CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
PROMOSTUDI LA SPEZIA - Fondazione di Partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia (di seguito anche “Promostudi”), con sede legale in La Spezia, Viale Xxxxxx Xxxxxxx 16/18, 19123, pec: xxxxxxxxxx-xx@xxx.xxx, codice fiscale e partita iva 01148980111 rappresentata dal Presidente Dott. Xxx. Xxx Xxxxxxx, nato a Napoli il 21 novembre 1953, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di indirizzo dell’ 11.03.2022
E
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito
anche “l'Università”), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28 febbraio 1972, auto- rizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2022
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e con- giuntamente anche “Parti”)
PREMESSO CHE
a) in data 24.3.2010 è stata costituita “Promostudi La Spezia” - Fon- dazione di Partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia (di seguito “Promostudi La Spezia” o “Promostudi”), giu- ridicamente riconosciuta in data 23.6.2010 con atto prefettizio ed
iscritta al n. 318 del registro delle persone giuridiche della Prefettura della Spezia;
b) Promostudi, fin dalla sua costituzione in data 29.7.2002 come So- cietà consortile a responsabilità limitata “Promostudi - Polo Universi- tario della Spezia”, coordina e gestisce il Campus universitario della Spezia, presso il quale si svolgono corsi di studio dell’Università di Genova;
c) il Consiglio di amministrazione dell’Università di Genova, con de- libera n. 23 del 21.12.2016, ha approvato l’adesione dell’Ateneo a Promostudi La Spezia con contestuale stipula del nuovo Statuto non- ché l’erogazione dell’importo di Euro 10.000,00 a titolo di conferi- mento al patrimonio della Fondazione;
d) il Consiglio di indirizzo della Fondazione Promostudi La Spezia, con verbale del 3.04.2017 - redatto dal Notaio Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, del Collegio notarile dei Distretti riuniti di La Spezia e Massa (Rep. N. 1.831, Racc. n. 1.398) e registrato in La Spezia il 12.04.2017 alla serie 1T n. 2736 – ha quindi deliberato il riconosci- mento dell’Università di Genova quale Fondatore della Promostudi La Spezia ed ha contestualmente approvato il nuovo Statuto della Fondazione medesima di cui al testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta sopra citata del 21.12.2016;
e) sono attualmente soci fondatori di Promostudi La Spezia: il Co- mune della Spezia, la Fondazione Carispezia, la Camera di Commer- cio Riviere di Liguria, Confindustria La Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e l’Università degli Studi di Geno-
va;
f) ai sensi dell’art. 1 dello Statuto della Fondazione, “Promostudi La Spezia, … è costituita per promuovere e supportare l’organizzazione, alla Spezia, di corsi universitari, post diploma ed iniziative formati- ve di livello universitario e post-universitario”;
g) ai sensi dell’art. 3 comma 2 del precitato Statuto, la Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il rag- giungimento dello scopo, ed in particolare:
- stipulare convenzioni con istituzioni universitarie per l’organizzazione di corsi di studio con il coordinamento delle attività formative da parte dell’Università degli Studi di Genova nonché con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, per l’organizzazione di corsi post laurea e attività di ricerca;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie all’istituzione e gestione di insediamenti universi- tari, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, alla accoglienza e al benessere degli studenti;
- assumere partecipazioni in enti, associazioni ed imprese, parte- cipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese;
- promuovere elargizioni, fondi e contributi finanziari per la rea- lizzazione delle attività istituzionali;
- promuovere l’adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, asso- ciazioni, imprese e persone fisiche;
- svolgere studi e ricerche, promuovere pubblicazioni e conve-
gni, erogare servizi e consulenze;
h) in data 8.7.2009 è stato istituito alla Spezia il Distretto ligure Tec- nologie Marine - DLTM - S.c.r.l., partecipato dall’Università di Ge- nova e da altri Soci pubblici e privati, allo scopo di promuovere, nel territorio della Regione Liguria, un Distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strate- gia di rafforzamento dell’attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine e di quelle ad esse collegate o complementari, non- ché di accelerazione dell’insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settori;
i) l’Università di Genova e Promostudi hanno sottoscritto in data 6.3.2012 per una durata di nove anni una Convenzione successiva- mente revisionata, con Atto del 12.9.2016, al fine di delineare una nuova distribuzione della contribuzione studentesca;
j) successivamente l’Università e Promostudi hanno sottoscritto in data 24.10.2018 un Addendum alla predetta Convenzione, al fine di modificare consensualmente le lettere g), h) e i) dell’art. 2, in modo da adeguarne il contenuto al nuovo sistema di contribuzione studen- tesca;
k) l’Università e Promostudi con successivi atti hanno formalizzato la proroga della Convenzione sottoscritta in data 12.9.2016, e del relati- vo Addendum, nelle more della stipula del nuovo accordo e al fine di garantire la continuità nella collaborazione, fino al 28.2.2022 e co- munque fino alla stipula della nuova Convenzione;
CONSIDERATO CHE
a) le Parti intendono proseguire nella lunga e proficua collaborazione già instaurata al fine di mantenere le attività del Campus universitario della Spezia;
b) le Parti intendono sviluppare un forte legame tra ricerca, forma- zione e servizi tecnologici alle imprese attraverso strumenti in grado di intensificare le collaborazioni e gli scambi con le realtà territoriali;
c) è interesse delle Parti sviluppare sul territorio spezzino attività di alta formazione post lauream: dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione e assegni di ricerca;
d) ai sensi dell’art. 17 (Compiti ed attribuzioni del Consiglio di Indi- xxxxx), punto 1, lett. t) dello Statuto di Promostudi, l’Università forni- sce la propria quota di contribuzione alla Fondazione mediante il conferimento iniziale (a titolo di patrimonio) e le prestazioni stabilite da apposite convenzioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse e considerata
1. Le premesse, i considerata e l’allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 - Finalità
1. L’Università e Promostudi convengono sul mantenimento e sullo sviluppo del Campus universitario della Spezia (di seguito anche “Campus della Spezia”), quale sede decentrata dell’Università, e con la presente convenzione intendono disciplinare i reciproci rapporti e oneri.
Art. 3 - Oneri per l’Università degli Studi di Genova
1. L’Università si impegna, compatibilmente con il rispetto delle di- sposizioni normative e ministeriali in materia di requisiti minimi dell’offerta formativa degli Atenei, a:
a) mantenere, ed eventualmente attivare qualora ricorrano le condi- zioni, presso il Campus della Spezia corsi di laurea e di laurea magi- strale secondo quanto stabilito dai propri organi di governo in merito alla programmazione dell’offerta formativa, valorizzando in particola- re corsi altamente specialistici e rispondenti alle esigenze economico- produttive del territorio;
b) attivare adeguate iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei corsi di studio svolti presso il Campus della Spezia e a destinare ai medesimi le provvidenze e i benefici di cui godono gli altri corsi da essa promossi e realizzati;
c) individuare, in conformità con la normativa vigente, il personale docente cui affidare lo svolgimento dell’attività didattica relativa ai corsi di studio attivati presso il Campus della Spezia;
d) rafforzare e consolidare, anche con riferimento alla presenza pres- so il Campus dei docenti che svolgono la propria attività nei corsi di studio con sede a La Spezia, la presenza sul territorio dei corsi di lau- rea di cui in premessa, garantendo lo svolgimento delle attività didat- tiche e di ricerca connesse, al fine di accrescere la percezione dell’Università come luogo di creazione della conoscenza e di diffu- sione della stessa anche negli ambienti economici e professionali di riferimento;
e) informare e collaborare con Promostudi per tutte le iniziative di carattere scientifico e per progetti di ricerca che l’Università intenderà attivare sul territorio con qualunque Istituzione, attraverso la stipula di appositi accordi con le strutture universitarie interessate, previa ve- rifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi;
f) promuovere la partecipazione diretta di Promostudi La Spezia, in raccordo con l’Università, in tutte le attività di competenza del Cam- pus della Spezia;
g) valutare, in accordo con Promostudi, la possibilità di istituire pres- so il Campus della Spezia un proprio presidio amministrativo territo- riale di coordinamento e supporto alle attività didattiche che ivi si svolgono, a sostegno delle attività di Promostudi e in sinergia con gli uffici dell’Università.
2. Con riferimento all’anno accademico 2021/2022, in forza della convenzione del 12.9.2016 e successivo addendum del 24.10.2018, da ultimo prorogati il 24.12.2021 sino al 28.2.2022 e comunque fino alla stipula della nuova Convenzione, l’Università si è impegnata ad ero- gare a Promostudi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione dei corsi di studio del Campus della Spezia, in via transitoria, una somma pari ai contributi universitari relativi alla seconda rata versata dagli studenti (studenti regolari e studenti iscritti oltre la dura- ta normale del corso) che frequentano corsi di studio attivati presso il Campus della Spezia, fatto salvo il conguaglio di cui nel seguito per la determinazione dell’ammontare netto. Tale importo, erogato nel me- se di gennaio 2022 sulla base dei versamenti dei contributi universita-
ri di seconda rata effettuati dagli studenti alla data del 31 dicembre 2021, sarà oggetto di conguaglio nel mese di gennaio 2023 sulla base di quanto definitivamente percepito dall’Università al netto degli eso- neri e di eventuali rimborsi applicati sull’intero ammontare del con- tributo universitario versato dagli studenti.
3. L’importo di cui al punto 2 si basa sull’attuale sistema di contribu- zione studentesca che prevede:
• il pagamento della contribuzione studentesca in 3 rate anziché 2; la
prima rata, dovuta da tutti gli studenti, coincide con la tassa regionale e l’imposta di bollo e ha scadenza nel mese di settembre;
• la seconda e la terza rata, di pari importo (salvo particolari benefici
o esoneri), corrispondono al “contributo universitario onnicompren- sivo annuale” e sono da versare, rispettivamente, a fine novembre e a metà maggio dell’anno solare successivo.
4. Il contributo di cui al punto 2 è erogato successivamente alla tra- smissione da parte di Promostudi all’Ateneo dell’ultimo bilancio di esercizio approvato, corredato dalla relativa nota integrativa.
5. A decorrere dall’anno accademico 2022/2023 l’Università si farà carico della gestione e del pagamento:
a) degli incarichi di didattica ai propri docenti dipendenti che svolgo- no attività presso il Campus della Spezia, ulteriori rispetto ai compiti didattici istituzionali, secondo quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializza- zione dell’Università;
b) degli incarichi di insegnamento a docenti non strutturati che svol- gono attività presso il Campus della Spezia, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, lau- rea magistrale e di specializzazione;
c) degli incarichi di supporto alla didattica per i corsi di studio che si svolgono presso il Campus della Spezia, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio;
d) dei costi relativi alla ricerca e, per quanto attiene la didattica, dei costi delle licenze software e delle iniziative integrative o collaterali richieste dai corsi di studio.
6. A decorrere dall’esercizio 2023 l’Università contribuirà al coordi- namento e gestione del Campus della Spezia da parte di Promostudi con un contributo annuo forfetario pari a euro 140.000 (centoqua- rantamila), erogato nel mese di gennaio di ciascun anno di competen- za, a copertura di qualsivoglia onere, ivi inclusi quelli per la manuten- zione ordinaria e straordinaria del Campus.
Art. 4 - Oneri per Promostudi
1. Promostudi si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla gestione operativa del Campus, fornendo all’Università attività di supporto. In particolare, Promostudi si impegna a:
a) riconoscere al personale docente impiegato dall’Università presso il Campus della Spezia il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dal regolamento in Allegato A;
b) contribuire all’acquisizione e all’aggiornamento delle attrezzature di laboratorio per le esigenze delle attività didattiche sperimentali, sul- la base di specifici accordi attuativi;
c) prevedere a budget risorse adeguate per la copertura delle spese inerenti a convegni, conferenze, incontri di lavoro organizzati da Promostudi che coinvolgano personale e/o studenti universitari;
d) mettere a disposizione un numero adeguato di unità di personale ausiliario, tecnico e amministrativo dotato delle necessarie competen- ze per assicurare la gestione efficace ed efficiente del Campus della Spezia, compresi i laboratori informatici e la biblioteca, in forma e nei modi tali da non potersi costituire né manifestare alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Università;
e) mettere a disposizione i locali e provvedere alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e le forniture (attrezzature, ar- redi e corredi) occorrenti e idonee per consentire lo svolgimento del- le attività universitarie, sollevando l’Università da ogni obbligazione e da qualsiasi responsabilità attinente e conseguente, anche ai fini della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
f) garantire un servizio continuativo di pulizia interna, sorveglianza, custodia e vigilanza;
g) garantire il servizio di riscaldamento e condizionamento e sostene- re le spese relative alle utenze (luce, gas, telefono, etc.) e ai canoni comunali;
h) mantenere il servizio mensa e/o ristoro per gli studenti frequen- tanti il Campus della Spezia, fatte salve le competenze in merito di
Aliseo - Agenzia della Regione Liguria per gli studenti e l’orientamento;
i) predisporre idonee strutture per la fruizione della didattica e dei va- ri servizi da parte di soggetti disabili.
Art. 5 - Attività di ricerca e laboratori
1.Le Parti si impegnano a sviluppare e/o rafforzare congiuntamente, qualora consentito dalla vigente normativa, le attività didattiche gesti- te operativamente da Promostudi e le attività di ricerca e di alta for- mazione post lauream al fine di creare un Polo di eccellenza di sapere e innovazione fortemente caratterizzato sulle tecnologie, sul progetto nautico, sulle scienze marine e sulle altre vocazioni del territorio.
2. Promostudi e l’Università si impegnano a collaborare per la gestio- ne di laboratori a servizio dei docenti e degli studenti del Campus della Spezia nonché delle imprese e degli enti del territorio.
Art. 6 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, che si consulteranno al- meno due volte all’anno, alla fine di ciascun semestre, e comunque allorquando ritenuto opportuno.
2. Per l’Università il referente è individuato nel Delegato per il fun- zionamento del Campus di La Spezia, che assume anche funzioni di raccordo con i coordinatori e i docenti dei corsi di studio che si svol- gono nel Campus della Spezia e i direttori dei rispettivi dipartimenti.
3. Per Promostudi il referente è nominato con cadenza triennale dal
Comitato Esecutivo di Promostudi. e successivamente comunicato per iscritto all’Università.
4. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il rispettivo referente, dan- done comunicazione all’altra Parte mediante PEC.
Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione, fatte in ogni caso salve le Convenzioni concernenti l’istituzione di posti di ruolo finanziati e cofinanziati da Promostudi, ha durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sot- toscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività relative al completamento dell’a.a. in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. La Convenzione potrà essere modificata o integrata a seguito di accordo tra le Parti, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
Art. 8 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della Convenzione, assicurando agli studenti che hanno iniziato i corsi la regolare conclusione del proprio ciclo di stu- di.
Art. 9 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e Promostudi, finalizzata al perse- guimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispet- tive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 10 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 11 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998 (Regolamento recante
norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme conte- nute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.), si stabilisce che il datore di lavoro di Promostudi assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli stu- denti ospitati presso il Campus della Spezia.
2. Resta inteso che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi dei sopra citati decreti legislativi, la sicurezza dei locali e degli edifici messi a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restano a carico di Promostudi.
3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizio- ni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro ar- ticolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
Art. 12 - Coperture assicurative
1. Le Parti si impegnano a garantire le coperture assicurative di legge di competenza di ciascuna e ad integrarle con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esi- genze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta rea-
lizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.
Art. 13- Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati relativi all’espletamento di at- tività riconducibili alla presente Convenzione in conformità al Rego- lamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Le parti, in considerazione delle varietà di attività previste dalla presente Convenzione, si impegnano a definire gli aspetti e ad adotta- re gli atti necessari per regolare i rapporti derivanti dal trattamento dei dati personali.
Art. 14- Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 16 - Registrazione
1. La presente Convenzione si compone di n. 19 pagine e sarà regi- strata in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese
di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura pri- vata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del
D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a Promostudi il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti nella data dell’ultima sottoscrizione
PROMOSTUDI LA SPEZIA IL PRESIDENTE
(Cav. Lav. Xxx Xxxxxxx)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA IL MAGNIFICO RETTORE
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
ALLEGATO A
REGOLAMENTO SULLA CORRESPONSIONE DEI RIMBOR- SI SPESE DA PARTE DI PROMOSTUDI.
Art. 1
1.1 Il rimborso delle spese di viaggio dei docenti avviene limitata- mente alla tratta Genova – La Spezia, sulla base delle spese documen- tate e, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, sulla base di un ulterio- re rimborso per il carburante. È inteso che sono soggette a rimborso unicamente le spese documentate effettivamente sostenute dalla per- sona avente diritto e non esigibili ad altro tipo di rimborso.
1.2 Per i docenti di ruolo dell’Ateneo, anche se autorizzati a risiedere fuori Genova, e per i docenti non di ruolo o di ruolo presso altro Ateneo, anche residenti fuori Regione, le spese documentate, quali biglietti ferroviari o pedaggi autostradali e carburante, sono integral- mente rimborsate solo se riguardano tratte pari o inferiori a quelle comprese tra le stazioni ferroviarie o i caselli autostradali di Genova e della Spezia; qualora riguardino tratte diverse o superiori, tali spese sono rimborsate nei limiti del corrispondente importo massimo am- messo.
1.3 Per i docenti del Politecnico di Milano sono rimborsate le spese relative alla tratta Milano La Spezia.
1.4 Non è previsto il rimborso relativo a spese di taxi.
1.5 Le spese relative all’uso del mezzo proprio e relativo carburante sono rimborsate in misura di € 30,00 giornalieri per i docenti con se-
de di riferimento Genova, e di € 60,00 giornalieri per i docenti con sede di riferimento Milano.
1.6 Il rimborso delle spese di vitto, previsto per impegni di un’intera giornata, è riferito al pranzo con un tetto massimo di € 15,00 al gior- no.
Art. 2
2.1 Ai soggetti titolari di incarico/contratto di assistenza alla didattica per insegnamenti nei corsi di laurea tenuti presso il Campus Universi- tario della Spezia viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e vitto nei termini e con i tetti di spesa previsti per i docenti e riporta- ti nel precedente articolo 1.
2.2 Nessun rimborso è riconosciuto a dottorandi/assegnisti che svol- gono attività a titolo diverso da quello previsto al comma 2.1.
Art. 3
3.1 Il rimborso delle spese di pernottamento è corrisposto ai docenti solo in casi eccezionali e solo se preventivamente autorizzate dalla Direzione di Promostudi a fronte di specifica e motivata richiesta da parte del Coordinatore del corso di laurea di riferimento.
3.2 L’importo ammesso a rimborso per pernottamenti autorizzati non può superare l’ammontare del rimborso giornaliero di viaggio in auto. In caso di pernottamento è riconosciuto un rimborso per la ce- na di euro 15,00.
Art. 4
4.1 I rimborsi spese sono riconosciuti sulla base delle firme di pre- senza apposte sull’apposito registro tenuto presso il Campus Univer-
sitario della Spezia.
4.2 La richiesta di rimborso deve essere presentata a Promostudi me- diante la scheda fornita dalla segreteria, compilata in ogni sua parte, debitamente firmata e corredata dei giustificativi di spesa in originale.
Art. 5
5.1 La presentazione della scheda di richiesta rimborso e della docu- mentazione deve essere effettuata entro le seguenti scadenze: 30 apri- le, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio per le spese sostenute nel I, II, III e IV trimestre di ogni anno. I pagamenti vengono effettuati da Promostudi La Spezia entro 60 giorni dai termini di presentazione suddetti a mezzo bonifico bancario.
5.2 In caso di ritardo nella presentazione della richiesta di rimborso e della relativa documentazione i rimborsi sono corrisposti nel trime- stre successivo.
Art. 6
6.1 La Segreteria di Promostudi svolge un tempestivo controllo pre- liminare sulle note presentate dai docenti, volto ad assicurarne, con la collaborazione degli stessi, la completezza, la regolarità e la produ- zione dell’idonea documentazione giustificativa delle spese.