PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DI DUE ANNI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ O IN USO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO – CIG. 9264152C11
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DI DUE ANNI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ O IN USO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO – CIG. 9264152C11
RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO
Considerato che il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Castelfranco Veneto ha lo scopo di consentire ed assicurare il buon funzionamento di tutti i mezzi di proprietà o in uso del Comune, si ritiene necessario affidare il servizio stesso ad una Ditta specializzata, dotata di idonea organizzazione di mezzi e persone.
Sarà cura dell’ufficio “Gare, Patrimonio, Contratti” predisporre tutti gli atti propedeutici alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico specializzato nel settore.
L’individuazione dell’operatore economico avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, del D.L. n. 76/2020 (come risultante dalle modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021), previa valutazione dei preventivi trasmessi in riscontro ad apposito avviso di indagine esplorativa di mercato.
La conclusione dell’Accordo quadro avverrà tramite procedura in MEPA - Bando MEPA – SERVIZI DI MOBILITÀ, categoria “Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione e riparazione- Mepa Servizi” con l’operatore economico che avrà presentato il preventivo migliore.
L’Accordo Quadro avrà validità di due (2) anni. I contratti derivati dall’Accordo di cui sopra potranno essere stipulati entro l’arco temporale di validità dello stesso.
a) Costi della sicurezza
Non sono previsti oneri per la sicurezza non ravvisandosi rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura (art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) in quanto gli utenti si limiteranno a consegnare i mezzi che, poi, verranno movimentati direttamente dal personale della Ditta assegnataria.
b) Calcolo della spesa
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è quantificato in € 126.000,00, IVA esclusa. Lo stesso è stato determinato sulla base degli interventi effettuati nell’ultimo biennio.
Tale importo è puramente indicativo e non vincola in alcun modo il Comune che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati.
Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere in modo dettagliato quali interventi si renderanno necessari durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, si presume che il costo omnicomprensivo di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio - comprensivo del costo della manodopera in applicazione del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti” (€ 25,24 all’ora), di ogni spesa necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto nonché dell’utile per la Ditta - possa essere stimato al massimo in € 36,00 all’ora.
c) Capitolato prestazionale d’oneri
Il Comune di Castelfranco Veneto, trattandosi di procedura di affidamento da espletare sul MEPA di CONSIP, ha predisposto il documento “Capitolato prestazionale d’oneri - condizioni particolari del servizio” (allegato A) nel quale sono descritte, oltre alle modalità di conclusione dell’accordo quadro, anche le caratteristiche del servizio.
d) Contratto
Il contratto dell’Accordo Quadro, trattandosi come sopra detto di una procedura svolta sul MEPA di CONSIP, verrà generato direttamente dalla piattaforma.
e) Quadro economico dell’affidamento
A | SERVIZIO | |
1 | Costo del servizio a base della procedura | euro 56.000,00 |
2 | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | 0,00 |
TOTALE costo servizio e oneri della sicurezza | euro 56.000,00 | |
B | Somme a disposizione | |
1 | IVA sul costo del servizio 22% | euro 12.320,00 |
2 | Contributo ANAC | euro 30,00 |
C | TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (IVA e CONTRIBUTO ANAC INCLUSI) | euro 68.350,00 |
D | Rinnovo 24 mesi (opzionali) | euro 56.000,00 |
E | Proroga 6 MESI (opzionale) | euro 14.000,00 |
F | IVA 22% (su opzionali) | euro 15.400,00 |
VALORE TOTALE STIMATO DEL SERVIZIO | (euro 126.000,00 + IVA 22% + contributo ANAC) | |
euro 153.750,00 |
ALLEGATO A
CAPITOLATO PRESTAZIONALE D’ONERI - CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO PREMESSA
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un fornitore, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) - d'ora innanzi anche "codice" - , mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (come risultante dalle modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021) previa valutazione di tutti i preventivi presentati dagli operatori economici in riscontro ad apposito avviso di indagine di mercato esplorativa.
L’affidamento diretto avverrà tramite procedura in MEPA, all’interno del Bando MEPA – SERVIZI DI MOBILITÀ, categoria “Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione e riparazione- Mepa Servizi”., con l’operatore economico che avrà presentato il preventivo migliore ossia il preventivo che presenta il miglior risultato considerando la percentuale di sconto proposto sul canone orario (canone omnicomprensivo di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio) e la percentuale di sconto sui prezzi di listino ufficiali dei pezzi di ricambio/pneumatici, con pesatura per entrambe le percentuali. Il miglior risultato corrisponderà al maggior sconto ponderato calcolato con la formula: MPSi
= (PSCOi * 0,90) + (PSLi * 0,10), (dove per “MPSi“ si intende Maggior Percentuale di Sconto calcolato per il candidato iesimo, per “PSCOi” la Percentuale di Sconto proposta sul Canone Orario posto a base della trattativa dal candidato i-esimo e per “PSLi” la Percentuale di Sconto sui Listini ufficiali dei pezzi di ricambio / Pneumatici proposta dal candidato i-esimo).
Poiché tale Accordo si concluderà con un solo operatore economico (comma 3, art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i), le prestazioni oggetto del servizio saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo.
Nell’ambito dell’Accordo Quadro non possono, in nessun caso, essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate dallo stesso.
Tutti gli interventi previsti nel presente documento non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati da questo Comune nel corso dello svolgimento del servizio, in base alle proprie necessità. Il presente documento detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto nell’ambito dell’Accordo stesso nonché dei singoli contratti di affidamento derivati (sulla base delle esigenze rappresentate da parte del Servizio Economato di questo Comune per uno o più interventi di manutenzione).
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Costituisce oggetto dell’Accordo Quadro il servizio di manutenzione, riparazione e revisione di tutti i veicoli a motore di proprietà ovvero in uso all’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto e di tutte le loro parti e componenti, ivi inclusi gli allestimenti speciali.
L’elenco attuale (suscettibile di eventuali future modificazioni, in seguito ad acquisti e/o dimissioni di veicoli o altro) dei veicoli oggetto del servizio è riportato nell’allegata “Tabella A - Elenco dei veicoli” che forma parte integrante e sostanziale del presente documento. In esso vengono dettagliati, per ogni veicolo, marca, modello e tipologia dello stesso.
Sono esclusi dal presente Accordo Quadro eventuali interventi da eseguirsi nel periodo di garanzia degli automezzi nuovi, per tagliandi o per eventuali guasti, in quanto gli stessi, per il periodo di validità della garanzia, saranno eseguiti presso le officine delle ditte costruttrici o dalle stesse autorizzate. Le prestazioni affidabili con il presente Accordo Quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dello stesso.
Il presente documento stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti di affidamento specifici derivanti dal presente Accordo.
Con la conclusione dell’Accordo Quadro, la Ditta si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste, ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’Accordo stesso.
ART. 2 - PRESTAZIONI PRINCIPALI E PRESTAZIONI SECONDARIE
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e (s.m.i.) si precisa che:
⮚ la prestazione principale del presente servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
⮚ le prestazioni secondarie del presente servizio consistono nella sostituzione di pneumatici, nella manutenzione inerente la carrozzeria degli automezzi ed il recupero su strada degli automezzi in avaria.
ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO E OPZIONI
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Comune può affidare il singolo contratto attuativo.
L'Accordo Quadro avrà durata di due anni a decorrere dalla stipulazione del contratto di Accordo Quadro ovvero, in caso di attivazione dello stesso in pendenza di sottoscrizione del contratto, dalla data di attivazione con la richiesta di eseguire il primo specifico affidamento, con previa costituzione della cauzione definitiva e polizze assicurative.
Esso si concluderà, comunque, nel caso in cui il Comune abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine, l’Accordo si intenderà comunque cessato, indipendentemente dall’ammontare di prestazioni affidate all’operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra - accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all’operatore economico aderente al presente Accordo nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento di riparazione a seguito di un sinistro per il quale, nella valutazione del danno, ci sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata extra Accordo Quadro, per cui il Comune non è vincolato in via esclusiva con l’operatore economico parte dell’Accordo e potrà liberamente rivolgersi ad altro operatore economico. In tal caso, all’operatore economico aderente all’Accordo, nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso per qualsiasi motivo.
Il Comune si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo/ordine di servizio.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo/ordine di servizio preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati, senza che l’operatore economico possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Il Comune - a propria esclusiva discrezione e se consentito dalla normativa vigente - potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate che daranno origine a fasi eventuali dell’Accordo Quadro:
1. rinnovo di 24 mesi;
2. proroga di 6 mesi;
In tali casi, il firmatario dell’Accordo Quadro è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie o migliorative pattuite.
ART. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO
Il valore dell’accordo quadro, per due (2) anni, è stimato in € 56.000,00, IVA esclusa.
Il valore dell’accordo quadro, comprensivo delle eventuali opzioni di rinnovo per ulteriori due
(2) anni e di proroga per sei (6) mesi, è stimato in € 126.000,00, IVA esclusa.
Si precisa:
⮚ che tale importo, calcolato secondo le stime dei costi sostenuti, è da ritenersi completamente indicativo e non vincolante per il Comune di Castelfranco Veneto;
⮚ che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere in modo dettagliato quali interventi si renderanno necessari durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, si presume che il costo omnicomprensivo
di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio - comprensivo del costo della manodopera in applicazione del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti” (€ 25,24 all’ora), di ogni spesa necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto nonché dell’utile per la Ditta - possa essere stimato al massimo in € 36,00 all’ora.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari ad euro zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento (art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).
Con la conclusione dell’Accordo Quadro, la Ditta si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’Accordo stesso. La Ditta, tuttavia, non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali dell'Accordo Quadro, l'ammontare contabilizzato del servizio non raggiunga l’importo complessivo qui indicato.
ART. 5 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi indicati nell’offerta che devono ritenersi accettati dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza ed a proprio rischio esclusivo.
Nei prezzi sono compresi e compensati, oltre a tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente documento e negli altri atti contrattuali, anche gli obblighi ed oneri che, seppure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta dovrà tenere conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni affidate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dal Comune.
Nei prezzi contrattuali/offerti si intende, quindi, sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto, e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti della procedura di affidamento, tutti gli oneri ed obblighi derivanti - precisati nel presente documento - le spese di trasporto, spedizione e scarico, ogni spesa generale, nonché l’utile per la Ditta.
Questo Comune potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti nel presente documento.
ART. 6 - LISTINI PREZZI
Ai fini del presente affidamento vigono i listini prezzi ufficiali delle case produttrici o dei pezzi di ricambio di primo impianto sui quali la Ditta affidataria deve applicare lo sconto che formulerà in sede di offerta.
Pertanto gli sconti offerti in sede di procedura, applicati ai listini di cui al punto precedente, determineranno gli importi in base ai quali saranno pagate le prestazioni, i materiali ed i pezzi di ricambio oggetto dei singoli affidamenti specifici.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
ART. 7 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI - REVISIONE
Gli sconti che saranno applicati sui Listini Ufficiali di volta in volta vigenti (alla data dell’emissione dell’Ordine di Lavoro) per materiali e ricambi forniti e sul costo orario omnicomprensivo di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio, indicati dalla Ditta con la propria “Offerta economica”, saranno le uniche voci con le quali contabilizzare quanto dovuto alla Ditta in quanto comprensive, oltre agli utili, di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per l’esecuzione del
servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA. Non sarà quindi ammesso l’addebito, collegato ad una specifica attività manutentiva, di voci generiche quali ad esempio “materiale vario di consumo”. L’adeguamento prezzi sui materiali e ricambi è quindi automatico. Gli sconti offerti (che rimangono fissi per tutta la durata di validità del contratto) sono infatti applicati, di volta in volta, sui listini vigenti del produttore del ricambio e, pertanto, il prezzo fatturato, al netto dello sconto, è automaticamente aggiornato al listino in vigore.
La Ditta è tenuta, comunque, a fornire copia dei Cataloghi e/o Listini prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell’esecuzione del servizio, preferibilmente su supporto magnetico e, comunque, secondo quanto verrà concordato successivamente con l’Amministrazione nonché copie dei tempari o simili utilizzati per la determinazione dei corrispettivi.
ART. 8 - PAGAMENTO - FATTURAZIONE - TRACCIABILITÀ
Gli interventi eseguiti e da riconoscere all’interno dei contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso.
I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro. Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta.
Oltre ad ogni altro adempimento/requisito previsto dalla normativa vigente (Codice Unico d’Ufficio UFLO 8N), le fatture dovranno, in riferimento ad ogni singolo veicolo, indicare:
- il numero dell’ordine di lavoro emesso dall’Amministrazione;
- il numero e la data dell’eventuale preventivo;
- la targa ovvero i dati identificativi del veicolo, compresa l’indicazione dei Km percorsi;
- il dettaglio analitico delle diverse operazioni effettuate sul veicolo;
- il dettaglio analitico dei materiali forniti, compresa la loro marca; il dettaglio delle ore o frazioni di manodopera impiegata. Questa non potrà comunque eccedere quella prevista nei tempari, analiticamente distinta per ciascuna delle diverse operazioni/riparazioni effettuate;
- il prezzo unitario per ciascuna singola voce/riga, la rispettiva percentuale di sconto applicata sulla base della propria offerta economica oltre all’IVA complessiva.
In caso di sostituzione di pneumatici, la Ditta dovrà riportare espressamente nella relativa fatturazione, l’importo dovuto per oneri e contributi ambientali obbligatoriamente previsti per legge ed avrà cura di provvedere al contestuale smaltimento dei pneumatici “usurati”, nell’assoluto rispetto delle prescrizioni normative in materia. Anche questo adempimento, a carico ed onere esclusivo della Ditta, è stato considerato e compreso nell’offerta presentata.
Nel caso di R.T.I. la fatturazione al Comune dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa per i servizi svolti ed in proporzione alla propria quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il Comune provvederà ai pagamenti direttamente a loro favore, salvo una propria diversa decisione.
In generale, dunque, la fattura dovrà essere chiara ed esauriente e consentire, comunque, la verifica del rispetto delle norme del presente documento (tempari, listini, sconti, etc.). Non darà diritto alla corresponsione di somme, ad alcun titolo, ogni altra voce non espressamente indicata nell’offerta economica, anche se indicata in fattura.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.
Ogni pagamento è subordinato, oltre che alla verifica della regolarità contributiva della Ditta, alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 e decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18/01/08.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta assume, con la sottoscrizione del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.).
Il contratto di affidamento si risolve di diritto nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.
La Ditta si obbliga, pertanto, a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
ART. 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta se non è disposta dal Comune, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel presente documento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Comune lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.
ART. 10 - FORMA DELL’ACCORDO E DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DERIVATI
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato, tramite MEPA, nella forma di scrittura privata, con modalità elettronica.
La Ditta, ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro, dovrà previamente depositare presso il Comune tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di comunicazione di affidamento.
Qualora la Ditta, nel termine assegnatole, non ottemperi a quanto sopra richiesto, il Comune avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale e di attivare una nuova procedura di affidamento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:
• il presente documento e relativi allegati;
• la cauzione/polizze di garanzia fornite dall’affidatario.
I singoli contratti di affidamento derivati dal presente Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata o tramite ordine di servizio, con l’indicazione dell’importo delle prestazioni richieste al netto del ribasso offerto dalla Ditta in sede di conclusione dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del codice (e s.m.i.), non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni: pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della Ditta del contratto stesso o della comunicazione di affidamento specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di affidamento specifico sono a carico della Ditta, ivi comprese le eventuali spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro. È a carico del Comune la sola IVA.
Il Comune può disporre - ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice (e s.m.i.) e/o ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (come risultante dalle modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021) - l’esecuzione anticipata in via d’urgenza, precisando che, nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione dell’affidamento.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA PER L’ACCORDO QUADRO
La Ditta, prima della stipulazione del contratto di Accordo Quadro, dovrà produrre cauzione definitiva, determinata nell’importo e nelle condizioni secondo quanto previsto dall’art. 103 del Codice (e s.m.i.) da calcolarsi sull'importo complessivo presunto per i due anni di durata dell'Accordo stesso. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Sono fatte salve le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice (e s.m.i.).
La cauzione resterà vincolata per la Ditta, per tutta la durata del contratto (e verrà restituita dopo aver accertato che la stessa abbia adempiuto a tutti i propri obblighi) e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui il Comune nulla abbia più da pretendere.
ART. 12 - GARANZIE
La Ditta risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:
⮚ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
⮚ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
⮚ a terzi e/o cose di loro proprietà.
La Ditta è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato all’Amministrazione ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale, per propria colpa, anche lieve, o dolo.
A maggiore garanzia, la Ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzate al Comune, prima dell’inizio dei servizi affidati e derivanti dal presente Accordo Quadro, adeguata polizza assicurativa come di seguito specificato.
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
La Ditta dovrà munirsi, a proprie spese, di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:
a) la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
b) la polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’affidamento derivante dal presente Accordo Quadro;
c) la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 con limite non inferiore ad € 1.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 500.000,00 per R.C.O. per persona;
d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo;
e) la polizza assicurativa non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della Ditta;
f) la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, preferibilmente in originale, dalla Ditta al Comune prima della stipulazione del contratto di Accordo Quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze.
La Ditta ha, inoltre, l’obbligo di garantire il sicuro ed indisturbato possesso dei beni di proprietà dell’Amministrazione mantenendo l’Amministrazione stessa estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi al riguardo.
Garanzia sui prodotti e sulle prestazioni
Oltre ad ogni altra garanzia prevista per legge, la Ditta garantisce le lavorazioni eseguite per almeno 6 (sei) mesi ed i materiali forniti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di fine servizio, ferma restando ogni responsabilità della Ditta medesima derivante dall’esecuzione del contratto. Tali periodi possono essere estesi dalla Ditta.
Entro il suddetto termine di garanzia, la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni interessanti le parti riparate, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego.
ART. 13 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli interventi è regolamentata all’interno dei singoli contratti di affidamento i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia. Gli interventi avranno, pertanto, inizio dopo la stipula del contratto specifico basato sull’Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi della vigente normativa in materia, da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima, previa convocazione della Ditta.
Se nel giorno fissato e comunicato la Ditta non si presentasse a ricevere la consegna del servizio, verrà fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici
giorni lavorativi; i termini per l’esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.
ART. 14 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La sospensione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli contratti specifici, ai sensi della vigente normativa in materia. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del contratto, ne verrà ordinata la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il Responsabile del Procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia. Il verbale di sospensione indica le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dalla Ditta.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati anch’essi dalla Ditta. Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. La Ditta, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite i contratti specifici basati sull’Accordo Quadro nel termine stabilito contrattualmente, potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile del Procedimento. Nei limiti della normativa di legge, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di fare eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione affidati tramite i contratti di affidamento basati sull’Accordo Quadro, di sospendere temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che la Ditta aderente all’accordo possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.
ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ/ ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Qualora il Comune per le prestazioni contrattuali non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, si dà luogo ad una attestazione di regolare esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre tre mesi dall’ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione della Ditta, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare alla Ditta, la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede parimenti al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Nel corso dell’esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro, potranno essere operate verifiche di conformità relative ai singoli interventi.
ART. 16 - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di manutenzione dovrà essere garantito per tutta la durata dell’anno.
I servizi che formano oggetto del presente documento possono riassumersi, in modo non esaustivo, come di seguito indicato, salvo precisazioni che potranno essere impartite da personale incaricato. A tal fine sommariamente, e non a titolo esaustivo, si intendono per:
servizi ordinari:
✓ manutenzione ordinaria: interventi di manutenzione programmata (cosiddetti “tagliandi”), secondo le prescrizioni contenute nei "libretti uso e manutenzione" rilasciati dalle singole case costruttrici, con fornitura di materiali di consumo e ricambi relativi;
✓ rilascio delle certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. n. 285/92), compresa la preparazione meccanica dei veicoli per l’invio ed il superamento dei suddetti controlli. Il responsabile del parco mezzi del Comune fornirà alla Ditta l’elenco degli automezzi da sottoporre a revisione. La Ditta provvederà ad effettuare le prove preventive di precollaudo solo su esplicita richiesta degli addetti incaricati dell’Amministrazione comunale concordando con gli stessi gli eventuali interventi che si rendessero necessari. Al termine della revisione la Ditta dovrà fornire all’Amministrazione una fotocopia del libretto aggiornato.
✓ preparazione mezzi dotati di piattaforma/gru/ponti mobili sviluppabili e richiesta ispezione di cui all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i), assistenza durante l’ispezione. La Ditta affidataria dovrà provvedere, secondo un calendario concordato fra le parti, alla preparazione meccanica dei mezzi dotati di piattaforma/gru/ponti mobili sviluppabili all’ispezione di cui all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e alla relativa assistenza durante l’ispezione. La Ditta affidataria dovrà provvedere a contattare direttamente ed esclusivamente l’Azienda Sanitaria competente per concordare l’ispezione di cui sopra ed eseguire, durante l’ispezione stessa, tutte le prove e verifiche richieste dall’ispettore;
✓ sostituzione pneumatici a seguito di normale consumo degli stessi o per cause accidentali, quali ad esempio forature irreparabili e compresa equilibratura ed eventuale assetto, in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada;
servizi straordinari:
✓ manutenzione straordinaria: interventi necessari al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia e usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli, compresi quelli relativi all’impianto elettrico ed elettronico (es. sostituzione marmitta, cinghia di distribuzione, rifacimento frizione, pompa acqua, pompa carburante, centraline elettroniche, controlli impianti GPL e metano, valvole, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc). Eventuali interventi di particolare gravità (come revisione, sostituzione totale o parziale del motore, cambio, differenziale, sospensioni, ecc.), rientrano nella categoria dei “servizi a consumo”. Tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti
✓ riparazioni conseguenti a sinistri o a eventi particolari, connessi e non connessi alla circolazione: interventi di riparazione o sostituzione di componenti dei veicoli, dovuti al verificarsi di eventi connessi a fattori esterni causanti un qualsiasi danno ai veicoli, compresi gli interventi sulla carrozzeria e sui cristalli. Questi interventi possono essere eseguiti dall’operatore economico affidatario, solo previa approvazione da parte dell’Ente committente, con specifico preventivo di spesa predisposto e presentato dall’affidatario;
✓ soccorso e recupero: intervento di soccorso stradale ai veicoli in panne o incidentati e il loro eventuale recupero.
La Ditta, nel caso di specifiche richieste del Comune, dovrà fornire entro sette (7) giorni dalla richiesta stessa:
✓ copia dei listini prezzi dei ricambi e dei tempari manutentivi delle case costruttrici utilizzate per le forniture e le riparazioni dei veicoli vigenti al momento dell’effettuazione della richiesta;
✓ copia dei listini prezzi dei servizi (convergenza, montaggio ed equilibratura, riparazione pneumatici, ecc.) e dei listini prezzi pneumatici offerti delle case costruttrici.
La Ditta dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone Responsabili del servizio cui il Comune potrà fare riferimento nell’espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza; tale responsabile dovrà essere reperibile 24 ore al giorno per tutti i giorni di durata dei singoli affidamenti specifici. Ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso il Comune del nuovo atto di nomina.
Ai fini di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l’officina nella quale verrà svolto il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km dalla sede municipale in Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, 36 (attraverso il circuito stradale per il tragitto più breve transitabile con i mezzi adibiti al servizio calcolata su xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Pertanto affidatario, a PENA DI DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO, dovrà avere, alla data di inizio del servizio e per tutta la durata dello
stesso, la piena disponibilità giuridica di un’officina idonea a garantire l’oggetto del servizio qui illustrato che disti non più di 15 Km dal municipio.
I locali officina dovranno essere di ampiezza tale da consentire il ricovero al coperto e la custodia di almeno due automezzi in riparazione.
L’officina dovrà altresì, garantire la potenzialità operativa sufficiente alla contemporanea riparazione di più automezzi, dovendosi sempre assicurare la massima efficienza delle attività cui gli automezzi stessi sono adibiti.
La Ditta, senza alcun onere aggiuntivo, dovrà:
✓ essere disponibile a mantenere in deposito eventuali mezzi danneggiati o incidentati nel numero di almeno due (2), il cui deposito sia necessario per la definizione di controversie amministrative;
✓ istituire un servizio di pronta reperibilità per il recupero e/o riparazione degli automezzi comunali oggetto del presente affidamento, sia in ambito urbano che extraurbano su tutto il territorio provinciale. A tal proposito, dovranno essere comunicati, nel verbale di consegna, i recapiti telefonici e/o fax e/o di posta elettronica cui riferirsi per l’attivazione di tale servizio. Qualora richiesto, l’intervento deve essere garantito nel tempo massimo di un’ora dalla chiamata, in tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi e per tutte le 24 ore giornaliere.
La Ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, l’eventuale chiusura per ferie e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire comunque il servizio.
La Ditta è, altresì, obbligata a provvedere, a semplice richiesta, al ritiro presso le autorimesse ed aree di parcheggio comunali e ogni altro luogo nel quale siano stati costretti al fermo, sia in ambito urbano che extraurbano su tutto il territorio provinciale, qualunque sia la distanza dall’officina di riparazione, dei mezzi necessitanti gli interventi manutentivi ed alla loro riconsegna a lavori ultimati. Per l’onere del ritiro degli automezzi, così come previsto al paragrafo precedente, sarà corrisposta alla Ditta:
✓ l’importo corrispondente ad ore una (1) di operaio qualora il ritiro sia effettuato con proprio personale;
✓ il rimborso delle spese di trasporto con specifico automezzo per soccorso stradale nel caso in cui non sia possibile il traino o altro sistema di trasporto e previa autorizzazione del responsabile del servizio.
Con il semplice atto del prelievo dell’automezzo la Ditta si assume in pieno la responsabilità per ogni eventuale danno che lo stesso potrà subire od arrecare, durante il ricovero in officina e fino al momento della riconsegna.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:
- gli interventi di servizi ordinari e straordinari saranno eseguiti dalla Ditta esclusivamente dopo la trasmissione di ordine di lavoro emesso a cura del Responsabile del parco mezzi, nel quale saranno riportati il numero d’ordine, la data ed i dati identificativi del veicolo;
- gli interventi concordati dovranno essere effettuati entro 48 ore solari dalla consegna del veicolo, fatti salvi casi particolari che dovranno essere segnalati per iscritto dall’affidatario ed essere autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
- prima di ogni intervento l’affidatario dovrà redigere, un preventivo con indicazione di:
a) costo pezzi di ricambio,
b) quantificazione del relativo costo,
c) targa e tipo del mezzo per il quale i lavori sono necessari,
d) totale costo IVA compresa;
procedendo all’esecuzione del lavoro solo a seguito di esplicita autorizzazione;
- la durata delle lavorazioni dovrà rispettare i tempari delle case costruttrici, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire, nei tempi indicati, l'intervento dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi;
- i tempi di riparazione e manutenzione non valutabili attraverso i tempari dovranno essere conformi agli standard correnti e, comunque, concordati con il Comune.
- ogni intervento di manutenzione/riparazione dovrà concludersi con un report che descriva in dettaglio i riferimenti al veicolo (compresa l’indicazione dei Km percorsi) oltre che le specifiche delle operazioni eseguite (descrizione e quantità dei pezzi sostituiti con indicazione della marca e relativo codice ricambio, numero di ore di manodopera impiegata); le parti di ricambio sostituite dovranno essere visionabili per il tempo massimo di 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della fattura relativa all’intervento; su tale documento il personale incaricato, una volta effettuate le opportune verifiche, apporrà un visto quale conferma che dal punto di vista tecnico l’esecuzione della prestazione è stata regolarmente eseguita.
Prescrizioni tecniche
Ricambi. Le parti di ricambio dovranno essere nuove, originali e/o di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore. I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della Ditta produttrice, mentre per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione. Il materiale elettrico dovrà essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei veicoli.
Pneumatici. Essi dovranno essere nuovi ed originali del fornitore/produttore. In caso di sostituzione, è consentita la variazione della marca montata sul veicolo con altra marca: NON È CONSENTITO L’UTILIZZO DI PNEUMATICI RICOSTRUITI. La marca da montare dovrà essere concordata con il responsabile del parco mezzi.
Qualora il Comune ne faccia richiesta, quanto sostituito, dovrà essere di tipo “termico”. Lubrificanti. All’interno di questa categoria vengono compresi l’olio per il motore (sia a base minerale che semisintetica), l’olio per il cambio, l’olio per i freni, l’olio per idroguida, il liquido antifreeze. La scelta dei prodotti dovrà essere compatibile con le caratteristiche descritte sul libretto uso e manutenzione del veicolo.
Prodotti vernicianti. I prodotti vernicianti usati dall’affidatario (pitture sintetiche, antiruggine, antirombo, stucchi, etc ...) dovranno essere di ottima qualità e prima scelta.
Norme di lavorazione. Le operazioni di riparazione dovranno essere eseguite con ordine, metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento.
A tal fine la Ditta si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici che la Ditta dovrà acquisire e, su richiesta, mettere a disposizione del personale addetto alla sorveglianza e di quello incaricato del collaudo degli automezzi.
Intervento mezzi in panne. La Ditta si impegna ad effettuare l’intervento sui mezzi dichiarati in panne, sia in ambito urbano che extraurbano su tutto il territorio provinciale, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Si considera omesso l’intervento su un mezzo in panne eseguito oltre un’ora dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione.
Recupero mezzi in panne. La Ditta si impegna ad effettuare il recupero dei mezzi dichiarati in panne, sia in ambito urbano che extraurbano su tutto il territorio provinciale, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Si considera omesso il recupero di un mezzo in panne eseguito oltre sei ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione.
Pareri Tecnici. Su richiesta dell’Amministrazione, la Ditta si impegna a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio dell’Ente.
ART. 17 - PRESTAZIONI MINIME DEL SERVIZIO
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli affidamenti specifici derivanti dallo stesso saranno di norma svolte direttamente presso l’officina della Ditta con oneri a carico della Ditta stessa.
Le prestazioni minime che la Ditta affidataria dovrà garantire sono le seguenti:
- riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei veicoli e tutte le loro componenti, con particolare riferimento alla motoristica, con qualsiasi propulsione (benzina, metano, gpl, gasolio, ecc.). Tali interventi comprendono anche eventuali impianti, ausiliari o accessori, istallati o da installare sui veicoli stessi, ivi compresi tutti gli impianti idraulici e pneumatici dei veicoli e loro parti e componenti;
- riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli, anche speciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell’iniezione, i sistemi antifurto ed i navigatori satellitari, le barre o i lampeggianti sui veicoli della Polizia Municipale;
- la fornitura, la riparazione e la sostituzione dei pneumatici nuovi estivi e/o invernali e/o quattro stagioni (sia di autovetture che di moto nonché di autocarri) nonché l’esecuzione delle riparazioni e manutenzioni delle ruote e pneumatici, nonché di loro parti e componenti, per la sostituzione degli stessi, comprese le inversioni e la rotazione dei treni gomme estivi con quelli invernali e viceversa. È obbligatorio l’utilizzo di pneumatici nuovi i cui livelli di rumorosità siano inferiori alla soglia massima
prevista dall’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009. Tale valore equivale alle due categorie superiori della classe di rumorosità esterna al rotolamento indicata sull’etichettature dei 9 pneumatici UE, la cui resistenza al rotolamento, espressa in Kg/tonnellata, deve rientrare nei seguenti limiti secondo la norma ISO 28580 o altra norma equivalente:
5. C1*/10,5**/E*** 6. C2/9,2/E
7. C3/7/D
* classe pneumatico
** valore massimo di resistenza al rotolamento (Kg/tonnellate)
*** categoria relativa al consumo di carburante dell’etichetta del pneumatico;
- l’esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo. È obbligatorio l’utilizzo di olii lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di OW30 o 5W30 o equivalenti), che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24/06/2011;
- riparazione e manutenzione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti, quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti, sui mezzi della Polizia Municipale e mezzi di servizio, ecc;
- riparazione e manutenzione di ogni altra parte e componente dei veicoli, quali a titolo esemplificativo gli impianti di condizionamento, gli impianti radio, di radiolocalizzazione etc.;
- l’esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MCTC, ovvero presso la propria sede se all’uopo autorizzata ovvero presso altra officina; il ritiro e la consegna degli stessi;
- il ritiro dei mezzi da sottoporre a diagnosi ed intervento, a propria cura e spese, nonché la loro riconsegna, presso la sede comunale di volta in volta indicata, qualora l’amministrazione comunale non sia in grado di provvedere con proprio personale;
- assistenza ed eventuale recupero dei mezzi “in panne”;
- la Ditta dovrà avere l’autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione;
- ogni lavorazione o attività affine, accessoria o comunque connessa con le precedenti. L’affidatario è tenuto:
- comunque a fornire, con periodicità semestrale, i dati riepilogativi dettagliati sui ricambi, materiali e componenti utilizzati nell’esecuzione dell’affidamento, nonché sulle ore di manodopera impiegata. Detti prospetti dovranno essere forniti su supporto informatico ed espressi in maniera tale da poter essere elaborati al fine di ottenere riepiloghi statistici sia per veicolo che per tipologia di spesa (ricambi originali e non, ricambi elettrici, pneumatici, lubrificanti, manodopera, ecc.);
- inoltre ai seguenti servizi: ritiro delle batterie esauste; smaltimento degli oli esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste e di tutto il materiale potenzialmente inquinante nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia; smontaggio e rimontaggio delle batterie sia presso l’officina di riparazione che presso altre sedi o luoghi indicati dal Comune.
ART. 18 - PREVENTIVI
La Ditta dovrà formulare ed inviare via email o brevi manu il preventivo, entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto, per:
- manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria:
Il preventivo dovrà tener conto dei tempi di lavoro e prezzari delle case costruttrici interessate. I prezzi di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio - comprensivo del costo della manodopera - ed il ribasso sul costo dei ricambi sono quelli offerti dalla Ditta in occasione dell’affidamento del presente contratto.
- preparazione dei veicoli da sottoporre a revisioni periodiche:
Il preventivo dovrà tener conto dei tempi di lavoro e prezzari delle case costruttrici interessate e comprenderà la sola preparazione meccanica dei veicoli da sottoporre a successiva revisione.
- preparazione mezzi dotati di piattaforma/gru/ponti mobili sviluppabili all’ispezione di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i) e assistenza durante l’ispezione.
Il preventivo dovrà tener conto dei tempi di lavoro e prezzari delle case costruttrici interessate e comprenderà la sola preparazione meccanica dei veicoli da sottoporre a successiva ispezione. I prezzi di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio - comprensivo del costo
della manodopera -ed il ribasso sul costo dei ricambi sono quelli offerti della Ditta affidataria in occasione dell’affidamento del presente contratto. Nel preventivo dovrà essere indicato anche il numero stimato di ore necessarie per l’assistenza da parte della Ditta affidataria durante l’ispezione effettuata sui mezzi preparati ed il relativo importo, in base al corrispettivo orario di affidamento.
Per ogni intervento di servizi ordinari e straordinari di cui al presente capitolato, il preventivo dovrà tener conto dei tempi di lavoro e prezzari delle case costruttrici interessate. I prezzi di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio - comprensivo del costo della manodopera - ed il ribasso sul costo dei ricambi sono quelli offerti dalla Ditta in occasione dell’affidamento del presente contratto.
Le ore di lavoro stimate in preventivo dovranno rispettare rigorosamente i tempari delle case costruttrici, con una tolleranza del 10%.
Nel caso in cui in fase di riparazione/intervento sul veicolo con le parti smontate si dovessero riscontrare guasti non indicati nella richiesta e/o in caso di oggettive difficoltà tecniche per le quali sono necessarie ulteriori ore di lavoro, rispetto al preventivo inizialmente formulato ed approvato, il referente della ditta affidataria:
- dovrà tempestivamente informare, con comunicazione scritta, il Comune di Castelfranco Veneto, documentando l’impossibilità ad eseguire l’intervento nei tempi indicati e con le ore stimate nel preventivo iniziale;
- dovrà inviare alla stessa un ulteriore preventivo, con le modalità sopra indicate, per gli ulteriori interventi/ore di lavoro non previsti nel preventivo iniziale.
Il referente del Comune di Castelfranco Veneto effettuerà la verifica ed eventualmente approverà il nuovo preventivo per le riparazioni non previste nel preventivo iniziale.
ART. 19 - VERIFICA DEI PREVENTIVI DI SPESA - CONTROLLO E VIGILANZA
Al fine di procedere alla verifica della congruità dei preventivi forniti dall’affidatario, è facoltà del Comune di Castelfranco Veneto richiedere ad altre officine autorizzate preventivi relativi agli stessi guasti o malfunzionamenti segnalati, verificando che le parti da sostituire e/o da riparare corrispondano in linea di massima con quelle indicate nel preventivo fornito dalla Ditta. Qualora vi siano differenze sostanziali delle parti da riparare e/o sostituire tra il preventivo presentato dall’affidatario e quello/quelli fornito/i da altra/e officine il Comune provvederà a chiedere all’affidatario i motivi di tali differenze e, qualora le motivazioni fornite non siano supportate da idonee ed adeguate valutazioni ed indicazioni di tipo tecnico, avrà facoltà di affidare la riparazione del veicolo ad altro soggetto, il cui preventivo risulti più congruo sotto l’aspetto tecnico nonché economico. Nel caso in cui dal confronto dei preventivi non risultino differenze sostanziali nella tipologia delle riparazioni e/o sostituzioni, il Comune è comunque obbligato ad affidare la riparazione all’affidatario del presente servizio, anche qualora i prezzi offerti dagli altri soggetti interpellati risultino inferiori.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase. Tali controlli saranno effettuati da personale dipendente o appositamente incaricato; in ogni caso la Xxxxx dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell’esecuzione dei propri compiti.
In particolare il personale incaricato dal Comune avrà il compito di:
- compilare gli atti tecnico - amministrativi necessari all’esecuzione dei lavori (ordini di lavoro, autorizzazioni, comunicazioni etc.);
- vigilare sull’osservanza dei termini di ritiro e consegna dei veicoli;
- seguire contabilmente gli interventi manutentivi e controllare i vari materiali interessanti le lavorazioni verificandone le condizioni per la dichiarazione fuori uso, accertando la corrispondenza dei materiali forniti dalla Ditta alle norme contrattuali;
- sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori indicando le eventuali prescrizioni tecniche che la Ditta dovrà osservare nel corso dell’esecuzione, allo scopo di assicurare la massima uniformità di esecuzione;
- svolgere ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell’Amministrazione.
Resta inteso che l’azione del personale incaricato della sorveglianza delle lavorazioni è unicamente preordinata all’accertamento dell’adempimento della Ditta delle disposizioni di cui al presente documento, ma non esime in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità che possono derivarle allorché, in sede di collaudo, vengano riscontrati inconvenienti o difetti.
Il Comune si riserva di introdurre nuovi sistemi di verifica della corretta esecuzione e/o variare quelli
previsti nel presente documento.
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’attività di controllo qui descritta verrà condotto attraverso verifiche a campione oppure nel caso di dubbi o contestazioni in merito alla perfetta esecuzione della riparazione, e, comunque, tutte le volte che il Comune ravvisi l’opportunità di condurre tale accertamento.
Scheda tecnica Per ciascun automezzo oggetto dell’affidamento la Ditta deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente:
- la descrizione dell’automezzo (targa, marca, modello);
- i chilometri percorsi;
- gli interventi per servizi ordinari e/o straordinari effettuati, specificando per ciascun intervento: la data, la descrizione dell’intervento eseguito e garanzie, ecc.
Le schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite, su richiesta dell’Ente, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.
Esecuzione a garanzia degli interventi. La Ditta è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Comune.
ART. 20 - PRONTO INTERVENTO
Lo scopo principale del Pronto Intervento è quello che potrà riguardare interventi manutentivi d’urgenza su attrezzature meccaniche e mezzi operativi necessari per la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche che possano presentarsi il cui perdurare possa compromettere la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi inerenti il territorio comunale. Considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che la Ditta si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile, in qualunque ora, e pronta all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni operative delle attrezzature e dei mezzi interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti, trasmessi xxx xxx, xxx x - xxxx o consegnati a mano ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del personale incaricato. La reperibilità della Ditta dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24. Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo alla Ditta di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate del Comune.
La Ditta si impegna:
- ad effettuare l’intervento, sia in ambito urbano che extraurbano su tutto il territorio provinciale, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Si considera omesso l’intervento eseguito oltre 1 (una) ora dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione;
- ad effettuare l’intervento di recupero, sia in ambito urbano che extraurbano su tutto il territorio provinciale, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Si considera omesso il recupero di un mezzo eseguito oltre 6 (sei) ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione.
Qualora non sia possibile riparare la macchina o l’attrezzatura, la Ditta dovrà mettere a disposizione della committente un macchina/attrezzatura con caratteristiche operative pari o superiore a quella sottoposta a guasto entro un termine massimo di ore novantasei (96) decorrente dalla chiamata iniziale: il noleggio della attrezzatura sarà compensato a parte dal Comune. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento/recupero nei termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente documento, salvo che dal ritardo o mancato intervento/recupero non derivino danni maggiori, nel qual caso, l’affidatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.
ART. 21 - SMALTIMENTO DEI PEZZI DI RICAMBIO.
Lo smaltimento degli oli esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma di legge.
La Ditta partecipante alla procedura è tenuta a predisporre e trasmettere, in sede di partecipazione, apposita dichiarazione attestante che lo smaltimento dei pezzi di ricambio, o comunque rifiuti speciali avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Il mancato rispetto della normativa, accertato dal Comune, rappresenta inadempimento contrattuale ed è, pertanto, causa di immediata risoluzione del contratto, comporta l’incameramento della cauzione definitiva, e dei crediti vantati dalla Ditta per servizi resi e non pagati. Il Comune si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell’immagine dell’Amministrazione stessa.
ART. 22 - ELENCO MEZZI IN DOTAZIONE
Relativamente all’elenco dei veicoli oggetto del servizio, lo stesso potrà subire variazioni, in più o in meno, nel corso del rapporto contrattuale e di questo ne verrà tempestivamente informata la Ditta, pur restando ferme le condizioni di affidamento.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per la Ditta di risoluzione anticipata dell’Accordo quadro.
ART. 23 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)
Con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dall’articolo 111, comma 2, del codice, il ruolo di direttore dell’esecuzione è assegnato al responsabile unico del procedimento (responsabile anche del parco mezzi comunali).
ART. 24 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza sul primo atto dell’affidamento idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne farà espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente al Comune la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’Ente dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove, per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).
ART. 25 - PENALITÀ
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi relativi ai singoli contratti di affidamento basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi rispetto alla data fissata;
b) nellaripresa degli interventi aseguitodisospensionerispetto alla data fissata;
c) nel rispetto dei termini imposti per il rifacimento di interventi non accettabili;
d) in caso di ritardo nella trasmissione dei listini prezzi al competente ufficio automezzi rispetto a quanto previsto nel presente capitolato;
e) in caso di ritardo nella trasmissione dei preventivi al competente ufficio automezzi rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.
Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, sarà invece applicata la relativa penalità di seguito indicata:
a) ritardo nell’esecuzione degli interventi: nel caso in cui non sia rispettata la tempistica di cui all’art. 18 del presente documento sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora/giorno eccedenti l’ora/giorno previsti dal citato articolo;
b) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo nell’avvio di interventi “urgenti” eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 150,00 (euro centocinquanta/00) per mancato pronto intervento.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo Quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il contratto sarà risolto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli contratti, varrà lo stesso principio: pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare, per ogni singolo contratto, il 10 per cento dell'importo del contratto medesimo. Qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) sarà risolto il contratto.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, da parte del competente Ufficio: la Ditta affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di consegna della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini indicati o qualora le stesse non siano ritenute - in tutto o in parte - valide, si procederà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, all’applicazione della penale.
ART. 26 - RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ
Per il recupero delle penalità, il Comune potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della Ditta o sulla cauzione prestata, la quale dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione del contratto il Comune provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione.
In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che il Comune ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, potendo, inoltre, procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l’importo contrattuale per il servizio non prestato.
Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta mediante ritenuta diretta sulle fatture presentate.
Art. 27 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Si applicano le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che integralmente si richiamano.
Fatto salvo quanto altro previsto nel presente capitolato, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456
c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all’affidatario con P.E.C. nelle seguenti ipotesi:
1. nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i);
2. cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Comune di Castelfranco Veneto;
3. accertamento di false dichiarazioni rese.
Art. 28 - RECESSO
Il Comune ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) alla Ditta con preavviso di almeno venti (20) giorni.
In tal caso Il Comune, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), sarà tenuto al pagamento:
a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune stesso;
b) delle spese sostenute dalla Ditta;
c) di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 (e s.m.i.), il Comune ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione CONSIP che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e l’affidatario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di procedura.
ART. 29 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Sono posti a carico della Ditta i seguenti obblighi:
a) corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ed applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
b) assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente al Comune di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
L’operatore economico nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).
Tale dichiarazione è valida per tutti affidamenti ai sensi del presente Accordo Quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo. Resta inteso che il Comune, in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico della Ditta, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a) l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune. L'organizzazione della Ditta dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dal Comune;
b) l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
c) ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
d) a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
e) ad impegnarsi affinché l’officina offerta sia dotata di personale idoneo a gestire il ritiro e la riconsegna dei mezzi, garantendone l’apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con orario mattutino e pomeridiano, ed assicurando in essa la dotazione di utenza telefonica, e di fax e di posta elettronica;
f) a mantenere operativa, per tutta la durata del contratto, l’officina offerta, impegnandosi a fornire copia della documentazione idonea a comprovare la disponibilità della stessa, ad esempio certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o altro idoneo documento da cui si possa desumere la piena disponibilità dell’officina offerta (quale il contratto di locazione o altro).
g) trasmettere al Comune, nei termini di legge, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
h) consegnare al Comune, se previsto e nei termine di legge, il Piano operativo di sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/08 (e s.m.i).
Art. 30 - RISERVATEZZA
La Ditta ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva dello stesso Comune.
La Ditta è, inoltre, tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare dello stesso Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori/subaffidatari.
ART. 31 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO, DELLE LEGGI, DELLE NORME E REGOLAMENTI
La Ditta è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente documento, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
La Ditta si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente documento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/16 (e s.m.i.) ed al Codice Civile - per quanto applicabile - oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, ivi comprese le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.).
ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto di Accordo Quadro e dei contratti derivati, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e spese causati, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.), e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica della cessione stessa.
In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Comune solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi precedenti, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Comune, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Comune stesso. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Ente.
ART. 33 - SUBAPPALTO
L’intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
Si applica l’art. 105 del Codice (e s.m.i.).
ART. 34 - TRACCIABILITÀ
La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 (e s.m.i), tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente affidamento (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La Ditta si obbliga a comunicare gli estremi del/dei conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto.
ART. 35 - DUVRI
Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i), si precisa che, in considerazione della natura del servizio oggetto del presente affidamento, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio per il quale non è previsto l’espletamento in luoghi messi a disposizione da questa amministrazione.
Resta inteso che la Ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.
ART. 36 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza delle province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10/05/2021 e reperibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx?xxxxx00&xxxxx000&xxxxx0000&xxxxxxx
4) e le parti dichiarano di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, la Ditta affidataria prende atto che tutti i collaboratori, consulenti, ditte appaltatrici devono adeguarsi al codice di comportamento del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx?xxxxx00&xxxxx000&xxxxx0000.
ART. 37 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RITENZIONE
L’affidatario si impegna, in ogni caso, alla riconsegna dei veicoli interessati dall’intervento rinunciando ad avvalersi del diritto di ritenzione in caso di eventuali controversie.
ART. 38 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica/comunicazione di atti, la Ditta dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Foro competente per eventuali controversie legali è quello di Treviso.
ART. 39 - PRIVACY
L’affidatario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti ed informazioni di cui verrà in possesso nell’esercizio delle proprie attività.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. Tali dati vengono trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.
I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli articoli 15, e seguenti, del GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente - Comune di Castelfranco Veneto ed ai recapiti sotto individuati.
In particolare, si potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento.
Titolare del trattamento: Comune di Castelfranco Veneto, Xxx X.X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX), telefono 0000 0000 - e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx - pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx.
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ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI
Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:
• dal presente documento;
• dal X.Xxx. n. 50/2016 (e s.m.i);
• dal Codice civile;
• da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
Allegato:
TABELLA A - Elenco veicoli