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Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AREU E IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 293 / 2021 del 09/08/2021
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OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AREU E IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU
vista la seguente proposta di deliberazione n. 463/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che AREU:
• è un’Azienda Sanitaria costituita dalla Xxxxxxx Xxxxxxxxx (X.X. x. 00/0000, come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e dalla L.R. n. 22/2019 “Seconda legge di semplificazione 2019” e dalla DGR XI/2701/2019 “Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)” e dalla DGR 4078/2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell”art.11 della Legge Regionale n.22/2019- costituzione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza”), con il compito di coordinare e promuovere l’evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull’intero territorio di riferimento, sviluppando l’integrazione a rete dell’assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell’ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
• in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 “SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006”, ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l’assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;
CONSIDERATO che nell’ambito della predetta riorganizzazione, in base all’analisi dei dati inerenti le missioni di soccorso sanitario, sono state ridefinite alcune postazioni del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 (ex Mezzo di Soccorso Intermedio - MSI) operative nella provincia di Brescia, prevedendone la dislocazione presso diverse postazioni maggiormente baricentriche rispetto all’area di competenza;
DATO ATTO che in data 15.06.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2021, il Comune di Palazzolo sull’Oglio ha approvato la convezione tra il Comune stesso e AREU per la concessione in comodato d’uso gratuito di alcuni locali ubicati presso l’immobile sito in Palazzolo sull’Oglio (BS), via Golgi 30 finalizzato a consentire, previa conclusione dei lavori di adattamento dei locali anche alle esigenze del servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello (MSA1) di AREU e del relativo equipaggio (note prot. AREU 2021/6822 del 21.04.2021, prot. AREU 2021/8804 del 27.05.2021 e trasmissione della Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 15.06.2021- nota prot. AREU 2021/9878 del 18.06.2021);
RICHIAMATO l’art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
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materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “… anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
VERIFICATO che i locali messi a disposizione dal Comune di Palazzolo sull’Oglio sono stati ritenuti idonei sotto i profili operativi da parte del Direttore dell’AAT 118 BRESCIA di AREU per ospitare la postazione del MSA1 ovvero altro mezzo di soccorso avanzato individuato da AREU;
DATO ATTO che le Parti, nell’ambito del contratto di comodato d’uso, hanno definito che:
• al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d’uso dei locali concessi ad AREU, gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati dal Comodante nel più breve tempo possibile, previa segnalazione di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato e i costi per gli interventi di manutenzione verranno rimborsati da AREU, attraverso presentazione di idonea documentazione rispetto alle spese effettivamente sostenute dal Comune;
• le spese per gli interventi di manutenzione di carattere straordinario, nonché le spese in ordine alle utenze (elettriche, idrosanitarie, gas, riscaldamento e raffrescamento) sono esclusivamente a carico del Comodante;
• il comodatario si si impegna, altresì, a gestire le pulizie e alla sanificazione dei locali assegnati, con possibilità per le parti di modificare le condizione economiche e operative dell’erogazione del servizio di pulizia tramite scambio di idonea corrispondenza;
• l’impegno di spesa previsto a carico di AREU per il servizio di pulizia dei locali in parola è stimato in € 113,44/mese con possibilità di rideterminazione a fronte dell’attivazione anche del servizio di sanificazione dei citati spazi;
• il Comodatario si impegna a impegna a provvedere, altresì, al rimborso una tantum al Comodante delle spese da quest’ultimo sostenute per l’adeguamento dei locali in parola alla destinazione quale sede del MSA1, nel limite massimo concordato pari a € 14.959,15, previa presentazione di idonea documentazione rispetto alle spese effettivamente sostenute dal Comune;
• il Comodatario è obbligato a restituire l’immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l’ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;
DATO ULTERIORMENTE ATTO che il contratto ha durata di 5 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo fatti salvi i rapporti eventualmente intercorrenti tra le parti a fare data dal 01.05.2021 (giorno di messa a disposizione dei locali in parola da parte del Comune) e che, qualora le Parti lo ritenessero utile, le stesse possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;
RITENUTO pertanto, utile, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla stipula del contratto di comodato d’uso dei locali tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio e AREU;
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per
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quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio e AREU, per dei locali dell’immobile sito in Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Golgi 30, per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio;
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi i rapporti eventualmente intercorrenti tra le parti a fare data dal 01.05.2021 (giorno di messa a disposizione dei locali in parola da parte del Comune)e, altresì, con possibilità per le parti, le Parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire un rinnovo ovvero una proroga dello stesso da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;
3. di dare atto che le spese una tantum sostenute dal Comune di Palazzolo sull’Oglio per l’adeguamento dei locali in parola all’uso necessario, nel limite massimo concordato pari a Euro 14.959,15 saranno rimborsate da AREU entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione rispetto alle spese effettivamente sostenute, e registrate al conto n. 30.20.4115 "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE - COEU 118";
4. di dare atto che l’impegno di spesa previsto a carico di AREU per il servizio di pulizia dei locali in parola è stimato in € 113,44/mese (IVA ESCLUSA) e, nello specifico: € 691,98 (IVA 22% inclusa) per l’anno 2021, € 1.660,76 (IVA 22% inclusa) per ciascun anno dal 2022 al 2025, con registrazione al conto 30.20.3117 "SERVIZI DI PULIZIA - COEU 118" dei bilanci di competenza;
5. di dare atto che i predetti importi possono essere soggetti a rideterminazione a fronte dell’attivazione anche del servizio di sanificazione dei citati spazi;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Per il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI PORZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
TRA
il Comune di Palazzolo sull’Oglio (di seguito per brevità Comodante), con sede legale in Xxx XX Xxxxxxxxx x.00 - 00000, Xxxxxxxxx X/X (XX)
C.F. 00400530176 - P.IVA 00559720982, rappresentato dal Geom. Xxxx Xxxxxxx responsabile del Settore Patrimonio;
E
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodatario o AREU), con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx x.000, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.
Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano quanto segue.
Premesso
a) nell’ambito della riorganizzazione della copertura territoriale per l’erogazione del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera avviata da AREU, l’Agenzia, mediante la propria Articolazione aziendale Territoriale di Brescia (AAT 118 BRESCIA) ha rilevato la necessità di individuare all’interno del Comune di Palazzolo sull’Oglio una postazione di stazionamento un Mezzo di Soccorso Avanzato Infermieristico (MSA 1) e del relativo equipaggio che presentasse spazi idonei a garantire una migliore gestione e contingentamento dei flussi del personale soccorritore dedicato al servizio di soccorso sanitario di emergenza
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a € 48,00= Assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
AGEDP2MI|REGISTRO UFFICIALE|4352|11-01-2021
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urgenza coordinato dalla stessa;
b) il Comune di Palazzolo sull’Oglio si è reso disponibile ad offrire in regime di comodato d’uso gratuito uno spazio di proprietà da impiegare per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) e del relativo equipaggio;
c) l’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
TRA LE PARTI SI CONVIENE: ART. 1
Il Comodante concede al Comodatario o AREU in comodato d’uso a titolo gratuito, che a tale titolo riceve e accetta, gli spazi siti presso il
C.P.E. “Centro Polivalente di Emergenza” sito in xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00, costituiti da: n. 5 locali (n. 2 camerette, n. 1 spazio a disposizione, servizio igienico e disimpegno-ingresso) siti al piano primo di una superfice utile complessiva pari a mq 48,07 (raggiungibili mediante scala in uso comune con altre unità immobiliari presenti nell’immobile), ripostiglio – sottoscala sito al piano seminterrato di superficie pari a mq 6,46, n.1 posto auto riservato coperto sito al piano terra di superficie pari a mq 15, riservato allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) ovvero altro mezzo di soccorso di AREU, come da planimetrie allegate.
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Il Comodatario o AREU dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di BRESCIA, ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.
ART. 2
Il comodato d’uso a titolo gratuito viene concesso per l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie dell’AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per lo stazionamento dell’equipaggio e del MSA 1 H 24, ovvero altro mezzo di soccorso di XXXX.
ART. 3
Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi a fare data dal 01.05.2021 (giorno di messa a disposizione del locale da parte del Comune) e con esclusione del tacito rinnovo alla data di fine concessione dei locali. Alla scadenza del termine convenuto, qualora le Parti lo ritenessero utile, potranno pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato d’uso, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti.
Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall’accordo con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti sui rispettivi siti internet istituzionali.
A pena di nullità, qualunque modifica al presente accordo dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.
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ART. 4
Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono che:
- tutti gli interventi di manutenzione di carattere straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante;
- al fine di poter garantire interventi manutentivi di carattere ordinario quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d’uso dell’immobile, viene concordato tra le parti che gli stessi verranno effettuati dal Comodante nel più breve tempo possibile in funzione alla disponibilità di intervento delle proprie ditte manutentrici affidatarie dei vari servizi, previa segnalazione al Settore Patrimonio, all’indirizzo di posta elettronica (xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) da parte del Comodatario o AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato all’uso dei locali;
- successivamente il Comodatario o AREU si impegna a rimborsare il Comodante entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione rispetto alle spese effettivamente sostenute per gli interventi manutentivi di carattere ordinario resi necessari al mantenimento degli impianti presenti nei locali ad essa concessi in comodato;
- il Comodante si impegna a sostenere tutte le spese sostenute in ordine alle utenze (idrosanitarie, elettriche, gas, riscaldamento e raffrescamento) senza chiedere nessun onere al Comodatario o AREU per tutta la durata della concessione dei locali;
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- Il Comodatario si impegna a gestire le pulizie dei locali assegnati, impegnandosi a garantire una pulizia totale dei locali con frequenza di due interventi settimanali e la relativa sanificazione periodica degli ambienti e quanto altro necessario per permettere l’ordinario uso dei locali stessi. Qualora, nella vigenza del presente contratto di comodato d’uso gratuito, una delle Parti ritenesse necessario modificare le condizioni economiche e operative dell’erogazione del servizio di pulizia, si potrà procedere a concordare e approvare dette modifiche tramite scambio di idonea corrispondenza scritta ai rispettivi indirizzi istituzionali, con il rispetto della tempistica di almeno 60 giorni di preavviso per permettere al Comodante di attivare l’iter di assegnazione o di recesso dal servizio;
- qualora risultasse necessario per le esigenze di servizio di AREU, e previo accordo tra le parti, l’istallazione della linea telefonica e dati al fine di garantire i collegamenti con la SOREU territorialmente competente è a carico del Comodatario o AREU;
- qualora attivate, sono a carico del Comodatario o AREU le spese per le utenze telefoniche e la linea dati;
- Il Comodatario o AREU si impegna a provvedere, altresì, al rimborso una tantum al Comodante delle spese da quest’ultimo sostenute per l’adeguamento dei locali in parola all’uso necessario, nel limite massimo concordato pari a € 14.959,15=00 e entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione rispetto alle spese effettivamente sostenute;
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- il Comodatario o AREU è obbligato a restituire l’immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l’ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;
ART. 5
Il Comodatario o AREU è tenuto a custodire e conservare i locali concessi in comodato d’uso gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia.
ART. 6
Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata e concordata tra le stesse.
ART. 7
È fatto divieto di sub concedere i locali a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione all’AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile.
ART. 8
Il Comodatario o AREU sarà responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata entro i locali liberando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all’utilizzo dei locali stessi.
Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.
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Il Comodante è parimenti esonerato da ogni responsabilità per la mancata o scarsa fruizione del servizio anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
Il Comodatario o AREU risponde verso il Comune per danni causati per sua colpa o per altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’immobile.
Il Comune si impegna comunque, vista la particolare destinazione d’uso dell’immobile e ove ciò fosse necessario, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.
Qualora l’immobile non venga utilizzato per il fine a cui è stato destinato, il Comune può richiedere immediata restituzione dello stesso.
ART. 9
L’imposta di bollo connessa al presente atto, da regolarsi ai sensi del
D.P.R. n. 642/72, è posta in eguale misura a carico delle parti (Comune e AREU) e assolta, in via virtuale giusta indicazione a margine dell’atto, direttamente da AREU.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante e le relative spese, per quanto di specifica competenza, verranno rimborsate dal Comodatario nell’ambito del rimborso di quanto determinato nel precedente articolo 4.
ART. 10
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Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 11
Per quanto non espressamente pattuito e contemplato nel presente accordo si applicheranno le norme del Codice civile e le altre leggi vigenti in materia.
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro del Comodante.
ART. 12
Il Comodante e il Comodatario o AREU con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto, se presenti, dei documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
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Letto, confermato e sottoscritto, data dell’ultima sottoscrizione digitale. Per il Comodante: Il
Per il Comodatario: Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli 4, 8 e11.
Per il Comodante: Il
Per il Comodatario: Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
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