CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni Generali valgono le seguenti definizioni. Con il termine:
- Valoridicarta: si intende la società in house dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito anche "Poligrafico") e di Banca d'Italia, che riveste il ruolo di Stazione Appaltante;
- Codice degli Appalti: si intende il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni;
- D.M. n.49/2018: si intende il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 7 marzo 2018, n.49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Contratto: si intende indifferentemente l’ordine e/o il contratto, stipulato in forma scritta tra le Parti con il quale Valoridicarta affida l’esecuzione di lavori/servizi/forniture e avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato a fronte del pagamento di un corrispettivo;
- Contraente: si intende il soggetto al quale Valoridicarta affida l’esecuzione di lavori/servizi/forniture;
- Subappalto: si intende il contratto con il quale il Contraente affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, assoggettato al regime autorizzatorio così come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;
- Subappaltatore: si intende l’esecutore del contratto di subappalto stipulato con il Contraente e autorizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Articolo 1 - Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti di appalto di servizi, forniture, forniture con posa in opera, nonché lavori, conclusi tra Valoridicarta e un Contraente, a titolo oneroso.
Articolo 2 - Disciplina applicabile
Il Contratto, ivi compresi gli Allegati, è regolato dalla legge italiana.
Il rapporto tra le Parti è regolato (i) da quanto previsto nel Contratto al quale si applicheranno tutte le norme, le condizioni e le prescrizioni stabilite nello stesso e nei relativi Allegati nonché (ii) dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai documenti, atti e normative ivi richiamate.
In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nel Contratto, prevarranno le disposizioni contenute in quest’ultimo.
Le modifiche e/o le integrazioni al Contratto avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto tra le Parti. Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti, dal codice civile, dalle altre norme vigenti in materia.
Articolo 3 - Obblighi del Contraente
Con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente si obbliga ad adempiere in buona fede e con la dovuta diligenza tutte le obbligazioni ivi dedotte, nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee alla prestazione da eseguire.
Il Contraente è tenuto (i) a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Valoridicarta in occasione dell'avvio del Contratto, nonché (ii) ad uniformarsi, nel corso dell'esecuzione contrattuale, alle disposizioni contenute nei singoli ordini di servizio impartiti, pena la risoluzione dello stesso ai sensi del successivo art. 14 delle presenti Condizioni Generali.
È onere del Contraente curare, sotto la propria responsabilità, che durante l’esecuzione dell’appalto i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tengano un contegno corretto, mantenendo riservata la conoscenza di luoghi, persone e procedure e attenendosi scrupolosamente alle misure e procedure di sicurezza di Valoridicarta, , fermo restando che gli stessi si intendono autorizzati ad accedere ai locali di Valoridicarta con le modalità fissate e - ove previsto - sotto diretta sorveglianza della Security di Valoridicarta.
Con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente dà atto, senza riserva alcuna, di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e le normative in materia di sicurezza dei lavoratori, in materia di ambiente, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, obbligandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Valoridicarta da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle suddette prescrizioni e normative.
Il Contraente si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.
In caso contrario, Xxxxxxxxxxxxx si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli per conto dei soggetti ai quali spettano fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito maturato in relazione alle retribuzioni spettanti nonché nei confronti di enti previdenziali o assistenziali e relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto del Contratto.
Valoridicarta rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra il Contraente e il personale o gli altri soggetti da essa incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo.
Il Contraente rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari.
Tutti gli oneri scaturenti dall'osservanza delle normative tecniche, di sicurezza in vigore, ambientali, compreso il rispetto dei criteri Ambientali Minimi, ove previsti, sono ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
Sono a carico del Contraente tutti gli obblighi previsti nell’offerta, nella documentazione di gara, nel Capitolato e/o nel
Contratto cui si rinvia. Resta ferma l’applicazione dell’art.30 del Codice degli Appalti.
Articolo 4 - Divieto di cessione del contratto e del credito
È fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Il Contraente non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta di Valoridicarta.
Fermo quanto previsto dall’art.106, comma 13, del Codice degli Appalti, in caso di cessione del credito resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti di Xxxxxxxxxxxxx per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Ai fini dell’autorizzazione da parte di Valoridicarta la cessione del credito dovrà essere ritualmente e correttamente notificata a quest'ultima mediante lettera raccomandata ovvero PEC ovvero mediante il deposito della inerente documentazione presso l'Ufficio Protocollo di Valoridicarta al fine di testimoniare senza equivoco alcuno la data di ricezione.
La cessione ritualmente e correttamente notificata e autorizzata da Valoridicarta sarà considerata a tutti gli effetti irrevocabile, salva espressa specifica comunicazione formale scritta da parte del cessionario; i pagamenti oggetto di cessione saranno dunque eseguiti unicamente nei confronti del cessionario.
In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, Valoridicarta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 5 - Subappalto
Il subappalto è regolato dall'art.105 del Codice degli Appalti, secondo i limiti e le condizioni ivi previsti.
Il Contraente non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Valoridicarta. A tal fine il Contraente dovrà consegnare a Valoridicarta copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
In caso di subappalto, il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice degli Appalti; quando non sia la Stazione Appaltante a corrispondere al Subappaltatore il relativo quantum, sarà obbligo del Contraente quello di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti nei riguardi del Subappaltatore; qualora i Contraenti non trasmettano le fatture quietanzate dal Subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento in favore dei Contraenti medesimi.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e in particolare:
- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 6 - Regolarità contributiva e retributiva - DURC e regolarità fiscale
La regolarità contributiva del Contraente sarà attestata, prima dell’affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in
corso di validità.
La regolarità contributiva del Contraente dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, Valoridicarta avrà facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, Valoridicarta pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la revoca dell’autorizzazione, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
In caso di solidarietà passiva di Valoridicarta, quanto eventualmente versato dalla stessa a prestatori di lavoro del Contraente o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte di Valoridicarta medesima nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali.
Valoridicarta avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata da Valoridicarta stessa.
Resta ferma l’applicazione dell’art.30 del Codice degli Appalti.
Articolo 7 - Collaudo/Certificato di verifica di conformità
Valoridicarta ha il diritto di effettuare controlli sull’esecuzione del Contratto; al termine dell’esecuzione del Contratto Valoridicarta effettuerà la verifica/collaudo finale per l’accettazione definitiva delle prestazioni secondo quanto previsto dal DM 49/2018.
Il Contraente si adopererà per consentire a Valoridicarta di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo può avvenire a discrezione di Valoridicarta presso il Contraente, presso i locali di Valoridicarta medesima, ovvero presso gli enti destinatari delle forniture, che potranno anche effettuare la verifica/collaudo stessa. La verifica/collaudo non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte di Valoridicarta.
Resta ferma l’applicazione dell’art.102 del Codice degli Appalti.
Articolo 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto e, più in generale, in tutti i subcontratti, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza a Valoridicarta che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso. Il Contraente, il subappaltatore e/o il subcontraente sono tenuti altresì a dare comunicazione a Valoridicarta e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, comporterà l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15.
Articolo 9 - Fatturazione e Pagamenti
Il Contraente è tenuto ad emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, (Ordine di Acquisto o Ordine di Stabilimento) al Codice Identificativo di Gara (CIG) e al CUP comunicato da Valoridicarta nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, il numero di partita IVA e Codice Fiscale e tutti gli elementi informativi obbligatori ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. nr. 633 del 1972 (ovvero art. 21-bis nel caso di fattura semplificata), oltre che le informazioni obbligatorie ai sensi dell’allegato A del Decreto n .89757 emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018.
La fattura deve essere intestata a Valoridicarta S.p.A. e inviata presso Via Salaria n.691 (00138) Roma.
In caso di RTI verticale e orizzontale, nonché di GEIE, le fatture dovranno essere emesse dalle singole imprese associate per i lavori, servizi e forniture di competenza che ciascuna ha eseguito, ognuna per l’importo relativo ai corrispettivi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.
I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni data fattura fine mese e nelle modalità disciplinate nel Contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione, degli adempimenti di legge, delle attività effettuate, in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative espletate, rispetto alle prescrizioni previste nel Contratto e nei suoi allegati, fermo restando quanto previsto dal DM. 49/2018 in ordine alla verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.
Articolo 10 - Garanzia
Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera.
In particolare, tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell’ipotesi di difformità e/o vizi, Valoridicarta ha diritto di chiedere l’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 c.c..
Articolo 11 - Logistica
Per le ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto l’erogazione di servizi di logistica, il Contraente, in applicazione di quanto prescritto dal D.lgs. 286/2005, si obbliga a:
a) svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.lgs. 286/2005, avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia ma munite di abilitazione per l’attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano;
b) ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti circa l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi, nonché anche relativamente a perdita, danni o avaria delle merci trasportate;
c) vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i Vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, assumendo piena responsabilità per la violazione di tali disposizioni.
Articolo 12 - Responsabilità e assicurazione
Il Contraente è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, nonché a terzi.
Il Contraente è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Contraente, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori e subcontraenti. Restano a carico del Contraente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Contratto nonché l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Fermo restando quanto sopra descritto, ove previsto in Contratto, rimane fermo l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative rilasciate in relazione alla esecuzione del Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici e disciplinate dal Contratto medesimo ovvero dagli Allegati.
Il Contraente si obbliga a consegnare a Valoridicarta le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che ove le suddette polizze non vengano consegnate a Valoridicarta, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore di Valoridicarta, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Valoridicarta medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, Valoridicarta ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 13 - Penali
Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, Valoridicarta applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura, per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, Valoridicarta applicherà una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in
cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme.
Gli importi dovuti a titolo di penale potranno essere detratti dai compensi ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Contraente, in caso di escussione delle stesse, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime.
Qualora l’esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, Valoridicarta ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Valoridicarta ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.
Articolo 14 - Risoluzione
Fermo restando quanto previsto dal precedente art.13, dall’art. 108 del Codice degli Appalti e dal Contratto con riferimento alle cause di risoluzione del medesimo, si conviene che, in caso di inadempimento del Contraente, Valoridicarta, previa diffida formale e assegnazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto di Valoridicarta al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.
Valoridicarta può altresì risolvere di diritto il Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione al Contraente con raccomandata A/R nei seguenti casi:
a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
b) nei casi previsti dal Contratto e dai relativi Allegati;
c) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 12;
d) nei casi di cui agli artt. 4 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 24 (Riservatezza) e 25 (Privacy);
e) in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive ai sensi del precedente art. 6.
In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del Contratto, Valoridicarta ha facoltà di riaffidare le attività o i lavori non effettuati in tempo utile dal Contraente; in caso di esecuzione in danno, il Contraente sarà responsabile per le spese e i danni sopportati da Valoridicarta.
Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 14, il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
Articolo 16 - Recesso
Ove non diversamente previsto nel Contratto, Valoridicarta si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 20 giorni solari da comunicarsi per iscritto al Contraente con le modalità di cui all’art. 109 del Codice degli Appalti.
In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo residuo. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto, intervenga una Convenzione Consip e, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri di detta Convenzione siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri, Valoridicarta potrà recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione al Contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Articolo 17 - Sospensione
La sospensione del Contratto è regolata dall'art.107 del Codice degli Appalti, nonché dagli artt. 10 e 23 del DM. 49/2018.
Articolo 18 – Modifiche, Varianti in corso d'opera e Revisione Prezzi
Le modifiche e/o varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art.106, comma 12, del Codice degli Appalti, nonché dagli articoli 8 e 22 del DM. 49/2018.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., fino al 31 dicembre 2023, si applica la seguente clausola di revisione prezzi:
− nell’ambito dei contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% rispetto ai prezzo/i di contratto, il Contraente ha diritto all’adeguamento compensativo, nei limiti della sola variazione eccedente il 5% e nella misura del 50% del differenziale (ad esempio, in caso di variazione pari al 15%, verrà riconosciuto il 50% del 10% pari al 5%). Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 5%.
A tal fine il Contraente deve formulare tempestiva istanza scritta alla Stazione Appaltante esibendo la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova.
La Stazione Appaltante, a seguito dell’istanza ricevuta, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di servizi/materiali che incidono sul contratto. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad es. FOI, IPCA), di specifici indici merceologico (ad es. LBMA,LME, CRU, FOEX etc.), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.
Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
La presentazione dell’istanza di compensazione non costituisce comunque giustificazione per il ritardo o la
mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali.
È esclusa ogni forma di revisione dei corrispettivi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1664 cc, fatto
salvo quanto previsto nel presente articolo.;
− nell’ambito di contratti di lavori di durata pluriennale, qualora i singoli prezzi dei materiali da costruzione subiscano variazioni in aumento o in diminuzione in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) previsto al comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del D.L. n.4/2022, e nelle quantità accertate dalla Direzione Lavori.
Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 5%.
A tal fine, il Contraente sarà tenuto ad iscrivere apposita riserva nel primo documento contabile utile, fermo restando che la riserva non costituisce comunque adeguata giustificazione per il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A pena di decadenza, il Contraente presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, confermando la riserva espressa, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del D.L. n.4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
La Stazione Appaltante conduce apposita istruttoria per verificare l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore [da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni] per i materiali da costruzione, del prezzo dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
È esclusa ogni forma di revisione dei corrispettivi anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1664 del
Codice Civile, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.
Articolo 19 - Riserve
Le riserve che il Contraente intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.
Tutte le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni che il Contraente intendesse sollevare in ordine alla contabilità dei servizi, forniture o lavori e/o avverso disposizioni, ordini o programmi comunicatigli da Valoridicarta e/o per qualsiasi altro titolo, dovranno essere esposte, a pena di decadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni, ordini, programmi di cui sopra o dalla data in cui si sia verificato il fatto che motivi la contestazione e riportate nella prima situazione provvisoria dei lavori che verrà redatta. Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni come sopra esposte dovranno poi essere confermate, sempre a pena di decadenza, in tutti i SAL e altri documenti contabili all'uopo predisposti e sulla contabilità finale dei servizi, forniture e lavori.
Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni avanzate con ritardo e/o senza le modalità sopra indicate e/o non confermate in tutti i SAL per i lavori o diversi documenti contabili per servizi e forniture e poi sulla contabilità finale relativa al contratto, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e come mai prospettate ed i relativi diritti e compensi non potranno essere reclamati e fatti valere dal Contraente in alcuna sede.
In nessun caso il Contraente avrà diritto, in conseguenza delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni formulate qualsiasi sia la loro entità ed importanza, a rallentare o ad interrompere l'esecuzione del Contratto affidatogli dovendo in ogni caso il Contraente ottemperare alle disposizioni impartitegli da Valoridicarta.
Articolo 20 - Proprietà intellettuale
Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell’ambito e in occasione dell’esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva di Valoridicarta, ivi compresi l’invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto.
Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto.
Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso Valoridicarta da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle di Valoridicarta medesima.
Articolo 21 - Normativa ambientale
Il Contraente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.lgs.152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di trattamento e/o smaltimento rifiuti, nonché i criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Criteri Ambientali Minimi, laddove applicabili), di cui all’art. 34 del d.lgs. n.50/2016.
Valoridicarta si riserva la facoltà di richiedere al Contraente documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
Il Contraente, che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo, è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità, in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell’art 183 del suddetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Articolo 22 - Sicurezza
Il Contraente si obbliga a rispettare integralmente quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) con particolare riferimento a fornire gli elementi necessari alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa da parte della stazione appaltante.
Il Contraente si impegna inoltre a collaborare con il personale di Valoridicarta nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente, la prevenzione incendi, nonché a far rispettare tali normative dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.
Articolo 23 - Accesso in aree sottoposte a controlli di sicurezza
Il Contraente sarà tenuto a garantire che nell’esecuzione del Contratto i propri addetti si sottopongano, ove previsto, alle
misure di sicurezza per il controllo all’accesso e alla permanenza nei locali ove si fabbricano valori per lo Stato.
Articolo 24 - Riservatezza
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a Valoridicarta, al contenuto e all’esecuzione del Contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del Contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l’esecuzione di questo.
Il Contraente si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L’obbligo di cui sopra include anche l’obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.
Fanno eccezione all’obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:
1. le informazioni che siano già di pubblico dominio;
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata da Valoridicarta;
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.
Il Contraente si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all’esecuzione del Contratto, se non previo accordo con Valoridicarta sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.
L’inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 25 - Privacy
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Le Parti, con la sottoscrizione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento di dati personali, si informa che, ai soli fini del rapporto contrattuale e della sua esecuzione, i dati personali verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di Valoridicarta, quale Titolare del trattamento, attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del Contratto.
Si allega sub. doc 1) l’Informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 – Fornitori. Nel caso in cui il servizio oggetto del presente Contratto implichi un trattamento di dati personali del Titolare il Contraente si impegna ad accettare la nomina a Responsabile esterno o a sub-Responsabile ex art. 28 Regolamento UE 679/2016.
Articolo 26 – Responsabilità amministrativa degli enti, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Codice Etico e Segnalazioni di Whistleblowing
compreso i principi e gli ambiti di applicazione rientranti nella attività del presente Accordo. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello, P.P.C.T. e Codice Etico e tenere una condotta in linea con i suddetti e comunque tale da non esporre Valoridicarta al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Valoridicarta a violare i principi del Modello, P.P.C.T. e Xxxxxx Etico o a tenere una condotta non conformi agli stessi, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e/o responsabilità di Valoridicarta ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012.
Inoltre, il soggetto che, in qualità di lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Xxxxxxxxxxxxx, è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di illeciti o altre irregolarità commesse, è tenuto a segnalarle a Valoridicarta al fine di tutelare l’interesse all’integrità dell’Azienda. Affinché sia garantita la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione di whistleblowing, Valoridicarta dispone di una piattaforma informatica tramite la quale inoltrare la segnalazione, fruibile sia accedendo dalla sezione “Whistleblowing” presente sulla home page del sito istituzionale del Poligrafico, sia direttamente dal link xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/, seguendo la procedura operativa disponibile nelle sezioni di cui sopra. Valoridicarta si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento, anche senza preavviso, che l’esecuzione del contratto avvenga in conformità alle specifiche richieste e alle previsioni contrattuali, nonché dei livelli di servizio prestati dall’Impresa Aggiudicataria.
Tali verifiche possono essere condotte a mezzo di proprio personale, con personale esterno all’uopo delegato e/o avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati.
L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Valoridicarta a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Il Contraente manleva sin da ora Valoridicarta per eventuali sanzioni o danni che possano derivare a quest’ultima.
Articolo 27 – Conformità a standard sociali minimi
Il Contraente dichiara espressamente che i beni oggetto dell’affidamento in Contratto sono prodotti in conformità con gli
standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization
– ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Articolo 28 - Foro Competente – Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Roma, fermo il disposto degli articoli 205 e 206 e 208 del Codice degli Appalti in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
Articolo 29 - Oneri e Spese contrattuali
Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente.
Articolo 30 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Generali né dal Contratto trovano applicazione il Codice degli Appalti e il codice civile.
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AI CONTRATTI DI FORNITURE
1. IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E TRASPORTO
Il Contraente ha l’obbligo di imballare, consegnare, spedire e fatturare le merci fornite rispettando le condizioni seguenti.
A. Imballaggi – Il Contraente deve curare l'adeguato imballaggio delle forniture, ove non precisate le caratteristiche nell'ordinativo, senza diritto a rimborsi di alcun genere. Qualora sia richiesta la restituzione dell'imballaggio, le spese di spedizione sono a carico della Contraente.
B. Consegne – Le forniture devono essere consegnate a Valoridicarta o agli enti destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto. Le consegne di forniture destinate alle Strutture, anche locali, delle Amministrazioni Pubbliche debbono essere eseguite garantendo gli adempimenti, le attestazioni e le dichiarazioni previsti dalla normativa vigente, secondo la modulistica di cui al Contratto.
C. Spedizioni – Le merci e le forniture viaggiano a rischio e pericolo del Contraente, coperte da idonea assicurazione. Le merci acquistate franco partenza debbono essere spedite con mezzi idonei ed inoltrate sul percorso più conveniente per Valoridicarta. Non sono riconosciute spese di sosta, di imballaggio, di interventi di case di spedizione sostenute senza la preventiva autorizzazione di Valoridicarta. Il Contraente deve dare tempestivo avviso della spedizione a Valoridicarta o all’ente destinatario con indicazione di tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’ordinativo o del Contratto di fornitura e delle merci spedite.
Il Contraente espleta o fa espletare tutte le formalità relative alla spedizione, e in particolare quelle per l'esportazione; se del caso, egli espleta o fa espletare le formalità d'importazione e fornisce tutti i documenti all'uopo necessari.
D. Fatture e bolle di consegna – Le fatture pro forma devono menzionare:
a) il prezzo della fornitura non imballata, franco fabbrica, in euro;
b) le spese di imballaggio, di trasporto ed eventualmente di assicurazione, in euro;
c) il riferimento al Contratto e al CIG comunicato da Valoridicarta.
Ogni consegna è accompagnata da una bolla che indica la natura della fornitura, le quantità contenute nei colli, i numeri e i contrassegni di questi ultimi, il riferimento e la data del Contratto e la data di spedizione.
2. ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
La Verifica di conformità sarà effettuata secondo i termini e le modalità di seguito indicati.
A. Verifica di conformità – La firma della bolla di consegna da parte di Valoridicarta vale quale semplice riconoscimento del fatto che la fornitura è stata consegnata (accettazione provvisoria) e non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Nel corso delle lavorazioni, Valoridicarta può effettuare controlli con facoltà di prelevare campioni del materiale impiegato nelle lavorazioni stesse.
Le forniture sono sottoposte a Verifica di conformità che può avvenire a discrezione di Valoridicarta presso il Contraente, o presso i magazzini e gli stabilimenti di Valoridicarta, ovvero presso gli enti destinatari delle forniture. La Verifica di conformità è, di regola, eseguita da personale tecnico di Valoridicarta. Per le forniture destinate ad amministrazioni ed uffici diversi da Valoridicarta, la Verifica di conformità può essere eseguita a cura dell'ente interessato. In tal caso il Contraente è tenuto a trasmettere a Valoridicarta i documenti relativi all'avvenuta Verifica di conformità e alla presa in carico. Le forniture che alla Verifica di conformità risultino difettose o non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti o alle caratteristiche fissate, sono rifiutate. I difetti e le manchevolezze che, a giudizio di Valoridicarta, siano ritenuti tollerabili comportano proporzionale riduzione del prezzo. Dell'esito della Verifica di conformità, cui consegue rifiuto della fornitura o riduzione del prezzo, viene redatto, entro un mese dalla data di consegna, un verbale che viene trasmesso al Contraente, il quale è invitato a verificare i fatti (eventualmente in loco) e a pronunciarsi entro 15 giorni. A scelta di Xxxxxxxxxxxxx, il Contraente deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dal Contratto. Qualora il Contraente non accetti di sostituire la fornitura rifiutata con altra idonea nel termine prescritto o non la esegua entro lo stesso termine, Valoridicarta può procedere all'esecuzione in danno, salvi i maggiori danni. Decorso detto termine di 15 giorni, il risultato della Verifica di conformità è definitivo. La fornitura rifiutata è messa a disposizione del Contraente, che ha l'obbligo di ritirarla entro 15 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Decorso inutilmente il termine suindicato, Valoridicarta può provvedere alla spedizione della partita contestata al Contraente, gravando lo stesso di tutte le spese comunque sostenute. La Verifica di conformità positiva non esonera il Contraente da responsabilità per eventuali vizi, imperfezioni e difformità non emersi all'atto della Verifica stessa e successivamente scoperti.
Resta ferma l’applicazione dell’art.102 del Codice degli Appalti.
FIRMA …………………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare tutte le clausole sopra riportate, ed in particolare quelle agli articoli: 3 (Obblighi del Contraente); 4 (Divieto di cessione del
contratto o del credito); 5 (Subappalto); 6 (Regolarità contributiva–DURC e regolarità fiscale); 11(Logistica); 12 (Responsabilità e assicurazione); 13 (Penali); 14 (Risoluzione); 15 (Clausola risolutiva espressa); 16 (Recesso); 18 (Modifiche, Varianti in corso d'opera e Revisione Prezzi); 24 (Riservatezza), 25 (Privacy), 28 (Foro competente) e ai punti 1.C. Spedizioni e 2.A.Verfica di conformità.
FIRMA …………………………………..