Capitolato Speciale di Appalto
Capitolato Speciale di Appalto
relativo alla procedura negoziata, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di manutenzione dell'applicativo “freedocs”, per la durata di tre (3) anni o, comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 18.000,00, oltre IVA.
Importo a base di appalto: Euro 18.000,00 oltre IVA Costi della sicurezza da DUVRI: zero Euro
CIG (Codice Identificativo Gara): Z6C1DC0C0A.
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tel. 000.00000, fax 000.0000000 PEC: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx x.xxx 04686190481 - xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx - xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro (ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) con un unico operatore economico, per la durata di tre (3) anni, finalizzato al supporto tecnico per l'assistenza e manutenzione sul software di protocollo informatico e gestione documentale denominato “freedocs” in uso presso tutte le strutture di ARPAT.
Il software “freedocs” è l'evoluzione di un software acquistato nel 2004 dal RTI costituito fra Consedin S.p.A. e H Study S.r.l. e per il quale ARPAT, nel 2006, a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda H Study S.r.l., acquistò dalla medesima azienda un numero illimitato di licenze ed i diritti di modifica del software stesso.
Il sistema è conforme alla normativa per i sistemi di protocollo informatico e gestione documentale (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., DPCM 3/12/2013 e DPCM 13/11/2014).
I dettagli tecnici del sistema sono riportati nel seguito e negli allegati al presente Capitolato. Obiettivo del servizio richiesto è la conservazione nel tempo dell’aderenza del software applicativo di Protocollo Informatico ai requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi di seguito
dettagliati.
Gli interventi di assistenza software dovranno essere erogati su richiesta del personale appositamente incaricato da XXXXX.
Prima della data di inizio del contratto di supporto:
a) l'aggiudicatario:
• dovrà comunicare l'indirizzo e-mail al quale XXXXX potrà inoltrare le richieste di intervento.
b) ARPAT:
• fornirà all'aggiudicatario l'elenco del personale interno autorizzato a richiedere gli interventi, con i rispettivi indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici.
La durata di ogni intervento sarà scalata dal monte orario complessivo, fino ad esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro oppure fino a scadenza del periodo di validità del contratto.
E' previsto un monte massimo di 330 ore nei tre (3) anni di durata del contratto.
Art. 2 - Caratteristiche e descrizione del software oggetto di manutenzione
La descrizione dell'architettura e delle funzionalità generali del sistema è riportata nella sezione "Il sistema di protocollo informatico" del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio di ARPAT, allegata al presente Capitolato.
La descrizione dettagliata delle funzionalità del sistema è invece riportata nel Manuale d'uso di freedocs, anch'esso allegato al presente Capitolato.
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio e tempi di intervento
3.1. Tipologie di interventi e modalità di erogazione
Il servizio dovrà comprendere le seguenti tipologie di interventi.
Manutenzione correttiva
Per manutenzione correttiva si intende il ripristino delle caratteristiche del software venute meno a seguito di difetti manifestatisi dopo l’installazione.
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Manutenzione adeguativa
Per manutenzione adeguativa si intende il mantenimento o l’adeguamento delle caratteristiche funzionali del software a fronte delle mutazioni intervenute e/o provocate da nuove versioni dell'ambiente tecnologico di esercizio, attualmente costituto dalla piattaforma Microsoft Windows (server e client) e dal database Oracle.
Manutenzione migliorativa
Per manutenzione migliorativa si intende il miglioramento delle prestazioni del software, in relazione all’efficacia e all’efficienza, a parità di funzioni svolte.
Manutenzione evolutiva
Per manutenzione evolutiva si intendono gli interventi miranti a trasformare le caratteristiche del software applicativo, in un quadro di relativa invarianza delle caratteristiche funzionali di base e degli obiettivi primari del sistema. Questo tipo di manutenzione prevede la modifica di funzionalità esistenti o l’introduzione di nuove funzionalità, al fine di ampliare e/o migliorare gli aspetti funzionali e di usabilità delle applicazioni o, comunque, per supportare modifiche non tecniche nel sistema. Questo servizio riguarda esclusivamente interventi di piccola manutenzione evolutiva.
I servizi di assistenza e di manutenzione dovranno essere erogati secondo le due seguenti modalità:
• assistenza e manutenzione in remoto;
• assistenza e manutenzione “on-site” (presso la Direzione di ARPAT – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX).
L’assistenza e manutenzione in remoto potranno essere erogate in modalità sincrona o asincrona rispetto al normale orario di lavoro di ARPAT (nei giorni feriali dal lunedì e al venerdì tra le 8.30 e le 16.30).
Gli interventi “on-site” potranno essere erogati su richiesta presso la Direzione di ARPAT (situata in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX) nei tempi di volta in volta concordati.
È ammesso un tetto al numero delle ore erogabili in modalità “on-site”.
Un giorno di assistenza “on-site” non può equivalere a più di 10 ore di assistenza in remoto.
3.2. Gestione degli interventi
Le richieste di intervento, da parte del personale di XXXXX, saranno effettuate per posta elettronica all'apposito indirizzo e-mail comunicato dall'aggiudicatario.
Ogni richiesta da parte di ARPAT conterrà almeno le seguenti informazioni:
• l’indicazione della tipologia di intervento richiesto (manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa o evolutiva);
• la descrizione dettagliata della richiesta, incluso l’eventuale messaggio di errore generato dal sistema o le nuove specifiche funzionali;
• per la sola manutenzione correttiva, le indicazioni per la riproducibilità dell’eventuale guasto (sequenza delle operazioni effettuate che hanno prodotto l’anomalia).
Per i piccoli interventi di manutenzione evolutiva, ARPAT comunicherà le caratteristiche tecnico/funzionali dell’intervento da effettuare. L’aggiudicatario provvederà, quindi, a stimare e
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pianificare le attività e a comunicare tale stima al personale di XXXXX. Le attività avranno inizio solo dopo l’accettazione formale da parte del personale di XXXXX della stima comunicata e si concluderanno con il collaudo positivo da parte di ARPAT della modifica richiesta.
A chiusura di ogni intervento, le ore effettivamente impiegate saranno “scalate” dal monte ore disponibile. Le ore effettivamente impiegate non potranno in alcun caso superare più del 10% la stima prevista.
La gestione del “monte ore” del contratto (330 ore nell'arco dei tre anni di vigenza contrattuale) e degli interventi sarà effettuata in modalità elettronica mediante un foglio di lavoro condiviso su web o altro strumento proposto dall’aggiudicatario e approvato da ARPAT.
Ciascun intervento, una volta portato a termine, dovrà essere dettagliatamente documentato dall'aggiudicatario mediante la stesura di un rapporto di intervento, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
• tipologia dell'intervento svolto;
• durata dell’intervento svolto;
• dettagli sull'attività svolta
• nome del tecnico che ha svolto l'intervento.
3.3. Livelli di servizio
La correzione dei malfunzionamenti ed il conseguente ripristino del corretto funzionamento del sistema “freedocs” dev'essere garantito secondo i seguenti livelli di servizio:
Situazione | Livello di servizio |
MOLTO CRITICA: quando l’intera applicazione o la funzionalità di protocollazione è indisponibile agli utenti. | La risoluzione del malfunzionamento deve essere garantita entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione. |
CRITICA: quando una funzionalità principale è totalmente non fruibile. | La risoluzione del malfunzionamento deve essere garantita entro 48 ore (2 giorni lavorativi) dalla ricezione della segnalazione. |
NON CRITICA: quando una funzionalità “non principale” è totalmente non fruibile o quando una funzionalità principale dell’applicazione è parzialmente non fruibile. | La risoluzione del malfunzionamento deve essere garantita entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione. |
Art. 4 - Durata dell’accordo quadro
L’appalto avrà la durata di tre (3) anni decorrenti dalla data indicata sul contratto oppure o, comunque, fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 18.000,00 oltre IVA.
Art. 5 - Importo dell'accordo quadro
L’importo dell’accordo quadro è di Euro 18.000,00 oltre IVA, di cui ZERO Euro per i costi relativi alla sicurezza, in quanto per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e
che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.
Tale importo ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto nell'arco temporale di tre (3) anni e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l’accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione e l’aggiudicazione dei successivi appalti attuativi.
L’importo del servizio, per la sua durata complessiva, è stimato in complessivi Euro 21.000,00 oltre IVA, di cui:
• Euro 18.000,00, oltre IVA, importo soggetto a ribasso,
• Euro 3.000,00 oltre IVA per eventuale proroga fino ad un massimo di 180 giorni.
Art. 6 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo di appalto sarà erogato in riferimento agli interventi richiesti ed espletati sia “in remoto” che “on site”, in applicazione dei prezzi orari offerti in gara e sulla base del monte orario concordato di volta in volta per il singolo intervento.
La fatturazione sarà effettuata a seguito della prestazione espletata a cadenza bimestrale posticipata.
Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione con esito positivo da parte del DEC (Direttore esecuzione del contratto) nominato da ARPAT. La verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla prestazione del servizio.
In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.
Dal 31 marzo 2015 quest'Agenzia non può più ricevere fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.
Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx, P.IVA 04686190481”.
Il corrispettivo di appalto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.
Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG della gara in oggetto.
Si fa presente che XXXXX non è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui all'art. 17 ter, co. 1 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. e non è, quindi, soggetta a “split payment”.
L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l’aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..
Ai fini del pagamento del corrispettivo ARPAT procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previden- ziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipen- denti. Il DURC, ove XXXXX non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, prece-
dentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente nor- mativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. In questo caso il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei ter- mini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, ARPAT segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsa- bile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempien- za contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ARPAT, tra- mite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispon- dente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e as - sicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appalta- tore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, im- piegato nell’esecuzione del contratto, ARPAT tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
XXXXX segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ine- renti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente com - messa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad ARPAT eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari re- lativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, do- vranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: Z6C1DC0C0A. L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad ARPAT ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’ina- dempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di traccia- bilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabi- lità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’aggiudicatario, ARPAT provvederà alla risolu- zione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
XXXXX, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’appli - cazione delle eventuali penali.
Art. 7 - Periodo di prova
I primi sei mesi d’espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, durante il quale XXXXX avrà facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1453 C.C.) in caso di valutazione negativa motivata formulata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del semestre.
L'esito negativo del periodo di prova si verifica al ricorrere delle seguenti condizioni:
• oltre una fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “molto critica” di cui all'art. 3.3 del presente Capitolato;
• oltre due fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “critica” di cui all'art. 3.3 del presente Capitolato;
• oltre tre fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “non critica” di cui all'art.
3.3 del presente Capitolato.
In caso di esito negativo della prova ARPAT avrà la facoltà di affidare il servizio alla Ditta seconda classificata nella procedura di gara, alle condizione di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 - Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato da ARPAT ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, provvederà a seguire e controllare lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, provvedendo ad emettere il certificato di verifica di conformità (progressivamente numerato) ai fini del pagamento dei corrispettivi.
Art. 9 - Penali
A garanzia del corretto svolgimento del servizio ARPAT ha facoltà di applicare le seguenti penali:
• ogni fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “molto critica” di cui all'art.
3.3 del presente Capitolato darà luogo all'applicazione di una penale nella misura di Euro 500,00;
• ogni fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “critica” di cui all'art. 3.3 del presente Capitolato darà luogo all'applicazione di una penale nella misura di Euro 200,00;
• ogni fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “non critica” di cui all'art. 3.3 del presente Capitolato darà luogo all'applicazione di una penale nella misura di Euro 100,00.
Tali importi andranno a valere sulla prima fattura utile.
Per poter dare corso all’applicazione delle penali di cui sopra il “Direttore dell’esecuzione” dovrà contestare all'aggiudicatario il mancato rispetto dei livelli di servizio, entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza del termine utile per effettuare l’intervento.
Qualora la Ditta inadempiente ritenga di poter presentare le proprie deduzioni in relazione alla contestazione ricevuta, dovrà farlo a mezzo PEC (all’indirizzo xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dalla ricezione della contestazione stessa.
Se il “Direttore dell’esecuzione” di ARPAT riterrà le deduzioni, pervenute entro il termine perentorio sopraindicato, fondate ed accoglibili, comunicherà alla Ditta, la rinuncia all’applicazione della penale; diversamente comunicherà ai destinatari di cui sopra l’applicazione della penale, il cui importo sarà detratto su una fattura non pagata della Ditta.
Nei casi in cui la ditta non intervenga per un tempo superiore ai 5 giorni dalla richiesta, ARPAT si riserva di rivolgersi al libero mercato, e richiedere di intervenire, in luogo della Ditta inadempiente, ad altra Ditta liberamente individuabile, fatta salvo il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti.
Il maggior costo di tale intervento verrà rimesso a carico della Ditta inadempiente, a prescindere dall’eventuale applicazione della penale, a valere sulla prima fattura non pagata a partire da quella più datata.
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, con provvedimento motivato di ARPAT, nel caso in cui si verifichino, da parte della Ditta affidataria, inosservanza dei livelli di servizio come di seguito indicato:
• oltre due fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “molto critica” di cui all'art. 3.3 del presente Capitolato;
• oltre due fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “critica” di cui all'art. 3.3 del presente Capitolato;
• oltre tre fattispecie di mancato intervento in caso di situazione “non critica” di cui all'art.
3.3 del presente Capitolato.
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 del Codice Civile (“Clausola risolutiva espressa”) il contratto potrà, altresì, essere risolto, con provvedimento motivato di ARPAT, nei seguenti casi:
⇒ qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;
⇒ in caso di esito negativo del periodo di prova;
⇒ in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, o
prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
⇒ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
⇒ allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
⇒ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
⇒ in caso di cessione del contratto;
⇒ in caso di subappalto.
ARPAT, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l’appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile (clausola ex art. 1341 del Codice Civile).
Si applica l'art. 108 (“Risoluzione”) del D.Lgs. 50/2016.
In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento di ARPAT, in coordinamento con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.
In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva l'azione per l'eventuale risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell’art. 110 (“Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione”) del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.
Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, integrano le fattispecie di “grave inadempienza” che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT alla pagina xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-x- contratti/documentazione-utile-per-le-gare-indette-da-arpat), che la Ditta non sarà inviata da ARPAT a successive procedure di gara negoziali per la durata di due anni per appalti della stessa tipologia.
Art. 11- Recesso
ARPAT si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 (“Recesso”) del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle for- niture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno 10 giorni.
L’operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an- che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
E’ fatto divieto alla Ditta di recedere dal contratto.
Art. 12 - Cauzione
Non è richiesta cauzione definitiva, come previsto dall'art. 1 (“DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO”) del Capitolato generale d'oneri di ARPAT, consultabile alla pagina web xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-x- contratti/documentazione-utile-per-le-gare-indette-da-arpat .
Art. 13 - Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione, obblighi di informazione
Ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. Toscana 38/2007 la Ditta ha l’obbligo di informare im- mediatamente ARPAT di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 14 - Cessione del contratto e subappalto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza.
E’ fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento, in quanto, al fine della maggior efficacia di risultato, dev'essere garantita l'uniformità ed unitarietà delle pre- stazioni che di volta in volta saranno richieste nell'arco della vigenza contrattuale.
Art. 15 - Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli antici - pi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del se- guente codice identificativo gara CIG: Z6C1DC0C0A. XXXXX provvederà al pagamento delle pre- stazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
La notifica ad ARPAT dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite PEC (Posta Elet- tronica Certificata).
Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso ARPAT del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.
La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni le- gislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo ca- rico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previ- denziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai con - tratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazio- ne di questi obblighi ARPAT, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente con- tratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da per- sone o cose, tanto di XXXXX che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzio- ne della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata ARPAT.
La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
Art. 17 - Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pub- blici
La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPAT , quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’atti- vità svolta.
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipen- denti di ARPAT si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare ad ARPAT comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 18 - Modifica di contratto
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 19 - Clausola anticorruzione
In merito al DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”si rinvia all’art. 25 del Capitolato Generale d’oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013, reperibile sul sito di ARPAT.
In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxx-xx- prevenzione-della-corruzione):
• Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ARPAT 2017-2019, approvato con Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 16/2017 ed integrato con Decreto D.G. n. 17/2017;
• Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 166/2014.
La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.
Art. 20 - Contratto e spese
La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata.
L'imposta di bollo, assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016, è, comunque, a carico del fornitore e dovrà essere rimborsata tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:CC Bancario: Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 17 – Xxx xx Xxxxxx, 00/00
– 00000 Xxxxxxx IBAN: IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948 intestato a ARPAT – Via Porpora,
22 – 00000 Xxxxxxx.
Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
• nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relati- vi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
• nella L.R. Toscana 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
• D.Lgs. n. 81/2008
• Capitolato Generale d'oneri di ARPAT per quanto non espressamente disciplinato dagli atti di gara.
Art. 22 - Foro competente
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove ARPAT sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ALLEGATI:
• ESTRATTO "Il sistema di protocollo informatico" del Manuale di gestione del protocollo informatico
• Manuale d'uso di freedocs