SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Xxxxxxx Xxxxxxxx - Opere di sistemazione esterna PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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L’anno ……………., il giorno ……………….. del mese di ,
nell’Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Ratel dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Generale del Comune di Oleggio, autorizzato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 a rogare dell’interesse del Comune gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:
a) …………………………….……………. nato a il
………………………………………… che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Oleggio, codice fiscale/P.I 00165200031 che rappresenta nella sua qualità di ……………………………
di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
b) ………………………nato a ………………………… il ……………………, residente in
…………………………, via ...……………………..…..………………., in qualità di
………………………………………………… dell’impresa con sede in
…………………………, via codice
fiscale ………………… e partita IVA di seguito nel presente
atto denominato semplicemente "Appaltatore";
PREMESSO
- che il Comune deve provvedere all’esecuzione dell’intervento denominato “Cascina Trolliet - Opere di sistemazione esterna” per un importo dei lavori da appaltare di Euro 62.483,33=, dei quali Euro 2.133,50= per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del ……………………………….. .................................. in data
…………………….., n. ……………… i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
……………………………………………………………….. per il prezzo complessivo di Euro
…………………………….…………….. come di seguito specificato, in seguito all’offerta presentata, per ribasso pari al per cento;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Il Comune concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché
dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, dell'Elenco Prezzi Unitari, del Piano di Sicurezza e del Cronoprogramma, previsto dall'art. 40 del D.P.R. 207/2010, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro ………………………………. (diconsi Euro
..….……………………………………………) al netto dell’I.V.A., tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006.
3. La migliore offerta è stata selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 c. 2 lett. b del D.Lgs. 163/2006, per cui mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
4. Il prezzo a corpo, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituisce prezzo contrattuale.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora il Comune per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
Articolo 5. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 6. Pagamenti in acconto.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento così come previsto dal capitolato speciale e con l'applicazione dell'articolo 143 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 7. Pagamenti a saldo.
1. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Si applicherà comunque il comma 2 dell'articolo 143 del D.P.R. 207/2010.
2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’art. 144 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 9. Persone che possono riscuotere.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 le persone autorizzate
a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune sono: ………………………………
2. I pagamenti saranno effettuati presso: …………………………………………
Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.
1. I lavori avranno inizio dalla data di consegna riportata nel verbale redatto in contraddittorio.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 75 (settantacinque)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale dello 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo di contratto per ciascun giorno di ritardo.
4. La penale, nella stessa misura di cui al comma 3 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
5. Trova comunque applicazione l'articolo 145 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo o, quando previsto per Xxxxx, il Certificato di Regolare Esecuzione, deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 12. Risoluzione del contratto.
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008 e smi;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Si rimanda all'applicazione degli articoli 135 e 136 del DLgs 163/2006 e smi.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ……………………………….…….. numero in
data …………………...…………. rilasciata dalla società/dall'istituto
…………………………….………………………………….. agenzia/filiale di )
per l'importo di Euro ………………….. pari al …………. per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con polizza numero
………….…………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall'istituto
…………………………. ………………………... agenzia/filiale di
………………………………….... per un massimale di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione).
Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, commi 6 e 6 bis, del Dlgs 163/2006.
3. L'appaltatore è obbligato, ove tenuto, all'applicazione dell'articolo 17 della Legge 13/03/1999 n. 68 e s.m.i..
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e s.m.i. e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come da certificazione dell’Ufficio Territoriale del Governo di …………………… prot del
………. in atti depositata.
Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 81/2008 e smi, del quale assume ogni onere e obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera a).
2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza
………………………………… – tel. …………………………… cell.:
………………………………., gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 18. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e smi, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.
3. Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
Art. 19. Obblighi dell’appaltatore/subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
3. La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione al Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 20. Controversie.
1. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 21. Spese di contratto e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il Rappresentante del Comune di Oleggio …………………………………………………
L'appaltatore …………………………………………………
Il Segretario Rogante …………………………………………………