrispettivo per apparati a deflusso continuo
Le norme dei precedenti articoli 22 e 23 circa la quantità dell’acqua da fornire e il modo della misura, si applicano anche alle erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione in base alle tariffe in vigore.
ARTICOLO 25 - Posizionamento idranti
Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:
1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi;
2) sopra una presa di distribuzione dell’acqua per altri usi, munita di misuratore.
ARTICOLO 26 - Uso degli idranti, impianti antincendio e tariffe
Nel caso 1) dell’articolo precedente l’Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all’estinzione, contro pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe standard fisse vigenti per bocche da incendio.
Nessuna responsabilità assume SMAT circa l’efficacia dell’uso delle bocche e sul valore della pressione di rete. Dell’avvenuta apertura delle bocche, l’Utente deve dare avviso a SMAT entro 24 ore.
L’apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso di SMAT, o la mancanza dell’avviso di
apertura in caso di incendio, dà luogo all’applicazione dell’articolo 11.
Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri, il canone da pagare sarà aumentato o diminuito nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.
Il canone è comprensivo dell’intervento di ripiombatura dei punti di utilizzazione ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali.
Tutta la rete privata deve essere costruita dall’Utente secondo le prescrizioni di SMAT, in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità. Non può essere interrata senza cunicolo o controtubo di protezione ed idonei pozzetti di ispezione. Casi particolari giustificati, di deroga alla precedente norma, se accettati da SMAT, saranno soggetti al canone di precarietà.
Per ogni punto di utilizzazione e bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dall’allacciamento idrico e sotto pressione di SMAT, è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell’installazione e determinato in base alle tariffe vigenti.
Sono definiti “punti di utilizzazione” o “bocche”: gli idranti, i naspi, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione, ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando d’impianti a pioggia, a lama d’acqua, o le saracinesche di ogni settore a ugelli (altresì considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati) e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l’utilizzazione dell’acqua per l’intervento in caso d’incendio.
Sono definite “apparecchiature”: le valvole (ad es.: di non ritorno), le saracinesche (ad es.: di sezionamento della rete privata), i rubinetti (ad es.: di scarico) ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all’impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all’efficienza della rete stessa.
Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione della pressione si richiama quanto disposto al 1° comma dell’articolo 12.
Spetta all’Utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.
È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell’Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell’impianto effettuando periodiche verifiche, per le quali potrà richiedere l’intervento di SMAT per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.
La presa è normalmente aperta; l’impianto privato da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova e scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla saracinesca di presa. Detto impianto privato può essere mantenuto totalmente o parzialmente al livello della pressione di rete SMAT.
L’Utente è tenuto a documentare dettagliatamente a SMAT, con disegni adeguati, regolarmente firmati, il proprio impianto, a partire dalla saracinesca di presa.
L’Utente deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti anche successivamente prescritti caso per caso da SMAT.
Fatto salvo quanto sopra richiamato in termini di attingimento per prove periodiche o per estinzione incendi, SMAT si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, anche con apposito misuratore che non limiti il deflusso, se vi siano attingimenti di diverso tipo quali per esempio perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all’Utente, alla tariffa vigente, l’intera quantità di acque per la quale si accerta l’attingimento.
Nel caso di apparati di estinzione incendi sottesi ad un allacciamento idrico per altri usi, munito di misuratore, e per i quali non vi è corresponsione di canone, tutta l’acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l’estinzione d’incendi, sarà conteggiata a misuratore e addebitata secondo le tariffe vigenti.
Sono considerati alimentati direttamente alla pressione della rete di SMAT anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano l’allacciamento idrico di SMAT collegato in modo tale da consentire il flusso dell’acqua proveniente dalla saracinesca di presa senza necessità d’interventi di qualsiasi sorta.
Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore per ogni zona di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell’acqua nella rete di SMAT.
ARTICOLO 27 - Manutenzione idranti e bocche antincendio
Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste dall’articolo 26, sono a carico dell’Utente.
ARTICOLO 28 - Allacciamento alla pubblica fognatura: proprietà
Le condotte o impianti privati di allacciamento fognario, anche situati sul suolo pubblico rientrano nella proprietà privata dell’Utente; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono e risponde di eventuali danni che esse possono arrecare alle infrastrutture sovrastanti e sottostanti pubbliche o private nonché a tutti gli Utenti del suolo pubblico sovrastante.
Le condotte o impianti privati di allacciamento fognario sono costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento e delle norme e disposizioni particolari vigenti presso i Comuni di riferimento.
ARTICOLO 29 – Evacuazione delle acque reflue
Le acque inquinate, tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere immesse in fognatura nera o fognatura mista allacciate a un impianto di depurazione centrale.
Alle Utenze non servite dalla pubblica fognatura i costi di tale servizio non saranno addebitati. In tali casi, l’Utente è tenuto a dotarsi di un sistema individuale di raccolta degli scarichi con fossa biologica, corrispondendo al gestore la sola quota tariffaria del servizio di depurazione a fronte dello smaltimento dei condensati prelevati dal predetto sistema di raccolta, effettuato dal gestore presso i propri impianti senza ulteriori oneri per l’Utente, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di documentare l’avvenuto smaltimento presso un impianto privato. Si applica in tali casi il Regolamento approvato dall’Autorità d’Ambito ATO-3 Torinese con deliberazione n° 193 del 30.05.2005 (Allegato 2 al presente Regolamento).
Nelle zone munite di fognature separate, le acque non inquinate non devono essere convogliate all’impianto centrale e quindi non possono essere scaricate in fognatura nera e/o mista in quanto le stesse potrebbero produrre un sovraccarico della rete fognaria ed una diluizione del liquame con conseguente ricaduta sulle reti ed impianti di depurazione terminali, ma devono essere convogliate in fognatura bianca.
Più precisamente, sono considerate acque non inquinate:
1) le acque delle fontane ad eccezione di quelle ubicate in aree mercatali (pesce, ecc.);
2) le acque di raffreddamento ad uso civile (climatizzazione) e quelle utilizzate per le pompe di calore ad uso di climatizzazione (fanno eccezione le torri evaporative);
3) le acque di pioggia provenienti da superfici impermeabili, tetti, terrazze e strade urbane;
4) le acque di svuotamento piscine (sono escluse le acque tecnologiche utilizzate nelle piscine);
5) le acque sorgive.
Se le condizioni idrogeologiche lo consentono, le acque non inquinate devono essere evacuate direttamente in ambiente.
SMAT può imporre misure di contenimento al fine di diminuirne le portate di piena.
ARTICOLO 30 – Obbligo di allaccio
Le acque usate e le acque meteoriche degli edifici suscettibili di essere raccordate alla rete pubblica devono essere condotte a un punto di raccordo fissato da SMAT (Punto di scarico). Quanto precede è normato dall’art. 8 della legge xxxxxxxxx xx 00/00 (Xxxxxxx Xxxxxxxx).
Qualora in zona servita da fognature separate, le proprietà di impianti privati che smaltiscano in modo non differenziato le acque nere e le acque chiare sono tenute a realizzare a loro spese gli impianti necessari, secondo il precedente articolo 29, al procedere della messa in conformità degli impianti pubblici, se del caso in un tempo fissato da SMAT.
Quando un allaccio è effettuato alla rete pubblica, le installazioni private individuali di raccolta preesistenti sono messe fuori servizio in un tempo prefissato, fatta salve diverse prescrizioni specifiche date da SMAT in sede autorizzativa. I lavori sono eseguiti a spese del proprietario e non danno luogo ad alcuna indennità.
ARTICOLO 31 – Domanda di autorizzazione allacciamento in fognatura
Per la realizzazione dell’allacciamento alla pubblica fognatura occorre istruire idonea pratica edilizia presso il Comune.
Per le utenze situate nei comuni che, in conformità con la convenzione del SII, hanno delegato a SMAT il procedimento di rilascio dell’autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura nera o mista occorre inoltrare a SMAT apposita istanza. Viceversa l’istanza dovrà essere inoltrata direttamente agli uffici comunali. Nessun lavoro può essere iniziato senza l’autorizzazione di SMAT ovvero l’autorizzazione comunale corredata dell’assenso in linea tecnica di SMAT.
Gli oneri relativi all’istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione da parte di SMAT sono pari ad euro 285 oltre I.V.A. di legge.
Le imprese industriali e artigianali possono effettuare le suddette domande presso lo sportello unico, ove istituito, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.
In caso di trasformazioni di stabili oppure di imprese industriali che comportino modificazioni del sistema di smaltimento delle acque usate o della natura di queste, gli interessati devono produrre nuova istanza.
ARTICOLO 32 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti in pubblica fognatura
Condizioni tecniche
Le canalizzazioni e i fondi delle camerette di ispezione devono essere realizzati con materiali rispondenti alle norme di
impenetrabilità in vigore; in caso di rischio di penetrazione di acque non inquinate permanenti (e.g. acque sorgive) le
camere di ispezione sono rese stagne in modo appropriato. Il diametro interno delle canalizzazioni deve essere proporzionato all’importanza del fabbricato con un minimo di 160 mm pe le acque reflue e per le acque non inquinate.
Le canalizzazioni sotto il suolo pubblico saranno rivestite completamente in calcestruzzo per 10 cm di spessore.
La pendenza deve essere almeno del 3% per le acque reflue e 1,5% per le acque chiare e non superiore al 10%. Pendenze inferiori possono essere ammesse, in casi documentali, a rischio della proprietà e solamente se il flusso e l’auto spurgo possono essere assicurati e controllati.
In caso di rischio di rigurgito la posa di apparati anti rigurgito sarà prescritta sulle canalizzazioni delle acque reflue o delle acque meteoriche a spese del proprietario.
Gli apparati anti rigurgito e le pompe ad avviamento automatico devono essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati.
Pozzetti di ispezione comuni per acque chiare e per acque reflue anche con separazione interna non sono autorizzati.
Tutti gli allacci non utilizzati devono essere autorizzati. Durante i lavori che interessano i collettori, la proprietà provvederà a chiudere gli allacci e metterà fuori servizio le installazioni di pompaggio al fine di evitare rigurgiti di acque nei collettori pubblici.
Allaccio
Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale (pelo libero), esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
L’impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.
L’immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all’interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.
Acque meteoriche
Al limite delle vie pubbliche o private le acque di superficie (strade, marciapiedi, balconi, tetti, pensiline, ecc..) non devono scendere sul suolo pubblico, devono essere raccolte, eventualmente stoccate e poi utilizzate o condotte al collettore pubblico in un punto fissato da SMAT.
Cucine collettive e ristoranti
Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.
Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi
Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei.
Autorimesse private, parcheggi
Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da garage privati o da autolavaggi saranno allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con interposto un separatore di idrocarburi.
Piscine
Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l’arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque bianche in presenza di reti separate (vedere art. 29). La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al massimo.
L’acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue.
Cantieri
I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento. SMAT può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.
ARTICOLO 33 - Controlli
SMAT fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all’impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell’allacciamento.
SMAT deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario (beneficiario) e nel termine temporale che sarà fissato.
In caso di non esecuzione, SMAT può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.
ARTICOLO 34 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l’impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche dal presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento di proprietà.
È facoltà dell’Ente competente (normalmente il Comune) emettere ordinanza nei confronti degli Utenti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l’indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d’ufficio, ponendo a carico dell’Utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.
ARTICOLO 35 - Classificazione e definizione degli scarichi
Gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie: "Acque reflue domestiche" ed "Acque reflue industriali", come definite dalla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 74, punti 1g ed 1h).
Ai fini dell’applicazione di tali definizioni, nell’ambito del settore di lavorazioni alimentari, fatto salvo quanto regolamentato dal DPR 227/2011, come criterio di demarcazione fra attività che producono scarichi di acque reflue industriali ed attività i cui scarichi sono compresi nella definizione di acque reflue domestiche si adotta il seguente: sono acque reflue industriali gli scarichi da insediamenti che effettuano la distribuzione a terzi del prodotto finito, mentre sono acque reflue domestiche quelle scaricate da insediamenti che provvedono esclusivamente alla distribuzione di beni presso il luogo di produzione, quali gastronomie, macellerie, ristoranti, self-service, mense aziendali.
ARTICOLO 36 - Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne
Le immissioni di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne sono disciplinate dal Regolamento approvato con D.P.G.R. del 20 febbraio 2006 n. 1/R e successive modifiche. Qualora tali immissioni recapitino in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, i piani di prevenzione e gestione di cui all’articolo 9 di tale Regolamento vengono presentati a SMAT e da questa approvati.
Le immissioni di cui al presente articolo, qualora recapitanti in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, sono soggette al controllo ed alla fatturazione da parte di SMAT. L’approvazione dei piani di prevenzione e gestione è soggetta alle spese di istruttoria il cui importo viene determinato dall’Autorità d’Ambito.
ARTICOLO 37- Scarichi di acque reflue domestiche
a) Recapitanti in rete fognaria allacciata ad un impianto di depurazione.
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione allo scarico, fatto salvo l’ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.
b) Recapitanti in rete fognaria non allacciata ad un impianto di depurazione. Nelle more di realizzazione di idonei trattamenti, gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non ancora collegata ad un impianto di depurazione terminale, necessitano di autorizzazioni all’allacciamento, e sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico terminale della fognatura in cui scaricano, che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.
c) Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell’art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle di cui al DPR 227/2011. SMAT può stabilire oneri aggiuntivi per il servizio di fognatura e depurazione commisurati al carico inquinante dei reflui e dettare specifiche prescrizioni tecniche per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche per renderle compatibili con le strutture esistenti di fognatura e depurazione. Per le verifiche di qualità/quantità degli scarichi di acque assimilate ad acque reflue domestiche SMAT può prescrivere l’installazione di idonei pozzetti di campionamento e misuratori di portata.
ARTICOLO 38 - Scarichi di acque reflue industriali
SMAT emette parere nell’ambito dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana di Torino, per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 e successive integrazioni e modificazioni delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni.
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'ATO 3, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del
D. Lgs. 152/06 salvo per quanto previsto ai successivi articoli.
In situazioni particolari SMAT potrà dare parere positivo all’autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non ancora servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
Nel caso dell’AUA e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni gli oneri relativi all’istruttoria concernente il parere per lo scarico in fognatura sono destinati a SMAT e sono a carico del richiedente.
In base alle risultanze dell’istruttoria, il parere per il rilascio delle suddette autorizzazioni potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell’eventuale depurazione che possono influenzare la qualità e/o la quantità dei reflui scaricati in fognatura.
Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono scaricati nel pozzetto di scarico fiscale, nel parere per il rilascio può essere richiesta l’installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi.
In base all’indice di priorità dell’insediamento, nel parere per il rilascio dell’autorizzazione sarà indicato il numero di autocontrolli (campionamenti ed analisi) che l’Utente dovrà effettuare sui reflui scaricati in fognatura, sulla base di quanto previsto nell’Allegato 3 del presente Regolamento.
La data di tali autocontrolli dovrà essere comunicata in anticipo a SMAT, la quale potrà presenziare al prelievo e potrà procedere autonomamente a campionamenti e verifiche delle prescrizioni dell’autorizzazione e della normativa di settore.
I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati a SMAT non appena disponibili; i risultati di tutte le eventuali registrazioni dei parametri di processo previste in autorizzazione dovranno essere conservati presso l’Utente e resi disponibili su richiesta del personale incaricato dei controlli; potrà essere richiesta la fornitura periodica dei dati raccolti in forma aggregata.
Nel caso le risultanze degli autocontrolli evidenzino il superamento dei limiti di emissione, il titolare dell’autorizzazione dovrà informare SMAT, mettere in atto opportune procedure per verificare le cause della non conformità, ripristinare la condizione di accettabilità dello scarico e procedere a un nuovo autocontrollo.
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono sottoscrivere il contratto che regolamenta la fornitura del servizio di fognatura e depurazione.
Le attività di verifica ed ispezione presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06, sono effettuate dal personale di SMAT allo scopo incaricato, secondo le modalità di cui agli artt. 44 e 45 del presente regolamento.
Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 108, comma 5, del D. Lgs 152/06.
Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l’esercizio dell’attività di controllo.
Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L’allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l’area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l’accesso all’area da parte del personale di SMAT.
ARTICOLO 39 - Scarichi di sostanze pericolose
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, SMAT nel parere per il rilascio dell’autorizzazione può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di misura o di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste da SMAT dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente.
L'Utente è responsabile del loro regolare funzionamento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
Ai fini di cui all’art. 78 del D. Lgs. 152/06, per monitorare la presenza negli scarichi delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A, 1/B dell’allegato 1 e Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, il titolare di scarichi contenenti sostanze pericolose, con cadenza quinquennale, devono compilare e sottoscrivere l’apposta dichiarazione conforme all’Allegato 5 del presente Regolamento.
ARTICOLO 40 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria da attività soggette al Regolamento CE n° 1069 del 21/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
Per le attività soggette al Regolamento CE n° 1069 del 21/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo all’Utente rispettare tutte le prescrizioni riportate sull’autorizzazione sanitaria rilasciata, per l’esercizio dell’attività, dall’Autorità competente. Nei casi previsti dal sopra citato regolamento, prima dello scarico le acque reflue industriali dovranno essere sottoposte ad adeguato pretrattamento ai sensi del Regolamento CE n°142 del 25/02/2011 atto a trattenere i materiali di origine animale (da detto trattamento sono escluse eventuali acque di raffreddamento).
È comunque vietato recapitare in rete fognaria sottoprodotti di origine animale rientranti nella disciplina prevista dal regolamento 1069/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché in forma liquida, quali ad esempio sangue, siero, siero di latte.
ARTICOLO 41 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione
Si definiscono “principali impianti di depurazione” quelli aventi una potenzialità di progetto pari o superiore a duemila abitanti equivalenti.
Ai sensi dell’Articolo 107, comma 1, del D. Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in uno degli impianti di depurazione principali possono essere sottoposti a valori-limite di emissione meno restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico.
La concessione dei valori limite di emissione in deroga è subordinata ad una valutazione tecnica volta a verificare che tale deroga risulti compatibile con il regolare funzionamento dell’impianto e non comprometta il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane, né il riutilizzo di acque e fanghi.
Limiti di emissione e prescrizioni stabiliti in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico:
1. Scarichi derivanti da attività di macellazione animali e da attività industriali di produzioni alimentari
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali e da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale, non rientranti nei criteri di cui all’articolo 2 del DPR 227/2011.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 2 dell'allegato 6 al presente Regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.
2. Scarichi derivanti da attività di autolavaggio, da attività connesse ai servizi di trasporto, da lavanderie, e da laboratori odontotecnici
In questo punto rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività di autolavaggio, attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto, lavanderie e laboratori odontotecnici,non rientranti nei criteri di cui all’articolo 2 del DPR 227/2011.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 6 al presente Regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.
Limiti di emissione stabiliti in base a specifiche esigenze:
3. Scarichi di prodotti biologici
Rientrano in questa tipologia gli scarichi di prodotti biologici che, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione previsti dalla Tab. 3 – Scarico in rete fognaria – dell’All.5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo allegato, possono risultare utili alle fasi biologiche del trattamento di depurazione presso i principali impianti di depurazione.
In particolare sono accettati, sulla base di una istruttoria specifica, scarichi derivanti da cicli delle industrie alimentari, delle industrie vitivinicole, delle industrie in genere che producono scarichi ad alto valore di BOD5 e basso valore di Azoto con un rapporto fra COD ed azoto totale pari o superiore a 20, purché il COD risulti biodegradabile (rapporto BOD5/COD ≥ 0,6).
Il quantitativo giornaliero ammesso derivante da questa tipologia di scarichi è stabilito in funzione della capacità residua di trattamento dell’impianto e i relativi limiti di accettabilità in concentrazione vengono comunicati di volta in volta nel parere per il rilascio dell’autorizzazione.
4. Scarichi con deroghe specifiche
Gli Utenti titolari di scarichi di cui al precedente art. 38 che, sulla base di esigenze specifiche intendono richiedere deroghe motivate per uno o più parametri previsti dalla Tab. 3 - Scarico in rete fognaria - dell’All. 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo allegato, possono inoltrare richiesta di deroga a SMAT, specificando oltre al tipo di parametro il valore limite a cui si intenderebbe allineare lo scarico.
Per gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla Città Metropolitana di Torino, viene rilasciato parere per il rilascio dell’autorizzazione.
I titolari di scarichi che intendono avvalersi delle deroghe di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo devono inoltrare istanza motivata.
SMAT, effettuata l’istruttoria tecnica, potrà consentire lo scarico in deroga rilasciando parere per l’autorizzazione, o per la modifica di quella vigente, previa accettazione da parte dell’Utente delle nuove condizioni economiche per il servizio di depurazione.
Le deroghe concesse potranno comunque essere revocate qualora in relazione a tali deroghe vengano meno le condizioni di buon funzionamento dell’impianto ove recapita lo scarico o di riutilizzo delle acque e dei fanghi.
Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in reti fognarie per le acque reflue urbane e di eventuali immissioni di acque di dilavamento/lavaggio piazzali dagli insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato negli artt. 43 e 45.
Per tutti gli insediamenti di cui al presente articolo SMAT ha facoltà di definire con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del quantitativo di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.
ARTICOLO 42 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori
Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori, SMAT a seguito di specifiche valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D. Lgs. 152/06, ha facoltà di emettere pareri per il rilascio di autorizzazioni con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, in base alle caratteristiche sia dello scarico che dell’impianto interessato, ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/06.
ARTICOLO 43 - Qualificazione del personale incaricato dell’attività istruttoria per il rilascio dei pareri relativi all’emissione dell’autorizzazione e delle attività di controllo
Per tutti gli scarichi di acque reflue recapitanti in rete fognaria, SMAT è autorità di controllo ed effettua le verifiche necessarie al fine di assicurare il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione ed il rispetto della disciplina allo scarico per le acque reflue urbane.
Il personale tecnico qualificato incaricato di svolgere le attività di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06 è legittimato ad eseguire il controllo degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO 44 - Esecuzione dei controlli
Le attività istruttorie sulle autorizzazioni allo scarico, gli autocontrolli a carico del titolare dello scarico ed i sopralluoghi presso gli insediamenti autorizzati allo scarico, eseguite direttamente dal personale incaricato al controllo hanno lo scopo di assicurare un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
Ulteriori controlli vengono eseguiti da SMAT monitorando la qualità delle acque reflue in ingresso agli impianti di depurazione ed in rete fognaria, in prossimità di scarichi da insediamenti ad elevato indice di priorità e a valle delle zone industriali più significative.
I sopralluoghi presso gli insediamenti soggetti a controllo sono eseguiti in esecuzione di apposito ordine di servizio. Le verifiche relative all’istruttoria concernente il parere per il rilascio delle autorizzazioni hanno luogo di norma su appuntamento, previo esame della documentazione inoltrata con l’apposita istanza. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione, possono essere effettuati sopralluoghi nelle giornate in cui sono programmati gli autocontrolli a carico del titolare dello scarico; il personale incaricato al controllo ha inoltre facoltà di disporre ed eseguire ulteriori sopralluoghi e campionamenti senza preavviso presso gli insediamenti soggetti a controllo.
Tali controlli possono essere a campione, pianificati in base all’indice di priorità dello scarico, oppure a seguito di anomalie riscontrate nei reflui in rete fognaria ed in ingresso agli impianti di depurazione.
Per quanto concerne unità produttive non censite verranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste motivate o a seguito di segnalazioni particolari. Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi, l’incaricato con la qualifica più elevata presente procederà senza ulteriori indugi con l'obbligo di redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione riporterà ogni fatto rilevante conseguente all'indagine eseguita.
ARTICOLO 45 - Modalità di esecuzione delle ispezioni
Il personale incaricato del sopralluogo dopo essersi qualificato mediante esibizione della tessera di riconoscimento, dovrà chiedere l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter procedere alle verifiche previste e per accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.
In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si menzionerà il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
Nel caso di controlli senza preavviso il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall’inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.
Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua sulla base delle disposizioni impartite nell’ordine di servizio relativo.
Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all’ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.
ARTICOLO 46 - Prelievo dei campioni
La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/06 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell’arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.
Qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelevamento.
Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri.
Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.
Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare.
Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli ispettori incaricati al controllo e dall’incaricato dell’insediamento presente al prelievo.
Sul verbale di prelievo viene dato preavviso della data ed ora di apertura dei campioni indicando l’ubicazione del laboratorio presso cui verrà effettuata l’analisi.
Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell’insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.
I contenitori sigillati verranno consegnati a cura del personale incaricato al controllo, nel più breve tempo possibile, al Laboratorio incaricato dell’esecuzione delle analisi di rito.
ARTICOLO 47 - Conservazione dei campioni
Dal momento del prelievo sino alla consegna al Laboratorio incaricato dell’esecuzione delle analisi i campioni sono debitamente conservati, secondo le norme IRSA-CNR.
Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.
ARTICOLO 48 - Disposizioni operative
L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali), verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio.
ARTICOLO 49 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi
Tutti gli Utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo a SMAT una denuncia della quantità delle acque prelevate e della quantità e qualità delle acque scaricate nell’anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata. La denuncia è redatta su appositi modelli messi a disposizione da SMAT.
Eventuali modifiche dei processi produttivi tali da influenzare la qualità delle acque scaricate dovranno essere segnalate preventivamente. Le diversificazioni tariffarie eventualmente ricorrenti a seguito di tali modifiche, avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.
Il volume scaricato è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto. Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto, per effetto dell’esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentino le quantità di refluo scaricate, lo stesso viene determinato tramite misuratore o, in assenza, mediante stima ragionevole e motivata. In caso di indisponibilità dei volumi scaricati secondo le suddette modalità, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell’ultima fatturazione. La posa del misuratore può essere richiesta dall’utente o da SMAT; SMAT si riserva di specificare le caratteristiche del misuratore, i cui oneri di installazione e gestione sono in ogni caso a carico dell’utente.
ARTICOLO 50 - Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall’acquedotto
Per gli Utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto, i corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione sono calcolati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del volume approvvigionato misurato tramite apposito misuratore installato dall’Utente e controllato da SMAT.
A tal fine SMAT può chiedere apposita autocertificazione da presentarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento su modelli allo scopo predisposti.
ARTICOLO 51 - Modalità e termini di pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione
L’addebito dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione è effettuato con apposita fattura/bolletta emessa da SMAT sulla base dei volumi determinati a norma degli articoli precedenti e delle tariffe in vigore.
L’Utente dovrà pagare l’importo addebitato nei termini e secondo le norme riportate sulla stessa fattura.
Le tariffe per le utenze civili, per le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne, e le tariffe per le utenze produttive sono stabilite ed approvate dall’Autorità d’Ambito, ad eccezione degli oneri aggiuntivi per gli scarichi autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 41, che sono stabiliti da SMAT.
In caso di morosità trova applicazione l’art. 13 del presente Regolamento.
ARTICOLO 52 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti e materiali ammessi
Come disposto dal comma 3 dell’art. 110 del D. Lgs 152/2006, previa comunicazione all’Autorità competente da parte di SMAT, possono essere conferiti per il trattamento presso gli impianti principali abilitati a svolgere tale servizio, tramite autobotti e/o condotte dedicate, i rifiuti liquidi e materiali appartenenti alle sotto elencate categorie:
1. Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura.
2. Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell’art. 100 del D. Lgs 152/06.
3. Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
I rifiuti liquidi/materiali di cui al presente articolo sono ammessi solo se prodotti nell’ambito territoriale ottimale
n. 3 di cui alla L. R. 20.01.1997 n. 13, oppure da altro Ambito territoriale sprovvisto di impianti adeguati. SMAT, previa comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 110, D. Lgs 152/06, può consentire il conferimento, presso gli impianti di depurazione minori, unicamente dei rifiuti di cui al punto 2) originati nel Comune ove è ubicato l’impianto, ovvero da altri Comuni limitrofi, compatibilmente con la residua capacità di trattamento dell’impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs 152/2006.
Come previsto dal comma 2 dell’art. 110 del D. Lgs 152/2006, SMAT può consentire presso gli impianti principali il conferimento di altri rifiuti liquidi, anche provenienti da comuni non compresi nell’ATO 3, limitatamente a tipologie e quantitativi autorizzati espressamente dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi della parte seconda, titolo III-bis o della parte quarta del D. Lgs 152/2006, nel rispetto di specifiche procedure di accettazione e gestione nonché dei valori limite di accettabilità stabiliti.
ARTICOLO 53 - Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti
Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo.
Le ditte di autotrasporto per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato dovranno dotarsi dell’apposita licenza valida per un periodo di quattro anni, che viene rilasciata dalla SMAT, a seguito della presentazione di una specifica domanda. Le spese di rilascio della licenza sono a carico del richiedente.
Con la presentazione della domanda l’istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti di rifiuti agli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato.
Non sono ammessi scarichi a mezzo autobotti nei pozzetti lungo le reti fognarie consortili e comunali.
ARTICOLO 54 - Convenzione per il trattamento di rifiuti/materiali presso gli impianti autorizzati
I conferimenti dei materiali di cui all’art. 52, punti 2) e 3), se provenienti da comuni aderenti all’ATO 3, sono sempre ammessi presso gli impianti autorizzati a riceverli ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 152/2006 nei limiti quantitativi consentiti dalla capacità residua dell’impianto.
I conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali sono ammessi, compatibilmente con la capacità residua dell’impianto a condizione che sia stipulata con il produttore apposita convenzione nella quale vengono stabiliti i limiti di accettabilità in termini qualitativi e quantitativi tali da non compromettere il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane. Tale convenzione vincola il produttore del rifiuto conferito al rispetto dei limiti di accettabilità ivi stabiliti e stabilisce le condizioni economiche per il servizio di ricevimento e trattamento.
Il produttore, per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato, deve produrre come omologazione del rifiuto:
- una relazione sul ciclo produttivo che origina le acque reflue/rifiuti liquidi oggetto della convenzione, specificando il codice C.E.R. del rifiuto;
- la classificazione di non pericolosità del rifiuto e la caratterizzazione analitica comprovante il rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione firmata da un tecnico abilitato, salvo eccezioni motivate in base alle caratteristiche del rifiuto;
- la dichiarazione relativa alle sostanze pericolose di cui all’Allegato 5 del presente Regolamento.
È onere del produttore fornire periodicamente, con la frequenza specificata nella convenzione, nuovi certificati analitici attestanti la non pericolosità del rifiuto e che i rifiuti liquidi conferiti rispettano i limiti qualitativi previsti dalla convenzione.
SMAT stabilisce l’importo da corrispondere per l’istruttoria relativa all’attivazione ed al rinnovo della convenzione e può richiedere, nell’ambito della convenzione, la stipula da parte del richiedente di idonea polizza fideiussoria, di entità commisurata al quantitativo ed alla tipologia dei rifiuti da trattare.
ARTICOLO 55 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti
Il produttore ed il trasportatore che conferiscono agli impianti acque reflue/rifiuti liquidi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs 152/06.
Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione prescritta.
ARTICOLO 56 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti
SMAT fornisce indicazioni su orari, modalità e tipologia di conferimenti presso gli impianti abilitati al ricevimento di rifiuti liquidi a mezzo autobotte. Lo scarico deve essere effettuato autonomamente, di norma mediante manichetta diametro max 150 mm. nell'apposito punto di immissione localizzato in testa all'impianto, alla presenza di personale incaricato da SMAT.
ARTICOLO 57 - Acque reflue/rifiuti liquidi conferiti agli impianti: controlli e campionamenti
È facoltà di SMAT eseguire, all’atto del conferimento dei rifiuti, mediante personale tecnico incaricato, controlli sia documentali che visivi/olfattivi/strumentali relativi alle caratteristiche del rifiuto.
Nel caso dei conferimenti a mezzo autobotte presso impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, in considerazione del ridotto impatto volumetrico che detti rifiuti hanno rispetto al volume di acque reflue afferenti all’impianto di depurazione, i controlli vengono eseguiti a campione mediante verifica documentale, e verifica delle caratteristiche macroscopiche del rifiuto, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi.
Quando il controllo rileva una palese non conformità del rifiuto conferito, oppure anche in caso di irregolarità nella documentazione di accompagnamento SMAT si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sulla documentazione di accompagnamento, di cui verrà conservata copia fotostatica. In caso di reiterate anomalie o non conformità si potrà sospendere o anche revocare al trasportatore la licenza per il conferimento a mezzo autobotte.
Inoltre per i rifiuti di cui al punto 2) dell’art. 52, il trasportatore dovrà appurare, prima di eseguire le operazioni di carico del refluo presso il mittente, la natura del rifiuto da aspirare accertandosi che lo stesso risulti costituito unicamente da acque reflue domestiche. SMAT potrà procedere a verifiche presso il mittente.
In ogni caso il personale incaricato da SMAT può prelevare campioni del refluo nel corso dello scarico. Quando il campionamento ha lo scopo di verificare la rispondenza del rifiuto conferito ai valori limite stabiliti in convenzione, al vettore viene consegnata copia del verbale di prelievo controfirmato dal vettore stesso, unitamente ad una eventuale aliquota del campione, se richiesta dal trasportatore; viene altresì data comunicazione scritta al produttore ed al trasportatore del rifiuto circa luogo, data e ora di inizio delle analisi.
ARTICOLO 58 - Responsabilità nel corso dei conferimenti
SMAT declina ogni responsabilità per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all’automezzo o al personale della Ditta che effettua il conferimento.
ARTICOLO 59 - Sanzioni per inottemperanza delle norme per scarichi di acque reflue per immissioni di acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio di aree esterne nelle reti fognarie per le acque reflue urbane
In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/06 che prevedono l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 133 del medesimo decreto, SMAT provvederà a determinare l'importo della sanzione, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato 7 del presente Regolamento in base alle disposizioni di cui agli articoli 135, 136 del citato decreto, come applicate dalla normativa regionale del Piemonte. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell’art. 137 del D. Lgs. 152/06 che prevedono l’applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
Per scarichi da insediamenti soggetti al Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si applica quanto previsto all’art. 29-quattuordecies.
Nel caso in cui dagli autocontrolli di cui all’art. 38 risultassero superamenti dei limiti allo scarico prescritti in autorizzazione e recepiti in contratto SMAT procederà alla fatturazione dell’anno di competenza applicando le tariffe vigenti con riferimento ai valori in deroga per i parametri di superamento nella misura riscontrata dagli autocontrolli.
ARTICOLO 60 - Provvedimenti amministrativi
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all’articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, SMAT adotta i provvedimenti amministrativi di propria competenza.
ARTICOLO 61 - Sanzioni relative al conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi agli impianti
Il superamento dei limiti in concentrazione stabiliti dalle convenzioni di cui al precedente art. 54, o comunque il conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto dall’art. 52 del presente Regolamento potrà comportare:
a) qualora i superamenti riscontrati siano unicamente riferiti a sostanze non pericolose (non comprese nella tabella 5 dell’allegato 5 al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche o nelle tabelle 1/A ed 1/B dell’allegato 1 alla parte terza del medesimo decreto), verrà applicata al produttore una penalità pari a 10 volte il corrispettivo del carico non conforme. Qualora venga dimostrato che la responsabilità della non conformità è da attribuirsi al trasportatore, la penalità sarà applicata a quest’ultimo;
b) per superamenti di parametri relativi a sostanze pericolose, oltre alla penalità di cui al punto a):
- alla ditta di autotrasporto la sospensione della licenza per il conferimento presso l'impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza;
- al produttore del rifiuto la sospensione della convenzione per il conferimento presso l'impianto per un periodo di tempo commisurato all'entità ed alla tipologia del superamento e alle frequenze dei conferimenti stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.
SMAT si riserva comunque di rivalersi sui responsabili per eventuali danni arrecati alle strutture od ai processi depurativi.
ARTICOLO 62 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza
SMAT, nell’osservanza del combinato disposto della Legge 241/90, integrata dal DPR 184/2006 e s.m.i., del Regolamento UE 79/2016 e del D. Lgs 101/2018, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi al rapporto di utenza.
Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali i consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc. Per documento si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione dell’utenza, quali bollette, contratti, estratti meccanografici, prospetti, riepiloghi, ecc.
Il titolare del rapporto di utenza può richiedere in modo informale l’accesso ai dati e ai documenti che lo riguardano.
Soggetti diversi dal titolare (ad es. condòmini, inquilini, ecc.) possono accedervi dietro presentazione di domanda formale redatta su moduli forniti da SMAT. In ogni caso, l’istante dovrà fornire le proprie generalità, indicare l’eventuale rappresentanza, esplicitare l’interesse sotteso alla richiesta di accesso. Alla richiesta di accesso viene dato corso entro 30 giorni lavorativi. Il diritto di accesso si esercita mediante l’esame dei dati e/o l’estrazione di copia di documenti.