ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
Disciplina per il lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza
Approvato con delibera del Consiglio direttivo n. del
Sommario
TITOLO I - -PRESCRIZIONI GENERALI 2
ARTICOLO 1 - Oggetto 2
ARTICOLO 2 - Obiettivi 2
ARTICOLO 3 – Definizioni 2
ARTICOLO 4 - Destinatari 3
ARTICOLO 5 - Condizioni per l’applicazione del lavoro agile e da remoto 3
ARTICOLO 6 - Strumenti del lavoro agile e da remoto 3
ARTICOLO 7 - Procedura di accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto 3
ARTICOLO 8 – Prestazione lavorativa 4
ARTICOLO 9 - Sicurezza dei dati e riservatezza 5
ARTICOLO 10 - Sicurezza sul lavoro 5
ARTICOLO 11 - Formazione 5
ARTICOLO 12 – Valutazione performance e monitoraggio 6
ARTICOLO - 13 Recesso 6
TITOLO II – PRESCRIZIONI PER IL LAVORO AGILE 6
ARTICOLO 14 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile 6
ARTICOLO 15 - Fasce orarie - contattabilità 7
ARTICOLO 16 - Particolari categorie di lavoratori 7
ARTICOLO 17 – Indicazioni specifiche per il lavoro agile 7
TITOLO III – PRESCRIZIONI PER IL LAVORO DA REMOTO 7
ARTICOLO 18 – Indicazioni specifiche per il lavoro da remoto 7
ARTICOLO 19 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto 7
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 8
ARTICOLO 20 - Disposizioni finali 8
TITOLO I - -PRESCRIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - Oggetto
1. Il presente atto disciplina le modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile o altre forme di lavoro a distanza (lavoro da remoto) per il personale non dirigente dell’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie in applicazione dell’Accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza sottoscritto in data 29 luglio 2022 per il personale del Comparto unico regionale.
2. Per quanto compatibile al personale dell’Ente, il presente regolamento riprende ed integra le indicazioni riportate nella Disciplina del lavoro agile per il personale della Regione e degli Enti regionali approvato con Delibera di Giunta
n. 1228 del 26 agosto 2022.
ARTICOLO 2 - Obiettivi
1. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:
a. favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
b. promuovere una visione dell’organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell’autonomia e della responsabilità;
c. favorire la reingegnerizzazione e l’informatizzazione dei processi e ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
x. xxxxxxxxxx le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
e. promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico in termini di volumi e di percorrenze;
f. riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione.
ARTICOLO 3 – Definizioni
1. Ai fini della presente disciplina s’intende per:
a. “lavoro agile”, una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata dalle seguenti caratteristiche:
i. svolgimento di parte dell’attività lavorativa all’esterno della sede di lavoro e senza precisi vincoli d’orario, fatte salve le fasce di contattabilità e fermo il diritto del dipendente di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche utilizzate per svolgere la prestazione lavorativa, secondo le modalità stabilite nell’accordo individuale di cui alla successiva lettera c);
ii. utilizzo per il lavoro da remoto di strumenti tecnologici messi a disposizione in parte dall’Amministrazione e in parte dal dipendente;
iii. assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti in luogo diverso dalla sede di servizio;
b. “lavoro da remoto”, la prestazione di lavoro eseguita con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato;
c. “attività espletabili in modalità agile”, le attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro;
d. “attività da remoto”, attività lavorativa che può essere svolta da remoto che non richiede la presenza fisica del lavoratore in sede;
e. “accordo individuale di lavoro”, l’accordo sottoscritto tra il dipendente e il direttore che specifica modalità e contenuti della prestazione da rendere al di fuori della sede di servizio necessario sia per il lavoro agile che per il lavoro da remoto;
f. “Amministrazione”, l’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie;
g. “strumenti di lavoro”, la dotazione tecnologica necessaria per l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
h. “sede di lavoro”, la sede abituale di servizio del dipendente;
ARTICOLO 4 - Destinatari
1. Il presente regolamento è rivolto al personale dipendente dell’Amministrazione ad esclusione del Direttore;
2. Al personale dipendente è equiparato il personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa, distacco o altro analogo istituto, nonché il personale somministrato.
ARTICOLO 5 - Condizioni per l’applicazione del lavoro agile e da remoto
1. La prestazione può essere eseguita in modalità agile o in modalità da remoto quando sussistono le seguenti condizioni:
a. è possibile delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b. lo svolgimento della prestazione non pregiudica in alcun modo la qualità dei servizi erogati all’utenza;
c. sono disponibili le strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro come indicate all’art. 6;
d. lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o da remoto risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell’ufficio;
e. il dipendente gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;
f. è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
2. Il direttore svolge annualmente una verifica delle attività che, ricorrendo i presupposti e le condizioni indicate al comma precedente, possono essere espletate in modalità agile.
ARTICOLO 6 - Strumenti del lavoro agile e da remoto
1. Il dipendente svolge l’attività lavorativa in modalità agile e da remoto avvalendosi della dotazione informatica (Personal Computer) messa a disposizione dall’Amministrazione.
2. Non è in alcun caso consentito il trattamento di dati e documenti dell’Amministrazione con modalità diverse dal collegamento da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa messi a disposizione dall’Amministrazione.
3. Le spese riguardanti i consumi elettrici nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente, fatte salve eventuali diverse determinazioni in sede di contrattazione sindacale di 1° livello.
4. Il dipendente è tenuto ad utilizzare la dotazione fornita dall’Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti l’attività d’ufficio, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo la strumentazione medesima.
5. Il dipendente è personalmente responsabile della custodia, sicurezza e conservazione in buono stato, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo e salvo eventi straordinari e imprevedibili, delle dotazioni informatiche fornitegli dall’Amministrazione.
ARTICOLO 7 - Procedura di accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto
1. L’accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto avviene su base volontaria.
2. Il dipendente interessato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile/da remoto lo comunica al direttore.
3. Il direttore:
a. valuta se ricorrono le condizioni per lo svolgimento dell’attività in modalità agile/da remoto stabilite all’articolo 5;
b. acquisisce la dichiarazione con la quale il dipendente si impegna a mettere a disposizione con oneri a proprio carico, per lo svolgimento dell’attività in modalità da remoto, la propria connessione dati e la propria fornitura di energia elettrica, come specificato all’articolo 7, e ne dà atto nell’accordo individuale;
c. verifica, tramite i competenti uffici, la disponibilità della dotazione informatica e degli applicativi per l’accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai software necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile o da remoto, come specificato all’articolo 6;
4. Concluse positivamente le valutazioni e le verifiche sopra indicate, il dirigente predispone un accordo individuale, da redigere secondo il modello predisposto dall’Amministrazione (allegato 1), la cui durata può arrivare sino ad un massimo di un anno. Verificata la buona riuscita del lavoro, l’accordo puo’ essere prorogato.
5. L’eventuale diniego di ammissione al lavoro agile/da remoto deve essere motivato e comunicato al lavoratore richiedente con le stesse forme con le quali il lavoratore ne ha fatto richiesta.
6. L’accordo individuale è stipulato per iscritto e, fatte salve eventuali indicazioni previste dal contratto collettivo di 1° livello, stabilisce:
a. processo e/o prestazione lavorativa da espletare in lavoro agile;
b. strumentazione tecnologica utilizzata per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile;
c. obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
d. modalità di verifica degli obiettivi prefissati;
e. durata dell’accordo;
x. xxxxxxxxx di lavoro;
g. calendario delle giornate di lavoro agile/da remoto, nei termini precisati nei successivi art. 14 e art 19;
h. indicazione delle fasce di cui all’art. 14, dell’orario di lavoro e dei collegati tempi di riposo, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza;
i. ipotesi di giustificato motivo di recesso e relative modalità;
j. modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’Amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;
k. impegno del lavoratore agile/da remoto a rispettare le prescrizioni indicate nelle informative di cui agli articoli 9 e 10 del presente atto.
7. All’accordo individuale sono allegati, costituendone parte integrante:
a. il documento contenente le prescrizioni in materia di sicurezza della rete e dei dati dell’Amministrazione di cui all’articolo 9;
b. l’informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 10.
x. Xxxxxxx il Direttore ritenga che le richieste di adesione al lavoro agile o da remoto siano in numero organizzativamente non sostenibile, viene data priorità alle seguenti categorie:
a. Lavoratori/lavoratrici con figli di età inferiore ai 14 anni
b. Lavoratori/lavoratrici con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c. Lavoratori/lavoratrici con familiari in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i quali sono richiesti i permessi di legge per l’assistenza;
d. Lavoratori/lavoratrici fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia;
e. Lavoratori/lavoratrici residenti in comuni con distanza superiore ai 30 km dalla sede del Parco.
Le su indicate condizioni devono essere, all’occorrenza certificate o documentate. Le priorità verranno applicate secondo l’ordine di elencazione
ARTICOLO 8 – Prestazione lavorativa
1. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile e in remoto non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. La conclusione di accordi di lavoro in modalità agile e in remoto non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dal contratto collettivo regionale di lavoro né sul trattamento economico in godimento, salvo le indicazioni specifiche riportate negli art. 12 e 13;
2. La prestazione lavorativa in modalità agile e da remoto è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell’anzianità di servizio, nonché dell’applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al direttore. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza.
4. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro da remoto non fruite.
5. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio e un’ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente deve garantire la sua contattabilità (con e-mail, telefono, messaggi, …).
ARTICOLO 9 - Sicurezza dei dati e riservatezza
1. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile/da remoto il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il dipendente è, altresì, tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un’adeguata postazione di lavoro.
3. Le strutture competenti in materia di sistemi informatici adottano soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall’esterno alle risorse informatiche dell’ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell’Amministrazione.
4. Le medesime strutture determinano, altresì, le prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati alle quali il dipendente deve attenersi nello svolgimento dell’attività fuori dalla sede di lavoro.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato nel BUR del 11 marzo 2015, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori agili/da remoto.
ARTICOLO 10 - Sicurezza sul lavoro
1. L’Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l’esercizio agile e da remoto dell’attività di lavoro.
2. L’Amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene presta l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni.
3. A tal fine, prima della sottoscrizione degli accordi individuali, il Datore di lavoro fornisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta con l’indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dipendente deve attenersi nella scelta del luogo in cui espletare l’attività lavorativa (allegato 2).
4. L’informativa è allegata all’accordo individuale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Ogni dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
6. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi per colpa del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell’informativa.
ARTICOLO 11 - Formazione
1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione consolidamento del lavoro agile e da remoto, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisce di tale modalità di svolgimento della prestazione.
2. La formazione dovrà perseguire l’obiettivo di accrescere le competenze digitali, nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
ARTICOLO 12 – Valutazione performance e monitoraggio
1. Ai fini della valutazione della performance, verrà applicato il medesimo sistema di valutazione dei lavoratori in presenza. Tale sistema permette anche di verificare i risultati del lavoratore che presta la propria attività tramite lavoro agile e tramite lavoro da remoto.
ARTICOLO - 13 Recesso
1. Durante il periodo di svolgimento dell’accordo di lavoro agile/da remoto, sia il dirigente che il lavoratore agile possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo e interromperne l’esecuzione prima della sua naturale scadenza. Nel caso di lavoratori con disabilità, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a 90 giorni, ai sensi della legge n. 81/2017.
2. In caso di giustificato motivo le parti possono recedere dall’accordo in qualunque momento, senza preavviso. A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi di giustificato motivo: il venir meno delle condizioni di cui all’articolo 5; l’inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati; il venir meno delle condizioni che consentono al lavoratore il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro; l’inosservanza degli obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile o da remoto indicati nell’accordo individuale.
TITOLO II – PRESCRIZIONI PER IL LAVORO AGILE
ARTICOLO 14 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile
1. Il dipendente, se adibito ad attività suscettibili di essere svolte in modalità agile, può effettuare la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro con i seguenti limiti massimi di giornate:
A) fino a 3 giornate lavorative settimanali: dipendenti genitori di figli minori di 14 anni;
B) fino a 2 giornate lavorative settimanali: tutti i dipendenti non rientranti nella precedente lettera A.
2. Le giornate di lavoro agile non sono frazionabili a ore e vanno ripartite nell’arco della settimana secondo le esigenze di servizio valutate dal direttore. Il calendario di fruizione delle giornate di lavoro agile deve essere concordato preventivamente con il direttore, di regola su base mensile, fatte salve possibili variazioni per esigenze legate alla cura dei minori – relativamente alle ipotesi di cui alle lettere A) e B) del precedente comma 1 – e fermo restando quanto previsto dal successivo comma 7 del presente articolo.
3. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza vincolo d’orario, nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dal CCL, nel rispetto delle fasce di cui al successivo art. 13. Ai fini del calcolo dell’orario di lavoro settimanale, la giornata di lavoro agile è considerata equivalente a quella svolta presso la sede di servizio, pertanto la durata corrisponde a quella prevista dall’orario di lavoro.
4. Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto di quanto indicato nell’informativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’articolo 10 e ferma l’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati dell’Amministrazione contenute nel documento di cui all’articolo 9 del presente atto, affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati di cui dispone per ragioni d’ufficio.
5. Il dipendente che svolge la prestazione in modalità agile è tenuto ad elaborare un report delle attività svolte da remoto, a cadenza giornaliera, da inserire nel sistema SSD (Self Service Dipendenti) che registra il giustificativo di assenza dalla sede di lavoro, secondo quanto definito nell’accordo individuale.
6. Il direttore organizza l’attività dell’ufficio cui è preposto assicurando che sia mantenuto invariato il livello quali- quantitativo dei servizi all’utenza.
7. Il direttore ha la facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare le date definite per il lavoro agile in qualsiasi momento per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che dovranno essere comunicate al lavoratore agile almeno un giorno prima.
ARTICOLO 15 - Fasce orarie - contattabilità
1. Al lavoratore in modalità agile è garantita una fascia di inoperabilità; durante tale fascia oraria al lavoratore non può essere richiesta l’erogazione di alcuna prestazione lavorativa, né la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, a cui il lavoratore è tenuto, e ricomprende in ogni caso il periodo notturno che va dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.
2. La fascia di attività standard per il lavoro agile va dalle 7.30 alle 19.30; è la fascia nella quale si colloca l’orario di lavoro di ciascun dipendente nella giornata di lavoro agile, secondo il profilo orario di ognuno.
3. Nel corso dell’orario di lavoro svolto in modalità agile, il dipendente deve garantire una fascia di contattabilità dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Durante tale fascia oraria il dipendente deve rendersi prontamente reperibile qualora sia contattato dall’ufficio telefonicamente, via mail, messaggi, ….
4. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni stabilite in sede di contrattazione sindacale di 1° livello.
ARTICOLO 16 - Particolari categorie di lavoratori
1. Fino al permanere dei rischi da contagio covid-19 ai lavoratori fragili può essere autorizzata la prestazione in modalità agile fino a 5gg a settimana.
ARTICOLO 17 – Indicazioni specifiche per il lavoro agile
1. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non sono configurabili permessi brevi o altri istituti che comportino riduzione di orario né è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. Sono fatti salvi i permessi sindacali, i permessi per assemblea e i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992.
2. Nelle giornate di attività in lavoro agile al dipendente non spetta il buono pasto.
3. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni stabilite in sede di contrattazione sindacale di 1° livello.
TITOLO III – PRESCRIZIONI PER IL LAVORO DA REMOTO
ARTICOLO 18 – Indicazioni specifiche per il lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto può essere svolto nelle seguenti forme:
- Telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
- Altre forme di lavoro a distanza, come coworking o lavoro decentrato da centri satellite.
2. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materi di orario di lavoro.
3. Al lavoratore sono garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e da contratto per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari, buoni pasto.
4. Possono essere previste attività di formazione a distanza dal domicilio del dipendente.
ARTICOLO 19 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto
1. Il dipendente può effettuare la prestazione lavorativa da remoto con i seguenti limiti massimi di giornate:
A) fino a 3 giornate lavorative settimanali: dipendenti genitori di figli minori di 14 anni;
B) fino a 2 giornate lavorative settimanali: tutti i dipendenti non rientranti nella precedente lettera A.
2. Il calendario di fruizione delle giornate di lavoro da remoto deve essere concordato preventivamente con il direttore, di regola su base mensile, fatte salve possibili variazioni per esigenze legate alla cura dei minori – relativamente alle ipotesi di cui alle lettere A) e B) del precedente comma 1 – e fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo.
3. Il dipendente che svolge la prestazione lavorativa da remoto è tenuto ad inserire l’orario di lavoro giornaliero effettivamente svolto nel sistema SSD (Self Service Dipendenti) e ad elaborare un report delle attività svolte da remoto, secondo quanto definito nell’accordo individuale.
4. Il direttore ha la facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare le date definite per il lavoro da remoto in qualsiasi momento per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che dovranno essere comunicate al lavoratore almeno un giorno prima.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 20 - Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento si applica a decorrere dall’esecutività della delibera di approvazione, ferma restando la possibilità di eventuali aggiornamenti e fatte salve eventuali deroghe a fronte di sopravvenute specifiche esigenze di carattere sanitario generale.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa rinvio alla disciplina degli istituti che regolano il rapporto di lavoro del personale dell’Amministrazione.
Allegato 1
Accordo individuale per prestazione in lavoro agile/da remoto
ACCORDO INDIVIDUALE TRA
Il sottoscritto , in qualità di Direttore dell’Ente Parco naturale Prealpi Giulie, Xxxxxx xxx Xxxxxx x.0, 00000 XXXXX (XX) (di seguito, l’«Amministrazione»)
e
il Sig./Sig.ra , dipendente a tempo indeterminato dell’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, matricola , residente in – , (di seguito, il
«Dipendente» e, unitamente all’Amministrazione, le «Parti»)
PREMESSO CHE
- in data 29.07.2022 è stato sottoscritto, tra la Delegazione trattante pubblica di comparto per la contrattazione del personale non dirigente e le Organizzazioni sindacali rappresentative non dirigenti, l’Accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza, per il personale non dirigente del Comparto Unico di cui all’art. 127 della L.R. 13/1998;
- con D.G.R. n.1228 del 26.08.2022 è stata approvata la Disciplina regionale del lavoro agile per il personale dell’Amministrazione Regionale;
- con delibera di Consiglio Direttivo n. del è stata approvata la “Disciplina per il lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza”;
- la/il dipendente ha richiesto l’attivazione del lavoro agile/da remoto previsto dalle disposizioni sopra richiamate e si impegna a mettere a disposizione con oneri a proprio carico, per lo svolgimento dell’attività in modalità da remoto, la propria connessione dati e la propria fornitura di energia elettrica;
- il Direttore ha verificato che ricorrono le condizioni, stabilite dalle disposizioni sopra richiamate, per lo svolgimento dell’attività in modalità agile/da remoto e che c’è la disponibilità della dotazione informatica e degli applicativi per l’accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai software necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile;
SI CONVIENE
che il/la dipendente è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile/da remoto nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nella disciplina sopra richiamata, stabilendo altresì quanto segue:
• processo e/o prestazione lavorativa da espletare in lavoro agile/da remoto:
;
• strumentazione tecnologica utilizzata per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile/da remoto: -
;
• obiettivi della prestazione resa in modalità agile/da remoto:
;
• modalità di verifica degli obiettivi prefissati:
;
Allegato 1
• il lavoro verrà svolto presso
;
• durata dell’accordo: dal al ,;
in via
• il lavoro agile/da remoto sarà svolto per un numero di giornate settimanali, di regola nelle giornate di ; il calendario delle giornate è concordato mensilmente;
• ipotesi di giustificato motivo di recesso dal lavoro agile e relative modalità:
;
⭘ per il lavoro agile:
• nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, sono previste le seguenti
a) fascia di inoperabilità: comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 e, ogni caso, il periodo notturno che va dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
b) fascia di attività standard: dalle ore 07:30 alle ore 19:30;
c) fascia di contattabilità: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
⭘ per il lavoro da remoto:
• rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.
La modalità di lavoro in lavoro agile/da remoto non modifica il potere direttivo e di controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si confrontano periodicamente sullo stato di avanzamento delle attività da svolgere. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.
Il dipendente si impegna, inoltre, al rispetto di quanto previsto nell’allegato 3 “Istruzioni aggiuntive per il corretto trattamento dei dati personali nell’ambito dello svolgimento delle mansioni lavorative sotto forma di lavoro agile e da remoto”.
Nell’esecuzione della prestazione lavorativa il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente. Il dipendente si impegna inoltre al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente accordo, conferma di avere preso visione.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile/da remoto il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCRL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento dell’amministrazione.
Per quanto qui non espressamente stabilito si fa rinvio alle vigenti disposizioni che disciplinano il lavoro in modalità agile.
Data
Il direttore il dipendente
Allegato 2
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017
Ai lavoratori dell’Ente Parco Naturale Prealpi Giulie
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Oggetto: Informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)
AVVERTENZE GENERALI
Si informano i lavoratori in indirizzo degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Xxxxxx ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28
D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo
smart worker.
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER
• Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
• Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
• Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
• In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
CAPITOLO 1
INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI OUTDOOR
Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.
È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.
All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.
Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).
Xxxxx restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:
- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5);
- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali
pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).
CAPITOLO 2
INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.
Raccomandazioni generali per i locali:
- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.
Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.
Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale:
- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.
CAPITOLO 3
UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.
Indicazioni generali:
- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante;
- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato,
provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi;
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico;
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;
- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:
▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
▪ non lavorare mai al buio.
Indicazioni per il lavoro con il notebook
In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:
- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio;
- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;
- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune.
In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:
- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;
- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del notebook;
- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);
- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;
- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;
- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.
Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli
smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti. In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:
- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali
- prediligendo l’utilizzo dell’auricolare;
- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).
Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare
- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);
- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura.
I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:
- non tenere i dispositivi nel taschino;
- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio acustico;
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza.
Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo:
- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;
- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag.
CAPITOLO 4
INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI
Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.
Impianto elettrico
A. Requisiti:
- i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;
- le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
- le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
- nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.
Dispositivi di connessione elettrica temporanea
(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).
A. Requisiti:
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;
- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);
- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;
- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.
CAPITOLO 5
INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE” Indicazioni generali:
- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combusti;
- rispettare il divieto di fumo laddove presente;
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.
Comportamento per principio di incendio:
- mantenere la calma;
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;
- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua1, coperte2, estintori3, ecc.);
- non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.
Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante:
- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.);
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
- rispettare il divieto di fumo;
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell’ambiente occupato.
1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature elettriche.
2 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i piumini) per soffocare il focolaio (si impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata).
3 ESTINTORI A POLVERE (ABC)
Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di ogni sostanza anche in presenza d’impianti elettrici in tensione.
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE
- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra;
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;
- impugnare il tubo erogatore o manichetta;
- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura;
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra.
Scenario lavorativo | Attrezzatura utilizzabile | Capitoli da applicare | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Lavoro agile in locali privati al chiuso | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | X | X | |
2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | X | ||
3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come passeggero o su autobus/tram, metropolitane e taxi | Smartphone Auricolare | X | ||||
4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia assicurato il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali aerei, treni, autolinee extraurbane, imbarcazioni (traghetti e similari) | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | |||
5. Lavoro agile nei luoghi all’aperto | Smartphone Auricolare Tablet Notebook | X | X | X |
Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente il contenuto.
Data
Firma del Datore di Lavoro
Firma del Lavoratore
Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS
Allegato 3
Ai dipendenti dell’Ente Parco Naturale Prealpi Giulie
Oggetto: Istruzioni aggiuntive per il corretto trattamento dei dati personali nell’ambito dello svolgimento delle mansioni lavorative sotto forma di lavoro agile e da remoto
L’Ente Parco Naturale Prealpi Giulie intende con il presente atto, individuare e indicare ai propri dipendenti alcune istruzioni aggiuntive per il corretto trattamento dei dati personali nell’ambito dello svolgimento delle mansioni lavorative sotto forma di lavoro agile nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003.
Lo svolgimento del lavoro a distanza deve essere assicurato usando ogni accortezza utile al fine di garantire il regolare trattamento dei dati.
Il lavoratore dovrà trattare i dati con le modalità e nel rispetto dei limiti indicati dal Direttore adottando le misure di sicurezza adeguate anche in relazione alla modalità agile/da remoto della prestazione lavorativa e al suo svolgimento al di fuori della sede abituale di lavoro, garantendo in ogni caso il rispetto dei dati e delle informazioni riferite alle persone fisiche, a tutela della loro riservatezza nel rispetto dei principi di cui al Reg.UE 2016/679.
In particolare, ogni dipendente, per lo svolgimento della propria attività da remoto, dovrà:
- accertarsi che nella zona in cui lavorate non siano presenti nelle immediate vicinanze altre persone (figli, parenti, ecc.);
- prima di allontanarsi dalla postazione di lavoro, anche per pochi minuti, di disconnettere il profilo (la sessione di lavoro) e riporre i documenti cartacei al sicuro;
- assicurarsi che PC utilizzato abbia attiva la password del BIOS (per l’avvio del Sistema Operativo);
- assicurarsi che il profilo sul PC utilizzato abbia attivo lo screen server con ripristino protetto da password;
- accertarsi che non ci siano profili di accesso sul PC in uso non protetti da password (esempio profili Guess/Ospite);
- per la connessione a Internet mediante un dispositivo Wi-FI, accertarsi che la connessione di rete richieda una password di protezione WPA/2; altrimenti impostare il dispositivo in questo modo, senza utilizzare reti pubbliche o libere di connessione;
- al termine dell’attività di lavoro disconnettere la sessione di lavoro sul PC utilizzato, quindi riporre i documenti cartacei contenenti dati personali in un luogo sicuro (es: cartella/cassetto con chiusura).
Inoltre ogni dipendente dovrà:
- conservare con la massima segretezza le componenti riservate delle credenziali di autenticazione (parole chiave) e i dispositivi di autenticazione in loro possesso ed uso esclusivo,
- non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento dei dati personali.
In particolare il dipendente, per i trattamenti di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, dovrà:
• ridurre al tempo minimo necessario per effettuare le operazioni di trattamento l’asportazione dei documenti e del materiale cartaceo dai locali individuati per la loro conservazione;
• verificare che i supporti cartacei contenenti dati personali, composti da numerose pagine o più raccoglitori, siano sempre completi e integri;
• ricollocare e archiviare tutti i documenti contenenti dati personali su supporti cartacei, nei locali individuati per la loro conservazione;
• adottare ogni cautela per evitare che soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali trattati su supporti cartacei possano venire a conoscenza del contenuto di documenti.
Eventuali criticità nei trattamenti dei dati o eventuali violazioni dei dati (smarrimento, sottrazione, errata trasmissione a terzi o diffusione) trattati al di fuori della sede lavorativa dovranno essere immediatamente comunicate al Direttore.
Per presa visione e accettazione:
Il dipendente
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