CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 30, comma 2 del decreto- legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
TRA
il Ministero dello sviluppo economico, con sede in Roma, Xxx Xxxxxx, x. 0, 00000 Xxxx, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Roma in data 12 luglio 1955, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, qui di seguito indicato, per brevità, “Ministero”;
E
l’Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00, 00000 Xxxx, codice fiscale 02088180589, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma in data 22 dicembre 1959, in qualità di Direttore generale, qui di seguito indicata, per brevità, “ABI”;
E
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Campi Salentina (LE) in data 30 settembre 1963, in qualità di Responsabile dell’Area Supporto all’Economia, qui di seguito indicata, per brevità, “CDP”;
NONCHE’
ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2015 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo articolo 22 (Adesione alla Convenzione) (di seguito, per brevità, la “Banca Finanziatrice”).
Il Ministero, l’ABI, la CDP e la Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
1. nella presente convenzione (di seguito “Convenzione”), i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:
“Addendum alla Convenzione”: indica l’atto che sarà sottoscritto per regolare le reciproche attività e quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, in relazione a ciascun Provvedimento che preveda la concessione di finanziamenti a valere sul FRI, tra il Ministero, l’ABI e la CDP, sulla base dello schema preliminare allegato sub 7 alla Convenzione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto 23 febbraio 2015 a cui potrà aderire ciascuna Banca Finanziatrice;
“Attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice”: indica, laddove previsto dallo specifico Provvedimento, l’attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento Bancario, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Decreto 23 febbraio 2015, predisposta secondo il modello allegato sub 2 alla Convenzione;
“Atto di Concessione”: indica l’atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento, adottato, ai sensi di ciascun Provvedimento, dal Ministero ovvero, per conto di quest’ultimo, dal Soggetto Gestore;
“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento e concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato, ai sensi di ciascun Provvedimento, dal Ministero ovvero, per conto di quest’ultimo, dal Soggetto Gestore;
“Banca Finanziatrice”: è la banca, appartenente all’elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera
b) dell’articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuata dal Soggetto Beneficiario ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
“Decreto 8 marzo 2013”: è il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 16 maggio 2013, emanato ai sensi dell’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 26 aprile 2013”: è il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 130 del 5 giugno 2013, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 23 febbraio 2015”: è il decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 111 del 15 maggio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Xxxxxxx-xxxxx 00/0000”: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
“Delibera”: è la delibera riferita esplicitamente al Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, di disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l’altro, l’accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;
“Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo non inferiore al 50 per cento del Finanziamento, ad eccezione dei Finanziamenti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli Provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;
“Fondo”: è il “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“FRI”: è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354 della Legge;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni;
“Legge Agevolativa”: è l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012 che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate sub 6 alla Convenzione;
“Mandato”: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello allegato sub 5 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Legge Agevolativa, la Legge, il Decreto-legge 83/2012, il Decreto 8 marzo 2013, il Decreto 26 aprile 2013, il Decreto 23 febbraio 2015 e, di volta in volta, ciascun Provvedimento;
“Progetto”: il piano di impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa Applicabile;
“Programma”: il piano d'impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa Applicabile;
“Provvedimenti”: indica i bandi ovvero le direttive del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dall’articolo 15, comma 1, del Decreto 8 marzo 2013;
“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione;
“Sintesi di Delibera”: indica la comunicazione di sintesi dei contenuti della Delibera, predisposta secondo il modello allegato sub 4 alla Convenzione, attestante, tra l’altro, il merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la disponibilità della Banca Finanziatrice a concedere il Finanziamento Bancario e che la Valutazione è stata svolta in modo unitario, per proprio conto e nell’interesse della CDP;
“Sintesi di Valutazione”: indica la comunicazione, predisposta secondo lo schema allegato sub 3 alla Convenzione, attestante tra l’altro la valutazione del merito creditizio del Soggetto Beneficiario;
“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia, sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento, delle agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento;
“Soggetto Gestore”: è il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti o Programmi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto capofila che presenta al Soggetto Gestore la domanda di accesso alle agevolazioni connesse al Fondo, operando secondo le modalità previste da ciascun Provvedimento;
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato);
2. il comma 354 della Legge ha istituito presso la gestione separata della CDP il FRI, finalizzato alla concessione alle imprese di Finanziamenti Agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
3. il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, emanato ai sensi del comma 358 della Legge, ha definito le modalità per l’individuazione della misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI;
4. il Decreto 26 aprile 2013 ha definito le modalità di ricognizione annuale delle risorse non utilizzate del FRI e ha effettuato una prima ricognizione delle risorse non utilizzate al 31 dicembre 2012;
5. ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dell’articolo 6, comma 3, del Decreto 26 aprile 2013, il 70% delle risorse non utilizzate del FRI, individuate secondo quanto disposto dal Decreto 26 aprile 2013 stesso, è destinato alle finalità del Fondo;
6. il Decreto 23 febbraio 2015, unitamente a ciascun Provvedimento, individua i requisiti e le condizioni per l’accesso ai Finanziamenti Agevolati di cui ai commi da 354 a 361 della Legge e, in particolare, le condizioni economiche e le modalità di concessione, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per la concessione, l’erogazione e la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di Finanziamento Bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del Finanziamento Agevolato e ogni altro termine, condizione e obbligo richiesti dalle disposizioni che disciplinano le agevolazioni concesse;
7. il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto 23 febbraio 2015, con nota prot. DT 6696 del 21 gennaio 2016, ha assentito alla sottoscrizione della presente Convenzione;
8. con la Convenzione si intendono individuare gli adempimenti della Banca Finanziatrice, stabilire i compensi a questa spettanti e definire i rapporti tra la Banca Finanziatrice, la CDP, l’ABI, il Ministero e il Soggetto Gestore;
9. nella presente Convenzione, qualsiasi riferimento a un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
Articolo 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
La Convenzione definisce i rapporti tra il Ministero, l’ABI, la CDP, la Banca Finanziatrice e il Soggetto Gestore in merito alle attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, nonché in merito al compenso spettante alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attività svolte per conto della CDP, ai sensi della Normativa Applicabile.
Articolo 3
(Impegni della Banca Finanziatrice)
La Banca Finanziatrice si impegna, in particolare, a:
a) svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e di criteri conformi agli standard internazionali, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche, in virtù del Mandato, per conto e nell’interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;
b) trasmettere al Soggetto Gestore, per il tramite del Soggetto Beneficiario o dell’eventuale Soggetto Capofila, secondo le modalità e secondo quanto previsto da ciascun Provvedimento ai fini della procedibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, l’Attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice, ovvero la Sintesi di Valutazione, ovvero la Sintesi di Delibera;
c) trasmettere alla CDP, secondo i termini e con le modalità previsti da ciascun Provvedimento, la Sintesi di Delibera. Resta inteso che l’efficacia della relativa Delibera potrà essere subordinata all’adozione dell’Atto di Concessione;
d) verificare che la documentazione necessaria per l’adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l’acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera. La documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o i diritti oggetto di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia, nonché l’eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera,
fermo restando che, qualora (i) dall’esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze diverse rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e all’acquisizione delle relative garanzie, la medesima non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato alla CDP e al Soggetto Gestore per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;
e) provvedere, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti/atti diretti ad acquisire le garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l’esito degli aggiornamenti alla CDP e al Soggetto Gestore; la Banca Finanziatrice, pertanto, risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare da invalidità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
f) predisporre e sottoscrivere, secondo le Linee Guida e, in ogni caso, conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, da stipularsi per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi, verificandone la validità ed efficacia e che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano effettuati tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l’opponibilità verso terzi e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato;
g) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell’Atto di Concessione trasmesso dal Soggetto Gestore, fatta salva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. Nel caso in cui, ai sensi della normativa europea di riferimento, il Progetto o Programma sia soggetto alla notifica individuale alla Commissione europea, il termine per la stipula decorre dal ricevimento da parte della Banca Finanziatrice della comunicazione relativa agli esiti della notifica;
h) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere tempestivamente:
- alla CDP, copia autentica o copia conforme all’originale registrata o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente a ciò abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime;
- al Soggetto Gestore, copia del Contratto di Finanziamento;
i) una volta ricevuta la comunicazione del Soggetto Gestore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell’erogabilità della quota di Finanziamento Agevolato e ottenuta la messa a disposizione dei fondi in conformità all’articolo 4.2 del Mandato, erogare al Soggetto Beneficiario le somme messe a disposizione con il Finanziamento, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
j) predisporre, e aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento del Finanziamento e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare alla CDP le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto delle previsioni della Convenzione, del Mandato, del relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
k) comunicare prontamente alla CDP e al Soggetto Gestore ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all’erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione alla CDP e al Soggetto Gestore della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all’assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera e (ii) trasmettere alla CDP e al Soggetto Gestore la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera, utilizzando la comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 4 alla Convenzione, ovvero informare prontamente la CDP e il Soggetto Gestore dell’eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all’erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell’ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione alla CDP e al Soggetto Gestore. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera, nonché di successiva informativa nei confronti della CDP e del Soggetto Gestore, si applicano anche in caso di segnalazione da parte del medesimo Soggetto Gestore di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito;
l) fornire alla CDP, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale la Banca Finanziatrice ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del Mandato;
m) fornire al Soggetto Gestore gli elementi informativi e i chiarimenti eventualmente richiesti in merito alla Valutazione effettuata, nonché, sempre previa formale richiesta, la documentazione di cui la Banca Finanziatrice sia in possesso, in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione in ordine alla Valutazione e al Finanziamento;
n) esercitare, nei limiti della Convenzione e del Mandato, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di adozione di un Atto di Revoca, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza richiesta ai sensi della Convenzione e del Mandato;
o) esercitare le facoltà e le tutele previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca delle agevolazioni a norma dell’articolo 16 (Revoca delle agevolazioni) della Convenzione;
p) compiere tutte le attività di recupero di cui e conformemente a quanto stabilito all’articolo 19 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione;
q) trasmettere alla CDP, a richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l’ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
r) dare tempestivamente notizia alla CDP e al Soggetto Gestore dell’avvenuta comunicazione dell’intervenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di
qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto con le modalità e i termini specificati in ciascun Addendum;
s) raccogliere, elaborare e inviare, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, alla CDP, in conformità alle previsioni del Mandato, tutti i dati aggiornati necessari per consentire a quest’ultima il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro del Finanziamento;
t) fornire - all’avvio dell’operatività relativa a ciascun Provvedimento e in occasione di ciascuna eventuale successiva modifica - a CDP e al Ministero i dati concernenti gli oneri, le spese e le commissioni connessi al Finanziamento posti a carico del Soggetto Beneficiario ai sensi del successivo articolo 11 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento);
u) operare secondo le procedure e i tempi previsti dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione, nonché secondo le direttive di volta in volta impartite dal Ministero in ordine a modalità applicative o interpretative dei singoli Provvedimenti.
Articolo 4 (Impegni della CDP)
La CDP si impegna, in particolare, a:
a) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione, nonché secondo le direttive di volta in volta impartite dal Ministero in ordine a modalità applicative o interpretative dei singoli Provvedimenti;
b) conferire il Mandato, in relazione a ciascun Provvedimento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 (Mandato), alla Banca Finanziatrice che ne faccia richiesta;
c) monitorare la dotazione del FRI allocata sul Fondo, fornendo al Ministero, su richiesta dello stesso, la relativa informazione, secondo le modalità indicate in ciascun Addendum;
d) deliberare il Finanziamento Agevolato sulla base delle risultanze della Valutazione, che abbia avuto esito positivo, come comunicato nella Sintesi di Delibera, dandone formale comunicazione al Soggetto Gestore, nel rispetto dei termini previsti da ciascun Provvedimento. L’efficacia delle delibere della CDP è condizionata all’adozione dell’Atto di Concessione;
e) comunicare al Ministero e all’ABI i dati relativi agli istituti di credito che non perfezionano il Mandato nei termini previsti dal successivo articolo 22 (Adesione alla Convenzione), ai fini dell’esclusione degli stessi dall’elenco delle Banche Finanziatrici;
f) mettere a disposizione della Banca Finanziatrice le risorse per l’erogazione del Finanziamento Agevolato, secondo le previsioni di cui all’articolo 12 (Provvista dei fondi per l’erogazione del Finanziamento);
g) pubblicare e mantenere aggiornata, sulla base dei fogli informativi trasmessi dalle singole Banche Finanziatrici, la matrice prevista dall’articolo 11 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento) per il confronto dei costi posti dalle predette Banche a carico del Soggetto Beneficiario.
Articolo 5
(Impegni del Soggetto Gestore)
Il Ministero si impegna, in particolare, (i) laddove agisca in qualità di Soggetto Gestore, a svolgere le attività di seguito specificate; ovvero (ii) laddove il Soggetto Gestore non coincida con il Ministero, a far sì, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 6, lettera (c), che il Soggetto Gestore svolga le attività di seguito specificate:
a) effettuare gli adempimenti tecnici e amministrativi per l’istruttoria delle domande di agevolazione secondo i termini e le modalità indicati dai singoli Provvedimenti;
b) comunicare alla Banca Finanziatrice i risultati dell’istruttoria di merito agevolativo, riportante l’ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni;
c) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;
d) trasmettere, tempestivamente ovvero nei termini previsti da ciascun Provvedimento, al Soggetto Beneficiario, alla Banca Finanziatrice e alla CDP, l’Atto di Concessione indicante l’ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni, l’ammontare del Finanziamento Agevolato e la durata del Finanziamento Agevolato e del relativo periodo di preammortamento e quanto altro necessario alle determinazioni di CDP ovvero della Banca Finanziatrice;
e) comunicare prontamente alle Banche Finanziatrici eventuali eventi di cui sia venuto a conoscenza che possano comportare la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse o la necessità di acquisire una nuova valutazione del merito di credito;
f) procedere all’adozione, nei casi dovuti, dell’Atto di Revoca, dandone contestualmente comunicazione alle Banche Finanziatrici e alla CDP;
g) in corrispondenza delle singole richieste di erogazione, presentate dai Soggetti Beneficiari, anche per il tramite del Soggetto Capofila (laddove previsto dal singolo Provvedimento), istruire le stesse, valutando la documentazione di spesa relativa a ciascun SAL, mediante, tra l’altro, accertamento della conformità della realizzazione del Progetto o Programma rispetto a quanto indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, sulla base della Normativa Applicabile;
h) trasmettere le risultanze dell’istruttoria di cui al punto precedente alle Banche Finanziatrici, costituendo la comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza, ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell’erogabilità, condizione per la richiesta, da parte della Banca Finanziatrice alla CDP, di messa a disposizione dei fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato;
i) effettuare, secondo le modalità stabilite dai singoli Provvedimenti, la valutazione delle richieste di variazione dei Progetti o dei Programmi ovvero del Soggetto Beneficiario, dando comunicazione alla Banca Finanziatrice degli esiti della valutazione;
j) valutare l’eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento e/o di completamento del Progetto o Programma, inoltrata dal Soggetto Beneficiario, anche per il tramite del Soggetto Capofila (laddove previsto dal singolo Provvedimento);
k) comunicare a CDP e alla Banca Finanziatrice l’importo del Finanziamento Agevolato spettante in via definitiva.
Articolo 6
(Impegni del Ministero)
Il Ministero si impegna, in particolare, a:
a) impartire, su richiesta della CDP o delle Banche Finanziatrici, specifiche direttive su questioni applicative e/o interpretative di particolare rilievo;
b) comunicare tempestivamente alla CDP e all’ABI ogni provvedimento modificativo/integrativo della Normativa Applicabile;
c) stipulare, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti e laddove il Soggetto Gestore non coincida con il Ministero, apposite convenzioni con il soggetto individuato per l’affidamento dei servizi relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi per l’istruttoria delle domande di agevolazione e il controllo dei relativi SAL, ivi compreso l’accertamento finale di spesa, nonché ogni attività delegata dal Ministero ai sensi della Normativa Applicabile e/o attribuita al Soggetto Gestore ai sensi della presente Convenzione e dei relativi allegati e in particolare le attività di cui al precedente Articolo 5;
d) comunicare alle Parti, in relazione a ciascun Provvedimento, i recapiti del Soggetto Gestore, per i casi in cui lo stesso non coincida con il Ministero.
Articolo 7 (Impegni dell’ABI)
L’ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle banche, promuovendo l’adesione di queste ultime alla medesima.
L’ABI si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alle Banche Finanziatrici ogni provvedimento modificativo/integrativo della Normativa Applicabile, anche sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero.
Articolo 8 (Mandato)
Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 9 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferisce Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice.
Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 22 (Adesione alla Convenzione) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 11 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento).
Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 5 della Convenzione.
Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione e il rimborso del Finanziamento, secondo quanto specificato dal Mandato.
Articolo 9
(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)
Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario.
Il Contratto di Finanziamento è predisposto secondo le Linee Guida.
Il Finanziamento di cui al Contratto, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha una durata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e massimo di 15 (quindici) anni, come previsto dalla Normativa Applicabile, e indicata dall’Atto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
La durata del periodo di preammortamento, indicata nell’Atto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Progetto o Programma e comunque non superiore a 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario e il residuo debito del Finanziamento non sia, in ogni tempo, inferiore all’originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l’importo del Finanziamento Bancario e l’importo complessivo del Finanziamento.
La percentuale di quota capitale del Finanziamento Agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario, è stabilita all’interno dei singoli Provvedimenti nel rispetto di quanto indicato all’articolo 6, comma 7 del Decreto 23 febbraio 2015. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quella del Finanziamento Agevolato.
Le garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale all’ammontare iniziale di ciascuno di essi.
L’importo del Finanziamento, unitamente alle eventuali ulteriori misure di aiuto di cui all’articolo 17 (Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento), non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti di cui alla domanda di ammissione alle agevolazioni del Soggetto Beneficiario. L’ammontare minimo delle spese ammissibili del Progetto o Programma proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere inferiore a 3 (tre) milioni di euro.
La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del Finanziamento è fissata nei singoli Provvedimenti.
Articolo 10
(Tasso del Finanziamento)
Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è quello stabilito con il singolo Provvedimento e comunque non inferiore allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) nominale annuo.
Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
Articolo 11
(Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento)
Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario e a favore della Banca Finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP in conformità al Mandato.
Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni sono liberamente concordati tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:
a) istruttoria del Finanziamento;
b) stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento;
c) incasso di ciascuna delle singole rate, anche di soli interessi;
d) modifiche contrattuali e liberazioni delle garanzie.
Le voci di costo relative ai punti c) e d) sono indicate in termini di importo massimo in valore assoluto; quelle relative ai punti a) e b) in termini di percentuali massime dell’ammontare del Finanziamento, con indicazione di un importo massimo ed eventualmente minimo in valore assoluto.
La CDP provvede a pubblicare e a mantenere aggiornata una apposita matrice di confronto delle quattro voci di costo sopra indicate sulla base dei fogli informativi ad essa inviati dalle singole Banche Finanziatrici al momento dell’avvio dell’operatività o dell’eventuale successiva modifica. La predetta matrice è, altresì, pubblicata nel sito istituzionale del Ministero.
Articolo 12
(Provvista dei fondi per l’erogazione del Finanziamento)
Sulla base della comunicazione del Soggetto Gestore di autorizzazione alle erogazioni, la Banca Finanziatrice richiederà i fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato alla CDP, indicando la data della valuta con la quale dovranno essere messi a sua disposizione.
I fondi del Finanziamento Agevolato verranno messi a disposizione dalla CDP alla Banca Finanziatrice, e da quest’ultima accreditati, unitamente alla quota di Finanziamento Bancario, al Soggetto Beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato.
Articolo 13 (Erogazione del Finanziamento)
L’erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del Progetto o Programma agevolato.
Le singole erogazioni avverranno a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice per il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
Ciascuna erogazione del Finanziamento, da parte della Banca Finanziatrice, sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP.
Resta ferma la possibilità, ove indicato nei singoli Provvedimenti, che il Contratto di Finanziamento disciplini l’erogazione in anticipazione di quote di Finanziamento.
Articolo 14 (Rientro del Finanziamento)
La Banca Finanziatrice provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare, alle scadenze di cui all’articolo 9 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento) che precede, le rate del Finanziamento e provvederà a trasferire alla CDP le quote di competenza del Finanziamento, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, nonché ad ogni altro titolo, secondo le indicazioni della Normativa Applicabile e del Mandato.
Articolo 15
(Estinzione anticipata del Finanziamento)
Il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Articolo 16 (Revoca delle agevolazioni)
In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto, sulla base del relativo Atto di Revoca, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Articolo 17
(Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento)
Sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti, al Finanziamento Agevolato può affiancarsi, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste da ciascun Provvedimento, un’eventuale ulteriore misura di aiuto a valere sul Fondo, concessa dal Ministero in una delle forme previste dall’articolo 14, comma 2, del Decreto 8 marzo 2013. Laddove l’aiuto concesso dal Ministero assuma la forma del finanziamento agevolato, lo stesso è sottoposto alla disciplina del relativo Provvedimento, fermo restando che la relativa concessione è perfezionata con la stipula di un contratto distinto dal Contratto di Finanziamento e in relazione ad una specifica quota delle spese ammissibili complementare a quella oggetto del Finanziamento.
Articolo 18 (Diligenza)
Le Parti garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.
Articolo 19
(Azioni di recupero del Finanziamento)
La Banca Finanziatrice procederà al recupero, anche in via coattiva, del Finanziamento, anche per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria, anche in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito del Contratto di Finanziamento.
La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un’informativa alla CDP. La stessa si impegna, comunque, ad informare la CDP tempestivamente, quando necessario, o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato.
Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca Finanziatrice, in conformità alle previsioni del Mandato, e saranno a carico della CDP e della Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione. Qualora la Banca Finanziatrice ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate dalla CDP integralmente al termine delle azioni di recupero.
Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per tale recupero, saranno ripartite tra la CDP e la Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.
Eventuali transazioni dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dalla CDP.
Articolo 20
(Scritture contabili del Finanziamento)
Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.
Articolo 21 (Tutela dei dati personali)
Il trattamento, effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione dei dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.
Il Ministero autorizza la CDP a trasmettere i dati relativi al Finanziamento Agevolato:
- alla Banca d'Italia, all’ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione.
Articolo 22 (Adesione alla Convenzione)
Il Ministero, l’ABI e la CDP concordano che la Convenzione e i relativi Addenda potranno essere estesi a ciascun soggetto, avente le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto 23 febbraio 2015, che presenti una richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione”).
La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato sub 1 alla Convenzione, dovrà essere:
(i) sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa mediante PEC al Ministero, all’ABI e alla CDP ai numeri e indirizzi di cui al successivo articolo 25 (Comunicazioni ed elezione di domicilio); ovvero
(ii) sottoscritta da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato, anticipata via telefax e trasmessa in originale mediante raccomandata A.R. al Ministero, all’ABI e alla CDP ai numeri e indirizzi di cui al precedente punto (i).
Con la predisposizione e trasmissione in conformità al presente Articolo della Richiesta di Adesione, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, il soggetto richiedente diviene Banca Finanziatrice e, dunque, Parte della Convenzione, assumendone gli obblighi e acquisendone i diritti, dall’ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero, dell’ABI e della CDP.
Resta inteso che l’adesione alla Convenzione da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest’ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile da parte del Ministero, e/o dell’ABI, e/o della CDP.
Articolo 23 (Clausola compromissoria)
Ogni controversia nascente dalla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi dell’art. 808 e seguenti del codice di procedura civile, e successive modificazioni e integrazioni.
La Parte della Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica alla Parte o, a seconda dei casi, alle Parti nei cui confronti intende promuovere il giudizio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l’oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. A loro volta, ciascuna delle Parti coinvolte provvederà a nominare un proprio arbitro.
Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.
Articolo 24 (Durata)
La Convenzione, così come ciascun Addendum alla Convenzione sottoscritto in relazione a ciascun Provvedimento, avrà immediata efficacia tra il Ministero, l’ABI e la CDP e sarà altresì efficace nei confronti della Banca Finanziatrice dalla data di efficacia della adesione secondo quanto previsto dall’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) che precede. La Convenzione, così come ciascun Addendum alla Convenzione sottoscritto in relazione a ciascun Provvedimento, sarà, in ogni caso, valida tra il Ministero, l’ABI e la CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, mentre, nei confronti della Banca Finanziatrice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti stipulati da tale Banca Finanziatrice.
Articolo 25 (Comunicazioni ed elezione di domicilio)
Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:
Ministero:
Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Xxxxx Xxxxxxx 000
00000 - Xxxx
Fax 00 00000000 - Att. Direttore generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxx.xx@xxx.xxxx.xxx.xx
ABI:
Associazione Bancaria Italiana Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00
00000 - Xxxx
Fax 00 0000000 - Att. Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxx@xxx.xxx.xx
CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx x. 0
00000 - Xxxx
Fax 00 00000000 - Att. Area Supporto all’Economia - Servizio Credito Agevolato Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Banca Finanziatrice:
Presso l’indirizzo indicato nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.
Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall’ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.
Articolo 26
(Codice Etico e codici di comportamento)
Le Parti (diverse da CDP) dichiarano di aver preso visione del codice etico e del modello organizzativo della CDP (rispettivamente il “Codice Etico” e il “Modello Organizzativo”) disponibili sul sito internet della CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse da CDP) a tal riguardo si impegnano, inoltre, nei confronti della CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.
Analogamente, le Parti (diverse dal Ministero) dichiarano di aver preso visione del Codice di comportamento recato dal Regolamento adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché del Codice di comportamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 marzo 2015 in ottemperanza all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicati anche nel sito istituzionale del Ministero, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse dal Ministero) a tal riguardo si impegnano nei confronti del Ministero
a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo da parte del personale dipendente e dei collaboratori del Ministero individuati come destinatari del codice di cui al citato decreto ministeriale del 17 marzo 2015.
Articolo 27
(Forma della Convenzione)
La Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Roma, 17 febbraio 2016
Ministero dello sviluppo economico
Xxxxx Xxxxxxx
Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese [firmato digitalmente]
Associazione Bancaria Italiana
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Generale [firmato digitalmente]
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile Area Supporto all’Economia [firmato digitalmente]
ALLEGATI
1. Modello di Richiesta di Adesione alla Convenzione
2. Modello di Attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice
3. Modello di Sintesi di Valutazione
4. Modello di Sintesi di Delibera
5. Modello di Mandato
6. Linee Guida
7. Schema preliminare di Addendum alla Convenzione
Allegato 1 alla Convenzione
Modello di Richiesta di Adesione alla Convenzione
Spettabile
Ministero dello sviluppo economico (di seguito, “Ministero”) Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
Xxxxx Xxxxxxx 000
00000 - Xxxx
fax: 00 00000000 - Alla cortese attenzione del Direttore generale Xxxxxxxxx xx XXX (Posta Elettronica Certificata): xxxxx.xx@xxx.xxxx.xxx.xx;
Spettabile
Associazione Bancaria Italiana (di seguito, “ABI”) Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00
00000 - Xxxx
fax: 00 0000000 - Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxx@xxx.xxx.xx
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) Xxx Xxxxx 0
00000 – Xxxx
fax: 00 00000000 - Alla cortese attenzione dell’Area Supporto all’Economia - Servizio Credito Agevolato Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
(via PEC ovvero via raccomandata a/r anticipata via telefax)
Oggetto: Lettera di Adesione alla Convenzione (come infra definita)
Premesso che:
A. in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata, tra il Ministero, l’ABI e la CDP, una convenzione per la regolamentazione, tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, concessi in relazione (i) all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (ii) al decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico (la “Convenzione”);
B. la Convenzione è aperta all’adesione di soggetti, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ne facciano richiesta in conformità a quanto previsto all’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione medesima, al fine di assumere il ruolo di “Banche Finanziatrici” (come definito in Convenzione);
C. [nome della banca aderente] intende aderire alla Convenzione per divenirne parte e assumere il ruolo di Banca Finanziatrice;
tutto ciò premesso, con il presente atto [banca aderente]:
1) dichiara di:
a. essere un istituto di credito abilitato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b. aver preso visione della Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;
c. conoscere la normativa richiamata nella Convenzione;
d. disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nella Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;
2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione, alla Convenzione medesima e si impegna a rispettare quanto in essa contenuto;
3) ai sensi dell’articolo 25 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) della Convenzione, indica, per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, il seguente indirizzo e numero di fax e di posta elettronica certificata:
[nome banca] [indirizzo] [Cap - Città] Fax [●] Att. [●]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•];
4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione alla Convenzione presso l’indirizzo indicato al precedente punto 3);
5) accetta espressamente la clausola compromissoria contenuta all’articolo 23 (Clausola Compromissoria) della Convenzione;
6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la mancata sottoscrizione del Mandato (come definiti nella Convenzione) nei termini previsti dalla Convenzione comporterà il venir meno dell’adesione di [nome della banca] alla Convenzione; e
7) ove anticipato via telefax, si impegna a trasmettere tempestivamente copia originale del presente atto al Ministero, all’ABI e alla CDP.
[Banca Aderente]
Allegato 2 alla Convenzione
Modello di Attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice
(da integrare sulla base delle eventuali indicazioni contenute in ciascun Provvedimento)
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]
Spett.le
[SOGGETTO GESTORE (di seguito, il “Soggetto Gestore”)] e
Spett.le
[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l’“Impresa”) [e
Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “Soggetto Capofila”)]] (se presente)
ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ A CONCEDERE IL FINANZIAMENTO BANCARIO AL SOGGETTO CHE RICHIEDE LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO AGEVOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ARTICOLO 1, COMMI DA 354 A 361, DEL DECRETO- LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, ARTICOLO 23 E ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2015 DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL PROVVEDIMENTO [INSERIRE I RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO]
PREMESSO CHE
1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “Convenzione”), alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione] per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni;
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha, altresì, aderito all’addendum alla Convenzione sottoscritto in data [data adesione] tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP (di seguito “Addendum alla Convenzione”), in relazione al Provvedimento [inserire i riferimenti del Provvedimento];
3. l’Impresa, qui di seguito identificata, intende presentare domanda di ammissione alle agevolazioni per il Progetto o Programma sotto descritto:
- [ ]
(di seguito, il “Progetto”, o il “Programma”) (specificare la dizione sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento);
- Legge Agevolativa: l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- Impresa: [ ]
- Codice fiscale: [ ]
- Sede legale:
- Comune: [ ]
- Prov.: [ ]
- Indirizzo e CAP: [ ]
- PEC: [ ]
- Costo del Progetto/Programma: non superiore a euro [ ] (riportare il costo del Progetto o del Programma come indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento);
- Durata del Progetto/Programma: [ ] (riportare la durata del Progetto o del Programma, come indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento).
Tutto ciò premesso, si comunica che la valutazione preliminare del Progetto/Programma, per il quale l’Impresa richiede l’ammissione alle agevolazioni di cui alla Legge Agevolativa, nonché la preliminare valutazione creditizia dell’Impresa medesima, evidenzia la disponibilità della [Banca Finanziatrice] a concedere un finanziamento a tasso di mercato (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”) pari a euro [ ], nell’ambito di un finanziamento per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [ ] (definito nella Convenzione “Finanziamento”), di cui euro [ ] a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “Finanziamento Agevolato”).
La Banca Finanziatrice si riserva la possibilità di procedere alla delibera di Finanziamento Bancario, a seguito della positiva valutazione del merito di credito dell’Impresa (definita nella Convenzione “Valutazione”) da effettuarsi sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato (definito nella Convenzione “Mandato”) sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [ ] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo allo specifico Addendum alla Convenzione).
[Banca Finanziatrice]
Allegato 3 alla Convenzione Modello di Sintesi di Valutazione
(da integrare sulla base delle eventuali indicazioni contenute in ciascun Provvedimento)
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]
Spett.le
[SOGGETTO GESTORE (di seguito, il “Soggetto Gestore”)] e
Spett.le
[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l’“Impresa”) [e
Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “Soggetto Capofila”)]] (se presente)
COMUNICAZIONE DI VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO AGEVOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ARTICOLO 1, COMMI DA 354 A 361, DEL DECRETO-LEGGE 22
GIUGNO 2012, N. 83, ARTICOLO 23 E ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2015 DEL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL PROVVEDIMENTO [INSERIRE I RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO]
PREMESSO CHE
1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “Convenzione”), alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione], per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni;
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha altresì aderito all’addendum alla Convenzione sottoscritto in data [data adesione] tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP (di seguito “Addendum alla Convenzione”), in relazione al Provvedimento [inserire i riferimenti del Provvedimento];
3. l’Impresa, qui di seguito identificata, intende presentare domanda di ammissione alle agevolazioni per il Progetto o Programma sotto descritto:
- [ ]
(di seguito, il “Progetto” o il “Programma”) (specificare la dizione sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento);
- Legge Agevolativa: l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012 che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- Impresa: [ ]
- Codice fiscale: [ ]
- Sede legale:
- Comune: [ ]
- Prov.: [ ]
- Indirizzo e CAP: [ ]
- PEC: [ ]
- Costo del Progetto/Programma: non superiore a euro [ ] (riportare il costo del Progetto o Programma come indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento);
- Durata del Progetto/Programma: [ ] (riportare la durata del Progetto o Programma, come indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento).
4. La valutazione del merito di credito dell’Impresa (definita nella Convenzione “Valutazione”) è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [ ] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo allo specifico Addendum alla Convenzione) (di seguito, il “Mandato”).
Tutto ciò premesso, si comunica che, in relazione al sopra indicato Progetto/Programma, nell’ambito della Valutazione, svolta anche nell’interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio dell’Impresa al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata massima di [ ] anni, di cui massimo [ ] di preammortamento, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [ ] (definito nella Convenzione “Finanziamento”), di cui (i) euro [ ] a valere su di un finanziamento della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”) ed (ii) euro [ ] a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “Finanziamento Agevolato”) subordinatamente all’adozione della relativa delibera da parte della CDP.
[Banca Finanziatrice]
Allegato 4 alla Convenzione Modello di Sintesi di Delibera
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]
Spett.le
[SOGGETTO GESTORE (di seguito, il “Soggetto Gestore”)] e
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) e
Spett.le
[INSERIRE DATI IMPRESA/SOGGETTO BENEFICIARIO] (di seguito, l’”Impresa”/il “Soggetto Beneficiario”) (indicare “Impresa” ovvero “Soggetto Beneficiario” a seconda che la comunicazione di Delibera sia rilasciata in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento di ammissione)
[e Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “Soggetto Capofila”)]] (se presente)
COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ARTICOLO 1, COMMI DA 354 A 361, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, ARTICOLO 23 E ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2015 DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL PROVVEDIMENTO [INSERIRE I RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO]
PREMESSO CHE
1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “Convenzione”), alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione], per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni;
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha altresì aderito all’addendum alla Convenzione sottoscritto in data [data adesione] tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP (di seguito “Addendum alla Convenzione”), in relazione al Provvedimento [inserire i riferimenti del Provvedimento];
3. [l’Impresa/il Soggetto Beneficiario], qui di seguito identificata/o, ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni per il Progetto o Programma sotto descritto:
- [ ]
(di seguito, il “Progetto” o il “Programma”) (specificare la dizione sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento);
- Legge Agevolativa: l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012 che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni.
- [Impresa/Soggetto Beneficiario]: [ ]
- Codice fiscale: [ ]
- Sede legale:
- Comune: [ ]
- Prov.: [ ]
- Indirizzo e CAP: [ ]
- PEC: [ ]
- Costo del Progetto/Programma: non superiore a euro [ ] (riportare il costo del Progetto o del Programma come indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento);
- Durata del Progetto/Programma: [ ] (riportare la durata del Progetto o del Programma, come indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto da ciascun Provvedimento).
4. La valutazione del merito di credito [dell’Impresa/del Soggetto Beneficiario] (definita nella Convenzione “Valutazione”) è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [ ] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo allo specifico Addendum alla Convenzione) (di seguito, il “Mandato”).
Tutto ciò premesso, si comunica che in relazione al sopra indicato Progetto/Programma:
a) nell’ambito della Valutazione, svolta anche nell’interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio del [Impresa/Soggetto Beneficiario] al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [ ] (definito nella Convenzione “Finanziamento”), di cui (i) euro [ ] a valere su di un finanziamento della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”) ed (ii) euro [ ] a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “Finanziamento Agevolato”), subordinatamente alla adozione della relativa delibera da parte della CDP;
b) successivamente al positivo esito della Valutazione, in data [ ] la sottoscritta Banca Finanziatrice ha deliberato a favore [dell’Impresa/del Soggetto Beneficiario] la concessione del Finanziamento Bancario di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo di euro [ ].
Il Finanziamento (rappresentato dalla somma del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato sopra indicati), oggetto di positiva Valutazione e destinato alla realizzazione del Progetto/Programma suindicato, presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:
- durata massima di [ ] anni, di cui massimo [ ] di preammortamento;
- garanzie: [ ]
[
] (indicare il dettaglio analitico delle garanzie da acquisire e dei soggetti che le concedono).
In ordine alle garanzie sopra indicate, la sottoscritta Banca Finanziatrice dichiara che le stesse, sulla base della documentazione agli atti e delle istruttorie tecniche effettuate, risultavano individuate e acquisibili alla data della delibera, che dalla data della delibera non sono intercorse circostanze che rendano necessario o opportuno modificare le garanzie sopra indicate, fermo restando l’impegno della sottoscritta Banca Finanziatrice ad effettuare ogni necessario e/o
opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione e dal Mandato.
La suddetta delibera ha validità fino al [data di fine validità]. Resta inteso che, qualora la sottoscritta Banca Finanziatrice venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito [dell’Impresa/del Soggetto Beneficiario] oggetto della Valutazione, il Finanziamento potrà essere oggetto di una nuova Valutazione, sempre in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nel Mandato.
La stipula del contratto relativo al Finanziamento (definito nella Convenzione “Contratto di Finanziamento”) rimane subordinata, tra l’altro:
a) alla trasmissione, da parte del Soggetto Gestore, dell’Atto di Concessione;
b) al rispetto dei termini fissati dall’articolo 5, comma 3, del Decreto 23 febbraio 2015;
c) al positivo esito delle consuete verifiche legali.
[Banca Finanziatrice]
Allegato 5 alla Convenzione Modello di Mandato
Mandato per il perfezionamento, la gestione e l’erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti ai sensi della
Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da 354 a 361, per la gestione dei finanziamenti di cui all’articolo 23 e
ALL’ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7
AGOSTO 0000, X. 000
Xx presente atto è stipulato in Roma, in data _
TRA
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro 3.500.000.000, 00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [•], domiciliato per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], a questo atto abilitato in forza di [•], (la “CDP” o il “Mandante”);
E
con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro , interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di , facente parte del iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. , rappresentata dal sig./sig.ra , nato/a a il , domiciliato/a per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], Responsabile , a questo atto abilitato in forza di [procura speciale/autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ], (il “Mandatario”).
Il Mandante e il Mandatario sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
A. in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico (il “Ministero”), l’Associazione Bancaria Italiana (l’“ABI”) e il Mandante, una convenzione (la “Convenzione”), aperta alle adesioni da parte delle Banche Finanziatrici (come di seguito definite) che ne facciano richiesta, per la regolamentazione, tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione dei Finanziamenti Agevolati (come di seguito definiti), a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, concessi in relazione alla Legge Agevolativa (come di seguito definita);
B. in data [•], il Mandatario ha aderito alla Convenzione divenendo parte contrattuale della stessa;
C. in data [•] è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla Convenzione (l’“Addendum alla Convenzione”) tra il Ministero, l’ABI e la CDP, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto 23 febbraio 2015, per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento [•];
D. in data [•], il Mandatario ha aderito all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento [•], divenendo parte contrattuale dello stesso;
E. la Convenzione prevede, tra l’altro, il conferimento da parte della CDP di un mandato con rappresentanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, per lo svolgimento da parte del Mandatario, tra l’altro, della Valutazione (come di seguito definita), di tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione di ciascun Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) e per l’acquisizione delle relative garanzie, nonché
per l’esercizio delle eventuali azioni di recupero giudiziali e non.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1 PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.2 Definizioni e interpretazione
I seguenti termini dovranno essere interpretati con il significato ad essi di seguito attribuito:
“Atto di Concessione”: indica l’atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle agevolazioni previste dal Provvedimento [•], adottato dal [Ministero/Soggetto Gestore]; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni previste dal Provvedimento [•] e concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dal [Ministero/Soggetto Gestore]; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Banca Finanziatrice”: è la banca appartenente all’elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento [•], svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
“Decreto 8 marzo 2013”: è il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 26 aprile 2013”: è il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 23 febbraio 2015”: è il decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Xxxxxxx-xxxxx 00/0000”: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
“Delibera”: è la delibera riferita esplicitamente al Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, di disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l’altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;
“Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo non inferiore al 50 per cento del Finanziamento, ad eccezione dei Finanziamenti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli Provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell’investimento
ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Fondo”: è il “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“FRI”: è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354, della Legge;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione Trans-European Automated Real Time Gross Transfer (TARGET2) o il sistema che dovesse sostituirlo e in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni;
“Legge Agevolativa”: è l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012 che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate sub 6 alla Convenzione;
“Mandato”: è il presente atto, con il quale viene conferito mandato con rappresentanza dalla CDP alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento delle attività qui previste;
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Legge Agevolativa, la Legge, il Decreto-legge 83/2012, il Decreto 8 marzo 2013, il Decreto 26 aprile 2013, il Decreto 23 febbraio 2015, e il Provvedimento [•];
“Portale FRI Online”: indica il sistema applicativo web messo a disposizione dal Mandante al Mandatario per lo scambio delle informazioni rilevanti relative alla gestione del Finanziamento Agevolato;
“Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;
“Procedure Concorsuali”: indica le procedure previste e disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (ivi incluse, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, il concordato preventivo e fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis), l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto- legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e in genere le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista ai sensi della normativa pro tempore vigente;
“Procedure di Recupero”: indica ogni procedimento giudiziale o procedura (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i procedimenti di cognizione, di esecuzione, cautelari ovvero qualsiasi altra attività anche stragiudiziale) volti a recuperare il credito riveniente dal Finanziamento o comunque inerente allo stesso;
“Progetto”: il piano di impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa Applicabile;
“Programma”: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa Applicabile;
“Provvedimento [•]”: indica il bando/direttiva del Ministro dello sviluppo economico emanato in data [•], recante “[•]”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dall’articolo 15, comma 1, del Decreto 8 marzo 2013;
“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione;
“Sanzione”: indica il caso in cui (i) una qualsiasi delle dichiarazioni rese ai sensi dell’Articolo 9.1, lettere da (f) ad (h), e dell’Articolo 16 (Codice etico e modello organizzativo) si riveli non veritiera; (ii) il Mandatario sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all’Articolo 11.3 (D. Lgs. 231/2001); (iii) nei confronti della Parte Finanziata vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi, una “Sanzione”);
“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento [•], delle agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento;
“Soggetto Gestore”: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti o Programmi complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Gestore la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse al Fondo, operando secondo le modalità previste dal Provvedimento [•]; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato).
I termini in lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel Mandato hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella Convenzione.
Nel presente Xxxxxxx, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
2 MANDATO
2.1 Conferimento del Mandato
Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente:
a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti Beneficiari, per la parte relativa al Finanziamento Agevolato;
b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento Agevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) alla acquisizione, alla modifica e alla estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal presente Xxxxxxx e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2 (Attività del Mandatario), fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero);
c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento Agevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato.
Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5 (Onerosità del Mandato), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.
2.2 Rappresentanza
Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.
2.3 Durata del Mandato
Il Mandato è efficace dalla data di sottoscrizione fino al compimento di tutte le attività relative ai Contratti di Finanziamento per le quali il Mandato viene conferito.
Le Parti concordano che, in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla Convenzione o dall’Addendum alla Convenzione che dovessero rendere necessaria la prosecuzione dell’operatività della Convenzione e dell’Addendum alla Convenzione stesso, il Mandante avrà facoltà di prorogare corrispondentemente la durata del Mandato dandone comunicazione scritta al Mandatario che, sin d’ora, accetta tale proroga.
2.4 Modifica del Mandato
I termini e le condizioni del Mandato potranno essere modificati soltanto con atto avente forma scritta e accettato dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2.5 Responsabilità del Mandatario
Tutte le attività oggetto del Mandato saranno svolte dal Mandatario con pienezza di poteri, con applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per lo svolgimento delle proprie attività.
2.6 Ambito di applicazione del Mandato
Le disposizioni del Mandato si applicano a tutti i Finanziamenti Agevolati, perfezionati dal Mandatario, ai sensi e per gli effetti della Convenzione e dell’Addendum alla Convenzione.
2.7 Sostituzione del Mandatario
Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora:
a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato; o
Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Ministero, direttamente o per il tramite del Soggetto Gestore:
c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal Mandato e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario, nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento Agevolato, in relazione al quale il Mandatario che deve essere sostituito (il “Mandatario Sostituendo”) svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione;
fermo restando che il Mandatario Sostituendo (i) continuerà a svolgere senza soluzione di continuità le attività oggetto del Mandato e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Mandato sino all’effettivo subentro del sostituto, (ii) trasferirà al sostituto tutti i documenti e gli atti relativi allo svolgimento dell’incarico che siano in possesso del Mandatario Sostituendo stesso, (iii) coopererà con il sostituto al fine di consentire al medesimo di subentrare senza ritardo nell’incarico, e (iv) terrà indenne il Mandante da ogni costo, spesa, perdita e/o danno derivante direttamente da detta sostituzione.
3 ESECUZIONE DEL MANDATO
3.1 Esecuzione del Mandato
Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega.
Nell’esecuzione del Mandato, resta inteso che:
a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario in relazione al Finanziamento Agevolato, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza – usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all’incarico assunto col Mandato (i) si astenga dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (ii) informi prontamente il Mandante di dette situazioni, e (iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante;
b) il Mandatario si obbliga ad effettuare tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria nonché tutti gli altri adempimenti di informativa e segnalazione connessi o relativi alla gestione del Finanziamento; il Mandante si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, eventualmente posti a suo esclusivo carico ai sensi delle specifiche disposizioni normative in vigore, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire tempestivamente al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti;
c) il Mandatario si obbliga ad effettuare, in nome e per conto della CDP, le attività per l’adempimento di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare:
- in via preliminare rispetto alla stipula del Contratto di Finanziamento o a ciascuna erogazione, il Mandatario rilascia l’attestazione, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 231/2007, mediante compilazione della specifica modulistica resa disponibile dalla CDP. In alternativa, il Mandatario può rilasciare l’attestazione mediante modulistica con propria carta intestata, purché di contenuto equivalente a quella predisposta dalla CDP;
- il Mandatario si accerta che la modulistica per il rilascio dell’attestazione sia stata compilata in ogni sua parte, ovvero l’attestazione riguardi tutti i dati necessari per le attività di identificazione e verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo;
- entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o di perfezionamento di ciascuna erogazione, il Mandatario invia alla CDP i documenti prodotti mediante le seguenti modalità alternative: (i) tramite raccomandata, in formato cartaceo con firma in originale del personale del Mandatario a ciò autorizzato e timbro del Mandatario; (ii) tramite posta elettronica certificata, procedendo alla scansione del modulo cartaceo con timbro e firma in originale da parte del personale del Mandatario a ciò autorizzato;
d) il Mandatario rinuncia sin d’ora ad eccepire in compensazione al Mandante ogni eventuale propria ragione di credito nei confronti del Mandante, salvo i casi espressamente previsti nel presente Mandato;
e) fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 (Erogazione del Finanziamento Agevolato), circa la messa a disposizione da parte del Mandante dei fondi per le erogazioni, ai fini dell’articolo 1719 del Codice Civile, il Mandatario dichiara di essere munito di tutte le risorse umane, le attrezzature, i sistemi informatici e, in generale, di tutti i mezzi necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e da ciascun Contratto di Finanziamento; e
f) il Mandatario si impegna a rispettare quanto previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione, nel Mandato e in ciascun Contratto di Finanziamento, nonché quanto previsto dalla Normativa Applicabile.
3.2 Attività del Mandatario
Il Mandatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento e in particolare a:
a) svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e di criteri conformi agli standard internazionali, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto e nell’interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;
b) trasmettere tempestivamente alla CDP copia della Sintesi di Delibera adottata nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione e dall’Addendum alla Convenzione, utilizzando il modello di Sintesi di Delibera della Banca Finanziatrice allegato sub 4 alla Convenzione, subordinata alla concessione delle agevolazioni previste dal Provvedimento [•] e richiamando gli elementi caratterizzanti del Progetto o Programma, nonché indicando esplicitamente le garanzie individuate e acquisibili;
c) verificare che la documentazione necessaria per l’adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e dall’Addendum alla Convenzione e per lo svolgimento delle attività del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l’acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera; la documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o diritti oggetto di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile, nonché il valore e la consistenza della garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia, nonché l’eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera;
fermo restando che, (i) qualora dall’esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi del presente Mandato, il Mandatario ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, il Mandatario non procederà alla stipula del Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato al Mandante e al Soggetto Gestore per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;
d) provvedere, fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti e atti diretti ad acquisire le eventuali garanzie, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l’esito degli aggiornamenti al Mandante; il Mandatario pertanto risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare da invalidità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
e) predisporre e sottoscrivere, secondo le Linee Guida e in ogni caso conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, (i) il Contratto di Finanziamento da stipularsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi, verificandone la validità ed efficacia e verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare, e/o verificare che vengano eseguiti, tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato;
f) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’Atto di Concessione contenente le informazioni di cui al paragrafo d) dell’articolo 5 (Impegni del Soggetto Gestore) della Convenzione, fatta salva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni;
g) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere tempestivamente al Mandante copia autentica o copia conforme all’originale registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti relativi a queste ultime;
h) erogare, in nome e per conto del Mandante, al Soggetto Beneficiario le somme di cui al Finanziamento Agevolato, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
i) comunicare tempestivamente al Mandante l’avvenuto accreditamento al Soggetto Beneficiario delle somme a valere sul Finanziamento Agevolato, oppure i casi per i quali non è possibile procedere alle relative erogazioni;
j) predisporre e aggiornare, ad ogni erogazione, il piano di ammortamento per ciascun Finanziamento Agevolato e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal
relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti al Soggetto Beneficiario e al Mandante, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario avvengano nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione, nel Mandato, nel Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, nella Normativa Applicabile;
k) accreditare al Mandante, su un conto corrente da esso indicato, con valuta pari a quella riconosciuta dal Soggetto Beneficiario nel Contratto di Finanziamento e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, quanto dal Mandatario incassato a titolo di rimborso del Finanziamento Agevolato, di pagamento dei relativi interessi, nonché qualunque altra somma spettante al Mandante in dipendenza del Finanziamento Agevolato, comprese le agevolazioni derivanti dal Finanziamento Agevolato, in termini di differenziale di interessi, recuperate a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni ed eventuali indennizzi; nel caso di ritardato riversamento al Mandante delle somme su indicate, oltre 15 (quindici) giorni solari dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, sarà applicata per ogni giorno successivo una penale calcolata, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso semestrale (decorrenza 1° gennaio e 1° luglio) pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all’emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre solare precedente;
b) la media aritmetica semplice dell’indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d’Italia nel semestre solare precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365;
l) comunicare prontamente al Mandante, con le modalità di cui alla successiva lettera v), l'importo degli eventuali interessi moratori e comunque di ogni penale dovuta sulle somme non corrisposte dal Soggetto Beneficiario alle scadenze contrattualmente convenute;
m) comunicare prontamente al Mandante ogni variazione soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all’erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione al Mandante della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all’assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera e (ii) trasmettere al Mandante, la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 4 alla Convenzione, ovvero informare prontamente il Mandante dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all’erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell’ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione al Mandante;
n) fornire al Mandante, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale il Mandatario ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi del Mandato;
o) esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dalla Normativa Applicabile e dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di adozione di un Atto di Revoca, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato;
p) svolgere le attività previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca delle agevolazioni, a norma dell’articolo 16 (Revoca delle agevolazioni) della Convenzione;
q) compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività di recupero del credito di cui all’articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero) del Mandato; nei casi di controversie relative al Contratto di Finanziamento, definire, in conformità di quanto previsto dall’articolo 19 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione, accordi transattivi, giudiziali o stragiudiziali, solo previa autorizzazione scritta del Mandante;
r) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al Finanziamento Agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
s) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso al Finanziamento Agevolato e/o alle relative garanzie e ipoteche;
t) trasmettere al Mandante, a richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l’ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
u) dare prontamente notizia al Mandante, dell’avvenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del, di risoluzione del e/o recesso dal, Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché, con le modalità di cui alla successiva lettera v), del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
a) gli incassi:
- la data di valuta del versamento effettuato dal Soggetto Beneficiario;
- l’importo del versamento;
- la causale e il dettaglio del versamento;
- l’imputazione contabile delle somme incassate;
b) i saldi contabili:
- il debito per interessi di preammortamento;
- il debito per capitale;
- il debito per interessi di ammortamento;
- il debito per interessi di xxxx;
- il debito per spese e commissioni;
- il debito per agevolazioni revocate, in termini di differenziale di interessi ai sensi della Normativa Applicabile e del Contratto di Finanziamento;
- il debito per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, eventualmente maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, sulle agevolazioni revocate, ai sensi della Normativa Applicabile e del Contratto di Finanziamento;
w) informare prontamente il Mandante di eventuali particolari situazioni relative al Progetto o Programma da agevolare, al Contratto di Finanziamento e al Soggetto Beneficiario che il Mandatario, secondo il proprio ragionevole giudizio, ritenga opportuno comunicare al Mandante, fermo restando che il Mandatario darà esecuzione ad eventuali ulteriori istruzioni del Mandante solo nell’ipotesi in cui siano state concordate per iscritto da entrambi;
x) in tutti i casi in cui venga adottato un Atto di Revoca, compiere prontamente nei confronti del Soggetto Beneficiario tutte le azioni necessarie e/o opportune al fine di recuperare l’agevolazione e ogni altro importo dovuto dal Soggetto Beneficiario in relazione al Finanziamento Agevolato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali indennizzi, determinandone l’entità secondo quanto stabilito dal relativo Contratto di Finanziamento e accreditando il relativo importo al Mandante, con le modalità previste alla precedente lettera k).
Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo 3.2 e di tutte quelle comunque necessarie per il corretto svolgimento del Mandato, il Mandante rilascerà, tempestivamente, una volta sottoscritto il presente Mandato, specifica procura redatta conformemente allo schema allegato sub “A” al Mandato.
4 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
4.1 Quota del Finanziamento Agevolato
Il Mandante e il Mandatario convengono che, in relazione al Finanziamento che verrà concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, la quota del Finanziamento Agevolato del Mandante dovrà essere conforme alle
disposizioni della Normativa Applicabile, e dovrà aggiungersi alla quota del Finanziamento Bancario concesso direttamente dal Mandatario in qualità di Banca Finanziatrice, anche in pool con altre banche, nei casi in cui le stesse abbiano costituito un pool senza rilevanza esterna.
4.2 Richiesta dei fondi e versamento
Il Mandatario, una volta ricevuta la comunicazione del Soggetto Gestore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre.
In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione.
Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione.
Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto Beneficiario il corrispondente importo, con data valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.
4.3 Assenza di solidarietà
Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività ai sensi della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.
4.4 Manleva
Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti del Mandatario per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento Agevolato da parte del Mandante, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di dolo o colpa del Mandatario, anche qualora in concorso con il Mandante.
5 ONEROSITÀ DEL MANDATO
Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 8.7 circa le spese relative alla gestione dell’eventuale contenzioso, le Parti concordano espressamente che l’assunzione da parte del Mandatario dell’incarico previsto dal Mandato e lo svolgimento delle relative prestazioni sono a titolo oneroso in quanto adempimenti necessari a consentire la partecipazione del Mandatario alle attività relative ai Finanziamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 11 (Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento) della Convenzione. Resta inteso che il Mandatario rinuncia ora per allora ad ogni pretesa di pagamento nei confronti del Mandante anche in caso di mancato pagamento di detti oneri, spese e commissioni da parte del Soggetto Beneficiario.
6 TRATTAMENTO FISCALE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il presente Xxxxxxx, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".
7 VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA DELIBERA
7.1 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche di garanzia del Finanziamento, modifiche del Progetto/Programma oggetto del Finanziamento
Qualora, prima della stipula di un Contratto di Finanziamento:
il Mandatario sospenderà la stipula del relativo Contratto di Xxxxxxxxxxxxx e ne darà pronta informazione al Mandante e al Soggetto Gestore.
A seguito di una nuova Valutazione con esito positivo e di una nuova Delibera, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 4 alla Convenzione. Il Mandante, se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente [entro i termini previsti dal Provvedimento [•]].
Qualora, successivamente alla stipula di un Contratto di Finanziamento:
il Mandatario ne darà pronta informazione al Mandante e, nel caso previsto alla precedente lettera a), al Soggetto Gestore. Qualora, in conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova Delibera, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 4 alla Convenzione. Il Mandante, se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente, [entro i termini previsti dal Provvedimento [•]], e il Mandatario, se necessario, provvederà prontamente, se del caso, al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
8 ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RECUPERO
8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.5, in caso di mancato pagamento delle somme a qualunque titolo dovute dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione o recesso, il Mandatario eserciterà, in via autonoma e secondo i criteri di cui al presente articolo 8, ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero del credito, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’escussione delle garanzie personali e/o reali costituite a tutela del credito oggetto del recupero. In ogni caso, il Mandatario comunicherà preventivamente al Mandante le attività di recupero che si intendono intraprendere:
(i) allorché almeno 2 (due) rate di un Finanziamento risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e pre-contenzioso attivata sia risultata infruttuosa, ovvero
(ii) in ogni caso, laddove l'avvio dei Procedimenti (o l'intervento negli stessi) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento.
8.2 Il Mandatario svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale ai sensi del successivo articolo 14 (Accettazione del Mandato) del Mandato.
8.3 Il Mandatario, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico assunto ai sensi del presente Xxxxxxx (i) si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento, (ii) informerà prontamente il Mandante di dette situazioni, (iii) si atterrà alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante, purché previamente concordate con il Mandatario.
8.4 Il Mandatario potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dal Mandatario stesso, tra quelli di sua fiducia, cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei predetti casi di cui al presente capoverso, in deroga a quanto previsto all’articolo 3.1 (Esecuzione del Mandato) del Mandato, il Mandatario risponderà dell’operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui il Mandatario si sia avvalso di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, il Mandatario risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3.1 (Esecuzione del Mandato) del Mandato.
8.5 In conformità con quanto previsto alla lettera q) dell’articolo 3.2 (Attività del Mandatario) che precede, eventuali transazioni, giudiziali o stragiudiziali, dovranno preventivamente essere autorizzate per iscritto dal Mandante. Parimenti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Mandante eventuali cessioni del credito riveniente dal Finanziamento. Nessuna autorizzazione del Mandante sarà necessaria (i) per l’adesione/acquiescenza a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge; (ii) per l’accettazione di proposte di rientro dilazionato dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti, purché di durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.
8.6 La facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento verrà esercitata dal Mandatario, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento e delle disposizioni di legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, nell'interesse proprio e del Mandante, secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato.
8.7 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 19 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione in materia di spese relative all’attività di recupero in sede giudiziale, si precisa che, nei limiti in cui il Mandatario conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 o sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d’ora preventivamente concordate senza necessità di un’ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese. Il Mandante e il Mandatario concorreranno pro quota, in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento, alle spese dell’azione esperita per il recupero. Il Mandante rimborserà semestralmente al Mandatario, alle date del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno (oppure, qualora tali
giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le spese di propria competenza relative all’attività di recupero in sede giudiziale, a fronte di presentazione di idonea documentazione.
8.8 Nessuna azione di recupero, avviata dal Mandatario a tutela del credito del Mandante derivante dal Contratto di Finanziamento, dovrà essere abbandonata senza la preventiva autorizzazione del Mandante. Nel caso in cui l’esperimento di azioni di recupero appaia di evidente inutilità/impossibilità, il Mandatario potrà proporre lo stralcio del credito al Mandante, fermo restando che il Mandatario potrà procedere al predetto stralcio solo previo consenso scritto del Mandante.
8.9 Tutte le somme comunque recuperate, verranno ripartite e accreditate dal Mandatario al Mandante in misura direttamente proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale di quest’ultimo al Finanziamento.
8.10 Fermo restando l’integrale rimborso delle spese documentate sostenute dal Mandatario per il recupero dei crediti effettuato in nome e per conto del Mandante con riferimento al Finanziamento Agevolato, in linea con quanto disposto dall’articolo 11 (Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento) della Convenzione, il Mandatario, a parziale deroga di quanto detto al precedente articolo 8.9, è autorizzato a trattenere in sede di recupero, in prededuzione, l’importo previsto nel relativo Contratto di Finanziamento quale commissione per l’attività di recupero, da corrispondersi nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
8.11 Ai fini dell’espletamento di quanto previsto al presente articolo 8, il Mandatario agirà in nome e per conto del Mandante in forza della procura rilasciata in conformità allo schema allegato sub “A” al Mandato. Inoltre, il Mandante si impegna a rilasciare al Mandatario, tempestivamente, a seguito di richiesta dello stesso, ogni altra procura che si renda di volta in volta necessario rilasciare, al fine di consentire al Mandatario di porre in essere tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo 8. Il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della non corretta esecuzione dei suoi obblighi in caso di mancata ottemperanza o tempestività da parte del Mandante nel rilasciare dette procure.
8.12 Successivamente alla comunicazione delle attività di recupero di cui all’articolo 8.1, il Mandatario fornirà - anche per il tramite del Portale FRI Online - aggiornamenti al Mandante sull’andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica del Mandante, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il tipo di azioni intraprese e il relativo stato.
9 DICHIARAZIONI DEL MANDATARIO
9.1 Il Mandatario dichiara e garantisce al Mandante che, alla data del Mandato:
a) è una società regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il Mandato e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa Applicabile;
b) la conclusione del Mandato, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:
- rientrano nell'oggetto sociale del Mandatario;
- sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni del Mandatario;
(i) il proprio atto costitutivo;
(iv) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per lui vincolanti; ovvero
c) la conclusione del Mandato dà luogo a obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Mandatario, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
d) il Mandatario è solvente e per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporlo a eventuali procedure concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione o lo scioglimento del Mandatario, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il Mandato, né il Mandatario verserà in stato di insolvenza in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del Mandato;
e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza del Mandatario, sono incombenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico-finanziaria del Mandatario;
f) non ha riportato condanne, ai sensi del D. Lgs. 231/01, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
g) non è soggetta a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D. Lgs. 231/01; e
h) ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01.
9.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente articolo 9 si intenderanno ripetute e confermate dal Mandatario a ciascuna data di stipula di un Contratto di Finanziamento e a ciascuna data di pagamento ai sensi di un Contratto di Finanziamento, rispetto ai fatti e alle circostanze esistenti a tali date.
9.3 Fermo restando ogni altro diritto insorgente a favore del Mandante ai sensi del Mandato o ai sensi della legislazione applicabile, il Mandatario si impegna ad indennizzare e manlevare il Mandante per ogni danno, perdita, costo e spesa, debitamente documentati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che il Mandante abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dal Mandatario ai sensi del presente articolo 9.
10 COMUNICAZIONI
10.1 Indirizzo e recapito
Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.4 (Forma delle comunicazioni), per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente atto, il Mandante e il Mandatario indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:
Mandante:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. [indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
Mandatario:
[indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
10.2 Variazioni di indirizzo e/o recapito
Ciascuna Parte potrà comunicare all’altra con lettera raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
10.3 Elezione di domicilio
Gli indirizzi sopra riportati, come eventualmente modificati in conformità all’articolo 10.2 (Variazioni di indirizzo e/o recapito) che precede, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Mandante e dal Mandatario in relazione al Mandato.
10.4 Forma delle comunicazioni
Fatto salvo quanto altrimenti specificato, l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili relativi ai Finanziamenti avverrà in via telematica, utilizzando i medesimi strumenti indicati dal Mandante per le comunicazioni di cui al precedente articolo 4.2 (Richiesta dei fondi e versamento), e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax mentre le altre comunicazioni relative al presente Mandato dovranno avvenire a mezzo fax e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove il Mandante ne faccia ragionevole e motivata richiesta al Mandatario, tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Mandato, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con le diverse modalità eventualmente indicate dal Mandante tali da garantire l’autenticità, l’integrità e la provenienza delle stesse.
11 DISPOSIZIONI GENERALI
11.1 Rubriche
Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull’interpretazione del Mandato.
11.2 Invalidità
Ogni clausola o disposizione del Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.
11.3 D. LGS. 231/01
Il Mandatario si impegna, per tutta la durata del Mandato:
a) ad informare tempestivamente il Mandante della pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
b) a mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/2001.
12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 Legge applicabile
Il Mandato è regolato dalla legge italiana.
12.2 Foro competente
Per ogni eventuale controversia riguardante il Mandato sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
13 NORMA FINALE
14 ACCETTAZIONE DEL MANDATO
Il Mandatario accetta il Mandato come sopra conferito e si impegna ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata come disposto dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, garantendo l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività che si è obbligato a compiere.
15 REGIME FISCALE DEL MANDATO
Le disposizioni del Mandato sono esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni.
16 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Mandatario (i) dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo del Mandante, resi disponibili dal Mandante sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati in detti Codice Etico e Modello Organizzativo: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Mandante o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni del Mandante.
Il Mandante
Il Mandatario
A. Modello di Procura Speciale
Allegato A al Modello di Mandato Modello di Procura Speciale
L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•], nel mio studio.
Dinanzi a me Dottor [•], Notaio in [•], con studio in [•], iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di [•],
è presente
[•], nato a [•], il [•], domiciliato in [•], per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di [•] della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in breve anche il “Mandante”, con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxx x. 0, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni virgola zero zero), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, al presente atto autorizzato con [•].
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella predetta qualifica con il presente atto
CONFERISCE
ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto di mandato (il "Contratto di Mandato") concluso in data [•] con [•], con sede in [•], codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [•], (il "Mandatario")
PROCURA SPECIALE
al Mandatario affinché lo stesso (anche ai sensi dell'articolo 1395, primo comma, c.c.), in nome e per conto del Mandante, possa, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Mandato
a) sottoscrivere i contratti di finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”), per la parte relativa al finanziamento agevolato, da stipularsi ai sensi (i) della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1 commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni; (ii) dell’articolo 23 e dell’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (iii) del decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico; (iv) del Provvedimento [•];
(v) della convenzione stipulata tra il Mandante, il Ministero dello sviluppo economico e l’Associazione Bancaria Italiana in data 17 febbraio 2016 (la “Convenzione”), alla quale in data [•] ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte; nonché (vi) dell’addendum alla Convenzione stipulata tra il Mandante, il Ministero dello sviluppo economico e l’Associazione Bancaria Italiana in data [•], alla quale in data [•] ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte, con i soggetti beneficiari degli interventi agevolativi di cui al Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del citato decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 e ove previsto, procedere ad eventuali modifiche dei Contratti di Finanziamento, una volta conclusi, nei casi e nei limiti previsti dal Contratto di Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento, nonché acquisire la documentazione ed effettuare le verifiche necessarie e/o opportune al fine di procedere alle suddette sottoscrizioni e/o modifiche;
b) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari per acquisire e perfezionare le garanzie eventualmente previste a tutela del finanziamento agevolato in base ai Contratti di Finanziamento, nonché effettuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento delle garanzie acquisite;
c) erogare e gestire ciascun finanziamento agevolato concesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, compiendo ogni attività, atto e/o documento necessario, opportuno o utile in relazione alla erogazione e gestione di detti finanziamenti agevolati, fermo restando che il Mandatario potrà procedere alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento solo con il preventivo consenso del Mandante stesso;
d) procedere alla riscossione degli importi a qualsiasi titolo dovuti da ciascun soggetto beneficiario in base ai Contratti di Finanziamento, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora, accreditando le somme spettanti al Mandante in dipendenza dei Contratti di Finanziamento sui conti correnti indicati dal Mandante;
e) compiere tutte le attività di recupero, anche coattivo, dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela dei diritti del Mandante;
f) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al finanziamento agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere
del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
g) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso ai finanziamenti agevolati concessi e/o erogati ai sensi di un Contratto di Finanziamento e/o alle relative garanzie e ipoteche.
A tale scopo, il Mandante conferisce al Mandatario tutti i poteri necessari al regolare assolvimento dell’incarico conferito con il Contratto di Mandato, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i poteri di predisporre e aggiornare i piani di ammortamento per ciascun finanziamento agevolato, calcolare gli importi dovuti in base ai Contratti di Finanziamento e comunicarli al Mandante e ai rispettivi soggetti beneficiari; esigere e ricevere pagamenti, dandone quietanza; dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei soggetti beneficiari e/o la risoluzione dei Contratti di Finanziamento; avviare o partecipare a, e perseguire, azioni e cause legali in nome e per conto del Mandante e comparire in giudizio nelle cause intentate avverso il Mandante in relazione ai Contratti di Finanziamento, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza dei poteri conferiti con la presente procura, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, c.p.c.; instaurare e/o intervenire in procedure esecutive e/o concorsuali, fare quanto necessario per il buon fine dell'esecuzione forzata con facoltà, per tutti i fini di cui sopra, di nominare avvocati, procuratori, di eleggere domicilio presso questi ultimi e di revocarne l'incarico, fermo restando che il Mandatario potrà rinunziare, rendere inefficace o abbandonare qualsiasi azione, causa legale e/o atto giudiziario, nonché addivenire ad eventuali transazioni, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, solo previo consenso del Mandante.
Il Mandatario ha facoltà di avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti come per legge, come pure dei suoi dirigenti, quadri e procuratori, secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge.
Il Mandatario - e, per esso, il suo legale rappresentante pro-tempore, i suoi dirigenti, funzionari e procuratori secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge - ha facoltà, all'occorrenza, di conferire procure o deleghe a terzi per l'espletamento delle attività ad esso delegate ai sensi del Contratto di Mandato, conferendo altresì, agli stessi, la facoltà di avvalersi dell'opera dei propri legali rappresentanti, come per legge, come pure dei propri dirigenti e funzionari, secondo i poteri ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuiti nelle forme di legge.
Il tutto con i più ampi poteri consentiti dalle leggi vigenti in materia e con promessa di rato e valido.
Roma, [•]
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Allegato 6 alla Convenzione Linee Guida
1. PREMESSA
Scopo delle presenti linee guida (le “Linee Guida”) è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento e offrire un'elencazione indicativa delle problematiche da tenere in considerazione, in relazione a tale tipologia specifica di Finanziamenti, ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione, all’Addendum alla Convenzione, al Mandato e, in ogni caso, alla Normativa Applicabile.
Le Linee Guida non esauriscono l'analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione in relazione ai Finanziamenti, né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento.
2. DEFINIZIONI
I termini che cominciano con lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nel documento allegato sub ”A” (Definizioni) alle Linee Guida.
3. PRINCIPI GENERALI
3.1 Normativa di riferimento
a) Xxxxx;
b) Legge Agevolativa;
c) Decreto-legge 83/2012;
d) Decreto 8 marzo 2013;
e) Decreto 26 aprile 2013;
f) Decreto 23 febbraio 2015;
g) Provvedimento [•];
la "Normativa Applicabile".
3.2 Componenti del Finanziamento: Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario
(a) un Finanziamento Agevolato concesso dalla CDP;
(b) un Finanziamento Bancario concesso dalla Banca Finanziatrice.
3.3 Principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento
3.3.1 La Normativa Applicabile impone che gli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario rispettino talune proporzioni prefissate (in merito si veda infra il paragrafo 4.2).
3.4 Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori
3.4.3 Fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere concesso con previsione di un rimborso pari passu o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.4.1 contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione, già concessi e/o erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Finanziatrice abbia tenuto conto dei medesimi nell’effettuare la Valutazione.
3.5 Garanzie: assistono le diverse componenti del Finanziamento proporzionalmente al rispettivo ammontare
4. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
4.1 Scopo del Finanziamento
4.2 Composizione del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario
4.2.1 Nell’ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento Bancario è fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei Finanziamenti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli Provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
4.3 Durata: compresa tra 4 e 15 anni incluso il preammortamento
4.4 Durata del Progetto o Programma
4.5 Tasso di interesse - Finanziamento Agevolato: 0,80% (minimo), Finanziamento Bancario: tasso di mercato
4.5.1 Il tasso fisso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato è non inferiore allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) nominale annuo. I singoli Provvedimenti determinano il tasso di interesse dei relativi Finanziamenti Agevolati, nel rispetto della misura minima sopra indicata. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
4.5.4 Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
4.5.6 Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente a favore della CDP interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero su "Il Sole 24 Ore", maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse o tale tasso di interesse sia pari o inferiore allo 0% (zero per cento), gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari (i) all’Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), ovvero (ii) qualora l’Euribor a 6 mesi assumesse valore inferiore a zero, a 120 (centoventi) punti base; il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto, semestralmente ad ogni Data di Pagamento a partire dalla prima Data di Pagamento successiva alla rilevazione. Il valore del tasso di mora non potrà, in ogni caso, essere inferiore al valore del tasso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato, fissato ai sensi del singolo Provvedimento, maggiorato del 50%.
4.6 Erogazione del Finanziamento
versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.7 Rimborso del Finanziamento
4.7.4 La percentuale di quota capitale del Finanziamento Agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario, è stabilita all’interno dei singoli Provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento. In tutti i casi in cui l’incidenza del Finanziamento Agevolato è superiore a quella del Finanziamento Bancario, l’inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
4.8 Imputazione dei pagamenti
In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme incassate dalla Banca Finanziatrice, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo paragrafo 4.17, verranno ripartite tra quanto di spettanza della CDP per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Agevolato e quanto di spettanza della Banca Finanziatrice per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Bancario, in misura proporzionale:
(a) alla rispettiva percentuale di partecipazione alla rata (anche di soli interessi), sia in linea capitale che di interessi, in base a quanto previsto dai Piani di Ammortamento, in caso di somme corrisposte quale pagamento parziale di una rata del Finanziamento;
(b) alla rispettiva percentuale originaria di partecipazione al Finanziamento, come individuata dal Provvedimento [•], in caso di somme recuperate. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
4.9 Periodo di Preammortamento
4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del Progetto o Programma e, comunque, della durata massima di 4 (quattro) anni, che decorre dalla Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il "Periodo di Preammortamento"). La nozione di “commisurazione alla durata del Progetto o Programma” va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data di Pagamento del semestre in cui ricade l’ultimazione del Progetto o Programma inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera. In considerazione di quanto indicato al precedente paragrafo 4.7.4, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quello del Finanziamento Agevolato e assumere una durata superiore rispetto a quanto sopra indicato. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
4.9.2 Il Contratto di Finanziamento prevedrà, tra le condizioni per l’erogazione del Finanziamento, che la relativa Richiesta di Erogazione sia stata presentata dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila (laddove previsto dai singoli Provvedimenti), secondo le modalità previste dalla Normativa Applicabile. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
4.10 Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(a) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(b) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.11 Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto
4.11.1 Qualora il Soggetto Beneficiario, ovvero il Soggetto Capofila (laddove previsto dal singolo Provvedimento), ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto o Programma ovvero intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice, indicandone i motivi. Il Ministero, potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto o Programma. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
(i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento, qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto o Programma e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
(ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per le agevolazioni concesse.
(a) un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale;
(b) gli eventuali interessi di mora.
In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiederne le determinazioni in merito alla revoca o al mantenimento delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative.
4.12 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
4.13 Eventi Rilevanti
Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una elencazione di Eventi Rilevanti al verificarsi dei quali la Banca Finanziatrice avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio del termine e di risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione. La revoca totale delle agevolazioni dovrà comunque essere prevista come causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
Il Contratto di Finanziamento dovrà in ogni caso prevedere tra gli Eventi Rilevanti le seguenti circostanze:
(i) uno qualsiasi degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui agli articoli 4.15.2 e 4.15.3 delle presenti Linee Guida non sia adempiuto, ovvero (ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi del paragrafo 4.15.2 delle presenti Linee Guida si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta.
4.14 Pagamenti da parte di terzi
La Banca Finanziatrice avrà diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiari espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice, le proprie ragioni a quelle della CDP e della Banca Finanziatrice, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati, ove la natura delle garanzie acquisite lo consenta, e senza concorrenti.
4.15 Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario
(a) "Codice Etico della CDP
(b) “D. Lgs. 231/01
(1) Il Soggetto Beneficiario dichiara di:
(2) Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento:
4.16 Trattamento dei dati personali
4.17 Commissioni, spese, oneri e indennizzi
4.18 Cessione del credito
4.19 Legge applicabile: Italiana. Foro competente: Roma
4.20 Forma del Contratto di Finanziamento
Il Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
5. FATTISPECIE COMPLESSE [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
5.1 Progetti o Programmi realizzati da una pluralità di Soggetti Beneficiari
Ai sensi della Normativa Applicabile, è ammessa la possibilità che la realizzazione dei Progetti o Programmi avvenga con il contributo di una pluralità di soggetti, i quali costituiscono altrettanti Soggetti Beneficiari, tra cui il Soggetto Capofila (tali Progetti o Programmi soggettivamente complessi, ai fini del presente paragrafo, di seguito denominati “Progetti Complessi” o “Programmi Complessi”). Nel caso di Progetti/Programmi Complessi, ciascun Soggetto Beneficiario deve operare in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento]
Nel caso di Progetti o Programmi Complessi, ciascun Provvedimento può stabilire che, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le Banche Finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
ALLEGATO
A. Definizioni
Allegato A alle Linee Guida Definizioni
“Addendum alla Convenzione”: indica l’atto sottoscritto in data [data sottoscrizione] tra il Ministero, l’ABI e la CDP, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto 23 febbraio 2015, per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento [•];
“Atto di Concessione”: indica l’atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle agevolazioni previste dal Provvedimento [•], adottato dal [Ministero/Soggetto Gestore]; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni previste dal Provvedimento [•] e concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dal [Ministero/Soggetto Gestore]; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Banca Finanziatrice”: è la banca, appartenente all’elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuato dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento [•], svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
“Convenzione”: è la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la gestione dei finanziamenti di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, sottoscritta in data 17 febbraio 2016;
“Data di Erogazione”: indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte della Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;
“Data di Inizio Ammortamento”: indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento; “Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
“Data di Scadenza Finale”: indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento;
“Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
“Debito Residuo”: indica, a ciascuna data di riferimento, l’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati;
“Decreto 8 marzo 2013”: è il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 26 aprile 2013”: è il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 23 febbraio 2015”: è il decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Xxxxxxx-xxxxx 00/0000”: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
“Delibera”: è la delibera riferita esplicitamente al Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, di disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l’altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;
“Differenziale Interessi”: indica l'agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode, pari alla differenza tra gli interessi calcolati (i) al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) al tasso agevolato applicato;
“X.Xxx. 196/2003”: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato;
“Evento Rilevante”: indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento; “Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto o Programma oggetto della domanda di agevolazione;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo non inferiore al 50 per cento del Finanziamento, ad eccezione dei Finanziamenti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli Provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Fondo”: è il “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione Trans-European Automated Real Time Gross Transfer (TARGET2) o il sistema che dovesse sostituirlo, e in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;
“Legge Agevolativa”: è l’articolo 23, comma 2, del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni;
“Ministero”: è il Ministero dello sviluppo economico;
“Mandato”: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello allegato sub 5 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;
“Normativa Applicabile”: ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo 3.1;
“Periodo di Interessi”: indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
“Piani di Ammortamento”: indicano i piani di ammortamento relativi al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice quali allegati agli atti di quietanza;
“Progetto”: è il piano di impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa Applicabile;
“Programma”: è il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa Applicabile;
“Provvedimenti”: indica i bandi ovvero le direttive del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dall’articolo 15, comma 1, del Decreto 8 marzo 2013;
“Provvedimento [•]”: indica il bando/direttiva del Ministro dello sviluppo economico emanato in data [•], recante “[•]”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dall’articolo 15, comma 1, del Decreto 8 marzo 2013;
“Richiesta di Erogazione”: indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento;
“SAL”: indica ciascuno stato d’avanzamento dei lavori del Progetto o Programma documentato e approvato dal Ministero in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento [•], delle agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Soggetto Gestore”: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti o Programmi complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Gestore la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse al Fondo, operando secondo le modalità previste da ciascun Provvedimento; [definizione da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]]
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario, per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato).
Allegato 7 alla Convenzione
SCHEMA PRELIMINARE DI ADDENDUM ALLA CONVENZIONE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ai sensi dell’articolo 23 e all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e del Provvedimento [•]
TRA
il Ministero dello sviluppo economico, con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il [•], nato a [•], in data [•], codice fiscale [•], in qualità di [•], qui di seguito indicato per brevità “Ministero”;
E
l’Associazione Bancaria Italiana con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], codice fiscale 02088180589, rappresentata da [•], nato a [•], in data [•], codice fiscale [•],in qualità di [•], qui di seguito indicata per brevità “ABI”;
E
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [•], nato a [•], in data [•], in qualità di [•], qui di seguito indicata per brevità “CDP”;
NONCHE’
ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2015 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo articolo 8 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) (di seguito, per brevità, la “Banca Finanziatrice”).
Il Ministero, l’ABI, la CDP e la Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
1. in data 17 febbraio 2016 il Ministero, l’ABI e la CDP hanno sottoscritto una convenzione quadro (di seguito “Convenzione”) intesa a individuare, tra l’altro, gli adempimenti della Banca Finanziatrice, stabilire i compensi a questa spettanti e definire i rapporti tra la Banca Finanziatrice, la CDP, l’ABI, il Ministero e il Soggetto Gestore per le attività connesse con la gestione dei finanziamenti concessi a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, (di seguito “FRI”) in relazione al “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (di seguito “Fondo”);
2. ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto 23 febbraio 2015, è previsto che, per ciascun Provvedimento, il Ministero, l’ABI e la CDP stipulino, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, apposite convenzioni per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti in relazione agli interventi del Fondo, a valere sul FRI;
3. il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto 23 febbraio 2015, con nota prot. [•] del [•], ha assentito alla sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione;
4. in data [•], ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dall’articolo 15, comma 1, del Decreto 8 marzo 2013, è stato emanato il [•] (di seguito “Provvedimento [•]”), che individua nel [indicare il Ministero ovvero il soggetto da questi individuato ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013] il Soggetto Gestore;
5. la normativa di riferimento dell’Addendum alla Convenzione è costituita dalla Legge, dalla Legge Agevolativa, dal Decreto-legge 83/2012, dal Decreto 8 marzo 2013, dal Decreto 26 aprile 2013, dal Decreto 23 febbraio 2015 e dal Provvedimento [•] (di seguito "Normativa Applicabile");
6. nel presente atto (di seguito “Addendum alla Convenzione”), i termini con lettera iniziale maiuscola, laddove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nella Convenzione.
Articolo 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Addendum alla Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto dell’Addendum alla Convenzione)
L’Addendum alla Convenzione intende regolare i rapporti tra le Parti derivanti dalla concessione di Finanziamenti ai sensi del Provvedimento [•], che non risultino già definiti ai sensi della Convenzione e/o dei relativi allegati. Per quanto non espressamente richiamato le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività, dovranno conformarsi ai termini e alle condizioni previste nel Provvedimento [•].
Articolo 3
(Ulteriori impegni della Banca Finanziatrice)
La Banca Finanziatrice si impegna a:
a) precedentemente alla Delibera, trasmettere al Soggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto beneficiario o del Soggetto Capofila, [l’Attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice ovvero l’attestazione del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento [•]];
Articolo 4
(Ulteriori impegni del Soggetto Gestore)
Il Ministero si impegna (i) laddove agisca in qualità di Soggetto Gestore, a svolgere le attività di seguito specificate; ovvero (ii) laddove il Soggetto Gestore non coincida con il Ministero, a far sì, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, lettera (c) della Convenzione, che il Soggetto Gestore svolga le ulteriori attività di seguito specificate:
a) [trasmettere, nel termine di [•] giorni previsto dal Provvedimento [•], al Soggetto Beneficiario, alla Banca Finanziatrice e alla CDP il provvedimento di ammissione alle agevolazioni indicante l’ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni, l’ammontare del Finanziamento Agevolato e la durata del Finanziamento Agevolato e del relativo periodo di preammortamento.]
Articolo 5
(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)
Il Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, avrà una durata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, compresa tra il limite minimo di [•] ([•]) anni e il limite massimo di [•] ([•]) anni previsti dalla Normativa Applicabile e indicata dall’Atto di Concessione, con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Il Finanziamento Bancario deve essere di importo non inferiore al [•]% del Finanziamento Agevolato [indicare la percentuale stabilita dal Provvedimento [•]]. Conseguentemente, la percentuale di quota capitale del Finanziamento Agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario, è [•]% [indicare la percentuale stabilita dal Provvedimento [•]].
L’ammontare minimo delle spese ammissibili del Progetto o Programma proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere inferiore a [indicare l’ammontare stabilito dal Provvedimento [•]] milioni di euro.
La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del Finanziamento è pari a [indicare la percentuale stabilita dal Provvedimento [•]].
Articolo 6
(Tasso del Finanziamento)
Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari a [indicare il tasso fissato dal Provvedimento [•]] nominale annuo.
Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
Articolo 7
(Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento)
[indicare quanto eventualmente previsto dal Provvedimento [•]]
Articolo 8
(Adesione all’Addendum alla Convenzione)
Il Ministero, l’ABI e la CDP concordano che l’Addendum alla Convenzione relativa al Provvedimento [•] potrà essere sottoscritto da ciascun soggetto, avente le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b) del Decreto 23 febbraio 2015, che presenti una richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione”) e che abbia precedentemente formalmente aderito alla Convenzione.
La Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione, predisposta secondo il modello allegato sub 1
all’Addendum alla Convenzione, dovrà essere:
(i) sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa mediante PEC al Ministero, all’ABI e alla CDP ai numeri e indirizzi di cui al successivo articolo 13 (Comunicazioni ed elezione di domicilio); ovvero
(ii) sottoscritta da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato, anticipata via telefax e trasmessa in originale mediante raccomandata A.R. al Ministero, all’ABI e alla CDP ai numeri e gli indirizzi di cui al precedente punto (i).
Con la predisposizione e trasmissione in conformità al presente articolo della Richiesta di Adesione all’Addendum, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Addendum alla Convenzione, il soggetto richiedente diviene Banca Finanziatrice e, dunque, Parte dell’Addendum alla Convenzione per la gestione dei Finanziamenti di cui al Provvedimento [•], assumendone gli obblighi e acquisendone i diritti, dall’ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero, dell’ABI e della CDP.
Resta inteso che l’adesione all’Addendum alla Convenzione relativa al Provvedimento [•] da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest’ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile da parte del Ministero, e/o dall’ABI, e/o dalla CDP.
Articolo 9 (Clausola Compromissoria)
Ogni controversia nascente dall’Addendum alla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi dell’art. 808 e seguenti del codice di procedura civile, e successive modificazioni e integrazioni.
La Parte dell’Addendum alla Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica alla Parte o, a seconda dei casi, alle Parti nei cui confronti intende promuovere il giudizio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l’oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro.
Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.
Articolo 10 (Comunicazioni ed elezione di domicilio)
Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:
Ministero:
Ministero dello sviluppo economico [indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
[Soggetto Gestore:] [per i soli casi in cui il Soggetto Gestore non coincida con il Ministero]
[•]
[•] [indirizzo] [Cap - Città]
Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
ABI:
Associazione Bancaria Italiana [indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. [indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
Banca Finanziatrice:
Presso l’indirizzo e i numeri indicati nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.
Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall’ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.
Articolo 11
(Forma dell’Addendum alla Convenzione)
L’Addendum alla Convenzione è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Roma, [•]
Ministero dello sviluppo economico
Associazione Bancaria Italiana
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
ALLEGATI 1
1. Modello di Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione
2. Modello di Attestazione della Banca Finanziatrice
3. Modello di Sintesi di Valutazione
4. Modello di Sintesi di Delibera
5. Modello di Mandato
6. Linee Guida
1 Gli allegati da 2 a 6 sono predisposti sulla base degli schemi allegati alla Convenzione, opportunamente integrati per tener conto delle specifiche previsioni derivanti da ciascun Provvedimento.
Allegato 1 allo Schema preliminare di Addendum alla Convenzione Modello di Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione
[su carta intestata della banca che richiede l’adesione all’Addendum alla Convenzione]
Spettabile
Ministero dello sviluppo economico (di seguito, “Ministero”) [indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
Spettabile
Associazione Bancaria Italiana (di seguito, “ABI”) [indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) [indirizzo]
[Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
(via PEC ovvero via raccomandata A.R. anticipata via telefax)
Oggetto: Lettera di Adesione all’Addendum alla Convenzione (come infra definita)
Premesso che:
A. in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata, tra il Ministero, l’ABI e la CDP, una convenzione per la regolamentazione, tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, concessi in relazione
(i) all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (ii) al decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico (la “Convenzione”);
B. in data [•], ai sensi dell’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione, [nome della banca aderente] ha aderito alla Convenzione divenendone parte e assumendo il ruolo di Banca Finanziatrice;
C. in data [•] è stato stipulato, tra il Ministero, l’ABI e la CDP, un addendum alla Convenzione per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento [inserire i riferimenti del Provvedimento [•]] (l’“Addendum alla Convenzione”);
D. l’Addendum alla Convenzione è aperto all’adesione di soggetti che risultino già Banche Finanziatrici, ai sensi della Convenzione e che presentino richiesta di adesione all’Addendum alla Convenzione, in conformità a quanto previsto all’articolo 8 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) dell’Addendum alla Convenzione medesimo, al fine di assumere il ruolo di Banche Finanziatrici con riferimento al Provvedimento [•];
tutto ciò premesso, con il presente atto [banca aderente]:
1) dichiara di:
a. essere un istituto di credito abilitato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b. aver ricevuto copia dell’Addendum alla Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;
c. conoscere la normativa richiamata nell’Addendum alla Convenzione;
d. disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione all’Addendum alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nell’Addendum alla Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;
2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 8 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) dell’Addendum alla Convenzione, all’Addendum alla Convenzione medesima e si impegna a rispettare quanto in essa contenuto;
3) ai sensi dell’articolo 10 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) dell’Addendum alla Convenzione, indica per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dall’Addendum alla Convenzione, il seguente indirizzo e numero di fax e di posta elettronica certificata:
[nome banca] [indirizzo] [Cap - Città] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•];
4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione all’Addendum alla Convenzione presso l’indirizzo indicato al precedente punto 3); e
5) accetta espressamente la clausola compromissoria contenuta all’articolo 9 (Clausola Compromissoria) dell’Addendum alla Convenzione;
6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la mancata sottoscrizione del Mandato (come definiti nell’Addendum alla Convenzione) nei termini previsti dall’Addendum alla Convenzione comporterà il venir meno dell’adesione di [nome della banca] all’Addendum alla Convenzione;
7) ove anticipato via telefax, si impegna a trasmettere tempestivamente copia originale del presente atto al Ministero, all’ABI e alla CDP.
[Banca Aderente]