CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (“CGA”) si applicheranno a tutti gli acquisti di prodotti che saranno effettuati da Vulcaflex SpA, con sede in 48033 Cotignola (RA), Xxx Xx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx - (“XXXXXXXXXXX”) presso il sottoscritto fornitore, (“FORNITORE”).
1.2. Accordi in deroga alle presenti CGA saranno efficaci nei confronti di COMMITTENTE soltanto se contenuti nell’Ordine Confermato, come definito al successivo paragrafo 2.2.
1.3. COMMITTENTE non sarà in nessun caso vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di FORNITORE.
2. ORDINI – CONFERME D’ORDINE - PROGRAMMI DI FORNITURA
2.1. Gli ordini di acquisto (“Ordine/i”) saranno formulati per iscritto e trasmessi a FORNITORE tramite telefax, posta, posta elettronica o EDI.
2.2. L’Ordine diventerà vincolante nei confronti di FORNITORE (“Ordine Confermato”) se e nel momento in cui:
a) FORNITORE abbia confermato espressamente l’Ordine, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla sua ricezione, mediante invio a COMMITTENTE di una dichiarazione scritta di accettazione dell’Ordine, anche apposta in calce all’Ordine stesso; oppure
b) FORNITORE, decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso, non lo abbia espressamente rifiutato né abbia trasmesso a COMMITTENTE una proposta scritta di modifica dell’Ordine; oppure
c) FORNITORE, entro il suddetto termine di 2 (due) giorni lavorativi, abbia trasmesso a COMMITTENTE una proposta scritta di modifica dell’Ordine e COMMITTENTE abbia accettato per iscritto tale proposta.
L’accettazione espressa dell’Ordine ai sensi del presente paragrafo 2.2 dovrà essere trasmessa da FORNITORE utilizzando lo stesso mezzo di trasmissione con cui l’Ordine è stato trasmesso da COMMITTENTE ai sensi del paragrafo 2.1.
2.3. I prodotti dovranno essere fabbricati e forniti a COMMITTENTE:
a) in conformità ai disegni tecnici, alle schede tecniche. ai capitolati, alle schede di sicurezza e agli specifici documenti ad essi relativi, nonché in conformità ai più elevati standard qualitativi e funzionali (“Specifiche Tecniche”);
b) nel rispetto delle procedure indicate da COMMITTENTE a FORNITORE negli specifici accordi sulla qualità (“Accordi sulla Qualità”);
c) in conformità alle previsioni dell’Ordine Confermato e delle presenti CGA.
Nessuna modifica ai prodotti potrà essere introdotta da FORNITORE se non a seguito di autorizzazione scritta di COMMITTENTE.
2.4. COMMITTENTE potrà trasmettere a FORNITORE i programmi di fornitura contenenti la previsione degli Ordini che prevede di inoltrare successivamente a FORNITORE. Tali programmi di fornitura non saranno in alcun modo vincolanti per COMMITTENTE, ma dovranno essere tenuti in considerazione da FORNITORE al fine di permettere l’integrale e puntuale soddisfazione delle esigenze di approvvigionamento di COMMITTENTE.
3. IMBALLAGGIO - CONSEGNA
3.1. I prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo la migliore tecnica e cura e in conformità alle Specifiche Tecniche.
3.2. La bolla di consegna dei prodotti dovrà sempre riportare le seguenti informazioni:
(1) Indirizzo/Destinazione;
(2) Data;
(3) Data dell’Ordine;
(4) Riferimento Ordine Confermato;
(5) Indicazione esatta del materiale;
(6) Elenco codici di COMMITTENTE con quantità;
(7) Numero dei colli.
3.3. Salvo quanto diversamente concordato nell’Ordine Confermato, i prodotti dovranno essere consegnati in conformità al la regola Incoterms® 2010 ICC - DDP – Stabilimento di COMMITTENTE, entro e non oltre la data di consegna convenuta nell’Ordine Confermato.
3.4. FORNITORE deve comunicare tempestivamente e per iscritto a COMMITTENTE eventuali ritardi nella consegna, indicando la data di consegna stimata.
3.5. In caso di ritardo nella consegna rispetto alla data indicata nell’Ordine Confermato, il COMMITTENTE potrà, in aggiunta a qualsiasi altro rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGA:
a) ottenere il pagamento di una penale di importo compreso fra 0,5% (zero/50 percento) e 5% (cinque/00 percento)del prezzo dei prodotti che non siano stati consegnati entro la data concordata, per ogni settimana di ritardo nella consegna1; e/o
b) ottenere il risarcimento delle penali eventualmente dovute da COMMITTENTE ad un proprio cliente, per ritardi nella consegna da parte di COMMITTENTE imputabili a FORNITORE; e/o
c) ottenere il risarcimento di ogni maggior danno - diretto, indiretto o consequenziale - che COMMITTENTE possa aver subito.
3.6. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei prodotti presso gli stabilimenti di COMMITTENTE, COMMITTENTE verificherà le condizioni degli imballi, i sigilli nonché la corrispondenza tra la quantità e la tipologia di prodotti indicati sui documenti di trasporto e/o quelli risultanti dall’Ordine Confermato e quelli effettivamente consegnati.
3.7. Eventuali reclami per imballo inadeguato o danneggiato ovvero per differenze sui quantitativi di prodotti consegnati saranno effettuati, per iscritto, da COMMITTENTE a FORNITORE entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni dal data di ricezione dei prodotti.
Vulcaflex s.p.a.
Produzione e Centro Ricerche | Xxx Xx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - XXXXX
Produzione ed Amministrazione | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - XXXXX
P.IVA/C.F. 00080690399 | R. I. 00080690399 | R.E.A. 00000 XX | C.M. RA004480 | Cap. Soc. € 0.000.000 i.v.
Tel: (x00) 0000 00000 - xxxx@xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx
3.8. Nel caso in cui, da tali controlli, risulti la non conformità quantitativa dei prodotti consegnati, COMMITTENTE potrà, a sua scelta, esercitare una o più delle seguenti facoltà:
(i) accettare le differenze quantitative riscontrate, con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive, emettendo opportuna segnalazione di rettifica; e/o
(ii) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, qualora FORNITORE non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio di FORNITORE o di addebitare al medesimo le spese di magazzinaggio; e/o
(iii) ottenere che FORNITORE provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, fermo restando che ogni maggiore onere o spesa per l’immediata integrazione dell'ammanco sarà a carico di FORNITORE.
4. PREZZI - PAGAMENTO - FATTURAZIONE
4.1. I prodotti verranno forniti ai prezzi indicati nell’Ordine Confermato.
4.2. Salvo diverso accordo risultante dall’Ordine Confermato, i prezzi si intendono per consegne secondo la regola Incoterms® 2010 - DDP - Stabilimento di COMMITTENTE.
4.3. Salvo diverso accordo risultante dall’Ordine Confermato, COMMITTENTE pagherà i prodotti in conformità alle specifiche condizioni contrattuali concordate con FORNITORE.
4.4. Le fatture dei prodotti dovranno riportare almeno le seguenti indicazioni:
(1) Ragione Sociale di FORNITORE e di COMMITTENTE;
(2) Partita IVA di FORNITORE e di COMMITTENTE;
(3) Numero d’Ordine;
(4) Numero della bolla d’accompagnamento;
(5) Elenco dei codici articolo con relativa denominazione;
(6) Quantità di prodotti;
(7) Prezzi unitari e importo complessivo;
(8) Eventuale indicazione del documento di esenzione IVA;
(9) Coordinate bancarie ABI, CAB, CIN (numero di conto), indirizzo Swift, codice IBAN di FORNITORE.
5. QUALITA’ – DOCUMENTAZIONE TECNICA
5.1. Tutte le prove ed i collaudi sui prodotti dovranno essere eseguiti in conformità agli Accordi sulla Qualità, alle indicazioni di COMMITTENTE ed alla normativa di settore applicabile. A tal proposito, FORNITORE sarà tenuto a rispondere a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni di COMMITTENTE.
5.2. I certificati, i verbali di collaudo e gli altri specifici documenti che dovranno essere emessi da FORNITORE in conformità agli Accordi sulla Qualità, agli Ordini Confermati e/o alle presenti CGA dovranno essere:
a) prodotti e trasmessi a COMMITTENTE, a spese di FORNITORE;
b) trasmessi a COMMITTENTE nei termini e nei modi concordati tra le parti e, comunque, non oltre la data di consegna dei prodotti prevista nell’Ordine Confermato;
c) sottoscritti dal responsabile del servizio garanzia e/o controllo qualità di FORNITORE.
5.3. FORNITORE sarà il solo responsabile nei confronti di COMMITTENTE e dei terzi in relazione ai contenuti dei documenti forniti a COMMITTENTE, di cui garantisce la veridicità, la correttezza e la completezza.
5.4. FORNITORE dichiara che i prodotti, i propri processi e le proprie attività sono conformi alle previsioni delle norme di settore applicabili in Italia e nell’Unione Europea nonché alle previsioni specifiche imposte dal sistema qualità ISO 9001.
5.5. In ogni caso, FORNITORE si impegna a certificare il proprio sistema di gestione per la qualità, secondo la ISO 9001, entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del primo Ordine Confermato. Eventuali deroghe a tale obbligo saranno valide solo se concordate per iscritto con COMMITTENTE.
6. GARANZIA
6.1. FORNITORE garantisce che i prodotti saranno:
a) conformi alla descrizione contenuta nell’Ordine Confermato nonché fabbricati in conformità alle previsioni delle presenti CGA;
b) privi di difetti di materiale, di componenti e di fabbricazione;
c) idonei allo scopo espressamente o implicitamente reso noto a FORNITORE.
6.2. La garanzia di cui al presente articolo 6 ha una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di consegna dei prodotti presso gli stabilimenti di COMMITTENTE.
6.3. Prima della spedizione dei prodotti, FORNITORE dovrà eseguire una verifica degli stessi e degli imballi al fine di accertare il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 6.1.
6.4. Al momento della consegna, i prodotti si intenderanno presi in consegna da COMMITTENTE con riserva di ogni controllo. COMMITTENTE provvederà ad eseguire le verifiche di cui al precedente paragrafo 3.6 entro il termine ivi indicato.
6.5. COMMITTENTE, successivamente, avrà la facoltà di controllare i prodotti, onde verificarne la qualità e la rispondenza a quanto previsto al precedente paragrafo 6.1. Tale accertamento sarà di esclusiva competenza dei servizi di controllo qualità di COMMITTENTE. COMMITTENTE denuncerà per iscritto a FORNITORE ogni non conformità, difetto o inidoneità, palesi o occulti, dei prodotti rispetto a quanto indicato al precedente paragrafo 6.1, in qualsiasi momento, purché entro il periodo di garanzia.
6.6. Nel caso in cui i prodotti presentino delle non conformità, dei difetti o delle inidoneità, COMMITTENTE avrà il diritto di richiedere ed ottenere, a sua discrezione, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGA, uno o più dei seguenti rimedi:
a) la riparazione o la sostituzione gratuita dei prodotti non conformi, difettosi o inidonei;
b) l’esenzione, totale o parziale, dal pagamento del corrispettivo relativo ai prodotti non conformi, difettosi o inidonei e/o la restituzione di quanto già pagato in relazione ad essi;
c) l’annullamento di tutti gli Ordini Confermati.
6.7. FORNITORE dovrà prestare la garanzia richiesta da COMMITTENTE ai sensi del precedente paragrafo 6.6, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui le difformità, i difetti o le inidoneità sono stati comunicati da COMMITTENTE a FORNITORE.
6.8. FORNITORE presterà, a proprie spese, la garanzia richiesta da COMMITTENTE sostenendone tutti i costi, ivi inclusi i costi di trasporto dei prodotti, sia sostituiti che sostitutivi nonché, ove necessario, quelli sostenuti per inviare i propri operatori sul luogo di riparazione e i costi di manodopera.
6.9. In caso di contraddittorio tra FORNITORE e COMMITTENTE in merito all’esistenza di una non conformità, di un difetto o di una inidoneità segnalati da COMMITTENTE, fino al raggiungimento di un accordo tra le parti, FORNITORE sarà tenuto agli obblighi di garanzia di cui ai precedenti paragrafi 6.6 e 6.7.
6.10. La presa in consegna e/o il ricevimento e/o il pagamento dei prodotti non potranno, in nessun caso, essere interpretati come accettazione, quantitativa o qualitativa, di tali prodotti e lasceranno, pertanto, impregiudicati i diritti di COMMITTENTE di cui al precedente paragrafo 3.8, nonché quelli previsti al presente articolo 6.
7. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO (PRODUCT LIABILITY) - ASSICURAZIONE
7.1. Ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose, connessa o conseguente alla attività di progettazione (nella misura in cui tale attività sia eseguita, anche solo parzialmente, da FORNITORE) o di fabbricazione dei prodotti, farà carico esclusivamente a FORNITORE. Pertanto, FORNITORE si obbliga a tenere COMMITTENTE indenne e manlevato da qualsivoglia pretesa di risarcimento che venga avanzata da terzi e, in particolare, da un acquirente o da utilizzatore dei prodotti finiti di COMMITTENTE in cui sono incorporati i prodotti di FORNITORE, ogniqualvolta tali danni siano derivanti da, o connessi con, la progettazione o la fabbricazione dei prodotti di FORNITORE.
7.2. FORNITORE stipulerà e manterrà a proprie spese una polizza assicurativa, che dovrà essere approvata da COMMITTENTE, a copertura della responsabilità civile per danno da prodotto di cui al precedente paragrafo 7.1.
Il massimale per evento della polizza assicurativa non sarà inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 Euro).
Resta inteso che la responsabilità del FORNITORE non sarà limitata all’importo del massimale della polizza assicurativa.
8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
8.1. Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGA e/o ai singoli contratti di vendita che interverranno fra le parti sulla base delle stesse, sarà assoggettata alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui COMMITTENTE ha la propria sede legale.
9. MISCELLANEE
9.1. FORNITORE garantisce a COMMITTENTE che i prodotti oggetto delle forniture non verranno fabbricati in violazione di brevetti, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.
9.2. La corrispondenza commerciale diretta a COMMITTENTE dovrà essere indirizzata esclusivamente alla persona dell’Ufficio Acquisti indicata nell’Ordine e dovrà comunque riportare il numero di protocollo e/o di Ordine.
9.3. FORNITORE non potrà subcommissionare a terzi, né in tutto né in parte, la fabbricazione dei prodotti che dovranno essere venduti a COMMITTENTE, se non previa autorizzazione scritta di quest’ultimo.
9.4. COMMITTENTE è autorizzato a compiere visite ispettive, direttamente o tramite propri incaricati, presso FORNITORE e/o presso i subfornitori dello stesso, anche senza preavviso, nel normale orario di lavoro, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli Ordini Confermati e il rispetto delle Specifiche Tecniche, degli Accordi sulla Qualità e delle previsioni delle presenti CGA. COMMITTENTE, qualora dovesse riscontrare che la produzione dei prodotti non avviene strettamente in conformità a quanto concordato, potrà richiedere a FORNITORE di sospendere le forniture fino a che FORNITORE non abbia ripristinato la propria conformità a tali previsioni, ferma restando l’applicazione delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3.5. L’esecuzione di tali controlli da parte del COMMITTENTE, in ogni caso, non esonererà il FORNITORE dalle responsabilità di FORNITORE previste dalla legge ovvero dalle presenti CGA.
9.5. FORNITORE si impegna a non divulgare, e a trattare come riservate, tutte le informazioni tecniche, i disegni, i modelli, i procedimenti, le formule, le conoscenze di mercato, le Specifiche Tecniche e altre informazioni relative a COMMITTENTE e/o ai suoi prodotti di cui FORNITORE sia venuto comunque a conoscenza nell’esecuzione delle forniture in favore di COMMITTENTE, nonché ad utilizzarle unicamente ai fini dell’esecuzione degli Ordini trasmessi da COMMITTENTE.
9.6. FORNITORE si impegna a verificare il sito internet di COMMITTENTE, nella sezione dedicate alle CGA, almeno ogni sei mesi, al fine di prendere atto di eventuali aggiornamenti e modifiche delle stesse. Resta inteso che ogni nuova versione delle CGA si applicherà solamente agli ordini trasmessi da COMMITTENTE successivamente alla data della loro pubblicazione sul sito internet di COMMITTENTE.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1. FORNITORE e COMMITTENTE acconsentono, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell’altra parte, purché detto trattamento avvenga ai fini dell’esecuzione degli Ordini e del relativo rapporto di fornitura e nel pieno rispetto delle disposizioni della citata legge e della normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali.