Contract
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Comune di Potenza Provincia di Potenza | |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | |
Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D.Lgs. | |
OGGETTO: | 81/2008 per il ripristino di n. 14 impianti elevatori e sostituzione dei quadri |
elettrici di n.2 impianti elevatori presso il Palazzo di Giustizia di Potenza | |
PARTE D'OPERA: | |
Ministero Infrastrutture Trasporti – Provveditorato Interregionale per OO.PP. | |
COMMITTENTE: | per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di |
Potenza | |
Codice CUP: | |
Codice CIG: | |
IL TECNICO | |
En3 S.r.l. - Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 dicembre 2010, n. 207) AGGIORNATO IN CONFORMITA’ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016
Sommario
PARTE PRIMA 5
CAPITOLO I 5
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 5
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO - LAVORI A MISURA 5
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 5
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI/ SUBAPPALTABILI, CATEGORIE SCORPORABILI/ NON SUBAPPALTABILI 6
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 7
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART. 6 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 8
ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI 8
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 8
ART. 8 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 9
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 9
DIRETTORE DI CANTIERE 9
ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
............................................................................................................................... 9
ART. 11 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 10
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 10
ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 10
ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 11
ART. 14 - PROROGHE 11
ART. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 11
ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P 13
ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO 13
ART. 18 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 13
ART. 19 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 14
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 15
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 16
ART. 21 – ANTICIPAZIONE 16
ART. 22– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO 16
ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO 17
ART. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 18
ART. 26 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 19
ART. 27 - REVISIONE PREZZI 19
ART. 28- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 19
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 19
ART. 29 - LAVORI A MISURA 19
ART. 30 - LAVORI IN ECONOMIA 20
ART. 31 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 20
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 20
ART. 32 - CAUZIONE PROVVISORIA 20
ART. 33 - CAUZIONE DEFINITIVA 20
ART. 34 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 21
ART. 35 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 22
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 23
ART. 36 - VARIAZIONE DEI LAVORI 23
ART. 37 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 23
ART. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 24
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
ART. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 24
ART. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 24
ART. 41 – XXXXX XX XXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX 00
ART. 42 – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO 25
ART. 43 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
............................................................................................................................. 25
ART. 44 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 25
ART. 45 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 26
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 26
ART. 46 – SUBAPPALTO 26
ART. 47 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 28
ART. 48 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 29
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 29
ART. 49 - ACCORDO BONARIO 29
ART. 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 30
ART. 51 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 30
ART. 52 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 32
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 33
ART.53 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 33
ART. 54 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 34
ART. 55 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 34
CAPO 12 - NORME FINALI 35
ART. 56 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 35
ART. 57 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 37
ART. 58 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RISULTA 38
ART. 59 – CUSTODIA DEL CANTIERE 38
ART. 60 – CARTELLO DI CANTIERE 38
ART. 61 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 38
PARTE SECONDA 39
CAPITOLO I 39
DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI 39
CAPO 1 – SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTISTICA 39
ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI 39
ART. 2 – DEFINIZIONI 41
ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI 41
ART. 4 – QUADRO INTERVENTI 42
ART. 5 – REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 54
ART. 6 - REQUISITI PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI 54
ART. 7- QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 62
ART. 8- ESECUZIONE DEI LAVORI 66
ART. 9-QUADRI ELETTRICI 66
PARTE PRIMA
CAPITOLO I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO - LAVORI A MISURA
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i “Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il ripristino di n. 14 impianti elevatori e sostituzione dei quadri elettrici di n.2 impianti elevatori presso il Palazzo di Giustizia di Potenza. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è
.
4. L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 169´984,33 (Euro centosessantanovemilanovecentottanquattro/33) oltre IVA.
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e delle spese relative al costo del personale)
a) Per lavori a MISURA Euro 167´981,95
• oneri della sicurezza Euro 2´002,38 Totale dei Lavori Euro 169´984,33
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, lettera b) e non soggetto a ribasso d’asta.
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
D. Lgs. 50/2016 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singol equantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.
6. La percentuale di incidenza della mano d’opera è fissata in euro 68´416,05 dell’importo netto dei lavori.
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI/ SUBAPPALTABILI, CATEGORIE SCORPORABILI/ NON SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/specializzate e nella/nelle categoria/categorie scorporabili/subappaltabili - non subappaltabili come indicato nello schema seguente e nella tabella allegata al presente capitolato sotto la lettera “A”:
A) CATEGORIE PREVALENTE
▪ Categoria OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI per Euro 120´927,95 (euro centoventimilanovecentoventisette/95) per lavorazioni soggette a ribasso;
B) CATEGORIE SCORPORABILE
▪ Categoria OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI per Euro 47´054,00 (euro quarantasettemilacinquantaquattro/00) per lavorazioni soggette a ribasso;
▪ Oneri relativi alla sicurezza per Euro 2´002,38 (euro duemiladue/38) per oneri non soggetti a ribasso;
2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente indicate nella precedente tabella “A” sono scorporabili e, a scelta dell’impresa subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvo i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui all’articolo 105 della D. Lgs. 50/2016.
3. I lavori di cui alla seguente tabella “B”, compresi nella categoria prevalente, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad € 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ancorché non materialmente allegato;
- il presente capitolato speciale d’appalto - parte prima - comprese le tabelle in esso contenute, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- il capitolato speciale d’appalto - parte seconda - prescrizioni tecniche;
- l’elenco dei prezzi unitari;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n.81 del 2008, o, in mancanza, il piano sostitutivo di sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento approvato con DPR 207/2010.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D,L.vo n. 50 del 18/4/2016;
- il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/4/2000, per quanto applicabile;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.Lvo n. 81 del 9/4/2008 e succ. mod. ed integrazioni.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D. X.xx 50/2016;
- le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
ART. 6 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI
Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:
1. Il contratto di affidamento
2. Il presente Capitolato Speciale
3. Relazione R.U.P.
4. Relazione tecnica
5. Planimetria di inquadramento
6. Pianta stato di fatto
7. Stato di progetto: interventi sugli impianti n. 1 e n. 2
8. Stato di progetto: intervento sull’ impianto n. 3
9. Stato di progetto: intervento sull’ impianto n. 4
10. Stato di progetto: interventi sugli impianti n. 5, n. 6 e n. 7
11. Stato di progetto: intervento sull’ impianto n. 8
12. Stato di progetto: interventi sugli impianti n. 9, n. 10 e n. 11
13. Stato di progetto: intervento sull’ impianto n. 12
14. Stato di progetto: interventi sugli impianti n. 13 e n. 14
15. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
16. Piano di sicurezza e coordinamento
17. Layout di cantiere
18. Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
19. Computo metrico estimativo lavori a misura
20. Computo metrico estimativo apprestamenti di sicurezza
21. Quadro di indicenza della manodopera
22. Quadro economico
23. Cronoprogramma
24. Elenco prezzi lavori a misura
25. Elenco prezzi apprestamenti di sicurezza
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 8 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. X.xx 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. X.xx 50/2016.
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. La provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
ART. 11 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
4. l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l’originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (sessanta)
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Inoltre il predetto tempo utile previsto per l’esecuzione lavori tiene già conto dei possibili ritardi connessi alle esigenze di funzionalità della scuola e l’impresa nulla avrà a pretendere in relazione a ciò, dovendo considerare che i lavori avranno svolgimento presso locali occupati dal personale in servizio e dagli alunni, e di aver tenuto presente gli oneri conseguenti a tale circostanza, inclusa la necessità di eseguire lavorazioni anche al di fuori dell’orario scolastico, giudicando comunque remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 14 - PROROGHE
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
ART. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. X.xx 50/2016; per la sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del D. X.xx 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
ART. 17 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 18 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionaledella Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 del D. X.xx 50/2016.
ART. 19 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA ART. 21 – ANTICIPAZIONE
1. All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
ART. 22– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche.
2. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
3. . Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.
4. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
6. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il »; il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC.
ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del
D. X.xx 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. X.xx 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
ART. 26 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ART. 27 - REVISIONE PREZZI
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
ART. 28- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ART. 29 - LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti progettuali e sul bando di gara, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
ART. 30 - LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del DPR n. 207/2010.
ART. 31 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE ART. 32 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 93 del D. X.xx 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. X.xx 50/2016, con firma autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri.
3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
4. In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai legali rappresentati delle imprese medesime.
ART. 33 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,
5. autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
ART. 34 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
ART. 35 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del
D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ART. 36 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
ART. 37 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve inoltre fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio “incident and injury free”.
ART. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 41 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
ART. 42 – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO
3. Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente art.41, l’appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’all. XV del D.P.R. 81/2008.
ART. 43 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
2. lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 44 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
ART. 45 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
4. impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ART. 46 – SUBAPPALTO
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le vigenti disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e precisamente:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
c) che l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
d) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
e) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) gli oneri di sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto, devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresì trasmettere, l’originale o la copia autenticata del DURC, attestante la regolarità contributiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 47 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere i. contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
ART. 48 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
3. fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda a quanto richiesto.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
6. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ART. 49 - ACCORDO BONARIO
1. Ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento il quale valuta l’ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più
6. elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Potenza ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
ART. 51 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 52 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
2. di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Ai sensi dell’art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
8. Il contratto è altresì risolto nei casi di cui all’art.21.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART.53 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.
ART. 54 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
2. intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 55 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
ART. 56 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione l’obbligo di procedere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, del direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tute le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tute le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datata e conservato;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. dalla Stazione appaltante, (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
ART. 57 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico.
3. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
4. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
5. L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori sugli impianti elevatori avverrà senza interrompere la funzionalità degli impianti sui quali gli interventi verranno eseguiti in tempi differiti e dopo la messa in esercizio, previa collaudazione ai sensi delle vigenti norme in materia, degli impianti manutenuti senza che ciò possa dar luogo ad indennizzo alcuno o differimento dei tempi previsti per l’esecuzione dell’appalto.
6. La manutenzione per il biennio successivo all’ultimazione dei lavori degli impianti e la formazione del personale sarà a carico dell’appaltatore.
ART. 58 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RISULTA
1. I materiali provenienti dalle rimozioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali di risulta devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
ART. 59 – CUSTODIA DEL CANTIERE
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
ART. 60 – CARTELLO DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ART. 61 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori
2. e la messa in funzione degli impianti;
a. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
3. . Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
5. dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
6. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
7. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA
CAPITOLO I DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI
CAPO 1 – SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTISTICA
ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
1. D.M. 23 luglio 2009 - “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”;
2. Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori - “Direttiva Ascensori”;
3. D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
4. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
5. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo, del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE - “Direttiva Macchine”;
6. norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
7. norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
8. norma UNI EN 81/3 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Montacarichi elettrici e idraulici";
9. norma UNI 10411/1 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";
10. norma UNI 10411/2 - "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti"; norma UNI EN 13015 - “Manutenzione degli ascensori e scale mobili”;
11. norma UNI EN 81-80 - “ Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci”;
12. norma UNI EN 81.70 - “accessibilità per disabili”;
13. D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
14. D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della L. 24-10-1942, n.1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
15. D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per la parti ancora applicabili;
16. D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
17. D.M. 14 giugno 1987 - n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
18. D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica";
19. D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
20. - D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro";
21. D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
22. Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
23. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
24. - Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
25. Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
26. D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
27. Legge 5 marzo 1990, n. 00/00 - "Xxxxx per la sicurezza degli impianti" per le parti ancora applicabili;
28. D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - “Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
29. D.M. 16 gennaio 2006 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80";
30. D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;
31. prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;
32. prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente erogatore dell’Energia Elettrica;
33. prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e ISPESL;
34. prescrizioni e raccomandazioni dell’Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.
Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche. L’elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo. La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell’effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
ART. 2 – DEFINIZIONI
- Ascensore: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani.
- Montacarichi: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani.
ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI
Il Palazzo di Giustizia, risulta dotato di 14 impianti elevatori che servono i vari piani della struttura. In seguito ai sopralluoghi effettuati si è potuto constatare che gli impianti elevatori, denunciando un’anzianità pluridecennale, necessitano della predisposizione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria.
N. | N. IMPIANT O | MATRICO LA | FREQUEN ZA UTILIZZO | FERM. | PORTAT A | COSTRUTT ORE | COLLOCAZIONE | AZIONA MENTO |
1 | 54NH1568 | PZ/41/89 | BASSA | 7 | 400 Kg | Falconi | Utilizzo esclusivo Procuratore | Elettrico a funi |
2 | 54NH1571 | PZ/44/89 | MEDIA | 4 | 400 Kg | Falconi | Impianto a servizio del GIP | Elettrico a funi |
3 | 54NH1572 | PZ/32/89 | BASSA | 9 | 630 Kg | Falconi | Impianto servizio Procura (montacarichi) | Elettrico a funi |
4 | 54NH1567 | PZ/31/89 | ALTA | 7 | 630 Kg | Falconi | Ingresso principale | Elettrico a funi |
5 | 54NH1561 | PZ/36/89 | ALTA | 8 | 630 Kg | Falconi | Lato uffici Scala B | Elettrico a funi |
6 | 54NH1565 | PZ/40/89 | ALTA | 7 | 630 Kg | Falconi | Lato uffici Scala B | Elettrico a funi |
7 | 54NH1564 | PZ/39/89 | ALTA | 6 | 630 Kg | Falconi | Lato uffici Scala B | Elettrico a funi |
8 | 54NH1573 | PZ/33/89 | MEDIA | 9 | 630 Kg | Falconi | Ingresso principale Lato pubblico Scala A (montacarichi) | Elettrico a funi |
9 | 54NH1560 | PZ/35/89 | ALTA | 8 | 630 Kg | Falconi | Ingresso principale Lato pubblico Scala A | Elettrico a funi |
10 | 54NH1563 | PZ/38/89 | ALTA | 6 | 630 Kg | Falconi | Ingresso principale Lato pubblico Scala A | Elettrico a funi |
11 | 54NH1562 | PZ/37/89 | ALTA | 6 | 630 Kg | Falconi | Ingresso principale Lato pubblico Scala A | Elettrico a funi |
12 | 54NH1566 | PZ/30/89 | ALTA | 9 | 800 Kg | Falconi | Ingresso principale Lato edicola Scala A | Elettrico a funi |
13 | 54NH1569 | PZ/42/89 | BASSA | 6 | 400 Kg | Falconi | Utilizzo esclusivo Presidente | Xxxxxxxxx a funi |
14 | 54NH1570 | PZ/43/89 | BASSA | 5 | 400 Kg | Falconi | Utilizzo esclusivo Procuratore | Elettrico a funi |
Impianto elevatore N.1
ART. 4 – QUADRO INTERVENTI
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Revisione e rispristino della funzionalità della porta della cabina.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
Impianto elevatore N.2
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Revisione e rispristino della funzionalità della porta della cabina.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
Locale macchine degli impianti elevatori N.1 e N.2
✓ Installazione, all’interno del locale macchine, di 2 quadri di distribuzione modulari in pvc, costituiti da n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x32 A per il circuito di forza motrice, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16 A per il circuito luce, n.3 interruttori magnetotermici 2x10 A sezionatori e n.1 presa di corrente da 16 A.
✓ Installazione di n.2 contenitori metallici verniciati a fuoco, con sportello e serratura, destinati a contenere tutta la documentazione relativa all’impianto: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schemi elettrici.
✓ Predisposizione di n.2 nuove targhe, contenenti le istruzioni per la manovra a mano degli argani degli impianti 1 e 2 presenti all’interno del locale macchine.
Impianto elevatore N.3 (montacarichi)
posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Sostituzione dei cavi flessibili per l’alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione dell’argano esistente: il nuovo argano sarà del tipo a doppia velocità, avente carico sull’asse di 3200 Kg, motore 5,5 HP, doppio avvolgimento completo di basamento, 90 AVV, ed una velocità fino a 0,7 m/s
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Sostituzione delle molle per la porta a battente e per gli apparecchi di sicurezza.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
Locale macchine dell’impianto elevatore N.3
✓ Sostituzione della porta di accesso al locale macchine con una nuova porta in lamiera di acciaio, verniciata e completa di controtelaio, idoneamente staffata al muro e completa di serratura, che dovrà essere uguale a tutte le altre serrature dei locali macchine, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione da parte degli addetti ai lavori.
✓ Installazione di un contenitore metallico verniciato a fuoco, con sportello e serratura, destinato a contenere tutta la documentazione relativa all’impianto: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schemi elettrici.
✓ Predisposizione di una nuova targa, contenente le istruzioni per la manovra a mano dell’argano dell’impianto 3.
✓ È prevista l’applicazione di un dispositivo regolamentare di “STOP” da azionare durante l’esecuzione delle operazioni di manutenzione nel locale rinvii.
Impianto elevatore N.4
posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Sostituzione dei cavi flessibili per l’alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione dell’argano esistente: il nuovo argano sarà del tipo a doppia velocità, avente carico sull’asse di 3200 Kg, motore 5,5 HP, doppio avvolgimento completo di basamento, 90 AVV, ed una velocità fino a 0,7 m/s.
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Sostituzione delle molle per la porta a battente e per gli apparecchi di sicurezza.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
✓ Inserimento del kit per la trasmissione dei comandi di rallentamento e di fermata ai piani per il funzionamento del dispositivo inverter.
Locale macchine dell’impianto elevatore N.4
✓ Sostituzione della porta di accesso al locale macchine con una nuova porta in lamiera di acciaio, verniciata e completa di controtelaio, idoneamente staffata al muro e completa di serratura, che dovrà essere uguale a tutte le altre serrature dei locali macchine, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione da parte degli addetti ai lavori.
✓ Sostituzione del quadro di manovra con un nuovo quadro completo di inverter per impianti fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP.
✓ Sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con un altro di tipo elettronico.
✓ Installazione, all’interno del locale macchine, di 1 quadro di distribuzione modulare in pvc, costituito da n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x32 A per il circuito di forza motrice, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16 A per il circuito luce, n.3 interruttori magnetotermici 2x10 A sezionatori e n.1 presa di corrente da 16 A.
✓ Installazione di un contenitore metallico verniciato a fuoco, con sportello e serratura, destinato a contenere tutta la documentazione relativa all’impianto: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schemi elettrici.
✓ Predisposizione di una nuova targa, contenente le istruzioni per la manovra a mano dell’argano dell’impianto 4.
✓ È prevista l’applicazione di un dispositivo regolamentare di “STOP” da azionare durante l’esecuzione delle operazioni di manutenzione nel locale rinvii.
Impianto elevatore N.5
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Sostituzione dei cavi flessibili per l’alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione dell’argano esistente: il nuovo argano sarà del tipo a doppia velocità, avente carico sull’asse di 3200 Kg, motore 5,5 HP, doppio avvolgimento completo di basamento, 90 AVV, ed una velocità fino a 0,7 m/s.
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Inserimento del kit per la trasmissione dei comandi di rallentamento e di fermata ai piani per il funzionamento del dispositivo inverter.
✓ Sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con un altro di tipo elettronico.
Impianto elevatore N.6
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Sostituzione dei cavi flessibili per l’alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione dell’argano esistente: il nuovo argano sarà del tipo a doppia velocità, avente carico sull’asse di 3200 Kg, motore 5,5 HP, doppio avvolgimento completo di basamento, 90 AVV, ed una velocità fino a 0,7 m/s.
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Revisione della funzionalità delle porte mediante la rimessa con quadro delle stese o la regolarizzazione degli spessori serratura
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
Impianto elevatore N.7
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Sostituzione dei cavi flessibili per l’alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione dell’argano esistente: il nuovo argano sarà del tipo a doppia velocità, avente carico sull’asse di 3200 Kg, motore 5,5 HP, doppio avvolgimento completo di basamento, 90 AVV, ed una velocità fino a 0,7 m/s.
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Revisione della funzionalità delle porte mediante la rimessa con quadro delle stese o la regolarizzazione degli spessori serratura
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
Locale macchine degli impianti elevatori N.5 – N.6 – N.7- N.8
✓ Sostituzione della porta di accesso al locale macchine con una nuova porta in lamiera di acciaio, verniciata e completa di controtelaio, idoneamente staffata al muro e completa di serratura, che dovrà essere uguale a tutte le altre serrature dei locali macchine, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione da parte degli addetti ai lavori.
✓ Installazione, all’interno del locale macchine, di 3 quadri di distribuzione modulari in pvc, costituiti ognuno da n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x32 A per il circuito di forza motrice, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16 A per il circuito luce, n.3 interruttori magnetotermici 2x10 A sezionatori e n.1 presa di corrente da 16 A.
✓ Installazione di n. 3 contenitori metallici verniciati a fuoco, con sportello e serratura, destinati a contenere tutta la documentazione relativa agli impianti: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schemi elettrici.
✓ Sostituzione del quadro di manovra con un nuovo quadro completo di inverter per impianti fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP.
✓ Predisposizione di 3 nuove targhe, contenenti le istruzioni per la manovra a mano degli argani relativi agli impianti 5, 6, 7.
Impianto elevatore N.8
L’ascensore N.8 è caratterizzato da un impianto elevatore montacarichi. L’impianto è attualmente predisposto per il trasporto di oggetti, pertanto non può essere “sostitutivo” di un impianto ascensore adibito per il trasporto di persone.
La struttura del Palazzo di Giustizia, è sprovvista di un impianto idoneo al trasporto di persone portatrici di handicap in quanto la larghezza delle porte di tutti gli impianti presenti è di circa 700 mm (insufficiente a far entrare una carrozzella all’interno dell’ascensore). Dai rilievi effettuati è risultato impossibile adeguare uno degli ascensori presenti (in particolar modo un impianto che riesca a servire tutti e 9 i piani dell’edificio) e che pertanto riesca a far muovere autonomamente un disabile all’interno della struttura. L’impossibilità è dettata dal fatto che, essendo la struttura portante interamente costituita da setti in cemento armato, non si può intervenire sulle aperture degli ascensori presenti.
Per questo motivo, l’unica soluzione possibile per consentire ad un diversamente abile di usufruire di tutti gli spazi della struttura liberamente e di adeguare la struttura alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, è risultata quella di adeguare l’impianto elevatore N.8 che attualmente è adibito a montacarichi.
A tal fine, gli interventi previsti per adeguare l’impianto n. 8 sono:
✓ Smantellamento completo dell’impianto ascensore.
✓ Installazione di un nuovo ascensore per handicappati installato in vano proprio, ad azionamento elettrico di tipo automatico dalle caratteristiche seguenti:
− capienza: 6 persone;
− fermate: n. 6 + 2;
− corsa utile: 18 m;
− velocità di regime: 0,63 m/s; di rallentamento 0,15 m/s;
− rapporto di intermittenza: 40%;
− macchinario posto in alto;
− motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza a doppia polarità (4 ÷ 16 poli) per il livellamento ai piani;
− guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato o fresato;
− contrappeso con blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con funi spiroidali; cabina rivestita in materiale plastico, completa di impianto telefonico nella fossa e sul tetto cabina; pavimento della cabina rivestito in linoleum o gomma;
− porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico;
− sistema di apertura delle porte dotato di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o costole mobili);
− porte regolate in modo da restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi;
− bottoniere interne ed esterne con il bottone più alto al massimo a 1,20 m dal pavimento;
− i pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzioni in Braille;
− cabina dotata di citofono a 1,20 m dal pavimento;
− gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprese le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose;
− linee elettriche flessibile per la cabina;
− funi di trazione;
− staffe per le guide;
− accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante e rispondente alla legge 13 del 9/1/1989.
− L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica.
Impianto elevatore N.9
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai
9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Revisione della funzionalità delle porte mediante la rimessa con quadro delle stese o la regolarizzazione degli spessori serratura
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
✓ Sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con un nuovo dispositivo completo di gola di prova, di fine esercizio e di tenditore, posizionato nel fondo della fossa.
Impianto elevatore N.10
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Revisione della funzionalità delle porte mediante la rimessa con quadro delle stese o la regolarizzazione degli spessori serratura.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
✓ Sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con un nuovo dispositivo completo di gola di prova, di fine esercizio e di tenditore, posizionato nel fondo della fossa.
Impianto elevatore N.11
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Revisione della funzionalità delle porte mediante la rimessa con quadro delle stese o la regolarizzazione degli spessori serratura.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
✓ Sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con un nuovo dispositivo completo di gola di prova, di fine esercizio e di tenditore, posizionato nel fondo della fossa.
Locale macchine degli impianti elevatori N.9 – N.10 – N.11
✓ Sostituzione della porta di accesso al locale macchine con una nuova porta in lamiera di acciaio, verniciata e completa di controtelaio, idoneamente staffata al muro e completa di serratura, che dovrà essere uguale a tutte le altre serrature dei locali macchine, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione da parte degli addetti ai lavori.
✓ Installazione, all’interno del locale macchine, di 3 quadri di distribuzione modulari in pvc, costituiti ognuno da n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x32 A per il circuito di forza motrice, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16 A per il circuito luce, n.3 interruttori magnetotermici 2x10 A sezionatori e n.1 presa di corrente da 16 A.
✓ Installazione di n. 3 contenitori metallici verniciati a fuoco, con sportello e serratura, destinati a contenere tutta la documentazione relativa agli impianti: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schemi elettrici.
✓ Predisposizione di 3 nuove targhe, contenenti le istruzioni per la manovra a mano degli argani relativi agli impianti 9, 10, 11.
Impianto elevatore N.12
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Revisione della funzionalità delle porte mediante la rimessa con quadro delle stese o la regolarizzazione degli spessori serratura.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
✓ Sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con un nuovo dispositivo completo di gola di prova, di fine esercizio e di tenditore, posizionato nel fondo della fossa.
Locale macchine dell’impianto elevatore N.12
✓ Sostituzione della porta di accesso al locale macchine con una nuova porta in lamiera di acciaio, verniciata e completa di controtelaio, idoneamente staffata al muro e completa di serratura, che dovrà essere uguale a tutte le altre serrature dei locali macchine, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione da parte degli addetti ai lavori.
✓ Installazione, all’interno del locale macchine, di 1 quadro di distribuzione modulare in pvc, costituito da n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x32 A per il circuito di forza motrice, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16 A per il circuito luce, n.3 interruttori magnetotermici 2x10 A sezionatori e n.1 presa di corrente da 16 A.
✓ Installazione di un contenitore metallico verniciato a fuoco, con sportello e serratura, destinato a contenere tutta la documentazione relativa all’impianto: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schemi elettrici.
✓ Predisposizione di una nuova targa, contenente le istruzioni per la manovra a mano dell’argano dell’impianto 12.
Impianto elevatore N.13
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai
9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione dei cavi flessibili per l’alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione dell’argano esistente: il nuovo argano sarà del tipo a doppia velocità, avente carico sull’asse di 3200 Kg, motore 5,5 HP, doppio avvolgimento completo di basamento, 90 AVV, ed una velocità fino a 0,7 m/s.
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Revisione e rispristino della funzionalità della porta della cabina.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
Impianto elevatore N.14
✓ Realizzazione balaustra di protezione sul tetto della cabina, costituita da elementi metallici tubolari a sezione quadrata, verticali e orizzontali, aventi sezione 40x40 mm e spessore di 5 mm. Il parapetto, posizionato su tre lati del tetto della cabina, avrà un’altezza pari a 90 cm, e dimensioni 140 x 112 x 140 cm. I tubolari che compongono la balaustra saranno disposti su 2 file (saldati ad altezza intermedia e superiore degli elementi verticali) mentre alla base sarà predisposta una tavola fermapiede, saldata ai 9 montanti, realizzata mediante profili in ferro piatto, dello spessore pari a 5 mm ed altezza pari a 20 cm.
✓ Ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti.
✓ Sostituzione dei cavi flessibili per l’alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile.
✓ Sostituzione della luce d’emergenza all’interno della cabina.
✓ Sostituzione dell’argano esistente: il nuovo argano sarà del tipo a doppia velocità, avente carico sull’asse di 3200 Kg, motore 5,5 HP, doppio avvolgimento completo di basamento, 90 AVV, ed una velocità fino a 0,7 m/s.
✓ Sostituzione ed equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti.
✓ Sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni.
✓ Sostituzione della bottoniera per il piano terra (tipologia antivandalo): con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina.
✓ Sostituzione della bottoniera di cabina.
✓ Installazione al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto.
✓ Revisione e rispristino della funzionalità della porta della cabina.
✓ Sostituzione dei tiranti e dei sistemi di fissaggio all’arcata o contrappeso.
✓ Inserimento di un elemento in acciaio flessibile tra le funi al fine di evitare la possibilità di rotazione delle stesse.
Locale macchine degli impianti elevatori N.13 e N.14
✓ Sostituzione della porta di accesso al locale macchine con una nuova porta in lamiera di acciaio, verniciata e completa di controtelaio, idoneamente staffata al muro e completa di serratura, che dovrà essere uguale a tutte le altre serrature dei locali macchine, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione da parte degli addetti ai lavori.
✓ Installazione, all’interno del locale macchine, di 2 quadri di distribuzione modulari in pvc, costituiti da n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x32 A per il circuito di forza motrice, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16 A per il circuito luce, n.3 interruttori magnetotermici 2x10 A sezionatori e n.1 presa di corrente da 16 A.
✓ Installazione di n.2 contenitori metallici verniciati a fuoco, con sportello e serratura, destinati a contenere tutta la documentazione relativa all’impianto: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schemi elettrici.
✓ Predisposizione di n.2 nuove targhe, contenenti le istruzioni per la manovra a mano degli argani degli impianti 13 e 14 presenti all’interno del locale macchine.
ART. 5 – REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
ART. 6 - REQUISITI PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI
Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei
circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:
- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art.
524.3 della norma CEI 64-8/5.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5.
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Sezione del conduttore di fase dell'impianto S (mm2) | Sezione minima del conduttore di protezione Sp (mm2) |
S 16 16 < S 35 S > 35 | Sp = S Sp = 16 Sp = S/2 |
In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di
protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5.
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5:
Sezione minima (mm²)
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)
Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;
il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm;
il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con
attrezzo;
i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti
destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente:
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)
diam. e/diam.i mm | Sezione dei cavi cavetti in mm² | ||||||||
(0,5) | (0,75) | (1) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
12/8,5 | (4) | (4) | (2) | ||||||
14/10 | (7) | (4) | ( 3) | 2 | |||||
16/11,7 | (4) | 4 | 2 | ||||||
20/15,5 | ( 9) | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||
25/19,8 | (12) | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||
32/26,4 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 |
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.
Tubazioni per le costruzioni prefabbricate
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-22.
Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi dovrà essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi dovranno essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
La predisposizione dei tubi dovrà essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere apportarsi sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. In particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici dovranno essere costruite in modo che il loro fissaggio sui
casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente:
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare artificialmente nella sabbia; si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo della sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi); sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi);
sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della fila di mattoni.
Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o posti) sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17. Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
I cavi saranno posati:
- entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre dalla Stazione Appaltante;
- entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
- direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.
A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui
dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (xxxxxx xxxxxx, chiodi sparati ecc.) dovrà tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70.
In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio debbano essere zincate a caldo.
I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli di m 150-200.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
- ogni m 30 circa se in rettilineo;
- ogni m 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie.
Protezione contro i contatti indiretti
Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), dovrà avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.
In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=Iz If<=1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2.
Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione
Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:
3.000 A nel caso di impianti monofasi;
4.500 A nel caso di impianti trifasi.
Protezione di circuiti particolari
Protezioni di circuiti particolari:
a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;
d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso nei
locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7).
Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo d'arte dell'impresa appaltatrice
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte dell'Appaltatore, contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di render note tempestivamente alla Stazione Appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre di conseguenza.
Materiali di rispetto
La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di quelli in opera;
- bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo almeno di una unità;
- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
- lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera.
Protezione dalle scariche atmosferiche
Generalità
La Stazione Appaltante preciserà se negli edifici, ove debbano installarsi gli impianti elettrici oggetto dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per la protezione dalle scariche atmosferiche.
In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dovrà essere realizzato in conformità al D.M. 22/01/2008,
n. 37 e s.m.i., al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI EN 62305-1/4.
In particolare i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro i fulmini sono considerati in due gruppi separati:
- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno materiale che di pericolo per le persone, è riportato nella norma CEI EN 62305-3;
- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti elettrici ed elettronici presenti nella struttura, è riportato nella norma CEI EN 62305-4.
Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra
a) Protezione d'impianto
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto dovrà essere installato un limitatore di sovratensioni in conformità alla normativa tecnica vigente.
b) Protezione d'utenza
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria
programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto dovranno essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). Detto dispositivo dovrà essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e poter essere installato nelle normali scatole di incasso.
ART. 7- QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Generalità
Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.
Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.
Si potranno mettere in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori e in caso di controversia, si procederà ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000.
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.
Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F.,
A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:
a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina
Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili.
Gli interruttori dovranno avere portata 16 A; sarà consentito negli edifici residenziali l'uso di interruttori con portata 10 A; le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.
La serie dovrà consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola rotonda.
I comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP40 e/o IP55.
Comandi in costruzioni a destinazione sociale
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e comunque in edifici in cui sia previsto lo svolgimento di attività comunitarie, le apparecchiature di comando dovranno essere installate ad un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Tali apparecchiature dovranno, inoltre, essere facilmente individuabili e visibili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto (DPR 503/1996).
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina ecc.) dovranno avere un proprio dispositivo di protezione di sovraccorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.
Detto dispositivo potrà essere installato nel contenitore di appartamento o in una normale scatola nelle immediate vicinanze dell'apparecchio utilizzatore.
Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori automatici da
100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi.
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A dovranno essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto intervento sia provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
Interruttori scatolati
Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa serie.
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi rispetto agli automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.
Il potere di interruzione dovrà essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili nella versione normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione di 30 kA a 380 V in classe P2.
Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con corrente nominale superiore, dovranno garantire la selettività per i c.c. almeno fino a 10 kA.
Quadri di comando in lamiera
I quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati normalizzati DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche.
Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.
Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra