ccas - CCAS - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2 - N° atto 2022000001 - del 10/01/2022 08:35:00
ccas - CCAS - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2 - N° atto 2022000001 - del 10/01/2022 08:35:00
OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza dell’impianto di ascensore Schindler in uso presso la Camera di Commercio di Arezzo - Siena sede di Siena dal 01/01/2022 al 31/12/2026 – Determinazione a contrarre e affidamento.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 “ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO”
DOTT. XXXXX DEL SECCO
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 10.06.2021, adottata nella seduta del 03.06.2021, con la quale è stato stabilito di attribuire al Dott. Xxxxx Xxx Xxxxx la responsabilità ad interim dell’Area 2 “Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato” a decorrere dal 01.07.2021;
Richiamato l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 24.12.2021, adottata nella riunione del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 119 del 29.12.2021, adottata nella riunione del 20.12.2021, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2022;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 48 del 30.12.2021 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 254/2005;
Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo- Siena;
Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;
Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Visto l’art. 1 – comma 450 – della Legge 27.12.2006, n.296, e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, così come modificato dall’art. 1 comma 130 Legge 145/2018, e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Viste le linee Guida ANAC n.4, approvate con delibera n. 1097/26.10.2016 e successivi aggiornamenti;
Atteso che è in scadenza al 31/12/2021 il contratto per il servizio di manutenzione ed assistenza dell’impianto di ascensore SCHINDLER impianto n. 20024996 anno installazione 2012, matric.SI-032/00634° in uso presso la Camera di Commercio di Arezzo – Siena sede di Siena;
Considerato pertanto che si rende necessario affidare il servizio suddetto dal 01/01/2022 al 31/12/2026 con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata di dodici mesi;
Considerato che le operazioni di ordinaria manutenzione previste nel servizio sono le seguenti:
a) -Verifiche periodiche (art. 13 DPR 30.04.1999 n. 162): -L'impresa dovrà provvedere a far eseguire, con onere a proprio carico, le verifiche periodiche di controllo secondo le modalità e i tempi stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162, con il minimo di una verifica nell'arco del periodo contrattuale. Le visite periodiche sono rivolte ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza e se si è ottemperato alle prescrizioni impartite in precedenti verifiche.
b) -Verifiche straordinarie (art. 14 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162): -L'impresa dovrà provvedere a fare eseguire, a sue spese, le verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo stesso.
c) -Manutenzione (art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162): -La manutenzione è eseguita ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento ed a tale scopo l'impresa dovrà provvedere ad eseguire tutte le verifiche previste dall'art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 ed in particolare:
Si deve provvedere, almeno una volta ogni due mesi:
• Alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature;
• Alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene e dei pistoni degli impianti oleodinamici;
• Alle prestazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzate e fusibili.
Si deve provvedere ad effettuare, almeno una volta ogni sei mesi:
• Alla verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità, e degli altri dispositivi di sicurezza;
• Alla verifica minuziosa delle catene delle funi e dei loro attacchi;
• Alla verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra.
Si deve provvedere all'annotazione degli esiti delle visite di manutenzione sugli appositi libretti di cui all'art. 16 del D.P.R. 162 del 30.04.99.
Si deve provvedere ad eseguire prontamente gli interventi di manutenzione ordinaria necessari e informare tempestivamente la Camera di Commercio sulla necessità della esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.
d) Riparazione e/o sostituzione delle parti -L'impresa dovrà provvedere alla riparazione a sue spese o a sostituire, quanto ciò sia necessario, tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio, ed in particolare bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte, serrature chiudiporte, impulsori, contatti di livellamento, tubi fluorescenti e lampade. Le parti che verranno sostituite dovranno rispondere a quanto prescritto dalla normativa vigente.
e) -Prestazioni speciali (art. 16 del D.P.R. 162 del 30.04.99): -L'impresa dovrà
provvedere a tenere il libretto di cui al comma 1 dell'art 16 del D.P.R. 162 del 30.04.99, avendo cura di provvedere a tutte le annotazioni previste inoltre l'impresa dovrà provvedere a sue spese a:
istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza il personale di custodia o chi per esso.
comunicare alla Camera di Commercio, almeno sei mesi prima, la scadenza delle licenze di esercizio, e/o del verbale di verifica periodica di cui all'art. 13 del
D.P.R. 162/99, per il rinnovo degli stessi, fornendo la modulistica e l'assistenza necessaria.
assicurarsi che ogni cabina sia dotata di una targa recante le indicazioni riportate all'art. 16 comma 3 del D.P.R. 162/99.
assicurarsi che ogni cabina sia dotata di una targa con il divieto dell'uso ai minori di anni 12, non accompagnati da persona di età più elevata.
Il servizio comprende inoltre le seguenti condizioni:
a) -Assistenza tecnica durante i controlli che eventualmente venissero effettuati dalla UU.SS.LL. o da qualunque altro Organo di vigilanza competente.
b) -Le riparazioni saranno effettuate da tecnici specializzati elettromeccanici con adeguata esperienza e muniti di abilitazione all'esercizio di mestiere di ascensorista.
c) -Ogni modifica effettuata all'impianto elettrico dovrà essere certificata così come previsto dalla legge 46/90. Nel caso in cui vengano apportate all'impianto le modifiche di cui all'art. 2 comma 1, letto i), l'impresa dovrà provvedere a richiedere la verifica ai soggetti preposti.
d) -La mano d'opera è totalmente a carico dell'impresa.
e) -Le parti di ricambio saranno fornite a cura e spese dell'impresa, compreso tutto il materiale di usura e quindi fra gli altri i grassi, i lubrificanti anche per i rabbocchi, i fusibili e le viterie minute,
i detergenti, ecc. I materiali sostituiti o revisionati si intendono dati in opera e perfettamente funzionanti, per cui è compreso ogni eventuale apparecchiatura o accessorio non descritto ma comunque necessario al sicuro e corretto funzionamento dell'impianto nonché la necessaria mano d'opera.
f) - L'assicurazione prevista dalle leggi vigenti per le responsabilità civili.
Richiamato l’art. 32 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che:
• prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• nella procedura di cui all’art. 36 – comma 2 – lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti;
Richiamato l’art. 37 – comma 1 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, come modificato dal
D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, laddove prevede che qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro.
Accertato che è attiva la convenzione CONSIP “Facility management 4”, relativa tra l’altro ai servizi di manutenzione degli ascensori;
Considerato che dall’apposito listino risulta che il costo annuo per manutenzione impianti elevatori aventi caratteristiche analoghe all’ascensore camerale è pari a € 1.021,89 oltre IVA, come da documentazione conservata agli atti;
Accertato che è attivo il bando M.E.P.A. (SERVIZI) “Servizi agli impianti (Manutenzione e Riparazione)”, come risulta da documentazione conservata in atti;
Ritenuto pertanto opportuno affidare il servizio in questione, tramite apposita procedura telematica di Trattativa diretta n.1951685, all’impresa XXXXXXXXX SPA, con sede in Milano – Via
X. Xxxxxxxx, n.1, abilitata nel M.E.P.A sul bando SERVIZI “Servizi agli impianti (Manutenzione e Riparazione)”;
Preso atto che l’impresa XXXXXXXXX SPA, con sede in Milano – Via X. Xxxxxxxx, n.1, ha presentato un’offerta di € 5.000,00 oltre IVA, corrispondente a €. 1.000,00 annui oltre IVA;
Considerato che tale importo è inferiore a quello risultante dalla convenzione CONSIP;
Ritenuto, pertanto, di assegnare all’impresa XXXXXXXXX SPA, con sede in Milano – Via E. Cemuschi, n.1, il servizio di manutenzione ed assistenza dell’impianto di ascensore SCHINDLER
n. 20024996, matric.SI-032/00634° in uso presso la Camera di Commercio di Arezzo – Siena sede di Siena dal 01/01/2022 al 31/12/2026 con le caratteristiche tecniche sopra riportate al prezzo di € 5.000,00 oltre IVA, importo annuo € 1.000,00 oltre IVA;
Richiamato l’art. 36 – comma 6 bis – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che nei mercati elettronici, per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 è effettuata dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa suddetta, attestante la regolarità della posizione contributiva;
Effettuata la verifica del Casellario ANAC accertando che alla data odierna non vi sono annotazioni a carico dell’impresa;
Acquisito il parere della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx in ordine alla regolarità contabile;
Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx;
D E T E R M I N A
1. di affidare all’impresa XXXXXXXXX SPA, con sede in Milano – Via E. Cemuschi, n.1, il servizio di manutenzione ed assistenza dell’impianto di ascensore SCHINDLER impianto n. 20024996, matric.SI-032/00634° in uso presso la Camera di Commercio di Arezzo – Siena sede di Siena, dal 01/01/2022 al 31/12/2026 con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata di dodici mesi al prezzo complessivo di € 5.000,00 oltre IVA;
2. di imputare l’importo a carico della Camera di Commercio alla voce B7 “Funzionamento” – conto 325023 “Oneri per la Manutenzione Ordinaria Immobili” - CdC AE01 - budget Dirigente Area Economico Finanziaria – dei preventivi degli esercizi di competenza;
3. di imputare l’importo a carico dei conduttori dei locali Camerali alla voce B7 “Funzionamento” – conto 325054 “Oneri Rimborsabili da Condomini” - CdC AE01 - budget Dirigente Area Economico Finanziaria – dei preventivi degli esercizi di competenza;
4. di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA-PROVVEDITORATO (DOTT.SSA XXXXX XXXXXXXX)
VISTA LA REGOLARITA’ CONTABILE (DOTT..SSA XXXXX XXXXXXXX)
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
ECONOMICO FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(Dott. Xxxxx Del Secco)
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
Signed by DEL SECCO XXXXX 10.01.2022 07:34:46 UTC
Signed by XXXXXXXX XXXXX 07.01.2022 11:29:52 UTC